12.2018.125
Lavoro - licenziamento in tronco
4 settembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.125
Lugano
4 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2014.5 della Pretura
del Distretto di Riviera - promossa con petizione 14 marzo 2014 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'991.94 lordi oltre interessi
al 5% dal 1° febbraio 2014;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 30 luglio 2018 ha sostanzialmente accolto, condannando la convenuta
al pagamento di fr. 10'009.38, oltre oneri sociali salvo la LPP, e di fr. 4'982.56,
oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014;
appellante la convenuta con
appello 18 settembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l'attore con
risposta 2 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame, con conseguente
conferma della decisione pretorile;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 10
maggio 2011 (doc. 1) AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di manovale, per un
salario mensile di fr. 4'500.- lordi.
Con raccomandata 13
dicembre 2013 (doc. 7) essa, dopo che con scritto 25 novembre 2013 (doc. 3)
aveva già provveduto a disdirgli il contratto con effetto al 31 gennaio 2014, gli
ha significato il licenziamento in tronco, con la motivazione che “da
venerdì 06.12.2013 non si è più presentato al lavoro” e che “l’avevamo
avvisata con lettera del 29.11.2013, che non avremmo tollerato altre assenze
arbitrarie”.
2. Con petizione 14
marzo / 1° aprile 2014 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire (doc. B),
ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 14'991.94 lordi oltre interessi al 5%
dal 1° febbraio 2014. Egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in
tronco, ha preteso il pagamento dello stipendio e delle indennità per giorni
festivi, per vacanze e per tredicesima dovuti fino alla scadenza del termine
ordinario di disdetta del 31 gennaio 2014 (fr. 10'009.38) e il riconoscimento
di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a una mensilità (fr.
4'982.56), e meglio come al conteggio versato agli atti quale doc. A.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Con decisione 30
luglio / 17 agosto 2018 il Pretore, in sostanziale accoglimento della
petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 10'009.38, oltre
oneri sociali salvo la LPP, e di fr. 4'982.56, oltre interessi al 5% dal 1°
febbraio 2014 (dispositivo n. 1), senza prelevare spese processuali e
obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 1’500.- a titolo di
ripetibili (dispositivo n. 2).
4. Con l’appello 18 settembre
2018 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2 ottobre 2018, la
convenuta, ribadendo che il licenziamento in tronco della controparte era
giustificato e osservando comunque che l’indennità per licenziamento
ingiustificato non era dovuta, ha chiesto di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando le spese e le ripetibili di entrambe
le sedi.
5. Il Pretore, nella
sua decisione, ha accertato, in fatto: che con lettera 21 novembre 2013 (doc.
2) il patrocinatore dell’attore aveva assegnato alla convenuta un termine di 7
giorni per provvedere al pagamento dello stipendio di ottobre e garantire
quello di novembre, aggiungendo che in caso di mancato riscontro l’attore
avrebbe potuto sospendere il lavoro; che con lettera 25 novembre 2013 (doc. 3)
la convenuta, senza aver preso posizione su quello scritto, aveva notificato
all’attore la disdetta del contratto per il 31 gennaio 2014; che con lettera 28
novembre 2013 (doc. 4) il patrocinatore dell’attore, oltre ad aver contestato
il licenziamento ordinario, aveva comunicato alla convenuta che dal giorno
seguente l’attore avrebbe sospeso il lavoro e le aveva assegnato un nuovo termine
di 7 giorni per provvedere al pagamento dello stipendio di ottobre e garantire
quello di novembre, aggiungendo che in caso di mancato riscontro l’attore
avrebbe potuto licenziarsi in tronco; che con lettera 28 novembre 2013 (doc.
5), ricevuta il venerdì 29 novembre 2013, la convenuta aveva comunicato che il
pagamento dello stipendio di ottobre sarebbe avvenuto entro l’indomani e quello
di novembre sarebbe avvenuto a tempo debito; che il 29 novembre 2013 l’attore
non si era presentato al lavoro; che con lettera 29 novembre 2013 (doc. 6),
ricevuta il lunedì 2 dicembre 2013, la convenuta aveva comunicato - a torto,
siccome l’ordine di bonifico da lei impartito (doc. 9) era in realtà rimasto in
sospeso per mancanza di fondi - di aver effettuato il pagamento dello stipendio
di ottobre e, ritenendo così “del tutto sconsiderata” la decisione
dell’attore di non presentarsi al lavoro quel giorno, aveva aggiunto che “nel
caso in cui dovesse ripetersi un’altra volta quanto successo oggi, riterremo
interrotto con effetto immediato il rapporto di lavoro per abbandono ingiustificato”
da parte sua; che, informato dal suo patrocinatore del tenore di quello
scritto, nel pomeriggio del 2 dicembre 2013 l’attore aveva ripreso il lavoro;
che il 4 dicembre 2013, informato dall’attore che lo stipendio di ottobre non
era stato ancora pagato, il suo patrocinatore aveva sollecitato un incontro
urgente per sbloccare la situazione, poi concordato per il 9 dicembre 2013, con
tutte le parti in causa, compresa l’attuale committente della convenuta, B__________
__________; che da venerdì 6 dicembre 2013 l’attore non si era presentato al
lavoro; che all’incontro del 9 dicembre 2013, a cui la convenuta non si era
presentata, la sua attuale committente aveva comunicato che avrebbe presto
saldato alcune fatture sufficienti al pagamento degli stipendi arretrati; che il
12 dicembre 2013 il patrocinatore dell’attore, preso atto come quel giorno
l’attore avesse finalmente ricevuto lo stipendio di ottobre (cfr. doc. 11),
aveva telefonato al titolare della convenuta, che gli aveva assicurato da una
parte che lo stipendio di novembre sarebbe stato pagato quello stesso giorno o
l’indomani e dall’altra che “se i dipendenti volevano lavorare potevano
presentarsi lunedì mattina”, cioè il 16 dicembre 2013 (teste __________ p.
12); che lo stipendio di novembre era pervenuto all’attore il 13 dicembre 2013
(cfr. doc. 11); che con lettera 13 dicembre 2013 (doc. 7), la convenuta aveva
notificato all’attore il licenziamento in tronco lamentando il fatto che quest’ultimo
non si era presentato al lavoro dal 6 dicembre 2013.
In diritto, ne ha quindi
dedotto: che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la convenuta era in mora con il
pagamento degli stipendi di ottobre rispettivamente di novembre; che la mancata
presenza al lavoro (“sospensione dal lavoro”) dell’attore durante 7 soli giorni,
il 29 novembre e dal 6 al 13 dicembre 2013, per altro successiva alla
comunicazione alla controparte che la stessa era dovuta al mancato pagamento
delle sue spettanze e con ciò non era definitiva, era legittima; che a seguito
del licenziamento in tronco del 13 dicembre 2013 l’attore non aveva più potuto
riprendere il lavoro il 16 dicembre 2013, data quest’ultima che era stata
concordata tra le parti per la ripresa della sua attività una volta che la mora
della convenuta fosse terminata; e che oltretutto la diffida del 29 novembre
2013 (doc. 6) nemmeno era valida, visto che in realtà la convenuta era ancora
in mora con il pagamento dello stipendio di ottobre e considerato dunque che anche
l’assenza di quel giorno dell’attore era legittima.
Di qui il carattere
ingiustificato del licenziamento immediato significato all’attore (art. 337 CO),
con conseguente conferma delle pretese salariali da lui fatte valere (art. 337c
cpv. 1 CO), per altro non contestate nel loro ammontare, e, tenuto conto delle
circostanze del caso, tra le quali da una parte la durata di circa due anni e
mezzo del rapporto lavorativo, l’assenza di colpe imputabili all’attore e l’evidente
necessità di quest’ultimo di percepire il salario per le sue esigenze personali
e quelle della sua famiglia, e dall’altra la colpa della convenuta, che era in
mora con il pagamento dello stipendio per carenza di liquidità, l’attribuzione dell’indennità
per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO) concretamente rivendicata
dall’attore.
6. In questa sede la
convenuta non si è confrontata con la motivazione pretorile appena riassunta e
in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa
fosse errata e dovesse essere riformata. Il suo appello deve pertanto essere
dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC;
DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1
e 3.2).
7. Nel gravame la
convenuta si è più che altro limitata a evidenziare alcune circostanze, che
tuttavia - come di dirà - non sono assolutamente tali da modificare l’esito
della lite, per altro perfettamente corretto e condiviso da questa Camera.
7.1. Essa ha innanzitutto
rimproverato al Pretore di aver “attribuito un’importanza eccessiva al
tenore letterale della lettera del 13 dicembre 2013 ritenendo di dover
applicare l’art. 337d CO in considerazione del fatto che la stessa riporta la
dicitura “abbandono ingiustificato del posto di lavoro””, aggiungendo che invece
“il giudice avrebbe dovuto procedere con un’approfondita disamina di tutti
gli aspetti”, segnatamente quelli che erano alla base del licenziamento in
tronco ex art. 337 CO, “senza limitarsi al campo di applicazione dell’art.
337d CO” (appello p. 4).
Il rilievo è privo di fondamento,
visto e considerato che nella decisione il giudice di prime cure ha ampiamente trattato
la questione del carattere giustificato o meno del licenziamento in tronco
dell’attore (art. 337 CO), mentre il tema dell’abbandono ingiustificato del
posto di lavoro da parte sua (art. 337d CO) è stato tutto sommato esaminato
solo in modo marginale.
7.2. Essa ha in seguito
rimproverato al Pretore “una manifesta insufficiente considerazione del contesto
generale in cui si è sviluppata l’intera vicenda” ed in particolare di non
aver considerato “ad esempio la dimensione della ditta, la posizione ricoperta
dal dipendente nella stessa ditta”, ossia il fatto che la convenuta era una
piccola ditta e che l’attore e il suo collega J__________ __________ (che a sua
volta aveva agito in quel modo ed era pure stato licenziato) erano allora i suoi
unici dipendenti, “il tipo di rapporto instauratosi tra dipendente e datore
di lavoro”, ossia il fatto che tra l’attore e il titolare della convenuta,
entrambi originari della stessa regione del Portogallo, si era creato uno stretto
legame personale, e “il grado di conoscenza del dipendente circa
eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai propri obblighi
salariali come pure circa le possibili conseguenze di un mancato ritorno al
lavoro per la ditta stessa ecc.” (appello p. 4 segg.).
La censura è infondata. Le
circostanze evocate nell’occasione dalla convenuta, dalle quali a suo dire si
dovrebbe concludere per l’esistenza di un rapporto di fiducia o persino di
amicizia tra le parti (che comunque, diversamente da quanto da lei preteso, non
è tale da imporre al lavoratore la rinuncia ad eventuali diritti previsti dalla
legge), non migliorano in effetti la sua posizione, non togliendo che l’attore
sia in definitiva stato ingiustificatamente licenziato in tronco per il solo fatto
di aver sospeso la sua attività lavorativa, dopo aver tempestivamente avvisato
la controparte delle sue intenzioni, in conseguenza del pacifico mancato
pagamento del suo stipendio (cfr. Streiff/Von
Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 3 ad art. 323 CO, con rif. a
DTF 120 II 209 consid. 6 e JAR 1999 p. 137), il tutto con un provvedimento per
altro significato dopo che all’attore era stato garantito che avrebbe poi potuto
ripresentarsi al lavoro e oltretutto fondato su una diffida (doc. 6) neppure
valida. È dunque senz’altro a torto che la convenuta, rimproverando all’attore
un’ “insensibilità nei confronti del datore di lavoro” (appello p. 9) o
ancora rilevando che “maggiore comprensione doveva … essere riservata … nei
confronti del datore di lavoro” (appello p. 10), ha sostenuto che sarebbe stato
al contrario “l’atteggiamento del dipendente” a “compromettere
irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve necessariamente esserci tra
datore di lavoro e lavoratore” (appello p. 8).
7.3. Sempre nell’ambito del
rimprovero mosso al Pretore di “una manifesta insufficiente considerazione
del contesto generale in cui si è sviluppata l’intera vicenda” di cui si è appena
detto, la convenuta ha inoltre evidenziato che la sospensione dell’attività lavorativa
da parte dell’attore neppure sarebbe stata legittima, siccome a quel momento le
sue pretese salariali sarebbero comunque già state garantite in altro modo. Non
è così.
Il fatto che un
datore di lavoro che non ha tempestivamente corrisposto al lavoratore lo
stipendio gli fornisca poi delle garanzie a tale scopo non è in effetti tale da
escluderne la mora e con ciò da far venir meno il diritto di quest’ultimo di
sospendere la sua attività lavorativa. E comunque, in concreto, nel fatto che l’attuale
committente della convenuta, B__________ __________, possa a un certo momento essersi
impegnata a pagare alcune fatture della convenuta, che in tal modo avrebbe
potuto a sua volta pagare l’attore, non si può intravedere una valida
“garanzia” di pagamento delle sue spettanze salariali, visto che non si
trattava di una vera e propria promessa di pagamento e che oltretutto quel suo eventuale
pagamento sarebbe andato a favore della convenuta senza però la certezza che quest’ultima
avrebbe poi provveduto a girarlo all’attore.
7.4. Del tutto infondate
sono infine le argomentazioni con cui la convenuta ha contestato l’attribuzione
all’attore di un’indennità per licenziamento ingiustificato, evidenziando come
essa, allora priva di liquidità e rimasta priva di maestranze nell’imminenza
delle ferie natalizie, si fosse in definitiva trovata “in un vicolo cieco
senza alcuna alternativa” (appello p. 10).
Al di là del fatto
che non è dato di vedere in che modo il licenziamento in tronco dell’attore e
del collega J__________ __________ - che ha fatto sì che la convenuta, per sua
stessa scelta, rimanesse senza maestranze in quel delicato periodo dell’anno - costituisse
l’unica possibilità allora a sua disposizione, si osserva che sulla base delle
circostanze evocate nella decisione, per altro neppure censurate in questa
sede, e alle quali si può qui aggiungere da una parte il fatto che l’attore era
nel frattempo pure stato oggetto di un licenziamento ordinario chiaramente
abusivo siccome notificato a seguito della sua intenzione di sospendere l’attività
lavorativa per il mancato pagamento della sue spettanze (art. 336 cpv. 1 lett.
d CO) e dall’altra il fatto che la convenuta era pacificamente recidiva nel
tardivo pagamento dei salari (cfr. osservazioni p. 2, conclusioni p. 2), il
giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all’attore l’indennità per
licenziamento in tronco ingiustificato pari a una mensilità da lui rivendicata non
presta assolutamente il fianco a alcuna critica (essendo per altro incontestabile
che, a fronte di una richiesta superiore - l’art. 337c cpv. 3 CO dispone in
effetti che una tale indennità poteva se del caso ammontare fino a sei mesi di
salario - la stessa avrebbe fors’anche potuto essere ammessa in tale maggior misura).
Per altro, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la circostanza che la
convenuta si trovasse in una situazione di carenza di liquidità, fors’anche
solo temporanea, non è tale da attenuare la sua colpa, il rischio d’impresa
dovendo essere posto proprio a carico del datore di lavoro e non certo del
lavoratore.
8. Ne discende che
l’appello della convenuta, manifestamente infondato, dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Per il presente giudizio, trattandosi
di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c
CPC). All’attore, risultato vincente, non si attribuiscono ripetibili, non avendole
qui richieste (DTF 139 III 334 consid. 4.3).
9. Non ponendo la
presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente
giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
decide:
Fatti
I. L’appello 18
settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Non si prelevano
spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro, come quella in
esame, con un valore litigioso di fr. 14'991.94 e così inferiore a fr. 15'000.-
è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).