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Decisione

12.2018.113

Contratto di architetto (progettazione e direzione lavori) - responsabilità per difetti dell'opera

6 febbraio 2020Italiano34 min

convenuta ha contestato di poter essere obbligata a risarcire un tale importo, evidenziando

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.113

Lugano

6 febbraio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.176

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9

marzo 2010 da

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

contro

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 244'483.80 oltre interessi al

5% dal 31 gennaio 2007, somma poi ridotta in sede conclusionale a

fr. 241'108.50 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009, e delle spese esecutive

di

fr. 100.- nonché il rigetto in via definitiva, per tale importo,

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda

avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in

via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 64'685.90

oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2007 su

fr. 46'940.50 e dal 22 giugno 2010 su fr. 17'745.40, somma poi ridotta in sede

conclusionale a fr. 63'371.05 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007 su fr.

16'246.40 e dal 22 giugno 2010 su fr. 43’745.40, domanda a sua volta avversata

dalla controparte;

sulle quali il Pretore si è

pronunciato, con sentenza 9 luglio 2018, con cui ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta al pagamento di

fr. 17'878.50 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e delle spese esecutive

di fr. 100.-, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva

l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda riconvenzionale;

appellanti entrambe le

parti: la convenuta, che con appello 6 settembre 2018 ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la

domanda riconvenzionale per fr. 45'626.10 oltre interessi al 5% dal 25 gennaio

2007 su fr. 17'546.10 e dal 22 giugno 2010 su fr. 28'080.-, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi; l’attore, che con appello incidentale 31 ottobre

2018 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la

petizione per fr. 43'396.30 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive

di fr. 100.-, somma per la quale andava pure rigettata in via definitiva

l’opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo

grado;

mentre l'attore con

risposta 31 ottobre 2018 e la convenuta con risposta 22 gennaio 2019 hanno

postulato la reiezione del gravame della parte avversa, pure con protesta di

spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea all’appello principale 22 gennaio 2019 della convenuta, della duplica

spontanea all’appello principale con replica spontanea all’appello incidentale

4 marzo 2019 dell’attore e della duplica spontanea all’appello incidentale 13

marzo 2019 della convenuta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con contratto 16 novembre 2005 (doc. B) AO 1 ha

incaricato lo studio d’architettura AP 1 di effettuare le prestazioni di

architettura (progettazione e direzione dei lavori) relative all’edificazione

di una casa di abitazione unifamiliare sul fondo n. __________ RFP di __________

per un onorario forfetario di fr. 85'000.- IVA esclusa.

Con lettera 31 gennaio 2007 (doc. H), in un momento in

cui non tutti i lavori di costruzione erano ancora giunti a termine, lo studio

d’architettura ha notificato la rinuncia al mandato.

2. Con

petizione 9 marzo 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento

di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli iniziali fr. 244'483.80

a fr. 241'108.50 oltre interessi al 5% dal 31

marzo 2009 e delle spese esecutive di fr. 100.- nonché il rigetto in via

definitiva, per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano. Ritenendo che costei, nella sua qualità di progettista e di

direttrice dei lavori, fosse responsabile dei maggiori onorari esposti dagli

architetti a lei subentrati, dei ritardi accumulatisi nel frattempo nella

consegna dell’opera e di tutta una serie di difetti riscontrati nella stessa,

ha preteso il risarcimento dei relativi costi (fr. 215'058.50), delle spese per

l’allestimento di una prova a futura memoria

(fr. 6’050.-) e delle spese legali preprocessuali (fr. 20'000.-).

La

convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto a sua

volta la condanna dell’attore al pagamento di una somma poi ridotta in sede

conclusionale dagli iniziali fr. 64'685.90 a fr. 63'371.05 (recte: fr.

63'371.50) oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007 su fr. 16'246.40 e dal 22

giugno 2010 su fr. 43’745.40, somma corrispondente al saldo degli onorari a suo

favore (fr. 45'626.10) e alle spese legali preprocessuali (fr. 17'745.40).

3. Con

sentenza 9 luglio 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha

condannato la convenuta al pagamento di

fr. 17'878.50 (recte: fr. 17'878.30) oltre interessi al 5% dal 31 marzo

2009 e delle spese esecutive di fr. 100.- (dispositivo n. 1), somma per la

quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.1),

ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 23'600.- per il

7% a carico della convenuta e per il 93% a carico dell’attore, tenuto altresì a

rifondere alla controparte fr. 22’000.- per ripetibili (dispositivo n. 1.2), e

ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di

giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- a carico della convenuta,

tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 9’200.- per ripetibili

(dispositivo n. 2.1). Il giudice di prime cure, nell’ambito dell’azione

principale, ha riconosciuto all’attore unicamente il risarcimento dei costi per

l’eliminazione di quattro difetti dell’opera (fr. 5'470.- per terrazza lato

est,

fr. 4'742.50 per accesso entrata principale, fr. 6'509.80 per davanzali e

soglie e fr. 1'156.- per intonaco esterno in stucco veneziano); nell’ambito

dell’azione riconvenzionale, ha invece ritenuto che la convenuta non potesse

più vantare alcuna pretesa nei confronti della controparte.

4. La

sentenza pretorile è stata impugnata da entrambe le parti. Con appello 6

settembre 2018, avversato dall’attore con risposta 31 ottobre 2018 (a cui hanno

fatto seguito la replica spontanea 22

gennaio 2019 e la duplica spontanea 4 marzo 2019), la convenuta ha chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di

accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 45'626.10 oltre interessi al 5%

dal 25 gennaio 2007 su fr. 17'546.10 e dal 22 giugno 2010 su fr. 28'080.-,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa, nell’ambito

dell’azione principale, ha contestato di essere tenuta a risarcire i costi messi

a suo carico dal giudice per l’eliminazione dei quattro difetti e, nell’ambito

dell’azione riconvenzionale, ha ribadito il buon fondamento della pretesa

relativa al saldo dei suoi onorari.

Con appello incidentale

31 ottobre 2018, avversato dalla convenuta con risposta 22 gennaio 2019 (a cui

hanno fatto seguito la replica spontanea

4 marzo 2019 e la duplica spontanea 13 marzo 2019), l’attore ha chiesto la

riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per

fr.

43'396.30 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive di fr. 100.-,

somma per la quale doveva pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione

al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha rilevato

che oltre ai quattro risarcimenti già attribuitigli dal giudice di prime cure,

in due casi comunque da aumentare (fr. 12'528.60 per terrazza lato est, fr.

17’116.50 per accesso entrata principale,

fr. 6'509.80 per davanzali e soglie e fr. 1'156.- per intonaco esterno in

stucco veneziano), dovevano pure essergli riconosciuti il risarcimento per i

costi di eliminazione del difetto ai lucernari (fr. 1'671.-) e, proporzionalmente

al grado di soccombenza della controparte nella lite, ora pari al 16%, il

risarcimento delle spese per l’allestimento della prova a futura memoria e

delle spese legali preprocessuali (fr. 4'414.40).

considerazione

preliminare

5. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

sull’azione

principale

6. Il Pretore, con

riferimento alla problematica riscontrata nella terrazza lato est (ossia la mancanza,

nel risparmio eseguito nel betoncino, di un adeguato scarico per consentire il

deflusso dell’acqua piovana e l’accumulo di quest’ultima contro la parete), ha

evidenziato che all’origine del presunto difetto vi erano un errore di

concezione e una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei lavori e

gli artigiani intervenuti in cantiere, tali da innescare la responsabilità

della convenuta. Ha quindi rilevato che l’intervento fatto eseguire dalla nuova

direzione dei lavori subentrata a quest’ultima (ossia la demolizione del

manufatto e la formazione e posa di uno scarico pluviale - completo di

tubature, impermeabilizzazione e raccordi - per consentire il deflusso

dell’acqua piovana, con la conseguente posa di un sottofondo e di una

pavimentazione diversi da quanto inizialmente previsto) era giustificato,

necessario e proporzionato al difetto, “nella misura in cui si volesse

cambiare radicalmente il concetto pre-esistente e adottare le prescrizioni

(norme SIA vigenti al momento della costruzione)”. Ed ha pertanto concluso

che il costo per il ripristino del difetto e con ciò da risarcire, circoscritto

al 55% dell’intervento poi messo in atto, ammontava a fr. 5'470.- IVA inclusa.

6.1. Il giudizio del

Pretore è stato censurato da entrambe le parti.

La convenuta ha escluso di

poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo a questo titolo, rilevando

che il problema riscontrato poteva essere risolto con la posa di un semplice

troppopieno del costo di fr. 1'500.- (perizia p. 15 e 53), per altro da porre a

carico del committente, e che quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori

aveva modificato radicalmente l’opera da realizzare (perizia p. 14 seg. e

complemento peritale p. 8) e neppure era atto ad eliminare il presunto difetto.

L’attore ha invece chiesto

di aumentare a fr. 12'528.60 la somma da risarcirgli a questo titolo,

evidenziando che il giudice di prime cure non aveva erroneamente riconosciuto altri

fr. 7'058.60 IVA inclusa ammessi nella perizia (p. 16).

6.2. Il perito giudiziario

ha dato atto che all’origine del problema riscontrato, che costituiva un vero e

proprio difetto (complemento peritale p. 32) e che avrebbe richiesto e portato

ad interventi di sistemazione (perizia p. 54), vi erano effettivamente un

errore di concezione e una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei

lavori e gli artigiani intervenuti (perizia p. 14). Ciò premesso, ha fatto

notare che la presenza di acqua stagnante e la relativa evacuazione insufficiente,

a cui a ben vedere, se l’attore avesse voluto - com’era stato il caso - un

pavimento raso serramenti in corrispondenza del balcone, si sarebbe potuto

rimediare, in deroga a quanto previsto dalla norma SIA 271 (complemento

peritale p. 11 seg.), con la sola esecuzione di un troppopieno sulla facciata

(perizia p. 15 e 53) del costo di

fr. 1'500.- IVA esclusa (perizia p. 53), non erano di per sé tali da portare

alla completa demolizione di quanto realizzato (perizia p. 54). Con riferimento

a quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori, che per le sole superfici difettose

a valle - pari a circa il 55% del totale - aveva comportato un costo di fr.

5'470.- IVA inclusa (perizia p. 16 e complemento peritale p. 13; l’importo di

fr. 7'058.60 IVA inclusa, che pure era stato menzionato a p. 16 della perizia e

di cui l’attore ha qui postulato l’ulteriore riconoscimento, è invece relativo “ai

costi di ripristino … per” tutte “le superfici direttamente legate

all’esterno del soggiorno”), ha evidenziato che questo radicale cambio di

progetto, che costituiva sì un migliorativo nell’ambito dell’evacuazione delle

acque meteoriche in corrispondenza dei serramenti (perizia p. 14 e 54) ma non

aveva permesso di eliminare il problema della pendenza insufficiente (perizia

p. 14), sarebbe stato giustificato nella misura in cui si volesse applicare la

norma SIA 271 nella sua interezza (perizia p. 15).

Alla luce di quanto

precede, il giudizio reso dal Pretore può essere confermato solo in ragione di

fr. 1’614.- (fr. 1'500.- IVA esclusa). Il perito ha in effetti spiegato che il

progetto iniziale avrebbe potuto essere risanato per una tale spesa, beninteso a

carico della convenuta (siccome si era sin d’ora in presenza di un difetto),

facendo capo a un intervento in deroga alla norma SIA 271 (che in sé costituiva

solo una raccomandazione [cfr. complemento peritale p. 14], ma la cui

applicazione non risultava essere stata concordata tra le parti, tanto meno al

punto 1 del doc. B, che faceva riferimento solo alla norma SIA 102). Per

l’esperto, inoltre, la demolizione del betoncino con la successiva realizzazione

da parte della nuova direzione dei lavori, con un costo di fr. 5'470.-, sia

pure rispettosa della norma SIA 271, era un intervento sproporzionato; oltretutto

la soluzione poi messa in atto, che costituiva un vero e proprio cambio di

paradigma (comunque imposto dalla volontà di ovviare alla difettosità

dell’opera e dunque non tale da far venir meno la responsabilità della

convenuta) e non una riparazione, era idonea a migliorare la problematica

esistente solo in una misura non meglio precisata, ciò che avrebbe in ogni caso

giustificato una sensibile riduzione dell’eventuale importo da risarcire.

7. Il Pretore, per

quanto riguardava la problematica riscontrata nell’accesso all’entrata

principale (ossia la mancanza di un adeguato scarico per consentire il deflusso

dell’acqua a causa dell’assenza di uno spazio sufficiente tra il betoncino e la

scossalina, per cui la stessa si scaricava nel piano inferiore), ha sostanzialmente

rinviato a quanto già deciso con riferimento al difetto nella terrazza lato

est. Di fatto ha dunque evidenziato che all’origine del presunto difetto vi

erano anche qui un errore di concezione e una carente esecuzione che

coinvolgeva la direzione dei lavori e gli artigiani intervenuti in cantiere,

tali da innescare la responsabilità della convenuta. E ha quindi concluso che

il costo per l’intervento di ripristino fatto eseguire dalla nuova direzione

dei lavori (ossia la demolizione del manufatto e l’impermeabilizzazione del

giunto tra la soletta e la scala d’accesso e del giunto tra la facciata e la

scala d’accesso, con la conseguente posa di una pavimentazione diversa da quella

inizialmente prevista) e con ciò da risarcire, ammontava a fr. 4'742.50 IVA

inclusa.

7.1. Il giudizio del

Pretore è stato censurato da entrambe le parti.

La convenuta ha escluso di

poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo a questo titolo, rilevando

che il problema riscontrato, che per altro nemmeno era costitutivo di un

difetto, poteva essere risolto con la posa di un semplice troppopieno del costo

di fr. 1'500.- (perizia p. 17 e 53), per altro da porre a carico del

committente, e che quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori aveva

modificato radicalmente l’opera da realizzare (perizia p. 18 e 53 e complemento

peritale p. 17).

L’attore ha invece chiesto

di aumentare a fr. 17'116.50 o almeno a fr. 7'742.50 la somma da risarcirgli, evidenziando

che il giudice di prime cure non aveva erroneamente riconosciuto altri fr.

12’374.- o almeno altri fr. 3'000.- ammessi nella perizia (p. 20).

7.2. Il perito giudiziario

ha dato atto che all’origine del problema riscontrato, che analogamente a

quello evidenziato nella terrazza lato est costituiva un vero e proprio difetto

(complemento peritale p. 32), vi erano effettivamente un errore di concezione e

una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei lavori e gli artigiani

intervenuti (perizia p. 18). Ciò premesso, ha fatto notare che al problema

dell’insufficiente evacuazione dell’acqua piovana, se l’attore avesse voluto -

com’era stato il caso - un pavimento raso serramenti in corrispondenza del

balcone, si sarebbe potuto rimediare, in deroga a quanto previsto dalle norme

SIA 271 (complemento peritale p. 15), con la sola esecuzione di un troppopieno

sulla facciata (perizia p. 18), che per la stessa convenuta sarebbe costato fr.

1'500.- IVA esclusa (conclusioni p. 21, appello p. 10; è invece per la prima

volta solo con la risposta all’appello incidentale e con ciò in modo irrito [art.

317 cpv. 1 CPC] che essa ha preteso che la somma di fr. 1'500.- IVA esclusa non

si sommava a quella per la terrazza lato est). Con riferimento a quanto

eseguito dalla nuova direzione dei lavori, che per le superfici difettose aveva

comportato un costo per l’eliminazione del difetto di fr. 4'742.50 IVA inclusa

(perizia p. 20; l’importo di fr. 12’374.- IVA inclusa, che pure era stato

menzionato a p. 20 della perizia e di cui l’attore ha qui postulato l’ulteriore

riconoscimento, è per contro “da ritenersi un costo risparmiato in origine”,

mentre l’importo di fr. 3'000.- IVA inclusa, che pure era stato menzionato a p.

20 della perizia e di cui egli ha qui postulato, per altro per la prima volta e

con ciò in modo irrito [art. 317 cpv. 1 CPC], l’ulteriore attribuzione in via

subordinata, è relativo “alla sistemazione di un’infiltrazione d’acqua

(comunque non indicata con chiarezza nei documenti prodotti)”), ha

evidenziato che questo radicale cambio di progetto, che costituiva sì un

migliorativo nell’ambito dell’evacuazione delle acque meteoriche in

corrispondenza dei serramenti (perizia p. 18) ma non aveva permesso di

eliminare il problema della pendenza insufficiente (perizia p. 18), sarebbe

stato giustificato nella misura in cui si volesse applicare la norma SIA 271 nella

sua interezza (perizia p. 18 seg.).

Visto quanto precede, il

giudizio pretorile può essere confermato limitatamente ai fr. 1’614.- (fr.

1'500.- IVA esclusa) ammessi dalla convenuta. Il perito ha in effetti spiegato

che il progetto iniziale avrebbe potuto essere risanato facendo capo a un

intervento, beninteso a carico della convenuta (siccome si era sin d’ora in

presenza di un difetto), in deroga alla norma SIA 271 (che in sé costituiva

solo una raccomandazione, ma la cui applicazione non risultava essere stata

concordata tra le parti, tanto meno al punto 1 del doc. B, che faceva

riferimento solo alla norma SIA 102). Per l’esperto, oltretutto, quanto messo

in atto, previa demolizione del betoncino, dalla nuova direzione dei lavori, con

un costo di fr. 4'742.50, sia pure rispettoso della norma SIA 271, costituiva

un vero e proprio cambio di paradigma (comunque imposto dalla volontà di

ovviare alla difettosità dell’opera e dunque non tale da far venir meno la

responsabilità della convenuta) e non una riparazione, ed era idoneo a

migliorare la problematica esistente solo in una misura non meglio precisata,

ciò che avrebbe in ogni caso giustificato una sensibile riduzione

dell’eventuale importo da risarcire.

8. Il Pretore, con

riferimento alla problematica relativa ai davanzali e alle soglie (ossia il fatto

che i serramenti erano stati posati prima della posa dei davanzali in cemento

prefabbricato, non ancora avvenuta), ha condannato la convenuta a rifondere all’attore

Fatti

i costi per i necessari lavori di completamento dell’opera messi in atto dalla

nuova direzione dei lavori (ossia l’intervento, nell’ambito della posa dei

davanzali ora in pietra, attraverso materiali speciali antiritiro e

impermeabilizzanti per rendere stagno il giunto di accostamento tra davanzale e

serramento e l’appoggio dei davanzali come sottomurazione), per un importo di

fr. 6’509.80 IVA inclusa.

8.1. In questa sede la

convenuta ha contestato di poter essere obbligata a risarcire un tale importo, evidenziando

di non essere responsabile di questo inesistente difetto e rilevando che in

ogni caso i lavori di completamento eseguiti, oltre a non aver risolto il

problema, avrebbero dovuto rimanere a carico della controparte.

8.2. Il perito giudiziario

ha accertato che il sistema di posa previsto dalla convenuta, seppur non

paragonabile a sistemi più tradizionali, non poteva essere ritenuto un difetto né

di progetto né di direzione lavori (perizia p. 21 e 63). E ha aggiunto che il

nuovo sistema di posa poi messo in atto dalla nuova direzione dei lavori con

materiale diverso, costato fr. 3'335.60, non era necessario (perizia p. 21 e 63)

e che le prestazioni di sigillatura e di impermeabilizzazione, di fr. 3'174.20,

avrebbero in ogni caso dovuto essere eseguite, a carico dell’attore, a

prescindere dal genere di davanzale posato (perizia p. 21 seg. e 63). In tali

circostanze, è incontestabile che la convenuta non possa essere obbligata a

risarcire la somma di fr. 6’509.80.

Contrariamente a quanto

preteso dall’attore, oltretutto per la prima volta e con ciò irritualmente solo

in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI

e contrario; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24, 25,

28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 4P.134/2003 del 16 febbraio 2004 consid.

3.2; II CCA 16 novembre 2014 inc. n. 12.2014.40 e 43, 5 marzo 2018 inc. n.

12.2016.141), non si vede invece come il fatto che i davanzali in cemento

inizialmente previsti fossero stati forniti e da lui pagati salvo poi non

essere più stati ritrovati in cantiere (perizia p. 22), possa essere eventualmente

tale da innescare una responsabilità della convenuta.

9. Il Pretore, con

riferimento alla tematica dell’intonaco esterno in stucco veneziano (ossia il

fatto che la facciata, priva di protezioni verso terra, era stata oggetto di infiltrazioni

d’acqua risalenti dal basso), ha rimproverato alla convenuta di non aver a suo

tempo previsto e imposto, nella sua qualità di progettista e di direttrice dei

lavori, la posa di una canaletta aco drain sulla facciata intonacata con

quel delicato materiale e l’ha di conseguenza obbligata a rifondere all’attore

i relativi costi, per un importo complessivo di fr. 1'156.- IVA inclusa.

9.1. In questa sede la

convenuta ha contestato di poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo

a questo titolo, evidenziando di non essere responsabile per questo difetto,

che era invece imputabile a un artigiano specialista, la ditta __________, oltretutto

scelta e proposta dall’attore.

9.2. Nel caso di specie è

incontestato che l’intonacatura della facciata in stucco veneziano, che in

concreto costituisce un materiale fragile al contatto con l’acqua (complemento

peritale p. 40), non era originariamente prevista (perizia p. 27), per cui la

responsabilità della convenuta quale progettista non può entrare in linea di

conto. Quanto a una sua eventuale responsabilità quale direttrice dei lavori, pur

essendo vero che l’architetto non è un “superspecialista” in tutti gli ambiti

della costruzione e dunque non è di principio tenuto a verificare ogni singola

prestazione di un artigiano specializzato (TF C 398/83 del 3 febbraio 1984

consid. 3a pubbl. in: Rep. 1985 p.

26; RtiD I-2006 n. 62c; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2010.119, 29 settembre

2017 inc. n. 12.2016.56), è però altrettanto vero che la formazione o meno di

una canaletta aco drain sulla facciata intonacata ai piedi della

facciata non rientra nei dettagli riconoscibili esclusivamente dall’artigiano

specialista, ma, come rilevato dal perito giudiziario (perizia p. 27), costituiva

un aspetto la cui mancanza avrebbe senz’altro dovuto essere rilevata e

contestata dalla convenuta nella sua qualità di direttrice dei lavori (TF C 398/83

del 3 febbraio 1984 consid. 3a pubbl. in: Rep.

1985 p. 26; BR 1986 p. 13; Borghi,

Il diritto per gli architetti, n. 505; Schumacher,

Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier,

Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 507; Fellmann,

Die Haftung des Architekten und des Ingenieurs für Werkmängel, in: Koller, Haftung für Werkmängel, p. 93

seg., secondo cui quel principio trova il suo limite laddove nelle particolari

circostanze l’architetto abbia a rendersi conto di possibili carenze o

insufficienze nell’operato dell’artigiano specialista).

Non vi è così motivo

di non porre a suo carico questa pretesa.

10. Il Pretore, con

riferimento alla problematica dei lucernari (ossia l’impossibilità di procedere

con la posa dei relativi telai per l’assenza di una scossalina), pur avendo

rimproverato alla convenuta, nella sua qualità di direttrice dei lavori, di non

aver rilevato e fatto riparare il difetto, ha nondimeno respinto ogni pretesa attorea,

osservando che dalla perizia giudiziaria non era stato possibile evincere

l’importo da risarcire.

10.1. In questa sede l’attore

ha evidenziato che l’entità della spesa per la fornitura e la posa della

scossalina mancante, di fr. 1'671.-, era in realtà evincibile dalla fattura 5

marzo 2008 della ditta __________ (doc. II punto 2) e ha riproposto la pretesa.

10.2. Il perito giudiziario,

riferendosi alla fornitura e posa della scossalina mancante (quella a Z in

acciaio inox con saldature agli angoli, labbro discendente con copertura finale

del Sarnafil e labbro ascendente) di cui l’attore ha qui preteso il risarcimento,

ha evidenziato che in realtà la situazione esistente non era difettosa e che

l’intervento poi eseguito non era legato all’eliminazione di un difetto, ma era

volto alla completazione dell’opera (perizia p. 70). Il giudizio pretorile che

negava il risarcimento di questa pretesa può pertanto essere confermato già

solo per questo motivo.

11. Il Pretore ha infine respinto le pretese attoree

volte al risarcimento delle spese per l’allestimento

di una prova a futura memoria, di fr. 6'050.-, e delle spese legali

preprocessuali, di fr. 20'000.-, rilevando, con riferimento a queste ultime

che, l’attore aveva disatteso il relativo onere di allegazione e della prova.

11.1. In

questa sede l’attore ha ribadito il buon fondamento di queste due pretese, sia

pure da ridurre, in base al rispettivo grado di soccombenza, a fr. 4'414.40. In

merito alla prima ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non si sia

assolutamente pronunciato sul tema. Con riferimento invece alla seconda ha

evidenziato che la documentazione prodotta in replica, costituita dal dettaglio

cronologico delle prestazioni svolte dal suo legale, era sufficiente ad

adempiere ai presupposti indicati nella decisione di primo grado, tanto più che

la convenuta non aveva mai contestato nel dettaglio le prestazioni risultanti

dal descrittivo; a suo dire, la circostanza per cui si era reso necessario ed indispensabile

il supporto di un legale era pure stata regolarmente esposta e documentata.

11.2. L’attore ha ragione,

almeno parzialmente, sul tema del risarcimento delle spese per l’allestimento della

perizia a futura memoria, su cui il primo giudice ha effettivamente omesso di pronunciarsi.

Ritenuto che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, le spese per la

prova a futura memoria possono essere risarcite al committente proporzionalmente

al grado di soccombenza della controparte nella procedura giudiziaria (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 1523;

DTF 126 III 388 consid. 10b; TF 4A_83/2009 del 6 maggio 2009 consid. 4.2; II

CCA 1 aprile 2019 inc. n. 12.2017.182), che in concreto, alla luce di quanto si

è detto nei considerandi precedenti, è ora del 2% (fr. 4'384.- : fr. 218'433.80

x 100), la sua pretesa può essere riconosciuta in ragione di fr. 121.- (fr.

6'050.- x 2%).

11.3. L’attore

non può per contro essere seguito laddove ha censurato il mancato risarcimento

delle spese legali preprocessuali, che in ogni caso nella migliore - per lui -

delle ipotesi avrebbero potuto essergli riconosciute, analogamente a quanto

appena deciso con riferimento alle spese relative alla prova a futura memoria, proporzionalmente

al grado di soccombenza della controparte nella procedura giudiziaria, ossia in

ragione del 2%.

Confrontato con un giudizio pretorile che gli aveva

rimproverato

di aver disatteso il relativo onere di allegazione e della

prova, egli si è in effetti limitato a sostenere di aver regolarmente “esposto

… la circostanza per cui si era reso necessario ed indispensabile il supporto

di un legale” (appello incidentale p. 22), senza però aver indicato con

precisione in quale punto dei suoi allegati scritti preliminari ciò sarebbe

Considerandi

avvenuto, rispettivamente a indicare di aver versato agli atti le necessarie

prove con l’allegato di replica (appello incidentale p. 22), senza però aver

indicato con precisione, ma solo genericamente, quali fossero queste prove

documentali: in tali circostanze la censura dev’essere dichiarata irricevibile

per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. pure DTF 139 II 7 consid.

7.1; TF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016 consid. 2.3).

12.

L’azione principale

deve pertanto essere accolta limitatamente alla somma di fr. 4'505.- oltre

interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e delle spese esecutive di fr. 100.-, somma

per la quale deve pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione al PE.

13.

In un ultimo

considerando l’attore ha pure contestato il pronunciato pretorile in materia di

spese e ripetibili.

13.1

Con riferimento alle

spese, di fr. 23'600.-, ha rilevato che le stesse, a suo dire rappresentate dai

costi per l’allestimento della perizia giudiziaria, non avrebbero dovuto essergli

caricate in base al suo grado di soccombenza nella sola azione principale, ma avrebbero

dovuto essere ripartite tra le parti tenendo pure conto della soccombenza della

convenuta nell’azione riconvenzionale (e meglio sulla base di un calcolo,

riportato a p. 24 dell’appello incidentale, in realtà del tutto incomprensibile).

La censura è

infondata. A parte il fatto che non è vero che le spese esposte per l’azione

principale corrispondevano al costo per l’allestimento della perizia

giudiziaria e del suo complemento (che erano invece ben superiori e ammontavano

complessivamente a fr. 31'157.-), si osserva in effetti che l’art. 148 CPC/TI,

pacificamente posto alla base del giudizio pretorile sulle spese, non prevede

una tale modalità di calcolo, ma impone di principio di fondarsi, fatta salva

l’esistenza di circostanze particolari che qui non ricorrono, sull’esito della

rispettiva azione (sia essa principale oppure riconvenzionale), come

giustamente fatto dal giudice di prime cure.

13.2

L’attore, con

riferimento alle ripetibili, che il Pretore aveva posto a suo carico in ragione

di fr. 22'000.- dopo aver rilevato che “la complicazione di questo procedimento

è stata elevata e così pure il dispendio del tempo in patrocinio” ciò che

imponeva “l’adozione dell’importo, a titolo di indennità ripetibili,

figurante nel livello superiore della forchetta prescritta dal regolamento”,

ha chiesto che le stesse fossero ridotte a fr. 11'000.-, dovendosi da una parte

far capo alla percentuale media del 7.5% anziché a quella massima del 9%

applicata nel giudizio, e dovendosi dall’altra tener conto del fatto che egli

non era risultato soccombente in ragione del 100%.

La

richiesta è parzialmente fondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione

delle ripetibili il primo giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola

non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi

delle tariffe (III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3; II CCA 11 marzo 2014

inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121). Ritenuto che in

presenza di un valore litigioso di fr. 244'483.80 l’art. 11 cpv. 1 RTar

permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 6% al 9%

del valore litigioso, il giudice di prime cure, ponendo a carico dell’attore un’indennità

per ripetibili parziale di fr. 22'000.-, che corrispondeva a un’indennità per

ripetibili piena di fr. 25'581.40 (fr. 22'000.- : 86% x 100), ha in realtà

oltrepassato, anche tenendo conto del fatto che quell’importo era comprensivo

dell’IVA al 7.6% (art. 14 cpv. 1 RTar), la percentuale massima del 9%, in sé

giustificata dalle circostanze evidenziate nella sentenza, prevista dalla norma

tariffaria. Le ripetibili piene, comprensive dell’IVA al 7.6%, devono pertanto

essere ridotte a una somma di fr. 23'600.-

(fr. 244'483.80 x 9% x 107.6%).

13.3

Tenuto conto del

rispettivo grado di soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), la tassa di

giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 23'600.- devono pertanto essere

poste per il 2% a carico della convenuta e per il 98% a carico dell’attore, che

deve essere pure obbligato a rifondere alla controparte fr. 22’600.- per

ripetibili.

sull’azione

riconvenzionale

14.

Il Pretore ha

accertato che al momento della rescissione del contratto le opere contrattuali ancora

da eseguire ammontavano a circa il 23.5% del totale e ha pertanto ritenuto che

la convenuta potesse pretendere solo il 76.5% dell’onorario forfetario di

fr. 85'000.-, ossia fr. 65’025.-, somma che era pressoché identica agli acconti

da lei già incassati, di fr. 65'000.-.

14.1

In questa sede la

convenuta ha innanzitutto evidenziato che le opere contrattuali non ancora

eseguite corrispondevano in via principale a circa il 7.2% (complemento

peritale p. 38), rispettivamente in via subordinata a circa il 20% del totale (perizia

p. 12 e complemento peritale p. 38), ciò che faceva sì che l’onorario dovutole per

le prestazioni contrattuali dovesse essere di fr. 78'880.- IVA all’8% esclusa,

rispettivamente in via subordinata di fr. 68'000.- IVA all’8% esclusa.

L’assunto esposto in

via subordinata (quello in via principale, formulato oltretutto per la prima

volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale [art. 78 CPC/TI

e

contrario], risulta fondato su una forzata ed erronea interpretazione del

calcolo ipotetico presentato nel complemento peritale) ha effettivamente trovato

conferma nelle prove indicate dalla convenuta (che, derogando alla percentuale

del 22-25% menzionata a p. 5 e 35 del complemento peritale in forza di una mera

ponderazione statistica delle parti d’opera mancanti, ritenevano corretta la

percentuale del 20%, con una deduzione pari a circa fr. 17'000.-; cfr. pure

perizia p. 51; in tal senso anche l’attore a p. 39 seg. delle conclusioni),

salvo per quanto riguarda l’IVA, che dev’essere riconosciuta in ragione del

7.6%, tasso pacificamente dovuto al momento dei fatti. Le spettanze della convenuta

devono pertanto essere aumentate a fr. 73'168.- IVA inclusa.

14.2

Nel suo gravame la

convenuta ha pure fatto notare che il contratto tra le parti, oltre a prevedere

un onorario forfetario di

fr. 85'000.- IVA esclusa, le riconosceva il diritto al 3% di spese IVA all’8% esclusa

e ha di conseguenza chiesto che alle sue spettanze fosse così aggiunta la somma

di fr. 2'754.-.

Ritenuto che il suo

diritto al 3% di spese IVA esclusa, accertato nella sentenza pretorile (p. 2), non

è stato censurato in questa sede dall’attore, che l’IVA dovuta è in realtà

quella del 7.6% e che la percentuale del 3% va calcolata sulle sole opere contrattuali

effettivamente eseguite, come detto pari a fr. 73'168.- IVA inclusa, la somma

ulteriormente da attribuire alla convenuta a questo titolo va quantificata in fr.

2'195.- IVA inclusa.

14.3

Il saldo a favore della

convenuta per le prestazioni contrattuali può così essere quantificato in fr. 10'363.-

IVA inclusa

(fr. 73'168.-

onorario + fr. 2'195.- spese ./. acconti fr. 65'000.-).

15.

Il Pretore ha di

contro escluso che la convenuta potesse pretendere un ulteriore onorario per le

prestazioni supplementari (ossia l’attività di progettazione del mobilio di cui

al doc. 74), pari a fr. 26'000.- IVA esclusa, sia pure ritenute congrue dal perito

giudiziario. Non risultava in effetti che la convenuta avesse predisposto un

preventivo e che le parti si fossero accordate sul costo ed anzi quell’attività

non era funzionale a un cambiamento del progetto nei termini del punto 3.2.1.

del contratto.

15.1

La convenuta ha

censurato la conclusione pretorile, rilevando come il mancato allestimento di

un preventivo e l’assenza di un accordo tra le parti sul costo fossero in realtà

aspetti irrilevanti, essendo incontestabile il carattere oneroso delle prestazioni

fornite, il cui costo risultava per altro congruo ai prezzi di mercato (perizia

p. 74 seg.); ed era pure chiaro che l’attività in questione era per l’appunto funzionale

a un cambiamento del progetto nei termini del punto 3.2.1. del contratto.

15.2

La censura dev’essere disattesa.

Nonostante l’attore abbia a più riprese contestato in causa di aver

commissionato queste prestazioni alla convenuta (risposta riconvenzionale p. 44,

duplica riconvenzionale p. 3 seg., conclusioni p. 38, risposta all’appello p. 3

e 17 e duplica spontanea all’appello p. 2 e 12 seg.), quest’ultima non ha in

effetti addotto alcuna prova, nemmeno nel suo appello, che confermerebbe il

conferimento di un mandato in tal senso da parte dell’attore (la tesi secondo

cui tali prestazioni sarebbero state utilizzate dall’attore e con ciò da lui

accettate per atti concludenti è stata formulata dalla convenuta, per la prima

volta e con ciò irritualmente [art. 317 cpv. 1 CPC], solo nella sua replica

spontanea all’appello, nella quale oltretutto essa, a comprova della

circostanza, si è limitata a riferirsi genericamente, e con ciò in modo irrito,

alle risultanze della perizia giudiziaria, rispettivamente, per quanto

riguardava la sola prestazione relativa a un lavandino in pietra, ha fatto

riferimento alla testimonianza di __________ G__________, che neppure risultava

concludente sul tema).

16.

Ne discende che

l’azione riconvenzionale dev’essere accolta per la somma di fr. 10'363.- oltre

interessi al 5%, che, non essendo date le condizioni per una mutazione

dell’azione in seconda istanza (art. 317 cpv. 2 CPC), non possono però essere

riconosciuti dalla data qui auspicata del 25 gennaio 2007, anche se la prima

valida messa in mora risaliva proprio a tale data (doc. 76), ma dal 30 gennaio

2007, com’era stato chiesto dalla convenuta con il suo allegato conclusivo. La

tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- devono essere poste

per il 16% a carico dell’attore e per l’84% a carico della convenuta, tenuta

altresì a rifondere alla controparte fr. 6’200.- per ripetibili.

conclusione

17.

Alla luce di quanto precede, l’appello della convenuta

deve essere parzialmente accolto come ai considerandi che precedono, mentre

l’appello incidentale dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le

spese giudiziarie dei procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono

state calcolate per la procedura di appello sulla base del valore ancora

litigioso di fr. 63'504.40 (fr. 17'878.30 nell’ambito dell’azione principale e fr.

45'626.10 nell’ambito dell’azione riconvenzionale) e per la procedura di appello incidentale sulla base

del valore ancora litigioso di

fr. 25'518.- (riferito alla sola azione principale).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 6 settembre 2018 di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 9 luglio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta

è condannata a versare all’attore l’importo di fr. 4'505.- oltre

interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive di

fr. 100.-.

1.1

Di

conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 4'505.-

oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009.

1.2

La tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di

fr. 23'600.- sono poste per il 2% a carico della convenuta e per il 98% a

carico dell’attore, che rifonderà alla controparte fr. 22’600.- per ripetibili.

2. La

domanda riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza il convenuto riconvenzionale

è condannato a versare all’attrice riconvenzionale l’importo di fr.

10'363.- oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007.

2.1

La

tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- sono poste per il

16% a carico del convenuto riconvenzionale e per l’84% a carico dell’attrice

riconvenzionale, che rifonderà alla controparte fr. 6’200.- per ripetibili.

II. Le

spese processuali della procedura d’appello di fr. 5’000.- sono a carico

dell’appellante per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico della controparte, a cui

l’appellante rifonderà fr. 1'000.- per ripetibili.

III. L’appello incidentale 31 ottobre 2018 di AO 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale di

fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà

alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).