Lexipedia

Decisione

12.2018.123

Procedura sommaria nei casi manifesti: decisione di irricevibilità - litispendenza

7 gennaio 2020Italiano25 min

altresì a rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili. Per quanto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.122

12.2018.123

Lugano

7 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.10 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa in procedura ordinaria

con petizione da

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'869.40, pretesa

ridotta con le conclusioni a fr. 38'824.70, oltre interessi e accessori;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con sentenza 30 luglio 2018 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta

al pagamento di fr. 17'520.90 oltre interessi del 5% dal 16 maggio 2011;

appellanti entrambe le

parti: l’attore con appello 14 settembre 2018 (inc. n. 12.2018.122) con cui

chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere parzialmente

la petizione per l’importo di fr. 36'280.30, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi; la convenuta con appello di medesima data (inc.

12.2018.123) con cui chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di

respingere integralmente la petizione, pure protestando le spese giudiziarie di

entrambi i gradi di giudizio;

preso atto delle

rispettive risposte con cui le parti postulano la reiezione dei gravami;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è stato assunto a far

tempo dal 1° aprile 2010 dalla AO 1 in qualità di rappresentante, dal 1°gennaio

2011 in qualità di “responsabile rete di vendita”. Il contratto di lavoro, di

durata indeterminata, prevedeva tra altro una retribuzione mensile lorda di fr.

5'500.- per tredici mensilità, il diritto a una provvigione mensile calcolata sull’incassato

complessivo del mese precedente di tutti i rappresentanti dell’1.25% fino a fr.

850'000.- e dell’1% oltre tale importo e il pagamento delle rate mensili del

leasing del veicolo usato dal lavoratore (doc. C, poi sostituito dal doc. D).

Con scritto raccomandato

16 maggio 2011 la AO 1 ha notificato a AO 1 il suo licenziamento immediato

(doc. F), contestato dal dipendente.

B. Con decisione 4

febbraio 2016, cresciuta in giudicato (inc. SE.2011.307, doc. G), il Pretore ha

accertato che la disdetta era ingiustificata e che il licenziamento era

avvenuto in tempo inopportuno, poiché notificato durante un periodo di

malattia, riconoscendo pertanto il diritto del dipendente a percepire lo

stipendio sino alla scadenza del termine di disdetta, prorogato, stante il

periodo di malattia del dipendente dal 13 maggio al 17 luglio 2011, a fine

settembre 2011. Ritenuto che la pretesa azionata da AO 1 in tale causa era

limitata al mese di maggio 2011, il primo giudice gli ha riconosciuto l’importo

corrispondente a titolo di stipendio e provvigione.

C. Con istanza 17 maggio

2016 promossa in procedura sommaria nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257

CPC AO 1 ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo la sua

condanna al pagamento di fr. 36'344.40 a titolo di stipendio e provvigioni per

Fatti

i mesi da giugno a settembre 2011. Con sentenza 13 settembre 2016 (inc.

SO.2016.2275, doc. 3) l’istanza è stata dichiarata inammissibile, siccome i

presupposti previsti dall’art. 257 cpv. 1 CPC non erano adempiuti.

D. Con petizione 12

gennaio 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi ridotta con

le conclusioni dagli originari fr. 42'869.40 a fr. 38'824.70, oltre interessi e

accessori, a titolo di stipendio e provvigioni per i mesi di giugno, luglio,

agosto e settembre 2011, di quota parte della tredicesima mensilità, di

rimborso delle rate del leasing e di vacanze non godute. La convenuta si è

integralmente opposta alle pretese del lavoratore con risposta 15 febbraio

2017, rilevando in particolare come il dipendente durante il periodo oggetto

delle pretese azionate avrebbe svolto attività per terzi in violazione al

contratto di lavoro, e ha posto in compensazione l’importo di fr. 1'500.-. In

sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie pretese, la

convenuta sollevando altresì l’eccezione di prescrizione.

E. Con decisione 30

luglio 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato

la convenuta al pagamento di fr. 17'520.90 oltre interessi al 5% dal 16 maggio

2011, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.- a

carico della convenuta per il 45% e per il 55% a carico dell’attore, tenuto

altresì a rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili. Per quanto

concerne le pretese azionate a titolo di salario e provvigioni il giudice di

prime cure ha riconosciuto unicamente quelle relative ai mesi di giugno e

luglio 2011 (fr. 11'000.- per salario e fr. 3'220.90 per provvigioni), mentre

ha ritenuto prescritte quelle riferite ai mesi di agosto e settembre 2011. Egli

ha inoltre accolto la pretesa di fr. 3'300.- a titolo di vacanze non godute e

respinto quella di fr. 2'544.40 quale rimborso delle rate di leasing per il

periodo giugno-settembre 2011.

F. Con due distinti

appelli datati 14 settembre 2018 sia l’attore (inc. 12.2018.122) sia la

convenuta (inc. 12.2018.123) hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato:

il primo nel senso di accogliere la petizione per fr. 36'280.30, protestando le

spese e le ripetibili di entrambi i gradi di giudizio, la seconda postulando

l’integrale reiezione della petizione, pure con protesta delle spese

giudiziarie di prima e seconda sede. Entrambe le parti si sono opposte ai

rispettivi gravami con risposte 7 e 12 novembre 2018.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali

e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali

il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata,

negando la sussistenza delle pretese attoree e ponendo dunque fine alla

vertenza, va qualificata non come decisione incidentale, ma come decisione

finale, in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Nella fattispecie, gli appelli 14 settembre 2018, tenuto conto

delle ferie giudiziarie, sono senz’altro tempestivi, così come lo sono le

rispettive risposte. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

2.

In virtù dell’art.

125.

lett. c CPC, il giudice, per semplificare il processo, può ordinare la

congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie

negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo grado

(cfr. Reetz/ Hilber, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3ª ed., n. 6 ad art. 316

CPC; II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220). I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa

decisione e vertono sull'identico oggetto. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso

che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

3.

In relazione

all’eccezione di prescrizione sollevata in duplica dalla datrice di lavoro il

Pretore, osservato che le pretese derivanti dal rapporto di lavoro in virtù

dell’art. 339 cpv. 1 CO diventano immediatamente esigibili con la notifica

della disdetta immediata (in concreto avvenuta il 16 maggio 2011), ha ritenuto

che il termine di prescrizione di 5 anni fosse iniziato a decorrere il 17

maggio 2011. Egli ha poi rilevato che la prescrizione relativa ai salari e alle

provvigioni per i mesi di giugno e luglio 2011 era stata interrotta con

l’inoltro dell’istanza di conciliazione del 3 agosto 2011, alla quale aveva

fatto seguito l’autorizzazione ad agire del 12 agosto 2011. Considerato che

l’attore non aveva fatto valere le pretese entro il termine di tre mesi, che la

prescrizione aveva pertanto nuovamente iniziato a decorrere il 17 novembre 2011

(ossia il giorno successivo alla scadenza dell’autorizzazione), e che l’istanza

di conciliazione della presente causa era stata inoltrata il 12 ottobre 2016,

il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione per le pretese concernenti i

salari e le provvigioni per i mesi di giugno e luglio 2011. Egli ha invece

ritenuto prescritte le pretese fatte valere a titolo di salari e provvigioni

per i mesi di agosto e settembre 2011 poiché non vi era stato alcun atto

interruttivo, non potendosi riconoscere tale effetto all’istanza 17 maggio 2016

promossa dall’attore in procedura sommaria nei casi manifesti, l’art. 63 cpv. 2

CPC non essendo applicabile a una decisione di inammissibilità emessa secondo

l’art. 257 cpv. 3 CPC. Nel merito il Pretore ha quindi riconosciuto fr.

11'000.- a titolo di salari e fr. 3'220.90 a titolo di provvigioni per il

periodo giugno e luglio 2011, oltre a fr. 3'300 a titolo di vacanze non godute,

mentre ha respinto la richiesta di rimborso delle rate del leasing relative al

periodo giugno-settembre 2011.

Sull’appello di AP 1

4.

Con la prima censura

l’appellante rimprovera il Pretore di avere parzialmente accolto

l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la duplica in

relazione alle sue pretese derivanti dal contratto di lavoro riferite ai mesi

di agosto e settembre 2011.

4.1

L’attore rileva dapprima che

l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla datrice di lavoro solo con la

duplica, sarebbe tardiva.

Per l’art. 142 CO

l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata in causa dalla parte che se

ne prevale, non potendovi il giudice supplirvi d’ufficio, secondo le disposizioni

del diritto processuale. Il Codice di procedura civile svizzero non prevede

espressamente che tale eccezione debba essere sollevata con la risposta,

l’adduzione di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova essendo possibile senza

limitazione fino alla fine della fase dello scambio degli scritti introduttivi,

riservata la violazione del principio della buona fede processuale, in concreto

nemmeno pretesa (sulla questione vedi Tappy,

Commentaire romand – Code de procédure civile, 2aed., 2019, n. 40,

41.

ad art. 221 CPC; Leuenberger,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 24 ad art. 222 CPC e n.

14b ad art. 229 CPC; Killias,

Berner Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 222 CPC).

Ne discende che

l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la duplica non è

tardiva.

4.2

L’appellante lamenta una

violazione del diritto e critica il Pretore per avere ritenuto inapplicabile

alla fattispecie l’art. 63 cpv. 2 CPC. A suo dire il meccanismo correttivo

previsto da tale norma deve valere anche nel caso in cui un’istanza promossa in

procedura sommaria nei casi manifesti viene dichiarata irricevibile ai sensi

dell’art. 257 cpv. 3 CPC per assenza di una delle due condizioni richieste per

ottenerne tutela.

Il Pretore, dopo avere

riassunto le motivazioni delle due opposte correnti dottrinali sulla questione,

ha escluso l’applicazione della norma citata, il suo testo essendo chiaro e la

legge non potendo recedere da considerazioni d’opportunità.

4.2.1

Giusta l’art. 63 cpv. 1 CPC,

se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice e dell’autorità di

conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o

all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui

l’atto fu proposto la prima volta. Secondo il cpv. 2 della norma lo stesso vale

se l’azione è stata proposta in errato tipo di procedura. La disposizione è

applicabile all’atto ritirato o dichiarato irricevibile per incompetenza

territoriale, materiale o funzionale del giudice o dell’autorità di

conciliazione, rispettivamente se la domanda è stata promossa con un tipo di

procedura errato, ad esempio ordinaria invece che semplificata oppure con

petizione direttamente al giudice quando la causa sottostà invece al preventivo

tentativo di conciliazione obbligatorio. Il Tribunale federale ha precisato che

l’art. 63 CPC si applica solo ai casi menzionati, ad esclusione dei casi in cui

la domanda è inammissibile per mancanza di altri presupposti processuali o per

carenze formali dell’atto (DTF 141 III 481 consid. 3.2.4 pag. 487; decisione

del Tribunale federale 4A_520/2018 del 19 ottobre 2018 consid. 3.2.3,

4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid. 2.3; 5A_39/2016 del aprile 2016 consid.

2.2) e riguarda solo gli atti introduttivi di causa ma non quelli ricorsuali

(DTF 140 III 636 consid. 3.2; decisione del Tribunale federale 4A_48/2016 del

1° febbraio 2016 consid. 3.2).

4.2.2

La questione di sapere se il

meccanismo correttivo previsto dall’art. 63 cpv. 2 CPC è applicabile anche nel

caso in cui un’istanza promossa in procedura sommaria nei casi manifesti viene

dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC per assenza di una

delle due condizioni richieste per ottenerne tutela non pare ancora avere

ottenuto una risposta nella giurisprudenza del Tribunale federale.

Sulla questione la

dottrina è divisa. Alcuni autori negano tale possibilità poiché la decisione di

irricevibilità ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC non è dovuta a una scelta

errata della procedura, bensì alla mancata realizzazione delle condizioni

previste per poter accordare tutela nei casi manifesti. Colui che sceglie di

percorrere volontariamente questa via (al posto di quella ordinaria o

semplificata) non può pertanto beneficiare della litispendenza retroattiva

secondo l’art. 63 CPC (Sutter-Somm/Lötscher,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 32 ad art. 257; Sutter-Somm/Hedinger, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 63; Leuenberger, Rechtshängigkeit bei

fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart (Art. 63 ZPO), in: SZZP

2/2013, pag. 169 segg.; Berger-Steiger,

Berner Kommentar ZPO, n. 25 ad art. 63). Altri autori criticano questa

soluzione, poiché renderebbe inaffidabile e poco attrattiva la procedura

sommaria nei casi manifesti quando vi sono dei termini di prescrizione o di

perenzione da rispettare e ciò in contrasto con lo scopo della norma e con il

principio di economia processuale (Hofmann,

Basler Kommentar ZPO, n. 28 ad art. 257; Göksu,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 26 ad art. 257; Müller-Chen, in: Brunner/Gasser/Schwander,

op. cit., n. 28 ad art. 63; Jent-Sørensen,

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed.; n. 15 ad art.

257; Staehlin/Staehlin/Grolimund, Zivilprozzesrecht,

2a ed., §21 n. 58; Bohnet,

in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand - Code de

procédure civile commenté, n. 3 e 27 ad art. 257; Droese, Unklarheiten um den klaren Fall gemäss Art. 257 ZPO,

in: ZBJV 155/2019, pag. 238 segg.; Bergamin,

Die Verjährung, Antworten auf brennende Fragen zum alten und neuen

Verjährungsrecht, in: HAVE 2018, pag. 187 segg., 198 seg.; Baeckert, Der Rechtsschutz in klaren

Fällen – ausgewählte fragen, in: Rivista svizzera di procedura civile e d’esecuzione

forzata (PCEF) 30/2013, pag. 140 segg., 141 seg.).

4.2.3

Sapere se il meccanismo correttivo dell’art. 63 CPC è

applicabile anche nei casi di decisione di irricevibilità ai sensi dell’art.

257.

cpv. 3 CPC è questione d’interpretazione.

4.2.3.1

La

legge s’interpreta dapprima per sé stessa, esaminandone il testo

(interpretazione letterale), il senso e lo scopo (interpretazione teleologica)

e i valori che ne stanno alla base, derivanti in particolare dalla relazione

con altri disposti (interpretazione sistematica) e dai lavori preparatori (interpretazione

storica). L’interprete deve lasciarsi guidare dall’idea che il senso della

norma non risulta già dal suo testo, ma solo dalla legge così come intesa e

concretizzata nella fattispecie. Quanto ricercato è una decisione materialmente

corretta sul piano normativo, finalizzata a un risultato soddisfacente alla

luce della ratio legis. Al riguardo, il Tribunale federale s’ispira

a un pluralismo metodologico, che non stabilisce a priori una

gerarchia degli elementi interpretativi. I materiali legislativi servono come

strumento per riconoscere il senso della norma e nell’interpretazione di

disposizioni nuove essi occupano una posizione speciale (DTF 141 III 481 consid.

3.2.3).

4.2.3.2

Il testo dell’art. 63 cpv. 2

CPC indica che il meccanismo correttivo della litispendenza retroattiva vale,

oltre al caso dell’incompetenza, anche quando l’azione è promossa “in errato

tipo di procedura”, senza precisare se è inteso unicamente il caso in cui

l’atto introduttivo è inoltrato secondo una procedura non prescritta dal CPC

(come sembra intendere la versione francese: “selon la procédure

prescrite“ al contrario di quella tedesca “nicht im

richtigen Verfahren“), oppure se comprende pure i casi in cui l’attore

sceglie di far valere la propria pretesa in procedura sommaria nei casi

manifesti (di per sé corretta) nell’errata convinzione che siano adempiuti i

presupposti specifici di cui all’art. 257 CPC. Anche in quest’ultimo caso la

procedura può rivelarsi errata, nel senso che non è la via corretta per far

valere in giudizio con successo le proprie pretese. La norma non prevede

inoltre alcuna riserva esplicita per quanto attiene alle decisioni di

irricevibilità emanate giusta l’art. 257 cpv. 3 CPC, diversamente da quanto

invece previsto all’art. 63 cpv. 3 CPC per gli “speciali termini legali

d’azione” della LEF. Il testo dell’art 63 cpv. 2 CPC non dà una risposta

limpida e non si può pertanto escludere un’applicazione del meccanismo

correttivo dell’art. 63 CPC alle decisioni di inammissibilità giusta l’art. 257

cpv. 3 CPC. Quest’ultima interpretazione è peraltro sostenuta dai lavori

preparatori, dai quali risulta esplicitamente la volontà del legislatore di

applicare l’art. 63 CPC anche ai casi di decisioni di irricevibilità giusta

l’art. 257 cpv. 3 CPC. L’avamprogetto della commissione di esperti del giugno

2003.

prevedeva già una procedura sommaria “in materia di protezione immediata

del diritto” (art. 266-267 AP CPC) con l’emanazione di una decisione di non

entrata in materia in caso di assenza delle condizioni per ottenere la

protezione immediata del diritto, rispettivamente il medesimo meccanismo di

retrodatazione della litispendenza nel caso di promozione dell’azione “in

errato tipo di procedura” (art. 207 cpv. 2 AP applicabile in virtù dell’art.

235.

AP). Al proposito il Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto

precisava che “la perpetuazione della litispendenza è stata ora estesa anche

al caso in cui il genere di procedura alla base dell’azione non era corretto (cpv.

2). Si pensi segnatamente all’istanza di protezione immediata del diritto, che

ad es. in quanto la situazione giuridica non è stata ritenuta sufficientemente

chiara è stata dichiarata irricevibile (art. 267 AP). In questo caso la

litispendenza non è compromessa se entro 30 giorni è stata avviata la procedura

corretta, ovvero quella ordinaria” (Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto

della Commissione peritale, giugno 2003, pag. 102). Le disposizioni citate sono

poi state riprese agli artt. 61 cpv. 2 e 253 cpv. 3 del Disegno di legge

presentato dal Consiglio federale, salvo qualche piccolo dettaglio redazionale,

e il Messaggio ha a sua volta esplicitamente indicato che qualora “la tutela

giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accolta perché la fattispecie

o la situazione giuridica non è chiara…il giudice non respinge l’istanza (nel

merito) ma non entra nel merito (cpv. 3). L’attore ha allora la possibilità di

far valere il proprio diritto in una procedura completa che prevede, questa

volta, un’ampia assunzione delle prove e in cui il giudice ha pieno potere di

cognizione. L’articolo 61 (litispendenza retroattiva) è applicabile in questa

eventualità” (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), FF 2006, pag. 6724).

Da un punto di vista

teleologico la “retrodatazione della litispendenza” giusta l’art. 63 CPC mira

alla salvaguardia dei termini di prescrizione e di perenzione e quindi a

evitare che il richiedente subisca le inique conseguenze della perdita del suo

diritto quando è confrontato con una decisione di non entrata nel merito (DTF

141.

III 481 consid. 324 e riferimenti; FF 2006, pag. 6648). D’altro lato la

procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura

ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire

all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e

rapida ed è intesa come uno strumento di “tutela dei creditori” (FF 2006, pag.

6724). L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la

pretesa. Se la parte convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni che non

possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il

convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti va dichiarata inammissibile, così da poter permettere all’istante di

riproporre la pretesa in procedura ordinaria o semplificata (DTF 141 III 23

consid. 3.2). Negare l’applicazione dell’art. 63 CPC in questi casi

significherebbe negare la possibilità di proporre questa procedura quando vi è

il rischio di decorrenza di un termine di prescrizione, ciò che non è conforme

al senso e allo scopo della norma.

Giova osservare che nei

casi di decisioni di irricevibilità per carenze formali, per le quali l’art. 63

non è applicabile (DTF 141 III 481 consid. 3.2.4 pag. 485 segg.), l’art. 132

CPC prevede comunque l’assegnazione di un termine suppletorio di 30 giorni per

ovviare a tali carenze, senza cessazione della litispendenza in tale lasso di

tempo e quindi senza alcun influsso sul termine di prescrizione. Lo stesso

meccanismo è dato nel caso di mancato versamento dell’anticipo o della cauzione

(art. 101 cpv. 3 CPC). Da un profilo del diritto della prescrizione, istituto

di diritto materiale, non si vede alcun motivo plausibile per negare al

creditore un termine suppletorio di 30 giorni ai sensi dell’art. 63 CPC per far

valere la pretesa in procedura ordinaria o semplificata, dopo una decisione di

non entrata in materia ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC per motivi che

derivano dal diritto processuale (Droese,

op. cit. 238 seg.; Bergamin, op.

cit., 198 seg.).

In definitiva, tutti gli elementi interpretativi esaminati

concorrono a confermare che il legislatore ha inteso applicare il meccanismo

correttivo dell’art. 63 cpv. 2 CPC ai casi in cui l’istanza promossa in

procedura sommaria nei casi manifesti venga dichiarata inammissibile per

assenza delle condizioni necessarie ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC.

4.2.4

Ne discende che l’appellante

con l’inoltro dell’istanza 17 maggio 2016 in procedura sommaria nei casi

manifesti ha interrotto la prescrizione delle pretese derivanti dal contratto

di lavoro divenute esigibili con la disdetta 16 maggio 2011 nel termine di 5

anni previsto dall’art. 128 n. 3 CO. L’eccezione di prescrizione va pertanto

respinta integralmente.

5.

L’appellante

rimprovera il Pretore per non essersi espresso in relazione alla richiesta

concernente la tredicesima mensilità pro - rata per l’anno 2011. Visto l’esito

dell’appello della datrice di lavoro (inc. 12.2018.123), alle cui motivazioni

si rinvia, la censura è irrilevante. Per i medesimi motivi non occorre

determinarsi in merito all’entità delle pretese salariali e a titolo di

provvigione ribadite in questa sede dall’attore per i mesi di agosto e

settembre 2011 (considerando 7 dell’appello della datrice di lavoro inc.

12.2018.123).

Sull’appello di AO 1

6.

La datrice di lavoro

critica il Pretore per avere respinto l’eccezione di prescrizione in relazione

alle pretese salariali di giugno e luglio 2011. A suo dire, in caso di mancata

presentazione dell’atto di causa entro il termine indicato nell’autorizzazione

ad agire, il nuovo termine di prescrizione ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CO

comincia a decorrere dal giorno di presentazione dell’istanza di conciliazione

o, nella migliore delle ipotesi, dal giorno del rilascio dell’autorizzazione ad

agire ma non da quello di scadenza della stessa. La censura è irrilevante,

posto che in concreto tutte le pretese fatte valere in causa dall’attore

derivanti dal contratto di lavoro non sono prescritte per i motivi esposti al

considerando 4, ai quali si rimanda.

7.

La datrice di lavoro

rimprovera il Pretore per non avere posto in deduzione quanto guadagnato

dall’attore con un altro lavoro nel periodo successivo alla disdetta immediata

del contratto di lavoro in applicazione dell’art. 337c cpv. 2 CPC, criticando

l’accertamento pretorile secondo cui i fr. 76'000.- guadagnati da AP 1

lavorando per la ditta __________ S.r.l. sono stati da lui conseguiti a far

tempo da novembre 2011.

7.1

L’appellante critica dapprima

il Pretore per avere fondato la propria motivazione su un documento denominato

“lettera di incarico 1° novembre 2011”, non acquisito agli atti. La censura è

fondata. Tale documento è stato infatti oggetto dell’istanza di assunzione di

nuovi mezzi di prova presentata dall’attore il 16 maggio 2017 e respinta dal

Pretore con decisione 21 agosto 2017. Ne discende che il giudizio del primo

giudice, nella misura in cui poggia su tale “lettera di incarico”, è errato.

7.2

Dall’istruttoria, e meglio

dalla dichiarazione di imposta per l’anno 2011 (incarto richiamato Ufficio di

tassazione __________), risulta che l’attore ha dichiarato un reddito da

attività dipendente di complessivi fr. 76'000.- (modulo 1, cifra 1.1),

allegando il certificato di salario della ditta __________ S.r.l. del 16

gennaio 2012, da cui risulta un compenso di fr. 45'000.- per “marketing e

ricerca clienti in Germania e Ucraina”, di fr. 31'000.- per “consulenza per

prodotto Vino …Imbottigliamento ed etichettatura packaging design” oltre

l’annotazione a mano “N.B: Luogo di lavoro ns uffici siti nel Comune di M__________

__________”. L’attore ha altresì posto in deduzione le spese professionali

derivanti dall’utilizzo del veicolo privato per l’intero 2011 (dal 1° gennaio

al 31 dicembre) per 220 giorni, dichiarando come luogo di lavoro M__________ __________

e indicando la durata dell’attività professionale come “annuale” (Modulo 4,

cifra 1 e 2). Ne discende che le dichiarazioni medesime dell’attore rendono

poco credibile la tesi da lui sostenuta in causa di avere iniziato la

collaborazione con altre ditte unicamente a partire dal mese di ottobre 2011,

ciò a maggior ragione se si considera l’entità dell’importo ricevuto.

Considerato che il tipo di lavoro compiuto dall’attore è comparabile con quello

precedentemente svolto presso l’appellante, per il quale veniva remunerato con

un salario mensile di fr. 5'500.- oltre le provvigioni (in media fr. 1'700.-

mensili, cfr. doc. 2) appare poco plausibile che per tre soli mesi di lavoro

l’attore sia stato remunerato con oltre fr. 25'000.- mensili (fr. 76'000.- diviso

tre mesi).

In merito alla

quantificazione dell’importo da dedurre ai sensi dell’art. 337c cpv. 2 CO,

considerato che l’attore ha lavorato presso l’appellante fino al 16 maggio 2011

con un grado di occupazione del 100% e che il contratto di lavoro prevedeva,

oltre a un obbligo di fedeltà, un divieto di concorrenza (doc. D), non si può

che dedurne che l’importo di fr. 76'000.- dichiarato quale reddito da attività

dipendente conseguito nel 2011 presso la ditta __________ S.r.l. sia stato

conseguito dall’attore, nell’ipotesi a lui più favorevole, nel periodo dal 17

maggio 2011 al 31 dicembre 2011 (7 mesi e ½), pari a una remunerazione media

mensile di fr. 10'133.-, per un importo complessivo da porre in deduzione ai

sensi dell’art. 337c cpv. 2 CO di fr. 40'533.-, somma ben superiore a quella da

lui rivendicata in questa sede a titolo di pretese salariali, provvigioni,

tredicesima mensilità e ferie non godute per il periodo giugno – settembre 2011

per un importo complessivo di fr. 36'280.30.

Conclusione

8.

Ne discende che

l’appello di AO 1 deve essere respinto mentre l’appello di AO 1 accolto con

conseguente riforma della decisione 30 luglio 2018 della Pretura di Lugano,

sezione 1, nel senso che la petizione è integralmente respinta.

Le spese giudiziarie

di prima e seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto

che le stesse sono state calcolate per la procedura di appello di AO 1 (inc.

12.2018.122) sulla base del valore ancora litigioso di fr. 18'759.- (36'280.30

./. 17'520.90), mentre per la procedura di appello di AO 1 (inc. 12.2018.123)

sulla base del valore litigioso di fr. 17'520.90.

Gli importi ai fini di

eventuali ricorsi al Tribunale federale superano i fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. Le

cause inc. 12.2018.122 e 12.2018.123 sono congiunte.

II. L’appello

14 settembre 2018 di AO 1 (inc. 12.2018.122) è respinto.

III. Gli oneri

processuali della procedura di appello (inc. 12.2018.122) di complessivi fr. 2'000.-

sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili.

IV. L’appello 14

settembre 2018 di AO 1 (inc.12.2018.123) è accolto. Di conseguenza la

sentenza 30 luglio 2018 della Pretura di Lugano, sezione 1, invariati gli altri

dispositivi, è così riformata:

1.

La petizione è respinta.

2.

La tassa di giustizia e le

spese, di complessivi CHF 2'500.- sono poste a carico dell’attore. L’attore è

pure condannato a pagare alla convenuta l’importo di CHF 2'500.-.

V. Gli oneri processuali

della procedura di appello (inc.12.2018.123) di complessivi fr. 2'000.- sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

VI. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).