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Decisione

12.2018.115

Convocazione di sagl - citazione a una persona giuridica

14 novembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.115

Lugano

14 novembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2018.571 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 4 giugno 2018 da

AO

1

rappr. dagli PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’istante ha

chiesto di far ordine al gerente della società convenuta di convocare

l’assemblea dei soci di quest’ultima per una data da fissare dal giudice, con

la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.- per

ogni giorno di ritardo nell’adempimento;

domanda sulla quale la

convenuta non si è espressa e che il Pretore aggiunto con decisione 21 agosto

2018 ha parzialmente accolto, facendo ordine al gerente della convenuta di

convocare l’assemblea dei soci per il 21 settembre 2018, con la comminatoria

dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.- per ogni giorno di

ritardo;

appellante la convenuta con

appello 7 settembre 2018, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato

giudizio con conseguente retrocessione dell’incarto al primo giudice per la

completazione dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre l'istante con

osservazioni (recte: risposta) 11 ottobre 2018 ha postulato la reiezione

del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 4 giugno

2018, promossa in procedura sommaria giusta gli art. 265 e 250 lett. c n. 9

CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Bellinzona chiedendo in via supercautelare e nel merito di far ordine al

gerente di quella società, in virtù dei combinati disposti degli art. 805 cpv.

5 e 699 cpv. 4 CO, di convocare l’assemblea dei soci di quest’ultima per una

data da fissare dal giudice, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una

multa disciplinare di fr. 500.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;

che con decisione 5 giugno

2018 il Pretore ha respinto le domande supercautelari e ha citato le parti

all’udienza di discussione del successivo 28 giugno;

che con decisione

processuale ordinatoria 27 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha disposto la

sospensione della procedura, annullando nel contempo l’udienza già indetta per

l’indomani;

che con decisione

processuale ordinatoria 2 agosto 2018 il Pretore aggiunto ha ordinato la

Considerandi

riattivazione della causa e ha citato le parti all’udienza di discussione del

successivo 21 agosto;

che, preso atto che la

convenuta non era comparsa all’udienza del 21 agosto 2018 e rilevato che la documentazione

prodotta come pure le allegazioni dell’istante rimaste incontestate

giustificavano l’accoglimento delle sue domande, il Pretore aggiunto, con

decisione di pari data, ha parzialmente accolto l’istanza, facendo ordine al

gerente della convenuta di convocare l’assemblea dei soci per il 21 settembre

2018, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr.

200.

- per ogni giorno di ritardo;

che con l’appello 7

settembre 2018, che qui ci occupa, la convenuta, lamentando di essere stata

privata della facoltà di partecipare all’udienza di discussione e dunque di

essere stata vittima di una violazione del suo diritto di essere sentito, ha

chiesto di annullare il querelato giudizio e di retrocedere con ciò l’incarto

al primo giudice per la completazione dell’istruttoria, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi: essa ha in particolare evidenziato come la

citazione del 2 agosto 2018 fosse stata irritualmente indirizzata al domicilio

privato del suo gerente (“c/o __________, __________, __________”, cfr. doc. C),

che a quel momento era però assente per ferie e per altro non aveva motivo di

attendersi una notificazione non essendo parte di alcuna procedura, anziché, come

avrebbe dovuto avvenire di regola (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed.,

Vol. 1, n. 14 ad art. 136), alla sede legale della società (“__________, __________”,

cfr. doc. C), e fosse poi stata ritornata alla Pretura, al termine del periodo

di giacenza postale, con la dicitura “non ritirato”, aggiungendo che

solo il 28 agosto 2018 essa aveva in seguito ricevuto, ancora una volta al

domicilio privato del suo gerente, una copia della citazione all’udienza, ormai

già tenutasi, unitamente alla decisione finale;

che con risposta 11

ottobre 2018 l'istante ha postulato la reiezione del gravame pure protestando

spese e ripetibili: a suo dire, la citazione del 2 agosto 2018 sarebbe invece stata

indirizzata alla sede legale della convenuta, per cui, non essendo stata

ritirata nel termine di giacenza postale, sarebbe stata validamente notificata;

e in ogni caso la successiva notificazione di quella citazione al domicilio

privato del gerente della convenuta, che non aveva dimostrato di essere stato

in precedenza in ferie, sarebbe stata regolare;

che dall’incarto,

contrariamente a quanto sostenuto dall’istante e come invece rilevato dalla

convenuta, è risultato che la citazione del 2 agosto 2018 era stata dapprima inviata,

con un invio raccomandato postale, al domicilio privato del gerente di

quest’ultima, salvo essere stata ritornata il 23 agosto 2018 alla Pretura, al

termine del periodo di giacenza postale, con la dicitura “non ritirato”,

e che quel medesimo giorno una sua copia (con allegata una copia della busta con

la dicitura “non ritirato” e la decisione finale) era in seguito stata

inviata, questa volta tramite la Polizia, sempre al domicilio privato del

gerente della convenuta, che l’aveva per finire ricevuta il 28 agosto 2018, ossia

dopo l’effettuazione dell’udienza e l’emanazione della decisione, entrambe già

avvenute il precedente 21 agosto;

che dall’incarto si è tuttavia

pure potuto evincere che, in precedenza, anche la decisione 5 giugno 2018 e la

decisione processuale ordinatoria 27 giugno 2018 erano state inviate, con due

invii raccomandati postali, all’indirizzo privato del gerente della convenuta,

senza che quest’ultima avesse mai contestato di averle ricevute (e del resto dal

fascicolo processuale non risulta in alcun modo che quelle due missive siano poi

state ritornate alla Pretura con la dicitura “non ritirato”);

che, in tali circostanze,

visto da una parte che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di

stabilire che la citazione a una persona giuridica possa essere effettuata pure

all’indirizzo di un suo organo avente qualità di rappresentarla (cfr. Trezzini, op. cit., ibidem; Frei, Berner

Kommentar, n. 5 ad art. 136 CPC; Bohnet/Brügger, La

notification en procédure civile suisse, in: RDS 2010 I p. 308; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 136; TF

12.

luglio 2012 5A_268/2012 consid. 3.4, in: RSPC 2013 p. 18; Obergericht

Obwalden 17 febbraio 2014 in: OGVE 2014/2015 Nr. 6 p. 25 consid. 2.2.2;

Handelsgericht Zürich 18 marzo 2015 HE150040 consid. 3; Obergericht Zürich 30

settembre 2015 HG150062 consid. 1.1) e considerato dall’altra che nel caso

concreto il gerente della convenuta, che disponeva del diritto di firma

individuale a RC (cfr. doc. C) e poteva rappresentare la società (art. 814 CO),

poteva senz’altro attendersi, non essendo - come detto - stato preteso e

dimostrato che non avesse ricevuto la decisione 5 giugno 2018 e la decisione

processuale ordinatoria 27 giugno 2018, un’ulteriore notificazione al suo

indirizzo relativa alla presente causa, la notificazione della citazione del 2

agosto 2018 dev’essere considerata valida e avvenuta alla scadenza del termine

di giacenza postale di 7 giorni dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138

cpv. 3 lett. a CPC), ossia dal 10 agosto 2018;

che l’appello della convenuta

deve pertanto essere respinto;

che le spese giudiziarie

della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A e C), seguono

la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 7

settembre 2018 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 750.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).