12.2018.124
Legittimazione attiva
10 marzo 2020Italiano13 min
1 si è licenziato dalla AP 1 (deposizione AO 1, verbale 2 marzo 2016, pag. 9). Con
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.124
Lugano
10
marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.3 della Pretura
del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 6 febbraio 2015 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 109'879.- oltre
interessi al 5% dal 18 novembre 2010, mentre il convenuto ha postulato la
reiezione integrale della petizione;
e ora sull’eccezione di
carente legittimazione attiva dell’attrice sollevata dal convenuto e che il
Pretore aggiunto con sentenza 16 agosto 2018 ha accolto;
appellante l’attrice
con atto di appello 17 settembre 2018 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’eccezione di carente legittimazione,
protestando le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;
mentre il convenuto con
risposta all’appello 9 novembre 2018 postula la reiezione del gravame, con
protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto: A. La AP 1 è una società
attiva “nel commercio di articoli e apparecchi elettrici di ogni genere,
nell’esecuzione di impianti elettrici a corrente forte e debole, nonché nella
riparazione, progettazione e esecuzione di impianti telefonici e affini” (doc.
B), il cui capitale è detenuto in ragione del 10% da AO 1 e in ragione del 90%
da __________ T__________. Quest’ultimo è pure presidente con firma individuale,
mentre AO 1 è stato membro con diritto di firma collettiva a due con il
presidente fino a aprile 2010 (doc. B, doc. 9, deposizione __________ T__________,
verbale 2 marzo 2016, pag. 6). Essi, all’epoca dei fatti, erano pure dipendenti
della AP 1.
Fatti
B. Il 9 giugno 2004 __________
T__________ e AO 1 hanno acquistato in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno,
il fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. A), sul quale hanno in
seguito edificato uno stabile commerciale, i cui spazi sono stati poi concessi
in locazione a diverse ditte, tra cui la AP 1.
C. Nel febbraio 2010 AO
1 si è licenziato dalla AP 1 (deposizione AO 1, verbale 2 marzo 2016, pag. 9). Con
fattura 19 ottobre 2010 (senza intestazione) la AP 1 ha chiesto a AO 1 il
pagamento di fr. 109'879.- (IVA inclusa), pari alla metà dell’importo a titolo
di mercede per le prestazioni eseguite nell’ambito dell’edificazione dello
stabile commerciale sul fondo part. n. __________ RFD __________ (doc. D).
Il 3 maggio 2011 AP
1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 il PE n. __________ dell’UE di __________
per l’incasso di fr. 109'879.- oltre interessi, a cui l’escusso ha interposto
tempestiva opposizione (doc. F).
D. Con petizione 6
febbraio 2015, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, AP 1 ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1
chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 109'879.- oltre interessi al 5%
dal 18 novembre 2010 corrispondente alla metà dell’importo complessivo per le
prestazioni dettagliate nella fattura di cui al doc. D (direzione lavori per
opere supplementari, creazione impianto elettrico, “prestazioni fornite in
qualità di committente”: allestimento delibere, scelte materiali, verifiche dei
progetti, modifiche in corso d’opera e liquidazioni, gestione amministrativa e
manutenzione dello stabile) eseguite nell’ambito dell’edificazione dello
stabile commerciale sul fondo n. __________ RFD di __________. .
E. Con risposta 11
settembre 2015 AO 1 si è integralmente opposto alla petizione, negando
l’esistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, contestando tutte
le pretese fatte valere e invocando altresì l’eccezione di prescrizione. A suo
dire, __________ T__________, azionista di maggioranza e presidente dell’attrice,
avrebbe allestito la fattura di cui al doc. D al solo scopo di punirlo per
avere dimissionato e per avere costituito una nuova società.
F. Esperita
l’istruttoria di causa in punto alle deposizioni, all’assunzione dei testimoni
e alle prove documentali, il convenuto ha chiesto di limitare la causa al tema
dell’esistenza di un rappporto contrattuale tra le parti e così sulla sola
eccezione di carenza di legittimazione attiva da lui sollevata. Richiesta a cui
ha aderito l’attrice e che il Pretore aggiunto ha accolto con disposizione
ordinatoria 11 aprile 2018, limitando il procedimento al solo esame della
legittimazione e rinviando l’assunzione delle ulteriori prove a dipendenza del
giudizio sul tema.
G. Raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con sentenza 16 agosto 2018 qui
impugnata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, respingendo
di conseguenza la petizione, caricando la tassa e le spese processuali di
complessivi fr. 5'000.- all’attrice, risultata soccombente, con l’obbligo di
rifondere al convenuto fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
H. Con appello 17
settembre 2018 l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di riattivare la
causa dallo stadio in cui è stata sospesa, con protesta delle spese giudiziarie
di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta all’appello 9 novembre 2018 il
convenuto si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili
di appello.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Entro il
medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). In
concreto, l’appello 17 settembre 2018, introdotto nel termine di 30 giorni
dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è
la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.
Considerandi
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha negato l’esistenza di un qualsiasi rapporto
contrattuale tra l’attrice, da una parte, e __________ T__________ e AO 1, dall’altra,
concernente l’esecuzione delle prestazioni inerenti l’edificazione dello
stabile commerciale sul fondo n. __________ RFD di __________ – __________ di
cui alla fattura doc. D per un totale di fr. 204'236.05, di cui la metà oggetto
della presente causa. Dalla decisione di __________ T__________ e AO 1,
all’epoca dell’operazione in ottimi rapporti, di acquistare un fondo in
comproprietà per costruirvi insieme uno stabile commerciale da mettere a
reddito, il primo giudice ha dedotto che essi avevano costituito una società
semplice ai sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO. In relazione alle singole
prestazioni di cui alla fattura doc. D, il Pretore aggiunto, in breve, ha concluso
che le stesse erano state effettuate da __________ T__________ e/o AO 1 nella
loro qualità di soci della società semplice, ciascuno utilizzando i propri
mezzi, risorse o conoscenze. Non essendoci alcuna prova del conferimento di un
incarico alla AP 1 il primo giudice ha quindi accolto l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva e respinto la petizione.
3.
L’appellante lamenta
un errato accertamento dei fatti e rimprovera il Pretore aggiunto per non avere
tenuto conto delle deposizioni dei testi, i quali avrebbero confermato la
presenza sul cantiere di dipendenti della AP 1. A suo dire, il fatto che alcuni
suoi dipendenti avrebbero lavorato durante il normale orario di lavoro e
sarebbero stati pagati direttamente da lei attraverso il versamento del salario
mensile dimostrerebbe l’esistenza di un contratto di appalto e /o mandato e
quindi la titolarità delle pretese fatte valere in causa. L’attrice si limita a
riproporre la tesi e i motivi già addotti in prima sede, proponendo una propria
interpretazione delle risultanze istruttorie, senza indicare i motivi per cui
la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui la decisione dei due azionisti
e dipendenti dell’attrice di acquistare un fondo in comproprietà allo scopo di
edificare assieme uno stabile commerciale da adibire a nuova sede dell’attività
della AP 1 e per il restante da mettere a reddito, costituiva in diritto una
società semplice, ossia un contratto
con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi
comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO), sarebbe errata e censurabile.
L’appello, che non adempie i presupposti di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1
CPC), è pertanto irricevibile. Esso
si rileva comunque infondato
per i motivi espressi a titolo abbondanziale ai considerandi seguenti.
4.
In relazione alla
realizzazione dell’impianto elettrico l’appellante critica il Pretore per non
avere tenuto conto delle deposizioni delle persone che hanno lavorato sul
cantiere, dalle quali emergerebbe come i lavori sarebbero stati eseguiti dai
suoi dipendenti durante il normale orario di lavoro e come essi, per tali
prestazioni, sarebbero stati remunerati normalmente attraverso il versamento,
da parte sua, del salario mensile. A sostegno della sua tesi l’appellante
rinvia poi ai bollettini a regia da lei prodotti (doc. P).
4.1
Contrariamente a quanto
asserisce l’appellante, dalla sentenza impugnata emerge che, contestualmente
all’analisi se le singole prestazioni oggetto della causa derivavano da un
asserito incarico conferito all’attrice da parte dei comproprietari, il Pretore
aggiunto ha esaminato diverse deposizioni testimoniali - tra cui anche quelle
delle persone attive sul cantiere in questione di cui ha pure riportato ampi
stralci nel proprio giudizio - e ha apprezzato le stesse alla luce anche delle
altre risultanze dibattimentali. Il primo giudice ha rilevato come
l’istruttoria aveva “confermato l’effettiva presenza sul cantiere di operai
della AP 1” (sentenza impugnata consid. 5.1, pag. 6), accertando che “buona
parte” dei lavori concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico
erano stati eseguiti personalmente sia da __________ T__________ sia da AO 1
oltre che dai dipendenti della AP 1 “all’infuori delle fasce orarie
lavorative e che per tali prestazioni gli operai della AP 1 sono stati
retribuiti integralmente in contanti e direttamente da T__________ e da AO 1”
(sentenza impugnata, consid. 5.2 pag. 6). Egli ha inoltre accertato che la
gestione del cantiere concernente l’edificazione dello stabile commerciale di
proprietà di __________ T__________ e AO 1 non era stata effettuata come quella
di un qualsiasi altro normale cantiere della AP 1, rilevando in particolare come
per i lavori eseguiti dai dipendenti dell’attrice sul cantiere in questione non
venivano registrati né le ore di lavoro né il materiale usato. In queste
circostanze il primo giudice ne ha pertanto dedotto che la tesi dell’attrice,
secondo cui tra le parti sarebbe sorto un contratto di appalto, rappresentava
una fictio iuris mentre le prestazioni fornite dovevano essere
considerate quale apporto dei soci alla società semplice.
4.2
Il rinvio ai bollettini a
regia intestati all’attrice e da lei prodotti sub doc. P non permette di
revocare in dubbio la conclusione del Pretore aggiunto. Agli stessi, contestati
in causa dal convenuto e nemmeno firmati, non può infatti essere riconosciuta
alcuna valenza probatoria e vanno
considerati alla stregua di semplici affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 47 ad art. 183; II CCA 11 marzo
1998.
inc. n. 12.97.157, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 26 maggio 2009 inc.
n. 12.2008.100, 1° settembre 2014 inc. n. 12.2012.197). Ad ogni buon conto,
dagli stessi si potrebbe unicamente dedurre che dei dipendenti dell’attrice hanno
eseguito delle prestazioni sul cantiere in questione e null’altro. In assenza
di altri riscontri oggettivi, contrariamente a quanto pretende l’appellante,
ciò non è comunque sufficiente per ritenere dimostrata l’esistenza di un
contratto di appalto tra i due comproprietari e l’attrice per l’esecuzione
delle opere da elettricista.
4.3
In
assenza di altri riscontri oggettivi agli atti, in concreto nemmeno invocati
dall’appellante, se ne deve concludere che la circostanza secondo cui la
realizzazione dell’impianto elettrico è stata eseguita dai dipendenti
dell’attrice in parte durante il normale orario di lavoro, e che per tali
prestazioni sono stati da lei remunerati con il versamento del salario mensile,
non è sufficiente, da sola, per sovvertire la conclusione del primo giudice e
per ammettere l’esistenza di un contratto di appalto e quindi la titolarità dei
crediti fatti valere in causa. A
prescindere dalla sua ammissibilità (v. consid. 3), la critica dell’appellante
è anche infondata.
5.
In merito alle altre
pretese fatturate, l’appellante si limita a criticare la decisione impugnata
con i medesimi motivi addotti a sostegno della titolarità del credito per le
opere concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico, senza confrontarsi
con le specifiche argomentazioni esposte dal primo giudice sul tema,
limitandosi a trascrivere stralci di alcune deposizioni testimoniali per poi proporne
una soggettiva interpretazione, ciò che non adempie ai presupposti di motivazione
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), di modo che anche su questo punto l’appello si
rileva irricevibile. La critica risulta comunque del tutto infondata, non
essendoci agli atti alcun riscontro oggettivo atto a confermare l’esistenza di
un qualsivoglia incarico all’appellante, tantomeno che i due comproprietari __________
T__________ e/o AO 1, azionisti e dipendenti dell’attrice, nella realizzazione
del progetto di edificazione dello stabile commerciale abbiano agito per conto
e a nome della AP 1.
6.
Ne discende la
reiezione del gravame, per quanto ricevibile, con la conseguente conferma della
decisione impugnata. Le spese giudiziarie di appello seguono la totale
soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 109'879.-, la riduzione della pretesa a fr. 55'000.-
formulata in questa sede dall’attrice essendo ininfluente in tema di valore
litigioso ai sensi dell’art. 91 seg. CPC. Per la fissazione delle spese
processuali di appello si è tenuto conto del fatto che il presente giudizio è
limitato alla questione della legittimazione delle parti.
Il valore litigioso
per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente i fr.
30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106, 91 e 95 CPC, la
LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 17
settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 16 agosto 2018 della Pretura del Distretto di
Bellinzona, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).