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Decisione

12.2018.118

Compravendita di orologi, dimostrazione dell'esistenza del contratto, onere della prova

9 settembre 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

fronte della fornitura di pietre semipreziose, con fattura 24 ottobre 2013 AP 1

ha chiesto a AO 1 il pagamento di complessivi € 125'760.-, ritenuto che esso

avrebbe dovuto avvenire in maniera scadenzata tramite otto ricevute bancarie

(doc. E e G). Nel seguito, AO 1 ha pagato solo una parte degli importi dovuti,

rimanendo scoperta, a saldo della citata fattura, una cifra pari a € 18'760.-

(doc. H e I).

B. Successivamente,

AP 1 ha emesso l’ulteriore fattura 10 marzo 2016, con cui ha altresì chiesto

alla controparte il pagamento di € 995.34 a titolo di rimborso delle spese e delle

commissioni sostenute a causa del mancato saldo delle ricevute bancarie (doc.

F). L’importo scoperto è aumentato pertanto a € 19'755.34, ed è rimasto insoluto

malgrado l’emissione di alcuni solleciti (doc. L e M).

C. Con

comunicazione e-mail 21 marzo 2016 AO 1 (doc. N) ha lamentato la scarsa qualità

della merce ricevuta, osservando che il pagamento di quanto scoperto sarebbe

avvenuto secondo tempistiche particolari già concordate con __________ C__________.

Con successivo scritto 26 ottobre 2016, la medesima società ha rilevato anche

di aver consegnato a __________ C__________, in data 9 novembre 2014 nel suo

negozio di __________, due orologi marca “__________” per un valore

complessivo di € 8'610.-, proponendo tre diverse modalità di liquidazione dei

rapporti di dare e avere fra le parti che tenessero conto di tale somma, oltre

che della difettosità delle pietre ricevute (doc. O, doc. 8).

D. A

seguito del mancato raggiungimento di un accordo fra le parti,

AP 1 ha escusso AO 1

per l’importo di fr. 21'150.07 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2016,

ovvero per il saldo scoperto, convertito in franchi, delle fatture emesse, con

PE n. __________ dell’UE di __________ spiccato in data 27 dicembre 2016, cui

Considerandi

l’escussa ha interposto opposizione.

E.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 25

luglio 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud, postulandone la condanna al pagamento di € 19'755.34 oltre

interessi al 5% dal 30 ottobre 2016 e il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al summenzionato PE.

F.

Con osservazioni 6 novembre 2017, AO 1 si è integralmente opposta

alla petizione postulandone la reiezione a fronte della difettosità della merce

e delle particolari modalità di pagamento a suo dire pattuite, e chiedendo in

via riconvenzionale che la controparte fosse condannata a versarle € 8'610.-

oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 2016 per la consegna dei due orologi. In

sede di replica con osservazioni riconvenzionali del 28 novembre 2017, AP 1 da

parte sua si è riconfermata nella propria pretesa, contestando la domanda

riconvenzionale della controparte e sostenendo in particolare di non aver mai

ricevuto i due orologi in questione. Con duplica e replica riconvenzionale 15

gennaio 2018, e con duplica riconvenzionale 16 febbraio 2018, le parti si sono

riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.

G. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 23

luglio 2018 il Pretore ha accolto sia la petizione, sia la domanda

riconvenzionale, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.- per 1/3 a carico

di AP 1, e per 2/3 a carico di AO 1, altresì condannata a versare alla

controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali. In sintesi, il Pretore

ha da una parte stabilito che il saldo di € 19'755.34 preteso da AP 1 era

dovuto ed esigibile, rispettivamente che AO 1 non aveva dimostrato né la

tempestiva notifica dei difetti, né la difettosità della merce e il relativo

minor valore. D’altra parte, il Pretore ha accertato che la consegna dei due

orologi, il loro valore e il loro mancato pagamento erano stati

sufficientemente dimostrati, e ciò in base al doc. O/8 (ricevuta redatta da __________

C__________), alla testimonianza di S__________ (che si trovava nel negozio di AO

1), e all’interrogatorio delle parti, per cui AP 1 era tenuta a pagare il

relativo prezzo.

H. Con

appello 13 settembre 2018 AP 1 si è aggravata contro i punti 2, 2.1 e 3 del

Dispositivo

dispositivo della predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso

di respingere la domanda riconvenzionale e di modificare di conseguenza la

ripartizione di spese e ripetibili ponendole a carico della controparte,

integralmente soccombente. Con risposta 22 ottobre 2018 AO 1 si è opposta

all’appello postulandone la reiezione. Con replica spontanea 5 novembre 2018 e

duplica spontanea 7 novembre 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato le

proprie posizioni. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario,

nei considerandi di diritto.

E considerato

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore, ammontante a fr. 21'150.07 ai

sensi dell’art. 94 cpv. 1 CPC, supera la soglia testé menzionata. I termini di

impugnazione e risposta sono di 30 giorni. Nella fattispecie l’appello 13

settembre 2018 contro la decisione 23 luglio 2018 è tempestivo, tenuto conto

delle ferie giudiziarie.

2.

Con il gravame, l’appellante

critica il Pretore per avere erroneamente apprezzato le prove e accertato i

fatti in relazione alla domanda riconvenzionale dell’appellata. Osserva innanzitutto

che il primo giudice ha mal compreso il doc. O/8, poiché esso, recante

l’intestazione di AP 1 e l’indicazione di AO 1 quale cliente, è una sua nota di

consegna o una sua proposta d’ordine preformata, e attesterebbe dunque che la

parte venditrice era lei medesima, mentre la AO 1 era l’acquirente, e non il

contrario. L’appellata contesta questa censura, rilevando che essa è nuova e

inammissibile.

3.

La procedura oggetto della

presente causa è retta dal principio attitatorio. Alla parte compete quindi l’onere

di allegazione e contestazione, ovvero di addurre in maniera chiara e

sostanziata già dinanzi al primo giudice tutti i fatti a sostegno della propria

richiesta o in contrasto con la pretesa avversa. Tali fatti devono essere

formulati seguendo delle esigenze di concretezza, in maniera tale da permettere

alla controparte di contestarli e/o di proporre mezzi di prova a sostegno del

contrario. Ne consegue anche che, con il gravame, l’appellante può introdurre

nuovi fatti soltanto se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC),

dovendo essa motivare l’esistenza di tali presupposti (DTF 4A_270/2016 del 7

ottobre 2016, consid. 3; DTF 4A_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3

seg; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 37 seg. ad art. 317 CPC).

4.

Nella fattispecie,

l’appellante ha sin dall’inizio contestato la pretesa riconvenzionale della

controparte. Nella sua petizione (p. 4), essa si è tuttavia limitata a sostenere

di non avere mai ricevuto gli orologi, definendo il doc. 8 una “conferma

d’ordine su carta intestata __________”, rilevando la sua dubbia autenticità,

“l’invalidità della stessa per mancanza di sottoscrizione”, e l’assenza

di operazioni fra lei e AO 1 nel corso del 2014, rinviando per il resto al suo

scritto doc. R, con il quale aveva già comunicato alla controparte analoghe

contestazioni. Dopo l’inoltro della domanda riconvenzionale (v. sopra consid. F),

la medesima, nelle sue osservazioni del 28 novembre 2017 (p. 3-4), si è

riconfermata nella sua posizione, aggiungendo che __________ C__________ non si

era mai recato presso la filiale di AO 1 di __________ (ove secondo

quest’ultima sarebbe avvenuta la consegna) e sollevando dei dubbi sulla data

indicata nel doc. 8, poiché vi sarebbero “strane cancellazioni” (p. 3).

Dette contestazioni, e solo queste, sono state ripetute nella sua duplica

riconvenzionale del 16 febbraio 2018 (p. 2-3) e nelle sue conclusioni del 5

luglio 2018 (p. 3). Peraltro, mai ha l’appellante sostenuto di essere attiva

nel commercio di orologi, rispettivamente di venderne della marca in questione.

Ne consegue che l’allegazione secondo cui essa sarebbe stata la venditrice,

mentre AO 1 l’acquirente, e che ciò sarebbe desumibile dal doc. 8, non trova

riscontro negli allegati introduttivi, ed è dunque una nuova circostanza,

rispettivamente una nuova tesi, addotta irritualmente per la prima volta in

appello malgrado fosse proponibile già in prima sede, né l’appellante argomenta

in base all’art. 317 CPC. La censura appellatoria e la soggiacente tesi sono pertanto

inammissibili, d’accordo con l’appellata.

5.

L’appellante sostiene altresì che,

contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, dallo scambio di allegati,

dai documenti agli atti e dall’istruttoria non è emerso alcun elemento

oggettivo a conferma della conclusione di un contratto di compravendita e della

consegna degli orologi. Le affermazioni della teste S__________ sarebbero vaghe

e generiche, poiché essa ha solo riferito di aver visto __________ F__________,

socio di AO 1, consegnare a __________ C__________ due scatole, di cui tuttavia

ignora il contenuto, rispettivamente di avere visto quest’ultimo compilare un

foglio, senza però sapere cosa stava scrivendo, non avendo peraltro essa mai

visto il doc. O. Altresì prive di valore probatorio sarebbero le dichiarazioni

di __________ F__________, in quanto mere affermazioni di parte.

6.

La questione attiene al

valore, rispettivamente alla rilevanza dei mezzi di prova disponibili nella

presente procedura, in particolare della testimonianza di S__________ e

dell’interrogatorio delle parti.

Nella valutazione delle prove testimoniali il giudice

deve considerare, tra le altre cose, l’impressione

personale che ha ricavato dal testimone, la

sua eventuale vicinanza o coinvolgimento con una parte o con la fattispecie e

la sua attendibilità, segnatamente in base alla concludenza probatoria delle

sue affermazioni e all’assenza di incoerenze o contraddizioni. Quanto alle

dichiarazioni che una parte fa a proprio favore, esse sono dei mezzi di prova

previsti dall’art. 168 cpv. 1 lit. f CPC, pur avendo un valore probatorio molto

limitato e dovendo quindi essere suffragate da ulteriori elementi (v. anche DTF

5A_56/2018 del 6 marzo 2018, consid. 4.2.2).

A ogni buon conto, ciascuna prova dev’essere inserita nell’opportuno

contesto, e meglio posta a confronto con le circostanze del caso concreto, con le

allegazioni e le contestazioni delle parti e con le altre risultanze

istruttorie. Il giudice apprezza difatti liberamente i mezzi di prova esperiti,

valutandoli nel loro insieme (art. 157 CPC).

7.

Nella fattispecie vi è agli

atti quale doc. O/8 un modulo prestampato intestato alla AP 1, sul quale sono

state apposte alcune note manoscritte indicanti un “acconto 2 __________”,

indicazioni numeriche relative a due orologi (“__________”), e un importo

totale di € 8'610.-. Non vi figurano per contro indicazioni chiare relative a

una consegna o a una ricevuta, né alcuna firma, per cui da una semplice lettura

del documento il suo contenuto, rispettivamente la sua funzione, non appaiono

concludenti. Ad ogni modo, in questa sede l’appellante non ne contesta più

l’autenticità.

7.1 Come già accennato, AO 1 in via riconvenzionale ha rilevato che __________

F__________, in data 14 novembre 2014 presso il suo negozio di __________, ha

consegnato a __________ C__________ due orologi __________ per un valore di €

8'610.-. Quest’ultimo avrebbe compilato di suo pugno il bollettino di consegna

(doc. O/8) in tale occasione, in presenza di testimoni. Agli atti vi è pure lo

scritto 26 ottobre 2016 trasmesso da AO 1 al legale della controparte, al quale

la società allegava il suddetto bollettino, definendolo quale “nota di

ritiro” di __________ C__________ e osservando che il valore di tali

orologi andava considerato nella liquidazione dei rapporti di dare e avere

relativi alla fornitura di merce asseritamente difettosa (doc. O; v. anche

consid. C). Nel suo interrogatorio, __________ F__________ ha ribadito questa

versione dei fatti, spiegando in particolare di non avere incassato il prezzo

degli orologi al momento della consegna a fronte del conto ancora aperto con la

controparte (fattura non interamente soluta), ritenuto che gli orologi potevano

costituire un acconto su tale saldo. Ha altresì ribadito che il testo

manoscritto sul bollettino di consegna è stato apposto da __________ C__________,

ad eccezione di alcune indicazioni numeriche, che corrispondono ai numeri di

riferimento del suo magazzino (verbale del 14 maggio 2018, p. 3). Tali

affermazioni sono compatibili con il contenuto del doc. O/8 (v. sopra, consid.

7), anche se non possono certamente, di per sé, essere considerate determinanti.

7.2 La posizione di AP 1 è già stata riassunta al consid. 4, al quale

si rinvia (ricordato che in questa sede la società non contesta più

l’autenticità del doc. O/8).

__________ C__________, nel suo interrogatorio, ha

ribadito di non essere mai stato nel negozio di __________ della controparte e ha

dichiarato: “Io non ricordo di aver mai ricevuto degli orologi da F__________,

sicuramente non nel 2014 e non a__________”. Ha tuttavia confermato di aver redatto di proprio pugno alcune delle

note di cui al bollettino doc. O/8, che “il prestampato del documento era un

layout di una nota di consegna mia che utilizzavo fino al 2012”, e che esso

successivamente è stato modificato (verbale del 14 maggio 2018, p. 4).

7.3 In occasione della sua audizione testimoniale, S__________ ha

confermato un incontro fra __________ F__________ e __________ C__________

all’interno del negozio di __________ nel corso del 2014 (nel periodo

pre-natalizio), poiché lei stessa era presente in quel frangente e ha potuto

udire la conversazione fra le parti, essendo il locale molto piccolo. Ha

riferito che queste ultime stavano discutendo di una fornitura di pietre

parzialmente difettose e delle relative modalità di liquidazione. La teste ha

poi dichiarato che in quell’occasione “F__________ consegnò a C__________

due scatole di cui non ho visto il contenuto, ma che potevano contenere degli

orologi, di cui comunque stavano parlando. Ho visto che C__________ scriveva

qualche cosa su un foglio, ma non so cosa” (verbale di udienza del 14

maggio 2018, p. 1).

Ora, innanzitutto, l’appellante

non contesta la sua affidabilità o oggettività, e in particolare non esprime

dei dubbi circa la veridicità delle sue affermazioni, bensì ritiene che il

contenuto della sua testimonianza non abbia valenza probatoria. A torto. La

teste innanzitutto, confermando la presenza di __________ C__________ e __________

F__________ nel negozio e il loro comportamento, ha smentito le relative

contestazioni di AP 1 e le dichiarazioni che lo stesso __________ C__________

ha fatto in occasione del suo interrogatorio. In aggiunta a ciò, la teste ha saputo

fornire svariati dettagli relativi all’incontro e alla discussione fra le parti

(fornitura di pietre, controversia relativa alla loro parziale difettosità), e

riferire fatti perfettamente coerenti con la fattispecie e che collimano con le

allegazioni e le tesi di AO 1.

7.4 Vi è pure da considerare che, se la pretesa di AO 1 e

le relative spiegazioni hanno trovato riscontri nel doc. O/8 e nella

deposizione di S__________, il comportamento processuale, le allegazioni e le

contestazioni di AP 1 nel corso della procedura giocano invece in suo sfavore:

innanzitutto, malgrado __________ C__________ abbia ammesso di essere l’autore

di almeno una parte delle annotazioni di cui al doc. O/8, né lui né la società

hanno mai fornito alcuna spiegazione o specificazione sul loro senso o scopo.

In secondo luogo, l’appellante non si avvede che

alcune delle contestazioni del suo gravame indeboliscono, piuttosto che

rafforzare, la sua posizione: essa in prima sede ha sostenuto l’assenza di

operazioni fra le parti nel 2014 e ha contestato la validità e l’autenticità

del doc. O/8, per poi modificare in maniera inammissibile la propria versione

dei fatti in sede di appello, sostenendo che il documento attesterebbe una sua

vendita o proposta di vendita. Conseguentemente le sue argomentazioni, oltre a

non essere lineari, entrano perfino in contraddizione fra loro.

7.5 Tutto ciò considerato, le risultanze istruttorie, esaminate nel

loro insieme in funzione delle allegazioni e delle contestazioni delle parti, convergono

sostanzialmente verso la medesima versione dei fatti, ovvero quella fornita

dall’attrice riconvenzionale. L’appellante non può dunque essere seguita

laddove afferma che non vi sono elementi che supportano l’avvenuta consegna

orologi. La decisione del Pretore di ritenere sufficientemente dimostrata la

pretesa di AO 1 per l’ammontare di € 8'610.- può conseguentemente essere

condivisa.

8. Con la sua ultima censura l’appellante sostiene che, avendo la

controparte chiesto la restituzione degli orologi o la compensazione del

relativo valore con il suo debito solo con lo scritto 26 ottobre 2016, ovvero quasi

due anni dopo il giorno in cui sarebbe avvenuta la contestata consegna, la sua

richiesta sarebbe tardiva e in contrasto con il principio della buona fede.

Detta argomentazione non trova tuttavia riscontro negli allegati di prima sede,

per cui sarebbe da dichiarare irricevibile. In ogni caso, è pacifico che fra le

parti vi fosse una controversia relativa alla fornitura di merce non

integralmente pagata da AO 1, con le relative discussioni e rivendicazioni sulle

modalità di liquidazione dei rapporti di dare e avere. In considerazione di

ciò, nella decisione di AO 1 di non pretendere immediatamente il pagamento del

prezzo degli orologi, la loro restituzione o la compensazione del loro valore

con la pretesa avversa, a fronte della fattura a suo carico ancora scoperta, non

è ravvisabile alcuna malafede. Anche tale censura appellatoria è dunque destituita

di fondamento.

9. Ne consegue che, prevalendo AO 1 con la sua pretesa

riconvenzionale, la richiesta dell’appellante di considerarla integralmente

soccombente e di modificare di conseguenza la ripartizione delle spese

giudiziarie non può essere accolta.

10. Alla luce di quanto precede, l’appello 13 settembre 2018 di AP 1

deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma

del giudizio pretorile. Il valore litigioso della procedura di appello, importo

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,

ammonta a € 8'610.- (fr. 9’404.70 al 9

settembre 2019), ed è pertanto inferiore al valore minimo previsto dall’art. 74

LTF. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono

determinate secondo i dettami degli art. 2, 8 cpv. 1 e 13 LTG e dell’art. 11

RTar.

11. Il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella

composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG,

non ponendo esso questioni di principio né di rilevante importanza.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 13 settembre 2018 di AP 1 è respinto

nella

misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico

dell’appellante,

che

rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).