12.2018.110
Compravendita internazionale. Risarcimento delll'IVA e della sanzione fiscale pagata al fisco italiano. Norme sull'esenzione IVA non applicabili. Colpa della venditrice. Diritto di essere sentito. Interpretazione contrattuale secondo i principi della Convenzione di Vienna
3 febbraio 2020Italiano22 min
tonnellate di coils in diversi formati per un prezzo complessivo di Euro 435'240.-;
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.110
Lugano
3 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.215
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14
novembre 2016 da
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
con cui ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di complessivi Euro 107'239.03 oltre
interessi e accessori,
richiesta avversata dalla
convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 2 luglio 2018,
appellante l’attrice
con atto di appello di data 3 settembre 2018 con cui chiede l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Pretura per nuovo
giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 5 ottobre 2018 postula la reiezione del gravame, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel corso
del mese di gennaio 2013, AP 1, società italiana attiva nella produzione e
vendita di lamiere d'acciaio e di coils, e AO 1, società svizzera specializzata
nel commercio internazionale di acciaio e materie prime ferrose, hanno concluso
un contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di 1'160
tonnellate di coils in diversi formati per un prezzo complessivo di Euro 435'240.-;
la conferma d’ordine non indicava nulla in relazione all’IVA (doc. B).
Stando
a quanto pattuito inizialmente questa merce avrebbe dovuto essere trasportata in
Turchia (doc. C). In seguito le parti hanno però convenuto un cambiamento di
destinazione e deciso di trasportare e consegnare la stessa in Spagna (doc. D).
In data 11
febbraio 2013 AP 1 ha emesso la relativa fattura di Euro 435'240.-; sul
documento figurava quale destinazione della merce “__________ SPAIN” mentre che
in merito al prezzo esso riportava l’indicazione “Totale merci lordo 429
234.00” “Totali merce netto 429 234.00” “Non imponibile art. 8
comma 1 lett a) DPR 633/72” (doc. D). La fattura è stata regolarmente
pagata da AO 1.
In
data 19 febbraio 2013 la merce è quindi stata imbarcata al porto di __________
per essere trasportata al porto di __________ in Spagna, dove è giunta
regolarmente (doc. 2, 3, 4, 5, 6).
B. Tra
fine settembre e inizio ottobre 2013, AP 1 ha inviato delle email alla
controparte chiedendo, in un primo tempo, che le venisse consegnata copia della
bolla doganale di esportazione della merce e, in seguito, che le venissero
forniti i dati di partita IVA della società spagnola destinataria finale della
merce (doc. F, G, H, I, L, M, O e 6). Dopo aver ottenuto quanto richiesto, in
data 24 ottobre 2010 AP 1 ha stornato la precedente fattura, emesso una nota di
credito a favore della convenuta (doc. N, non prodotto agli atti) e allestito
una nuova fattura a nome società spagnola menzionata poc’anzi per un importo di
Euro 435'240.-; anche in questo caso sul documento figurava quale luogo di
destinazione “__________ (SPAIN)” mentre che in relazione al prezzo esso
riportava l’indicazione “Non imponibile IVA ai sensi dell’Art. 41 D.L.
513dd.31.12.92” (doc. P). Questo procedere è stato contestato da AO 1 che,
con scritto del 25 novembre 2013 (e non 2015 come erroneamente indicato nella
sentenza pretorile), ha respinto la nota di credito “in quanto non
concordata” (doc. Q).
C. Constatato
che la società spagnola destinataria della merce non era regolarmente
identificata ai fini IVA (ciò che impediva di fatto la realizzazione di una
cessione intracomunitaria in esenzione IVA), AP 1 ha quindi inviato, in data 24
maggio 2014, a AO 1 una lettera (doc. U) con cui le comunicava di aver
provveduto a regolarizzare la fatturazione, attraverso l'emissione di una nota
di credito a storno della precedente fattura (doc. R) e conseguente emissione
di una nuova fattura comprensiva di Euro 90'139.14 a titolo di IVA (doc. S).
Con scritto del 10 giugno 2014 AO 1 ha contestato la legittimità di tale
procedere e osservato come tutti i dettagli della cessione, tra cui la
destinazione finale della merce, erano ben noti alla venditrice (doc. V).
D. Nel
corso del mese di settembre 2014, AP 1 ha quindi regolarizzato l’operazione qui
in discussione con il fisco italiano attraverso la procedura di ravvedimento
operoso, pagando oltre all'IVA dovuta di EUR 90'139.14, gli interessi ed una
sanzione fiscale, per un esborso complessivo di Euro 107'239.03 (doc. Z). Essa
ha quindi fatto spiccare nei confronti dalla convenuta il PE n. __________
dell'UE di Lugano per l'importo equivalente di fr. 117'426.73, cui l'escussa ha
interposto opposizione (doc. Y).
E. Previo
tentativo di conciliazione (CM. 2016.608), in data 14 novembre 2016 AP 1 ha
inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, con cui ha chiesto la
condanna di AO 1 al pagamento di Euro 107'239.03 oltre interessi e accessori, a
titolo di risarcimento dell'IVA e della sanzione pagata al fisco italiano. In
breve, essa ha sostenuto di aver ricevuto indicazioni errate dalla controparte
in relazione alla destinazione della merce e all’identificazione IVA della
società spagnola.
Con risposta
del 19 dicembre 2016 la convenuta ha respinto la tesi della petizione e negato
ogni addebito. In sintesi, preliminarmente essa ha sostenuto l’applicabilità
del diritto italiano alla relazione contrattuale venuta in essere tra le parti
e ha affermato che la questione dell’asserito vizio di volontà sollevata dalla
controparte andava analizzata in base a questo diritto. Essa ha quindi argomentato
che l’accordo tra le parti prevedeva un prezzo complessivo di Euro 429'234.-
senza ulteriore addebito IVA e ha affermato che la venditrice era perfettamente
a conoscenza di tutti i dettagli dell’operazione come pure che la destinazione
finale della merce era __________ in Spagna come indicato nella fattura di data
11 febbraio 2013 da essa emessa. Essa ha negato che le premesse del dolo,
rispettivamente dell’errore, ai sensi del diritto italiano, potessero essere
considerate adempiute. Essa ha inoltre ricordato che le sanzioni fiscali hanno
natura strettamente personale e non configurano un danno risarcibile ai sensi
del diritto civile.
Parallelamente
AO 1 ha fatto valere in compensazione una pretesa di Euro 20'000.-.
In sede di replica la parte
attrice ha sostenuto l’applicabilità del diritto svizzero al contratto e ha
negato di voler “mettere in dubbio la validità del rapporto concluso tra le parti
medesime nonché l’esecuzione dello stesso” (replica, pag. 2 in fine e 3). Essa
ha affermato trattarsi di “problematica di natura strettamente fiscale”
e pertanto non influenzabile “da un discorso di giurisdizione applicabile”.
AP 1 ha negato nuovamente che la destinazione della merce fosse chiara e ha
rimproverato alla controparte di aver voluto utilizzare il “sistema delle
triangolazioni” per eludere “l’IVA a livello comunitario” (replica,
pag. 3). Essa ha ribadito di essere stata raggirata e indotta in errore
(replica, pag. 7) e ha asserito che l’accordo sul prezzo della fornitura con o
senza IVA non sarebbe dipeso da lei ma dai passaggi di destinazione della merce
(replica pag. 6). Essa ha inoltre contestato la pretesa posta in compensazione.
In sede di duplica AO 1 ha
evidenziato la poca chiarezza delle argomentazioni e domande attoree e ha ribadito
la propria tesi secondo cui le parti avevano concordato un prezzo finale senza
IVA e i dettagli dell’operazione erano chiari alla venditrice.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale.
Nei propri allegati conclusivi esse hanno confermato le rispettive antitetiche
posizioni.
F. Con
sentenza del 2 luglio 2018 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e
posto tasse, spese e ripetibili a carico dell’attrice.
G. Con atto di appello di data
3 settembre 2018 AP 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti alla Pretura per nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese
e ripetibili. Mentre la convenuta con risposta del 5 ottobre 2018 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore
supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta
sono tempestivi.
Nel concreto caso, la problematica della discrepanza tra
l’ammontare della pretesa attorea fatta valere innanzi al Pretore e quella indicata
nell’autorizzazione ad agire può essere lasciata aperta, stante l’esito del
presente giudizio.
2.
Nella propria sentenza il
Pretore, dopo aver sommariamente ripercorso i fatti, ha individuato la
problematica giuridica e spiegato che la vertenza in esame riguardava il
risarcimento dell’IVA, degli interessi e della sanzione fiscale pagati al fisco
italiano dall’attrice. A questo proposito egli ha ricordato che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, un onere fiscale e/o una conseguente
sanzione, in ragione del loro carattere strettamente personale, non
costituiscono un danno risarcibile secondo il diritto civile e non sono
scaricabili su terzi a meno che quest’ultimo, per un proprio errore, abbia
causato la sanzione del contribuente senza che lo stesso abbia commesso una
colpa propria.
Sulla base degli accertamenti, il Pretore ha ritenuto
che ciò non fosse il caso della presente fattispecie. In particolare, egli ha
evidenziato come l’istruttoria abbia permesso di stabilire che la venditrice aveva
saputo del cambiamento di destinazione della merce subito dopo l’emissione del
doc. B. Stando alle parole del teste M__________ __________, per una leggerezza
AP 1 non avrebbe però adeguato l’indicazione nei propri documenti e omesso di
fatturare l’IVA. Solo in seguito, dopo la fornitura e il pagamento della merce,
la venditrice si sarebbe accorta che l’operazione non era corretta e si sarebbe
attivata per cercare di regolarizzare la propria posizione. Su questa base, il
Pretore ha giudicato che l’attrice non poteva essere considerata priva di colpa
e pertanto non poteva riversare sulla convenuta il pagamento di quanto versato
al fisco italiano.
3.
Con l’appello AP 1 ripropone
nuovamente la tesi secondo cui AO 1 avrebbe fornito dati inesatti in relazione
alla compravendita e imputa alla stessa l’impossibilità di effettuare una vendita
in esenzione IVA, “come invece doveva essere” a suo dire “in base
all’intendimento delle parti” (appello, pag. 6 in fine). Per la prima volta
in questa sede, essa afferma che la vertenza deve essere esaminata dal punto di
vista del diritto contrattuale e rimprovera al Pretore di non essersi espresso “sulle
ragioni per cui, al momento della conclusione del contratto, le parti non
avrebbero dovuto intendere che, nella misura in cui fosse stata dovuta, l’IVA
sarebbe stata a carico della parte acquirente” (appello, pag. 7). A detta
dell’appellante il contratto avrebbe dovuto essere interpretato in base al
principio dell’affidamento ciò che avrebbe permesso di stabilire che questa
imposta andava addebitata al consumatore finale. AP 1 sostiene che l’acquirente
“sapeva che l’IVA era a suo carico” (appello, pag. 9). Essa contesta inoltre
l’applicabilità alla presente fattispecie della giurisprudenza in ambito
fiscale del Tribunale federale, citata dal Pretore, in quanto nel caso in esame
“la violazione è imputabile” a AO 1 (appello, pag. 10). In più punti
l’appellante lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito per
carenza di motivazione (appello, pag. 7 e 10) e rimprovera al Pretore di non
aver neppure preso posizione sulle ragioni per cui a livello contrattuale l’IVA
resterebbe a carico dell’appellante come pure di non essersi espresso sul
diritto applicabile alla relazione contrattuale.
4.
La censura relativa alla
violazione del suo diritto di essere sentito per la presunta insufficiente
motivazione della decisione pretorile dev’essere trattata preliminarmente,
visto e considerato che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò
indipendentemente dalle possibilità o meno di successo del gravame nel merito
(DTF 137 I 195 consid. 2.2, 144 IV 302 consid. 3.1).
4.1
Il
diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere
sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e
sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC.
Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in maniera
chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in
un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della
decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 139 IV
179.
consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3); esso non obbliga però l’autorità
giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove
proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio
(DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).
4.2
Nel caso di specie
la censura dell’appellante deve essere disattesa. Seppur in maniera piuttosto
stringata il Pretore ha infatti toccato tutte le problematiche essenziali ai
fini del giudizio. La motivazione della decisione pretorile, riassunta nei considerandi
che precedono, può essere considerata sufficiente (per quanto al limite); dalla
stessa è infatti possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che
avevano indotto il primo giudice a decidere a sfavore dell’attrice, tanto più
che quest’ultima, nella misura in cui ha ritenuto di riproporle siccome considerate
rilevanti, è stata in grado di censurarle con cognizione di causa nell’appello
qui in esame. Chiarito quanto sopra, questa Camera non può esimersi dal
rilevare una certa malafede di AP 1 nel rimproverare in questa sede al Pretore
di non essersi espresso su tematiche che la stessa neppure ha ritenuto opportuno
sollevare in prima istanza, quali ad esempio la questione dell’interpretazione
contrattuale (appello, pag. 10; problematica che verrà approfondita al consid.
8).
5.
È
pacifico che la relazione contrattuale venuta in essere tra AP 1 e AO 1 riveste
carattere internazionale in quanto conclusa tra una società acquirente con sede
in Svizzera e una società venditrice con sede in Italia e avente per oggetto
una prestazione relativa alla fornitura di merce in Spagna.
Giusta l’art. 118 LDIP
la compravendita di cose mobili è regolata dalla Convenzione dell’Aia del 15
giugno 1951 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a
carattere internazionale di cose mobili corporee (in seguito: Convenzione
dell’Aia). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione dell’Aia quando
manchi, come nel caso che qui ci occupa, una dichiarazione delle parti circa il
diritto applicabile la compravendita è regolata dalla legge interna del paese
in cui il venditore, al momento in cui assume l’ordinazione, ha la sua dimora
abituale; nel concreto caso, pertanto, dalla legge italiana. Per quanto attiene
alla questione della formazione del contratto e ai diritti e obblighi che un
tale contratto fa sorgere tra venditore e acquirente fa stato quanto indicato
nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale
di merci dell’11 aprile 1980 (in seguito: Convenzione di Vienna; cfr. anche
sentenza del Tribunale federale dell’11 dicembre 2000 inc. 4C.272/2000 consid.
1).
6.
Nel
proprio giudizio il Pretore non ha ritenuto necessario esprimersi sulla
questione del diritto applicabile al rapporto contrattuale ritenendo che la vertenza
in esame rivestisse natura strettamente fiscale e prescindesse pertanto da un
discorso di diritto applicabile ai rapporti interni tra le parti, opinione che -
diversamente da quanto emerge dall’appello (pag. 7 e 10) - in prima istanza AP
1.
pareva condividere (cfr. replica, pag. 3). La lagnanza sollevata in questa
sede dall’appellante al riguardo quindi stupisce.
Come desumibile dalla
sentenza impugnata, il Pretore, sulla base della costante e consolidata giurisprudenza
del Tribunale federale in materia (per tutte DTF 134 III 59 e sentenza TF del
29.
giugno 2017 inc. 4A_21/2017 consid 4.4 e 4.6 con rinvii), ha ritenuto che
nel concreto caso l’IVA, i relativi interessi e la sanzione fiscale pagati da AP
1.
al fisco italiano non potessero essere fatti ricadere sulla convenuta; questo
essenzialmente per due ragioni: da un canto in forza del carattere strettamente
personale di questi oneri e relativa sanzione e dall’altro in quanto riconducibili
a una colpa della contribuente medesima. Opinione quella del Pretore che - come
si dirà nei considerandi che seguono - si rivela corretta.
7.
Malgrado i tentativi
dell’appellante di fornire una versione rivisitata - e a lei più favorevole -
dei fatti, nell’intento di far ricadere la colpa della mancata fatturazione
dell’IVA sulla controparte, dagli atti emerge in maniera chiara che AP 1 è stata
informata del cambiamento di destinazione della merce subito dopo l’emissione
della conferma d’ordine doc. B., tant’è che nella successiva fattura dell’11
febbraio 2013 figura già l’indicazione della Spagna quale destinazione finale
(doc. D); nonostante questa modifica il prezzo riportato sulla fattura doc. D
rispecchia quanto previsto nella conferma d’ordine doc. B e non prevede il
pagamento dell’IVA, anzi l’operazione è descritta - erroneamente (come verrà
poi accertato) - come “non imponibile” (doc. D in fine).
Come illustrato in sede di
audizione dal teste M__________ __________, della cui attendibilità non vi è
motivo di dubitare, ciò è da imputare a “una leggerezza” dell’appellante
medesima che non ha “aggiornato” i dati all’interno del software informatico
impedendo, di fatto, il computo dell’IVA nella fattura finale (audizione
testimoniale cit. del 5 ottobre 2017, pag. 5 seg. qui data per trascritta).
Assolutamente non provate
si rivelano le asserzioni di AP 1 secondo cui, in questo frangente, AO 1 le
avrebbe fornito delle assicurazioni - poi rivelatesi inveritiere - in relazione
all’identificazione IVA della società spagnola destinataria della merce e
questo al fine di effettuare una vendita intracomunitaria in esenzione IVA
(appello, pag. 5 seg.).
Al contrario, dall’incarto
emerge che solo in un secondo tempo, ovvero nel settembre - ottobre 2013, la
venditrice, accortasi del mancato computo dell’IVA si è attivata per cercare di
sanare la situazione e verificare la possibilità di perfezionare una vendita in
esenzione IVA (doc. F, G, H, I, L, M, O e 6), circostanza
che trova sostanziale conferma anche nelle parole del teste M__________ __________;
tale operazione non ha però potuto essere perfezionata proprio perché la
società spagnola non era identificata ai fini IVA in Spagna (cfr. audizione
cit. pag. 6). Come visto, AO 1 si è opposta al successivo addebito dell’IVA
(doc. S).
Con ogni evidenza, alla
luce di quanto precede, il mancato pagamento dell’IVA nei termini previsti e la
necessità per AP 1 di avviare la procedura di ravvedimento al fine di
regolarizzare la propria situazione nei confronti del fisco italiano (con le note
conseguenze economiche: pagamento dell’IVA, degli interessi e di una sanzione)
- non può che essere addebitato alla venditrice medesima e alla sua negligenza.
Ne consegue pertanto, in virtù della giurisprudenza citata poc’anzi, l’impossibilità
per la stessa di far ricadere questi oneri su AO 1.
La decisione pretorile si
rivela pertanto corretta e la pretesa attorea va quindi integralmente respinta.
8.
Non si arriverebbe
a esito diverso neppure se la censura appellatoria secondo cui il Pretore
avrebbe dovuto analizzare la tematica non dal punto di vista fiscale bensì da
quello contrattuale e determinare se, in base agli intendimenti delle parti,
l’IVA fosse o meno a carico dell’acquirente, fosse corretta (appello, pag. 7
segg.).
8.1
Preliminarmente è
necessario chiarire che la questione dell’interpretazione contrattuale va
trattata secondo i principi della Convenzione di Vienna, che - come illustrato
in precedenza (consid. 5) - regolamenta la formazione dell’accordo in esame come
pure i diritti e gli obblighi che lo stesso fa sorgere tra venditore e acquirente,
e non in base al diritto svizzero a cui si rifà - erroneamente - l’appellante
(appello, pag. 7).
Giusta l’art. 8 della Convenzione di Vienna le indicazioni e gli altri comportamenti
di una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di quest’ultima,
se l’altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione (cpv. 1). Se
ciò non è desumibile, le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte
devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe dato loro una persona
ragionevole della stessa qualità dell’altra parte, posta nella stessa
situazione (cpv. 2). Inoltre, per appurare l’intenzione di una parte o il
parere che avrebbe avuto una persona ragionevole, occorre tenere conto delle
circostanze pertinenti, in special modo delle trattative che possono essere
avvenute tra le parti, delle abitudini che si sono stabilite fra esse e di
qualsiasi comportamento ulteriore delle parti.
L’art. 9
della Convenzione di Vienna precisa inoltre che le parti sono vincolate dagli
usi ai quali hanno aderito e dalle abitudini che si sono stabilite fra esse
(cpv. 1). Salvo convenzione contraria tra le parti, queste sono ritenute
essersi tacitamente riferite nel contratto e per la sua conclusione agli usi di
cui erano a conoscenza o dei quali avrebbero dovuto avere conoscenza e che, nel
commercio internazionale, sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati
dalle parti in contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato
(cpv. 2).
8.2
Nel concreto caso, è incontestato che tra le parti sia intercorso un
rapporto contrattuale inerente la compravendita di coils. In relazione al
prezzo, risulta dagli atti che malgrado il cambiamento di destinazione della
merce dalla Turchia alla Spagna la fattura emessa da AP 1 in data 11 febbraio
2013.
non solo non prevede l’addebito dell’IVA ma anzi indica espressamente la
non imponibilità della transazione (doc. D). Già si è detto che non vi è alcuna
prova che permetta di ricondurre questa errata indicazione a inveritiere informazioni
fornite dall’acquirente, come invece sostenuto dall’appellante (consid. 7).
A
non averne dubbio, l’IVA è un debito nei confronti dello Stato del venditore, che
per l’appunto è il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta nei confronti
dell’erario. In quanto tale è lecito attendersi che il venditore conosca le
norme in materia applicabili nella nazione in cui egli ha sede e determini il
prezzo di vendita tenendo conto di questo onere. Sarebbe irragionevole far
ricadere un simile compito sull’acquirente, a maggior ragione se, come nella
fattispecie in esame, l’acquirente è una società svizzera, e quindi non solo
estera ma addirittura con sede al di fuori della Comunità europea.
Nel
concreto caso, è pure emerso, in fase istruttoria, che l’ambito abituale di
attività di AO 1 era extracomunitario e pertanto le transazioni avvenivano in
esenzione IVA; stando a quanto accertato, l’operazione qui in discussione è
stata il primo caso di cessione a un cliente intracomunitario. Al riguardo Ih__________,
titolare e presidente della convenuta, ha riferito: “Ripeto che la nostra
attività è senza IVA trattandosi di operazioni internazionali fuori dalla
Comunità europea (…). È la prima volta che abbiamo concluso una operazione con
un cliente finale spagnolo (cfr. interrogatorio del 5 ottobre 2017 cit.,
pag. 3).
Credibili
paiono le dichiarazioni dello stesso secondo cui egli avrebbe ignorato le norme
sull’IVA in vigore nella Comunità europea: “In merito alle questioni tra IVA
io non ho conoscenze di alcun tipo in merito alla legislazione europea
sull’IVA. Io conosco soltanto la legislazione CH riferita al mio ambito di
attività. (…) Ripeto che ero completamente all’oscuro di queste tematiche
fiscali oggetto di questa causa. Prima di allora non ne sapevo nulla e neppure
mi interessa perché io sempre acquisto della merce con un prezzo senza IVA
perché il destinatario finale è fuori europa. (cfr. interrogatorio del 5
ottobre 2017 cit., pag. 3). Affermazioni queste la cui veridicità non è stata puntualmente
contestata da controparte.
Alla
luce di queste circostanze e dei principi interpretativi sovraesposti, non si
può ragionevolmente ritenere che AO 1 dovesse aspettarsi che la compravendita
fosse soggetta all’IVA e che in questo caso la stessa sarebbe stata posta a suo
carico. L’acquirente poteva legittimamente ritenere che il prezzo pattuito e
indicato nella fattura doc. D fosse quello definitivo, senza alcun aggravio
dell’IVA. La tesi appellatoria - esposta alle pag. da 7 a 11 dell’appello -
secondo cui in base agli intendimenti delle parti, l’IVA sarebbe stata a
carico dell’acquirente - non risulta minimamente comprovata.
9.
La petizione avente per oggetto il risarcimento dell’IVA, degli
interessi e della sanzione fiscale pagati da AP 1 al fisco italiano va pertanto
respinta e la sentenza pretorile confermata.
10.
Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso per un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello 3 settembre 2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 5'500.- sono poste a
carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi
fr. 4’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).