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Decisione

12.2018.127

Società a garanzia limitata - assenza di domicilio - scioglimento

11 dicembre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.127

Lugano

11 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

chiamato

a giudicare in merito al ricorso 28 settembre 2018 presentato da

, Lugano

contro

la decisione 24 settembre 2018 dell’Ufficio del registro di commercio,

Biasca, che ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società RI 1, __________;

ritenuto

in fatto e in diritto: che sin dalla sua costituzione il 13 ottobre 2015 il

recapito iscritto nel Registro di commercio della società RI 1 risulta essere

in via Canevascini 10 a __________;

che con scritto 22 febbraio 2016

l’Ufficio controllo abitanti di Lugano ha informato l’Ufficio del registro di

commercio che RI 1 non aveva più

indirizzo valido nel Comune, avendo nel frattempo comunicato il trasferimento

in un altro Comune;

che in data 15 marzo 2016 l’Ufficio del registro di

commercio ha assegnato alla società un termine di 30 giorni ai sensi dell’art.

153a cpv. 1 ORC per notificare il nuovo domicilio legale per l’iscrizione a

registro di commercio, rendendo attenta la destinataria della possibilità di

applicazione di un’ammenda fino a fr. 500.- ai sensi dell’art. 943 CO;

che, in assenza di riscontri, l’invio postale essendo

stato ritornato con la dicitura “il destinatario è irreperibile

all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 24 ottobre 2016 alla

società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un

termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, menzionando nuovamente le prescrizioni determinanti e

le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo;

che, rilevato come anche quest’ultimo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione

o una conferma, con decisione 24 settembre 2018 l’Ufficio

del registro di commercio, in applicazione dell’art.

153b ORC, ha dichiarato lo scioglimento

d’ufficio della società (dispositivo n. 1), ha nominato quale liquidatore il

suo socio gerente __________ V__________ (dispositivo n. 2), ha ordinato

l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n.

3) e ha conseguentemente statuito in merito a spese, tasse e ammenda

Considerandi

(dispositivi n. 4-7);

che con ricorso 28 settembre 2018 __________ V__________ ha

impugnato la predetta decisione;

che contro la predetta decisione è proponibile il

ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC)

dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1

lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 28 settembre 2018 da __________

V__________ è pertanto tempestivo;

che il ricorrente non rivolge critiche specifiche alla

decisione impugnata, riconoscendo peraltro di non aver adeguatamente adempiuto

agli obblighi di gestione della società, circostanza di cui si scusa, invocando

un errore di valutazione e ipotizzando il mancato recapito di una non meglio

precisata lettera che sarebbe andata smarrita;

che, esposto in questi termini, il ricorso contro la decisione di scioglimento

è irricevibile, siccome non adempie agli obblighi di motivazione, mancando una

critica adeguata al giudizio impugnato;

che, se anche la censura fosse ritenuta ricevibile, essa risulterebbe comunque

infondata nel merito, siccome la decisione di scioglimento della società è

ineccepibile, l’istruttoria avendo permesso di accertare che la società non ha

reagito alle richieste dell’Ufficio del registro di commercio di ripristinare la

situazione legale formulate in due diversi momenti;

che il ricorrente ha comunque rilevato che “il domicilio legale della RI 1 è

il medesimo della mia abituale abitazione”, senza specificare se questo corrisponda

all’indirizzo di via __________ a __________ indicato quale recapito del

mittente;

che perlomeno tale comunicazione andrebbe ritenuta quale domanda ricevibile,

ovvero quale espressione del desiderio di ripristinare nelle more della causa

la situazione legale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,

sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);

che la società, benché in tal senso esplicitamente esortata con la risposta 18

ottobe 2018 dell’Ufficio del registro di commercio, non ha però proceduto a

notificare nelle forme adeguate il nuovo recapito inoltrando la relativa

istanza; la domanda di annullamento della decisione di scioglimento, nella

misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinta;

che le spese giudiziarie della procedura ricorsuale seguono la soccombenza

(art. 47 LPAmm); all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite

ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, ammonta a fr. 20'000.-, pari al capitale nominale della

società risultante a registro di commercio (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010

consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010

consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.

12.2011

);

che alla società, e per

essa al ricorrente, va nondimeno rammentato che, in applicazione dell’art. 153b

cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni

legali sono ripristinate mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo

domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di commercio

può revocare lo scioglimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide 1. Il ricorso 27

settembre 2018 di __________ V__________, nella misura in cui è ricevibile,

è respinto.

2. Le spese del

presente giudizio di complessivi fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ,

- Ufficio del registro di

commercio, Via Tognola 7, Biasca

Comunicazione all’Ufficio federale

del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

(Giudice

Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).