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Decisione

12.2018.124

Legittimazione attiva

10 marzo 2020Italiano13 min

1 si è licenziato dalla AP 1 (deposizione AO 1, verbale 2 marzo 2016, pag. 9). Con

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.124

Lugano

10

marzo 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.3 della Pretura

del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 6 febbraio 2015 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 109'879.- oltre

interessi al 5% dal 18 novembre 2010, mentre il convenuto ha postulato la

reiezione integrale della petizione;

e ora sull’eccezione di

carente legittimazione attiva dell’attrice sollevata dal convenuto e che il

Pretore aggiunto con sentenza 16 agosto 2018 ha accolto;

appellante l’attrice

con atto di appello 17 settembre 2018 con cui chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere l’eccezione di carente legittimazione,

protestando le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

mentre il convenuto con

risposta all’appello 9 novembre 2018 postula la reiezione del gravame, con

protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto: A. La AP 1 è una società

attiva “nel commercio di articoli e apparecchi elettrici di ogni genere,

nell’esecuzione di impianti elettrici a corrente forte e debole, nonché nella

riparazione, progettazione e esecuzione di impianti telefonici e affini” (doc.

B), il cui capitale è detenuto in ragione del 10% da AO 1 e in ragione del 90%

da __________ T__________. Quest’ultimo è pure presidente con firma individuale,

mentre AO 1 è stato membro con diritto di firma collettiva a due con il

presidente fino a aprile 2010 (doc. B, doc. 9, deposizione __________ T__________,

verbale 2 marzo 2016, pag. 6). Essi, all’epoca dei fatti, erano pure dipendenti

della AP 1.

Fatti

B. Il 9 giugno 2004 __________

T__________ e AO 1 hanno acquistato in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno,

il fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. A), sul quale hanno in

seguito edificato uno stabile commerciale, i cui spazi sono stati poi concessi

in locazione a diverse ditte, tra cui la AP 1.

C. Nel febbraio 2010 AO

1 si è licenziato dalla AP 1 (deposizione AO 1, verbale 2 marzo 2016, pag. 9). Con

fattura 19 ottobre 2010 (senza intestazione) la AP 1 ha chiesto a AO 1 il

pagamento di fr. 109'879.- (IVA inclusa), pari alla metà dell’importo a titolo

di mercede per le prestazioni eseguite nell’ambito dell’edificazione dello

stabile commerciale sul fondo part. n. __________ RFD __________ (doc. D).

Il 3 maggio 2011 AP

1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 il PE n. __________ dell’UE di __________

per l’incasso di fr. 109'879.- oltre interessi, a cui l’escusso ha interposto

tempestiva opposizione (doc. F).

D. Con petizione 6

febbraio 2015, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, AP 1 ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1

chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 109'879.- oltre interessi al 5%

dal 18 novembre 2010 corrispondente alla metà dell’importo complessivo per le

prestazioni dettagliate nella fattura di cui al doc. D (direzione lavori per

opere supplementari, creazione impianto elettrico, “prestazioni fornite in

qualità di committente”: allestimento delibere, scelte materiali, verifiche dei

progetti, modifiche in corso d’opera e liquidazioni, gestione amministrativa e

manutenzione dello stabile) eseguite nell’ambito dell’edificazione dello

stabile commerciale sul fondo n. __________ RFD di __________. .

E. Con risposta 11

settembre 2015 AO 1 si è integralmente opposto alla petizione, negando

l’esistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, contestando tutte

le pretese fatte valere e invocando altresì l’eccezione di prescrizione. A suo

dire, __________ T__________, azionista di maggioranza e presidente dell’attrice,

avrebbe allestito la fattura di cui al doc. D al solo scopo di punirlo per

avere dimissionato e per avere costituito una nuova società.

F. Esperita

l’istruttoria di causa in punto alle deposizioni, all’assunzione dei testimoni

e alle prove documentali, il convenuto ha chiesto di limitare la causa al tema

dell’esistenza di un rappporto contrattuale tra le parti e così sulla sola

eccezione di carenza di legittimazione attiva da lui sollevata. Richiesta a cui

ha aderito l’attrice e che il Pretore aggiunto ha accolto con disposizione

ordinatoria 11 aprile 2018, limitando il procedimento al solo esame della

legittimazione e rinviando l’assunzione delle ulteriori prove a dipendenza del

giudizio sul tema.

G. Raccolti gli allegati

conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con sentenza 16 agosto 2018 qui

impugnata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, respingendo

di conseguenza la petizione, caricando la tassa e le spese processuali di

complessivi fr. 5'000.- all’attrice, risultata soccombente, con l’obbligo di

rifondere al convenuto fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

H. Con appello 17

settembre 2018 l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di riattivare la

causa dallo stadio in cui è stata sospesa, con protesta delle spese giudiziarie

di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta all’appello 9 novembre 2018 il

convenuto si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili

di appello.

Considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Entro il

medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). In

concreto, l’appello 17 settembre 2018, introdotto nel termine di 30 giorni

dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è

la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.

Considerandi

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha negato l’esistenza di un qualsiasi rapporto

contrattuale tra l’attrice, da una parte, e __________ T__________ e AO 1, dall’altra,

concernente l’esecuzione delle prestazioni inerenti l’edificazione dello

stabile commerciale sul fondo n. __________ RFD di __________ – __________ di

cui alla fattura doc. D per un totale di fr. 204'236.05, di cui la metà oggetto

della presente causa. Dalla decisione di __________ T__________ e AO 1,

all’epoca dell’operazione in ottimi rapporti, di acquistare un fondo in

comproprietà per costruirvi insieme uno stabile commerciale da mettere a

reddito, il primo giudice ha dedotto che essi avevano costituito una società

semplice ai sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO. In relazione alle singole

prestazioni di cui alla fattura doc. D, il Pretore aggiunto, in breve, ha concluso

che le stesse erano state effettuate da __________ T__________ e/o AO 1 nella

loro qualità di soci della società semplice, ciascuno utilizzando i propri

mezzi, risorse o conoscenze. Non essendoci alcuna prova del conferimento di un

incarico alla AP 1 il primo giudice ha quindi accolto l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva e respinto la petizione.

3.

L’appellante lamenta

un errato accertamento dei fatti e rimprovera il Pretore aggiunto per non avere

tenuto conto delle deposizioni dei testi, i quali avrebbero confermato la

presenza sul cantiere di dipendenti della AP 1. A suo dire, il fatto che alcuni

suoi dipendenti avrebbero lavorato durante il normale orario di lavoro e

sarebbero stati pagati direttamente da lei attraverso il versamento del salario

mensile dimostrerebbe l’esistenza di un contratto di appalto e /o mandato e

quindi la titolarità delle pretese fatte valere in causa. L’attrice si limita a

riproporre la tesi e i motivi già addotti in prima sede, proponendo una propria

interpretazione delle risultanze istruttorie, senza indicare i motivi per cui

la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui la decisione dei due azionisti

e dipendenti dell’attrice di acquistare un fondo in comproprietà allo scopo di

edificare assieme uno stabile commerciale da adibire a nuova sede dell’attività

della AP 1 e per il restante da mettere a reddito, costituiva in diritto una

società semplice, ossia un contratto

con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi

comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO), sarebbe errata e censurabile.

L’appello, che non adempie i presupposti di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1

CPC), è pertanto irricevibile. Esso

si rileva comunque infondato

per i motivi espressi a titolo abbondanziale ai considerandi seguenti.

4.

In relazione alla

realizzazione dell’impianto elettrico l’appellante critica il Pretore per non

avere tenuto conto delle deposizioni delle persone che hanno lavorato sul

cantiere, dalle quali emergerebbe come i lavori sarebbero stati eseguiti dai

suoi dipendenti durante il normale orario di lavoro e come essi, per tali

prestazioni, sarebbero stati remunerati normalmente attraverso il versamento,

da parte sua, del salario mensile. A sostegno della sua tesi l’appellante

rinvia poi ai bollettini a regia da lei prodotti (doc. P).

4.1

Contrariamente a quanto

asserisce l’appellante, dalla sentenza impugnata emerge che, contestualmente

all’analisi se le singole prestazioni oggetto della causa derivavano da un

asserito incarico conferito all’attrice da parte dei comproprietari, il Pretore

aggiunto ha esaminato diverse deposizioni testimoniali - tra cui anche quelle

delle persone attive sul cantiere in questione di cui ha pure riportato ampi

stralci nel proprio giudizio - e ha apprezzato le stesse alla luce anche delle

altre risultanze dibattimentali. Il primo giudice ha rilevato come

l’istruttoria aveva “confermato l’effettiva presenza sul cantiere di operai

della AP 1” (sentenza impugnata consid. 5.1, pag. 6), accertando che “buona

parte” dei lavori concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico

erano stati eseguiti personalmente sia da __________ T__________ sia da AO 1

oltre che dai dipendenti della AP 1 “all’infuori delle fasce orarie

lavorative e che per tali prestazioni gli operai della AP 1 sono stati

retribuiti integralmente in contanti e direttamente da T__________ e da AO 1”

(sentenza impugnata, consid. 5.2 pag. 6). Egli ha inoltre accertato che la

gestione del cantiere concernente l’edificazione dello stabile commerciale di

proprietà di __________ T__________ e AO 1 non era stata effettuata come quella

di un qualsiasi altro normale cantiere della AP 1, rilevando in particolare come

per i lavori eseguiti dai dipendenti dell’attrice sul cantiere in questione non

venivano registrati né le ore di lavoro né il materiale usato. In queste

circostanze il primo giudice ne ha pertanto dedotto che la tesi dell’attrice,

secondo cui tra le parti sarebbe sorto un contratto di appalto, rappresentava

una fictio iuris mentre le prestazioni fornite dovevano essere

considerate quale apporto dei soci alla società semplice.

4.2

Il rinvio ai bollettini a

regia intestati all’attrice e da lei prodotti sub doc. P non permette di

revocare in dubbio la conclusione del Pretore aggiunto. Agli stessi, contestati

in causa dal convenuto e nemmeno firmati, non può infatti essere riconosciuta

alcuna valenza probatoria e vanno

considerati alla stregua di semplici affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 47 ad art. 183; II CCA 11 marzo

1998.

inc. n. 12.97.157, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 26 maggio 2009 inc.

n. 12.2008.100, 1° settembre 2014 inc. n. 12.2012.197). Ad ogni buon conto,

dagli stessi si potrebbe unicamente dedurre che dei dipendenti dell’attrice hanno

eseguito delle prestazioni sul cantiere in questione e null’altro. In assenza

di altri riscontri oggettivi, contrariamente a quanto pretende l’appellante,

ciò non è comunque sufficiente per ritenere dimostrata l’esistenza di un

contratto di appalto tra i due comproprietari e l’attrice per l’esecuzione

delle opere da elettricista.

4.3

In

assenza di altri riscontri oggettivi agli atti, in concreto nemmeno invocati

dall’appellante, se ne deve concludere che la circostanza secondo cui la

realizzazione dell’impianto elettrico è stata eseguita dai dipendenti

dell’attrice in parte durante il normale orario di lavoro, e che per tali

prestazioni sono stati da lei remunerati con il versamento del salario mensile,

non è sufficiente, da sola, per sovvertire la conclusione del primo giudice e

per ammettere l’esistenza di un contratto di appalto e quindi la titolarità dei

crediti fatti valere in causa. A

prescindere dalla sua ammissibilità (v. consid. 3), la critica dell’appellante

è anche infondata.

5.

In merito alle altre

pretese fatturate, l’appellante si limita a criticare la decisione impugnata

con i medesimi motivi addotti a sostegno della titolarità del credito per le

opere concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico, senza confrontarsi

con le specifiche argomentazioni esposte dal primo giudice sul tema,

limitandosi a trascrivere stralci di alcune deposizioni testimoniali per poi proporne

una soggettiva interpretazione, ciò che non adempie ai presupposti di motivazione

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), di modo che anche su questo punto l’appello si

rileva irricevibile. La critica risulta comunque del tutto infondata, non

essendoci agli atti alcun riscontro oggettivo atto a confermare l’esistenza di

un qualsivoglia incarico all’appellante, tantomeno che i due comproprietari __________

T__________ e/o AO 1, azionisti e dipendenti dell’attrice, nella realizzazione

del progetto di edificazione dello stabile commerciale abbiano agito per conto

e a nome della AP 1.

6.

Ne discende la

reiezione del gravame, per quanto ricevibile, con la conseguente conferma della

decisione impugnata. Le spese giudiziarie di appello seguono la totale

soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 109'879.-, la riduzione della pretesa a fr. 55'000.-

formulata in questa sede dall’attrice essendo ininfluente in tema di valore

litigioso ai sensi dell’art. 91 seg. CPC. Per la fissazione delle spese

processuali di appello si è tenuto conto del fatto che il presente giudizio è

limitato alla questione della legittimazione delle parti.

Il valore litigioso

per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente i fr.

30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106, 91 e 95 CPC, la

LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 17

settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 16 agosto 2018 della Pretura del Distretto di

Bellinzona, è confermata.

2. Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).