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Decisione

12.2018.117

Appalto - mercede

20 maggio 2020Italiano21 min

1'512.17 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 e che, in tale misura, fosse ordinata

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.117

Lugano

20 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.106

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 18

maggio 2012 da

AP 1

rappr. dall’avv.

PA 1

contro

AO

1

AO

2

rappr. dall’avv. PA 2

con cui l’attrice

ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 94'875.35

oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dall’8 maggio 2012

su fr. 4'539.35, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 93'173.- oltre

interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dal 18 maggio 2012 su fr.

2'837.-, il rigetto in via definitiva, in tale misura, delle opposizioni

interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano e l’ordine

all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo favore e

per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca legale

definitiva sul fondo n. __________ RFD di __________;

domanda

avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione,

salvo poi averla ammessa parzialmente in sede conclusionale nel senso della condanna

della convenuta AO 2 al pagamento di fr. 1'512.17 oltre interessi al 5% dal 14

aprile 2012 e dell’iscrizione, in tale misura, dell’ipoteca legale, e che il

Pretore con decisione 9 agosto 2018 ha parzialmente accolto, condannando i

convenuti in solido al pagamento di fr. 2'780.39 oltre interessi al 5% dal 18

maggio 2012 e facendo ordine di cancellare l’ipoteca legale di fr. 130'000.- annotata

in via provvisoria;

appellante

l’attrice, con appello

12 settembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione, con la condanna dei convenuti

in solido al pagamento di fr. 93'173.15 oltre interessi al 5% dal 14 aprile

2012 su fr. 90'336.- e dal 18 maggio 2012 su fr. 2'837.15, il rigetto in via

definitiva, in tale misura, delle opposizioni interposte ai PE e l’ordine

all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo favore e

per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca legale

definitiva, e in via subordinata di accoglierla parzialmente, con la condanna

dei convenuti in solido al pagamento di fr. 72'444.70 oltre interessi al 5% dal

14 aprile 2012 su fr. 68'601.30 e dal 18 maggio 2012 su fr. 3'843.40, il

rigetto in via definitiva, in tale misura, delle opposizioni interposte ai PE e

l’ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo

favore e per fr. 68'601.30 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca

legale definitiva, in entrambi i casi protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre i

convenuti, con risposta

4 ottobre 2018, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con conferma

d’ordine 7/11 aprile 2011 (doc. B), AP 1 è stata incaricata di fornire e posare

una casa prefabbricata in legno, con le relative opere al tetto, alle finestre

e altri lavori di falegnameria, sul fondo n. __________ RFD di __________,

allora appartenente a AO 2.

Nel corso dei lavori, tra

le parti contrattuali sono sorte delle discussioni in merito a un presunto

errato posizionamento della casa e a presunti ritardi nella conclusione delle

opere, che hanno indotto la committenza a intimare all’appaltatrice, con

scritto 23 novembre 2011 (doc. L), di “intervenire con effetto immediato”

per risolvere le varie problematiche, con la comminatoria che, se nulla fosse

stato intrapreso entro il successivo 15 dicembre, la riparazione e la

continuazione dell’opera sarebbero state affidate a terzi, ciò che, siccome il

termine non è poi stato ossequiato, è in seguito stato effettivamente fatto.

2. Con petizione 18

maggio 2012 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2, nella loro qualità di committenti e di attuali

comproprietari in ragione di metà ciascuno del fondo oggetto degli interventi,

per ottenere, tra le altre cose, la loro condanna in solido al pagamento di una

somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari fr. 94'875.35

a fr. 93'173.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dal

18 maggio 2012 su fr. 2'837.-, il rigetto in via definitiva, in tale misura,

delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano

e l’ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo

favore e per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca

legale definitiva, precedentemente già annotata in via provvisoria per fr.

130’000.- (inc. n. SO.2011.4893), sul fondo in questione. Essa, in estrema

sintesi, ha preteso che le fosse riconosciuto il saldo, di fr. 90'336.-, per le

opere sinora eseguite e che le fosse attribuita la perdita di guadagno, di fr.

2'837.-, derivante dall’anticipata e ingiustificata rescissione del contratto.

Fatti

I convenuti, che

inizialmente si erano opposti alla petizione, in sede conclusionale hanno per

finire accettato che la convenuta AO 2 fosse condannata al pagamento di fr.

1'512.17 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 e che, in tale misura, fosse ordinata

l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva.

3. Nell’ambito di

questa causa, le parti avevano invero inoltrato anche due azioni di

accertamento negativo riferite ad altri PE (l’attrice con la replica e i

convenuti con una domanda riconvenzionale), che sono state tuttavia evase con

decisioni 23 aprile 2013 rispettivamente 4 settembre 2018, e sulle quali non

occorre dunque esprimersi ulteriormente.

4. Con decisione 9

agosto 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione di cui al

consid. 2, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 2'780.39

oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2012 (dispositivo n. 1), ha fatto ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano

di cancellare l’ipoteca legale di fr. 130'000.- annotata in via provvisoria

(dispositivo n. 2) e ha posto la tassa di giustizia di fr. 7'000.-, le spese di

fr. 600.- e tutte le spese peritali per 1/34 a carico dei convenuti in solido e

per 33/34 a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alla controparte

fr. 11'000.- per ripetibili (dispositivo n. 3). Egli ha in sostanza ritenuto

che all’attrice potesse essere riconosciuta, in modo parziale, solo la pretesa

per perdita di guadagno.

5. Con l’appello 12

settembre 2018 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 4

ottobre 2018, l’attrice, ribadendo sostanzialmente quanto addotto in prima

istanza, ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione, con la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 93'173.15

oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dal 18 maggio 2012

su fr. 2'837.15, il rigetto in via definitiva, in tale misura, delle

opposizioni interposte ai PE e l’ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di

Lugano di iscrivere, in suo favore e per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal

14 aprile 2012, un’ipoteca legale definitiva, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi; e in via subordinata, rilevando che in ogni

caso il saldo a suo favore per le opere sinora eseguite sarebbe stato almeno di

fr. 68'601.30 e la sua pretesa per perdita di guadagno di fr. 3'843.40, ha

chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere parzialmente la petizione, con la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.

72'444.70 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 68'601.30 e dal 18

maggio 2012 su fr. 3'843.40, il rigetto in via definitiva, in tale misura,

delle opposizioni interposte ai PE e l’ordine all’Ufficiale del Registro

fondiario di Lugano di iscrivere, in suo favore e per fr. 68'601.30 oltre

interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca legale definitiva, pure

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

6. Il Pretore, chiamato

dapprima a verificare la correttezza della fattura finale per le opere sinora

eseguite dall’attrice e concludente per un saldo a suo favore di fr. 82'529.25

(doc. Q e AO), che, tenuto conto dello sconto del 2% a quel momento applicato

ma asseritamente ora non più dovuto, era stato da quest’ultima fatto valere in

causa in ragione di fr. 90'336.- (fr. 372'600.20 mercede lorda ./. fr. 11'178.-

ribasso del 3% + fr. 28'913.80 IVA all’8% ./. fr. 300'000.- acconti), ha

concluso che all’attrice non potesse in realtà essere riconosciuto alcun

credito residuo a questo titolo, essa avendo già incassato ben più di quanto le

spettasse (fr. 292'167.66 mercede lorda ./. fr. 8'765.02 ribasso del 3% ./. fr.

5’668.05 sconto del 2% + fr. 22'218.76 IVA all’8% ./. fr. 300'000.- acconti).

Per quanto qui interessa, oltre ad aver considerato giustificata l’applicazione

nella fattura dello sconto del 2% in quanto gli acconti versati erano già

superiori alle legittime spettanze dell’attrice, egli ha ritenuto che le tre

posizioni costituenti la “mercede lorda” dovessero essere sensibilmente

ridotte: in base alla perizia giudiziaria, la mercede per le opere al tetto (“Dacheindeckung”),

fatturata in fr. 27'922.20, doveva essere ridotta a fr. 26'881.75, a seguito di

discrepanze di superficie a sfavore dell’attrice (perizia p. 4 e verifica della

fattura __________ allegata alla perizia); sempre in base alla perizia, la

mercede per i serramenti (“Fenster aus Holz-Metall”), fatturata in fr.

43'421.-, doveva essere ridotta a fr. 41'847.80, siccome il numero dei

serramenti forniti e posati risultava inferiore al numero previsto dai piani

del progetto (perizia p. 5); quanto alla mercede per la fornitura e posa del

prefabbricato (“Montagebau in Holz”), fatturata in fr. 301'257.-, la

stessa, che in base alla perizia giudiziaria doveva essere ridotta a fr.

282'083.11 (perizia p. 5 e tabella di confronto allegata alla perizia p. 16), è

stata riconosciuta solo in ragione di fr. 223'438.11: dalla mercede preavvisata

favorevolmente dal perito dovevano in effetti essere dedotti da una parte fr.

44'833.28 per diverse posizioni da lui ritenute “di difficile valutazione”

(tabella di confronto allegata alla perizia p. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 15) o “tecnicamente

non rilevabili / non verificabili” (tabella di confronto allegata alla

perizia p. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 e 14), atteso che l’esperto aveva poi

affermato che solo una parte non meglio precisata di queste posizioni sarebbe

stata “necessaria e inderogabile” (delucidazione e completazione della

perizia, risposte n. 1 e 2), e dall’altra fr. 13'811.72 per le posizioni “pareti

interne piano interrato”, “costruzione portante a vista BSH B” e “isolazione

termica 280mm” inammissibilmente “corrette al rialzo” dal medesimo (tabella

di confronto allegata alla perizia p. 6 e 8).

6.1. In questa sede

l’attrice ha preteso, in via principale, che la correttezza della somma

fatturata, da lei rivendicata in ragione di fr. 90'336.-, sarebbe già stata

ampiamente dimostrata mediante le testimonianze di M__________ __________ e C__________

__________, che invece il giudice di prime cure aveva del tutto ignorato.

Il rilievo è infondato. Il

teste M__________ __________ si era in effetti limitato a confermare l’avvenuta

posa delle finestre menzionate nella fattura di cui al doc. S, che è poi stata

ripresa tale e quale nella posizione serramenti (“Fenster aus Holz-Metall”)

della fattura di cui al doc. Q e AO: ritenuto che egli non era presente al

momento del relativo montaggio (risposta n. 10) e che la sua conferma della

circostanza derivava solo dal fatto che altrimenti le finestre sarebbero state

ancora in magazzino (risposta n. 11), non vi è motivo di rimettere in

discussione l’accertamento peritale, secondo cui il numero dei serramenti

forniti e posati risultava invece inferiore al numero previsto dai piani del

progetto. Il teste C__________ __________ si era per contro limitato a

affermare che la fattura di cui al doc. Q e AO rispecchiava fedelmente quanto

era stato realizzato (risposte n. 13 seg.), il che però è ancora ben lungi dal

dimostrare che la somma fatturata sia corretta: anche in questo caso non vi è

dunque motivo di rimettere in discussione l’accertamento del perito

giudiziario, secondo cui, alla luce degli accertamenti da lui svolti, la somma

fatturata doveva essere parzialmente ridotta.

6.2. In via subordinata,

l’attrice, contestando quanto deciso dal giudice di prime cure, ha rilevato che

il saldo a suo favore per le opere sinora eseguite sarebbe stato in ogni caso

almeno di fr. 68'601.30 (fr. 351'853.11 mercede lorda ./. fr. 10'555.60 ribasso

del 3% + fr. 27'303.80 IVA all’8% ./. fr. 300'000.- acconti). In particolare,

oltre ad aver ribadito che lo sconto del 2% non poteva essere applicato, essa

ha evidenziato che dalla “mercede lorda”, di fr. 372'600.20, potevano essere

tolte unicamente le due deduzioni di fr. 1'573.20 e di fr. 19'173.89

riconosciute dal perito giudiziario nell’ambito della mercede per i serramenti

(“Fenster aus Holz-Metall”) rispettivamente nell’ambito della mercede

per la fornitura e posa del prefabbricato (“Montagebau in Holz”).

6.2.1. In questa sede

l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non si è assolutamente confrontata con l’assunto pretorile, da lei anzi

condiviso (appello p. 6, anche se poi non ne ha tenuto conto nel relativo

calcolo), secondo cui in base alla perizia giudiziaria la mercede per le opere

al tetto (“Dacheindeckung”), fatturata in fr. 27'922.20, doveva essere

ridotta a fr. 26'881.75, a seguito di discrepanze di superficie a sfavore

Considerandi

dell’attrice. Lo stesso deve pertanto essere ritenuto proceduralmente assodato.

6.2.2

Con riferimento alla

mercede per i serramenti (“Fenster aus Holz-Metall”), fatturata in fr.

43'421.-, il giudice di prime cure -come detto - aveva ritenuto che la stessa, in

base alla perizia, dovesse essere ridotta a fr. 41'847.80, siccome il numero

dei serramenti forniti e posati risultava inferiore al numero previsto dai

piani del progetto. Proponendo in questa sede di dedurre da quella fattura una

somma di fr. 1'573.20, l’attrice ha in pratica condiviso quanto deciso in prima

istanza (appello p. 6).

6.2.3

Con riferimento alla

mercede per la fornitura e posa del prefabbricato (“Montagebau in Holz”),

fatturata in fr. 301'257.-, il giudice di prime cure - come detto - aveva

ritenuto che la stessa, che, sempre in base alla perizia, avrebbe dovuto essere

ridotta a fr. 282'083.11, poteva essere riconosciuta solo in ragione di fr.

223'438.11, non essendo possibile tener conto né delle posizioni ritenute dal

perito “di difficile valutazione” o “tecnicamente non rilevabili /

non verificabili” (di fr. 44'833.28), né di quelle “corrette al rialzo”

dallo stesso (di fr. 13'811.72). Proponendo in questa sede di dedurre da quella

fattura una somma di fr. 19'173.89, l’attrice ha in pratica chiesto di far

proprio l’accertamento peritale e con ciò di prescindere dal correttivo

adottato dal primo giudice.

6.2.3.1

Nella perizia

giudiziaria l’esperto aveva preavvisato favorevolmente, tra le altre cose,

anche 21 posizioni (per fr. 15'829.25) da lui ritenute “di difficile

valutazione” e 33 posizioni (per fr. 29'004.03) da lui ritenute “tecnicamente

non rilevabili / non verificabili”. Richiesto di spiegare il criterio in

base al quale aveva ciononostante riconosciuto all’attrice tali posizioni,

rispettivamente di quantificare le posizioni fatturate che risultavano corrette

secondo quanto da lui effettivamente accertato, egli, nella delucidazione e

completazione della perizia, aveva risposto che “per eseguire un controllo

dettagliato sarebbe necessario smontare tutto. La presenza o meno del materiale

fatturato può essere verificata solo a smontaggio del rivestimento, con dei

costi spropositati. Nella misura in cui parte di suddette opere non fossero

eseguite, nel corso degli anni trascorsi, si sarebbero manifestati evidenti

problemi di condensazione. Trattasi di posizioni necessarie e inderogabili. Ci

potrebbero essere delle differenze comunque minime e trascurabili, il cui

accertamento avrebbe dei costi sproporzionati per un’eventuale differenza”

(risposta n. 1 e 2, ritenuto che tutte queste frasi erano graficamente separate

l’una dall’altra con un salto di riga ed erano dunque da considerare

indipendenti), rispettivamente che “di principio le posizioni sono tutte

corrette …. L’annullamento totale delle posizioni definite “di difficile

valutazione del perito” e “importo tecnicamente non rilevabile dal perito” dal

punto di vista peritale, non possono essere annullate in quanto nell’ambito di

costruzione in legno e/o prefabbricazione presuppone la non corretta esecuzione

dell’opera, rilevabile solo con interventi di accertamento invasivi (rimanda a

risposte dei quesiti n. 1 e 2)” (risposta n. 5).

Alla luce di quanto

indicato, in modo del tutto logico e lineare, dal perito giudiziario, ossia del

fatto che quelle posizioni, la cui parziale mancanza avrebbe causato problemi

di condensazione, erano “necessarie e inderogabili”, “di principio … sono

tutte corrette” e “non possono essere annullate”,

il Pretore

avrebbe potuto dipartirsene solo in presenza di motivi convincenti (DTF 132 II

257.

consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3, 136 II 539 consid. 3.2; TF

5A_647/2011 del 31 maggio 2012 consid. 4.4.6; II CCA 5 febbraio 2014 inc.

12.2012.108, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188, secondo cui nella misura in

cui le conclusioni peritali non appaiono manifestamente contraddittorie oppure

fondate su accertamenti di fatto erronei, il giudice è tenuto ad attenersi

all’opinione del perito e vi si può distanziare soltanto in presenza di fondati

motivi), che in realtà non erano dati. Atteso che le affermazioni del perito

erano indipendenti l’una dall’altra, non è in effetti possibile ritenere,

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che a quel momento

l’esperto avrebbe affermato che solo una parte di quelle posizioni, tuttavia

non meglio precisata, sarebbe stata “necessaria e inderogabile”.

6.2.3.2

Parimenti infondato è

l’assunto del Pretore, secondo cui dalla mercede preavvisata favorevolmente dal

perito giudiziario dovevano pure essere dedotti fr. 13'811.72 per 3 posizioni

“corrette al rialzo”, inammissibilmente, dallo stesso. In realtà nessuna

disposizione, tanto meno l’art. 55 CPC (a cui il giudice di prime cure ha

implicitamente fatto accenno, rinviando a p. 9 delle conclusioni dei convenuti)

o l’art. 58 CPC, impediva di riconoscere alcune posizioni “corrette al rialzo”

dal perito giudiziario, che per altro in altri casi aveva provveduto a delle

“correzioni al ribasso” e, in generale, aveva ridotto la somma fatturata

(delucidazione e completazione della perizia, risposta n. 3). Nelle procedure

rette dalla massima dispositiva, come quella in esame, il giudice è in effetti di

regola vincolato soltanto all'ammontare complessivo della pretesa fatta valere

in causa, non dai singoli elementi che la compongono (DTF 119 II 396 consid.

2; TF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.3).

6.2.4

Ricapitolando, non

potendosi neppure dedurre a favore dei convenuti lo sconto del 2%, che in

effetti era decaduto a seguito del mancato

pagamento, nel termine pattuito di 15 giorni (cfr. doc. B), delle somme

fatturate (Gauch, Der Werkvertrag,

p. 343 n. 1237; DTF 118 II 63 consid. 4a), in gran parte fondate, all’attrice,

per le prestazioni da lei fatturate nel doc. Q e AO, può essere riconosciuta

una mercede residua di complessivi fr. 67'511.34 (fr. 350'812.66 mercede lorda

./. fr. 10'524.38 ribasso del 3% + fr. 27'223.06 IVA all’8% ./. fr. 300'000.-

acconti), oltre interessi al 5% dalla data da lei indicata, il 14 aprile 2012,

per altro successiva alla prima valida interpellazione dell’11 aprile 2012

(doc. T), ritenuto che per tale somma dev’essere altresì ordinata l’iscrizione

dell’ipoteca legale definitiva (ormai non più contestata dai convenuti, nel suo

principio, in sede conclusionale).

7.

Il Pretore, chiamato

infine ad esprimersi sull’altra pretesa dell’attrice, quella fatta valere a

titolo di perdita di guadagno e ridotta con le conclusioni a fr. 2'837.- arrotondati,

ha ritenuto che la stessa fosse fondata solo in ragione di fr. 2'780.39 oltre

interessi al 5% dal 18 maggio 2012. Egli ha in sostanza rilevato che l’attrice,

a fronte di opere contrattuali previste in fr. 409'801.60 (fr. 431'097.85 [doc.

AB] ./. ribasso del 3% ./. sconto del 2%), ne avesse sino ad oggi eseguite solo

in ragione di fr. 354'193.75 (fr. 372'600.20 [doc. Q] ./. ribasso del 3% ./.

sconto del 2%) e che la sua perdita di guadagno ammontasse pertanto al 5%

(percentuale stabilita a p. 7 della perizia) di quanto non era stato ancora eseguito

(5% di fr. 55'607.85).

7.1

In questa sede

l’attrice ha chiesto che la pretesa in capitale fosse riconosciuta in via

principale in ragione di fr. 2'837.15

(5% di fr. 56'742.20) e in via subordinata in ragione di fr. 3'843.40 (5% di

fr. 76'867.50): in via principale ha contestato il fatto che nel calcolo sia

stato considerato, oltretutto due volte, lo sconto del 2%; in via subordinata,

oltre a ciò, ha pure chiesto di tener conto del fatto che in base alla perizia

giudiziaria le opere da lei eseguite erano risultate essere di soli fr.

341'297.51.

7.2

L’attrice ha

senz’altro ragione a contestare il fatto che nel calcolo sia stato considerato,

oltretutto due volte, lo sconto del 2%, che, come si è visto (consid. 6.2.4),

era in realtà decaduto a seguito del mancato

pagamento nel termine pattuito di 15 giorni.

Ed è pure a ragione che

essa ha chiesto che le opere da lei eseguite e da considerare fossero quelle

stabilite peritalmente.

Sulla base di queste

considerazioni, la perdita di guadagno da risarcirle può in definitiva essere

quantificata in fr. 3'893.83, ovvero nel 5% della differenza tra le opere

contrattuali di fr. 418'164.90 (fr. 431'097.85 [doc. AB] ./. ribasso del 3%) e

le opere eseguite di fr. 340'288.28 (fr. 372'600.20 [doc. Q] ./. deduzioni

peritali fr. 21’787.54 [consid. 6.2.1 - 6.2.3] ./. ribasso del 3%), oltre

interessi al 5% dal 18 maggio 2012.

8.

Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può

essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare in

solido all’attrice fr. 71'405.17 oltre interessi ed accessori, ritenuto che per

la somma di fr. 67'511.34 oltre interessi dev’essere altresì

ordinata l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva.

Atteso che l’ipoteca

legale, annotata in via provvisoria dall'attrice per fr. 130'000.-, dev’essere iscritta

in via definitiva limitatamente a fr. 67'511.34, la tassa e le spese della

procedura d'annotazione provvisoria (inc. n. SO.2011.4893), anch’esse

protestate dall’attrice, non possono rimanere a suo carico, come invece deciso

dal primo giudice, né possono essere poste a carico dei convenuti, come da lei

ora auspicato, ma, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti,

sostanzialmente paritaria, devono essere poste a carico di queste ultime in

ragione di metà ciascuna (cfr. per analogia I CCA 28 novembre 2019 inc. n.

11.2018.138).

9.

Le

spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle

parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado esse

sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 90'392.76.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 12

settembre 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 9 agosto 2018 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta. Di conseguenza:

1.1

AO 1 e AO 2 sono condannati a pagare in solido a AP 1 fr. 71'405.17

oltre

interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 67'511.34 e dal 18 maggio 2012 su fr.

3'893.83.

1.2

Per tali importi sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai

PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano.

1.3

È fatto ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere in

via definitiva un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di

fr.

67'511.34

oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 a favore

di AP 1 e a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà in

ragione di metà ciascuno di AO 1 e AO 2.

2.

La tassa di giustizia di fr. 7'000.-, le spese di fr. 600.- e tutte

le spese peritali sono poste per 1/4 a carico dell’attrice e per 3/4 a carico dei

convenuti in solido, che rifonderanno all’attrice, sempre in solido, fr. 5'500.-

per ripetibili. Le spese processuali

della procedura relativa all’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale (inc.

n. SO.2011.4893) sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuna.

II. Le spese processuali

della procedura d’appello di fr. 7’000.- sono poste per 1/4 a carico dell’appellante

e per 3/4 a carico degli appellati in solido, che rifonderanno all’appellante,

sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2 (la quale provvederà, ad avvenuta crescita in

giudicato, alla notificazione all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano

per l’esecuzione dell’ordine di cui al dispositivo n. I.1.3)

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).