12.2018.117
Appalto - mercede
20 maggio 2020Italiano21 min
1'512.17 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 e che, in tale misura, fosse ordinata
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.117
Lugano
20 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.106
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 18
maggio 2012 da
AP 1
rappr. dall’avv.
PA 1
contro
AO
1
AO
2
rappr. dall’avv. PA 2
con cui l’attrice
ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 94'875.35
oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dall’8 maggio 2012
su fr. 4'539.35, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 93'173.- oltre
interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dal 18 maggio 2012 su fr.
2'837.-, il rigetto in via definitiva, in tale misura, delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano e l’ordine
all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo favore e
per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca legale
definitiva sul fondo n. __________ RFD di __________;
domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione,
salvo poi averla ammessa parzialmente in sede conclusionale nel senso della condanna
della convenuta AO 2 al pagamento di fr. 1'512.17 oltre interessi al 5% dal 14
aprile 2012 e dell’iscrizione, in tale misura, dell’ipoteca legale, e che il
Pretore con decisione 9 agosto 2018 ha parzialmente accolto, condannando i
convenuti in solido al pagamento di fr. 2'780.39 oltre interessi al 5% dal 18
maggio 2012 e facendo ordine di cancellare l’ipoteca legale di fr. 130'000.- annotata
in via provvisoria;
appellante
l’attrice, con appello
12 settembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione, con la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 93'173.15 oltre interessi al 5% dal 14 aprile
2012 su fr. 90'336.- e dal 18 maggio 2012 su fr. 2'837.15, il rigetto in via
definitiva, in tale misura, delle opposizioni interposte ai PE e l’ordine
all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo favore e
per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca legale
definitiva, e in via subordinata di accoglierla parzialmente, con la condanna
dei convenuti in solido al pagamento di fr. 72'444.70 oltre interessi al 5% dal
14 aprile 2012 su fr. 68'601.30 e dal 18 maggio 2012 su fr. 3'843.40, il
rigetto in via definitiva, in tale misura, delle opposizioni interposte ai PE e
l’ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo
favore e per fr. 68'601.30 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca
legale definitiva, in entrambi i casi protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre i
convenuti, con risposta
4 ottobre 2018, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con conferma
d’ordine 7/11 aprile 2011 (doc. B), AP 1 è stata incaricata di fornire e posare
una casa prefabbricata in legno, con le relative opere al tetto, alle finestre
e altri lavori di falegnameria, sul fondo n. __________ RFD di __________,
allora appartenente a AO 2.
Nel corso dei lavori, tra
le parti contrattuali sono sorte delle discussioni in merito a un presunto
errato posizionamento della casa e a presunti ritardi nella conclusione delle
opere, che hanno indotto la committenza a intimare all’appaltatrice, con
scritto 23 novembre 2011 (doc. L), di “intervenire con effetto immediato”
per risolvere le varie problematiche, con la comminatoria che, se nulla fosse
stato intrapreso entro il successivo 15 dicembre, la riparazione e la
continuazione dell’opera sarebbero state affidate a terzi, ciò che, siccome il
termine non è poi stato ossequiato, è in seguito stato effettivamente fatto.
2. Con petizione 18
maggio 2012 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2, nella loro qualità di committenti e di attuali
comproprietari in ragione di metà ciascuno del fondo oggetto degli interventi,
per ottenere, tra le altre cose, la loro condanna in solido al pagamento di una
somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari fr. 94'875.35
a fr. 93'173.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dal
18 maggio 2012 su fr. 2'837.-, il rigetto in via definitiva, in tale misura,
delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano
e l’ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere, in suo
favore e per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca
legale definitiva, precedentemente già annotata in via provvisoria per fr.
130’000.- (inc. n. SO.2011.4893), sul fondo in questione. Essa, in estrema
sintesi, ha preteso che le fosse riconosciuto il saldo, di fr. 90'336.-, per le
opere sinora eseguite e che le fosse attribuita la perdita di guadagno, di fr.
2'837.-, derivante dall’anticipata e ingiustificata rescissione del contratto.
Fatti
I convenuti, che
inizialmente si erano opposti alla petizione, in sede conclusionale hanno per
finire accettato che la convenuta AO 2 fosse condannata al pagamento di fr.
1'512.17 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 e che, in tale misura, fosse ordinata
l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva.
3. Nell’ambito di
questa causa, le parti avevano invero inoltrato anche due azioni di
accertamento negativo riferite ad altri PE (l’attrice con la replica e i
convenuti con una domanda riconvenzionale), che sono state tuttavia evase con
decisioni 23 aprile 2013 rispettivamente 4 settembre 2018, e sulle quali non
occorre dunque esprimersi ulteriormente.
4. Con decisione 9
agosto 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione di cui al
consid. 2, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 2'780.39
oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2012 (dispositivo n. 1), ha fatto ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano
di cancellare l’ipoteca legale di fr. 130'000.- annotata in via provvisoria
(dispositivo n. 2) e ha posto la tassa di giustizia di fr. 7'000.-, le spese di
fr. 600.- e tutte le spese peritali per 1/34 a carico dei convenuti in solido e
per 33/34 a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alla controparte
fr. 11'000.- per ripetibili (dispositivo n. 3). Egli ha in sostanza ritenuto
che all’attrice potesse essere riconosciuta, in modo parziale, solo la pretesa
per perdita di guadagno.
5. Con l’appello 12
settembre 2018 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 4
ottobre 2018, l’attrice, ribadendo sostanzialmente quanto addotto in prima
istanza, ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione, con la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 93'173.15
oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 90'336.- e dal 18 maggio 2012
su fr. 2'837.15, il rigetto in via definitiva, in tale misura, delle
opposizioni interposte ai PE e l’ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di
Lugano di iscrivere, in suo favore e per fr. 90'336.- oltre interessi al 5% dal
14 aprile 2012, un’ipoteca legale definitiva, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi; e in via subordinata, rilevando che in ogni
caso il saldo a suo favore per le opere sinora eseguite sarebbe stato almeno di
fr. 68'601.30 e la sua pretesa per perdita di guadagno di fr. 3'843.40, ha
chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere parzialmente la petizione, con la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
72'444.70 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 68'601.30 e dal 18
maggio 2012 su fr. 3'843.40, il rigetto in via definitiva, in tale misura,
delle opposizioni interposte ai PE e l’ordine all’Ufficiale del Registro
fondiario di Lugano di iscrivere, in suo favore e per fr. 68'601.30 oltre
interessi al 5% dal 14 aprile 2012, un’ipoteca legale definitiva, pure
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6. Il Pretore, chiamato
dapprima a verificare la correttezza della fattura finale per le opere sinora
eseguite dall’attrice e concludente per un saldo a suo favore di fr. 82'529.25
(doc. Q e AO), che, tenuto conto dello sconto del 2% a quel momento applicato
ma asseritamente ora non più dovuto, era stato da quest’ultima fatto valere in
causa in ragione di fr. 90'336.- (fr. 372'600.20 mercede lorda ./. fr. 11'178.-
ribasso del 3% + fr. 28'913.80 IVA all’8% ./. fr. 300'000.- acconti), ha
concluso che all’attrice non potesse in realtà essere riconosciuto alcun
credito residuo a questo titolo, essa avendo già incassato ben più di quanto le
spettasse (fr. 292'167.66 mercede lorda ./. fr. 8'765.02 ribasso del 3% ./. fr.
5’668.05 sconto del 2% + fr. 22'218.76 IVA all’8% ./. fr. 300'000.- acconti).
Per quanto qui interessa, oltre ad aver considerato giustificata l’applicazione
nella fattura dello sconto del 2% in quanto gli acconti versati erano già
superiori alle legittime spettanze dell’attrice, egli ha ritenuto che le tre
posizioni costituenti la “mercede lorda” dovessero essere sensibilmente
ridotte: in base alla perizia giudiziaria, la mercede per le opere al tetto (“Dacheindeckung”),
fatturata in fr. 27'922.20, doveva essere ridotta a fr. 26'881.75, a seguito di
discrepanze di superficie a sfavore dell’attrice (perizia p. 4 e verifica della
fattura __________ allegata alla perizia); sempre in base alla perizia, la
mercede per i serramenti (“Fenster aus Holz-Metall”), fatturata in fr.
43'421.-, doveva essere ridotta a fr. 41'847.80, siccome il numero dei
serramenti forniti e posati risultava inferiore al numero previsto dai piani
del progetto (perizia p. 5); quanto alla mercede per la fornitura e posa del
prefabbricato (“Montagebau in Holz”), fatturata in fr. 301'257.-, la
stessa, che in base alla perizia giudiziaria doveva essere ridotta a fr.
282'083.11 (perizia p. 5 e tabella di confronto allegata alla perizia p. 16), è
stata riconosciuta solo in ragione di fr. 223'438.11: dalla mercede preavvisata
favorevolmente dal perito dovevano in effetti essere dedotti da una parte fr.
44'833.28 per diverse posizioni da lui ritenute “di difficile valutazione”
(tabella di confronto allegata alla perizia p. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 15) o “tecnicamente
non rilevabili / non verificabili” (tabella di confronto allegata alla
perizia p. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 e 14), atteso che l’esperto aveva poi
affermato che solo una parte non meglio precisata di queste posizioni sarebbe
stata “necessaria e inderogabile” (delucidazione e completazione della
perizia, risposte n. 1 e 2), e dall’altra fr. 13'811.72 per le posizioni “pareti
interne piano interrato”, “costruzione portante a vista BSH B” e “isolazione
termica 280mm” inammissibilmente “corrette al rialzo” dal medesimo (tabella
di confronto allegata alla perizia p. 6 e 8).
6.1. In questa sede
l’attrice ha preteso, in via principale, che la correttezza della somma
fatturata, da lei rivendicata in ragione di fr. 90'336.-, sarebbe già stata
ampiamente dimostrata mediante le testimonianze di M__________ __________ e C__________
__________, che invece il giudice di prime cure aveva del tutto ignorato.
Il rilievo è infondato. Il
teste M__________ __________ si era in effetti limitato a confermare l’avvenuta
posa delle finestre menzionate nella fattura di cui al doc. S, che è poi stata
ripresa tale e quale nella posizione serramenti (“Fenster aus Holz-Metall”)
della fattura di cui al doc. Q e AO: ritenuto che egli non era presente al
momento del relativo montaggio (risposta n. 10) e che la sua conferma della
circostanza derivava solo dal fatto che altrimenti le finestre sarebbero state
ancora in magazzino (risposta n. 11), non vi è motivo di rimettere in
discussione l’accertamento peritale, secondo cui il numero dei serramenti
forniti e posati risultava invece inferiore al numero previsto dai piani del
progetto. Il teste C__________ __________ si era per contro limitato a
affermare che la fattura di cui al doc. Q e AO rispecchiava fedelmente quanto
era stato realizzato (risposte n. 13 seg.), il che però è ancora ben lungi dal
dimostrare che la somma fatturata sia corretta: anche in questo caso non vi è
dunque motivo di rimettere in discussione l’accertamento del perito
giudiziario, secondo cui, alla luce degli accertamenti da lui svolti, la somma
fatturata doveva essere parzialmente ridotta.
6.2. In via subordinata,
l’attrice, contestando quanto deciso dal giudice di prime cure, ha rilevato che
il saldo a suo favore per le opere sinora eseguite sarebbe stato in ogni caso
almeno di fr. 68'601.30 (fr. 351'853.11 mercede lorda ./. fr. 10'555.60 ribasso
del 3% + fr. 27'303.80 IVA all’8% ./. fr. 300'000.- acconti). In particolare,
oltre ad aver ribadito che lo sconto del 2% non poteva essere applicato, essa
ha evidenziato che dalla “mercede lorda”, di fr. 372'600.20, potevano essere
tolte unicamente le due deduzioni di fr. 1'573.20 e di fr. 19'173.89
riconosciute dal perito giudiziario nell’ambito della mercede per i serramenti
(“Fenster aus Holz-Metall”) rispettivamente nell’ambito della mercede
per la fornitura e posa del prefabbricato (“Montagebau in Holz”).
6.2.1. In questa sede
l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è assolutamente confrontata con l’assunto pretorile, da lei anzi
condiviso (appello p. 6, anche se poi non ne ha tenuto conto nel relativo
calcolo), secondo cui in base alla perizia giudiziaria la mercede per le opere
al tetto (“Dacheindeckung”), fatturata in fr. 27'922.20, doveva essere
ridotta a fr. 26'881.75, a seguito di discrepanze di superficie a sfavore
Considerandi
dell’attrice. Lo stesso deve pertanto essere ritenuto proceduralmente assodato.
6.2.2
Con riferimento alla
mercede per i serramenti (“Fenster aus Holz-Metall”), fatturata in fr.
43'421.-, il giudice di prime cure -come detto - aveva ritenuto che la stessa, in
base alla perizia, dovesse essere ridotta a fr. 41'847.80, siccome il numero
dei serramenti forniti e posati risultava inferiore al numero previsto dai
piani del progetto. Proponendo in questa sede di dedurre da quella fattura una
somma di fr. 1'573.20, l’attrice ha in pratica condiviso quanto deciso in prima
istanza (appello p. 6).
6.2.3
Con riferimento alla
mercede per la fornitura e posa del prefabbricato (“Montagebau in Holz”),
fatturata in fr. 301'257.-, il giudice di prime cure - come detto - aveva
ritenuto che la stessa, che, sempre in base alla perizia, avrebbe dovuto essere
ridotta a fr. 282'083.11, poteva essere riconosciuta solo in ragione di fr.
223'438.11, non essendo possibile tener conto né delle posizioni ritenute dal
perito “di difficile valutazione” o “tecnicamente non rilevabili /
non verificabili” (di fr. 44'833.28), né di quelle “corrette al rialzo”
dallo stesso (di fr. 13'811.72). Proponendo in questa sede di dedurre da quella
fattura una somma di fr. 19'173.89, l’attrice ha in pratica chiesto di far
proprio l’accertamento peritale e con ciò di prescindere dal correttivo
adottato dal primo giudice.
6.2.3.1
Nella perizia
giudiziaria l’esperto aveva preavvisato favorevolmente, tra le altre cose,
anche 21 posizioni (per fr. 15'829.25) da lui ritenute “di difficile
valutazione” e 33 posizioni (per fr. 29'004.03) da lui ritenute “tecnicamente
non rilevabili / non verificabili”. Richiesto di spiegare il criterio in
base al quale aveva ciononostante riconosciuto all’attrice tali posizioni,
rispettivamente di quantificare le posizioni fatturate che risultavano corrette
secondo quanto da lui effettivamente accertato, egli, nella delucidazione e
completazione della perizia, aveva risposto che “per eseguire un controllo
dettagliato sarebbe necessario smontare tutto. La presenza o meno del materiale
fatturato può essere verificata solo a smontaggio del rivestimento, con dei
costi spropositati. Nella misura in cui parte di suddette opere non fossero
eseguite, nel corso degli anni trascorsi, si sarebbero manifestati evidenti
problemi di condensazione. Trattasi di posizioni necessarie e inderogabili. Ci
potrebbero essere delle differenze comunque minime e trascurabili, il cui
accertamento avrebbe dei costi sproporzionati per un’eventuale differenza”
(risposta n. 1 e 2, ritenuto che tutte queste frasi erano graficamente separate
l’una dall’altra con un salto di riga ed erano dunque da considerare
indipendenti), rispettivamente che “di principio le posizioni sono tutte
corrette …. L’annullamento totale delle posizioni definite “di difficile
valutazione del perito” e “importo tecnicamente non rilevabile dal perito” dal
punto di vista peritale, non possono essere annullate in quanto nell’ambito di
costruzione in legno e/o prefabbricazione presuppone la non corretta esecuzione
dell’opera, rilevabile solo con interventi di accertamento invasivi (rimanda a
risposte dei quesiti n. 1 e 2)” (risposta n. 5).
Alla luce di quanto
indicato, in modo del tutto logico e lineare, dal perito giudiziario, ossia del
fatto che quelle posizioni, la cui parziale mancanza avrebbe causato problemi
di condensazione, erano “necessarie e inderogabili”, “di principio … sono
tutte corrette” e “non possono essere annullate”,
il Pretore
avrebbe potuto dipartirsene solo in presenza di motivi convincenti (DTF 132 II
257.
consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3, 136 II 539 consid. 3.2; TF
5A_647/2011 del 31 maggio 2012 consid. 4.4.6; II CCA 5 febbraio 2014 inc.
12.2012.108, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188, secondo cui nella misura in
cui le conclusioni peritali non appaiono manifestamente contraddittorie oppure
fondate su accertamenti di fatto erronei, il giudice è tenuto ad attenersi
all’opinione del perito e vi si può distanziare soltanto in presenza di fondati
motivi), che in realtà non erano dati. Atteso che le affermazioni del perito
erano indipendenti l’una dall’altra, non è in effetti possibile ritenere,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che a quel momento
l’esperto avrebbe affermato che solo una parte di quelle posizioni, tuttavia
non meglio precisata, sarebbe stata “necessaria e inderogabile”.
6.2.3.2
Parimenti infondato è
l’assunto del Pretore, secondo cui dalla mercede preavvisata favorevolmente dal
perito giudiziario dovevano pure essere dedotti fr. 13'811.72 per 3 posizioni
“corrette al rialzo”, inammissibilmente, dallo stesso. In realtà nessuna
disposizione, tanto meno l’art. 55 CPC (a cui il giudice di prime cure ha
implicitamente fatto accenno, rinviando a p. 9 delle conclusioni dei convenuti)
o l’art. 58 CPC, impediva di riconoscere alcune posizioni “corrette al rialzo”
dal perito giudiziario, che per altro in altri casi aveva provveduto a delle
“correzioni al ribasso” e, in generale, aveva ridotto la somma fatturata
(delucidazione e completazione della perizia, risposta n. 3). Nelle procedure
rette dalla massima dispositiva, come quella in esame, il giudice è in effetti di
regola vincolato soltanto all'ammontare complessivo della pretesa fatta valere
in causa, non dai singoli elementi che la compongono (DTF 119 II 396 consid.
2; TF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.3).
6.2.4
Ricapitolando, non
potendosi neppure dedurre a favore dei convenuti lo sconto del 2%, che in
effetti era decaduto a seguito del mancato
pagamento, nel termine pattuito di 15 giorni (cfr. doc. B), delle somme
fatturate (Gauch, Der Werkvertrag,
p. 343 n. 1237; DTF 118 II 63 consid. 4a), in gran parte fondate, all’attrice,
per le prestazioni da lei fatturate nel doc. Q e AO, può essere riconosciuta
una mercede residua di complessivi fr. 67'511.34 (fr. 350'812.66 mercede lorda
./. fr. 10'524.38 ribasso del 3% + fr. 27'223.06 IVA all’8% ./. fr. 300'000.-
acconti), oltre interessi al 5% dalla data da lei indicata, il 14 aprile 2012,
per altro successiva alla prima valida interpellazione dell’11 aprile 2012
(doc. T), ritenuto che per tale somma dev’essere altresì ordinata l’iscrizione
dell’ipoteca legale definitiva (ormai non più contestata dai convenuti, nel suo
principio, in sede conclusionale).
7.
Il Pretore, chiamato
infine ad esprimersi sull’altra pretesa dell’attrice, quella fatta valere a
titolo di perdita di guadagno e ridotta con le conclusioni a fr. 2'837.- arrotondati,
ha ritenuto che la stessa fosse fondata solo in ragione di fr. 2'780.39 oltre
interessi al 5% dal 18 maggio 2012. Egli ha in sostanza rilevato che l’attrice,
a fronte di opere contrattuali previste in fr. 409'801.60 (fr. 431'097.85 [doc.
AB] ./. ribasso del 3% ./. sconto del 2%), ne avesse sino ad oggi eseguite solo
in ragione di fr. 354'193.75 (fr. 372'600.20 [doc. Q] ./. ribasso del 3% ./.
sconto del 2%) e che la sua perdita di guadagno ammontasse pertanto al 5%
(percentuale stabilita a p. 7 della perizia) di quanto non era stato ancora eseguito
(5% di fr. 55'607.85).
7.1
In questa sede
l’attrice ha chiesto che la pretesa in capitale fosse riconosciuta in via
principale in ragione di fr. 2'837.15
(5% di fr. 56'742.20) e in via subordinata in ragione di fr. 3'843.40 (5% di
fr. 76'867.50): in via principale ha contestato il fatto che nel calcolo sia
stato considerato, oltretutto due volte, lo sconto del 2%; in via subordinata,
oltre a ciò, ha pure chiesto di tener conto del fatto che in base alla perizia
giudiziaria le opere da lei eseguite erano risultate essere di soli fr.
341'297.51.
7.2
L’attrice ha
senz’altro ragione a contestare il fatto che nel calcolo sia stato considerato,
oltretutto due volte, lo sconto del 2%, che, come si è visto (consid. 6.2.4),
era in realtà decaduto a seguito del mancato
pagamento nel termine pattuito di 15 giorni.
Ed è pure a ragione che
essa ha chiesto che le opere da lei eseguite e da considerare fossero quelle
stabilite peritalmente.
Sulla base di queste
considerazioni, la perdita di guadagno da risarcirle può in definitiva essere
quantificata in fr. 3'893.83, ovvero nel 5% della differenza tra le opere
contrattuali di fr. 418'164.90 (fr. 431'097.85 [doc. AB] ./. ribasso del 3%) e
le opere eseguite di fr. 340'288.28 (fr. 372'600.20 [doc. Q] ./. deduzioni
peritali fr. 21’787.54 [consid. 6.2.1 - 6.2.3] ./. ribasso del 3%), oltre
interessi al 5% dal 18 maggio 2012.
8.
Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può
essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare in
solido all’attrice fr. 71'405.17 oltre interessi ed accessori, ritenuto che per
la somma di fr. 67'511.34 oltre interessi dev’essere altresì
ordinata l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva.
Atteso che l’ipoteca
legale, annotata in via provvisoria dall'attrice per fr. 130'000.-, dev’essere iscritta
in via definitiva limitatamente a fr. 67'511.34, la tassa e le spese della
procedura d'annotazione provvisoria (inc. n. SO.2011.4893), anch’esse
protestate dall’attrice, non possono rimanere a suo carico, come invece deciso
dal primo giudice, né possono essere poste a carico dei convenuti, come da lei
ora auspicato, ma, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti,
sostanzialmente paritaria, devono essere poste a carico di queste ultime in
ragione di metà ciascuna (cfr. per analogia I CCA 28 novembre 2019 inc. n.
11.2018.138).
9.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado esse
sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 90'392.76.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12
settembre 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione 9 agosto 2018 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza:
1.1
AO 1 e AO 2 sono condannati a pagare in solido a AP 1 fr. 71'405.17
oltre
interessi al 5% dal 14 aprile 2012 su fr. 67'511.34 e dal 18 maggio 2012 su fr.
3'893.83.
1.2
Per tali importi sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai
PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano.
1.3
È fatto ordine all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano di iscrivere in
via definitiva un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di
fr.
67'511.34
oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2012 a favore
di AP 1 e a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà in
ragione di metà ciascuno di AO 1 e AO 2.
2.
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-, le spese di fr. 600.- e tutte
le spese peritali sono poste per 1/4 a carico dell’attrice e per 3/4 a carico dei
convenuti in solido, che rifonderanno all’attrice, sempre in solido, fr. 5'500.-
per ripetibili. Le spese processuali
della procedura relativa all’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale (inc.
n. SO.2011.4893) sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna.
II. Le spese processuali
della procedura d’appello di fr. 7’000.- sono poste per 1/4 a carico dell’appellante
e per 3/4 a carico degli appellati in solido, che rifonderanno all’appellante,
sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 (la quale provvederà, ad avvenuta crescita in
giudicato, alla notificazione all’Ufficiale del Registro fondiario di Lugano
per l’esecuzione dell’ordine di cui al dispositivo n. I.1.3)
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).