12.2018.132
Contratto d'architetto (progettazione), mercede, consenso sugli elementi essenziali del contratto, diritto alla remunerazione, condizione sospensiva
8 ottobre 2020Italiano21 min
intenzionato a costruire degli stabili di appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.132
Lugano
8 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.191
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17
agosto 2015 da
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 128'733.85,
oltre interessi e
spese esecutive, a titolo di onorari di progettazione, nonché il
rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 7
settembre 2018 ha
accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 10 ottobre 2018,
con cui ha postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con risposta 17 marzo 2020 ha postulato la
reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 19 febbraio 2020 con cui questa Camera ha disposto
lo stralcio
dai ruoli dell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria per la
procedura di secondo grado presentata dall’appellante in data 29
ottobre 2018 (inc.
12.2018.140);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nel corso dell’anno 2012 AP 1,
intenzionato a costruire degli stabili di appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________
di sua proprietà e una villa unifamiliare sulla part. __________ RFD di __________
di proprietà di sua moglie __________ __________, ha preso contatto con l’arch.
AO 1, avviando delle relative discussioni riguardanti i tre diversi progetti.
Quest’ultimo, dopo aver stimato per ciascun progetto i relativi costi e
onorari, ha avviato la sua attività, dapprima per il progetto riferito ai fondi
n. __________ (“__________”, v. doc. F), e in seguito per quelli di cui ai
fondi n. __________ (doc. E) e __________ (doc. G). La collaborazione fra le
parti si è tuttavia interrotta, in particolare a fronte di opinioni discordi
circa le modalità di pagamento degli onorari di progettazione, tant’è che
infine AP 1 non ha neppure sottoscritto i documenti necessari all’inoltro della
domanda per l’ottenimento della licenza edilizia e si è rifiutato di versare
all’architetto l’onorario da lui preteso con le fatture 3 ottobre 2014 di cui
ai doc. I, L e M (complessivi fr. 128'733.85).
B.
Previo rilascio
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 17 agosto 2015 CO 1 ha convenuto in
giudizio IS 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la
condanna al pagamento di fr. 128'733.85, oltre interessi al 5% dal 17 novembre
2014 e spese esecutive, a titolo di onorari di progettazione riguardanti
l’edificazione dei suddetti fondi, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. In
sostanza, l’attore ha rilevato che la controparte, malgrado abbia approvato i
piani e non abbia per contro mai sollevato obiezioni riguardo ai preventivi di
onorario e al lavoro eseguito, si sarebbe indebitamente rifiutato di versare
quanto a lui dovuto ed esposto nelle fatture (calcolate in base alle norme SIA 102 e 416).
C.
Con risposta del 12
novembre 2015 IS 1 si è opposto alla petizione, contestando di essere debitore
degli importi pretesi e sostenendo in sintesi che la controparte sin
dall’inizio del rapporto di collaborazione era consapevole che la sua
retribuzione fosse condizionata all’ottenimento del credito di costruzione
(possibile solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia e/o la vendita anticipata
di qualche appartamento), non disponendo egli nell’immediato di liquidità
sufficiente. Il medesimo avrebbe pertanto rifiutato il pagamento degli onorari,
pretesi prematuramente dalla controparte in violazione degli accordi presi. L’architetto
stesso avrebbe dunque impedito il proseguimento di una collaborazione fattiva,
continuando malgrado ciò a progettare a suo rischio. La mancata erogazione del
credito, quale conditio sine qua non, avrebbe comportato il mancato
perfezionamento del contratto fra le parti. Il convenuto ha altresì lamentato
delle carenze e inadeguatezze del lavoro svolto (avendo in particolare l’architetto
a suo dire sistematicamente operato secondo i propri interessi e non secondo
quelli del suo cliente) e ha rilevato l’assenza di un accordo in merito alla
remunerazione dovuta, contestando l’applicabilità delle norme SIA e gli importi
esposti nelle fatture.
D.
Con la replica 21
gennaio 2016 l’attore ha ulteriormente approfondito la propria posizione,
mentre il convenuto non ha presentato alcuna duplica.
E.
Dopo esperimento dell’istruttoria e
produzione degli allegati scritti conclusivi, con decisione 7 settembre 2018 il
Pretore ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 8'000.-, a carico del convenuto, pure condannato a versare alla
controparte fr. 10'000.- per ripetibili.
F.
Con atto di appello 10 ottobre
2018 IS 1 si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi (inc. 12.2018.132).
G.
Con istanza 29 ottobre 2018
l’appellante ha altresì postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per
la procedura di secondo grado nel senso di venire esentato da anticipi,
cauzioni, tasse e spese processuali, istanza nel seguito ritirata e dunque stralciata
da questa Camera con decisione 19 febbraio 2020 (inc. 12.2018.140).
H.
Con risposta 17 marzo 2020
l’appellato ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 ottobre 2018 contro la decisione
7.
settembre 2018 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 17 marzo 2020
dell’appellato.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime.
3.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha dapprima qualificato gli
incarichi di progettazione attribuiti all’attore quale contratto di appalto. Ha
poi osservato che, malgrado il convenuto avesse comunicato all’attore di non
disporre nell’immediato di sufficienti liquidità per far fronte al progetto
immobiliare e che i suoi onorari sarebbero stati corrisposti solo dopo
l’ottenimento della licenza edilizia e del credito di costruzione, tale
circostanza non può essere ritenuta un elemento soggettivamente essenziale per
il perfezionamento e la validità degli accordi, né una condizione per
l’insorgere del diritto alla remunerazione dell’architetto. Ciò non solo in
mancanza di un consenso di quest’ultimo, ma anche perché le parti dopo la
conclusione del contratto hanno più volte ridiscusso la questione degli onorari
e il convenuto in svariate occasioni ha espresso l’intenzione di volerli
versare, segnatamente in forma rateale, senza alcuna riserva e indipendentemente
da tali aspetti, riconoscendo che fossero dovuti (v. doc. F1-5, F1-8 e H18). Ad
ogni modo, anche volendo ammettere che il contratto e il pagamento degli
onorari fossero posti sotto condizione sospensiva (art. 152 CO), il convenuto
non ha dimostrato di avere postulato l’erogazione dei crediti di costruzione e
in generale di aver dato seguito ai propri impegni, né che l’ottenimento dei
crediti fosse impossibile, né di trovarsi in una situazione tale da impedirgli
di far fronte agli obblighi economici del contratto. Non avendo egli neppure
fornito spiegazioni plausibili riguardo al suo rifiuto di sottoscrivere i
documenti necessari all’inoltro della domanda di costruzione e alla successiva
rescissione dei rapporti contrattuali con l’attore, egli ha piuttosto impedito
il realizzarsi della condizione e non se ne può avvalere (art. 152 cpv. 1 CO). Di
qui il diritto dell’attore a pretendere la remunerazione del suo lavoro.
4.
Con il gravame,
l’appellante ribadisce il suo assunto secondo cui la remunerazione
dell’architetto era stata concordemente vincolata all’ottenimento del credito
di costruzione, vincolo che costituiva inoltre un elemento soggettivamente essenziale
per il perfezionamento del contratto di cui la controparte era consapevole.
L’assenza di mezzi di AP 1 e la sua possibilità di pagare gli onorari solo una
volta ottenuto il finanziamento bancario erano difatti circostanze note
all’architetto sin dall’inizio, che si era mostrato accondiscendente a tal
riguardo (v. testi __________ C__________, __________ V__________, __________
Ro__________, __________ Ri__________ e __________ G__________). La sua assenza
di mezzi non sarebbe neppure stata contestata dall’attore (per cui non doveva
essere dimostrata), e si evincerebbe in ogni modo dalla testimonianza di __________
Ro__________, che ha dichiarato di avergli prestato del denaro nel periodo in
questione. La consapevolezza e l’assenso da parte dell’architetto (per atti
concludenti) a tale modo di procedere sarebbero pure evincibili dal doc. H4
(ove emerge il suo desiderio di conoscere la data di ottenimento del credito di
costruzione) e dal fatto che il medesimo abbia effettuato innumerevoli ore di
lavoro senza richiedere alcun acconto, malgrado le norme SIA l’avrebbero
imposto. D’altronde AP 1 nel doc. H18 del 13 dicembre 2013 ha rilevato che il
pagamento degli onorari per i mappali 61/62 sarebbe avvenuto soltanto
all’apertura di un credito di costruzione, e nel doc. H1 del 28 ottobre 2014 ha
contestato le fatture di fr. 128'733.85 dell’architetto “in quanto non
conformi con nessun accordo né scritto né verbale intercorso fra le parti”.
Quanto ai doc. F1-5 e F1-8, essi secondo la tesi
dell’appellante (per quanto è dato capire) non avrebbero alcuna portata, poiché
le scadenze ivi indicate nulla avrebbero a che vedere con i preventivi
successivamente presentati dall’architetto (peraltro attestanti importi diversi
fra loro sui quali non c’è mai stato accordo), né i verbali d’incontro prodotti
dall’attore affrontano la questione degli onorari. Secondo l’appellante, ne
conseguirebbe che fra le parti non è sorto un contratto di appalto (per mancato
accordo su un elemento essenziale) rispettivamente è sorto un contratto
condizionato o la cui onerosità era condizionata all’ottenimento del credito di
costruzione. Inoltre, avendo l’architetto avviato l’attività di progettazione
senza fissare un onorario, pretendere degli acconti o essere sicuro di essere
pagato per il suo lavoro, e avendo egli continuato a progettare malgrado AP 1
si fosse opposto al pagamento di acconti, avrebbe assunto un rischio
imprenditoriale. A mente dell’appellante, la collaborazione instauratasi fra le
parti aveva dunque la forma della società semplice, nella quale il proprietario
ha messo a disposizione i propri beni immobiliari e l’architetto le sue
competenze e il suo lavoro, al fine di raggiungere un obiettivo comune (ovvero
l’ottenimento del finanziamento bancario che avrebbe consentito al proprietario
di realizzare il suo progetto immobiliare e all’architetto di ricevere il suo
onorario). Peraltro, il preventivo 4 ottobre 2013 di cui al doc. 9 e ammontante
a fr. 1'245'827.- attesterebbe l’esistenza di un’attività non limitata alla
stesura dei documenti per l’ottenimento della licenza di costruzione. Tali
aspetti, rilevati in sede di conclusioni 16 agosto 2018 (p. 6, n. 3), sarebbero
stati erroneamente trascurati dal Pretore. Accertata l’inesistenza di un accordo
sull’onerosità del contratto, l’art. 374 CO non troverebbe pertanto
applicazione, e l’architetto non potrebbe pretendere la remunerazione per il
lavoro svolto.
5.
Ora, si può
innanzitutto ricordare che giusta l’art. 363 CO, l’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si
obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede. Gli elementi
oggettivamente essenziali del contratto sono conseguentemente la realizzazione
di un’opera e l’onerosità. Non è per contro necessario, per l’insorgere del
contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle
relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra
le parti il giudice procederà secondo i dettami dell’art. 374 CO. L’esigibilità della mercede interviene
di regola con la consegna dell’opera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è
di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la
retribuzione dell’appaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a
determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori (Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1152 seg. e
n. 1162 seg.). L’onerosità della
prestazione dell’imprenditore nell’ambito del contratto d’appalto costituisce
una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente
che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con
cosiddetti fatti contrari (art. 8 CC; v. anche IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.151, consid. 5; Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, 2015, n.
885).
6.
Riguardo alla questione della
società semplice, se da una parte il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio il
diritto (art. 57 CPC), egli lo fa, nell’ambito delle procedure rette dalla
massima attitatoria, sulla base delle argomentazioni e dei fatti debitamente
allegati. Nuovi fatti possono essere presentati solo in ossequio dell’art. 229
CPC (per quanto riguarda la procedura di prima sede) e dell’art. 317 CPC (per
quanto riguarda la procedura di appello). Nel concreto, gli allegati
introduttivi di prima sede non contengono argomentazioni relative alla società
semplice, rispettivamente all’impiego di mezzi comuni per raggiungere scopi
comuni, alla sopportazione in comune di spese o alla partecipazione in comune
agli eventuali utili dell’operazione immobiliare. La risposta 12 novembre 2015 indica chiaramente che tra le
parti doveva concludersi un contratto di appalto (v. p. 13) e che l’architetto
doveva progettare secondo le indicazioni e le necessità di AP 1, e definisce
quest’ultimo a più riprese quale cliente o committente. Un accenno alla società
semplice è contenuto (tardivamente) solamente in sede di conclusioni, senza
particolari approfondimenti. Ne consegue che anche le relative argomentazioni
esposte dall’appellante nel suo gravame sono irricevibili. Comunque sia, ricordato
che nell’ambito di un contratto di appalto gli acconti sono dovuti solamente se
concordati fra le parti, il semplice fatto di non chiedere acconti non fa
insorgere una società semplice e non esclude la stipulazione di un contratto di
appalto. Neppure è dato comprendere cosa si dovrebbe dedurre, a supporto della
tesi dell’esistenza di una società semplice, dal citato preventivo 4 ottobre
2013.
(doc. 9), poiché l’appellante non lo spiega.
7.
Quanto alla natura
degli accordi conclusi fra le parti, laddove l’appellante si limita a proporre
una propria versione dei fatti ancorata alla sua visione soggettiva, senza
confrontarsi con quanto osservato dal giudice di prime cure o specificare le
sue affermazioni, le censure sono da considerare irricevibili per carenza di
motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ciò è il caso non solo per il generico
riferimento dell’appellante alle “falsità rassegnate in Petizione e Replica
circa l’inesistenza dell’accordo e la favola sui modellini che il perito ha
ritenuto di puro uso interno” ma anche per le critiche ai doc. F1-5 e F1-8.
L’appellante difatti non si confronta con la considerazione pretorile secondo
cui essi (risalenti già all’ottobre-novembre 2012) attestano l’impegno di AP 1 a
versare l’onorario in forma rateale anche prima dell’ottenimento della licenza
edilizia (in modo che l’architetto potesse dare l’avvio allo studio di
fattibilità, v. doc. F1-8), smentendo le tesi del convenuto e confermando il
principio dell’onerosità del contratto e del diritto a una remunerazione
indipendentemente dall’ottenimento del credito di costruzione. Che le scadenze
o gli importi ivi riportati siano diversi da quelli dei preventivi, o non
compaiano in ulteriori documenti, nulla muta a tal riguardo. Peraltro, AP 1 ha
effettivamente pagato almeno uno di questi acconti, di fr. 9'000.-, il 29
novembre 2012 (v. doc. L; teste __________ Ro__________, verbale del 18
ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016,
p. 4). In effetti, nessuno degli elementi citati dall’appellante permette di
accertare che per le parti fosse chiaro che il mancato ottenimento del credito
di costruzione avrebbe comportato la decadenza del diritto alla remunerazione
dell’architetto. Non basta in particolare che AP 1 l’abbia preteso nei suoi
scritti all’insorgere della controversia fra le parti, trattandosi di mere
allegazioni di parte che hanno comunque sempre incontrato l’opposizione
dell’architetto. Neppure è sufficiente affermare che quest’ultimo desiderasse
conoscere le tempistiche per l’erogazione del credito di costruzione. Piuttosto
risulta che dopo l’avvio della progettazione, le parti hanno lungamente
discusso sull’ammontare e sull’esigibilità dell’onorario (come già rilevato dal
primo giudice e non debitamente contestato con l’impugnativa). I testi citati
dall’appellante si sono limitati a dichiarare che l’assenza di mezzi di AP 1
era una circostanza nota (neppure essendo chiaro se si trattasse
dell’incapacità di far fronte ai costi dell’intero progetto immobiliare, o
anche solo a eventuali acconti preliminari), che lo stesso chiedeva di poter
remunerare l’architetto solo in un periodo futuro (al momento dell’ottenimento
della licenza edilizia, dopo il suo ottenimento, o all’erogazione del credito
di costruzione, laddove tali tempistiche non sono forzatamente coincidenti), e
che l’architetto si era mostrato disponibile a tal riguardo. I testi hanno
altresì dichiarato di non sapere se le parti avessero infine trovato degli
accordi, rispettivamente che questi erano poco chiari o “sfuggenti” (teste __________
Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________,
verbale del 30 agosto 2016, p. 4). __________ C__________ (che ha partecipato
ad alcuni incontri volti alla definizione delle modalità di collaborazione) ha
in particolare osservato che AP 1 si dichiarava disposto a remunerare
l’architetto solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia, mentre
quest’ultimo voleva essere pagato per il lavoro svolto, “quindi si cercava
di trovare una soluzione che accontentasse entrambe le esigenze” (verbale
30.
agosto 2016, p. 2-3). Evidentemente, una cosa è essere disposti a non
richiedere acconti (o perlomeno a trattare le modalità di corresponsione dell’onorario)
e a lavorare temporaneamente senza remunerazione assumendosi il rischio di
un’eventuale futura insolvenza della controparte, un’altra è rinunciare al
diritto all’onorario. La discordia fra le parti è evincibile anche dai
documenti agli atti (v. doc. F1-5, F1-7, H5, H16, H21) e risulta piuttosto
riguardare l’esigibilità degli onorari, nella misura in cui il committente non
negava tanto il diritto alla remunerazione, né contestava i preventivi inviati
(v. doc. H18), bensì le modalità di pagamento, e neppure chiedeva
all’architetto di sospendere la progettazione in attesa del raggiungimento di
un accordo. Non può dunque ritenersi dimostrato che il vincolo fra il diritto
all’onorario e l’ottenimento del credito di costruzione fosse stato pattuito fra
le parti (condizione sospensiva) o fosse un elemento soggettivamente essenziale
del contratto, a conferma della decisione pretorile.
8.
Ciò basterebbe per
ammettere il diritto dell’architetto alla remunerazione per il lavoro svolto. Ad
ogni modo, anche la considerazione subordinata del primo giudice secondo cui il
committente non si è sufficientemente adoperato per il compimento di
un’eventuale condizione sospensiva (art. 152 CO) può essere confermata, non
potendo le relative argomentazioni appellatorie essere seguite. Sfugge
innanzitutto il senso del richiamo dell’appellante a un’interpretazione in suo
favore delle clausole contrattuali (come appena visto neppure ben definite fra
le parti), in assenza di debite spiegazioni al riguardo. Neppure gli giova
appellarsi a un’asserita violazione degli accordi da parte dell’architetto
(laddove questi avrebbe preteso pagamenti cui non aveva diritto o ingenti penali
in caso di ritardo nel pagamento, v. doc. 4), che l’avrebbe legittimato a
interrompere la collaborazione. Acclarato e non controverso il suo rifiuto a sottoscrivere
la documentazione necessaria all’inoltro della domanda di costruzione (e ciò
malgrado i progetti e i piani provvisori fossero di suo gradimento, v. anche
doc. E1-15 e H21), non risulta che a quel momento l’architetto avesse commesso
violazioni contrattuali o si stesse comportando in maniera contraria alla buona
fede: non si possono violare accordi inesistenti, né possono essere considerate
abusive le richieste dell’architetto di definire delle tempistiche di pagamento
o di discutere la quantificazione degli onorari (ritenuto che nulla impediva a
quest’ultimo di avanzare proposte per lui favorevoli, ad esempio che
includessero una maggiorazione degli onorari in base al tempo di attesa sino
alla loro effettiva corresponsione). Il tal senso, neppure le incertezze
sull’ammontare degli onorari o l’assenza di determinati accordi o chiarimenti sugli
onorari specifici per ciascun progetto o fase di avanzamento (v. ad esempio
doc. E1-2) possono essere imputate a una mala fede dell’architetto,
contrariamente a quanto sembra suggerire l’appellante. Del resto, giusta quanto
emerso dagli atti, quest’ultimo non ha concretamente preteso il pagamento di somme
da parte del committente (ad esempio tramite l’invio di fatture o solleciti) se
non dopo la chiusura del rapporto di collaborazione, al fine di liquidare le
pendenze (fatture del 3 ottobre 2014 di cui ai doc. I, L e M).
9.
Confermato il diritto
dell’attore alla remunerazione per le sue prestazioni, il Pretore ha affrontato
la questione della sua quantificazione. Ha innanzitutto rilevato che i lavori
effettuati dall’architetto non sono stati contestati prima dell’avvio della controversia
giudiziaria e che il perito li ha giudicati conformi alle regole dell’arte,
alle necessità edificatorie dei fondi e a quanto pattuito dalle parti. Ritenuta
altresì la mancata contestazione da parte del convenuto dei preventivi inviati
dall’attore e calcolati secondo le norme SIA, e anzi la relativa accettazione
di cui al doc. H18, il perito ha esaminato le fatture prodotte agli atti, giudicandole
congrue e corrette. Il Pretore ha dunque accolto le pretese attoree.
10.
Con il gravame,
l’appellante non censura più le presunte carenze delle prestazioni della
controparte, bensì l’utilizzo delle norme
SIA. A suo dire, esse sarebbero
inapplicabili, non bastando difatti la loro menzione nei preventivi d’onorario
o la mancata contestazione di tali scritti, rilevato come la mancata
contestazione di una fattura, anche durante alcuni mesi, non vale quale
accettazione tacita della stessa (v. STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011). Del resto, se le norme SIA
fossero state
applicabili, l’architetto avrebbe preventivamente fissato degli acconti, ciò
che non sarebbe avvenuto.
11.
Ora, per principio le
norme SIA sono applicabili al rapporto contrattuale fra le parti solamente se
ciò è stato concordato, e l’appellante sottolinea a ragione che di regola dalla
mancata contestazione di una fattura non
si può desumere l’accettazione della stessa e delle relative basi di calcolo
(v. anche STF 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 7.2 e DTF 112 II 500,
consid. 3). Si può nondimeno osservare che per costante giurisprudenza, anche laddove non
applicabili direttamente, le norme SIA possono ottenere una considerazione
indiretta, ovvero quale valido punto di
riferimento cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi per valutare la
correttezza della mercede nel caso in cui questa non fosse stata fissata
preventivamente (STF 4C.336/2001
del 22 gennaio 2002, consid. 3a; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194,
consid. 10.3; IICCA del 9 giugno 2020,
inc. 12.2019.61, consid. 7.4). Comunque sia, nella presente fattispecie l’appellante
ha espressamente accettato l’ultimo preventivo ricevuto (calcolato secondo le
norme SIA) perlomeno per
fr. 900'000.- complessivi e per fr. 420'000.- relativamente ai mappali n. 61/62
(doc. H18), trovando peraltro quest’ultima cifra riscontro nella relativa
fattura di cui al doc. I (fondandosi per contro quelle di cui ai doc. L e M sui
costi effettivi sostenuti dall’attore). La relativa giustificazione addotta
dall’appellante, ovvero che era pronto a riconoscere questa somma solo perché credeva che sarebbe stata
compresa nel calcolo del credito di costruzione, è una mera allegazione di
parte priva di riscontri oggettivi. Per il resto, il Pretore ha osservato che il perito ha tenuto conto,
oltre che delle tariffe
usualmente applicate nel settore (Norme SIA 102, KBOB), anche del lavoro
svolto, del tempo necessario e delle difficoltà progettuali, e ha rilevato che
i metodi di calcolo prescelti dall’architetto sono i più favorevoli per il
committente. Non confrontandosi l’appellante con questi aspetti e non muovendo
specifiche contestazioni alla perizia e
alle relative considerazioni e quantificazioni, le sue censure non sono
sufficienti per sovvertire la decisione di primo grado, che resiste pertanto
alla critica.
12.
Ne discende che l’appello deve
essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 128'733.85
(determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale),
seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base
agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. Le ripetibili, calcolate
sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle
spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3'500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
10 ottobre 2018 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 3'500.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).