12.2018.113
Contratto di architetto (progettazione e direzione lavori) - responsabilità per difetti dell'opera
6 febbraio 2020Italiano34 min
convenuta ha contestato di poter essere obbligata a risarcire un tale importo, evidenziando
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.113
Lugano
6 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.176
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9
marzo 2010 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 244'483.80 oltre interessi al
5% dal 31 gennaio 2007, somma poi ridotta in sede conclusionale a
fr. 241'108.50 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009, e delle spese esecutive
di
fr. 100.- nonché il rigetto in via definitiva, per tale importo,
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 64'685.90
oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2007 su
fr. 46'940.50 e dal 22 giugno 2010 su fr. 17'745.40, somma poi ridotta in sede
conclusionale a fr. 63'371.05 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007 su fr.
16'246.40 e dal 22 giugno 2010 su fr. 43’745.40, domanda a sua volta avversata
dalla controparte;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato, con sentenza 9 luglio 2018, con cui ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di
fr. 17'878.50 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e delle spese esecutive
di fr. 100.-, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva
l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti entrambe le
parti: la convenuta, che con appello 6 settembre 2018 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale per fr. 45'626.10 oltre interessi al 5% dal 25 gennaio
2007 su fr. 17'546.10 e dal 22 giugno 2010 su fr. 28'080.-, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi; l’attore, che con appello incidentale 31 ottobre
2018 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la
petizione per fr. 43'396.30 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive
di fr. 100.-, somma per la quale andava pure rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo
grado;
mentre l'attore con
risposta 31 ottobre 2018 e la convenuta con risposta 22 gennaio 2019 hanno
postulato la reiezione del gravame della parte avversa, pure con protesta di
spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea all’appello principale 22 gennaio 2019 della convenuta, della duplica
spontanea all’appello principale con replica spontanea all’appello incidentale
4 marzo 2019 dell’attore e della duplica spontanea all’appello incidentale 13
marzo 2019 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 16 novembre 2005 (doc. B) AO 1 ha
incaricato lo studio d’architettura AP 1 di effettuare le prestazioni di
architettura (progettazione e direzione dei lavori) relative all’edificazione
di una casa di abitazione unifamiliare sul fondo n. __________ RFP di __________
per un onorario forfetario di fr. 85'000.- IVA esclusa.
Con lettera 31 gennaio 2007 (doc. H), in un momento in
cui non tutti i lavori di costruzione erano ancora giunti a termine, lo studio
d’architettura ha notificato la rinuncia al mandato.
2. Con
petizione 9 marzo 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento
di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli iniziali fr. 244'483.80
a fr. 241'108.50 oltre interessi al 5% dal 31
marzo 2009 e delle spese esecutive di fr. 100.- nonché il rigetto in via
definitiva, per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano. Ritenendo che costei, nella sua qualità di progettista e di
direttrice dei lavori, fosse responsabile dei maggiori onorari esposti dagli
architetti a lei subentrati, dei ritardi accumulatisi nel frattempo nella
consegna dell’opera e di tutta una serie di difetti riscontrati nella stessa,
ha preteso il risarcimento dei relativi costi (fr. 215'058.50), delle spese per
l’allestimento di una prova a futura memoria
(fr. 6’050.-) e delle spese legali preprocessuali (fr. 20'000.-).
La
convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto a sua
volta la condanna dell’attore al pagamento di una somma poi ridotta in sede
conclusionale dagli iniziali fr. 64'685.90 a fr. 63'371.05 (recte: fr.
63'371.50) oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007 su fr. 16'246.40 e dal 22
giugno 2010 su fr. 43’745.40, somma corrispondente al saldo degli onorari a suo
favore (fr. 45'626.10) e alle spese legali preprocessuali (fr. 17'745.40).
3. Con
sentenza 9 luglio 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato la convenuta al pagamento di
fr. 17'878.50 (recte: fr. 17'878.30) oltre interessi al 5% dal 31 marzo
2009 e delle spese esecutive di fr. 100.- (dispositivo n. 1), somma per la
quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.1),
ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 23'600.- per il
7% a carico della convenuta e per il 93% a carico dell’attore, tenuto altresì a
rifondere alla controparte fr. 22’000.- per ripetibili (dispositivo n. 1.2), e
ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di
giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- a carico della convenuta,
tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 9’200.- per ripetibili
(dispositivo n. 2.1). Il giudice di prime cure, nell’ambito dell’azione
principale, ha riconosciuto all’attore unicamente il risarcimento dei costi per
l’eliminazione di quattro difetti dell’opera (fr. 5'470.- per terrazza lato
est,
fr. 4'742.50 per accesso entrata principale, fr. 6'509.80 per davanzali e
soglie e fr. 1'156.- per intonaco esterno in stucco veneziano); nell’ambito
dell’azione riconvenzionale, ha invece ritenuto che la convenuta non potesse
più vantare alcuna pretesa nei confronti della controparte.
4. La
sentenza pretorile è stata impugnata da entrambe le parti. Con appello 6
settembre 2018, avversato dall’attore con risposta 31 ottobre 2018 (a cui hanno
fatto seguito la replica spontanea 22
gennaio 2019 e la duplica spontanea 4 marzo 2019), la convenuta ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di
accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 45'626.10 oltre interessi al 5%
dal 25 gennaio 2007 su fr. 17'546.10 e dal 22 giugno 2010 su fr. 28'080.-,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa, nell’ambito
dell’azione principale, ha contestato di essere tenuta a risarcire i costi messi
a suo carico dal giudice per l’eliminazione dei quattro difetti e, nell’ambito
dell’azione riconvenzionale, ha ribadito il buon fondamento della pretesa
relativa al saldo dei suoi onorari.
Con appello incidentale
31 ottobre 2018, avversato dalla convenuta con risposta 22 gennaio 2019 (a cui
hanno fatto seguito la replica spontanea
4 marzo 2019 e la duplica spontanea 13 marzo 2019), l’attore ha chiesto la
riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per
fr.
43'396.30 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive di fr. 100.-,
somma per la quale doveva pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione
al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha rilevato
che oltre ai quattro risarcimenti già attribuitigli dal giudice di prime cure,
in due casi comunque da aumentare (fr. 12'528.60 per terrazza lato est, fr.
17’116.50 per accesso entrata principale,
fr. 6'509.80 per davanzali e soglie e fr. 1'156.- per intonaco esterno in
stucco veneziano), dovevano pure essergli riconosciuti il risarcimento per i
costi di eliminazione del difetto ai lucernari (fr. 1'671.-) e, proporzionalmente
al grado di soccombenza della controparte nella lite, ora pari al 16%, il
risarcimento delle spese per l’allestimento della prova a futura memoria e
delle spese legali preprocessuali (fr. 4'414.40).
considerazione
preliminare
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
sull’azione
principale
6. Il Pretore, con
riferimento alla problematica riscontrata nella terrazza lato est (ossia la mancanza,
nel risparmio eseguito nel betoncino, di un adeguato scarico per consentire il
deflusso dell’acqua piovana e l’accumulo di quest’ultima contro la parete), ha
evidenziato che all’origine del presunto difetto vi erano un errore di
concezione e una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei lavori e
gli artigiani intervenuti in cantiere, tali da innescare la responsabilità
della convenuta. Ha quindi rilevato che l’intervento fatto eseguire dalla nuova
direzione dei lavori subentrata a quest’ultima (ossia la demolizione del
manufatto e la formazione e posa di uno scarico pluviale - completo di
tubature, impermeabilizzazione e raccordi - per consentire il deflusso
dell’acqua piovana, con la conseguente posa di un sottofondo e di una
pavimentazione diversi da quanto inizialmente previsto) era giustificato,
necessario e proporzionato al difetto, “nella misura in cui si volesse
cambiare radicalmente il concetto pre-esistente e adottare le prescrizioni
(norme SIA vigenti al momento della costruzione)”. Ed ha pertanto concluso
che il costo per il ripristino del difetto e con ciò da risarcire, circoscritto
al 55% dell’intervento poi messo in atto, ammontava a fr. 5'470.- IVA inclusa.
6.1. Il giudizio del
Pretore è stato censurato da entrambe le parti.
La convenuta ha escluso di
poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo a questo titolo, rilevando
che il problema riscontrato poteva essere risolto con la posa di un semplice
troppopieno del costo di fr. 1'500.- (perizia p. 15 e 53), per altro da porre a
carico del committente, e che quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori
aveva modificato radicalmente l’opera da realizzare (perizia p. 14 seg. e
complemento peritale p. 8) e neppure era atto ad eliminare il presunto difetto.
L’attore ha invece chiesto
di aumentare a fr. 12'528.60 la somma da risarcirgli a questo titolo,
evidenziando che il giudice di prime cure non aveva erroneamente riconosciuto altri
fr. 7'058.60 IVA inclusa ammessi nella perizia (p. 16).
6.2. Il perito giudiziario
ha dato atto che all’origine del problema riscontrato, che costituiva un vero e
proprio difetto (complemento peritale p. 32) e che avrebbe richiesto e portato
ad interventi di sistemazione (perizia p. 54), vi erano effettivamente un
errore di concezione e una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei
lavori e gli artigiani intervenuti (perizia p. 14). Ciò premesso, ha fatto
notare che la presenza di acqua stagnante e la relativa evacuazione insufficiente,
a cui a ben vedere, se l’attore avesse voluto - com’era stato il caso - un
pavimento raso serramenti in corrispondenza del balcone, si sarebbe potuto
rimediare, in deroga a quanto previsto dalla norma SIA 271 (complemento
peritale p. 11 seg.), con la sola esecuzione di un troppopieno sulla facciata
(perizia p. 15 e 53) del costo di
fr. 1'500.- IVA esclusa (perizia p. 53), non erano di per sé tali da portare
alla completa demolizione di quanto realizzato (perizia p. 54). Con riferimento
a quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori, che per le sole superfici difettose
a valle - pari a circa il 55% del totale - aveva comportato un costo di fr.
5'470.- IVA inclusa (perizia p. 16 e complemento peritale p. 13; l’importo di
fr. 7'058.60 IVA inclusa, che pure era stato menzionato a p. 16 della perizia e
di cui l’attore ha qui postulato l’ulteriore riconoscimento, è invece relativo “ai
costi di ripristino … per” tutte “le superfici direttamente legate
all’esterno del soggiorno”), ha evidenziato che questo radicale cambio di
progetto, che costituiva sì un migliorativo nell’ambito dell’evacuazione delle
acque meteoriche in corrispondenza dei serramenti (perizia p. 14 e 54) ma non
aveva permesso di eliminare il problema della pendenza insufficiente (perizia
p. 14), sarebbe stato giustificato nella misura in cui si volesse applicare la
norma SIA 271 nella sua interezza (perizia p. 15).
Alla luce di quanto
precede, il giudizio reso dal Pretore può essere confermato solo in ragione di
fr. 1’614.- (fr. 1'500.- IVA esclusa). Il perito ha in effetti spiegato che il
progetto iniziale avrebbe potuto essere risanato per una tale spesa, beninteso a
carico della convenuta (siccome si era sin d’ora in presenza di un difetto),
facendo capo a un intervento in deroga alla norma SIA 271 (che in sé costituiva
solo una raccomandazione [cfr. complemento peritale p. 14], ma la cui
applicazione non risultava essere stata concordata tra le parti, tanto meno al
punto 1 del doc. B, che faceva riferimento solo alla norma SIA 102). Per
l’esperto, inoltre, la demolizione del betoncino con la successiva realizzazione
da parte della nuova direzione dei lavori, con un costo di fr. 5'470.-, sia
pure rispettosa della norma SIA 271, era un intervento sproporzionato; oltretutto
la soluzione poi messa in atto, che costituiva un vero e proprio cambio di
paradigma (comunque imposto dalla volontà di ovviare alla difettosità
dell’opera e dunque non tale da far venir meno la responsabilità della
convenuta) e non una riparazione, era idonea a migliorare la problematica
esistente solo in una misura non meglio precisata, ciò che avrebbe in ogni caso
giustificato una sensibile riduzione dell’eventuale importo da risarcire.
7. Il Pretore, per
quanto riguardava la problematica riscontrata nell’accesso all’entrata
principale (ossia la mancanza di un adeguato scarico per consentire il deflusso
dell’acqua a causa dell’assenza di uno spazio sufficiente tra il betoncino e la
scossalina, per cui la stessa si scaricava nel piano inferiore), ha sostanzialmente
rinviato a quanto già deciso con riferimento al difetto nella terrazza lato
est. Di fatto ha dunque evidenziato che all’origine del presunto difetto vi
erano anche qui un errore di concezione e una carente esecuzione che
coinvolgeva la direzione dei lavori e gli artigiani intervenuti in cantiere,
tali da innescare la responsabilità della convenuta. E ha quindi concluso che
il costo per l’intervento di ripristino fatto eseguire dalla nuova direzione
dei lavori (ossia la demolizione del manufatto e l’impermeabilizzazione del
giunto tra la soletta e la scala d’accesso e del giunto tra la facciata e la
scala d’accesso, con la conseguente posa di una pavimentazione diversa da quella
inizialmente prevista) e con ciò da risarcire, ammontava a fr. 4'742.50 IVA
inclusa.
7.1. Il giudizio del
Pretore è stato censurato da entrambe le parti.
La convenuta ha escluso di
poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo a questo titolo, rilevando
che il problema riscontrato, che per altro nemmeno era costitutivo di un
difetto, poteva essere risolto con la posa di un semplice troppopieno del costo
di fr. 1'500.- (perizia p. 17 e 53), per altro da porre a carico del
committente, e che quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori aveva
modificato radicalmente l’opera da realizzare (perizia p. 18 e 53 e complemento
peritale p. 17).
L’attore ha invece chiesto
di aumentare a fr. 17'116.50 o almeno a fr. 7'742.50 la somma da risarcirgli, evidenziando
che il giudice di prime cure non aveva erroneamente riconosciuto altri fr.
12’374.- o almeno altri fr. 3'000.- ammessi nella perizia (p. 20).
7.2. Il perito giudiziario
ha dato atto che all’origine del problema riscontrato, che analogamente a
quello evidenziato nella terrazza lato est costituiva un vero e proprio difetto
(complemento peritale p. 32), vi erano effettivamente un errore di concezione e
una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei lavori e gli artigiani
intervenuti (perizia p. 18). Ciò premesso, ha fatto notare che al problema
dell’insufficiente evacuazione dell’acqua piovana, se l’attore avesse voluto -
com’era stato il caso - un pavimento raso serramenti in corrispondenza del
balcone, si sarebbe potuto rimediare, in deroga a quanto previsto dalle norme
SIA 271 (complemento peritale p. 15), con la sola esecuzione di un troppopieno
sulla facciata (perizia p. 18), che per la stessa convenuta sarebbe costato fr.
1'500.- IVA esclusa (conclusioni p. 21, appello p. 10; è invece per la prima
volta solo con la risposta all’appello incidentale e con ciò in modo irrito [art.
317 cpv. 1 CPC] che essa ha preteso che la somma di fr. 1'500.- IVA esclusa non
si sommava a quella per la terrazza lato est). Con riferimento a quanto
eseguito dalla nuova direzione dei lavori, che per le superfici difettose aveva
comportato un costo per l’eliminazione del difetto di fr. 4'742.50 IVA inclusa
(perizia p. 20; l’importo di fr. 12’374.- IVA inclusa, che pure era stato
menzionato a p. 20 della perizia e di cui l’attore ha qui postulato l’ulteriore
riconoscimento, è per contro “da ritenersi un costo risparmiato in origine”,
mentre l’importo di fr. 3'000.- IVA inclusa, che pure era stato menzionato a p.
20 della perizia e di cui egli ha qui postulato, per altro per la prima volta e
con ciò in modo irrito [art. 317 cpv. 1 CPC], l’ulteriore attribuzione in via
subordinata, è relativo “alla sistemazione di un’infiltrazione d’acqua
(comunque non indicata con chiarezza nei documenti prodotti)”), ha
evidenziato che questo radicale cambio di progetto, che costituiva sì un
migliorativo nell’ambito dell’evacuazione delle acque meteoriche in
corrispondenza dei serramenti (perizia p. 18) ma non aveva permesso di
eliminare il problema della pendenza insufficiente (perizia p. 18), sarebbe
stato giustificato nella misura in cui si volesse applicare la norma SIA 271 nella
sua interezza (perizia p. 18 seg.).
Visto quanto precede, il
giudizio pretorile può essere confermato limitatamente ai fr. 1’614.- (fr.
1'500.- IVA esclusa) ammessi dalla convenuta. Il perito ha in effetti spiegato
che il progetto iniziale avrebbe potuto essere risanato facendo capo a un
intervento, beninteso a carico della convenuta (siccome si era sin d’ora in
presenza di un difetto), in deroga alla norma SIA 271 (che in sé costituiva
solo una raccomandazione, ma la cui applicazione non risultava essere stata
concordata tra le parti, tanto meno al punto 1 del doc. B, che faceva
riferimento solo alla norma SIA 102). Per l’esperto, oltretutto, quanto messo
in atto, previa demolizione del betoncino, dalla nuova direzione dei lavori, con
un costo di fr. 4'742.50, sia pure rispettoso della norma SIA 271, costituiva
un vero e proprio cambio di paradigma (comunque imposto dalla volontà di
ovviare alla difettosità dell’opera e dunque non tale da far venir meno la
responsabilità della convenuta) e non una riparazione, ed era idoneo a
migliorare la problematica esistente solo in una misura non meglio precisata,
ciò che avrebbe in ogni caso giustificato una sensibile riduzione
dell’eventuale importo da risarcire.
8. Il Pretore, con
riferimento alla problematica relativa ai davanzali e alle soglie (ossia il fatto
che i serramenti erano stati posati prima della posa dei davanzali in cemento
prefabbricato, non ancora avvenuta), ha condannato la convenuta a rifondere all’attore
Fatti
i costi per i necessari lavori di completamento dell’opera messi in atto dalla
nuova direzione dei lavori (ossia l’intervento, nell’ambito della posa dei
davanzali ora in pietra, attraverso materiali speciali antiritiro e
impermeabilizzanti per rendere stagno il giunto di accostamento tra davanzale e
serramento e l’appoggio dei davanzali come sottomurazione), per un importo di
fr. 6’509.80 IVA inclusa.
8.1. In questa sede la
convenuta ha contestato di poter essere obbligata a risarcire un tale importo, evidenziando
di non essere responsabile di questo inesistente difetto e rilevando che in
ogni caso i lavori di completamento eseguiti, oltre a non aver risolto il
problema, avrebbero dovuto rimanere a carico della controparte.
8.2. Il perito giudiziario
ha accertato che il sistema di posa previsto dalla convenuta, seppur non
paragonabile a sistemi più tradizionali, non poteva essere ritenuto un difetto né
di progetto né di direzione lavori (perizia p. 21 e 63). E ha aggiunto che il
nuovo sistema di posa poi messo in atto dalla nuova direzione dei lavori con
materiale diverso, costato fr. 3'335.60, non era necessario (perizia p. 21 e 63)
e che le prestazioni di sigillatura e di impermeabilizzazione, di fr. 3'174.20,
avrebbero in ogni caso dovuto essere eseguite, a carico dell’attore, a
prescindere dal genere di davanzale posato (perizia p. 21 seg. e 63). In tali
circostanze, è incontestabile che la convenuta non possa essere obbligata a
risarcire la somma di fr. 6’509.80.
Contrariamente a quanto
preteso dall’attore, oltretutto per la prima volta e con ciò irritualmente solo
in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI
e contrario; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24, 25,
28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 4P.134/2003 del 16 febbraio 2004 consid.
3.2; II CCA 16 novembre 2014 inc. n. 12.2014.40 e 43, 5 marzo 2018 inc. n.
12.2016.141), non si vede invece come il fatto che i davanzali in cemento
inizialmente previsti fossero stati forniti e da lui pagati salvo poi non
essere più stati ritrovati in cantiere (perizia p. 22), possa essere eventualmente
tale da innescare una responsabilità della convenuta.
9. Il Pretore, con
riferimento alla tematica dell’intonaco esterno in stucco veneziano (ossia il
fatto che la facciata, priva di protezioni verso terra, era stata oggetto di infiltrazioni
d’acqua risalenti dal basso), ha rimproverato alla convenuta di non aver a suo
tempo previsto e imposto, nella sua qualità di progettista e di direttrice dei
lavori, la posa di una canaletta aco drain sulla facciata intonacata con
quel delicato materiale e l’ha di conseguenza obbligata a rifondere all’attore
i relativi costi, per un importo complessivo di fr. 1'156.- IVA inclusa.
9.1. In questa sede la
convenuta ha contestato di poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo
a questo titolo, evidenziando di non essere responsabile per questo difetto,
che era invece imputabile a un artigiano specialista, la ditta __________, oltretutto
scelta e proposta dall’attore.
9.2. Nel caso di specie è
incontestato che l’intonacatura della facciata in stucco veneziano, che in
concreto costituisce un materiale fragile al contatto con l’acqua (complemento
peritale p. 40), non era originariamente prevista (perizia p. 27), per cui la
responsabilità della convenuta quale progettista non può entrare in linea di
conto. Quanto a una sua eventuale responsabilità quale direttrice dei lavori, pur
essendo vero che l’architetto non è un “superspecialista” in tutti gli ambiti
della costruzione e dunque non è di principio tenuto a verificare ogni singola
prestazione di un artigiano specializzato (TF C 398/83 del 3 febbraio 1984
consid. 3a pubbl. in: Rep. 1985 p.
26; RtiD I-2006 n. 62c; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2010.119, 29 settembre
2017 inc. n. 12.2016.56), è però altrettanto vero che la formazione o meno di
una canaletta aco drain sulla facciata intonacata ai piedi della
facciata non rientra nei dettagli riconoscibili esclusivamente dall’artigiano
specialista, ma, come rilevato dal perito giudiziario (perizia p. 27), costituiva
un aspetto la cui mancanza avrebbe senz’altro dovuto essere rilevata e
contestata dalla convenuta nella sua qualità di direttrice dei lavori (TF C 398/83
del 3 febbraio 1984 consid. 3a pubbl. in: Rep.
1985 p. 26; BR 1986 p. 13; Borghi,
Il diritto per gli architetti, n. 505; Schumacher,
Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 507; Fellmann,
Die Haftung des Architekten und des Ingenieurs für Werkmängel, in: Koller, Haftung für Werkmängel, p. 93
seg., secondo cui quel principio trova il suo limite laddove nelle particolari
circostanze l’architetto abbia a rendersi conto di possibili carenze o
insufficienze nell’operato dell’artigiano specialista).
Non vi è così motivo
di non porre a suo carico questa pretesa.
10. Il Pretore, con
riferimento alla problematica dei lucernari (ossia l’impossibilità di procedere
con la posa dei relativi telai per l’assenza di una scossalina), pur avendo
rimproverato alla convenuta, nella sua qualità di direttrice dei lavori, di non
aver rilevato e fatto riparare il difetto, ha nondimeno respinto ogni pretesa attorea,
osservando che dalla perizia giudiziaria non era stato possibile evincere
l’importo da risarcire.
10.1. In questa sede l’attore
ha evidenziato che l’entità della spesa per la fornitura e la posa della
scossalina mancante, di fr. 1'671.-, era in realtà evincibile dalla fattura 5
marzo 2008 della ditta __________ (doc. II punto 2) e ha riproposto la pretesa.
10.2. Il perito giudiziario,
riferendosi alla fornitura e posa della scossalina mancante (quella a Z in
acciaio inox con saldature agli angoli, labbro discendente con copertura finale
del Sarnafil e labbro ascendente) di cui l’attore ha qui preteso il risarcimento,
ha evidenziato che in realtà la situazione esistente non era difettosa e che
l’intervento poi eseguito non era legato all’eliminazione di un difetto, ma era
volto alla completazione dell’opera (perizia p. 70). Il giudizio pretorile che
negava il risarcimento di questa pretesa può pertanto essere confermato già
solo per questo motivo.
11. Il Pretore ha infine respinto le pretese attoree
volte al risarcimento delle spese per l’allestimento
di una prova a futura memoria, di fr. 6'050.-, e delle spese legali
preprocessuali, di fr. 20'000.-, rilevando, con riferimento a queste ultime
che, l’attore aveva disatteso il relativo onere di allegazione e della prova.
11.1. In
questa sede l’attore ha ribadito il buon fondamento di queste due pretese, sia
pure da ridurre, in base al rispettivo grado di soccombenza, a fr. 4'414.40. In
merito alla prima ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non si sia
assolutamente pronunciato sul tema. Con riferimento invece alla seconda ha
evidenziato che la documentazione prodotta in replica, costituita dal dettaglio
cronologico delle prestazioni svolte dal suo legale, era sufficiente ad
adempiere ai presupposti indicati nella decisione di primo grado, tanto più che
la convenuta non aveva mai contestato nel dettaglio le prestazioni risultanti
dal descrittivo; a suo dire, la circostanza per cui si era reso necessario ed indispensabile
il supporto di un legale era pure stata regolarmente esposta e documentata.
11.2. L’attore ha ragione,
almeno parzialmente, sul tema del risarcimento delle spese per l’allestimento della
perizia a futura memoria, su cui il primo giudice ha effettivamente omesso di pronunciarsi.
Ritenuto che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, le spese per la
prova a futura memoria possono essere risarcite al committente proporzionalmente
al grado di soccombenza della controparte nella procedura giudiziaria (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 1523;
DTF 126 III 388 consid. 10b; TF 4A_83/2009 del 6 maggio 2009 consid. 4.2; II
CCA 1 aprile 2019 inc. n. 12.2017.182), che in concreto, alla luce di quanto si
è detto nei considerandi precedenti, è ora del 2% (fr. 4'384.- : fr. 218'433.80
x 100), la sua pretesa può essere riconosciuta in ragione di fr. 121.- (fr.
6'050.- x 2%).
11.3. L’attore
non può per contro essere seguito laddove ha censurato il mancato risarcimento
delle spese legali preprocessuali, che in ogni caso nella migliore - per lui -
delle ipotesi avrebbero potuto essergli riconosciute, analogamente a quanto
appena deciso con riferimento alle spese relative alla prova a futura memoria, proporzionalmente
al grado di soccombenza della controparte nella procedura giudiziaria, ossia in
ragione del 2%.
Confrontato con un giudizio pretorile che gli aveva
rimproverato
di aver disatteso il relativo onere di allegazione e della
prova, egli si è in effetti limitato a sostenere di aver regolarmente “esposto
… la circostanza per cui si era reso necessario ed indispensabile il supporto
di un legale” (appello incidentale p. 22), senza però aver indicato con
precisione in quale punto dei suoi allegati scritti preliminari ciò sarebbe
Considerandi
avvenuto, rispettivamente a indicare di aver versato agli atti le necessarie
prove con l’allegato di replica (appello incidentale p. 22), senza però aver
indicato con precisione, ma solo genericamente, quali fossero queste prove
documentali: in tali circostanze la censura dev’essere dichiarata irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. pure DTF 139 II 7 consid.
7.1; TF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016 consid. 2.3).
12.
L’azione principale
deve pertanto essere accolta limitatamente alla somma di fr. 4'505.- oltre
interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e delle spese esecutive di fr. 100.-, somma
per la quale deve pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione al PE.
13.
In un ultimo
considerando l’attore ha pure contestato il pronunciato pretorile in materia di
spese e ripetibili.
13.1
Con riferimento alle
spese, di fr. 23'600.-, ha rilevato che le stesse, a suo dire rappresentate dai
costi per l’allestimento della perizia giudiziaria, non avrebbero dovuto essergli
caricate in base al suo grado di soccombenza nella sola azione principale, ma avrebbero
dovuto essere ripartite tra le parti tenendo pure conto della soccombenza della
convenuta nell’azione riconvenzionale (e meglio sulla base di un calcolo,
riportato a p. 24 dell’appello incidentale, in realtà del tutto incomprensibile).
La censura è
infondata. A parte il fatto che non è vero che le spese esposte per l’azione
principale corrispondevano al costo per l’allestimento della perizia
giudiziaria e del suo complemento (che erano invece ben superiori e ammontavano
complessivamente a fr. 31'157.-), si osserva in effetti che l’art. 148 CPC/TI,
pacificamente posto alla base del giudizio pretorile sulle spese, non prevede
una tale modalità di calcolo, ma impone di principio di fondarsi, fatta salva
l’esistenza di circostanze particolari che qui non ricorrono, sull’esito della
rispettiva azione (sia essa principale oppure riconvenzionale), come
giustamente fatto dal giudice di prime cure.
13.2
L’attore, con
riferimento alle ripetibili, che il Pretore aveva posto a suo carico in ragione
di fr. 22'000.- dopo aver rilevato che “la complicazione di questo procedimento
è stata elevata e così pure il dispendio del tempo in patrocinio” ciò che
imponeva “l’adozione dell’importo, a titolo di indennità ripetibili,
figurante nel livello superiore della forchetta prescritta dal regolamento”,
ha chiesto che le stesse fossero ridotte a fr. 11'000.-, dovendosi da una parte
far capo alla percentuale media del 7.5% anziché a quella massima del 9%
applicata nel giudizio, e dovendosi dall’altra tener conto del fatto che egli
non era risultato soccombente in ragione del 100%.
La
richiesta è parzialmente fondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione
delle ripetibili il primo giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,
censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola
non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi
delle tariffe (III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3; II CCA 11 marzo 2014
inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121). Ritenuto che in
presenza di un valore litigioso di fr. 244'483.80 l’art. 11 cpv. 1 RTar
permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 6% al 9%
del valore litigioso, il giudice di prime cure, ponendo a carico dell’attore un’indennità
per ripetibili parziale di fr. 22'000.-, che corrispondeva a un’indennità per
ripetibili piena di fr. 25'581.40 (fr. 22'000.- : 86% x 100), ha in realtà
oltrepassato, anche tenendo conto del fatto che quell’importo era comprensivo
dell’IVA al 7.6% (art. 14 cpv. 1 RTar), la percentuale massima del 9%, in sé
giustificata dalle circostanze evidenziate nella sentenza, prevista dalla norma
tariffaria. Le ripetibili piene, comprensive dell’IVA al 7.6%, devono pertanto
essere ridotte a una somma di fr. 23'600.-
(fr. 244'483.80 x 9% x 107.6%).
13.3
Tenuto conto del
rispettivo grado di soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), la tassa di
giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 23'600.- devono pertanto essere
poste per il 2% a carico della convenuta e per il 98% a carico dell’attore, che
deve essere pure obbligato a rifondere alla controparte fr. 22’600.- per
ripetibili.
sull’azione
riconvenzionale
14.
Il Pretore ha
accertato che al momento della rescissione del contratto le opere contrattuali ancora
da eseguire ammontavano a circa il 23.5% del totale e ha pertanto ritenuto che
la convenuta potesse pretendere solo il 76.5% dell’onorario forfetario di
fr. 85'000.-, ossia fr. 65’025.-, somma che era pressoché identica agli acconti
da lei già incassati, di fr. 65'000.-.
14.1
In questa sede la
convenuta ha innanzitutto evidenziato che le opere contrattuali non ancora
eseguite corrispondevano in via principale a circa il 7.2% (complemento
peritale p. 38), rispettivamente in via subordinata a circa il 20% del totale (perizia
p. 12 e complemento peritale p. 38), ciò che faceva sì che l’onorario dovutole per
le prestazioni contrattuali dovesse essere di fr. 78'880.- IVA all’8% esclusa,
rispettivamente in via subordinata di fr. 68'000.- IVA all’8% esclusa.
L’assunto esposto in
via subordinata (quello in via principale, formulato oltretutto per la prima
volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale [art. 78 CPC/TI
e
contrario], risulta fondato su una forzata ed erronea interpretazione del
calcolo ipotetico presentato nel complemento peritale) ha effettivamente trovato
conferma nelle prove indicate dalla convenuta (che, derogando alla percentuale
del 22-25% menzionata a p. 5 e 35 del complemento peritale in forza di una mera
ponderazione statistica delle parti d’opera mancanti, ritenevano corretta la
percentuale del 20%, con una deduzione pari a circa fr. 17'000.-; cfr. pure
perizia p. 51; in tal senso anche l’attore a p. 39 seg. delle conclusioni),
salvo per quanto riguarda l’IVA, che dev’essere riconosciuta in ragione del
7.6%, tasso pacificamente dovuto al momento dei fatti. Le spettanze della convenuta
devono pertanto essere aumentate a fr. 73'168.- IVA inclusa.
14.2
Nel suo gravame la
convenuta ha pure fatto notare che il contratto tra le parti, oltre a prevedere
un onorario forfetario di
fr. 85'000.- IVA esclusa, le riconosceva il diritto al 3% di spese IVA all’8% esclusa
e ha di conseguenza chiesto che alle sue spettanze fosse così aggiunta la somma
di fr. 2'754.-.
Ritenuto che il suo
diritto al 3% di spese IVA esclusa, accertato nella sentenza pretorile (p. 2), non
è stato censurato in questa sede dall’attore, che l’IVA dovuta è in realtà
quella del 7.6% e che la percentuale del 3% va calcolata sulle sole opere contrattuali
effettivamente eseguite, come detto pari a fr. 73'168.- IVA inclusa, la somma
ulteriormente da attribuire alla convenuta a questo titolo va quantificata in fr.
2'195.- IVA inclusa.
14.3
Il saldo a favore della
convenuta per le prestazioni contrattuali può così essere quantificato in fr. 10'363.-
IVA inclusa
(fr. 73'168.-
onorario + fr. 2'195.- spese ./. acconti fr. 65'000.-).
15.
Il Pretore ha di
contro escluso che la convenuta potesse pretendere un ulteriore onorario per le
prestazioni supplementari (ossia l’attività di progettazione del mobilio di cui
al doc. 74), pari a fr. 26'000.- IVA esclusa, sia pure ritenute congrue dal perito
giudiziario. Non risultava in effetti che la convenuta avesse predisposto un
preventivo e che le parti si fossero accordate sul costo ed anzi quell’attività
non era funzionale a un cambiamento del progetto nei termini del punto 3.2.1.
del contratto.
15.1
La convenuta ha
censurato la conclusione pretorile, rilevando come il mancato allestimento di
un preventivo e l’assenza di un accordo tra le parti sul costo fossero in realtà
aspetti irrilevanti, essendo incontestabile il carattere oneroso delle prestazioni
fornite, il cui costo risultava per altro congruo ai prezzi di mercato (perizia
p. 74 seg.); ed era pure chiaro che l’attività in questione era per l’appunto funzionale
a un cambiamento del progetto nei termini del punto 3.2.1. del contratto.
15.2
La censura dev’essere disattesa.
Nonostante l’attore abbia a più riprese contestato in causa di aver
commissionato queste prestazioni alla convenuta (risposta riconvenzionale p. 44,
duplica riconvenzionale p. 3 seg., conclusioni p. 38, risposta all’appello p. 3
e 17 e duplica spontanea all’appello p. 2 e 12 seg.), quest’ultima non ha in
effetti addotto alcuna prova, nemmeno nel suo appello, che confermerebbe il
conferimento di un mandato in tal senso da parte dell’attore (la tesi secondo
cui tali prestazioni sarebbero state utilizzate dall’attore e con ciò da lui
accettate per atti concludenti è stata formulata dalla convenuta, per la prima
volta e con ciò irritualmente [art. 317 cpv. 1 CPC], solo nella sua replica
spontanea all’appello, nella quale oltretutto essa, a comprova della
circostanza, si è limitata a riferirsi genericamente, e con ciò in modo irrito,
alle risultanze della perizia giudiziaria, rispettivamente, per quanto
riguardava la sola prestazione relativa a un lavandino in pietra, ha fatto
riferimento alla testimonianza di __________ G__________, che neppure risultava
concludente sul tema).
16.
Ne discende che
l’azione riconvenzionale dev’essere accolta per la somma di fr. 10'363.- oltre
interessi al 5%, che, non essendo date le condizioni per una mutazione
dell’azione in seconda istanza (art. 317 cpv. 2 CPC), non possono però essere
riconosciuti dalla data qui auspicata del 25 gennaio 2007, anche se la prima
valida messa in mora risaliva proprio a tale data (doc. 76), ma dal 30 gennaio
2007, com’era stato chiesto dalla convenuta con il suo allegato conclusivo. La
tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- devono essere poste
per il 16% a carico dell’attore e per l’84% a carico della convenuta, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 6’200.- per ripetibili.
conclusione
17.
Alla luce di quanto precede, l’appello della convenuta
deve essere parzialmente accolto come ai considerandi che precedono, mentre
l’appello incidentale dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le
spese giudiziarie dei procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono
state calcolate per la procedura di appello sulla base del valore ancora
litigioso di fr. 63'504.40 (fr. 17'878.30 nell’ambito dell’azione principale e fr.
45'626.10 nell’ambito dell’azione riconvenzionale) e per la procedura di appello incidentale sulla base
del valore ancora litigioso di
fr. 25'518.- (riferito alla sola azione principale).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 6 settembre 2018 di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 luglio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta
è condannata a versare all’attore l’importo di fr. 4'505.- oltre
interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive di
fr. 100.-.
1.1
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 4'505.-
oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009.
1.2
La tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di
fr. 23'600.- sono poste per il 2% a carico della convenuta e per il 98% a
carico dell’attore, che rifonderà alla controparte fr. 22’600.- per ripetibili.
2. La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza il convenuto riconvenzionale
è condannato a versare all’attrice riconvenzionale l’importo di fr.
10'363.- oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007.
2.1
La
tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- sono poste per il
16% a carico del convenuto riconvenzionale e per l’84% a carico dell’attrice
riconvenzionale, che rifonderà alla controparte fr. 6’200.- per ripetibili.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello di fr. 5’000.- sono a carico
dell’appellante per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico della controparte, a cui
l’appellante rifonderà fr. 1'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 31 ottobre 2018 di AO 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale di
fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà
alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).