12.2018.105
Escussione di una garanzia bancaria - fusione e scissione di una società secondo il diritto italiano. Destino delle pretese debitorie nei confronti di terzi
13 dicembre 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.105
Lugano
13 dicembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.254
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13
novembre 2015 da
AP
1
rappr. dall’ PA 1
contro
AO 2
in materia di garanzia
bancaria, con cui l’attore ha chiesto, in via principale, che “l’escussione
della garanzia bancaria No. __________ emessa in data 27.06.2005 da AO 2”
sia “dichiarata manifestante abusiva”, che sia “fatto ordine alle
convenute AO 2, __________, e AO 3, __________, di emettere un messaggio swift
indirizzato alla Banca __________ SA” (poi divenuta, a seguito di fusione, AO
1) “di annullamento e svincolo” della predetta garanzia, che sia fatto “ordine
alla convenuta __________ SA di annullare la garanzia No. __________ e di
rilasciare immediatamente tutti i fondi bloccati sulla relazione __________”
nonché che sia “fatto ordine alle convenute (…), solidalmente, di rifondere
gli interessi al tasso legale del 5% calcolati sull’intero importo della
garanzia No. __________ pari a Euro 230'000.- a decorrere dal 3 giugno 2014”
così come “le spese di commissione derivanti dalla tenuta e gestione della
garanzia (…) quantificate in CHF 3'000.-”, in via subordinata, che “la
garanzia bancaria (…) è dichiarata nulla rispettivamente annullata”, che sia
“fatto ordine alla convenuta __________ SA di annullare la garanzia” in
oggetto e “di rilasciare immediatamente tutti i fondi bloccati sulla
relazione __________”, e che le convenute siano condannate, in solido, a
pagare gli interessi al 5% sull’importo della garanzia oltre alle spese di
commissione, come indicato poc’anzi, protestate tasse, spese e ripetibili (cfr.
conclusioni, pag. 15),
pretese a cui le convenute
si sono opposte e che il Pretore, con sentenza del 27 giugno 2018 ha
integralmente respinto,
appellante l’attore
con atto di appello del 23 agosto 2018 con cui postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre le convenute con
risposte del 19 ottobre 2018 AO 2, __________, e AO 3, __________; in seguito
per entrambe anche: ____________________) e del 24 ottobre 2018 AO 1) postulano
la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. In data 24
giugno 2005 (e non 2011 come erroneamente indicato nella sentenza pretorile) AP
1 ha incaricato l’allora Banca __________ (in seguito acquisita da __________
SA, __________) - istituto presso il quale egli era titolare del conto
denominato __________ - di emettere una garanzia bancaria a favore di AO 3, __________,
per la somma di Euro 130'000.-, a tutela dei crediti da essa vantati nei confronti
di __________ (in seguito: __________), società di cui all’epoca egli era
amministratore unico, valida sino al 31 dicembre 2005. Nel relativo “mandato
e atto di manleva” AP 1 autorizzava la Banca a “pagare al beneficiario a
sua prima richiesta, ogni e qualsiasi eccezione da parte di chicchessia fin da
ora rimossa, e senza necessità di preventivo avviso a noi qualsiasi somma vi
dovesse essere reclamata in virtù della garanzia in parola e nei limiti della
stessa” (doc. H).
In data 27 giugno 2005 la
Banca __________ ha quindi emesso, in veste di garante, la garanzia n. __________
a favore di AO 3,__________, quale beneficiaria.
In data 19 dicembre 2005,
su istruzione di AP 1, la durata della garanzia è stata prorogata sino al 30
giugno 2006; inoltre, il 13 marzo 2006, sempre su indicazione del cliente -
ordinante, l’importo della stessa è stato aumentato a Euro 230'000.- e la sua
validità fissata in maniera illimitata sino a revoca (doc. L).
In data 4
marzo 2010 la società __________ si è scissa parzialmente nelle società a responsabilità
limitata S__________ Srl, S__________ 2 Srl, C__________ Srl, P__________ Srl e
La __________ Srl e poi il 19 luglio 2012 si è fusa per incorporazione nella
società S__________ Srl (in seguito S__________; doc. E).
In data 20 dicembre 2012 la
ragione sociale __________ è stata cancellata dal Registro delle Imprese (doc.
D e E).
B. In data 27 febbraio 2015 AO 2 ha fatto appello
alla garanzia inviando a __________ SA un messaggio swift col quale ha chiesto
il pagamento dell’importo di Euro 230'000.- derivante dalla garanzia n. 30475
del 27 giugno 2005, con la motivazione che il debito di __________ nei suoi confronti
era diventato esigibile e non era stato rimborsato (doc. O). Richiesta ribadita
in data 4 marzo 2015 (doc. P).
AP
1 si è opposto al pagamento e ha presentato anche le richieste cautelari
formanti gli inc. CA.2015.167/168 della Pretura di Lugano, sezione 1, volte al
blocco del pagamento della precitata garanzia bancaria, che sono state accolte.
Parallelamente,
in data 8 maggio 2015, S__________ Srl ha inoltrato innanzi al Tribunale ordinario
di __________ una domanda cautelare avverso AO 2 avente per oggetto
l’inibitoria dell’escussione della garanzia in parola con la motivazione che
detta garanzia sarebbe estinta “perché sarebbe venuto meno sia il soggetto
giuridico garantito che l’oggetto della garanzia, ossia i debiti nei confronti
del beneficiario” (doc. 2, pag. 2), argomentazione che il Tribunale ha
rigettato con sentenza del 21 maggio 2015 (doc. 2).
C.
In data 13 novembre
2015 AP 1 ha quindi presentato l’azione di convalida nel merito di cui all’art.
263 CPC con richieste di cui si dirà per quanto necessario in seguito. In estrema sintesi, l’attore ha sostenuto che a
seguito della cancellazione di __________ la garanzia bancaria avrebbe perso la
sua ragione di essere essendo venuti meno sia il soggetto giuridico garantito
che l’oggetto della garanzia; di riflesso la richiesta di escussione presentata
da AO 2 sarebbe abusiva. Egli ha inoltre argomentato che una simile garanzia
non può essere trasferita.
All'accoglimento
della petizione si sono opposte le tre convenute, depositando degli scritti
separati. In breve, esse hanno contestato le allegazioni attoree e sostenuto
che la garanzia bancaria è rimasta in capo a __________, prima scissasi
parzialmente e poi mutatasi a seguito della fusione nella S__________. Esse
hanno altresì osservato che in base al diritto italiano sussiste una duplice
forma di responsabilità solidale tra la società scissa e le società
beneficiarie, pertanto __________ ha mantenuto la sua posizione debitoria anche
dopo la scissione; posizione debitoria che è poi stata accollata a S__________
al momento della fusione. Esse hanno negato il carattere abusivo
dell’escussione in oggetto.
In
sede di replica e duplica le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale versando agli
atti i propri memoriali conclusivi scritti con cui si sono sostanzialmente riconfermate
nelle proprie antitetiche argomentazioni e richieste. Per sua parte l’attore ha
precisato il proprio petitum e chiesto, in via principale, che “l’escussione
della garanzia bancaria No. __________ emessa in data 27.06. 2005 da __________.”
sia “dichiarata manifestante abusiva”, che sia “fatto ordine alle
convenute __________, di emettere un messaggio swift indirizzato alla Banca __________
SA di annullamento e svincolo” di predetta garanzia, che sia fatto “ordine
alla convenuta __________ SA di annullare la garanzia No. __________ e di
rilasciare immediatamente tutti i fondi bloccati sulla relazione __________”
nonché che sia “fatto ordine alle convenute (…), solidalmente, di rifondere
gli interessi al tasso legale del 5% calcolati sull’intero importo della
garanzia No. __________ pari a Euro 230'000.- a decorrere dal 3 giugno 2014”
così come “le spese di commissione derivanti dalla tenuta e gestione della
garanzia (…) quantificate in CHF 3'000.-”, in via subordinata, che “la
garanzia bancaria (…) è dichiarata nulla rispettivamente annullata” che sia
“fatto ordine alla convenuta __________ SA di annullare la garanzia” in
oggetto e “di rilasciare immediatamente tutti i fondi bloccati sulla
relazione __________”, e che le convenute siano condannate, in solido, a
pagare gli interessi al 5% sull’importo della garanzia oltre alle spese di
commissione, come indicato poc’anzi, protestate tasse, spese e ripetibili (cfr.
conclusioni, pag. 15),
Con
scritto del 21 giugno 2017 E__________ SA ha comunicato alla Pretura di Lugano
di essersi fusa - in data 7 aprile 2017 - con __________ SA e
di averne ripreso la quasi totalità delle attività svizzere; in particolare la
relazione bancaria n. __________ (in precedenza n. __________ intestata a AP 1
e la relativa garanzia bancaria, oggetto della presente causa, sono state
trasferite a E__________ AG.
D. Con sentenza
del 27 giugno 2018 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.
E. Con
atto di appello del 23 agosto 2018 AP 1 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili, mentre le convenute, AO 2 con risposta del 19 ottobre 2018 e __________
SA con risposta del 24 ottobre 2018, postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili,
E considerato
Considerandi
1.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2.
Nel
proprio giudizio il Pretore, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha
rilevato come l’escussione della garanzia da parte di AO 2 fosse formalmente
corretta. Per quanto attiene all’asserito abuso di quell’appello della
garanzia, sostenuto dall’attore, il primo giudice ha ricordato che la fusione
non comporta l’estinzione di una posizione debitoria; nel concreto caso il
debito originariamente di __________ è stato accollato a S__________ in quanto
quest’ultima società è il successore in diritto della prima, ragion per cui le
succede negli obblighi. Rifacendosi alla sentenza doc. 2 del Tribunale ordinario
di __________, il Pretore ha inoltre spiegato che secondo il diritto italiano
la fusione lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione anche
se con un nuovo assetto organizzativo, senza alcun effetto estintivo, e che
detto ordinamento prevede pure una responsabilità solidale tra le società
scisse e la società beneficiaria. Il giudice di prima sede si è quindi chinato
sulla questione a sapere se i presupposti dell’appello della garanzia - ovvero
l’avvenuta concessione dell’affidamento la cui restituzione era esigibile e non
intervenuta e la non rinuncia della beneficiaria a quel credito - fossero dati,
rispondendo per l’affermativa. In particolare, egli ha negato che si potesse
rilevare un abuso nell’agire delle creditrici nel far valere la garanzia a
copertura di un credito che era stato effettivamente concesso alla debitrice,
che ne aveva beneficiato ma non l’aveva ripagato, generando un’esposizione di
ben Euro 624’900.-, credito a cui la beneficiaria non aveva rinunciato e che
costituiva proprio l’oggetto della garanzia bancaria a prima richiesta qui in
esame. Secondo il Pretore, nel concreto caso sia il debito che la garanzia sono
state traslate a S__________.
3.
Con
l’appello AP 1 censura “l’errata applicazione del diritto e l’errato
accertamento dei fatti” (appello, pag. 2). Più nel dettaglio, egli nega che
l’escussione possa essere ritenuta formalmente corretta in quanto “tale
richiesta considera il debito ancora in capo alla __________, quindi ad una
società estinta da anni” (appello, pag. 6), circostanza che AO 2 avrebbe “fraudolentemente”
cercato di nascondere a __________ SA fabbricando tra l’altro uno scritto ad
hoc per indurre quest’ultima a credere di aver richiesto il pagamento del
debito e ottenere così in modo “abusivo e truffaldino” l’escussione
della garanzia (appello, pag. 6). Egli rimprovera altresì al Pretore di non essersi
avveduto che “le linee di credito sulle quali era stata accesa la famosa garanzia,
erano state legittimamente trasferite a P__________ S.r.l” (appello, pag.
7) a cui sono pertanto state trasferite “le uniche esposizioni debitorie di __________”.
A detta dello stesso, la garanzia bancaria a prima richiesta non può per contro
essere trasferita da un soggetto giuridico a un altro (appello, pag. 9). L’appellante
sottolinea inoltre che non vi è stata alcuna opposizione da parte di AO 2 alla
scissione prima e alla successiva fusione poi. Egli sostiene che, nel concreto
caso, sarebbe venuto meno sia il soggetto giuridico garantito che l’oggetto
della garanzia.
4.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare. In vari punti l’appello qui in esame non contiene una critica
precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, talvolta omettendo pure di approfondire
le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, le asserite
manovre fraudolente che AO 2 avrebbe messo in atto per ottenere l’escussione
della garanzia, le allegazioni inerenti all’errata applicazione del diritto
italiano da parte del Pretore che - a detta dell’appellante - sarebbe pure incorso
in un errore nel citare la sentenza del Tribunale ordinario di __________ doc.
2, il riferimento alla cessione ex art. 170 CO, in concreto non attinente alla
fattispecie in discussione, e l’accenno all’asserita nullità della garanzia in
quanto illimitata nel tempo.
L’appello in esame viene
quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
5.
Come
accennato poc’anzi, AP 1 contesta, in sostanza, la decisione pretorile nella
misura in cui, a suo dire, essa non avrebbe considerato l’intervenuta
cancellazione della società __________ e il trasferimento delle linee di
credito all’origine della garanzia bancaria da __________ a P__________ Srl,
operazione a cui AO 2 non si è opposta. A mente dell’appellante la richiesta di
escussione inoltrata dalla beneficiaria sarebbe fraudolenta e pertanto da
rigettare.
5.1
Preliminarmente
è bene ricordare che le garanzie bancarie possono essere definite, in generale,
come la promessa unilaterale della banca di assicurare la disponibilità di una
certa somma di denaro per i casi in cui il beneficiario ne dovesse fare domanda
secondo la convenzione stilata (DTF 131 III 511, consid. 4.2); esse sono
particolarmente diffuse nei rapporti d’affari internazionali (cfr. anche Guggenheim/Guggenheim , Les contrats de
la pratique bancaire suisse, 5 ª ed., pag. 413 segg.; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., pag. 577 segg.).
Nei casi in cui essa sia emessa “a prima richiesta”, come nella fattispecie qui
in esame, il garante è obbligato al pagamento della stessa, senza dover
esaminare un’eventuale disputa circa il contratto di base, a condizione che i
presupposti sanciti nella garanzia bancaria siano adempiuti (DTF 138 III 241,
consid. 3.2; DTF 122 III 321, consid. 4a; cfr. anche Lombardini, op. cit., pag. 595 e 598 segg.). L’indipendenza
della garanzia trova però i suoi limiti laddove la stessa venga fatta valere in
modo manifestamente abusivo. In questi casi il garante sollecitato non è solo
autorizzato, bensì obbligato (verso il terzo datore dell’ordine di garanzia) a
rifiutare il pagamento (cfr. anche Guggenheim/Guggenheim,
op.cit., pag. 451 segg.; DTF 131 III 511, consid. 4.6; DTF 122 III 321, consid.
4a).
L'esistenza
di un abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia, ossia
l'esigenza che quest'ultimo abbia commesso azioni fraudolente, permette di
attenuare il principio dell'autonomia della garanzia rispetto al contratto di
base, poiché nessuno può sottrarsi al divieto dell'abuso di diritto. Il blocco
del pagamento di una simile garanzia al beneficiario deve però rimanere
un’eccezione (cfr. anche Lombardini,
op. cit., 604 seg.).
5.2
Quanto
sostenuto dall’appellante nel proprio ricorso è fuorviante. Nel suo
ragionamento egli omette - volutamente - di considerare che in base all’ordinamento
giuridico italiano, incontestabilmente applicabile alla scissione parziale e
alla successiva fusione che hanno interessato __________, sussiste una duplice
forma di responsabilità solidale tra la società scissa e le società
beneficiarie (art. 2606-bis comma terzo codice civile italiano) nonché
un’estensione della responsabilità alle beneficiarie per i debiti non
soddisfatti della società cui fanno carico (art. 2506-quater comma terzo codice
civile italiano). Ne consegue che ciascun creditore della società originaria
può dunque rivolgersi non solo al suo debitore - cioè alla società scissa o beneficiaria
cui il debito è stato assegnato in base al progetto di scissione che risponderà
illimitatamente - ma anche a tutte le altre società coinvolte nella scissione.
Addirittura, la responsabilità della società originaria è principale rispetto a
quella di quelle nelle quali si è scissa. Secondo quanto indicato dal Tribunale
ordinario di __________, e qui non validamente contestato dall’appellante, dottrina
e giurisprudenza italiane sono costanti nel sostenere che vi debba essere
preventiva escussione della prima società (doc. 3, pag. 3 in fine, 4 e seg.,
passaggio richiamato dal Tribunale ordinario di Siena nella propria sentenza
del 21 maggio 2015, agli atti come doc. 2).
A questo vada altresì
aggiunto che sempre in virtù della legislazione italiana applicabile,
segnatamente dell’art. 2504 bis comma 1 codice civile italiano, la fusione tra
società, prevista dagli art. 2501 c.c. e segg., non comporta né l’estinzione
della società incorporata né la creazione di un nuovo soggetto di diritto ma
attua l’unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla
fusione; concetto che il Tribunale ordinario di __________ ha chiaramente
esplicitato nella propria sentenza, dove ha ricordato che “la
fusione, quindi, diventa una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le
società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo
reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio od estintivo”
(doc. 2, pag. 2).
5.3
Alla
luce dei principi sovraesposti, appare chiaro che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’appellante, il trasferimento, al momento della scissione, delle
linee di credito in oggetto da __________ a P__________ Srl non ha determinato
uno svincolo di responsabilità, rispettivamente un’estinzione della posizione
debitoria, della società originaria. In base al diritto italiano, __________
risponde infatti anche per i debiti trasferiti alle società scisse. Al momento
della successiva fusione questa responsabilità debitoria è stata traslata a
SI2.IT Srl, così come la garanzia bancaria a essa connessa. Le allegazioni
contenute nell’appello inerenti ai bilanci (appello, pag. 8) sono prive di
portata pratica alla luce degli effetti in diritto della scissione e della
fusione (si rinvia a quanto esposto al consid. 5.1).
In
concreto, fintanto che la linea di credito concessa a __________ non viene
rimborsata, quest’ultima - seppur nella forma riorganizzata a seguito della fusione
nella S__________ - rimane debitrice nei confronti di AO 2
Eventuali
azioni di regresso di S__________ verso P__________ Srl esulano dal presente
procedimento.
A
titolo di complemento vale la pena osservare che la garanzia bancaria non fa
esplicito riferimento ai conti n. __________ e n. __________ ma assicura in
generale i crediti concessi da AO 2 a __________ (doc. H).
Come
correttamente rilevato dal Pretore, la mancata opposizione ai progetti di
scissione e fusione da parte di AO 2 è priva di significato pratico in quanto
queste operazioni non hanno comportato un’estinzione della responsabilità in
capo a __________, rispettivamente della garanzia bancaria, e pertanto non vi è
stato alcun peggioramento della situazione creditoria della beneficiaria. Quanto
esposto dall’appellante alle pagine 10 e 11 del suo allegato ricorsuale non è
atto a incrinare questa convinzione.
Inconferenti
si rivelano le argomentazioni dell’appellante quo all’asserita intrasferibilità
della garanzia (appello, pag. 9 seg.). Nel concreto caso infatti non si è in
presenza di una cessione retta dall’art. 170 CO ma piuttosto di un trapasso ex
lege (italiana) di diritti e obblighi a seguito di operazioni di riorganizzazione
societaria, le quali come visto in precedenza, sono regolamentate in maniera
precisa dal diritto italiano.
Inammissibile - per
carenza di motivazione (consid. 4) - oltre che infondata, si rivela inoltre la
tesi, accennata per la prima volta in questa sede, secondo cui la Corte
italiana avrebbe giudicato ultra petita sull’esistenza del debito (appello,
pag. 9 in fine e 10).
Stessa sorte tocca alla
contestazione - solo accennata nell’appello - secondo cui la garanzia in parola
sarebbe nulla in quanto illimitata nel tempo (appello, pag. 2; consid. 4). Al
riguardo è utile ricordare che la stessa è retta dal diritto svizzero (doc. H)
e che secondo giurisprudenza e dottrina svizzere se una garanzia bancaria non
ha scadenza, la stessa non è nulla ma semplicemente deve essere limitata nel
tempo tramite un’interpretazione conforme (per tutti, Guggenheim/Guggenheim, op. cit., pag. 414).
Su questi aspetti la
decisione pretorile si rivela corretta.
5.4
Per
quanto attiene all’asserito abuso nell’escussione della garanzia da parte di AO
2, si rinvia a quanto illustrato al consid. 5.1 in fine.
In
concreto, la presente fattispecie non presenta quegli aspetti eccezionali che
potrebbero giustificare un blocco dell’escussione. Anzi, nel caso in oggetto,
mal si comprende in cosa risiederebbe l’abuso nell’agire della banca creditrice
qui convenuta. È infatti incontestato che, da un canto, __________ abbia
beneficiato del credito coperto dalla garanzia bancaria - credito nel frattempo
divenuto esigibile e mai saldato (lo scoperto assomma a Euro 624'900.24; doc.
da 4 a 10) - e, dall’altro, che la banca beneficiaria della garanzia non abbia
rinunciato al pagamento.
Le
illazioni (appello, pag. 6 seg.) sollevate dall’appellante in relazione alla
malafede soggiacente lo scritto di cui al doc. M inviato da AO 2 a __________ (e
poi trasmesso in copia a __________ SA) sono smentite dai doc. da 7 a 9 trasmessi
a S__________.
Al
riguardo è inoltre utile ricordare che, conformemente ai termini della
convenzione (doc. da H a L), l’escussione della garanzia presupponeva
unicamente la comunicazione alla banca garante del fatto che l’importo della
linea di credito concessa a __________ non era stato rimborsato; obbligo che AO
2.
ha correttamente adempiuto con il messaggio swift di data 27 febbraio 2015 (doc.
O) poi ribadito in data 4 marzo 2015 (doc. P).
Contrariamente
a quanto sembra credere l’appellante, dal punto di vista formale tale richiesta
di escussione della garanzia, per rispettare i parametri contrattali, doveva
fare esplicito riferimento alla società debitrice originaria, ovvero __________,
e questo malgrado nel frattempo la stessa si fosse fusa con S__________ e sia
poi stata cancellata. In relazione alle conseguenze giuridiche della fusione si
rinvia a quanto illustrato al consid. 5.2. Ci si potrebbe chiedere se per
completezza la comunicazione inviata a __________ SA avrebbe dovuto menzionare
pure l’avvenuta fusione con S__________; a mente di questa Camera questa
mancanza non è comunque atta a compromettere la correttezza della richiesta. A
non averne dubbio una diversa formulazione avrebbe sollevato anch’essa
rimostranze da parte dell’ordinante qui appellante.
Anche
su questo punto la sentenza pretorile si rivela corretta e va confermata. La
presente azione avente per fine lo svincolo della garanzia in favore del suo
ordinante va pertanto rigettata.
6.
Ne discende la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. AO 1,
essendosi difesa da sola, non ha diritto alle ripetibili. Il valore litigioso
per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. Nella misura in cui ricevibile, l’appello 23 agosto
2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 8’000.- sono poste a
carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle controparti AO 2, __________
e AO 3, __________, complessivi fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).