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Decisione

12.2018.120

Pretesa di risarcimento danni contro la banca che ha realizzato un pegno posto su averi asseritamente di pertinenza dell’attore, senza che questi avesse dato il suo consenso; titolarità degli averi bancari, legittimazione attiva, assunzione di nuove prove

9 giugno 2020Italiano51 min

amministrativo ed è divenuto presidente del CdA fino al subentro del suddetto erede

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.120

Lugano

9 giugno 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa- inc. n. OR.2012.57 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 6 marzo

2012 da

AP

1 (Italia)

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dagli avv. PA

2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi €

5'562'000.- oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 2010 e il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di __________;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 2

agosto 2018 ha

respinto per assente legittimazione attiva dell’attore;

appellante l’attore con appello 14 settembre 2018, con cui

ha chiesto in via principale

di assumere in seconda sede una serie di prove (informazioni

scritte ed edizioni di

documenti), riformare il querelato giudizio nel senso di accertare

la sua legittimazione

attiva e rinviare l’incarto al primo giudice affinché riattivi l’istruttoria

ed emani una

decisione in merito alla sua domanda condannatoria, e in via subordinata

di riformare

l’ordinanza 13 aprile 2017 del Pretore nel senso di ammettere le

suddette prove,

annullare la decisione 2 agosto 2018 e rinviare l’incarto al primo

giudice affinché

assuma preliminarmente tali prove ed emetta poi una nuova decisione

relativamente

alla sua legittimazione attiva, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 2 novembre 2018 ha postulato la

reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

P__________ è stato il fondatore della

____________________ S.p.A., ditta italiana attiva nel settore della

costruzione. Egli era azionista praticamente unico della società (riservata una

piccola partecipazione azionaria di __________ R__________, fratello di sua

moglie), e l’ha diretta sino al suo decesso, avvenuto nel 1966. Quale erede

della società ha designato il figlio AP 1. Ciononostante, a fronte della sua

giovane età, lo zio __________ R__________ ha assunto compiti di tipo

amministrativo ed è divenuto presidente del CdA fino al subentro del suddetto erede

nel 1975. Nel seguito, __________ R__________ è pure ritornato, per un certo

periodo, presidente del CdA. In aggiunta a questo ruolo societario il medesimo,

di professione commercialista indipendente, ne aveva comunque un secondo, ovvero

l’amministrazione del patrimonio mobiliare (fra cui conti bancari in Italia e

Svizzera) della famiglia ____________________, e dunque anche quello dei discendenti di P__________. __________ G__________ è invece il figlio

di una figlia dell’ultima moglie di __________ R__________, nata da un

precedente matrimonio, ed è stato coinvolto dal “nonno” nella gestione del

patrimonio della famiglia __________, che avveniva o direttamente o per il

tramite di una società chiamata P__________ (qui di seguito “P__________”),

subentrandovi alla sua morte.

B.

Nel 2005 __________ G__________ ha aperto, presso la AO 1 (qui di

seguito “AO 1”), due relazioni bancarie denominate O__________ 2 (n. __________)

e S__________ 2 (n. __________). La prima aveva quale titolare la K__________ inc., __________, mentre la seconda

(composta da due rubriche, ordinaria e __________), la E__________ SA, __________.

Per entrambe firmava __________ G__________, che figurava quale avente diritto

economico (qui di seguito “ADE”) delle due relazioni (doc. F, G, 3 e 4).

C.

Il 14 settembre 2006 __________ G__________ ha costituito in pegno vicendevole gli averi dei

suddetti due conti a garanzia dei crediti presenti e futuri della banca (doc. M

e N). Siccome nel maggio 2009 le facilitazioni di credito concesse da

quest’ultima ammontavano a fr. 9'242'000.- (laddove gran parte dell’esposizione

debitoria gravava la relazione S__________ 2) e superavano le coperture

presenti sui due conti (fr. 8'793'000.-), la banca ha formulato una richiesta

di margine (margin call) chiedendo che lo scoperto, pari a fr. 450'000.-,

venisse reintegrato entro il 22 maggio 2009 (doc. P). Siccome ciò non è

avvenuto, la banca ha disdetto il credito e realizzato i pegni concessi, liquidando

tutte le posizioni avvalendosi di gran parte degli averi dei due conti.

D.

Con PE n. __________ dell’UE di __________ emesso il 29 settembre

2011, AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 6'000'000.- oltre interessi e

accessori per “perdite relazione 23.997: restituzione averi, rispettivamente

risarcimento danni” (doc. S).

E.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 6

marzo 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

postulando la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.- oltre interessi al 5%

dal 1° ottobre 2010 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al

PE n. __________ dell’UE di __________ (inc. OR.2012.57), a fronte di una

pretesa di risarcimento del danno patito dalle relazioni O__________ 2 e S__________

2, rubrica __________, sostenendo di essere stato l’ADE degli averi ivi

depositati e posti in pegno a sua insaputa da __________ G__________. In

sostanza, l’attore ha rilevato di essere stato proprietario, nel corso degli

anni, di ingenti somme depositate su varie relazioni bancarie svizzere, laddove

esse erano in genere intestate a __________ R__________, __________ R__________

e/o __________ G__________ o __________ G__________ per motivi di

confidenzialità. A suo dire, questi ultimi avrebbero aperto i conti in qualità

di suoi rappresentanti, circostanza nota a AO 1, per cui il rapporto

contrattuale sarebbe sorto con lui direttamente, mentre i contratti fra __________

G__________ e la banca sarebbero simulati e dunque nulli. Secondo l’attore, le

relazioni da esaminare per determinare gli averi a lui riconducibili e i vari

flussi di denaro erano le seguenti.

Presso

__________ SA (qui di seguito “__________”):

-

M__________, avente quale titolare e ADE __________ G__________

-

I__________, dall’ignota titolarità

Presso

la __________ SA (qui di seguito “__________”):

-

IN__________, avente quali titolari e ADE __________ R__________

e/o __________ G__________

-

B__________, avente quale titolare e ADE __________ G__________,

-

N__________, avente quale titolare e ADE __________ G__________

Presso

AO 1:

-

O__________ (n. __________), avente quale titolare e ADE __________

G__________ e procura generale conferita a AP 1 e __________ R__________

-

OD__________ (n. __________), avente quale titolare e ADE __________

G__________ e procura generale conferita a AP 1 e __________ R__________

-

S__________ (n. __________), suddiviso nelle rubriche ordinaria e

__________, avente quale titolare e ADE __________ G__________

-

D__________ (n. __________), avente quale titolare e ADE __________

G__________

Presso

la __________ SA (qui di seguito “__________”):

-

L__________, avente quale titolare e ADE AP 1

-

L__________, avente quale titolare e ADE AP 1

A

mente dell’attore, il conto O__________ 2 (n. __________) e la rubrica ____________________

del conto S__________ 2 (n. __________) sarebbero stati alimentati da fondi di

sua spettanza, in particolare provenienti dai conti O__________ (n. __________),

OD__________ e S__________ (n. __________), rubrica __________, e sarebbero

stati da lui stesso gestiti tramite istruzioni a AO 1, malgrado nella

documentazione bancaria non risulti una relativa procura. Per contro, la rubrica

ordinaria di S__________ 2 sarebbe stata gestita da __________ G__________

mediante una politica d’investimento aggressiva e la richiesta di ingenti facilitazioni

di credito alla banca, che avrebbero condotto al già citato margin call.

F.

Con risposta 15 giugno 2012 la convenuta si è opposta alla

petizione. In particolare, essa ha sollevato le eccezioni di prescrizione e di

carente legittimazione attiva dell’attore, siccome questo non era né il

titolare né l’ADE delle relazioni presso AO 1 e __________, poi fusionata con AO

1 (a eccezione di un conto di brevissima durata presso __________, denominato S__________),

né avrebbe avuto con lei alcun rapporto contrattuale. Solo e unico interlocutore

della banca, esponente e rappresentante formale delle due società __________

sarebbe stato __________ G__________, che in precedenza aveva altresì

depositato sui conti O__________ (n. __________), OD__________, S__________ (n.

__________) e D__________, dei quali era titolare e ADE, gli averi

successivamente confluiti nelle nuove relazioni O__________ 2 e S__________ 2. La

banca ha altresì osservato che questo denaro proveniva da __________ R__________,

il quale aveva un ruolo di primo piano nella __________ S.p.A. e aveva pure

costituito e sviluppato la società finanziaria P__________, designando poi __________

G__________ quale suo successore e beneficiario delle relazioni. In sintesi, la

convenuta ha evidenziato di non avere avuto alcun motivo di ritenere che gli

averi in questione fossero di proprietà dell’attore, il quale in tale

contestata evenienza avrebbe operato tramite informazioni false e sotterfugi a

lei ignoti e per i quali non ha alcuna responsabilità. Contestualmente alla

risposta, AO 1 ha presentato un'azione di chiamata in causa ai

sensi dell’art. 81 CPC contro K__________ inc., E__________ SA e __________ G__________

(inc. OR.2012.246), postulando il versamento in suo favore dell'importo che

dovesse essere condannata a pagare a AP 1 nella causa di cui all’inc.

OR.2012.57.

G. Con

replica 9 gennaio 2013 e duplica 13 febbraio 2013 le parti hanno approfondito

ulteriormente le proprie antitetiche posizioni, notificando poi le rispettive

prove all’udienza di prime arringhe del 26 settembre 2013.

H.

Con disposizione ordinatoria 20 dicembre 2013, il Pretore si è

espresso sulle prove richieste. In particolare, per quanto riguarda le prove dell’attore,

ha ammesso l’audizione di numerosi testimoni e ha limitato l’edizione di documenti

dalla convenuta, da __________ e da __________ G__________ ai conti di cui l’attore

era titolare o figurava essere avente diritto economico dai documenti in

possesso della banca, o di cui egli o suoi famigliari erano titolari di

procura, condizionando l’ammissione delle rimanenti prove all’esito dei

riscontri istruttori.

I.

Con successive ordinanze 29 gennaio 2015 e 18 maggio 2015 (quest’ultima

poi completata il 17 maggio 2016) il primo giudice ha esteso l’edizione

documenti nei confronti di __________ relativamente ai conti M__________ e I__________,

dapprima nella misura in cui vi figurassero quale titolare la S__________ (menzionata

dal teste __________ Pi__________ nella sua audizione) e quale ADE __________ R__________,

e nel seguito purché vi fossero quali titolari __________ R__________ o __________

G__________, e quali ADE uno di questi due o la S__________.

J.

Terminata la fase dell’istruttoria orale, con ordinanza

13 aprile 2017 il Pretore ha disposto la limitazione del procedimento al tema

pregiudiziale a sapere se l'attore è l'avente diritto economico del denaro oggetto

di causa, stabilendo che a tal riguardo l’istruttoria poteva ritenersi chiusa.

Le parti hanno prodotto i loro allegati conclusivi scritti su questo tema il 19 e 20 luglio 2017.

K.

Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione,

ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 55'000.- a

carico dell’attore, pure condannato a versare alla controparte fr. 128'000.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il primo giudice

ha accertato che l’attore non ha dimostrato, malgrado l’onere della prova a lui

incombente, di essere l’ADE del denaro in questione, negando conseguentemente

la sua legittimazione attiva a promuovere la causa.

L.

Con appello 14 settembre 2018 l’attore si è aggravato contro tale

giudizio, chiedendo in via principale di assumere in seconda sede una serie di

prove (informazioni scritte ed edizioni di documenti) che il Pretore con l’ordinanza

13 aprile 2017 non ha ammesso, di riformare il querelato giudizio nel senso di accertare

la sua legittimazione attiva e di rinviare l’incarto al primo giudice affinché

riattivi l’istruttoria ed emani una decisione in merito alla sua domanda

condannatoria. In via subordinata, l’appellante ha chiesto di riformare

l’ordinanza 13 aprile 2017 del Pretore nel senso di ammettere le suddette

prove, annullare la decisione 2 agosto 2018 e rinviare l’incarto al primo

giudice affinché assuma queste prove ed emetta poi una nuova decisione relativamente

alla sua legittimazione attiva.

Con

risposta 2 novembre 2018, AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 14 settembre 2018 contro la

decisione 2 agosto 2018 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),

così come è tempestiva la risposta 2 novembre 2018 dell’appellata.

2.

Con la decisione impugnata il Pretore ha precisato che negli anni

Novanta presso __________, oltre alle relazioni O__________ (n. __________)

OD__________ e N__________ (tutte aventi __________ G__________ quale

titolare e ADE), e ai conti

B__________ e IN__________ (aventi quale titolare e

ADE __________ G__________, rispettivamente questi e __________ R__________) vi

erano altresì il conto senza nome n. __________ (avente __________

G__________ e/o __________ R__________ quali titolari e ADE) e il

conto S__________ (avente quale titolare e ADE AP 1). Il conto N__________

è stato chiuso nel 1999 con trasferimento degli averi a O__________

(n. __________). Quest’ultimo e il conto OD__________ (passati a AO 1 in

seguito a fusione) sono stati chiusi nel 2005 e hanno alimentato il conto O__________

2.

Il conto senza nome n. __________ è stato chiuso d’ufficio nel 2001. S__________

è stato chiuso nel 1996 con trasferimento dei relativi averi su un conto aperto

presso __________ __________, di cui nulla è stato allegato dalle parti. I conti B__________ e IN__________ sono stati chiusi nel 1996 e

nel 1999, pure con trasferimento dei relativi averi su conti aperti presso __________

dall’ignota titolarità, non avendo l’attore dimostrato altrimenti. Il conto M__________,

aperto nel 1997 presso __________ e avente quale titolare e ADE __________ G__________,

ha alimentato nel 2004 in parte i conti L__________ e L__________ presso __________

(di pertinenza dell’attore), e in parte i conti S__________ (n. __________)

e D__________, aperti presso AO 1 nel 2004 e aventi quale titolare e ADE __________

G__________. Questi ultimi hanno a loro volta alimentato il conto S__________

2.

Il

primo giudice ne ha dedotto che gli unici conti intestati a AP 1 risultano

essere L__________, L__________ e S__________, precisando poi che,

sulla base degli atti, nessuno di essi ha alimentato i conti O__________ 2 e S__________

2.

Questi accertamenti non sono contestati con l’appello.

3.

Nel seguito, il Pretore ha esaminato se vi fosse la prova che uno o

più conti, pur non indicando l’attore quale titolare o ADE, contenessero averi di

sua pertinenza che abbiano poi alimentato O__________ 2 e S__________ 2. A tal

riguardo, ha osservato che all’attore incombeva l’onere della prova piena ai

sensi dell’art. 8 CC, significando ciò che di principio, seppure i fatti non

debbano essere stabiliti con una sicurezza pari al 100%, ossia senza alcuna

ombra di dubbio, degli eventuali dubbi devono comunque apparire irrilevanti. Il

giudice di prime cure ha dunque valutato la tesi attorea secondo cui tutte le

relazioni presso __________ (M__________ e I__________) e presso __________ (IN__________,

B__________, N__________, conto senza nome n. __________, O__________ e OD__________)

sarebbero state finanziate negli anni ’90 da un conto di cui

l’attore era titolare presso il __________ (e che aveva una consistenza pari

all’incirca a 29 miliardi di lire italiane, denaro ereditato dal padre P__________).

Gli averi sarebbero stati trasferiti presso __________ e __________ e intestati

a terze persone per motivi di confidenzialità, e meglio per tutelare AP 1 alla

luce del procedimento penale italiano di cui era oggetto nel contesto delle

inchieste denominate “mani pulite”. In sostanza, il Pretore ha accertato

che detta tesi non ha trovato riscontri oggettivi ed è stata smentita da

svariate risultanze agli atti (attestanti piuttosto che il proprietario degli

averi fosse __________ R__________). Ciò ha condotto il primo giudice ad

accertare che i dubbi in merito alla fondatezza della tesi attorea sono

tutt’altro che irrilevanti, di qui la reiezione della petizione per assenza di

legittimazione attiva.

4.

Innanzitutto, il Pretore ha osservato che secondo le

testimonianze di __________ N__________ (consulente prima presso __________, e

poi presso AO 1 anche per i due conti oggetto della controversia) e di __________

D__________ (già attivo presso __________, ex funzionario e attuale membro del

CdA di AO 1), gli averi provenienti dal __________ e confluiti prima alla __________

e poi alla AO 1 erano di proprietà di __________ R__________ e facevano parte

dei suoi risparmi personali, giusta quanto riferito dalla direzione generale

del __________, secondo la quale il medesimo era un loro cliente stimato sopra

i 20-30 miliardi di lire. __________ N__________ ha inoltre dichiarato che

l’attore non era mai stato il suo interlocutore con riguardo a S__________ 2 e

O__________ 2, e che solo in alcune occasioni gli ha fornito un rendiconto su

richiesta di __________ G__________, il quale voleva dimostrare al

"cugino" la sua bravura nella gestione patrimoniale. A tal riguardo,

il Pretore ha pure osservato che, malgrado __________ R__________ non fosse

azionista (se non assai minoritario) della __________ S.p.A. e il suo ruolo

all’interno della società fosse di mera natura amministrativa e di organo, ciò

non significava che egli non potesse avere una sostanza propria, anche

consistente. La sua attività professionale, da moltissimi anni, era quella di

commercialista, ed egli (come pure __________ G__________) poteva dunque

effettuare investimenti di capitali propri, oltre che seguire da sempre le

questioni economiche private dell'intera famiglia __________, sia direttamente,

sia attraverso la società P__________ (dove egli stesso aveva una

partecipazione significativa).

5.

Il giudice di prima sede ha poi ritenuto poco

credibile la tesi di confidenzialità invocata dall’attore e la sua asserita

volontà di tutelarsi avvalendosi della collaborazione di __________ G__________.

Da una parte appare improbabile che l’attore, quale imprenditore a capo

di una grande azienda, abbia deciso di trasferire su numerosi conti, dei quali __________ G__________ era titolare e ADE, ingenti capitali, lasciandoli quindi

nelle mani di un giovane con cui non era nemmeno in buoni rapporti, e ciò anche

dopo le perdite sorte alla società P__________, trattandosi di un’operazione

evidentemente pericolosa. D’altra parte, invece di spossessarsi di questi soldi

l’attore avrebbe potuto trovare una moltitudine di soluzioni differenti,

optando ad esempio per la creazione di uno schermo societario, che gli avrebbe

permesso di mantenerne la disponibilità. I conti L__________, L__________ e S__________

erano del resto intestati a AP 1 malgrado vi fossero accreditati e movimentati

milioni di Euro. In particolare, i primi due sono stati aperti nel 2004, così

come S__________ e D__________ (intestati invece a __________ G__________). È

in tal senso che devono essere valutati i bonifici 27 luglio 2004 provenienti

dal conto M__________ in favore di L__________ e L__________, rispettivamente di

S__________ e D__________: gli averi appartenenti all’attore sono stati

accreditati su conti a lui intestati, dovendosi per contro presumere che il

denaro depositato su S__________ e D__________ appartenesse a __________ G__________.

6.

Quanto alla sostanza dell’attore, il giudice di prime

cure ha osservato che gli atti sono gravemente carenti riguardo alla

successione paterna, tanto che di questa eredità (e in particolare del denaro depositato

presso il __________ che l’attore sostiene di avere ereditato dal padre) nulla

è dato sapere.

Inoltre, malgrado il teste __________ P__________

abbia dichiarato di avere appreso da __________ R__________ che i soldi

depositati presso il __________, pari all’incirca a 20 miliardi di lire italiane,

appartenessero a AP 1, tale testimonianza per sentito dire non adempie i presupposti

dell'art. 169 CPC, deriva da una persona ormai deceduta ed è in contrasto con

quanto riferito da __________ N__________ ed __________ D__________.

Lo

stesso dicasi per il consulente __________ Pi__________, avendo egli soltanto

dichiarato, riguardo al conto M__________, che per quanto di sua memoria, __________

R__________ gli disse che questi soldi provenivano da AP 1, ritenuto altresì

che la testimonianza nel suo insieme è stata particolarmente generica e incerta.

Inoltre, il Pretore ha considerato non pertinenti le dichiarazioni del suddetto

teste in relazione alla D__________ SA, società __________ costituita per il

tramite della S__________ e che deteneva a titolo fiduciario delle

partecipazioni della __________ S.p.A. non dichiarate al fisco e poi

ufficialmente acquisite tramite __________ R__________, ritenuto che il teste non

ha saputo indicare la provenienza dei soldi confluiti alla __________ che hanno

finanziato l’operazione. Parimenti inconcludente la sua affermazione generica,

nemmeno convalidata dalla produzione di un contratto e non riconducibile ai

conti e ai soldi oggetto di causa, secondo cui "la S__________ avait un

contrat avec __________ R__________ qui avait déclaré agir en son nom et pour

le compte de AP 1". __________ Pi__________ nemmeno ha confermato

l’esistenza del conto I__________, bensì vi ha fatto soltanto un

riferimento generico, ritenuto che __________, in seguito all’edizione di

documenti a lei diretta, ha indicato che tale conto non esisteva.

7.

Con l’impugnato giudizio, il primo giudice ha altresì rilevato che

le testimonianze di __________ A__________, __________ B__________

e __________ Mo__________, secondo le quali l’attore aveva dei conti in

Svizzera, non hanno attinenza concreta con i soldi oggetto di causa, e che comunque

le testimonianze di __________ B__________ e di __________ Me__________ (il

quale ha dichiarato di avere comunicato a __________ G__________ che avrebbe

dovuto restituire i soldi perduti a seguito dell'escussione del pegno e che

questi non ha ribattuto) hanno carattere puramente indiziario. Lo stesso dicasi

quanto all’esistenza di una procura generale in favore di AP 1 e di un atto di

pegno in favore della __________ SA (ramo svizzero della __________ S.p.A.) sui

conti O__________ e OD__________ (doc. B e C).

8.

Infine, il Pretore ha accertato che i doc. Q e R non

possono dimostrare che l’attore fosse proprietario del denaro in questione. È

difatti inverosimile che il doc. Q si riferisca a O__________ 2 e S__________

2, dove l'attore non poteva dare istruzioni né movimentare i conti (com’è

invece indicato in questo scritto), mentre il doc. R è riferito a P__________.

9.

Siccome il gravame, oltre alle contestazioni di merito, contiene

censure di natura procedurale, è opportuno chinarsi dapprima su di esse.

L’appellante sottolinea come il primo giudice abbia limitato le sue richieste

di edizione documenti e subordinato l’ammissione di quelle rimaste in sospeso

all’esito dell’istruttoria (v. anche sopra, consid. H e I). Dopo essere stato

sollecitato a pronunciarsi sulle rimanenti prove con scritto 7 dicembre 2016,

con ordinanza 13 aprile 2017 il Pretore avrebbe inaspettatamente sancito la

limitazione del procedimento al tema pregiudiziale e chiuso a tal riguardo

l’istruttoria senza dare alle parti la possibilità di esprimersi a tal

riguardo, e in particolare sulla rilevanza delle prove rimaste in sospeso per

la questione pregiudiziale.

10.

Di

principio, prima dell’emanazione di una decisione (anche pregiudiziale,

incidentale o ordinatoria) le parti hanno il diritto di essere sentite (art. 29

cpv. 2 Cost. e 53 CPC), segnatamente quando essa ha un impatto considerevole

sulle loro posizioni e può pregiudicarle (v. DTF 105 Ia 193, consid. 2 cc), ciò

che è funzionale al chiarimento della fattispecie e alla concretizzazione del

diritto di partecipazione delle parti alla procedura. Tale

diritto, pur essendo di natura formale, per cui una sua violazione comporta di

principio l’annullamento della decisione viziata indipendentemente

dalle possibilità di successo nel merito, è

nondimeno limitato dalla buona fede nell’agire processuale delle parti (art. 52

CPC), le quali devono invocarne la violazione senza tardare. Ulteriori

eccezioni vengono ammesse dalla giurisprudenza non solo quando la violazione

non è particolarmente grave e l'autorità di ricorso ha la medesima cognizione

di quella inferiore, ma anche quando manca l'interesse giuridico all'annullamento

della decisione impugnata (in particolare quando la violazione non ha avuto alcuna

influenza sulla procedura, quando l’annullamento non avrebbe alcun senso, si

ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto e condurrebbe unicamente a

prolungare la procedura), rispettivamente quando il ricorrente, pur denunciando

la violazione del suo diritto di essere sentito, non contesta il merito della

decisione e non spiega quali censure avrebbe espresso, se ne avesse avuto la

possibilità (DTF 4A_630/2018 del 17 giugno 2019, consid.

7.1; DTF 5A_126/2018 del 14 settembre 2018, consid. 5; DTF 5A_699/2017

del 24 ottobre 2017, consid. 3.1.3; DTF 143 IV 380, consid. 1.4.1;

DTF 5D_119/2017 del 20 luglio 2017, consid. 2.1; DTF 137 I

195, consid. 2.3.2; DTF 4A_153/2009 del 1° maggio 2009,

consid. 4.1; DTF 5P.456/2006 del 23 marzo 2007,

consid. 2.1.3; DTF 126

III 249, consid. 3c; DTF 2P.20/2005 del 13 aprile 2005, consid. 3.2).

11.

Nel

caso concreto, sin dall’inizio della procedura l’attore ha sottolineato come i

rapporti di proprietà sui fondi in questione fossero elementi di fondamentale

sostegno alle sue tesi, ribadendolo nel proseguo della causa (v. ad esempio il verbale di prime arringhe del 26 settembre 2013, p. 3-5). Ciò è stato

parimenti rimarcato dal primo giudice nella sua disposizione ordinatoria 20

dicembre 2013, ove però aveva inizialmente deciso di istruire detto tema

unitamente a quello dell’eventuale responsabilità della banca. Nel seguito,

dopo che con scritto 7 dicembre 2016 l’attore l’aveva sollecitato a

pronunciarsi sulle prove rimaste in sospeso, a suo dire determinanti per chiarire

la provenienza dei fondi in oggetto (considerato pure che, sin

dal momento della loro proposizione, incombe alle parti spiegare perché le

prove siano rilevanti per la fattispecie, e cosa dovrebbero dimostrare),

il Pretore ha deciso di limitare il procedimento a quel tema (facoltà a lui

concessa indipendentemente dalle richieste delle parti) e di chiudere

l’istruttoria a tal riguardo, a fronte delle prove già esperite, della titolarità

dei suddetti conti, della natura indagatoria delle richieste probatorie e del

suo potere di apprezzamento anticipato. La decisione non è stata contestata

dall’attore, che anche nelle sue conclusioni scritte 19 luglio 2017 non ha

sollevato alcuna doglianza, rilevando piuttosto la necessità di una decisione

preliminare riguardante la proprietà dei fondi (p. 2 in fondo), postulando di

essere dichiarato l’ADE del denaro in questione (p. 28) e contestando la scelta

procedurale del primo giudice solo dopo aver conosciuto l’esito del giudizio di

merito. D’altronde, in questa sede l’appellante non censura esplicitamente una violazione del suo

diritto di essere sentito, e per quanto riguarda la limitazione del

procedimento, neppure sostiene che essa non fosse opportuna o che gli abbia

causato un pregiudizio. Ne consegue che la censura non merita tutela e non può

dunque condurre a un annullamento della decisione pretorile.

12.

Con

l’impugnativa, l’appellante sostiene di avere dimostrato, sulla base delle

risultanze agli atti, di essere l’ADE degli averi in questione, e che nel caso

permangano ancora degli dubbi egli ha diritto all’assunzione di svariati mezzi

di prova respinti dal primo giudice che permetterebbero di chiarire

ulteriormente l’origine del denaro, assunzione che sarebbe giustificata da

quanto emerso nell’istruttoria. Pertanto, si esaminerà dapprima la situazione

sulla base degli accertamenti pretorili, delle censure appellatorie e degli

elementi concretamente a disposizione, per poi valutare se le richieste

istruttorie dell’appellante possano eventualmente essere accolte.

13.

L’appellante

rileva che, contrariamente a quanto osservato dal Pretore, le sue tesi e il suo

interrogatorio sarebbero del tutto credibili e coerenti. Ciò sarebbe da una parte

attestato dalla sua conoscenza di dettagli confidenziali di determinate

operazioni bancarie effettuate da __________ G__________ (segnatamente dell’ammontare

degli averi presso LGT, compatibile con le cifre da lui indicate nel doc. L, e

dei trasferimenti di denaro dalla suddetta banca a AO 1 e __________), che confermerebbe

il suo coinvolgimento in tali fondi. D’altra parte, nel periodo in questione

era usuale per gli italiani facoltosi nascondere il proprio denaro tramite

terzi. Tale terzo nel caso concreto era inizialmente __________ R__________,

figura quasi paterna, e nel seguito __________ G__________, persona comunque

legata alla famiglia che si intendeva di finanza e di borsa, ritenuto che per i

conti in questione (comunque comprendenti solo una parte delle sue fortune)

erano state anche previste delle procure in favore di famigliari quali __________

P__________, suo ex cognato. La necessità di riservatezza era dovuta

all’inchiesta penale che l’ha coinvolto negli anni Novanta, né può essere

smentita dalla breve apertura per pochi mesi del conto S__________ (v. doc. 12),

mentre i conti L__________ e L__________ sono stati aperti solo nel 2004,

quando la procedura penale era ormai conclusa, e ciò da lui personalmente a

fronte dei suoi legami pregressi con __________, che invece non sussistevano

con AO 1. A dire dell’appellante, egli non aveva ragione di non fidarsi di __________

G__________, ritenuto che le perdite subite dalla società P__________ e causate

da quest’ultimo sono intervenute soltanto nel 2008 (ovvero dopo l’apertura dei

conti in esame), che a inizio 2009 __________ G__________ è stato liquidato da

P__________ senza che vi fossero discussioni, e che uno schermo societario non

avrebbe garantito l’occultamento dell’ADE. Del resto sul conto M__________,

malgrado fosse intestato a __________ G__________ sin dal 1997, si trovavano

forzatamente dei suoi averi, in considerazione dei versamenti diretti ai conti

L__________ e L__________, a conferma di quanto da lui sempre esposto. Le sue

tesi avrebbero inoltre trovato conferma in numerosi riscontri istruttori, che

contraddirebbero invece le tesi e i testi della controparte.

14.

Le

censure non sono atte a sovvertire il giudizio pretorile. Come già osservato

dal primo giudice e rimarcato dall’appellata con la risposta al gravame, le

tesi dell’appellante non sono così trasparenti come questi pretende. Con la

petizione (v. p. 3), egli ha certamente evidenziato i conti svizzeri a suo dire

a lui riconducibili. Quanto all’origine dei relativi averi, ha inizialmente rilevato

come suo padre P__________ avesse, nel corso degli anni, depositato in Svizzera

ingenti somme, che vi sono restate fino alla sua morte (avvenuta nel 1966), per

poi essere da lui ereditate. Detta tesi non ha trovato alcun riscontro negli

atti, ove non vi è alcuna traccia di conti o averi depositati in Svizzera prima

del 1966. Nel suo interrogatorio (verbale del 22 marzo 2016, p. 3-5),

l’attore ha poi modificato la propria versione dei fatti, sostenendo che gli

averi deriverebbero in parte da un’operazione avvenuta nel 1976 (riguardante il

trasferimento presso __________ di un’ingente somma formalmente destinata

all’acquisto delle azioni della __________ S.p.A. detenute fiduciariamente

dalla società D__________ SA), e in parte da trasferimenti avvenuti negli anni

Novanta da conti presso il __________ di cui era titolare e intestatario in

favore di relazioni aperte presso __________. I riscontri istruttori tuttavia non

confermano in alcun modo l’esistenza di queste relazioni presso il __________

intestate a AP 1, laddove in tale caso, egli avrebbe potuto fornire la

documentazione atta a dimostrare le sue affermazioni e le movimentazioni dei

conti, ciò che non ha fatto. Infine, l’attore ha cambiato nuovamente versione sostenendo

che gli averi presso il __________ fossero intestati fiduciariamente a __________

R__________, rinunciando però a produrre o richiedere prove relative alla

suddetta banca italiana. La conoscenza, da parte dell’attore, di talune

operazioni effettuate da __________ G__________ non può certo bastare per

dimostrare le sue tesi, ritenuto pure che il doc. L è del tutto oscuro e che,

come appena visto, in altre circostanze le sue cognizioni sono risultate alquanto

incerte. Si possono ulteriormente citare, ad esempio, le sue dichiarazioni

riguardanti gli averi sui conti IN__________ e B__________, a suo dire

trasferiti presso __________ (v. verbale del 22 marzo 2016, p. 5), mentre secondo quanto accertato dal

Pretore e non contestato in questa sede, essi hanno alimentato delle relazioni

dall’ignota titolarità presso __________. Per quanto riguarda P__________, pur

volendo ammettere che le perdite da essa subite nel 1999 fossero imputabili a

una terza persona, risulta altresì dalle dichiarazioni dei testi che tale

circostanza aveva indotto l’attore a dubitare delle capacità gestionali di __________

G__________, o perlomeno a esercitare un maggiore controllo sugli investimenti seguiti

tramite la società, ritenuto che essa ha successivamente subito, nel 2008,

nuove importanti perdite imputate a __________ G__________ (teste Ga__________,

verbale 21 marzo 2016, p. 3-4; teste __________ Me__________, verbale 26

novembre 2015, p. 8-9; teste __________ N__________, verbale 19 novembre 2015,

p. 3). Comunque sia, le tesi dell’attore espongono effettivamente operazioni e

comportamenti azzardati, potendosi attendere da un imprenditore con una certa

dimestichezza negli affari di tenere una chiara traccia o un certo controllo

nel caso decida di affidare a terze persone ingenti somme di denaro, laddove il

mantenimento di tale status quo nel periodo successivo al 2004, quando a suo dire egli non aveva più motivo di

nascondere il suo coinvolgimento, suscita ancora maggiori perplessità. Per il

resto, i riscontri istruttori citati dall’appellante verranno esaminati nei

considerandi che seguono. Va ad ogni modo precisato che egli, gravato dall’onere

della prova piena, doveva dimostrare non solo se e su quali conti si trovassero

depositati dei suoi averi, ma anche il relativo ammontare.

15.

L’appellante

critica il primo giudice per aver ritenuto che la riconducibilità degli averi

depositati presso il __________ a __________ R__________ fosse verosimile, e

gli rimprovera un esame a senso unico delle testimonianze, rispettivamente

un’attribuzione di peso eccessivo a quelle dei funzionari di banca attivi

presso __________/AO 1, vicini alla convenuta e gravati da conflitto d’interessi.

In particolare, il teste __________ N__________ era il consulente responsabile

dei conti escussi, e il teste __________ D__________, oltre a essere stato

attivo presso __________, è un ex funzionario

e attuale membro del CdA di AO 1. Le loro due testimonianze inoltre si

contraddirebbero, avendo solo il primo fatto riferimento a una correlazione fra

il denaro di __________ R__________ e la __________ S.p.A. Inoltre, essi non

avrebbero dovuto confidare senza riserve su quanto riferito dalla direzione del

__________, ovvero la versione di comodo secondo la quale __________ R__________

disponesse di una fortuna pari a 20 miliardi di Lire, che in realtà non poteva

essere stata accumulata da un semplice commercialista (v. teste __________ P__________,

verbale del 29 febbraio 2016, p. 6). Aggiungasi che

secondo le testi __________ Mo__________ e Ga____________________, negli ultimi

anni di vita __________ R__________ si trovava in una situazione economica

precaria e si faceva mantenere da AP 1, non essendo la relativa spiegazione fornita

da __________ G__________, ovvero che egli si fosse spossessato dei propri beni

siccome la moglie giocava d’azzardo, affatto credibile.

16.

Ora,

fra le testimonianze di __________ N__________ e __________ D__________ non vi

è alcuna contraddizione, avendo il primo semplicemente fornito un’informazione

in più rispetto al secondo, ovvero che secondo quanto riferitogli dal direttore

del __________, __________ R__________ era l’artefice della crescita e dello

sviluppo della __________ S.p.A. dopo la morte del fondatore P__________. È pur

vero, d’accordo con l’appellante, che la testimonianza dei due testi, visti i

legami con la convenuta, deve essere apprezzata con prudenza, ma si deve

altresì considerare che essi (soprattutto ____________________ N__________)

sono i testi più cogniti della fattispecie da dimostrare, ma pure che quasi tutte

le testimonianze citate dall’appellante derivano da persone a lui legate da

rapporti professionali di lungo corso, di amicizia o di parentela (personale

subordinato della __________ S.p.A., l’ex cognato, sua sorella), e dunque da

esaminare con altrettanta circospezione. Inoltre, come già rilevato dal Pretore

e non opportunamente contestato con il gravame, non appare per nulla

inverosimile che __________ R__________, negli anni Novanta, disponesse di

ingenti somme di denaro, derivanti ad esempio da P__________ (società da lui

creata e di cui deteneva una quota di proprietà), dalla sua attività per la __________

S.p.A., dall’amministrazione finanziaria e patrimoniale svolta a beneficio

dell’intera famiglia __________, dalla sua ulteriore attività quale

commercialista, da suoi investimenti personali, oppure dalla sua attività per

la __________, della quale era vicepresidente (teste __________ P__________,

verbale del 29 febbraio 2016, p. 4-5 e 8; __________ Me__________,

verbale del 26 novembre 2015, p. 6, 8 e 10). D’altronde, la tesi di __________

G__________ relativa allo spossessamento di denaro e ai debiti di gioco della

moglie di __________ R__________ ha trovato un riscontro nello stesso

interrogatorio di AP 1 (verbale del 4 maggio 2016, p. 6) e nella

testimonianza di Ga__________ (verbale del 21 marzo 2016, p. 6).

17.

L’appellante

rimprovera al giudice di prime cure di avere indebitamente negato l’importanza

di prove da lui presentate che confermerebbero la sua posizione e

contraddirebbero quella della controparte. Egli sottolinea come nell’estate

2005, sua moglie e i suoi tre figli avrebbero dovuto ricevere procura in

relazione ai conti intestati a __________ G__________ presso AO 1, e che ciò

sarebbe spiegabile unicamente con la proprietà di AP 1 su tali averi,

circostanza a torto ignorata dal primo giudice. Inoltre, le procure sarebbero

state riferite ai conti O__________ 2 e S__________ 2, a quel momento già

aperti, mentre O__________ e S__________ erano a suo dire già stati

chiusi. La censura tuttavia non può essere seguita.

Seppure l’ipotizzato conferimento di procure ai famigliari sia stato confermato

da __________ N__________ e può essere tenuto in considerazione unitamente al

resto degli elementi a disposizione, la conclusione che ne trae l’appellante è

funzionale alla sua visione soggettiva e non può ritenersi acclarata, non potendo

l’eventuale coinvolgimento suo o di suoi famigliari tramite il conferimento di

procure dimostrare se e su quali conti vi fosse denaro di sua pertinenza, e per

quale ammontare. Ad ogni modo, __________ N__________ ha spiegato che le

procure non si riferivano a S__________ 2 e O__________ 2, bensì a S__________

(n. __________) e a O__________ (n. __________), rispettivamente che __________

G__________ ha infine deciso di non conferire queste procure, che non sono dunque

state formalizzate (verbale del 19 novembre 2015, p. 6-7), né risulta che nel

seguito AP 1 abbia intrapreso dei passi per contrastare tale decisione, ciò che

nel contesto in esame appare incomprensibile. Peraltro, nemmeno è possibile

accertare con la necessaria chiarezza che al momento della firma delle procure

da parte dei suddetti famigliari, O__________ e S__________ fossero già stati

chiusi.

18.

L’appellante

rileva parimenti come anche il suo ex cognato __________ P__________, a suo

dire disinteressato all’esito della lite e vicino al sostrato fattuale della

causa, abbia dichiarato di avere saputo da __________ R__________ che

quest’ultimo, nel periodo compreso fra la fine degli anni Settanta e l’inizio

degli anni Ottanta, amministrava presso il __________ all’incirca 20 miliardi

di lire di pertinenza di AP 1, e che __________ R__________ gli aveva pure

chiesto di diventare procuratore dei fondi svizzeri di proprietà dell’attore.

In particolare, egli avrebbe dovuto ottenere procura sui conti IN__________ e B__________

(v. doc. 9 e 10), poi non concessa.

L’argomentazione

appellatoria secondo cui il teste sarebbe del tutto disinteressato e avrebbe

un’alta attendibilità non può essere seguita, nella misura in cui quest’ultimo

è stato cognato dell’appellante, ha dichiarato di essere tutt’ora a lui legato

da un rapporto di amicizia (verbale del 29 febbraio 2016, p. 4 e 7) e ha

riferito quanto apparentemente riportatogli da una terza persona ormai deceduta

(che pur essendo una figura chiave nella presente controversia, non può

confermare tale assunto, v. anche art. 169 CPC), dichiarazioni comunque

decisamente in contrasto con quelle di __________ N__________ ed __________ D__________.

Inoltre, il teste ha riferito di non sapere in quali banche o presso quali

conti si trovassero i fondi svizzeri dell’attore (verbale del 29 febbraio 2016,

p. 5-7). Ritenuto che la presenza di averi di AP 1 presso il __________ su

imprecisati conti non esclude quella simultanea di averi di __________ R__________,

la testimonianza non può pertanto essere decisiva, non spiegando se e quanti di

questi soldi siano stati trasferiti in Svizzera, e su quali relazioni. Per

quanto riguarda le procure, invece, vale quanto già esposto al considerando 17,

ritenuto in ogni caso che, giusta quanto accertato dal primo giudice, i fondi

depositati sui conti B__________ e IN__________ non hanno alimentato O__________

2.

o S__________ 2, bensì sono stati trasferiti presso __________, laddove

l’appellante neppure sostiene il contrario né tantomeno dimostra che i suddetti

conti presso __________ fossero a lui riconducibili. Sotto tali aspetti, la decisione pretorile resiste pertanto

alla critica.

19.

Secondo

l’appellante, il giudice di prima sede non avrebbe nemmeno tenuto in debita

considerazione quanto dichiarato da __________ Pi__________, teste neutro al di

sopra di ogni sospetto, e le circostanze riguardanti la società D__________ SA in

relazione agli averi depositati presso __________. Secondo quanto riferito al

teste da __________ R__________, almeno una parte di tali averi apparteneva all’attore.

__________ Pi__________ avrebbe inoltre spiegato in maniera chiara e coerente

l’origine di questi fondi: in principio, __________ R__________ ha costituito

per il tramite della S__________ (che agiva anche per conto dell’attore) la

società D__________ SA, alla quale far detenere a titolo fiduciario le azioni

della __________ S.p.A. non dichiarate al fisco (in realtà appartenenti solo al

padre dell’attore, come attestato dal doc. V, p. 31), e ciò ai fini della

successione. In un periodo successivo l’attore e __________ R__________ hanno acquistato

ufficialmente i titoli. La D__________ SA ha incassato il denaro (pari

all’incirca a 4-5 milioni di franchi), poi piazzato secondo le indicazioni di __________

R__________, ovvero sul fondo I__________ presso __________. L’esistenza del

suddetto conto sarebbe dunque acclarata, e sarebbe parimenti evincibile dal

doc. 10, come pure sarebbe dimostrata l’appartenenza degli averi presso __________

all’attore. Il passaggio delle azioni della società __________ S.p.A. (e quindi

della fortuna ivi riferita) e la successione da P__________ al figlio AP 1 sarebbero

stati pertanto documentati e dimostrati, contrariamente a quanto indicato dal

primo giudice.

20.

Per

quanto riguarda la successione paterna, la censura dell’appellante non sovverte

gli accertamenti pretorili: il passaggio delle azioni della __________ S.p.A. è

solo uno degli aspetti della successione, mancando per contro spiegazioni relative

al passaggio degli ulteriori averi di P__________ (in particolare degli averi apparentemente

depositati presso il __________). Quanto alle dichiarazioni di __________ Pi__________,

l’appellante vi estrapola delle conclusioni tutt’altro che certe e si limita a

opporre una propria tesi alle considerazioni del primo giudice senza

confrontarvisi debitamente. Il teste ha osservato che, per quanto di sua

conoscenza, le partecipazioni azionarie della __________ S.p.A. confluite nella

D__________ SA appartenevano in comune a __________ R__________ e a AP 1, di

non sapere da dove provenissero i fondi destinati alla loro acquisizione

formale (avvenuta nel 1976), e che tali fondi (4-5 milioni di franchi) sono

stati piazzati secondo le indicazioni di __________ R__________, senza

dichiarare in modo univoco che i conti destinatari fossero I__________ o M__________

(quest’ultimo in ogni caso aperto solo nel 1997, più di vent’anni dopo). Egli

ha piuttosto riferito che vi erano una o più relazioni intestate alla S__________

aventi __________ R__________ quale ADE, e che quest’ultimo aveva dichiarato

che una parte del denaro (di cui non conosceva l’ammontare) apparteneva a AP 1.

Il teste ha nel seguito osservato che i nomi “M__________” e “I__________” non

gli erano sconosciuti, che sul conto M__________ erano confluiti averi

supplementari (all’incirca 2 milioni di franchi) provenienti da una banca

ticinese non meglio specificata - che secondo quanto riferitogli da __________

R__________ appartenevano a AP 1 - e che non conosceva il destino di tali fondi

una volta chiuse le relazioni presso __________ (verbale del 19 agosto 2014, p.

3-6). Evidentemente, considerato che la pertinenza delle somme menzionate dal

teste (6-7 milioni di franchi complessivi) è del tutto incerta, che mancano

dettagli sulle movimentazioni delle varie relazioni e che sul solo conto M__________,

nel luglio 2004, erano depositati quasi 15 milioni di franchi, la titolarità

degli averi presso __________ (e meglio chi fosse proprietario del denaro, per

quale ammontare e su quali conti) è tutt’altro che acclarata. Quanto al plico doc.

10, esso si limita a indicare che sul conto L__________ sono stati versati dei

soldi provenienti da un conto denominato “I__________”. Pur volendo ammettere

la sua esistenza, l’edizione di documenti da __________ non ha condotto ad

alcun esito, né ha confermato legami fra il suddetto conto e le persone

coinvolte nella presente controversia o menzionate dal teste __________ P__________,

non esistendo alcun conto I__________ avente quale titolare AP 1 o avente

quest’ultimo o i suoi famigliari quali procuratori, né alcun conto I__________

avente quale titolare la S__________ e quale ADE __________ R__________, né

alcun conto I__________ avente quale titolare __________ R__________ o__________

G__________ e quale ADE uno di questi due o la S__________. Nessun riscontro

agli atti permette di accertare che il conto I__________ sia in relazione con

la controversia in esame e abbia alimentato i conti O__________ 2 o S__________

2.

Ne discende che le censure appellatorie sono in parte irricevibili, e in

parte infondate nel merito.

21.

L’appellante

critica il Pretore per non aver tenuto in debita considerazione le testimonianze

di __________ B__________, __________ F__________ e __________ Mo__________, i

quali hanno confermato che AP 1 aveva degli averi o conti a lui riconducibili

presso __________/AO 1. __________ B__________ ha in particolare osservato in

modo preciso e oggettivamente verificabile che una somma destinata a AP 1 è

stata versata, alla presenza di __________ N__________ e __________ G__________,

su un conto __________ di pertinenza dell’attore, e ciò nel 1998, quando S__________

era già stato chiuso e AP 1 non disponeva di conti a lui personalmente intestati.

Il medesimo teste e __________ F__________ hanno anche dichiarato che AP 1 fra

il 1994 e il 1999 ha versato loro delle somme presso __________, ove essi

avevano a tal scopo aperto dei conti tramite __________ G__________ e __________

N__________. __________ Mo__________ ha inoltre riferito che AP 1 soleva

recarsi a __________ presso la banca AO 1, dove aveva del denaro, rispettivamente

che egli aveva __________ N__________ quale referente, che fra il 2006 e il

2008.

cercava pure telefonicamente.

Ora, questi

contatti sono stati fermamente smentiti dal suddetto consulente, che ha

dichiarato di non aver mai avuto AP 1 quale interlocutore, se non in occasione

della firma di procure oppure su richiesta di __________ G__________, il quale

voleva mostrare all’attore i buoni risultati delle sue strategie d’investimento

(verbale 19 novembre 2015 di __________ N__________, p. 3-7). Le

sue dichiarazioni, a fronte del contrasto con quelle fornite dai testi attorei e

della delicatezza dell’argomento (possibili versamenti in nero), vanno certamente

apprezzate con cautela. Non si può però omettere di menzionare anche la

vicinanza dei testi __________ B__________, __________ F__________ e __________

Mo__________ all’attore (i primi due quali collaboratori di lunga data e membri

del CdA della __________ S.p.A., la terza quale segretaria personale di AP 1). Come

osservato dal Pretore e non debitamente contrastato con il gravame, tali

dichiarazioni non sono sufficientemente riferite ai due conti oggetto della

controversia: nessuno dei testi chiarisce difatti di quali conti si trattasse,

quanti averi dell’attore vi fossero depositati, e se essi siano o meno

confluiti sulle relazioni S__________ 2 o O__________ 2. Le censure

appellatorie non possono dunque sovvertire il giudizio pretorile.

22.

A

mente dell’appellante, sarebbero determinanti anche le testimonianze di __________

A__________ e __________ Me__________ riferite alla loro visita presso lo

studio legale __________ dell’avv. __________ J__________. Essi vi si sono

recati su incarico di AP 1 allo scopo di visionare documentazione relativa ai

suoi averi svizzeri, e hanno visto gli estratti bancari di S__________ 2 e O__________

2, che quindi conterrebbero averi dell’attore. __________ M__________ ha peraltro

riferito di avere a suo tempo rimproverato __________ G__________, osservando

che avrebbe dovuto restituire il denaro perso a seguito dell’escussione dei

pegni, senza che egli reagisse in alcun modo.

Quest’ultima

censura è irricevibile in quanto si limita a ripetere una tesi già esposta in

prima sede in opposizione alle considerazioni pretorili, del tutto

condivisibili, accertanti lo scarso valore probatorio di una simile

affermazione. Per il resto, occorre osservare che entrambi i testi sono legati

a AP 1 da rapporti professionali, e che quanto di loro conoscenza in relazione

alla visita all’avvocato, avvenuta dopo l’insorgere del contenzioso con __________

G__________, è stato loro riferito dall’attore. La visita è difatti originata

dalle rivendicazioni mosse dall’attore riguardo ai due conti in questione e dall’accordo

raggiunto con __________ G__________ e il legale di quest’ultimo di poter visionare

la documentazione (teste __________ A__________, verbale del 30 novembre 2015,

p. 7; teste __________ Me__________, verbale 26 novembre 2015, p. 7-8 e 10; v.

anche interrogatorio di AP 1, verbale del 22 marzo 2016, p. 10). Le loro

dichiarazioni non possono dunque portare la prova delle tesi attoree.

23.

L’appellante

rileva altresì come la costituzione di pegno vicendevole fra O__________ 2 e S__________

2.

sia avvenuta in modo da permettere a __________ G__________ di disporre della

copertura necessaria per investire in borsa. S__________ 2 operava con denaro

preso a prestito dalla banca (malgrado sull’altro conto vi fossero notevoli

attivi), pagando conseguentemente interessi passivi e subendo ingenti perdite,

mentre O__________ 2 e la rubrica __________ del conto S__________ 2 venivano

gestiti molto prudentemente (v. teste __________ A__________, verbale del 30

novembre 2015, p. 8), assicuravano un reddito ben inferiore a tali interessi

passivi e garantivano S__________ 2. Ciò dimostrerebbe che le due relazioni erano

gestite diversamente e appartenevano a due persone diverse.

La

censura tuttavia non può essere accolta, proponendo elementi di carattere

indiziario che non conducono alla dimostrazione di quanto l’appellante

pretende. Due conti aventi diverse strategie d’investimento possono difatti

essere riconducibili alla medesima persona, ritenuto che la costituzione di

pegno vicendevole sarebbe stata necessaria se, come nel caso in esame, i conti

fossero formalmente intestati a persone giuridiche diverse.

24.

Parimenti

di carattere indiziario, come già evidenziato dal primo giudice e non

debitamente contrastato con l’impugnativa (che si limita a considerazioni

generiche e soggettive) è il conferimento di un atto di pegno gravante

gli averi depositati su O__________ (n. __________) e OD__________ in favore

della __________ SA, e il conferimento sugli stessi due conti di una procura

generale in favore di AP 1. L’appellante rimprovera al Pretore di non aver

spiegato perché tali operazioni sarebbero compatibili con la proprietà di __________

R__________ e/o __________ G__________, ma si ricorda che il primo giudice non

è tenuto a dilungarsi su qualsiasi punto sollevato dalle parti o diffondersi

in dettagliate spiegazioni su ogni singolo elemento di causa, purché indichi

quali elementi ha posto alla base della propria decisione, ciò che nel caso

concreto ha fatto. D’altronde, tutto si ignora dei rapporti di

proprietà del ramo svizzero dell’impresa __________ (poiché l’appellante non lo

spiega) e della citata operazione, che può essere fondata su particolari

accordi raggiunti con ____________________ G__________, né si possono

determinare i rapporti di proprietà sui fondi in questione sulla base di una

procura. Le relative considerazioni pretorili resistono pertanto alla critica.

25.

Con

il gravame, l’appellante ribadisce l’importanza dei doc. Q e R. Il primo

sarebbe evidentemente riferito a O__________ 2 e S____________________ 2, in

considerazione della data (10 novembre 2009), del riferimento a “__________”

(che secondo l’appellante, può essere solo __________ N__________),

all’escussione del pegno (nella misura in cui l’e-mail indica che la banca ha

venduto tutto al fondo del mercato), e all’avv. __________ J__________, presso

il quale si trovava la relativa documentazione giusta quanto riferito dai testi

__________ Me__________ e __________ Ar__________. Il secondo documento,

contrariamente a quanto osservato dal Pretore, non sarebbe riferito a P__________,

ovvero a una questione in quel momento già risolta (essendo la liquidazione di __________

G__________ avvenuta a novembre 2009). La sua redattrice, Ga__________, ha

difatti osservato che, secondo quanto riferitole dal fratello AP 1, __________

G__________ aveva usato suoi soldi per rimediare a investimenti in perdita, e

che la sua comunicazione era riferita a tali fatti.

Le

censure non sono atte a mutare il giudizio pretorile. L’e-mail di Ga__________

cui al doc. R è del tutto generica, e la relativa risposta di __________ G__________

menziona solamente P__________. La medesima teste ha peraltro spiegato che le

sue conoscenze relative all’escussione dei pegni derivano da quanto riferitole

dal fratello, e che precedentemente ella neppure sapeva che questi avesse soldi

in Svizzera (verbale 21 marzo 2016, p. 4-5). Il doc. Q è invero più dettagliato

e contiene svariati elementi compatibili con le tesi dell’attore, che possono

lasciare ipotizzare un suo coinvolgimento con i fondi in questione. Il

documento ciononostante non si riferisce esplicitamente a O__________ 2 o S____________________

2, né ai pegni, né alla proprietà di AP 1, né dimostra su quali conti o

rubriche fossero depositati suoi averi, né tantomeno per quale ammontare, per

cui esso non può dimostrare le tesi attoree.

26.

In

sintesi, dagli atti risultano diversi elementi che lasciano supporre la

presenza, su conti svizzeri gestiti da __________ R__________ e/o __________ G____________________,

di averi riconducibili all’attore, che possono essere confluiti, almeno in

parte, nelle relazioni oggetto della presente causa. Non sono tuttavia emerse

prove univoche e precise indicazioni relative a specifici conti, importi e

movimentazioni, quanto piuttosto indizi e conclusioni basate su testimonianze

incerte o di ridotto valore probatorio, ipotesi e deduzioni tutt’altro che

incontrovertibili, considerata pure la verosimile esistenza, su vari conti, di

averi appartenenti a __________ R__________ e/o __________ G__________ (v. ad

esempio interrogatorio di AP 1, verbale del 22 marzo 2016, p. 6), senza che si

possa ricostruire con la necessaria trasparenza l’origine, l’ammontare e la

distribuzione degli averi di pertinenza delle varie persone coinvolte. In

particolare, l’attore non ha specificato né tantomeno dimostrato quali conti e

quali averi abbia ereditato dal padre presso il __________ e come essi siano

stati movimentati, né ha dimostrato con la sufficiente gradazione probatoria

l’esistenza e l’ammontare di suoi averi sui vari conti che hanno poi alimentato

S__________ 2 e O__________ 2. L’assenza di una prova piena, le circostanze

fumose e i dubbi che hanno indotto il Pretore a respingere la pretesa attorea

emergono peraltro in modo lampante dal riassunto delle tesi esposto alle p.

20-24 del gravame, ove i vari passaggi risultano per la maggior parte non

sufficientemente sostanziati e le relative conclusioni non si impongono con la

chiarezza che l’appellante pretende.

27.

L’appellante

postula l’assunzione in questa sede della lista di prove indicata alle p. 24

seg. dell’impugnativa (informazioni scritte ed edizioni documenti dalla

controparte, da __________ G__________ e da __________), subordinatamente il

rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma tali prove, poiché

indebitamente respinte in violazione del suo diritto alla prova (art. 152 CPC).

Esse, indipendentemente dal fatto che i conti siano intestati a un terzo,

avrebbero chiari legami con la fattispecie e con l’attore sulla base delle

prove già raccolte e sarebbero suscettibili di contenere elementi rilevanti ai

fini della risposta al quesito pregiudiziale. Ciononostante, nella misura in

cui l’appellante si limita a simili affermazioni del tutto generiche, senza

indicare, per ciascuna prova richiesta, perché essa sarebbe rilevante e cosa

dovrebbe dimostrare, le richieste probatorie sono irricevibili per carenza di

motivazione. Va peraltro ricordato che il giudice può rinunciare

a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con

ogni verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle

prove”), e che un’istanza di

edizione non può formare oggetto di una domanda inquisitoria o investigativa a

mero scopo esplorativo per sapere quali documenti in possesso di terzi siano

suscettibili di fornire materia di prova nel contenzioso fra le parti (divieto

dell’inquisizione, o fishing expedition). Il richiedente vi può fare

capo solo qualora si sappia quali siano i documenti invocati ed essi siano

destinati a provare fatti conosciuti e allegati dalla parte richiedente (v.

IICCA del 12 maggio 2006, inc. 12.2005.152, consid. 5).

28.

L’appellante

menziona specificamente, nelle motivazioni del gravame, soltanto tre auspicati

mezzi di prova (appello, p. 3-5, 11 e 14), per cui l’assunzione delle ulteriori

prove, per le quali manca qualsivoglia argomentazione circa la loro rilevanza,

è in questa sede esclusa. Quanto alle tre prove menzionate, la relativa

motivazione è appena accennata, se non addirittura assente.

29.

Con

riguardo all’edizione di documenti da __________, tale richiesta non era più

contenuta nello scritto 7 dicembre 2016 con cui l’attore postulava l’assunzione

della rimanente documentazione da AO 1e __________ G__________i, ciò che

costituisce una rinuncia implicita alla relativa prova. In ogni caso, la

richiesta non potrebbe essere accolta. Nello specifico, l’appellante rileva la

possibilità che la documentazione del conto I__________ comprenda documenti

relativi al rapporto fiduciario in essere con la S__________ e permetta di

determinare, sulla base di una ricostruzione concreta dei flussi di denaro, chi

ne fosse il vero proprietario (v. p. 5 e 11 appello). A suo dire, tale richiesta

non sarebbe indagatoria, poiché l’esistenza del conto è stata confermata da __________

Pi__________ e da esso risultano accrediti in favore di L__________ (doc. 10,

avviso di accredito 16 marzo 2005) e dei conti oggetto della presente procedura.

Queste affermazioni sono tuttavia soggettive, generiche e non sostanziate. Agli

atti non vi sono prove attestanti che un conto denominato I__________ abbia

alimentato O__________ 2 o S__________ 2, né l’appellante le indica. Come già

sopra esposto (v. consid. 20, a cui si rinvia), nemmeno risulta un legame del

conto I__________ con le persone coinvolte nella vertenza o menzionate dal

teste__________ Pi__________, le cui dichiarazioni incerte non hanno trovato

riscontri oggettivi. L’appellante nemmeno

può essere seguito quando afferma che lo stesso Pretore avrebbe considerato

come rilevante il rapporto fiduciario in essere con la S__________, avendo il

primo giudice invece osservato che la circostanza non può essere associata

ai conti e ai fondi oggetto di questa causa (p. 9 dell’impugnato giudizio). La decisione pretorile di non ammettere ulteriori edizioni da __________

è pertanto condivisibile e merita conferma.

30.

L’appellante

postula l’edizione degli avvisi di accredito 27 luglio 2004 corrispondenti

all’ordine di bonifico di pari data trasmesso da __________ G__________ a __________

in favore di conti presso AO 1 e __________, ed emerso nell’edizione documenti

relativa al conto M__________, ma nelle motivazioni non spiega concretamente

quali flussi di denaro intende dimostrare, e per quali motivi, né rinvia

puntualmente a relative argomentazioni di prima sede, limitandosi

genericamente, a p. 4 in fondo dell’impugnativa, a indicare che l’acquisizione

agli atti degli avvisi di accredito permetterebbe di determinare “l’esatta

provenienza dei fondi confluiti sui conti”. Trattasi di una motivazione del

tutto generica e insufficiente che non può essere presa in considerazione, di

qui la sua irricevibilità. L’ordine di bonifico 27 luglio 2004 riguarda peraltro

unicamente il conto M__________ (già oggetto di edizione documenti), che

secondo gli accertamenti pretorili ha alimentato sia i conti dell’attore presso

__________, sia S__________ e D__________ presso AO 1 (la cui documentazione è

già agli atti unitamente a quella di O__________ e OD__________, v. doc. B-E). Questi

flussi di denaro non possono dimostrare alcunché nella misura in cui non è

stato dimostrato che i fondi d’origine appartenessero all’attore, e non si vede

dunque quali elementi decisivi potrebbero apportare gli eventuali avvisi di

accredito ivi riferiti. In altre parole, l’afflusso di fondi da un conto terzo

non può dimostrare alcunché se non si può chiarire (come non è stato fatto

nella fattispecie) chi fosse l’ADE, e in che misura, di quel conto.

31.

L’appellante

sostiene altresì che l’edizione documenti dalla controparte potrebbe portare conferma

della sottoscrizione di procure a favore di suoi parenti e determinare a quali

conti tale documentazione facesse riferimento, essendo ciò controverso fra i

testimoni. Egli non indica tuttavia quali testimoni avrebbero fornito queste

informazioni fra loro contraddittorie, venendo meno al suo onere di motivazione.

Ad ogni modo il figlio dell’attore, __________, non ha saputo riferire con precisione

quali fossero i conti in questione. Lo ha fatto __________ N__________,

indicando che si trattava di S__________ e O__________ e non dei conti oggetto

dell’escussione del pegno. Il medesimo teste ha osservato che le procure non

sono state formalizzate a seguito della mancata ratifica di __________ G__________

(circostanza che l’appellante non contesta debitamente) e che sono conseguentemente

state distrutte. Non si vede dunque quale risultato potrebbe apportare la

postulata edizione di documenti, né la loro esistenza dimostrerebbe la

proprietà di AP 1 sui fondi in questione e per quale ammontare.

32.

Ne

discende che le richieste probatorie dell’appellante non possono essere

accolte, e che la decisione del giudice di prime cure di negare la

legittimazione attiva dell’attore dev’essere confermata, non essendo quindi

necessario affrontare gli ulteriori temi sollevati da AO 1 nella sua risposta

all’appello (ovvero l’impossibilità anche per l’avente diritto economico di un

conto di agire contro la banca, o l’intervenuta prescrizione di pretese

derivanti da un eventuale atto illecito).

33.

In

conclusione, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie della

procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di €

5'562'000.-, pari all’incirca a fr. 6'100’000.- (determinante anche ai fini di

un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 55'000.-. Le ripetibili, calcolate

sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto

delle spese e dell’IVA ma pure della manifesta sproporzione tra le prestazioni

eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa, sono quantificate in fr.

20’000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.

L’appello 14

settembre 2018 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 55’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 20’000.- per ripetibili di seconda sede.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).