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Decisione

12.2018.100

Mandato, oneri della mandataria, interpretazione del contratto, mercede e rendiconto

11 novembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I __________ S__________,

dipendente e azionista con una quota del 33% di AP 1 nonché fratello di __________

S__________, e __________ C__________, con posizione analoga, non erano stati presenti

né alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto, né alla sua

ratifica. Le affermazioni apodittiche del primo e la vaga deposizione in merito

del secondo (cfr. verbali di interrogatorio del 21 settembre 2015), che non ha mai

sostenuto che la questione dell’incasso della fattura fosse stata oggetto della

convenzione, non risultano pertanto sufficientemente solide per poter scalfire le

prove a favore della tesi attorea e, dunque, gli accertamenti pretorili.

I testi __________ C__________,

__________ G__________, (cfr. loro verbali di interrogatorio del 1. marzo 2016),

__________ R__________ e __________ B__________ (cfr. loro verbali del 15 marzo

2016), hanno semplicemente confermato di essersi recati alla sede cinese di Z__________

per tentare di sistemare dei problemi al macchinario fornito, ma nulla hanno

detto sui contenuti dei patti conclusi tra le parti, che nemmeno conoscevano.

In assenza di un accordo -

espresso o implicito - in tal senso, è in modo pretestuoso che la convenuta ha

nell’occasione lamentato un’inadempienza contrattuale della controparte per non

essersi adoperata nel recupero del credito insoluto nei confronti di Z__________.

10. Con il suo appello, AP

1 sostiene, in seguito, l’arbitrarietà del giudizio impugnato anche laddove il

Pretore aggiunto ha escluso una violazione dei doveri di AO 1 sorti con la

stipulazione della convenzione del 29 dicembre 2011. A suo dire, la controparte

non avrebbe infatti dimostrato di aver apportato nuovi clienti e affari, di

averla informata circa l’attività svolta, né di aver ampliato la rete di

agenti. Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente stabilito che la

questione di fornire un rendiconto fosse un aspetto secondario e quindi non

decisivo del contratto.

In gran parte pure queste

contestazioni sono irricevibili poiché espongono una propria versione dei fatti

senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nella sentenza (art.

311 CPC). Ad ogni buon conto, anche laddove sono state correttamente formulate,

non possono essere accolte.

10.1. In merito

all’adempimento degli obblighi di AO 1 fissati nel contratto, il Pretore

aggiunto ha stabilito che non è stata provata alcuna inadempienza.

Per quanto concerne il

dovere di procedere all’orientamento, allo sviluppo di forme di collaborazione

e di promozione dei servizi e delle forniture tipiche di AP 1 presso i

potenziali clienti attraverso frequenti visite in loco e contatti assidui nelle

aree di competenza (punto n. 1.1. della convenzione), il primo giudice ha

rilevato come sia stata AP 1 stessa ad aver ammesso che, grazie all’intervento

di AO 1, ha potuto concludere contratti di fornitura e assistenza tecnica con

la ditta indiana I__________ per Euro 340'000.-, importo che supera di gran

lunga quello di Euro 124'800.- che AP 1 ha dichiarato doveva essere raggiunto

per coprire i costi scaturenti dalla Convenzione. Inoltre AP 1 ha pure ammesso

di aver potuto prendere contatto con almeno altri due potenziali clienti per

sottoporre loro delle offerte.

Relativamente all’obbligo

di sviluppare una rete di vendita attraverso eventuali agenti, procacciatori e

collaboratori, il Pretore aggiunto non ha rilevato mancanze, essendo stato

dimostrato che già alla firma della Convenzione AO 1 aveva a disposizione T__________

quale agente per la Cina.

Sull’altro fronte, egli

non ha invece considerato provato che AO 1 abbia adempiuto all’obbligo di

individuare potenziali fabbisogni, raccogliere informazioni relative alla

potenziale concorrenza locale ed esterna, ai prezzi di mercato, nonché

informazioni sulla potenziale solvibilità dei clienti (punto n. 1.1. della

convenzione), ma l’ha considerato un dovere secondario il cui mancato rispetto

non intacca il preponderante adempimento del mandato da parte della mandataria.

10.2. Il contratto con I__________

per Euro 340'000.- (doc. R) è stato riconosciuto da AP 1 come concluso in

ossequio agli accordi del 29 dicembre 2011, tant’è che ha approvato il diritto

di AO 1 all’ottenimento del relativo bonus dell’1.5%, come risulta dal suo

allegato di osservazioni del 24 ottobre 2014, pag. 10. Rettamente il primo

giudice ha stabilito che tale importo supera abbondantemente quello di Euro

124'800.- che AP 1 stessa, per mano di __________ S__________, aveva scritto

essere l’obiettivo minimo da raggiungere per coprire i costi che la conclusione

della convenzione di cui al doc. A generava (doc. O, pag. 2).

A questo va aggiunto che

dagli atti risulta che, quantomeno, era stata formulata un’offerta alla ditta O__________

__________, con il calcolo delle commissioni cui avrebbero avuto diritto sia __________

M__________ che AO 1 - bonus che quindi non si escludevano a vicenda come ha

sostenuto l’appellante per il calcolo delle proprie pretese - del 2% netto,

rispettivamente dell’1.5% (doc. R), e un’altra a __________ (verbale di

interrogatorio di __________ S__________ 26 aprile 2016, pag. 7).

Che le offerte non si

Considerandi

siano poi concretizzate in una compravendita, è ininfluente, trattandosi di

contratto di mandato e non di appalto, sicché il risultato non è garantito.

Inoltre non risulta essere influente neppure il fatto che le ditte in questione

fossero o meno già clienti di AP 1, considerato come da contratto questa aveva

dato incarico alla controparte di gestire il commercio nelle zone geografiche

di competenza (__________, __________ e __________), sicché ogni atto di

acquisizione ivi svolto - anche in assenza della prova del contrario - era da attribuire

a AO 1 e per essa a __________ M__________.

In questo ambito è provata

una corretta esecuzione del mandato.

10.3

L’impegno di sviluppare

una rete di vendita attraverso agenti e procacciatori è stato definito nella

convenzione con termini smussati, sicché, se da un lato la questione dell’implementazione

dei canali di vendita era chiara, quella del ricorso a collaboratori esterni lo

era meno, considerato che sono stati usati i termini “eventuali agenti,

procacciatori, collaboratori” e “laddove opportuno”. In tal senso, il

ricorso ad agenti locali non era stato fissato in maniera perentoria, ma

costituiva una delle varie possibilità di lavoro, alla quale AO 1 avrebbe

dovuto ricorrere solo se lo avesse ritenuto conveniente. Di conseguenza, il

fatto di non aver fatto capo o cercato intermediari in __________ non

costituisce di per sé un’inadempienza, potendo la rete di vendita essere

sviluppata in altri modi, in primis grazie all’agire di __________ M__________.

Ciò detto, l’istruttoria,

come rettamente appurato dal Pretore aggiunto, ha consentito di accertare che

per la Cina, Taiwan e Indonesia, AO 1, tramite __________ M__________i, faceva

capo all’agente __________ C__________ (tra i vari: verbale di interrogatorio

di __________ S__________ del 21 settembre 2015, pag. 3 e di __________ S__________

del 26 aprile 2016, pag. 6). Non essendo imperativo, già solo il ricorso a un

mediatore locale appare sufficiente per poter considerare adempita la clausola

contrattuale senza necessità di ulteriori prove.

10.4

In merito alla

contestazione di mancato rendiconto scritto in violazione del punto n. 1.4.

della Convenzione, va prima di tutto rilevato come, contrariamente all’opinione

dell’appellata, non si tratti di una nuova allegazione che, in quanto tale,

risulterebbe irricevibile (art. 317 CPC).

Nel merito, non si può che

seguire la posizione del primo giudice, che ha rettamente giudicato che gli

obblighi di rendiconto, in un contratto di mandato in genere e nella

convenzione del 29 dicembre 2011 in particolare, costituiscono dei doveri

secondari. In effetti, pur essendo questi doveri del mandatario regolati

all’art. 400 CO, applicabile in assenza di disposizioni delle parti, non

assurgono per ciò solo allo status di elementi cardine del negozio giuridico,

la cui lesione comporta conseguenze pesanti per la parte che ne è gravata, ma

restano al livello di obblighi accessori (Rolf H. Weber, in Basler Kommentar, OR I, 6 ed., n. 3 ad art.

400).

In tal senso, a fronte di

un adempimento da parte di AO 1 degli altri impegni assunti con il contratto,

il mancato rispetto di quello di informare mensilmente circa le visite

effettuate indicando i dettagli delle stesse e delle ditte toccate, non può

fungere da sufficiente base per rifiutare il pagamento della mercede pattuita.

A titolo abbondanziale va

precisato che dagli atti non risulta che AP 1 si sia mai lamentata con AO 1 o __________

M__________ per la mancanza di informazioni ai sensi della convenzione. Anzi,

il doc. 5 attesta che l’unica richiesta di notizie in merito a determinati

affari è stata evasa in un’ora e mezza.

Anche su questo punto

l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.

11.

Chinandosi sulla

decisione circa la domanda riconvenzionale, di cui ha chiesto l’accoglimento, l’appellante

propone semplicemente un proprio calcolo e non si confronta, come dovrebbe, con

la sentenza impugnata. Le richieste, già per ciò solo, sono irricevibili (art.

311.

CPC).

Ma anche dopo un’analisi

nel merito, l’esito non muterebbe.

Il Pretore aggiunto ha

respinto l’azione riconvenzionale poiché il corrispondente dovuto da AO 1 a AP

1.

per la messa a disposizione dell’__________ era già stato dedotto per

compensazione da quanto dovuto da quest’ultima alla prima sulla scorta della

convenzione del 29 dicembre 2011, così che la pretesa deve essere considerata

estinta.

La pretesa di Euro 5'120.-

in restituzione del bonus extra versato da AP 1 a __________ M__________ a

titolo personale per il progetto “I__________ P__________ e P__________” di cui

al doc. 12, è stata respinta per carente legittimazione passiva.

Infine anche la rivendicazione

dell’importo di Euro 1664.- (recte: Euro 1'600.-) per il rimborso dell’acconto

indebitamente percepito da AO 1 di cui al doc. 16 è stata rigettata, essendo

questo stato legittimamente incassato quale acconto in base agli accordi.

Il giudizio non presta il

fianco a critiche. In effetti, le fatture di cui è stato chiesto il pagamento

con la petizione, già comprendevano la deduzione in compensazione del canone

mensile del leasing dell’auto, fatto indiscusso.

La restituzione di un

bonus pagato personalmente a __________ M__________i non può essere richiesta a

AO 1, per cui non è data la sua legittimazione passiva. Ma anche se vi fosse,

come attesta il doc. R, la concessione di un bonus al dipendente non esclude

che ne potesse esserne riconosciuto uno anche alla società.

Da ultimo, il pagamento di

Euro 1'600.- costituiva un acconto rettamente versato da AP 1 e incassato da AO

1.

in base agli accordi contenuti nella convenzione in oggetto (doc. A).

12.

Ne discende che

l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Le spese

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di Euro 28'947.- (Euro 10'330.- + Euro 18'617.-)

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 9 luglio

2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr.

2’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).