12.2018.126
Contratto di credito al consumo - simulazione
9 marzo 2020Italiano22 min
Pretore), e dal contratto di locazione concluso da AP 1 e __________ R__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.126
Lugano
9 marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.10 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 3 aprile
2017 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
con cui l’attrice ha
chiesto di disconoscere il debito di fr. 52'753.95 oltre interessi al 13.95%
dall’11 ottobre 2016 vantato dalla convenuta e di annullare l’esecuzione n. __________
dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 21 agosto 2018 ha respinto;
appellante l’attrice
con appello 21 settembre 2018, con cui ha chiesto in via principale la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullare la
decisione di primo grado e rinviare la causa all’istanza inferiore per
completare l’istruttoria, con protesta di spese e ripetibili di seconda
istanza;
mentre la convenuta con
risposta 6 novembre 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 6 ottobre 2014 AP
1 e AO 1 hanno stipulato un “contratto di credito in contanti” con cui
quest’ultima si impegnava a concederle un mutuo di fr. 56'000.-, da rimborsare in
72 rate mensili di fr. 1'135.- l’una, oltre a un interesse del 13.95% annuo per
complessivi fr. 25'741.60, per una somma totale in caso di pagamento regolare e
puntuale di fr. 81'741.60.
Sul documento, oltre ai
dati che precedono, è stato esplicitamente indicato che la parte del reddito
che risulta pignorabile in seguito all’esame della capacità creditizia era di
fr. 2'012.-.
Il denaro è stato
corrisposto dall’istituto di credito in data 14 ottobre 2014 tramite un
versamento di fr. 40'100.70 al precedente creditore che aveva concesso un
prestito all’attrice, B__________, e un pagamento in contanti direttamente a AP
1 dei restanti fr. 15'899.30.
Dopo il saldo di alcune
rate da parte dell’attrice, sono subentrate difficoltà nel rientro del debito,
tant’è che in data 12 ottobre 2016 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Mendrisio
un precetto esecutivo (n. __________) nei suoi confronti per fr. 52'836.82
oltre interessi al 13.95% dall’11 ottobre 2016, che, non essendo stato
ritirato, ha potuto esserle notificato solo in data 12 dicembre 2016, giorno in
cui ella vi ha immediatamente formulato opposizione.
Quale titolo del credito,
sul PE è stato indicato “saldo del credito del 14 ottobre 2014 no __________”.
L’opposizione al precetto
esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore aggiunto di
Mendrisio-Nord con decisione 9 marzo 2017 limitatamente a fr. 52'753.95 oltre
interessi al 13.95% dall’11 ottobre 2016.
2. Con
petizione
3 aprile 2017, AP 1convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di
Mendrisio-Nord chiedendo il disconoscimento del debito oggetto dell’esecuzione
e il conseguente annullamento del PE n. __________ dell’UE di Mendrisio.
Ella ha in particolare
motivato la propria richiesta con il fatto che, a suo dire, la convenuta, prima
di concederle il mutuo, non avrebbe esaminato in maniera corretta la sua
capacità creditizia, violando in questo modo l’obbligo previsto dall’art. 28
LCC. Inoltre, a suo dire, il contratto di mutuo sarebbe nullo in quanto
simulato, essendo stato l’istituto di credito pienamente cosciente che in
realtà il beneficiario della somma erogata era il compagno e convivente
dell’attrice, __________ R__________, che, se non avesse fatto ricorso a tale
espediente, non avrebbe mai potuto ottenere il denaro, trovandosi in una
situazione finanziaria che non gli avrebbe mai consentito di restituirlo.
Con risposta 3 maggio 2017
AO 1 si è integralmente opposta alla petizione asserendo che, dopo approfondita
analisi della situazione finanziaria della richiedente, sarebbe emerso che le
rimaneva una disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento del debito
di fr. 2'011.60 mensili e contestando di aver saputo che il beneficiario del
mutuo era l’amico dell’attrice.
Esperita l’istruttoria di
causa, le parti hanno confermato integralmente le rispettive posizioni con i
loro allegati conclusivi.
Con la decisione 21 agosto
2018 qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo
la tassa di giustizia di fr. 950.- e le spese a carico dell’attrice, senza
riconoscimento di ripetibili. Egli ha sostanzialmente accertato che l’istituto
di credito, concedendo il credito dopo aver calcolato l’esistenza di
un’eccedenza rispetto al fabbisogno pari a fr. 2'011.60, ha rispettato le
esigenze poste dall’art. 28 cpv. 4 LCC. Questo a maggior ragione se si tiene
conto del fatto che le somme riferite al suo minimo vitale, alla pigione e
all’onere ipotecario, contestate dall’attrice, sono state da lei stessa a suo
tempo fornite ed esplicitamente confermate, nonché del fatto che in base alla
legge di principio il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite
dal consumatore (art. 31 LCC). Inoltre ha escluso l’esistenza di un contratto
simulato, considerato che l’attrice non ha spiegato il motivo che avrebbe
spinto la convenuta ad accettare di stipulare un contratto simulato e che AP 1
ha firmato il formulario A, ha dichiarato di essere l’avente diritto economico
del mutuo, nonché che il nominativo di __________ R__________ era comparso solo
6 mesi dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, quando l’attrice gli
aveva concesso procura “senza diritto di sostituzione” per rappresentarla
nei confronti di AO 1 e che la maggior parte della somma mutuata (fr.
40'100.70) è comunque servita per estinguere un vecchio debito che l’attrice
aveva con B__________
3. Con l’appello 21 settembre
2018 che qui ci occupa l’attrice ha chiesto, in via principale, di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa al primo giudice per completare l’istruttoria ed
emanare un nuovo giudizio.
AP 1 ha motivato le
proprie richieste sostenendo sostanzialmente che il Pretore ha erroneamente
negato la simulazione del contratto e, altrettanto erroneamente, concluso che AO
1 ha vagliato in maniera conforme alla legge il suo potenziale economico.
4. L’appellante critica
il primo giudice innanzitutto per aver rifiutato con l’ordinanza del 29 agosto
2017 la domanda di edizione dalla convenuta dei documenti relativi ai rapporti
di credito con __________ R__________ nonché il richiamo dall’UE di Lugano e di
Mendrisio degli estratti relativi a quest’ultimo, prove che le avrebbero
permesso di confermare la seria situazione debitoria del compagno e avvalorare
la tesi secondo la quale AO 1 era a conoscenza delle sue difficoltà e del
rapporto con l’attrice, per cui avrebbe dovuto adottare un’attenzione
accresciuta nella verifica della sua capacità creditizia. Di conseguenza,
postula l’annullamento della sentenza e il rinvio dell’incarto al primo giudice
affinché completi l’istruttoria, mentre non chiede che queste prove vengano
assunte in seconda sede (art. 316 cpv. 3 CPC).
4.1. Con l’ordinanza del 29
agosto 2017 il Pretore ha effettivamente respinto la richiesta di assunzione
delle prove relative alla situazione debitoria di __________ R__________ e ai
suoi rapporti con la convenuta, motivando la scelta con il fatto che egli non
era parte nel contratto di mutuo oggetto della disputa.
4.2. Ricordato che il
giudice può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato
non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (DTF 129 III 18
consid. 2.6; STF 4A_328/2018 del 27 agosto 2019 consid. 6.1), le prove in
oggetto non appaiono indispensabili al giudizio, considerato che l’appellante
nemmeno spiega, al di là del richiamo a un alquanto generico obbligo di
approfondire maggiormente la sua capacità creditizia, perché questi documenti
avrebbero dovuto indurre il primo giudice a valutare diversamente l’operato
dell’istituto di credito, tenuto conto che l’esame da esso effettuato è stato
fondato su atti ufficiali e non solo su autocertificazioni, e che la semplice
convivenza con una persona indebitata non significa ancora che la richiesta di
mutuo sia stata fatta in maniera mascherata a suo nome. Inoltre gli estratti UE
e i documenti concernenti i rapporti tra __________ R__________ e AO 1 non
avrebbero fornito alcun elemento per stabilire chi pagava in realtà l’affitto.
A questo va aggiunto che l’argomento per cui, a fronte della difficile situazione
finanziaria del compagno, la convenuta avrebbe dovuto essere più sospettosa e
diligente nel verificare la capacità creditizia di AP 1 è stato avanzato per la
prima volta in appello ed è quindi irricevibile per ciò solo (art. 317 CPC).
Infine, l’appellante
dimentica che, come lei stessa ha già avuto modo di rilevare nelle conclusioni,
la situazione debitoria di __________ R__________ non è stata oggetto di
contestazioni, da un lato, ma nemmeno è stata tenuta in considerazione per
l’emanazione del giudizio in oggetto.
Su questo punto,
pertanto, l’appello non può che essere respinto.
5. Nel merito,
l’appellante contesta il fatto che il Pretore ha commesso un errore nel
considerare affidabili le dichiarazioni apposte sul formulario per la domanda
di finanziamento solo per il fatto che lo stesso è stato dal lei personalmente
firmato, mentre in realtà AO 1 non poteva accontentarsi di queste, visto che
era stato __________ R__________ a occuparsi in gran parte delle pratiche e a
fungere da interlocutore con la banca già nella fase di richiesta del mutuo e
poi durante il rapporto contrattuale, cosa che avrebbe dovuto indurla a
indagare più a fondo e a dubitare dell’esattezza delle indicazioni fornite, in
particolar modo di quelle per la pigione.
Per di più, __________
R__________, nella compilazione della documentazione, avrebbe a suo dire
presumibilmente sottaciuto alla convenuta che AP 1 doveva già far fronte a un
onere ipotecario per scongiurare il rifiuto della concessione del credito. Non
avendo l’appellante letto, ma solo firmato i documenti in questione, questa
questione non è stata sollevata e quindi nemmeno ripresa nel “calcolo del
budget”.
Buona parte di
queste argomentazioni è nuova e dunque irricevibile (art. 317 CPC). Ma anche se
non lo fosse, nel merito, esse non porterebbero a un risultato migliore.
5.1. Il Pretore,
vagliando la documentazione prodotta dalle parti, ha stabilito che il reddito
mensile dell’attrice ammontava a fr. 6'990.35, mentre le spese effettive a
complessivi fr. 4'978.75, così che le restavano a disposizione per la
restituzione del mutuo fr. 2'011.60 al mese. Questa somma era sufficiente a
garantire un rimborso nei 36 mesi previsti dall’art. 28 cpv. 4 LCC, per cui la
valutazione della capacità creditizia di AP 1 effettuata da AO 1 è stata
giudicata corretta (sentenza impugnata consid. 3 e 4).
In particolare, con
riferimento alle argomentazioni dell’attrice con le quali ha contestato la
correttezza della voce “importo base” quantificata in fr. 1'350.- e di
quella “affitto mensile/ipoteca” di fr. 725.-, il primo giudice ha
precisato innanzitutto che, essendo il doc. G stato sottoscritto da lei stessa,
è stata proprio lei ad attestare, come esplicitamente indicato nel paragrafo
che precede la firma, “che gli importi sopra indicati concernenti il
reddito, l’affitto e i costi fissi sono esatti”. Inoltre, per le spese
d’abitazione, la veridicità dei dati è stata anche da lei confermata con la
ratifica della domanda di finanziamento (doc. 7). Per di più, questi dati hanno
trovato conferma nei documenti consegnati alla banca dalla cliente, e meglio
nella copia del contratto di locazione (doc. 9), dal quale risultava che i
conduttori dell’ente locato erano AP 1 e __________ R__________, che essi non
erano coniugati e che i costi di locazione ammontavano a fr. 1'450.- mensili,
fatti che giustificavano l’indicazione di fr. 725.- mensili quale canone a suo
carico e il ricorso al minimo vitale per persone non sposate, di modo che la
banca non si è trovata confrontata con dati contraddittori o manifestamente
inesatti, che avrebbero dovuto indurla ad approfondire il caso.
Per quanto concerne
il mancato computo degli oneri sociali, il Pretore ha osservato che sia il
calcolo del budget che la domanda di finanziamento indicavano chiaramente che
si doveva inserire il reddito netto (doc. G e doc. 7), come d’altronde
specifica anche la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (art. 93 LEF), in base alla quale gli oneri sociali vanno
conteggiati solo se non sono già stati dedotti dal salario.
5.2. La concessione di un
credito deve sempre essere preceduta da un esame della capacità creditizia del
consumatore (art. 27a LCC), al fine di impedirne l’indebitamento eccessivo
(art. 22 LCC).
L’art. 28 cpv. 2 LCC
prevede
che il consumatore sia da ritenere capace di credito quando è in grado di
rimborsare il credito al consumo senza gravare la parte impignorabile del
reddito secondo l’articolo 93 cpv. 1 LEF. La parte pignorabile del reddito è
determinata in base alle direttive sul calcolo del minimo esistenziale del
Cantone di domicilio del consumatore. In ogni caso, nel corso dell’accertamento
occorre tenere conto della pigione effettivamente dovuta, delle imposte dovute
in base alla tabella dell’imposta alla fonte e degli obblighi notificati presso
la Centrale d’informazione (cpv. 2).
Nella valutazione
della capacità creditizia occorre presupporre un ammortamento del credito al
consumo entro 36 mesi, anche qualora per contratto sia stata stipulata una
durata maggiore. Ciò vale anche per crediti al consumo precedenti, nella misura
in cui non siano ancora stati rimborsati (cpv. 3).
Il creditore professionale
può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla
situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 LCC), fatte salve quelle manifestamente
inesatte o in contraddizione con i dati di cui dispone la Centrale
d’informazione (cpv. 2). In caso di dubbi sull’esattezza delle indicazioni
fornite dal consumatore, il creditore le verifica sulla base di pertinenti documenti
ufficiali o privati (cpv. 3).
Se l’esame della capacità
creditizia del richiedente è effettuato contrariamente ai principi imposti
dalla legge, il creditore perde l’importo del
credito concesso, compresi gli interessi e le spese; il consumatore può esigere
la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull’indebito
arricchimento (art. 32 cpv. 1 LCC). In caso di violazione lieve, la perdita si
limita agli interessi e alle spese (cpv. 2).
5.3. Nella fattispecie, non
sono emersi elementi che consentano di seguire le tesi d’appello.
In effetti, che la
documentazione per la richiesta del credito sia stata firmata da AP 1 senza
nemmeno leggerla non è assolutamente dimostrato e risulta unicamente dalla sua
deposizione senza essere suffragata neppure da un indizio.
Lo stesso vale per
l’asserita gestione da parte di __________ R__________ di tutta la procedura
per l’ottenimento del mutuo, essendovi agli atti, oltre alle sue dichiarazioni,
unicamente la procura “senza diritto di sostituzione” da lei concessagli
il 7 aprile 2015 (doc. F), quindi sei mesi dopo la concessione del credito.
Questo tipo di procura non implica alcuna conclusione a favore di un ruolo nel
contratto di mutuo che va oltre quello di rappresentante/procuratore, come è
attestato dal fatto che in data 30 ottobre 2016 la stessa attrice ha scritto
alla banca dichiarando di revocare immediatamente la procura a __________ R__________
e di conferirla come “procura informativa generale” a __________ B__________,
che mai in precedenza era stato coinvolto nell’operazione e che quindi non ne è
mai stato parte, pur avendo ottenuto, analogamente all’ex compagno, la fiducia
della debitrice per rappresentarla (doc. 14). Questo documento prova invece che
AP 1, dopo la conclusione del contratto, non ha voluto gestire in prima persona
Fatti
i rapporti con la controparte, per cui è del tutto plausibile che l’intervento
di __________ R__________ fosse dovuto alla sua volontà di assistenza, non
quindi al fatto che egli fosse il reale beneficiario del mutuo.
Se, da un lato, la
convenuta non ha contestato che l’attrice fosse comproprietaria di un immobile
a __________, dall’altro non vi è alcuna prova che questo fosse gravato da
ipoteche ed eventualmente per quale importo, così come nulla è stato indicato
circa possibili redditi a esso legati, che potrebbero anche consistere in quei
fr. 200.- mensili indicati come reddito netto aggiuntivo al salario, il che
significherebbe comunque che, dedotti gli oneri ipotecari, lo stabile le
garantiva persino un piccolo utile. Trattandosi di mere ipotesi che le parti
non hanno voluto chiarire in causa, nulla può dunque essere concluso circa un
maggiore aggravio al fabbisogno e di riflesso circa l’asserito errore di
valutazione consistente nel non averne tenuto conto.
Per il resto, i dati
inseriti nel calcolo del budget (doc. G) e nella domanda di finanziamento (doc.
F) sono stati confermati dai documenti prodotti da AP 1 a AO 1 con la richiesta
di aiuto finanziario, e meglio dal conteggio di stipendio di fr. 6'348.40
mensili su 13 mensilità, pari a fr. 6'877.40 sulle 12 mensilità (quindi
superiore sia a quanto indicato nei documenti, ma anche a quanto ritenuto dal
Pretore), e dal contratto di locazione concluso da AP 1 e __________ R__________
in qualità di conduttori (doc. 9), che conteneva tra le altre cose la loro
dichiarazione di non essere coniugati.
Applicando l’importo base
di fr. 1'350.-, la convenuta ha usato quello che nelle Tabelle LEF è previsto
per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento. Come rettamente
concluso dal primo giudice, emergendo dal contratto che i due conviventi non
erano coniugati, era del tutto sostenibile e dunque non manifestamente errato,
che il minimo vitale imputabile alla richiedente non fosse quello di fr.
1'700.- previsto per i coniugi. A tal proposito va aggiunto che un’applicazione
rigorosa delle tabelle in questione avrebbe portato a un risultato ancora più
sfavorevole alle tesi attoree, stabilendo esse che, se due persone vivono in
comunione domestica senza figli e dispongono entrambe di un reddito (cosa che
per __________ R__________ non è stata mai esclusa), dovrebbe essere applicato
l’importo base per coniugi ridotto di regola e al massimo della metà (DTF 130
III 765 segg.), quindi fr. 850.-. Ben al di sotto di quanto fatto dall’istituto
di credito dunque, fatto che avrebbe migliorato ulteriormente la capacità
creditizia dell’appellante.
A questo si aggiunge
infine il fatto che non solo non è stato in alcun modo dimostrato che il canone
di locazione venisse a quel tempo pagato integralmente da AP 1, prova per la
quale sarebbe bastato produrre la documentazione bancaria, ma neppure le è
stato chiesto qualcosa in merito in occasione del suo interrogatorio del 15
gennaio 2018.
In base a questi elementi
e a quanto ulteriormente indicato nella sentenza di primo grado e non
contestato in appello, è corretto concludere, come fatto dal Pretore, che AO 1
non ha commesso alcun errore nella valutazione della capacità creditizia di AP
1.
6. L’appellante ha poi
sostenuto che il Pretore ha erroneamente ignorato la sua deposizione con la
quale aveva confermato la partecipazione attiva al contratto di __________ R__________
fin dall’inizio e non solamente a partire da 6 mesi dopo la sottoscrizione,
nonché erroneamente considerato fedefacente il formulario A sul quale era stata
indicata l’attrice quale avente economico del prestito, dimenticando che il suo
compagno non avrebbe potuto figurare perché non poteva ottenere ulteriori
finanziamenti a causa della sua disastrata situazione. Se il primo giudice
avesse correttamente vagliato le prove, sarebbe inevitabilmente giunto alla soluzione
che il contratto era simulato e quindi nullo. Egli ha pertanto anche sbagliato
laddove ha considerato non essere stata allegata la causa simulandi: AP
1 ha in effetti sempre sostenuto che la simulazione era motivata dal fatto che
il convivente non potesse contrarre ulteriori debiti, da un lato, e dall’altro,
le chiedeva costantemente denaro contante.
6.1. Il Pretore, dopo aver
Considerandi
esposto i principi legati all’art. 18 CO, ha costatato che l’attrice non aveva
neppure spiegato il motivo che avrebbe spinto la convenuta a concludere un
contratto simulato, ritenendola una circostanza che depone contro l’ipotesi della
nullità del negozio giuridico. A sostegno di questa conclusione, il primo
giudice ha rilevato sussistere ulteriori elementi, quali il fatto che AP 1,
firmando il formulario A, ha dichiarato di essere l’avente diritto economico
del mutuo, il fatto che __________ R__________ compare una prima volta solo sei
mesi dopo la sigla del contratto quando l’attrice gli ha concesso una procura “senza
diritto di sostituzione” e che la maggior parte della somma mutuata è
servita per estinguere un vecchio debito che ella aveva con B__________.
6.2
Posto che un contratto
simulato
è nullo, cioè inefficace tra le parti contraenti (art. 18 CO;
DTF 97 II 201 consid. 5; STF 4A_362/2012
del 28 settembre 2012 consid. 4.1), è considerato tale quello nel quale le due
parti sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso
oggettivamente deducibile dalle loro dichiarazioni non devono prodursi e nel
quale esse, quindi, non hanno voluto creare che l’apparenza verso i terzi di un
negozio giuridico (DTF 97 II 201 consid. 5).
Per
poter ammettere la presenza di un contratto simulato, in altri termini, è
indispensabile che entrambe le parti si siano trovate d’accordo sulla
simulazione.
Nella
fattispecie, non è stato in alcun modo dimostrato che AO 1 fosse d’accordo di
concludere un contratto di mutuo fittizio con l’attrice per prestare invece del
denaro a __________ R__________. Ma non solo. Come rettamente chiarito dal
Pretore, la parte attrice nemmeno ha spiegato il motivo per il quale l’istituto
di credito avrebbe accettato di stipulare un contratto simulato, limitandosi
unicamente a illustrare i motivi per cui, secondo lei, era stata indotta a
fungere da “uomo di paglia” nell’interesse del compagno. In tal modo, al
limite, ha fornito una spiegazione di quelle che, secondo la sua tesi,
sarebbero state le sue ragioni per agire in tal modo, senza tuttavia fornire
alcun elemento per poter ritenere che la controparte fosse pienamente cosciente
e d’accordo di concedere un mutuo al suo compagno camuffandolo da mutuo nei
suoi confronti.
Anzi.
Tutte le prove e gli indizi agli atti depongono a favore di una completa buona
fede dell’istituto bancario: negli atti di richiesta e concessione del mutuo
compaiono sempre e solo il nome e la firma di AP 1; sul formulario A (doc. 5)
lei stessa - pena una procedura per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251
CP espressamente richiamata sull’atto con riferimento a una compilazione con
dati falsi – ha dichiarato di essere l’avente diritto economico del mutuo; __________
R__________ è intervenuto solo il 7 aprile 2015, sei mesi dopo la stipulazione
del contratto e la ricezione del denaro, quando l’attrice gli ha conferito una
procura di rappresentanza senza diritto di sostituzione (doc. 6); fr. 40'100.70
del mutuo sono stati direttamente versati dalla convenuta a B__________ per
saldare un precedente debito dell’attrice e non quindi del compagno (doc.
10-12); i restanti fr. 15'899.30 sono stati personalmente consegnati a AP 1
(doc. 10). Le dichiarazioni rese da quest’ultima di fronte al primo giudice non
sono certamente in grado di sconfessare tali prove. D’altronde, non è stato
nemmeno dimostrato quale sia stato il reale impiego della parte di denaro
versata a contanti all’attrice, ciò che non avrebbe richiesto grande sforzo,
bastando la produzione di una ricevuta o l’audizione dell’ex compagno.
A
titolo abbondanziale, va poi rilevato che la tesi dell’appellante si scontra
anche con la logica, poiché AO 1 non aveva alcun interesse a prestare
direttamente fr. 56'000.- a una persona sovraindebitata che con grandi
probabilità, se non con certezza assoluta, non avrebbe mai potuto restituirli.
Ma
non solo. Anche se fosse stato assodato che l’istituto di credito era cosciente
che i soldi sarebbero stati dati (per ¼ circa) a __________ R__________, questo
non significava ancora che il contratto era viziato. In effetti, stante il
principio che l’uso che fa il mutuatario del denaro ottenuto in prestito, di
norma, salvo diversa stipulazione, non soggiace al controllo del mutuante, il
fatto che AP 1 si sia impegnata personalmente per poi devolvere i soldi al
compagno, non rende di per sé nullo il contratto, poiché per entrambe le parti
sarebbe stato sempre chiaro che, nonostante la destinazione finale del denaro,
il mutuo era stato concesso all’attrice e che sarebbe stata lei a doverlo
restituire.
Di conseguenza, l’appello
deve essere respinto anche su questo punto.
7.
In definitiva,
quindi, l’appello in esame deve senz’altro essere respinto nella misura in cui
è ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art.
106.
CPC), calcolate su un valore litigioso di fr. 52'753.95.
Alla parte convenuta, non
assistita da un patrocinatore legale, non sono riconosciute ripetibili, né
indennità d’inconvenienza ai sensi
dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 21
settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio- Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).