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Decisione

12.2018.131

Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello

27 febbraio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.131

Lugano

27 febbraio 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

chiamato

a giudicare sul ricorso presentato il 9 ottobre 2018 da

RI 1

(patr.

dall’ PA 1 )

contro

la decisione 28 settembre 2018 (n. __________) dell'

CO

1

che ne ha

ordinato lo scioglimento;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che il 13 marzo 2018, l'Ufficio

del registro di commercio di Biasca ha diffidato RI 1, società con sede a __________

e recapito in __________, a notificare entro trenta giorni, pena la

cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale, o a

comunicare in forma scritta la validità di quello risultante iscritto a

registro di commercio;

che, constatato il mancato

rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio del 27 agosto 2018, l'Ufficio del registro di commercio

ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla

notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale

concernente il domicilio legale della società e a notificare la relativa

iscrizione;

che il 28 settembre 2018 l'CO 1, preso atto come all'ordine impartito non fosse

stato dato seguito, ha emanato una decisione di scioglimento della società,

nominando i liquidatori e modificando di conseguenza il tenore dell'iscrizione

a registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda di fr. 500.- ciascuno

a __________ __________ e __________ __________, in qualità di persone

obbligate alla notificazione;

che con il ricorso 9

ottobre 2018 RI 1, rappresentata dal presidente __________ __________ e dal

membro __________ __________, è insorta contro la decisione chiedendo di

dichiararla “nulla e/o annullabile” e nel contempo di condannare lo

Stato del Cantone Ticino in rappresentanza dell’Ufficio del registro di commercio

a rifonderle un’indennità di fr. 5'385.- a titolo di rimborso delle spese

causate dalla controversia ai sensi dell’art. 49 LPAmm;

che, a mente della ricorrente, i responsabili della società non sarebbero stati

Considerandi

in grado di capire quale inadempienza burocratica venisse loro imputata con la

diffida del 13 marzo 2018, che le rimproverava di non avere più il domicilio legale

nel luogo della sua sede; una dipendente della società avrebbe comunque

prontamente interpellato l’CO 1 per comunicare l’operatività della società e

sapere come procedere, attenendosi poi alle indicazioni ricevute, in

particolare comunicando in forma scritta la validità del domicilio iscritto a

RC;

che all’CO 1 viene pertanto rimproverato di aver agito su presupposti errati, siccome

la segnalazione di terzi che avrebbe dato avvio alla procedura sarebbe stata menzognera

e diffamatoria, come facilmente accertabile; l’Ufficio avrebbe quindi proceduto

alla pubblicazione del 27 agosto 2018 in assenza dei presupposti legali,

verosimilmente a causa di un disguido interno all’Ufficio, che non aveva preso

atto del tempestivo riscontro della società già dopo la prima diffida;

che, con risposta 30

ottobre 2018, l’CO 1 ha confermato la bontà della sua decisione, precisando

come la manchevolezza rimproverata alla società fosse da ricondurre all’assenza

di locali propri adibiti ad ufficio per l’esercizio dell’attività commerciale nell’immobile

sito in __________ a __________, segnatamente per mancanza di un valido

contratto di locazione, le comunicazioni societarie successive alla prima

notifica (telefonata ed e-mail) non essendo pervenute nelle forme adeguate e

non avendo pertanto permesso di chiudere la procedura in corso che avrebbe

comunque richiesto all’Ufficio di esperire ulteriori accertamenti, segnatamente

in merito all’esistenza di un contratto di locazione;

che, con replica 22 novembre 2018, la ricorrente ha ribadito la sua richiesta,

aumentando a fr. 7'323,60 l’ammontare dell’indennità pretesa; essa rileva anzitutto

come solo con la risposta al ricorso avrebbe finalmente preso conoscenza della

segnalazione dalla quale avrebbe preso avvio la procedura e lamenta il fatto che

mai in precedenza le sarebbe stato indicato che il problema del valido

domicilio legale fosse da ricondurre all’esigenza di dimostrare l’esistenza di

un contratto di locazione, a suo dire sempre esistito come risulterebbe dalla

documentazione prodotta in questa sede; la ricorrente rileva quindi come mai vi

sarebbe stato un problema di recapito degli invii postali, contrariamente a

quanto fattole credere in un primo tempo; all’Ufficio viene quindi rimproverato

l’eccesso di formalismo per aver proceduto alla pubblicazione della diffida sul

foglio ufficiale svizzero di commercio, senza un contemporaneo avviso postale

raccomandato, a fronte di una svista interna all’ufficio stesso che avrebbe invece

dovuto dare adeguato seguito alla comunicazione societaria via e-mail del 15

marzo 2018, essendo chiaro a quel momento che si trattasse di una società pienamente

operativa, con una decina di dipendenti attivi nei suoi uffici, situati in __________

a __________, desiderosa di scongiurare una liquidazione;

con duplica 3 gennaio 2018 (correttamente: 2019) l’Ufficio del registro di

commercio ha rilevato come non sussista più motivo di procedere allo scioglimento

della società, siccome il contratto di locazione prodotto in sede di replica

(doc. Z) attesterebbe l’esistenza di un valido domicilio legale nel luogo della

sede statutaria; per il resto, a suo dire, la decisione andrebbe comunque confermata,

in merito a tasse e ammenda, siccome un valido titolo giuridico per disporre

dei locali siti all’indirizzo del domicilio legale iscritto non sussisteva al

momento dell’avvio della procedura, il precedente contratto avendo preso

termine al 31 dicembre 2017 e un nuovo contratto essendo stato validamente

stipulato solo dopo l’emanazione della decisione di scioglimento impugnata;

che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di

trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda

Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto

ricorsuale, presentato il 9 ottobre 2018 da RI 1 è pertanto tempestivo;

che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche

solo nella procedura ricorsuale, è idoneo, in base alla dottrina e alla

giurisprudenza, ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.

12.2011

);

che, nel caso concreto, a prescindere dalla sua correttezza iniziale, la

decisione impugnata deve quindi essere annullata per quanto concerne i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 relativi allo scioglimento e alla nomina dei liquidatori,

rispettivamente il dispositivo n. 3 ordinante la nuova iscrizione al registro

di commercio nonché il disp. n. 4 e 5 in quanto riferito a quest’ultima

operazione;

che, alla luce della

contestazione su tasse, spese e ammende inflitte a __________ __________ e __________

__________, in qualità di persone obbligate alla notificazione, resta comunque da

esaminare se la decisione di scioglimento della società possa essere ritenuta ineccepibile,

ovvero se risulta essere la corretta conseguenza della mancata reazione alle

richieste dell’CO 1 di ripristinare la situazione legale;

che, alla luce delle circostanze accertate in questa sede, non può essere

rimproverato alla società ricorrente, e meglio al suo presidente e al suo

membro, di non essersi adeguatamente attivati o di essere venuti meno ai loro

obblighi legali, imponendo così all’Ufficio di emanare la contestata decisione

per poter ripristinare una situazione di legalità;

che va piuttosto imputato all’Ufficio un errore di comunicazione per non aver

adeguatamente indicato alla società destinataria della diffida del 13 marzo

2018 quale fosse il motivo alla base dell’avvio della procedura, inducendola a

credere trattarsi di un problema di recapito o di effettiva operatività negli

uffici presso la sede legale; alla medesima autorità va altresì rimproverato di

non aver adeguatamente chiarito le circostanze rilevanti neppure a fronte

dell’immediata reazione della destinataria della diffida; sebbene avvenuta

nella forma di un colloquio telefonico e di un successivo invio e-mail, viola

il divieto di formalismo eccessivo ed è contrario alla tutela della buona fede

riposta nell’agire dell’autorità amministrativa il rimprovero mosso dall’Ufficio

alla società di non aver adeguatamente formalizzato la sua comunicazione (nel

rispetto della forma scritta) e di aver atteso confidando nella soluzione della

questione;

che va sottolineato come

la cancellazione ai sensi dell’art. 938a cpv. 1 CO debba comunque rimanere una

conseguenza estrema, a fronte dell’esigenza per la preposta autorità di

chiarire d’ufficio le circostanze rilevanti; la procedura di diffida tramite pubblicazione

sul Foglio ufficiale svizzero di commercio appare senz’altro adeguata a fronte

della difficoltà a reperire il destinatario della comunicazione, in particolare

quando altri elementi lasciano presagire una mancata reazione; un tale

formalismo appare per contro eccessivo quando alla prima diffida fa seguito,

come nel caso concreto, un pronto riscontro di una rappresentanza della società,

che esprime il desiderio di porre rimedio e interpella l’autorità per sapere

come procedere, fornendo altresì elementi che reputa (a torto o a ragione)

adeguati per dissipare i dubbi sorti;

che, nel caso concreto, a causa della comunicazione non esplicita

dell’autorità, è stato peraltro solo con la risposta di causa in questa sede

che la ricorrente ha finalmente potuto comprendere la rilevanza della questione

dell’esistenza di un valido contratto di locazione, provvedendo a chiarire le

circostanze rilevanti e a fugare ogni dubbio al proposito;

che, nella scelta delle misure atte a ripristinare una situazione conforme alle

norme applicabili, tenuto conto anche di possibili interessi di terzi e

dell’interesse pubblico, lo scioglimento della società deve rimanere l’ultima

ratio e non può essere conseguenza di un automatismo decisionale dell’Ufficio

che prescinda dalle informazioni di cui dispone, o di cui può disporre senza particolare

sforzo (con riferimento alla giurisprudenza in merito all’esercizio dell’ampio

potere di apprezzamento del giudice in caso di lacune organizzative della

società ai sensi dell’art. 731b CO cfr. DTF 136 III 371 consid. 11.4.1, con

rif.);

che pertanto, non ravvisando una negligente inattività della società e dei suoi

organi, sono annullati pure i dispositivi della decisione relativi alle spese e

all’ammenda di fr. 500.- inflitta a __________ __________ e __________ __________,

che non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 943 cpv. 1 CO per

non aver tempestivamente dato seguito agli ordini impartiti dal competente

Ufficio;

che la ricorrente chiede

di riconoscerle un’indennità ai sensi dell’art. 49 LPAmm quale rimborso delle

spese asseritamente causatele dalla controversia (quantificate inizialmente in

fr. 5'385.- e successivamente aumentate a fr. 7'323,60); la domanda può essere

parzialmente accolta, limitatamente a

fr. 1’500.-, ritenuto un dispendio adeguato di tempo per far valere le proprie

ragioni in questa sede, chiarendo le circostanze rilevanti;

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 47 e 49 LPAmm nonché la LTG

decide:

1. Il ricorso 9 ottobre 2018 di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che

la decisione 28 settembre 2018 (n. __________) dell’CO 1 è annullata.

2. Non si prelevano

spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente

un’indennità di fr. 1'500.-.

3. Notificazione:

-

-

- Ufficio federale del Registro di Commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF).