Lexipedia

Decisione

12.2018.126

Contratto di credito al consumo - simulazione

9 marzo 2020Italiano22 min

Pretore), e dal contratto di locazione concluso da AP 1 e __________ R__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.126

Lugano

9 marzo 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.10 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 3 aprile

2017 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

con cui l’attrice ha

chiesto di disconoscere il debito di fr. 52'753.95 oltre interessi al 13.95%

dall’11 ottobre 2016 vantato dalla convenuta e di annullare l’esecuzione n. __________

dell’UE di Mendrisio;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con

decisione 21 agosto 2018 ha respinto;

appellante l’attrice

con appello 21 settembre 2018, con cui ha chiesto in via principale la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullare la

decisione di primo grado e rinviare la causa all’istanza inferiore per

completare l’istruttoria, con protesta di spese e ripetibili di seconda

istanza;

mentre la convenuta con

risposta 6 novembre 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Il 6 ottobre 2014 AP

1 e AO 1 hanno stipulato un “contratto di credito in contanti” con cui

quest’ultima si impegnava a concederle un mutuo di fr. 56'000.-, da rimborsare in

72 rate mensili di fr. 1'135.- l’una, oltre a un interesse del 13.95% annuo per

complessivi fr. 25'741.60, per una somma totale in caso di pagamento regolare e

puntuale di fr. 81'741.60.

Sul documento, oltre ai

dati che precedono, è stato esplicitamente indicato che la parte del reddito

che risulta pignorabile in seguito all’esame della capacità creditizia era di

fr. 2'012.-.

Il denaro è stato

corrisposto dall’istituto di credito in data 14 ottobre 2014 tramite un

versamento di fr. 40'100.70 al precedente creditore che aveva concesso un

prestito all’attrice, B__________, e un pagamento in contanti direttamente a AP

1 dei restanti fr. 15'899.30.

Dopo il saldo di alcune

rate da parte dell’attrice, sono subentrate difficoltà nel rientro del debito,

tant’è che in data 12 ottobre 2016 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Mendrisio

un precetto esecutivo (n. __________) nei suoi confronti per fr. 52'836.82

oltre interessi al 13.95% dall’11 ottobre 2016, che, non essendo stato

ritirato, ha potuto esserle notificato solo in data 12 dicembre 2016, giorno in

cui ella vi ha immediatamente formulato opposizione.

Quale titolo del credito,

sul PE è stato indicato “saldo del credito del 14 ottobre 2014 no __________”.

L’opposizione al precetto

esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore aggiunto di

Mendrisio-Nord con decisione 9 marzo 2017 limitatamente a fr. 52'753.95 oltre

interessi al 13.95% dall’11 ottobre 2016.

2. Con

petizione

3 aprile 2017, AP 1convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di

Mendrisio-Nord chiedendo il disconoscimento del debito oggetto dell’esecuzione

e il conseguente annullamento del PE n. __________ dell’UE di Mendrisio.

Ella ha in particolare

motivato la propria richiesta con il fatto che, a suo dire, la convenuta, prima

di concederle il mutuo, non avrebbe esaminato in maniera corretta la sua

capacità creditizia, violando in questo modo l’obbligo previsto dall’art. 28

LCC. Inoltre, a suo dire, il contratto di mutuo sarebbe nullo in quanto

simulato, essendo stato l’istituto di credito pienamente cosciente che in

realtà il beneficiario della somma erogata era il compagno e convivente

dell’attrice, __________ R__________, che, se non avesse fatto ricorso a tale

espediente, non avrebbe mai potuto ottenere il denaro, trovandosi in una

situazione finanziaria che non gli avrebbe mai consentito di restituirlo.

Con risposta 3 maggio 2017

AO 1 si è integralmente opposta alla petizione asserendo che, dopo approfondita

analisi della situazione finanziaria della richiedente, sarebbe emerso che le

rimaneva una disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento del debito

di fr. 2'011.60 mensili e contestando di aver saputo che il beneficiario del

mutuo era l’amico dell’attrice.

Esperita l’istruttoria di

causa, le parti hanno confermato integralmente le rispettive posizioni con i

loro allegati conclusivi.

Con la decisione 21 agosto

2018 qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo

la tassa di giustizia di fr. 950.- e le spese a carico dell’attrice, senza

riconoscimento di ripetibili. Egli ha sostanzialmente accertato che l’istituto

di credito, concedendo il credito dopo aver calcolato l’esistenza di

un’eccedenza rispetto al fabbisogno pari a fr. 2'011.60, ha rispettato le

esigenze poste dall’art. 28 cpv. 4 LCC. Questo a maggior ragione se si tiene

conto del fatto che le somme riferite al suo minimo vitale, alla pigione e

all’onere ipotecario, contestate dall’attrice, sono state da lei stessa a suo

tempo fornite ed esplicitamente confermate, nonché del fatto che in base alla

legge di principio il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite

dal consumatore (art. 31 LCC). Inoltre ha escluso l’esistenza di un contratto

simulato, considerato che l’attrice non ha spiegato il motivo che avrebbe

spinto la convenuta ad accettare di stipulare un contratto simulato e che AP 1

ha firmato il formulario A, ha dichiarato di essere l’avente diritto economico

del mutuo, nonché che il nominativo di __________ R__________ era comparso solo

6 mesi dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, quando l’attrice gli

aveva concesso procura “senza diritto di sostituzione” per rappresentarla

nei confronti di AO 1 e che la maggior parte della somma mutuata (fr.

40'100.70) è comunque servita per estinguere un vecchio debito che l’attrice

aveva con B__________

3. Con l’appello 21 settembre

2018 che qui ci occupa l’attrice ha chiesto, in via principale, di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullare la decisione

impugnata e rinviare la causa al primo giudice per completare l’istruttoria ed

emanare un nuovo giudizio.

AP 1 ha motivato le

proprie richieste sostenendo sostanzialmente che il Pretore ha erroneamente

negato la simulazione del contratto e, altrettanto erroneamente, concluso che AO

1 ha vagliato in maniera conforme alla legge il suo potenziale economico.

4. L’appellante critica

il primo giudice innanzitutto per aver rifiutato con l’ordinanza del 29 agosto

2017 la domanda di edizione dalla convenuta dei documenti relativi ai rapporti

di credito con __________ R__________ nonché il richiamo dall’UE di Lugano e di

Mendrisio degli estratti relativi a quest’ultimo, prove che le avrebbero

permesso di confermare la seria situazione debitoria del compagno e avvalorare

la tesi secondo la quale AO 1 era a conoscenza delle sue difficoltà e del

rapporto con l’attrice, per cui avrebbe dovuto adottare un’attenzione

accresciuta nella verifica della sua capacità creditizia. Di conseguenza,

postula l’annullamento della sentenza e il rinvio dell’incarto al primo giudice

affinché completi l’istruttoria, mentre non chiede che queste prove vengano

assunte in seconda sede (art. 316 cpv. 3 CPC).

4.1. Con l’ordinanza del 29

agosto 2017 il Pretore ha effettivamente respinto la richiesta di assunzione

delle prove relative alla situazione debitoria di __________ R__________ e ai

suoi rapporti con la convenuta, motivando la scelta con il fatto che egli non

era parte nel contratto di mutuo oggetto della disputa.

4.2. Ricordato che il

giudice può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato

non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (DTF 129 III 18

consid. 2.6; STF 4A_328/2018 del 27 agosto 2019 consid. 6.1), le prove in

oggetto non appaiono indispensabili al giudizio, considerato che l’appellante

nemmeno spiega, al di là del richiamo a un alquanto generico obbligo di

approfondire maggiormente la sua capacità creditizia, perché questi documenti

avrebbero dovuto indurre il primo giudice a valutare diversamente l’operato

dell’istituto di credito, tenuto conto che l’esame da esso effettuato è stato

fondato su atti ufficiali e non solo su autocertificazioni, e che la semplice

convivenza con una persona indebitata non significa ancora che la richiesta di

mutuo sia stata fatta in maniera mascherata a suo nome. Inoltre gli estratti UE

e i documenti concernenti i rapporti tra __________ R__________ e AO 1 non

avrebbero fornito alcun elemento per stabilire chi pagava in realtà l’affitto.

A questo va aggiunto che l’argomento per cui, a fronte della difficile situazione

finanziaria del compagno, la convenuta avrebbe dovuto essere più sospettosa e

diligente nel verificare la capacità creditizia di AP 1 è stato avanzato per la

prima volta in appello ed è quindi irricevibile per ciò solo (art. 317 CPC).

Infine, l’appellante

dimentica che, come lei stessa ha già avuto modo di rilevare nelle conclusioni,

la situazione debitoria di __________ R__________ non è stata oggetto di

contestazioni, da un lato, ma nemmeno è stata tenuta in considerazione per

l’emanazione del giudizio in oggetto.

Su questo punto,

pertanto, l’appello non può che essere respinto.

5. Nel merito,

l’appellante contesta il fatto che il Pretore ha commesso un errore nel

considerare affidabili le dichiarazioni apposte sul formulario per la domanda

di finanziamento solo per il fatto che lo stesso è stato dal lei personalmente

firmato, mentre in realtà AO 1 non poteva accontentarsi di queste, visto che

era stato __________ R__________ a occuparsi in gran parte delle pratiche e a

fungere da interlocutore con la banca già nella fase di richiesta del mutuo e

poi durante il rapporto contrattuale, cosa che avrebbe dovuto indurla a

indagare più a fondo e a dubitare dell’esattezza delle indicazioni fornite, in

particolar modo di quelle per la pigione.

Per di più, __________

R__________, nella compilazione della documentazione, avrebbe a suo dire

presumibilmente sottaciuto alla convenuta che AP 1 doveva già far fronte a un

onere ipotecario per scongiurare il rifiuto della concessione del credito. Non

avendo l’appellante letto, ma solo firmato i documenti in questione, questa

questione non è stata sollevata e quindi nemmeno ripresa nel “calcolo del

budget”.

Buona parte di

queste argomentazioni è nuova e dunque irricevibile (art. 317 CPC). Ma anche se

non lo fosse, nel merito, esse non porterebbero a un risultato migliore.

5.1. Il Pretore,

vagliando la documentazione prodotta dalle parti, ha stabilito che il reddito

mensile dell’attrice ammontava a fr. 6'990.35, mentre le spese effettive a

complessivi fr. 4'978.75, così che le restavano a disposizione per la

restituzione del mutuo fr. 2'011.60 al mese. Questa somma era sufficiente a

garantire un rimborso nei 36 mesi previsti dall’art. 28 cpv. 4 LCC, per cui la

valutazione della capacità creditizia di AP 1 effettuata da AO 1 è stata

giudicata corretta (sentenza impugnata consid. 3 e 4).

In particolare, con

riferimento alle argomentazioni dell’attrice con le quali ha contestato la

correttezza della voce “importo base” quantificata in fr. 1'350.- e di

quella “affitto mensile/ipoteca” di fr. 725.-, il primo giudice ha

precisato innanzitutto che, essendo il doc. G stato sottoscritto da lei stessa,

è stata proprio lei ad attestare, come esplicitamente indicato nel paragrafo

che precede la firma, “che gli importi sopra indicati concernenti il

reddito, l’affitto e i costi fissi sono esatti”. Inoltre, per le spese

d’abitazione, la veridicità dei dati è stata anche da lei confermata con la

ratifica della domanda di finanziamento (doc. 7). Per di più, questi dati hanno

trovato conferma nei documenti consegnati alla banca dalla cliente, e meglio

nella copia del contratto di locazione (doc. 9), dal quale risultava che i

conduttori dell’ente locato erano AP 1 e __________ R__________, che essi non

erano coniugati e che i costi di locazione ammontavano a fr. 1'450.- mensili,

fatti che giustificavano l’indicazione di fr. 725.- mensili quale canone a suo

carico e il ricorso al minimo vitale per persone non sposate, di modo che la

banca non si è trovata confrontata con dati contraddittori o manifestamente

inesatti, che avrebbero dovuto indurla ad approfondire il caso.

Per quanto concerne

il mancato computo degli oneri sociali, il Pretore ha osservato che sia il

calcolo del budget che la domanda di finanziamento indicavano chiaramente che

si doveva inserire il reddito netto (doc. G e doc. 7), come d’altronde

specifica anche la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (art. 93 LEF), in base alla quale gli oneri sociali vanno

conteggiati solo se non sono già stati dedotti dal salario.

5.2. La concessione di un

credito deve sempre essere preceduta da un esame della capacità creditizia del

consumatore (art. 27a LCC), al fine di impedirne l’indebitamento eccessivo

(art. 22 LCC).

L’art. 28 cpv. 2 LCC

prevede

che il consumatore sia da ritenere capace di credito quando è in grado di

rimborsare il credito al consumo senza gravare la parte impignorabile del

reddito secondo l’articolo 93 cpv. 1 LEF. La parte pignorabile del reddito è

determinata in base alle direttive sul calcolo del minimo esistenziale del

Cantone di domicilio del consumatore. In ogni caso, nel corso dell’accertamento

occorre tenere conto della pigione effettivamente dovuta, delle imposte dovute

in base alla tabella dell’imposta alla fonte e degli obblighi notificati presso

la Centrale d’informazione (cpv. 2).

Nella valutazione

della capacità creditizia occorre presupporre un ammortamento del credito al

consumo entro 36 mesi, anche qualora per contratto sia stata stipulata una

durata maggiore. Ciò vale anche per crediti al consumo precedenti, nella misura

in cui non siano ancora stati rimborsati (cpv. 3).

Il creditore professionale

può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla

situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 LCC), fatte salve quelle manifestamente

inesatte o in contraddizione con i dati di cui dispone la Centrale

d’informazione (cpv. 2). In caso di dubbi sull’esattezza delle indicazioni

fornite dal consumatore, il creditore le verifica sulla base di pertinenti documenti

ufficiali o privati (cpv. 3).

Se l’esame della capacità

creditizia del richiedente è effettuato contrariamente ai principi imposti

dalla legge, il creditore perde l’importo del

credito concesso, compresi gli interessi e le spese; il consumatore può esigere

la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull’indebito

arricchimento (art. 32 cpv. 1 LCC). In caso di violazione lieve, la perdita si

limita agli interessi e alle spese (cpv. 2).

5.3. Nella fattispecie, non

sono emersi elementi che consentano di seguire le tesi d’appello.

In effetti, che la

documentazione per la richiesta del credito sia stata firmata da AP 1 senza

nemmeno leggerla non è assolutamente dimostrato e risulta unicamente dalla sua

deposizione senza essere suffragata neppure da un indizio.

Lo stesso vale per

l’asserita gestione da parte di __________ R__________ di tutta la procedura

per l’ottenimento del mutuo, essendovi agli atti, oltre alle sue dichiarazioni,

unicamente la procura “senza diritto di sostituzione” da lei concessagli

il 7 aprile 2015 (doc. F), quindi sei mesi dopo la concessione del credito.

Questo tipo di procura non implica alcuna conclusione a favore di un ruolo nel

contratto di mutuo che va oltre quello di rappresentante/procuratore, come è

attestato dal fatto che in data 30 ottobre 2016 la stessa attrice ha scritto

alla banca dichiarando di revocare immediatamente la procura a __________ R__________

e di conferirla come “procura informativa generale” a __________ B__________,

che mai in precedenza era stato coinvolto nell’operazione e che quindi non ne è

mai stato parte, pur avendo ottenuto, analogamente all’ex compagno, la fiducia

della debitrice per rappresentarla (doc. 14). Questo documento prova invece che

AP 1, dopo la conclusione del contratto, non ha voluto gestire in prima persona

Fatti

i rapporti con la controparte, per cui è del tutto plausibile che l’intervento

di __________ R__________ fosse dovuto alla sua volontà di assistenza, non

quindi al fatto che egli fosse il reale beneficiario del mutuo.

Se, da un lato, la

convenuta non ha contestato che l’attrice fosse comproprietaria di un immobile

a __________, dall’altro non vi è alcuna prova che questo fosse gravato da

ipoteche ed eventualmente per quale importo, così come nulla è stato indicato

circa possibili redditi a esso legati, che potrebbero anche consistere in quei

fr. 200.- mensili indicati come reddito netto aggiuntivo al salario, il che

significherebbe comunque che, dedotti gli oneri ipotecari, lo stabile le

garantiva persino un piccolo utile. Trattandosi di mere ipotesi che le parti

non hanno voluto chiarire in causa, nulla può dunque essere concluso circa un

maggiore aggravio al fabbisogno e di riflesso circa l’asserito errore di

valutazione consistente nel non averne tenuto conto.

Per il resto, i dati

inseriti nel calcolo del budget (doc. G) e nella domanda di finanziamento (doc.

F) sono stati confermati dai documenti prodotti da AP 1 a AO 1 con la richiesta

di aiuto finanziario, e meglio dal conteggio di stipendio di fr. 6'348.40

mensili su 13 mensilità, pari a fr. 6'877.40 sulle 12 mensilità (quindi

superiore sia a quanto indicato nei documenti, ma anche a quanto ritenuto dal

Pretore), e dal contratto di locazione concluso da AP 1 e __________ R__________

in qualità di conduttori (doc. 9), che conteneva tra le altre cose la loro

dichiarazione di non essere coniugati.

Applicando l’importo base

di fr. 1'350.-, la convenuta ha usato quello che nelle Tabelle LEF è previsto

per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento. Come rettamente

concluso dal primo giudice, emergendo dal contratto che i due conviventi non

erano coniugati, era del tutto sostenibile e dunque non manifestamente errato,

che il minimo vitale imputabile alla richiedente non fosse quello di fr.

1'700.- previsto per i coniugi. A tal proposito va aggiunto che un’applicazione

rigorosa delle tabelle in questione avrebbe portato a un risultato ancora più

sfavorevole alle tesi attoree, stabilendo esse che, se due persone vivono in

comunione domestica senza figli e dispongono entrambe di un reddito (cosa che

per __________ R__________ non è stata mai esclusa), dovrebbe essere applicato

l’importo base per coniugi ridotto di regola e al massimo della metà (DTF 130

III 765 segg.), quindi fr. 850.-. Ben al di sotto di quanto fatto dall’istituto

di credito dunque, fatto che avrebbe migliorato ulteriormente la capacità

creditizia dell’appellante.

A questo si aggiunge

infine il fatto che non solo non è stato in alcun modo dimostrato che il canone

di locazione venisse a quel tempo pagato integralmente da AP 1, prova per la

quale sarebbe bastato produrre la documentazione bancaria, ma neppure le è

stato chiesto qualcosa in merito in occasione del suo interrogatorio del 15

gennaio 2018.

In base a questi elementi

e a quanto ulteriormente indicato nella sentenza di primo grado e non

contestato in appello, è corretto concludere, come fatto dal Pretore, che AO 1

non ha commesso alcun errore nella valutazione della capacità creditizia di AP

1.

6. L’appellante ha poi

sostenuto che il Pretore ha erroneamente ignorato la sua deposizione con la

quale aveva confermato la partecipazione attiva al contratto di __________ R__________

fin dall’inizio e non solamente a partire da 6 mesi dopo la sottoscrizione,

nonché erroneamente considerato fedefacente il formulario A sul quale era stata

indicata l’attrice quale avente economico del prestito, dimenticando che il suo

compagno non avrebbe potuto figurare perché non poteva ottenere ulteriori

finanziamenti a causa della sua disastrata situazione. Se il primo giudice

avesse correttamente vagliato le prove, sarebbe inevitabilmente giunto alla soluzione

che il contratto era simulato e quindi nullo. Egli ha pertanto anche sbagliato

laddove ha considerato non essere stata allegata la causa simulandi: AP

1 ha in effetti sempre sostenuto che la simulazione era motivata dal fatto che

il convivente non potesse contrarre ulteriori debiti, da un lato, e dall’altro,

le chiedeva costantemente denaro contante.

6.1. Il Pretore, dopo aver

Considerandi

esposto i principi legati all’art. 18 CO, ha costatato che l’attrice non aveva

neppure spiegato il motivo che avrebbe spinto la convenuta a concludere un

contratto simulato, ritenendola una circostanza che depone contro l’ipotesi della

nullità del negozio giuridico. A sostegno di questa conclusione, il primo

giudice ha rilevato sussistere ulteriori elementi, quali il fatto che AP 1,

firmando il formulario A, ha dichiarato di essere l’avente diritto economico

del mutuo, il fatto che __________ R__________ compare una prima volta solo sei

mesi dopo la sigla del contratto quando l’attrice gli ha concesso una procura “senza

diritto di sostituzione” e che la maggior parte della somma mutuata è

servita per estinguere un vecchio debito che ella aveva con B__________.

6.2

Posto che un contratto

simulato

è nullo, cioè inefficace tra le parti contraenti (art. 18 CO;

DTF 97 II 201 consid. 5; STF 4A_362/2012

del 28 settembre 2012 consid. 4.1), è considerato tale quello nel quale le due

parti sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso

oggettivamente deducibile dalle loro dichiarazioni non devono prodursi e nel

quale esse, quindi, non hanno voluto creare che l’apparenza verso i terzi di un

negozio giuridico (DTF 97 II 201 consid. 5).

Per

poter ammettere la presenza di un contratto simulato, in altri termini, è

indispensabile che entrambe le parti si siano trovate d’accordo sulla

simulazione.

Nella

fattispecie, non è stato in alcun modo dimostrato che AO 1 fosse d’accordo di

concludere un contratto di mutuo fittizio con l’attrice per prestare invece del

denaro a __________ R__________. Ma non solo. Come rettamente chiarito dal

Pretore, la parte attrice nemmeno ha spiegato il motivo per il quale l’istituto

di credito avrebbe accettato di stipulare un contratto simulato, limitandosi

unicamente a illustrare i motivi per cui, secondo lei, era stata indotta a

fungere da “uomo di paglia” nell’interesse del compagno. In tal modo, al

limite, ha fornito una spiegazione di quelle che, secondo la sua tesi,

sarebbero state le sue ragioni per agire in tal modo, senza tuttavia fornire

alcun elemento per poter ritenere che la controparte fosse pienamente cosciente

e d’accordo di concedere un mutuo al suo compagno camuffandolo da mutuo nei

suoi confronti.

Anzi.

Tutte le prove e gli indizi agli atti depongono a favore di una completa buona

fede dell’istituto bancario: negli atti di richiesta e concessione del mutuo

compaiono sempre e solo il nome e la firma di AP 1; sul formulario A (doc. 5)

lei stessa - pena una procedura per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251

CP espressamente richiamata sull’atto con riferimento a una compilazione con

dati falsi – ha dichiarato di essere l’avente diritto economico del mutuo; __________

R__________ è intervenuto solo il 7 aprile 2015, sei mesi dopo la stipulazione

del contratto e la ricezione del denaro, quando l’attrice gli ha conferito una

procura di rappresentanza senza diritto di sostituzione (doc. 6); fr. 40'100.70

del mutuo sono stati direttamente versati dalla convenuta a B__________ per

saldare un precedente debito dell’attrice e non quindi del compagno (doc.

10-12); i restanti fr. 15'899.30 sono stati personalmente consegnati a AP 1

(doc. 10). Le dichiarazioni rese da quest’ultima di fronte al primo giudice non

sono certamente in grado di sconfessare tali prove. D’altronde, non è stato

nemmeno dimostrato quale sia stato il reale impiego della parte di denaro

versata a contanti all’attrice, ciò che non avrebbe richiesto grande sforzo,

bastando la produzione di una ricevuta o l’audizione dell’ex compagno.

A

titolo abbondanziale, va poi rilevato che la tesi dell’appellante si scontra

anche con la logica, poiché AO 1 non aveva alcun interesse a prestare

direttamente fr. 56'000.- a una persona sovraindebitata che con grandi

probabilità, se non con certezza assoluta, non avrebbe mai potuto restituirli.

Ma

non solo. Anche se fosse stato assodato che l’istituto di credito era cosciente

che i soldi sarebbero stati dati (per ¼ circa) a __________ R__________, questo

non significava ancora che il contratto era viziato. In effetti, stante il

principio che l’uso che fa il mutuatario del denaro ottenuto in prestito, di

norma, salvo diversa stipulazione, non soggiace al controllo del mutuante, il

fatto che AP 1 si sia impegnata personalmente per poi devolvere i soldi al

compagno, non rende di per sé nullo il contratto, poiché per entrambe le parti

sarebbe stato sempre chiaro che, nonostante la destinazione finale del denaro,

il mutuo era stato concesso all’attrice e che sarebbe stata lei a doverlo

restituire.

Di conseguenza, l’appello

deve essere respinto anche su questo punto.

7.

In definitiva,

quindi, l’appello in esame deve senz’altro essere respinto nella misura in cui

è ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art.

106.

CPC), calcolate su un valore litigioso di fr. 52'753.95.

Alla parte convenuta, non

assistita da un patrocinatore legale, non sono riconosciute ripetibili, né

indennità d’inconvenienza ai sensi

dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 21

settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio- Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).