12.2018.111
Stralcio per mancata comparsa all'udienza di conciliazione - reclamo
10 settembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.111
Lugano
10 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)
sedente
per statuire sul reclamo 10 maggio (recte: 4 settembre) 2018, nella causa inc.
n. CM.2016.151 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
presentato da
AP
1
contro
avv.
AO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che dal 19 ottobre 2015 l'avv.
AO 1, subentrando alla precedente patrocinatrice, ha rappresentato AP 1 in una
causa di divorzio promossa il 25 settembre 2015 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna contro il marito AP 1, così come l’ha
assistita nell’ambito di un procedimento penale;
che, revocato il mandato, in
data 11 agosto 2016 il legale ha trasmesso alla cliente una nota professionale
di fr. 11'500.–;
che, per circostanze che
qui non occorre rievocare, AP 1 ha ritenuto di vantare un credito di pari
importo nei confronti del summenzionato patrocinatore e, con istanza 14 novembre
2016, si è quindi rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo
di convocare l'avv. AO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la
restituzione di fr. 11'500.-;
che, dopo varie
vicissitudini, il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 28 agosto 2018,
alla quale AP 1 non è comparsa;
che il 29 agosto 2018 il Pretore ha di
conseguenza considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura
dai ruoli;
che
in una lettera datata 10 maggio 2018 ma inviata il 4 settembre 2018, indirizzata
a questa Camera AP 1 ha interposto “opposizione alla sentenza in oggetto
considerato l'evolversi della situazione”;
che l'atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
e considerato
in diritto: che il decreto di stralcio
dell'istanza di conciliazione a causa della mancata comparizione dell'attore costituisce
una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 cpv. 1 lett. b n.
Considerandi
2.
CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_80/2017 del 21 marzo 2018; Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 10 ad art. 206);
che, trattata come
reclamo, l'“opposizione” in rassegna andrebbe di per sé trasmessa alla
terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro “tutte le
decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48
lett. c n. 1 LOG);
che, in concreto,
tuttavia, prima di farlo seguire a tale Camera, occorre verificare ch'esso non
sia irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la
trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;
che per
l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di
conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in
quanto priva d'oggetto;
che la
reclamante si limita, in sintesi, a opporsi alla decisione in esame “considerato
l'evolversi della situazione” ma, oltre a non pretendere l'esistenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile, non spiega perché, vista la sua assenza
all'udienza di conciliazione del 28 agosto 2018, il Pretore avrebbe
erroneamente applicato il diritto, né tenta di giustificare la sua assenza o
postula una restituzione del termine;
che, in tali
circostanze, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso in
virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG;
che non trattandosi di un
caso di desistenza incondizionata dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC),
quest'ultimo può comunque riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 10 ad
art. 206 CPC; Infanger in: Basler
Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206 CPC);
che le spese processuali seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC);
che non si pone problema
di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è
irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione:
-
- avv.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).