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Decisione

12.2018.132

Contratto d'architetto (progettazione), mercede, consenso sugli elementi essenziali del contratto, diritto alla remunerazione, condizione sospensiva

8 ottobre 2020Italiano21 min

intenzionato a costruire degli stabili di appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.132

Lugano

8 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.191

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17

agosto 2015 da

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 128'733.85,

oltre interessi e

spese esecutive, a titolo di onorari di progettazione, nonché il

rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 7

settembre 2018 ha

accolto;

appellante il convenuto con atto di appello 10 ottobre 2018,

con cui ha postulato la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con risposta 17 marzo 2020 ha postulato la

reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 19 febbraio 2020 con cui questa Camera ha disposto

lo stralcio

dai ruoli dell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria per la

procedura di secondo grado presentata dall’appellante in data 29

ottobre 2018 (inc.

12.2018.140);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Nel corso dell’anno 2012 AP 1,

intenzionato a costruire degli stabili di appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________

di sua proprietà e una villa unifamiliare sulla part. __________ RFD di __________

di proprietà di sua moglie __________ __________, ha preso contatto con l’arch.

AO 1, avviando delle relative discussioni riguardanti i tre diversi progetti.

Quest’ultimo, dopo aver stimato per ciascun progetto i relativi costi e

onorari, ha avviato la sua attività, dapprima per il progetto riferito ai fondi

n. __________ (“__________”, v. doc. F), e in seguito per quelli di cui ai

fondi n. __________ (doc. E) e __________ (doc. G). La collaborazione fra le

parti si è tuttavia interrotta, in particolare a fronte di opinioni discordi

circa le modalità di pagamento degli onorari di progettazione, tant’è che

infine AP 1 non ha neppure sottoscritto i documenti necessari all’inoltro della

domanda per l’ottenimento della licenza edilizia e si è rifiutato di versare

all’architetto l’onorario da lui preteso con le fatture 3 ottobre 2014 di cui

ai doc. I, L e M (complessivi fr. 128'733.85).

B.

Previo rilascio

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 17 agosto 2015 CO 1 ha convenuto in

giudizio IS 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la

condanna al pagamento di fr. 128'733.85, oltre interessi al 5% dal 17 novembre

2014 e spese esecutive, a titolo di onorari di progettazione riguardanti

l’edificazione dei suddetti fondi, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. In

sostanza, l’attore ha rilevato che la controparte, malgrado abbia approvato i

piani e non abbia per contro mai sollevato obiezioni riguardo ai preventivi di

onorario e al lavoro eseguito, si sarebbe indebitamente rifiutato di versare

quanto a lui dovuto ed esposto nelle fatture (calcolate in base alle norme SIA 102 e 416).

C.

Con risposta del 12

novembre 2015 IS 1 si è opposto alla petizione, contestando di essere debitore

degli importi pretesi e sostenendo in sintesi che la controparte sin

dall’inizio del rapporto di collaborazione era consapevole che la sua

retribuzione fosse condizionata all’ottenimento del credito di costruzione

(possibile solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia e/o la vendita anticipata

di qualche appartamento), non disponendo egli nell’immediato di liquidità

sufficiente. Il medesimo avrebbe pertanto rifiutato il pagamento degli onorari,

pretesi prematuramente dalla controparte in violazione degli accordi presi. L’architetto

stesso avrebbe dunque impedito il proseguimento di una collaborazione fattiva,

continuando malgrado ciò a progettare a suo rischio. La mancata erogazione del

credito, quale conditio sine qua non, avrebbe comportato il mancato

perfezionamento del contratto fra le parti. Il convenuto ha altresì lamentato

delle carenze e inadeguatezze del lavoro svolto (avendo in particolare l’architetto

a suo dire sistematicamente operato secondo i propri interessi e non secondo

quelli del suo cliente) e ha rilevato l’assenza di un accordo in merito alla

remunerazione dovuta, contestando l’applicabilità delle norme SIA e gli importi

esposti nelle fatture.

D.

Con la replica 21

gennaio 2016 l’attore ha ulteriormente approfondito la propria posizione,

mentre il convenuto non ha presentato alcuna duplica.

E.

Dopo esperimento dell’istruttoria e

produzione degli allegati scritti conclusivi, con decisione 7 settembre 2018 il

Pretore ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 8'000.-, a carico del convenuto, pure condannato a versare alla

controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

F.

Con atto di appello 10 ottobre

2018 IS 1 si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel

senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi (inc. 12.2018.132).

G.

Con istanza 29 ottobre 2018

l’appellante ha altresì postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per

la procedura di secondo grado nel senso di venire esentato da anticipi,

cauzioni, tasse e spese processuali, istanza nel seguito ritirata e dunque stralciata

da questa Camera con decisione 19 febbraio 2020 (inc. 12.2018.140).

H.

Con risposta 17 marzo 2020

l’appellato ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 ottobre 2018 contro la decisione

7.

settembre 2018 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 17 marzo 2020

dell’appellato.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime.

3.

Con la decisione impugnata, il

Pretore ha dapprima qualificato gli

incarichi di progettazione attribuiti all’attore quale contratto di appalto. Ha

poi osservato che, malgrado il convenuto avesse comunicato all’attore di non

disporre nell’immediato di sufficienti liquidità per far fronte al progetto

immobiliare e che i suoi onorari sarebbero stati corrisposti solo dopo

l’ottenimento della licenza edilizia e del credito di costruzione, tale

circostanza non può essere ritenuta un elemento soggettivamente essenziale per

il perfezionamento e la validità degli accordi, né una condizione per

l’insorgere del diritto alla remunerazione dell’architetto. Ciò non solo in

mancanza di un consenso di quest’ultimo, ma anche perché le parti dopo la

conclusione del contratto hanno più volte ridiscusso la questione degli onorari

e il convenuto in svariate occasioni ha espresso l’intenzione di volerli

versare, segnatamente in forma rateale, senza alcuna riserva e indipendentemente

da tali aspetti, riconoscendo che fossero dovuti (v. doc. F1-5, F1-8 e H18). Ad

ogni modo, anche volendo ammettere che il contratto e il pagamento degli

onorari fossero posti sotto condizione sospensiva (art. 152 CO), il convenuto

non ha dimostrato di avere postulato l’erogazione dei crediti di costruzione e

in generale di aver dato seguito ai propri impegni, né che l’ottenimento dei

crediti fosse impossibile, né di trovarsi in una situazione tale da impedirgli

di far fronte agli obblighi economici del contratto. Non avendo egli neppure

fornito spiegazioni plausibili riguardo al suo rifiuto di sottoscrivere i

documenti necessari all’inoltro della domanda di costruzione e alla successiva

rescissione dei rapporti contrattuali con l’attore, egli ha piuttosto impedito

il realizzarsi della condizione e non se ne può avvalere (art. 152 cpv. 1 CO). Di

qui il diritto dell’attore a pretendere la remunerazione del suo lavoro.

4.

Con il gravame,

l’appellante ribadisce il suo assunto secondo cui la remunerazione

dell’architetto era stata concordemente vincolata all’ottenimento del credito

di costruzione, vincolo che costituiva inoltre un elemento soggettivamente essenziale

per il perfezionamento del contratto di cui la controparte era consapevole.

L’assenza di mezzi di AP 1 e la sua possibilità di pagare gli onorari solo una

volta ottenuto il finanziamento bancario erano difatti circostanze note

all’architetto sin dall’inizio, che si era mostrato accondiscendente a tal

riguardo (v. testi __________ C__________, __________ V__________, __________

Ro__________, __________ Ri__________ e __________ G__________). La sua assenza

di mezzi non sarebbe neppure stata contestata dall’attore (per cui non doveva

essere dimostrata), e si evincerebbe in ogni modo dalla testimonianza di __________

Ro__________, che ha dichiarato di avergli prestato del denaro nel periodo in

questione. La consapevolezza e l’assenso da parte dell’architetto (per atti

concludenti) a tale modo di procedere sarebbero pure evincibili dal doc. H4

(ove emerge il suo desiderio di conoscere la data di ottenimento del credito di

costruzione) e dal fatto che il medesimo abbia effettuato innumerevoli ore di

lavoro senza richiedere alcun acconto, malgrado le norme SIA l’avrebbero

imposto. D’altronde AP 1 nel doc. H18 del 13 dicembre 2013 ha rilevato che il

pagamento degli onorari per i mappali 61/62 sarebbe avvenuto soltanto

all’apertura di un credito di costruzione, e nel doc. H1 del 28 ottobre 2014 ha

contestato le fatture di fr. 128'733.85 dell’architetto “in quanto non

conformi con nessun accordo né scritto né verbale intercorso fra le parti”.

Quanto ai doc. F1-5 e F1-8, essi secondo la tesi

dell’appellante (per quanto è dato capire) non avrebbero alcuna portata, poiché

le scadenze ivi indicate nulla avrebbero a che vedere con i preventivi

successivamente presentati dall’architetto (peraltro attestanti importi diversi

fra loro sui quali non c’è mai stato accordo), né i verbali d’incontro prodotti

dall’attore affrontano la questione degli onorari. Secondo l’appellante, ne

conseguirebbe che fra le parti non è sorto un contratto di appalto (per mancato

accordo su un elemento essenziale) rispettivamente è sorto un contratto

condizionato o la cui onerosità era condizionata all’ottenimento del credito di

costruzione. Inoltre, avendo l’architetto avviato l’attività di progettazione

senza fissare un onorario, pretendere degli acconti o essere sicuro di essere

pagato per il suo lavoro, e avendo egli continuato a progettare malgrado AP 1

si fosse opposto al pagamento di acconti, avrebbe assunto un rischio

imprenditoriale. A mente dell’appellante, la collaborazione instauratasi fra le

parti aveva dunque la forma della società semplice, nella quale il proprietario

ha messo a disposizione i propri beni immobiliari e l’architetto le sue

competenze e il suo lavoro, al fine di raggiungere un obiettivo comune (ovvero

l’ottenimento del finanziamento bancario che avrebbe consentito al proprietario

di realizzare il suo progetto immobiliare e all’architetto di ricevere il suo

onorario). Peraltro, il preventivo 4 ottobre 2013 di cui al doc. 9 e ammontante

a fr. 1'245'827.- attesterebbe l’esistenza di un’attività non limitata alla

stesura dei documenti per l’ottenimento della licenza di costruzione. Tali

aspetti, rilevati in sede di conclusioni 16 agosto 2018 (p. 6, n. 3), sarebbero

stati erroneamente trascurati dal Pretore. Accertata l’inesistenza di un accordo

sull’onerosità del contratto, l’art. 374 CO non troverebbe pertanto

applicazione, e l’architetto non potrebbe pretendere la remunerazione per il

lavoro svolto.

5.

Ora, si può

innanzitutto ricordare che giusta l’art. 363 CO, l’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si

obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede. Gli elementi

oggettivamente essenziali del contratto sono conseguentemente la realizzazione

di un’opera e l’onerosità. Non è per contro necessario, per l’insorgere del

contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle

relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra

le parti il giudice procederà secondo i dettami dell’art. 374 CO. L’esigibilità della mercede interviene

di regola con la consegna dell’opera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è

di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la

retribuzione dell’appaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a

determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori (Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1152 seg. e

n. 1162 seg.). L’onerosità della

prestazione dell’imprenditore nell’ambito del contratto d’appalto costituisce

una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente

che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con

cosiddetti fatti contrari (art. 8 CC; v. anche IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.151, consid. 5; Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, 2015, n.

885).

6.

Riguardo alla questione della

società semplice, se da una parte il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio il

diritto (art. 57 CPC), egli lo fa, nell’ambito delle procedure rette dalla

massima attitatoria, sulla base delle argomentazioni e dei fatti debitamente

allegati. Nuovi fatti possono essere presentati solo in ossequio dell’art. 229

CPC (per quanto riguarda la procedura di prima sede) e dell’art. 317 CPC (per

quanto riguarda la procedura di appello). Nel concreto, gli allegati

introduttivi di prima sede non contengono argomentazioni relative alla società

semplice, rispettivamente all’impiego di mezzi comuni per raggiungere scopi

comuni, alla sopportazione in comune di spese o alla partecipazione in comune

agli eventuali utili dell’operazione immobiliare. La risposta 12 novembre 2015 indica chiaramente che tra le

parti doveva concludersi un contratto di appalto (v. p. 13) e che l’architetto

doveva progettare secondo le indicazioni e le necessità di AP 1, e definisce

quest’ultimo a più riprese quale cliente o committente. Un accenno alla società

semplice è contenuto (tardivamente) solamente in sede di conclusioni, senza

particolari approfondimenti. Ne consegue che anche le relative argomentazioni

esposte dall’appellante nel suo gravame sono irricevibili. Comunque sia, ricordato

che nell’ambito di un contratto di appalto gli acconti sono dovuti solamente se

concordati fra le parti, il semplice fatto di non chiedere acconti non fa

insorgere una società semplice e non esclude la stipulazione di un contratto di

appalto. Neppure è dato comprendere cosa si dovrebbe dedurre, a supporto della

tesi dell’esistenza di una società semplice, dal citato preventivo 4 ottobre

2013.

(doc. 9), poiché l’appellante non lo spiega.

7.

Quanto alla natura

degli accordi conclusi fra le parti, laddove l’appellante si limita a proporre

una propria versione dei fatti ancorata alla sua visione soggettiva, senza

confrontarsi con quanto osservato dal giudice di prime cure o specificare le

sue affermazioni, le censure sono da considerare irricevibili per carenza di

motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ciò è il caso non solo per il generico

riferimento dell’appellante alle “falsità rassegnate in Petizione e Replica

circa l’inesistenza dell’accordo e la favola sui modellini che il perito ha

ritenuto di puro uso interno” ma anche per le critiche ai doc. F1-5 e F1-8.

L’appellante difatti non si confronta con la considerazione pretorile secondo

cui essi (risalenti già all’ottobre-novembre 2012) attestano l’impegno di AP 1 a

versare l’onorario in forma rateale anche prima dell’ottenimento della licenza

edilizia (in modo che l’architetto potesse dare l’avvio allo studio di

fattibilità, v. doc. F1-8), smentendo le tesi del convenuto e confermando il

principio dell’onerosità del contratto e del diritto a una remunerazione

indipendentemente dall’ottenimento del credito di costruzione. Che le scadenze

o gli importi ivi riportati siano diversi da quelli dei preventivi, o non

compaiano in ulteriori documenti, nulla muta a tal riguardo. Peraltro, AP 1 ha

effettivamente pagato almeno uno di questi acconti, di fr. 9'000.-, il 29

novembre 2012 (v. doc. L; teste __________ Ro__________, verbale del 18

ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016,

p. 4). In effetti, nessuno degli elementi citati dall’appellante permette di

accertare che per le parti fosse chiaro che il mancato ottenimento del credito

di costruzione avrebbe comportato la decadenza del diritto alla remunerazione

dell’architetto. Non basta in particolare che AP 1 l’abbia preteso nei suoi

scritti all’insorgere della controversia fra le parti, trattandosi di mere

allegazioni di parte che hanno comunque sempre incontrato l’opposizione

dell’architetto. Neppure è sufficiente affermare che quest’ultimo desiderasse

conoscere le tempistiche per l’erogazione del credito di costruzione. Piuttosto

risulta che dopo l’avvio della progettazione, le parti hanno lungamente

discusso sull’ammontare e sull’esigibilità dell’onorario (come già rilevato dal

primo giudice e non debitamente contestato con l’impugnativa). I testi citati

dall’appellante si sono limitati a dichiarare che l’assenza di mezzi di AP 1

era una circostanza nota (neppure essendo chiaro se si trattasse

dell’incapacità di far fronte ai costi dell’intero progetto immobiliare, o

anche solo a eventuali acconti preliminari), che lo stesso chiedeva di poter

remunerare l’architetto solo in un periodo futuro (al momento dell’ottenimento

della licenza edilizia, dopo il suo ottenimento, o all’erogazione del credito

di costruzione, laddove tali tempistiche non sono forzatamente coincidenti), e

che l’architetto si era mostrato disponibile a tal riguardo. I testi hanno

altresì dichiarato di non sapere se le parti avessero infine trovato degli

accordi, rispettivamente che questi erano poco chiari o “sfuggenti” (teste __________

Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________,

verbale del 30 agosto 2016, p. 4). __________ C__________ (che ha partecipato

ad alcuni incontri volti alla definizione delle modalità di collaborazione) ha

in particolare osservato che AP 1 si dichiarava disposto a remunerare

l’architetto solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia, mentre

quest’ultimo voleva essere pagato per il lavoro svolto, “quindi si cercava

di trovare una soluzione che accontentasse entrambe le esigenze” (verbale

30.

agosto 2016, p. 2-3). Evidentemente, una cosa è essere disposti a non

richiedere acconti (o perlomeno a trattare le modalità di corresponsione dell’onorario)

e a lavorare temporaneamente senza remunerazione assumendosi il rischio di

un’eventuale futura insolvenza della controparte, un’altra è rinunciare al

diritto all’onorario. La discordia fra le parti è evincibile anche dai

documenti agli atti (v. doc. F1-5, F1-7, H5, H16, H21) e risulta piuttosto

riguardare l’esigibilità degli onorari, nella misura in cui il committente non

negava tanto il diritto alla remunerazione, né contestava i preventivi inviati

(v. doc. H18), bensì le modalità di pagamento, e neppure chiedeva

all’architetto di sospendere la progettazione in attesa del raggiungimento di

un accordo. Non può dunque ritenersi dimostrato che il vincolo fra il diritto

all’onorario e l’ottenimento del credito di costruzione fosse stato pattuito fra

le parti (condizione sospensiva) o fosse un elemento soggettivamente essenziale

del contratto, a conferma della decisione pretorile.

8.

Ciò basterebbe per

ammettere il diritto dell’architetto alla remunerazione per il lavoro svolto. Ad

ogni modo, anche la considerazione subordinata del primo giudice secondo cui il

committente non si è sufficientemente adoperato per il compimento di

un’eventuale condizione sospensiva (art. 152 CO) può essere confermata, non

potendo le relative argomentazioni appellatorie essere seguite. Sfugge

innanzitutto il senso del richiamo dell’appellante a un’interpretazione in suo

favore delle clausole contrattuali (come appena visto neppure ben definite fra

le parti), in assenza di debite spiegazioni al riguardo. Neppure gli giova

appellarsi a un’asserita violazione degli accordi da parte dell’architetto

(laddove questi avrebbe preteso pagamenti cui non aveva diritto o ingenti penali

in caso di ritardo nel pagamento, v. doc. 4), che l’avrebbe legittimato a

interrompere la collaborazione. Acclarato e non controverso il suo rifiuto a sottoscrivere

la documentazione necessaria all’inoltro della domanda di costruzione (e ciò

malgrado i progetti e i piani provvisori fossero di suo gradimento, v. anche

doc. E1-15 e H21), non risulta che a quel momento l’architetto avesse commesso

violazioni contrattuali o si stesse comportando in maniera contraria alla buona

fede: non si possono violare accordi inesistenti, né possono essere considerate

abusive le richieste dell’architetto di definire delle tempistiche di pagamento

o di discutere la quantificazione degli onorari (ritenuto che nulla impediva a

quest’ultimo di avanzare proposte per lui favorevoli, ad esempio che

includessero una maggiorazione degli onorari in base al tempo di attesa sino

alla loro effettiva corresponsione). Il tal senso, neppure le incertezze

sull’ammontare degli onorari o l’assenza di determinati accordi o chiarimenti sugli

onorari specifici per ciascun progetto o fase di avanzamento (v. ad esempio

doc. E1-2) possono essere imputate a una mala fede dell’architetto,

contrariamente a quanto sembra suggerire l’appellante. Del resto, giusta quanto

emerso dagli atti, quest’ultimo non ha concretamente preteso il pagamento di somme

da parte del committente (ad esempio tramite l’invio di fatture o solleciti) se

non dopo la chiusura del rapporto di collaborazione, al fine di liquidare le

pendenze (fatture del 3 ottobre 2014 di cui ai doc. I, L e M).

9.

Confermato il diritto

dell’attore alla remunerazione per le sue prestazioni, il Pretore ha affrontato

la questione della sua quantificazione. Ha innanzitutto rilevato che i lavori

effettuati dall’architetto non sono stati contestati prima dell’avvio della controversia

giudiziaria e che il perito li ha giudicati conformi alle regole dell’arte,

alle necessità edificatorie dei fondi e a quanto pattuito dalle parti. Ritenuta

altresì la mancata contestazione da parte del convenuto dei preventivi inviati

dall’attore e calcolati secondo le norme SIA, e anzi la relativa accettazione

di cui al doc. H18, il perito ha esaminato le fatture prodotte agli atti, giudicandole

congrue e corrette. Il Pretore ha dunque accolto le pretese attoree.

10.

Con il gravame,

l’appellante non censura più le presunte carenze delle prestazioni della

controparte, bensì l’utilizzo delle norme

SIA. A suo dire, esse sarebbero

inapplicabili, non bastando difatti la loro menzione nei preventivi d’onorario

o la mancata contestazione di tali scritti, rilevato come la mancata

contestazione di una fattura, anche durante alcuni mesi, non vale quale

accettazione tacita della stessa (v. STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011). Del resto, se le norme SIA

fossero state

applicabili, l’architetto avrebbe preventivamente fissato degli acconti, ciò

che non sarebbe avvenuto.

11.

Ora, per principio le

norme SIA sono applicabili al rapporto contrattuale fra le parti solamente se

ciò è stato concordato, e l’appellante sottolinea a ragione che di regola dalla

mancata contestazione di una fattura non

si può desumere l’accettazione della stessa e delle relative basi di calcolo

(v. anche STF 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 7.2 e DTF 112 II 500,

consid. 3). Si può nondimeno osservare che per costante giurisprudenza, anche laddove non

applicabili direttamente, le norme SIA possono ottenere una considerazione

indiretta, ovvero quale valido punto di

riferimento cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi per valutare la

correttezza della mercede nel caso in cui questa non fosse stata fissata

preventivamente (STF 4C.336/2001

del 22 gennaio 2002, consid. 3a; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194,

consid. 10.3; IICCA del 9 giugno 2020,

inc. 12.2019.61, consid. 7.4). Comunque sia, nella presente fattispecie l’appellante

ha espressamente accettato l’ultimo preventivo ricevuto (calcolato secondo le

norme SIA) perlomeno per

fr. 900'000.- complessivi e per fr. 420'000.- relativamente ai mappali n. 61/62

(doc. H18), trovando peraltro quest’ultima cifra riscontro nella relativa

fattura di cui al doc. I (fondandosi per contro quelle di cui ai doc. L e M sui

costi effettivi sostenuti dall’attore). La relativa giustificazione addotta

dall’appellante, ovvero che era pronto a riconoscere questa somma solo perché credeva che sarebbe stata

compresa nel calcolo del credito di costruzione, è una mera allegazione di

parte priva di riscontri oggettivi. Per il resto, il Pretore ha osservato che il perito ha tenuto conto,

oltre che delle tariffe

usualmente applicate nel settore (Norme SIA 102, KBOB), anche del lavoro

svolto, del tempo necessario e delle difficoltà progettuali, e ha rilevato che

i metodi di calcolo prescelti dall’architetto sono i più favorevoli per il

committente. Non confrontandosi l’appellante con questi aspetti e non muovendo

specifiche contestazioni alla perizia e

alle relative considerazioni e quantificazioni, le sue censure non sono

sufficienti per sovvertire la decisione di primo grado, che resiste pertanto

alla critica.

12.

Ne discende che l’appello deve

essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 128'733.85

(determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale),

seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. Le ripetibili, calcolate

sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle

spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3'500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

10 ottobre 2018 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 3'500.- per ripetibili di seconda sede.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).