12.2018.118
Compravendita di orologi, dimostrazione dell'esistenza del contratto, onere della prova
9 settembre 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.118
Lugano
9 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.35 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 25 luglio
2017 da
AP
1 (I)
rappr. dall’ PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 19'755.34 oltre interessi
al 5% dal 30 ottobre 2016 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
da quest’ultima al PE n. __________ dell’UE di __________;
richieste avversate dalla
convenuta con osservazioni 6 novembre 2017, con cui ha postulato la reiezione
della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al
pagamento di € 8'610.- oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 2016, domanda contestata
dalla controparte con risposta riconvenzionale;
pretese su cui ha statuito
il Pretore con decisione 23 luglio 2018, con cui ha accolto sia la petizione,
sia la domanda riconvenzionale;
appellante l’attrice con
appello 13 settembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale della controparte, nel
senso di respingerla e di modificare di conseguenza la ripartizione di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con
risposta 22 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame;
viste anche la replica
spontanea 5 novembre 2018 dell’appellante e la duplica spontanea 7 novembre
2018 dell’appellata;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. A
fronte della fornitura di pietre semipreziose, con fattura 24 ottobre 2013 AP 1
ha chiesto a AO 1 il pagamento di complessivi € 125'760.-, ritenuto che esso
avrebbe dovuto avvenire in maniera scadenzata tramite otto ricevute bancarie
(doc. E e G). Nel seguito, AO 1 ha pagato solo una parte degli importi dovuti,
rimanendo scoperta, a saldo della citata fattura, una cifra pari a € 18'760.-
(doc. H e I).
B. Successivamente,
AP 1 ha emesso l’ulteriore fattura 10 marzo 2016, con cui ha altresì chiesto
alla controparte il pagamento di € 995.34 a titolo di rimborso delle spese e delle
commissioni sostenute a causa del mancato saldo delle ricevute bancarie (doc.
F). L’importo scoperto è aumentato pertanto a € 19'755.34, ed è rimasto insoluto
malgrado l’emissione di alcuni solleciti (doc. L e M).
C. Con
comunicazione e-mail 21 marzo 2016 AO 1 (doc. N) ha lamentato la scarsa qualità
della merce ricevuta, osservando che il pagamento di quanto scoperto sarebbe
avvenuto secondo tempistiche particolari già concordate con __________ C__________.
Con successivo scritto 26 ottobre 2016, la medesima società ha rilevato anche
di aver consegnato a __________ C__________, in data 9 novembre 2014 nel suo
negozio di __________, due orologi marca “__________” per un valore
complessivo di € 8'610.-, proponendo tre diverse modalità di liquidazione dei
rapporti di dare e avere fra le parti che tenessero conto di tale somma, oltre
che della difettosità delle pietre ricevute (doc. O, doc. 8).
D. A
seguito del mancato raggiungimento di un accordo fra le parti,
AP 1 ha escusso AO 1
per l’importo di fr. 21'150.07 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2016,
ovvero per il saldo scoperto, convertito in franchi, delle fatture emesse, con
PE n. __________ dell’UE di __________ spiccato in data 27 dicembre 2016, cui
Considerandi
l’escussa ha interposto opposizione.
E.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 25
luglio 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud, postulandone la condanna al pagamento di € 19'755.34 oltre
interessi al 5% dal 30 ottobre 2016 e il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al summenzionato PE.
F.
Con osservazioni 6 novembre 2017, AO 1 si è integralmente opposta
alla petizione postulandone la reiezione a fronte della difettosità della merce
e delle particolari modalità di pagamento a suo dire pattuite, e chiedendo in
via riconvenzionale che la controparte fosse condannata a versarle € 8'610.-
oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 2016 per la consegna dei due orologi. In
sede di replica con osservazioni riconvenzionali del 28 novembre 2017, AP 1 da
parte sua si è riconfermata nella propria pretesa, contestando la domanda
riconvenzionale della controparte e sostenendo in particolare di non aver mai
ricevuto i due orologi in questione. Con duplica e replica riconvenzionale 15
gennaio 2018, e con duplica riconvenzionale 16 febbraio 2018, le parti si sono
riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
G. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 23
luglio 2018 il Pretore ha accolto sia la petizione, sia la domanda
riconvenzionale, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.- per 1/3 a carico
di AP 1, e per 2/3 a carico di AO 1, altresì condannata a versare alla
controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali. In sintesi, il Pretore
ha da una parte stabilito che il saldo di € 19'755.34 preteso da AP 1 era
dovuto ed esigibile, rispettivamente che AO 1 non aveva dimostrato né la
tempestiva notifica dei difetti, né la difettosità della merce e il relativo
minor valore. D’altra parte, il Pretore ha accertato che la consegna dei due
orologi, il loro valore e il loro mancato pagamento erano stati
sufficientemente dimostrati, e ciò in base al doc. O/8 (ricevuta redatta da __________
C__________), alla testimonianza di S__________ (che si trovava nel negozio di AO
1), e all’interrogatorio delle parti, per cui AP 1 era tenuta a pagare il
relativo prezzo.
H. Con
appello 13 settembre 2018 AP 1 si è aggravata contro i punti 2, 2.1 e 3 del
Dispositivo
dispositivo della predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso
di respingere la domanda riconvenzionale e di modificare di conseguenza la
ripartizione di spese e ripetibili ponendole a carico della controparte,
integralmente soccombente. Con risposta 22 ottobre 2018 AO 1 si è opposta
all’appello postulandone la reiezione. Con replica spontanea 5 novembre 2018 e
duplica spontanea 7 novembre 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato le
proprie posizioni. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
E considerato
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore, ammontante a fr. 21'150.07 ai
sensi dell’art. 94 cpv. 1 CPC, supera la soglia testé menzionata. I termini di
impugnazione e risposta sono di 30 giorni. Nella fattispecie l’appello 13
settembre 2018 contro la decisione 23 luglio 2018 è tempestivo, tenuto conto
delle ferie giudiziarie.
2.
Con il gravame, l’appellante
critica il Pretore per avere erroneamente apprezzato le prove e accertato i
fatti in relazione alla domanda riconvenzionale dell’appellata. Osserva innanzitutto
che il primo giudice ha mal compreso il doc. O/8, poiché esso, recante
l’intestazione di AP 1 e l’indicazione di AO 1 quale cliente, è una sua nota di
consegna o una sua proposta d’ordine preformata, e attesterebbe dunque che la
parte venditrice era lei medesima, mentre la AO 1 era l’acquirente, e non il
contrario. L’appellata contesta questa censura, rilevando che essa è nuova e
inammissibile.
3.
La procedura oggetto della
presente causa è retta dal principio attitatorio. Alla parte compete quindi l’onere
di allegazione e contestazione, ovvero di addurre in maniera chiara e
sostanziata già dinanzi al primo giudice tutti i fatti a sostegno della propria
richiesta o in contrasto con la pretesa avversa. Tali fatti devono essere
formulati seguendo delle esigenze di concretezza, in maniera tale da permettere
alla controparte di contestarli e/o di proporre mezzi di prova a sostegno del
contrario. Ne consegue anche che, con il gravame, l’appellante può introdurre
nuovi fatti soltanto se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC),
dovendo essa motivare l’esistenza di tali presupposti (DTF 4A_270/2016 del 7
ottobre 2016, consid. 3; DTF 4A_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3
seg; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 37 seg. ad art. 317 CPC).
4.
Nella fattispecie,
l’appellante ha sin dall’inizio contestato la pretesa riconvenzionale della
controparte. Nella sua petizione (p. 4), essa si è tuttavia limitata a sostenere
di non avere mai ricevuto gli orologi, definendo il doc. 8 una “conferma
d’ordine su carta intestata __________”, rilevando la sua dubbia autenticità,
“l’invalidità della stessa per mancanza di sottoscrizione”, e l’assenza
di operazioni fra lei e AO 1 nel corso del 2014, rinviando per il resto al suo
scritto doc. R, con il quale aveva già comunicato alla controparte analoghe
contestazioni. Dopo l’inoltro della domanda riconvenzionale (v. sopra consid. F),
la medesima, nelle sue osservazioni del 28 novembre 2017 (p. 3-4), si è
riconfermata nella sua posizione, aggiungendo che __________ C__________ non si
era mai recato presso la filiale di AO 1 di __________ (ove secondo
quest’ultima sarebbe avvenuta la consegna) e sollevando dei dubbi sulla data
indicata nel doc. 8, poiché vi sarebbero “strane cancellazioni” (p. 3).
Dette contestazioni, e solo queste, sono state ripetute nella sua duplica
riconvenzionale del 16 febbraio 2018 (p. 2-3) e nelle sue conclusioni del 5
luglio 2018 (p. 3). Peraltro, mai ha l’appellante sostenuto di essere attiva
nel commercio di orologi, rispettivamente di venderne della marca in questione.
Ne consegue che l’allegazione secondo cui essa sarebbe stata la venditrice,
mentre AO 1 l’acquirente, e che ciò sarebbe desumibile dal doc. 8, non trova
riscontro negli allegati introduttivi, ed è dunque una nuova circostanza,
rispettivamente una nuova tesi, addotta irritualmente per la prima volta in
appello malgrado fosse proponibile già in prima sede, né l’appellante argomenta
in base all’art. 317 CPC. La censura appellatoria e la soggiacente tesi sono pertanto
inammissibili, d’accordo con l’appellata.
5.
L’appellante sostiene altresì che,
contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, dallo scambio di allegati,
dai documenti agli atti e dall’istruttoria non è emerso alcun elemento
oggettivo a conferma della conclusione di un contratto di compravendita e della
consegna degli orologi. Le affermazioni della teste S__________ sarebbero vaghe
e generiche, poiché essa ha solo riferito di aver visto __________ F__________,
socio di AO 1, consegnare a __________ C__________ due scatole, di cui tuttavia
ignora il contenuto, rispettivamente di avere visto quest’ultimo compilare un
foglio, senza però sapere cosa stava scrivendo, non avendo peraltro essa mai
visto il doc. O. Altresì prive di valore probatorio sarebbero le dichiarazioni
di __________ F__________, in quanto mere affermazioni di parte.
6.
La questione attiene al
valore, rispettivamente alla rilevanza dei mezzi di prova disponibili nella
presente procedura, in particolare della testimonianza di S__________ e
dell’interrogatorio delle parti.
Nella valutazione delle prove testimoniali il giudice
deve considerare, tra le altre cose, l’impressione
personale che ha ricavato dal testimone, la
sua eventuale vicinanza o coinvolgimento con una parte o con la fattispecie e
la sua attendibilità, segnatamente in base alla concludenza probatoria delle
sue affermazioni e all’assenza di incoerenze o contraddizioni. Quanto alle
dichiarazioni che una parte fa a proprio favore, esse sono dei mezzi di prova
previsti dall’art. 168 cpv. 1 lit. f CPC, pur avendo un valore probatorio molto
limitato e dovendo quindi essere suffragate da ulteriori elementi (v. anche DTF
5A_56/2018 del 6 marzo 2018, consid. 4.2.2).
A ogni buon conto, ciascuna prova dev’essere inserita nell’opportuno
contesto, e meglio posta a confronto con le circostanze del caso concreto, con le
allegazioni e le contestazioni delle parti e con le altre risultanze
istruttorie. Il giudice apprezza difatti liberamente i mezzi di prova esperiti,
valutandoli nel loro insieme (art. 157 CPC).
7.
Nella fattispecie vi è agli
atti quale doc. O/8 un modulo prestampato intestato alla AP 1, sul quale sono
state apposte alcune note manoscritte indicanti un “acconto 2 __________”,
indicazioni numeriche relative a due orologi (“__________”), e un importo
totale di € 8'610.-. Non vi figurano per contro indicazioni chiare relative a
una consegna o a una ricevuta, né alcuna firma, per cui da una semplice lettura
del documento il suo contenuto, rispettivamente la sua funzione, non appaiono
concludenti. Ad ogni modo, in questa sede l’appellante non ne contesta più
l’autenticità.
7.1 Come già accennato, AO 1 in via riconvenzionale ha rilevato che __________
F__________, in data 14 novembre 2014 presso il suo negozio di __________, ha
consegnato a __________ C__________ due orologi __________ per un valore di €
8'610.-. Quest’ultimo avrebbe compilato di suo pugno il bollettino di consegna
(doc. O/8) in tale occasione, in presenza di testimoni. Agli atti vi è pure lo
scritto 26 ottobre 2016 trasmesso da AO 1 al legale della controparte, al quale
la società allegava il suddetto bollettino, definendolo quale “nota di
ritiro” di __________ C__________ e osservando che il valore di tali
orologi andava considerato nella liquidazione dei rapporti di dare e avere
relativi alla fornitura di merce asseritamente difettosa (doc. O; v. anche
consid. C). Nel suo interrogatorio, __________ F__________ ha ribadito questa
versione dei fatti, spiegando in particolare di non avere incassato il prezzo
degli orologi al momento della consegna a fronte del conto ancora aperto con la
controparte (fattura non interamente soluta), ritenuto che gli orologi potevano
costituire un acconto su tale saldo. Ha altresì ribadito che il testo
manoscritto sul bollettino di consegna è stato apposto da __________ C__________,
ad eccezione di alcune indicazioni numeriche, che corrispondono ai numeri di
riferimento del suo magazzino (verbale del 14 maggio 2018, p. 3). Tali
affermazioni sono compatibili con il contenuto del doc. O/8 (v. sopra, consid.
7), anche se non possono certamente, di per sé, essere considerate determinanti.
7.2 La posizione di AP 1 è già stata riassunta al consid. 4, al quale
si rinvia (ricordato che in questa sede la società non contesta più
l’autenticità del doc. O/8).
__________ C__________, nel suo interrogatorio, ha
ribadito di non essere mai stato nel negozio di __________ della controparte e ha
dichiarato: “Io non ricordo di aver mai ricevuto degli orologi da F__________,
sicuramente non nel 2014 e non a__________”. Ha tuttavia confermato di aver redatto di proprio pugno alcune delle
note di cui al bollettino doc. O/8, che “il prestampato del documento era un
layout di una nota di consegna mia che utilizzavo fino al 2012”, e che esso
successivamente è stato modificato (verbale del 14 maggio 2018, p. 4).
7.3 In occasione della sua audizione testimoniale, S__________ ha
confermato un incontro fra __________ F__________ e __________ C__________
all’interno del negozio di __________ nel corso del 2014 (nel periodo
pre-natalizio), poiché lei stessa era presente in quel frangente e ha potuto
udire la conversazione fra le parti, essendo il locale molto piccolo. Ha
riferito che queste ultime stavano discutendo di una fornitura di pietre
parzialmente difettose e delle relative modalità di liquidazione. La teste ha
poi dichiarato che in quell’occasione “F__________ consegnò a C__________
due scatole di cui non ho visto il contenuto, ma che potevano contenere degli
orologi, di cui comunque stavano parlando. Ho visto che C__________ scriveva
qualche cosa su un foglio, ma non so cosa” (verbale di udienza del 14
maggio 2018, p. 1).
Ora, innanzitutto, l’appellante
non contesta la sua affidabilità o oggettività, e in particolare non esprime
dei dubbi circa la veridicità delle sue affermazioni, bensì ritiene che il
contenuto della sua testimonianza non abbia valenza probatoria. A torto. La
teste innanzitutto, confermando la presenza di __________ C__________ e __________
F__________ nel negozio e il loro comportamento, ha smentito le relative
contestazioni di AP 1 e le dichiarazioni che lo stesso __________ C__________
ha fatto in occasione del suo interrogatorio. In aggiunta a ciò, la teste ha saputo
fornire svariati dettagli relativi all’incontro e alla discussione fra le parti
(fornitura di pietre, controversia relativa alla loro parziale difettosità), e
riferire fatti perfettamente coerenti con la fattispecie e che collimano con le
allegazioni e le tesi di AO 1.
7.4 Vi è pure da considerare che, se la pretesa di AO 1 e
le relative spiegazioni hanno trovato riscontri nel doc. O/8 e nella
deposizione di S__________, il comportamento processuale, le allegazioni e le
contestazioni di AP 1 nel corso della procedura giocano invece in suo sfavore:
innanzitutto, malgrado __________ C__________ abbia ammesso di essere l’autore
di almeno una parte delle annotazioni di cui al doc. O/8, né lui né la società
hanno mai fornito alcuna spiegazione o specificazione sul loro senso o scopo.
In secondo luogo, l’appellante non si avvede che
alcune delle contestazioni del suo gravame indeboliscono, piuttosto che
rafforzare, la sua posizione: essa in prima sede ha sostenuto l’assenza di
operazioni fra le parti nel 2014 e ha contestato la validità e l’autenticità
del doc. O/8, per poi modificare in maniera inammissibile la propria versione
dei fatti in sede di appello, sostenendo che il documento attesterebbe una sua
vendita o proposta di vendita. Conseguentemente le sue argomentazioni, oltre a
non essere lineari, entrano perfino in contraddizione fra loro.
7.5 Tutto ciò considerato, le risultanze istruttorie, esaminate nel
loro insieme in funzione delle allegazioni e delle contestazioni delle parti, convergono
sostanzialmente verso la medesima versione dei fatti, ovvero quella fornita
dall’attrice riconvenzionale. L’appellante non può dunque essere seguita
laddove afferma che non vi sono elementi che supportano l’avvenuta consegna
orologi. La decisione del Pretore di ritenere sufficientemente dimostrata la
pretesa di AO 1 per l’ammontare di € 8'610.- può conseguentemente essere
condivisa.
8. Con la sua ultima censura l’appellante sostiene che, avendo la
controparte chiesto la restituzione degli orologi o la compensazione del
relativo valore con il suo debito solo con lo scritto 26 ottobre 2016, ovvero quasi
due anni dopo il giorno in cui sarebbe avvenuta la contestata consegna, la sua
richiesta sarebbe tardiva e in contrasto con il principio della buona fede.
Detta argomentazione non trova tuttavia riscontro negli allegati di prima sede,
per cui sarebbe da dichiarare irricevibile. In ogni caso, è pacifico che fra le
parti vi fosse una controversia relativa alla fornitura di merce non
integralmente pagata da AO 1, con le relative discussioni e rivendicazioni sulle
modalità di liquidazione dei rapporti di dare e avere. In considerazione di
ciò, nella decisione di AO 1 di non pretendere immediatamente il pagamento del
prezzo degli orologi, la loro restituzione o la compensazione del loro valore
con la pretesa avversa, a fronte della fattura a suo carico ancora scoperta, non
è ravvisabile alcuna malafede. Anche tale censura appellatoria è dunque destituita
di fondamento.
9. Ne consegue che, prevalendo AO 1 con la sua pretesa
riconvenzionale, la richiesta dell’appellante di considerarla integralmente
soccombente e di modificare di conseguenza la ripartizione delle spese
giudiziarie non può essere accolta.
10. Alla luce di quanto precede, l’appello 13 settembre 2018 di AP 1
deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma
del giudizio pretorile. Il valore litigioso della procedura di appello, importo
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,
ammonta a € 8'610.- (fr. 9’404.70 al 9
settembre 2019), ed è pertanto inferiore al valore minimo previsto dall’art. 74
LTF. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono
determinate secondo i dettami degli art. 2, 8 cpv. 1 e 13 LTG e dell’art. 11
RTar.
11. Il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella
composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG,
non ponendo esso questioni di principio né di rilevante importanza.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 13 settembre 2018 di AP 1 è respinto
nella
misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico
dell’appellante,
che
rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).