Lexipedia

Decisione

12.2018.111

Stralcio per mancata comparsa all'udienza di conciliazione - reclamo

10 settembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.111

Lugano

10 settembre 2018/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente

per statuire sul reclamo 10 maggio (recte: 4 settembre) 2018, nella causa inc.

n. CM.2016.151 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,

presentato da

AP

1

contro

avv.

AO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che dal 19 ottobre 2015 l'avv.

AO 1, subentrando alla precedente patrocinatrice, ha rappresentato AP 1 in una

causa di divorzio promossa il 25 settembre 2015 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno-Campagna contro il marito AP 1, così come l’ha

assistita nell’ambito di un procedimento penale;

che, revocato il mandato, in

data 11 agosto 2016 il legale ha trasmesso alla cliente una nota professionale

di fr. 11'500.–;

che, per circostanze che

qui non occorre rievocare, AP 1 ha ritenuto di vantare un credito di pari

importo nei confronti del summenzionato patrocinatore e, con istanza 14 novembre

2016, si è quindi rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo

di convocare l'avv. AO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la

restituzione di fr. 11'500.-;

che, dopo varie

vicissitudini, il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 28 agosto 2018,

alla quale AP 1 non è comparsa;

che il 29 agosto 2018 il Pretore ha di

conseguenza considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura

dai ruoli;

che

in una lettera datata 10 maggio 2018 ma inviata il 4 settembre 2018, indirizzata

a questa Camera AP 1 ha interposto “opposizione alla sentenza in oggetto

considerato l'evolversi della situazione”;

che l'atto non è stato

notificato alla controparte per osservazioni;

e considerato

in diritto: che il decreto di stralcio

dell'istanza di conciliazione a causa della mancata comparizione dell'attore costituisce

una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 cpv. 1 lett. b n.

Considerandi

2.

CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_80/2017 del 21 marzo 2018; Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 10 ad art. 206);

che, trattata come

reclamo, l'“opposizione” in rassegna andrebbe di per sé trasmessa alla

terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro “tutte le

decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48

lett. c n. 1 LOG);

che, in concreto,

tuttavia, prima di farlo seguire a tale Camera, occorre verificare ch'esso non

sia irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la

trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;

che per

l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di

conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in

quanto priva d'oggetto;

che la

reclamante si limita, in sintesi, a opporsi alla decisione in esame “considerato

l'evolversi della situazione” ma, oltre a non pretendere l'esistenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile, non spiega perché, vista la sua assenza

all'udienza di conciliazione del 28 agosto 2018, il Pretore avrebbe

erroneamente applicato il diritto, né tenta di giustificare la sua assenza o

postula una restituzione del termine;

che, in tali

circostanze, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso in

virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG;

che non trattandosi di un

caso di desistenza incondizionata dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC),

quest'ultimo può comunque riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 10 ad

art. 206 CPC; Infanger in: Basler

Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206 CPC);

che le spese processuali seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC);

che non si pone problema

di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è

irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione:

-

- avv.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).