12.2018.115
Convocazione di sagl - citazione a una persona giuridica
14 novembre 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.115
Lugano
14 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2018.571 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 4 giugno 2018 da
AO
1
rappr. dagli PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di far ordine al gerente della società convenuta di convocare
l’assemblea dei soci di quest’ultima per una data da fissare dal giudice, con
la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.- per
ogni giorno di ritardo nell’adempimento;
domanda sulla quale la
convenuta non si è espressa e che il Pretore aggiunto con decisione 21 agosto
2018 ha parzialmente accolto, facendo ordine al gerente della convenuta di
convocare l’assemblea dei soci per il 21 settembre 2018, con la comminatoria
dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.- per ogni giorno di
ritardo;
appellante la convenuta con
appello 7 settembre 2018, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato
giudizio con conseguente retrocessione dell’incarto al primo giudice per la
completazione dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre l'istante con
osservazioni (recte: risposta) 11 ottobre 2018 ha postulato la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 4 giugno
2018, promossa in procedura sommaria giusta gli art. 265 e 250 lett. c n. 9
CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Bellinzona chiedendo in via supercautelare e nel merito di far ordine al
gerente di quella società, in virtù dei combinati disposti degli art. 805 cpv.
5 e 699 cpv. 4 CO, di convocare l’assemblea dei soci di quest’ultima per una
data da fissare dal giudice, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una
multa disciplinare di fr. 500.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;
che con decisione 5 giugno
2018 il Pretore ha respinto le domande supercautelari e ha citato le parti
all’udienza di discussione del successivo 28 giugno;
che con decisione
processuale ordinatoria 27 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha disposto la
sospensione della procedura, annullando nel contempo l’udienza già indetta per
l’indomani;
che con decisione
processuale ordinatoria 2 agosto 2018 il Pretore aggiunto ha ordinato la
Considerandi
riattivazione della causa e ha citato le parti all’udienza di discussione del
successivo 21 agosto;
che, preso atto che la
convenuta non era comparsa all’udienza del 21 agosto 2018 e rilevato che la documentazione
prodotta come pure le allegazioni dell’istante rimaste incontestate
giustificavano l’accoglimento delle sue domande, il Pretore aggiunto, con
decisione di pari data, ha parzialmente accolto l’istanza, facendo ordine al
gerente della convenuta di convocare l’assemblea dei soci per il 21 settembre
2018, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr.
200.
- per ogni giorno di ritardo;
che con l’appello 7
settembre 2018, che qui ci occupa, la convenuta, lamentando di essere stata
privata della facoltà di partecipare all’udienza di discussione e dunque di
essere stata vittima di una violazione del suo diritto di essere sentito, ha
chiesto di annullare il querelato giudizio e di retrocedere con ciò l’incarto
al primo giudice per la completazione dell’istruttoria, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi: essa ha in particolare evidenziato come la
citazione del 2 agosto 2018 fosse stata irritualmente indirizzata al domicilio
privato del suo gerente (“c/o __________, __________, __________”, cfr. doc. C),
che a quel momento era però assente per ferie e per altro non aveva motivo di
attendersi una notificazione non essendo parte di alcuna procedura, anziché, come
avrebbe dovuto avvenire di regola (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed.,
Vol. 1, n. 14 ad art. 136), alla sede legale della società (“__________, __________”,
cfr. doc. C), e fosse poi stata ritornata alla Pretura, al termine del periodo
di giacenza postale, con la dicitura “non ritirato”, aggiungendo che
solo il 28 agosto 2018 essa aveva in seguito ricevuto, ancora una volta al
domicilio privato del suo gerente, una copia della citazione all’udienza, ormai
già tenutasi, unitamente alla decisione finale;
che con risposta 11
ottobre 2018 l'istante ha postulato la reiezione del gravame pure protestando
spese e ripetibili: a suo dire, la citazione del 2 agosto 2018 sarebbe invece stata
indirizzata alla sede legale della convenuta, per cui, non essendo stata
ritirata nel termine di giacenza postale, sarebbe stata validamente notificata;
e in ogni caso la successiva notificazione di quella citazione al domicilio
privato del gerente della convenuta, che non aveva dimostrato di essere stato
in precedenza in ferie, sarebbe stata regolare;
che dall’incarto,
contrariamente a quanto sostenuto dall’istante e come invece rilevato dalla
convenuta, è risultato che la citazione del 2 agosto 2018 era stata dapprima inviata,
con un invio raccomandato postale, al domicilio privato del gerente di
quest’ultima, salvo essere stata ritornata il 23 agosto 2018 alla Pretura, al
termine del periodo di giacenza postale, con la dicitura “non ritirato”,
e che quel medesimo giorno una sua copia (con allegata una copia della busta con
la dicitura “non ritirato” e la decisione finale) era in seguito stata
inviata, questa volta tramite la Polizia, sempre al domicilio privato del
gerente della convenuta, che l’aveva per finire ricevuta il 28 agosto 2018, ossia
dopo l’effettuazione dell’udienza e l’emanazione della decisione, entrambe già
avvenute il precedente 21 agosto;
che dall’incarto si è tuttavia
pure potuto evincere che, in precedenza, anche la decisione 5 giugno 2018 e la
decisione processuale ordinatoria 27 giugno 2018 erano state inviate, con due
invii raccomandati postali, all’indirizzo privato del gerente della convenuta,
senza che quest’ultima avesse mai contestato di averle ricevute (e del resto dal
fascicolo processuale non risulta in alcun modo che quelle due missive siano poi
state ritornate alla Pretura con la dicitura “non ritirato”);
che, in tali circostanze,
visto da una parte che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di
stabilire che la citazione a una persona giuridica possa essere effettuata pure
all’indirizzo di un suo organo avente qualità di rappresentarla (cfr. Trezzini, op. cit., ibidem; Frei, Berner
Kommentar, n. 5 ad art. 136 CPC; Bohnet/Brügger, La
notification en procédure civile suisse, in: RDS 2010 I p. 308; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 136; TF
12.
luglio 2012 5A_268/2012 consid. 3.4, in: RSPC 2013 p. 18; Obergericht
Obwalden 17 febbraio 2014 in: OGVE 2014/2015 Nr. 6 p. 25 consid. 2.2.2;
Handelsgericht Zürich 18 marzo 2015 HE150040 consid. 3; Obergericht Zürich 30
settembre 2015 HG150062 consid. 1.1) e considerato dall’altra che nel caso
concreto il gerente della convenuta, che disponeva del diritto di firma
individuale a RC (cfr. doc. C) e poteva rappresentare la società (art. 814 CO),
poteva senz’altro attendersi, non essendo - come detto - stato preteso e
dimostrato che non avesse ricevuto la decisione 5 giugno 2018 e la decisione
processuale ordinatoria 27 giugno 2018, un’ulteriore notificazione al suo
indirizzo relativa alla presente causa, la notificazione della citazione del 2
agosto 2018 dev’essere considerata valida e avvenuta alla scadenza del termine
di giacenza postale di 7 giorni dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138
cpv. 3 lett. a CPC), ossia dal 10 agosto 2018;
che l’appello della convenuta
deve pertanto essere respinto;
che le spese giudiziarie
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A e C), seguono
la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 7
settembre 2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 750.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).