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Decisione

12.2018.135

Perdita di una causa, responsabilità dell’avvocato per la conduzione diligente del mandato; valenza e interpretazione di una dichiarazione di scarico e impugnazione per vizio di volontà

17 gennaio 2022Italiano38 min

sottoposto e fatto sottoscrivere ai due clienti una dichiarazione di scarico secondo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.135

Lugano

17 gennaio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per giudicare nella causa - inc. 10.2004.17 della terza Camera civile del

Tribunale d’appello (IIICCA) - promossa direttamente in appello con petizione 3

novembre 2004 da

AP 1 (I)

AP 2 (I)

entrambi

patrocinati dagli PA 1 PA 2

contro

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

tutti

già patrocinati dall’avv. F__________, __________

e

ora patrocinati dall’ PA 3

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di

fr. 2'891'387.- oltre

accessori a titolo di risarcimento del danno derivante da una

conduzione negligente del

mandato di patrocinio;

domanda avversata dai convenuti, che con risposta 24 marzo 2005

hanno altresì

chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di fr. 92'858.55

oltre interessi per

prestazioni professionali rimaste insolute, crediti da compensare

in caso di

accoglimento della domanda principale;

ritenuto che con decisione 31 ottobre 2016 la terza Camera civile

del Tribunale

d’appello ha respinto la petizione e ha parzialmente accolto la

domanda

riconvenzionale nella misura di fr. 57'155.05 oltre interessi;

ricorrenti gli attori, che in data 5 dicembre 2016 hanno

presentato un ricorso in

materia civile innanzi al Tribunale federale, il quale l’ha

dichiarato inammissibile con

sentenza 6 aprile 2017 (inc. 4A_691/2016), rinviando la causa

all’autorità inferiore al

fine di farla pervenire a un tribunale superiore competente per

giudicare quale seconda

istanza cantonale;

considerato che con risoluzione 20 febbraio 2019 n. 851 il

Consiglio di Stato del

Cantone Ticino ha attribuito alla Seconda Camera civile del

Tribunale d'appello (IICCA)

la competenza a trattare il ricorso in seconda istanza;

richiamata la decisione 13 febbraio 2020 con cui questa Camera ha

assegnato agli

attori un termine di 30 giorni per riformulare il proprio allegato

ricorsuale 5 dicembre

2016 secondo i contenuti e le forme previste dagli art. 308 seg.

CPC;

vista la nuova impugnativa conseguentemente presentata in data 15

maggio

2020, con cui AP 1 e AP 2 hanno chiesto di

accogliere la loro petizione e respingere la domanda

riconvenzionale, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con risposta 9 settembre 2020 hanno postulato la

reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

tenuto conto della replica 5 ottobre 2020 degli appellanti ed evasa,

con decisione 29

aprile 2021, l’ivi contenuta eccezione processuale dell’incapacità

postulatoria dell’avv.

F__________, allora patrocinatore degli appellati, a fronte di un

presunto conflitto

d’interessi;

letta la duplica 28 maggio 2021 presentata dagli appellati per il

tramite del nuovo

patrocinatore avv. PA 3;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Fra il 1997 e il 1998 R__________, allora direttore

della filiale di __________ della banca __________ SA, ha effettuato per

conto di AP 1 e AP 2, titolari della relazione bancaria n. __________,

due operazioni finanziarie (acquisto di azioni della società __________ per

complessivi

$ 630'000.- e concessione di un mutuo di $ 800'000.- alla società __________.

B.

Il 19 novembre 1998 la banca ha

sottoposto e fatto sottoscrivere ai due clienti una dichiarazione di scarico secondo

la quale essi "prendono atto dalle scritture contabili che gli

investimenti dei loro averi presso il __________, __________, sia per modalità

sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle loro disposizioni

(ivi compreso il bonifico di USD 800'000 a favore della società __________)

perciò, apponendo le loro firme sul relativo estratto bancario, rilasciato in

data 19 novembre 1998, danno pieno e totale discarico alla banca del proprio

operato" (doc. H).

C.

Con il concretizzarsi dei

sospetti relativi alle operazioni in questione, che si sono rivelate ben

difformi a quanto prospettato ai clienti e hanno per loro comportato delle

ingenti perdite di denaro, nel dicembre 1998 la banca ha trasmesso al Ministero

Pubblico una segnalazione formale. Il procedimento penale avviato a carico di R__________,

ove AP 1 e AP 2 si sono costituiti parte civile con il patrocinio dello studio

legale S__________, si è concluso con la decisione 9 giugno 2000 con cui la

Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato l’imputato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per ripetuta

truffa e falsità in documenti e al pagamento in favore di AP 1 e AP 2 di $

800'000.- in solido con il co-imputato L__________ e di $ 630'000.-

singolarmente (doc. D). In sintesi, è emerso che R__________, prospettando ai

clienti degli investimenti sicuri e redditizi, aveva fatto loro acquistare

delle azioni (__________) in realtà possedute da altri clienti della banca e

prive di reale mercato, nonché concedere un mutuo alla società __________

sottacendo il reale impiego del denaro ottenuto, destinato a scopi estranei e/o

speculativi.

D.

Con petizione 18 maggio 2001 proposta direttamente innanzi alla

seconda Camera civile del Tribunale d’appello (IICCA, inc. 10.2001.22), la

società F__________ SA, cessionaria delle pretese risarcitorie di AP 1 e AP 2 e

ancora una volta assistita dallo studio legale S__________ (poi divenuto “__________”)

per il tramite del suo dipendente avv. __________ P__________, ha chiesto la

condanna di __________ SA al pagamento di fr. 2'716'910.20 oltre accessori a

titolo di risarcimento del danno, ovvero fr. 1'071'660.- (corrispondente a $

636'000.-) quale prezzo d’acquisto delle azioni __________, fr. 1'348'000.-

(corrispondente a $ 800'000.-) versati per la concessione del mutuo a __________,

fr. 280'669.45 quale mancato reddito conseguente alla perdita di tali due

importi e fr. 16'580.75 per spese legali preprocessuali.

La convenuta si è opposta

alla petizione, facendo valere la dichiarazione di scarico a suo tempo

sottoscritta dagli attori.

E.

In corso di causa, e meglio nell’aprile/maggio 2004 prima dell’inoltro

delle conclusioni scritte, F__________ SA ha cambiato patrocinatori, decidendo

di farsi da quel momento assistere dallo studio legale

B__________, e

concretamente dall’avv. __________ A__________. Con istanza 11 giugno 2004 la medesima

ha denunciato la lite allo studio legale S__________, che tuttavia non è

intervenuto in causa (doc. N).

F.

Con sentenza del 5 agosto 2004 (doc. O) la IICCA ha respinto la

petizione per l’assente tempestiva contestazione della dichiarazione di scarico

per vizio di volontà entro il termine di un anno dalla scoperta dell’errore o

del dolo (art. 31 CO): ciò in quanto il termine aveva iniziato a decorrere al

più tardi al momento della chiusura dell'istruzione penale in data 10 marzo

2000 (ovvero quando gli attori hanno scoperto la portata degli illeciti

commessi da R__________), mentre la prima contestazione dello scarico che

risulta dagli atti di causa è contenuta nella petizione 18 maggio 2001. Le

spese processuali di fr. 39'650.- e le ripetibili di

fr. 85'000.- sono state poste a carico di F__________ SA. La sentenza non è

stata impugnata ed è passata in giudicato.

G. Con

petizione 3 novembre 2004, proposta direttamente innanzi alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello (IIICCA) giusta l’art. 302 cpv. 1 CPC/TI (inc.

10.2004.17), F__________ SA ha postulato la condanna degli avvocati AO 1, AO 2,

AO 3 e AO 4 al pagamento di fr. 2'891'387.- oltre accessori a titolo di risarcimento

per la conduzione negligente e colpevole del mandato di patrocinio gestito dal

loro dipendente avv. __________ P__________ (art. 101 CO), che ha condotto alla

reiezione della causa (segnatamente per la tardiva contestazione della

dichiarazione di scarico). L’importo si compone di fr. 2'716'910.20 già pretesi nei confronti di __________

SA (v. sopra consid. D),

fr. 49'476.80 quale restituzione di onorari già versati e fr. 125'000.- quale

rimborso delle spese giudiziarie poste a suo carico nella summenzionata

procedura innanzi alla IICCA.

H.

Su istanza dell’attrice, e raccolto il consenso dei convenuti, con

ordinanza 18 marzo 2005 la IIICCA ha disposto il subingresso in causa di AP 1 e

AP 2, cessionari e titolari originari della pretesa risarcitoria, con

dimissione dalla lite di F__________ SA.

I.

Con risposta 24 marzo 2005 i convenuti hanno contestato la petizione

e hanno chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la controparte al

pagamento in loro favore di fr. 92'858.55 oltre interessi per prestazioni

professionali rimaste insolute, opponendoli subordinatamente in compensazione

in caso di accoglimento della domanda principale.

J.

Dopo lo scambio di ulteriori allegati scritti preliminari, gli

attori hanno nuovamente cambiato patrocinatori, incaricando lo

studio legale L__________. In data 28 luglio 2006 essi

hanno poi denunciato la lite agli avv. __________, __________, __________, __________,

__________, __________ __________, soci dello studio legale B__________, che

non sono tuttavia intervenuti in causa.

K.

Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte delle parti

(ove gli attori hanno introdotto una domanda subordinata volta a esprimere la

propria pretesa in una diversa valuta, ovvero

$ 636'000.- + $ 800'000.- + $ 165'801.71 + fr. 49'476.80 +

fr. 125’000.-), con decisione 31 ottobre 2016 la IIICCA ha

respinto la petizione 3 novembre 2004 (con seguito di spese e ripetibili a

carico degli attori principali) e ha parzialmente accolto la domanda

riconvenzionale 24 marzo 2005 nella misura di fr. 57'155.05 oltre interessi del

5% dal 18 marzo 2005 (con aggravio delle spese a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna, compensate le ripetibili).

In relazione all’azione

principale la IIICCA, dopo aver accertato che la sentenza 5 agosto 2004 della

IICCA è di massima opponibile ai convenuti a fronte della denuncia di lite

rivolta nei loro confronti (art. 56 CPC-TI), ha rilevato che in realtà la

stessa non ha tenuto in considerazione l’inapplicabilità della dichiarazione di

scarico 19 novembre 1998 alla fattispecie: secondo il principio

dell’affidamento e analogamente a quanto vale nel diritto societario, essa poteva

difatti estendersi solo a fatti noti alla parte dichiarante nel

momento in cui è stata data, e pertanto non alle manovre truffaldine di R__________

(in quel momento neppure conosciute dalla banca) né alle relative conseguenze

emerse solo nel seguito (perdita totale del capitale investito). La banca aveva piuttosto richiesto la sottoscrizione

della dichiarazione unicamente per ottenere dai clienti la conferma che gli

investimenti fossero avvenuti con il loro accordo, ciò che essa stessa aveva motivo

di dubitare. Per la IIICCA, questi

ragionamenti potevano essere dedotti dagli allegati scritti introduttivi

redatti dai convenuti, ritenuto oltretutto che lo scarico, perlomeno in

relazione al mutuo, è pure viziato da nullità, in quanto volto a liberare

preventivamente (ovvero prima dell’insorgere del relativo danno nel gennaio

1999) dalla responsabilità per dolo o colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). L’impugnazione

della dichiarazione di scarico ai sensi dell’art. 31 CO non era pertanto necessaria.

La suddetta Autorità ha altresì osservato che nel corso della causa contro la

banca, gli attori hanno incaricato dei nuovi patrocinatori: sono stati

quest’ultimi a sostenere la tesi del dolo nelle conclusioni scritte, nonché a

omettere di presentare un ricorso (per riforma) al Tribunale federale, che

avrebbe avuto buone possibilità di successo. Per tutti questi motivi la IIICCA

ha concluso che la parte convenuta, fondandosi sulla non-vincolatività della

dichiarazione di scarico nell’ambito del suo mandato di patrocinio, non ha

violato il suo dovere di diligenza e che l’esito negativo della causa inc.

10.2001.22 non può esserle imputato. Di qui la reiezione della petizione. Peraltro,

la pretesa di risarcimento dei danni riconducibili alle due operazioni

d’investimento sarebbe stata da respingere anche poiché formulata in una valuta

errata rispetto a quanto previsto dall’art. 84 CO (considerato che il cambio di

valuta inserito dagli attori in sede di conclusioni è inammissibile, in assenza

della necessaria domanda di mutazione dell’azione) e, per quanto riguarda il

mancato guadagno, anche per carente dimostrazione (in assenza di una perizia). Pure

le pretese di rifusione delle spese legali preprocessuali e di restituzione

degli acconti versati sarebbero comunque state da respingere, siccome non

dimostrate.

Di

riflesso, per quanto riguarda l’azione riconvenzionale, la IIICCA ha stabilito

l’obbligo per gli attori di pagare ai convenuti il saldo delle note d’onorario

relative alla procedura innanzi alla IICCA (incontestato nella sua

quantificazione), ma non quello di saldare due ulteriori note professionali

relative al procedimento penale (in assenza di dimostrazione).

L.

Con ricorso al Tribunale federale del 5 dicembre 2016, gli attori si

sono aggravati contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di

accogliere integralmente la petizione e di respingere l’azione riconvenzionale.

Con sentenza 6 aprile 2017 (inc. 4A_691/2016) l’Alta Corte ha osservato che

nella fattispecie le condizioni per giudicare la vertenza con un’istanza

cantonale unica ai sensi dell’art. 75 cpv. 2 LTF non erano adempiute, spettando

al Cantone Ticino fare in modo che le sentenze emanate in prima e unica istanza

dal Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 302 cpv. 1 CPC/TI senza l’accordo

di tutte le parti potessero essere oggetto di un ricorso presso un tribunale

cantonale di seconda istanza. Ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso,

rinviando la causa all’autorità inferiore al fine di farla pervenire a un

tribunale superiore competente per giudicare quale seconda istanza cantonale

che avesse almeno la facoltà di esaminare le censure di cui agli art. 95-98

LTF.

M. In

occasione dell’udienza per incombenti del 20 novembre 2018 le parti sono state

sentite dalla IICCA (alla quale l’incarto era stato attribuito dal Presidente

del Tribunale d’appello in ragione della materia oggetto del contendere) in

relazione alle modalità di designazione dell’autorità giudiziaria competente a

decidere il ricorso. Nel seguito, con risoluzione 20 febbraio 2019 n. 851, il

Consiglio di Stato ha formalmente attribuito alla Seconda Camera civile del

Tribunale d'appello (giudicante ora in una composizione totalmente diversa da

quella che ha emanato la sentenza 5 agosto 2004) la competenza a trattare il

ricorso in seconda istanza. La decisione non è stata contestata dalle parti in

causa.

N.

Un’ulteriore udienza del 10 dicembre 2019 ha avuto per oggetto i passi

procedurali da compiere ai fini della trattazione della causa. Con successiva

decisione del 13 febbraio 2020, questa Camera ha assegnato agli attori un

termine di 30 giorni per riformulare, se l’avessero desiderato, il proprio

allegato ricorsuale 5 dicembre 2016 secondo i contenuti e le forme previste

dagli art. 308 seg. CPC. Anche questa decisione è rimasta incontestata. Il

termine è stato prorogato sino al 15 maggio 2020.

O. In

data 15 maggio 2020 gli attori hanno presentato una nuova impugnativa, nella

forma dell’appello, con cui hanno chiesto di accogliere la loro petizione (nel

senso di condannare la controparte al pagamento di fr. 2'716'910.20 più

interessi al 5% dal 4 agosto 2000, oltre a fr. 49'476.80 più interessi al 5%

dal 3 novembre 2004 e a fr. 125'000.- più interessi al 5% dal 3 novembre 2004,

o subordinatamente al pagamento di $ 636'000.- + $ 800'000.- +

$ 165'801.71 più interessi al 5% dal 4 agosto 2000, oltre a

fr. 49'476.80 più interessi al 5% dal 3 novembre 2004 e a

fr. 125'000.- più interessi al 5% dal 3

novembre 2004), e respingere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese

e ripetibili di entrambe le sedi.

P.

Con risposta 9 settembre 2020 i convenuti hanno postulato la

reiezione del gravame e la conseguente conferma del giudizio della IIICCA.

Q. Con

replica 5 ottobre 2020 gli appellanti hanno ulteriormente approfondito le

proprie tesi e hanno sollevato l’eccezione processuale dell’incapacità

postulatoria dell’avv. F__________, patrocinatore della controparte, a fronte

di un presunto conflitto d’interessi (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), derivante dal

fatto che a fine 2019/inizio 2020 quest’ultimo e l’avv. __________ A__________ sono

divenuti soci e partner del neocostituito studio C__________.

R.

Gli appellati si sono opposti all’eccezione con l’allegato scritto

30 ottobre 2020 (risposta all’eccezione processuale) e hanno contestualmente prodotto

la duplica di appello nel rispetto del termine loro fissato con ordinanza 6

ottobre 2020. Questo atto processuale non è stato notificato alla controparte

visto il contenuto dell’eccezione suddetta.

Le parti si sono

ulteriormente espresse con scritti 16 novembre 2020 (replica spontanea

sull’eccezione processuale), 27 novembre 2020 (duplica spontanea all’eccezione

processuale con domanda subordinata di stralcio dell’appello) e 11 dicembre

2020 (presa di posizione degli appellanti sulla suddetta domanda subordinata).

Il tema è stato altresì approfondito in occasione dell’udienza del 2 marzo 2021.

S.

Con scritto 15 marzo 2021 gli appellati, e 8 aprile 2021 gli

appellanti hanno raggiunto un accordo processuale sul mantenimento negli atti dell’appello

15 maggio 2020, della risposta 9 settembre 2020 e della replica 5 ottobre 2020,

l’estromissione della duplica 30 ottobre 2020 presentata dall’avv. F__________,

la rinuncia di quest’ultimo e più in generale dello studio legale (__________) al

mandato di rappresentanza processuale degli appellati per il proseguo della

procedura e l’assegnazione a questi ultimi di un nuovo termine per provvedere

all’inoltro della duplica per il tramite di un nuovo patrocinatore.

T.

Questa Camera ha ratificato l’accordo con decisione 29 aprile 2021,

dichiarando evasa la suddetta domanda processuale pregiudiziale, estromettendo

dagli atti la duplica 30 ottobre 2020 degli appellati e assegnando loro un

termine di 30 giorni per provvedere all’inoltro della duplica mediante un nuovo

patrocinatore, ciò che è avvenuto in data 28 maggio 2021 per il tramite

dell’avv. PA 3. Va in ogni caso precisato che l’eccezione sarebbe stata da

respingere. Da un lato giacché si poneva in contrasto con il principio della

buona fede, che impone alle parti di sollevare tempestivamente eventuali vizi

processuali (soprattutto se ciò permette di apportare un eventuale correttivo,

cfr. STF 4A_476/2012 del 24.5.2013, consid. 3.1 e 4C.347/2000 del

6 aprile 2001, consid. 2b), avendo gli appellanti saputo della comunanza

di studio fra l’avv. __________ A__________ e l’avv. F__________ già in data 4/5

dicembre 2019 (doc. 31 e 32 prodotti con la risposta all’eccezione processuale)

e avendo ciò malgrado deciso di attendere sin dopo alla presentazione della

risposta 9 settembre 2020 per presentare la propria contestazione. Dall’altro

lato, il rischio concreto di un conflitto d’interesse non sussisteva. Non solo

poiché la stessa parte convenuta è stata la patrocinatrice degli attori dagli

albori della controversia alla primavera del 2004 e già ne conosceva

approfonditamente i dettagli; ma anche perché gli appellanti non hanno saputo

indicare quali eventuali nuove informazioni l’avv. F__________ avrebbe potuto

ottenere dall’avv. __________ A__________ (a partire da quando è stato

costituito lo studio C__________) e utilizzare a loro danno in questa sede,

tenuto anche conto della limitazione posta dall’art. 317 CPC. In effetti, dagli

scritti degli appellati non emerge alcun elemento che non sia già stato

ampiamente sviscerato nei numerosi stadi della presente controversia. Sulla

questione non occorre attardarsi ulteriormente.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato

in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008

(CPC). La procedura innanzi alla IIICCA è stata iniziata nel novembre 2004 e fino alla sua conclusione è rimasta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a

dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello,

per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione comunicata nel novembre

2016.

ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC,

DTF 137 III 127, consid. 2).

2.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie, considerate le particolarità sopra

elencate, l’appello 15 maggio 2020 è ricevibile e tempestivo, ritenuto che lo

stesso ricalca essenzialmente le censure già contenute nel ricorso inoltrato al

Tribunale federale (se non per quanto indicato qui di seguito). Lo stesso

dicasi per gli ulteriori scritti delle parti, tenuto conto dei termini e delle

relative proroghe assegnate come pure dell’evasione della questione pregiudiziale

relativa alla incapacità di postulazione dell’avv. F__________.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella

condizione di comprendere agevolmente le

censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

4.

Gli appellanti criticano

l’autorità precedente per avere travisato il contenuto e la portata della dichiarazione

di scarico e omesso di accertarne la vincolatività (ratifica), rispettivamente

per non aver ammesso una negligenza professionale della controparte a fronte

della sua mancata impugnazione ex art. 31 CO.

Essi sostengono innanzitutto che il diritto societario

e segnatamente l’art. 758 CO (costituente un unicum nel diritto federale

volto a considerare le peculiarità del settore, fra cui il particolare processo

di formazione ed espressione della volontà di una società) non può trovare

un’applicazione analoga nel caso concreto (invero esponendo al riguardo delle

considerazioni non contenute nel ricorso al Tribunale federale del 5 dicembre

2016, cfr. la relativa p. 13). La dichiarazione sarebbe piuttosto stata da

interpretare secondo l’art. 18 CO, ritenuta la prevalenza dell’interpretazione

soggettiva (trascurata dalla IIICCA) e l’esistenza di una comune volontà delle

parti, le quali intendevano estendere lo scarico a qualsiasi ipotesi di

responsabilità e perciò anche agli illeciti commessi da R__________ (vista

l’ampia formulazione della clausola e i sospetti già esistenti al momento della

sua sottoscrizione). D’altronde, in quel frangente i due clienti erano stati

espressamente invitati a verificare la presenza di eventuali ammanchi/malversazioni

negli estratti bancari, di cui non vi era traccia. Semplicemente, i medesimi si

trovavano in errore sulla reale natura e portata degli illeciti, in quanto

convinti che il sospetto vertesse su un’indebita appropriazione di averi. In

ogni caso, anche nella denegata ipotesi di un’interpretazione oggettiva secondo

il principio dell’affidamento, l’autorità precedente avrebbe dovuto verificare

il significato della dichiarazione così come poteva essere compresa dalla

destinataria dello scarico (la banca) e non dai firmatari (i clienti), ciò che

avrebbe altresì condotto ad ammettere uno scarico pieno e illimitato. In

sostanza, lo scopo della liberatoria era quello di proteggere la banca da

qualsiasi eventuale irregolarità commessa dal suo ex direttore.

Gli appellanti contestano altresì che la dichiarazione

(in relazione al mutuo) possa essere considerata nulla ai sensi dell’art. 100

CO, giacché il danno si sarebbe verificato prima della sua sottoscrizione, e

meglio già al momento dell’erogazione del denaro alla società americana e al

suo utilizzo per scopi estranei a quelli prefissati, per cui in quel momento

l’impossibilità della restituzione del prestito si era già realizzata.

Di conseguenza, a loro modo di vedere, la

dichiarazione di scarico era perfettamente applicabile alla fattispecie e

avrebbe dovuto essere impugnata per vizio di volontà entro il termine di un

anno (decorrente già dal 10 febbraio 1999, giorno in cui i clienti si sono

costituiti parte civile nel procedimento penale, o al più tardi il 10 marzo

2000.

alla chiusura dell’istruttoria penale, come definitivamente accertato

dalla IICCA con la sentenza 17

gennaio 2022). In tale caso, la causa rivolta

nei confronti della banca avrebbe avuto ottime possibilità di esito favorevole

(responsabilità della banca per l’agire del suo direttore), non potendo essere

loro rimproverata alcuna negligenza nella scelta degli investimenti in

questione e una colpa concomitante nella realizzazione del danno, né essendo la

pretesa ostacolata dalla prescrizione. Di qui la responsabilità dell’avv. __________

P__________ (il quale sapendo della dichiarazione di scarico e avendo seguito i

due clienti sia in sede civile che penale, avrebbe dovuto riconoscere

l’importanza di una contestazione ex art. 31 CO) e conseguentemente dei

convenuti, per l’insuccesso della causa.

Nel seguito del gravame, gli appellanti rilevano altresì

che un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza 5 agosto 2004 della

IICCA non avrebbe verosimilmente avuto probabilità di successo e ribadiscono

l’ammissibilità della loro pretesa espressa in franchi (art. 84 CO), della

mutazione dell’azione inserita nelle loro conclusioni (art. 74, 76 e 92 CPC-Tl)

nonché il buon fondamento delle ulteriori pretese avanzate.

5.

Al considerando 3 della

decisione impugnata, la IIICCA ha già esposto la pertinente giurisprudenza in

materia di diligenza dell’avvocato. Si può comunque qui ricordarla.

Quale mandatario, l'avvocato è responsabile verso il

mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398

cpv. 2 CO). Anche se non è tenuto a fornire un risultato, deve

compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Non risponde tuttavia dei

rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione

giuridica determinata. Da questo punto di vista, egli esercita un'attività a

rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della

responsabilità civile. L'avvocato non può in particolare essere ritenuto

responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la

causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo, tenuto conto della potenziale

complessità della legislazione e dei fatti, delle incognite legate alla

procedura giudiziaria come pure di certe

imperfezioni umane minori legate allo svolgimento di un'attività intrisa di incertezze.

Spetta difatti alle parti sopportare il rischio del processo. Il grado di

diligenza richiesto al mandatario non va determinato in termini generali, ma

sulla base delle circostanze del caso concreto; devono in particolare essere

tenute in considerazione le capacità, le competenze specifiche e le attitudini

di quest'ultimo che il mandante conosceva o avrebbe dovuto conoscere, la

situazione fattuale e giuridica e le difficoltà con cui il medesimo si è

trovato confrontato (DTF 117 II 563, consid. 2a; STF 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1). Sapere se il modo di agire di un avvocato vada o

meno qualificato come conforme al suo dovere di diligenza risulta da una

ponderazione tra il rischio generato dalla professione esercitata, da un lato,

e le competenze autoritativamente certificate, dall'altro. Qualora violi i suoi

obblighi di diligenza e fedeltà, il patrocinatore può vedersi soppresso o

ridotto il diritto all’onorario (a dipendenza dell’utilizzabilità della sua

prestazione), e deve rispondere del danno che causa al suo mandante

(personalmente o per il tramite dei suoi ausiliari). La violazione è

generatrice di responsabilità (art. 97 CO) soltanto quando essa è causale per

il danno insorto al cliente, ovvero qualora sia dimostrato che l’esito della

procedura giudiziaria, in caso di comportamento diligente, sarebbe stato più

favorevole (STF 4A_194/2019 del

1° luglio 2020, consid. 6; 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1; 4A_380/2016

del 1° novembre 2016, consid. 4.1 e

4A_693/2014 del 4 febbraio 2016, consid. 3 e 7.4).

Sull’impostazione della causa da parte dei convenuti

6.

Con l’impugnativa, gli

appellanti non contestano debitamente quanto osservato dalla IIICCA ai

considerandi 4.5 e 5.3.2 della decisione impugnata, ovvero che negli allegati

introduttivi redatti dai convenuti nell’inc. 10.2001.22 non era stata addotta l’esistenza

di vizi di volontà né era stato menzionato il dolo, che quindi la causa non era

stata impostata sugli art. 23 seg. CO, che la tesi degli attori si basava

piuttosto, in termini più generali, sulla non-vincolatività della dichiarazione

di scarico in relazione ai fatti non conosciuti dai medesimi, e che da detta

tesi nonché dalle allegazioni proposte si potevano dedurre le considerazioni di

diritto esposte dalla giurisdizione precedente e già sopra riassunte (ciò che è

una conseguenza dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice,

cfr. art. 87 CPC-TI e art. 57 CPC-CH).

Solo la replica 5 ottobre 2020 affronta marginalmente

questo aspetto, e soltanto in relazione all’art. 100 CO, laddove a p. 6

evidenzia che il tema della presunta nullità della dichiarazione non è mai

stato sollevato nella causa introdotta contro la banca. La censura, che non

approfondisce la tematica e in particolare non spiega quali fossero le

allegazioni fattuali e le informazioni mancanti che avrebbero impedito una

sussunzione secondo i criteri dell’art. 100 CO, è tuttavia da considerare

tardiva: essa difatti non riguarda questioni affrontate per la prima volta

nella risposta 9 settembre 2020 degli appellati, bensì un tema già trattato

nella decisione impugnata sul quale gli appellanti avrebbero potuto e dovuto

confrontarsi già nell’appello (a maggior ragione allorquando era stato concesso

loro di riformulare l’impugnativa).

Sulla validità e portata della dichiarazione di

scarico

7.

Gli appellanti sostengono

invano l’esistenza di una vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO, interpretazione

soggettiva) in relazione all’estensione della dichiarazione di scarico: i due

attori si sono difatti sempre opposti alla sua validità in relazione ai fatti

oggetto di causa (in caso contrario, non vi sarebbe neppure stato spazio per un

vizio di volontà). Piuttosto, tenuto conto che lo scarico costituisce una

dichiarazione unilaterale con cui in sostanza il dichiarante riconosce l’assenza di pretese in relazione a una

determinata fattispecie, rispettivamente rinuncia a sollevare in futuro determinate

pretese, nel caso in esame è necessario ricorrere all’interpretazione oggettiva

(verificando quella operata dalla IIICCA) e stabilire come detta dichiarazione

potesse in buona fede essere intesa dal destinatario alla luce delle

circostanze del caso concreto, segnatamente del suo scopo, del suo contesto,

degli interessi e delle conoscenze delle parti (DTF 95 II 320, consid. IV.1-IV.3;

129.

III 118, consid. 2.5; 130 III 686, consid. 4.3.1). Il principio

dell’affidamento si trova d’altronde alla base dell’art. 758 cpv. 1 CO (DTF 95 II 320, consid. IV.3) e deve a maggior ragione trovare applicazione nella

presente fattispecie di natura contrattuale, alla luce della particolare

relazione di fiducia istauratasi fra i clienti e la banca. Aggiungasi che per ammettere

una volontà (soggettiva o normativa) del dichiarante, questi deve poter essere

ritenuto consapevole delle pretese a cui sta rinunciando, per cui le azioni o i

comportamenti potenzialmente suscettibili di responsabilità devono essere per

lui riconoscibili (cfr., in via analoga, la DTF 102 III 40, consid. 3f). In

caso di dubbio, una dichiarazione di rinuncia dovrà essere interpretata in

maniera restrittiva, rispettivamente secondo il principio “in dubio contra

stipulatorem”. Laddove il risultato dell’interpretazione conduca a una

limitazione o all’inapplicabilità dello scarico in relazione a una determinata

fattispecie, un’impugnazione per vizio di volontà non è necessaria: essa si

impone soltanto nell’ambito della sua validità e della sua portata.

8.

Nel caso concreto, a torto gli

appellanti pretendono che al momento della sottoscrizione della dichiarazione

di scarico (19 novembre 1998), le manovre truffaldine dell’ex direttore fossero

riconoscibili per i clienti e per la banca. E meglio, rinviando alla

formulazione ampia della dichiarazione, rispettivamente sostenendo che la banca

già disponeva di concreti indizi di reato (alla luce del primo contatto avuto

con il Ministero pubblico nel novembre 1998 e della successiva segnalazione del

dicembre 1998), che loro erano al corrente della sospensione di R__________

dalle sue funzioni e che avevano verificato all’interno della documentazione

bancaria l’esistenza di eventuali ammanchi/malversazioni, essi espongono una propria visione soggettiva insufficientemente

confrontata con il giudizio impugnato e con le risultanze istruttorie. Resistono

in particolare alla critica i considerandi 4.2 e 4.3 della decisione impugnata,

secondo i quali né la banca, né tantomeno i clienti, prima del gennaio 1999,

disponevano in realtà di concreti indizi di reato: essi ancora non immaginavano

che R__________ avesse promosso l’acquisto di titoli “spazzatura” (le azioni __________)

e la concessione di un mutuo che non avrebbe potuto essere restituito. L’unico

scenario concreto che si prospettava in quel frangente era che il direttore,

sospeso dal suo ruolo per motivi disciplinari, avesse violato il rapporto di

collaborazione con la sua datrice di lavoro e le direttive interne, proponendo

ai clienti dei prodotti non indicati dalla banca e facendole concorrenza sleale

(cfr. doc. 13, p. 2-4; doc. 14, p. 3;

doc. 15, p. 3; doc. U, p. 6; teste C__________, commercialista degli attori,

verbale del 7 aprile 2008, p. 2-4). Non solo dalle prove agli atti, ma anche

dal tenore stesso della dichiarazione risulta perfettamente condivisibile che

la banca, nel sottoporre lo scarico ai suoi clienti, desiderasse semplicemente

ottenere conferma che i medesimi fossero a conoscenza delle operazioni in

questione (ossia che avessero acconsentito alle proposte loro presentate al

riguardo) e che dunque negli estratti bancari non vi fossero ammanchi ma solamente

movimentazioni conformi alle loro istruzioni (doc. 13, p. 3 e relativo allegato

1; doc. 14, p. 3; teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-3).

Esclusa l’eventualità di un’appropriazione indebita di denaro e sulla base di

una semplice visione delle scritture contabili, i clienti hanno dunque sottoscritto

lo scarico, che rimaneva così limitato a questi aspetti (e in quel momento non

poteva appunto essere altrimenti).

In relazione alle (limitate) conoscenze della banca in

quel periodo, le prove summenzionate (doc. U, p. 6 e doc. 13) non possono

essere sovvertite da quella proposta tardivamente dagli appellanti solo con la

replica 5 ottobre 2020 (p. 16). In ogni caso, il fatto che la banca disponesse

eventualmente di maggiori informazioni rispetto ai clienti non può mutare le

conclusioni della precedente istanza, dipendendo l’interpretazione oggettiva dal

senso che un destinatario leale e in buona fede può attribuire alle

dichiarazioni fatte dalla sua controparte, la quale nel caso concreto poteva ancora

supporre che gli investimenti, malgrado la violazione delle direttive interne,

fossero comunque conformi ai propri interessi, e ignorava totalmente le reali problematiche

delle due operazioni (ciò che l’impugnativa non smentisce in alcun modo).

Ne discende che la conclusione della IIICCA secondo

cui la banca non poteva in buona fede confidare che lo scarico fosse esteso

alle macchinazioni effettivamente compiute da R__________ e che i clienti

intendessero rinunciare a qualsivoglia futura pretesa di risarcimento per qualunque

azione di natura penale risulta corretta e dev’essere qui confermata. Potendo la

dichiarazione di scarico essere ritenuta inapplicabile alla presente

fattispecie, l’impugnazione della medesima per vizio di volontà nel termine

dell’art. 31 CO non era necessaria. In ogni caso, la questione non era di

immediata risoluzione alla luce della legge o della giurisprudenza, per cui ai

convenuti non può essere rimproverato di avere aderito all’una piuttosto che

all’altra posizione, né di avere crassamente trascurato dei chiari principi

giuridici. In assenza di una violazione contrattuale fondante la responsabilità

e l’obbligo di risarcimento del danno, le successive considerazioni verranno

esposte unicamente a titolo abbondanziale.

9.

Per quanto concerne la

nullità della dichiarazione ex art. 100

CO

in relazione al mutuo,

la tesi degli appellanti sul momento dell’insorgere del danno non può essere

seguita. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sull’argomento in

relazione ad alcune cause parallele avviate da ulteriori clienti della banca

raggirati da R__________ nelle medesime modalità e pure firmatari di analoghe

dichiarazioni di scarico: dopo aver rilevato che il danno subito dai clienti

consisteva in una diminuzione di attivi (ovvero nella perdita di denaro

rispettivamente del credito che essi detenevano nei confronti della società __________),

l’Alta Corte ha osservato che esso si è verificato alla scadenza contrattuale del gennaio 1999, quando

l'importo mutuato, divenuto esigibile, non è stato restituito e che pertanto lo

scarico preventivamente rilasciato era nullo, essendo per contro irrilevante il

momento della concessione del mutuo oppure della contravvenzione agli obblighi

contrattuali da parte della banca (STF 4C.260-264-266/2006 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1). Queste conclusioni devono valere anche nel

presente caso, né gli appellanti contestano debitamente (cfr. sopra, consid. 6)

che esse potessero essere dedotte dalle allegazioni proposte dai convenuti nella

causa contro la banca (ricordato che la nullità viene accertata d’ufficio dal

giudice, a ogni stadio della causa). La decisione della IIICCA resiste pertanto

alla critica anche su questo punto.

Il momento della realizzazione del danno in relazione

all’acquisto delle azioni __________ non è stato tematizzato dalle parti e

dalla IIICCA. Ci si potrebbe chiedere (come suggerito dagli appellati) se

l’art. 100 cpv. 1 CO possa in ogni caso trovare applicazione, non essendo il

testo di legge esplicitamente ristretto a rinunce fatte prima dell’insorgere

del danno, bensì menzionando in termini più generali le rinunce fatte “preventivamente”

(“zum voraus getroffene Verabredung”, “libérer d’avance”). E meglio,

secondo alcuni autori, avendo la norma lo scopo di proteggere la parte che

fornisce lo scarico da una rinuncia fatta in un momento in cui non è in grado

di stimare la portata del suo atto, la conseguenza della nullità graverebbe

anche i casi in cui il dichiarante, al momento del rilascio della liberatoria,

ancora non conosceva il danno (Weber/ Emmenegger

in: Berner Kommentar OR, 2a ed., n. 6 ad art. 100; Thévenoz in: Commentaire romand CO I, 2a

ed., n. 5 ad art. 100; nella STF 4A_25/2014 del 7 aprile 2014, consid. 7.2, il

Tribunale federale ha lasciato la questione indecisa). Ciò potrebbe trovare

applicazione nella fattispecie ritenute le sue particolarità, e meglio tenuto

conto che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico, i due

clienti e la banca (peraltro esercitante un’industria sottoposta a pubblica

concessione ai sensi dell’art. 100 cpv. 2 CO), non solo non immaginavano che il

mutuo non avrebbe potuto essere restituito, ma nemmeno che le azioni non

avessero più valore o prospettiva, per cui nemmeno si attendevano concretamente

la realizzazione di un danno (cfr. teste C__________, verbale del 7 aprile

2008, p. 2; doc. 13, p. 3; doc. 14, p. 3; doc. U, p. 6). Viste le conclusioni

sopra esposte, la questione non è determinante per l’esito del giudizio e non

dev’essere qui definitivamente risolta o approfondita ulteriormente.

10.

In sintesi, anche se i

patrocinatori avrebbero potuto, nel dubbio, effettuare un’impugnazione

cautelativa secondo i dettami dell’art. 31 CO come pure approfondire

maggiormente, in diritto, i motivi dell’inapplicabilità della liberatoria (non

essendo a tal riguardo completamente esenti da critica), ciò non può condurre

alla modifica della decisione impugnata. E meglio, non potendosi come detto

ritenere necessaria l’impugnazione per errore o dolo, potendo bastare, alla

luce del principio “iura novit curia”, le allegazioni di fatto esposte

negli allegati introduttivi di cui all’inc. 10.2001.22, in virtù dei criteri

giurisprudenziali e dottrinali sopra esposti, con particolare riferimento alle

difficoltà di natura fattuale e giuridica cui erano confrontati, a mente di

questa Camera non può essere ammessa l’esistenza di una negligenza, ossia di

una violazione contrattuale da parte dei convenuti per il tramite del loro

collaboratore.

Sull’interruzione del nesso causale

11.

Gli appellanti, come già

menzionato, non contestano che la controparte, negli allegati introduttivi di

prima sede nell’inc. 10.2001.22, non ha impostato la causa sugli art. 23 seg.

CO e che la tesi del dolo è stata avanzata solo con le conclusioni del 6 luglio

2004.

(allestite da un altro studio legale); a questo stadio della procedura

rimane controversa la prognosi di un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza

del 5 agosto 2004 (che gli allora patrocinatori hanno deciso di non

presentare). Gli appellanti, dopo aver premesso che per escludere una

violazione dell’obbligo di riduzione del danno e l’interruzione del nesso

causale non è necessario dimostrare che il ricorso sarebbe stato quasi

certamente destinato all’insuccesso, sostengono che nel caso concreto non solo un

ricorso in materia di diritto pubblico, ma anche un ricorso per riforma non avrebbe

avuto possibilità di esito favorevole: ciò perché non vi sarebbe stata alcuna

violazione di disposizioni federali in materia di prova, né alcuna questione

giuridica che avrebbe potuto essere esaminata; piuttosto, la possibilità/impossibilità

di stabilire la comune e reale volontà delle parti nell’ambito

dell’interpretazione della dichiarazione di scarico e il mancato rispetto del

termine di cui all’art. 31 CO costituiscono constatazioni di fatto che, come

tali, non avrebbero più potuto essere messe in discussione innanzi all’Alta

Corte. Con la replica (p. 6), gli appellanti aggiungono poi in maniera tardiva

ed eccessivamente generica (cfr. anche sopra, consid. 6) che il Tribunale

federale non avrebbe avuto a disposizione gli accertamenti fattuali necessari

per procedere a una sussunzione ex art. 100 CO.

12.

Ora, potendosi nel caso in

esame come detto negare una violazione contrattuale, l’esame della causalità

non è determinante. Si può nondimeno osservare che rispetto al ricorso in

materia di diritto pubblico (ove le censure avrebbero potuto riguardare

unicamente la violazione dei diritti costituzionali, ad esempio degli art. 9 o

29.

Cost. o i diritti della CEDU, cfr. art. 84 OG), il ricorso per riforma (art.

43.

OG) avrebbe aperto delle prospettive ben più interessanti. È pur vero che il

suddetto rimedio non consentiva di rimettere in discussione l’apprezzamento

delle prove e i semplici accertamenti di fatto operati dall’istanza inferiore.

Ciononostante, il Tribunale federale avrebbe potuto verificare la mancata o errata applicazione di principi risultanti

esplicitamente o implicitamente dalle norme federali, nonché l’apprezzamento

giuridico erroneo di un fatto (ovvero la sua qualifica giuridica, cfr. STF

4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 1). Ritenuto che la sentenza del 5

agosto 2004 non ha mai accertato una vera e concorde volontà delle parti,

l’Alta Corte avrebbe in particolare potuto valutare la portata e applicabilità

dello scarico alla fattispecie sulla base del principio dell’affidamento (quale

questione di diritto), come sostenuto a ragione dagli appellati (v. ad esempio

risposta all’appello, p. 53). Nel caso di una sufficiente allegazione dei fatti

(che qui non occorre valutare per l’assenza di ammissibili censure), essa avrebbe

anche potuto esaminare, nonché accogliere (almeno parzialmente) il ricorso sulla

base dell’art. 100 cpv. 1 CO, accertando la nullità della dichiarazione di

scarico perlomeno in relazione al mutuo (STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid.

4.1), eventualmente previo completamento degli accertamenti di fatto in caso di

violazione del diritto alla prova (art. 63 e 64 OG).

Conclusioni e spese giudiziarie

13.

Potendo la IIICCA respingere la petizione già sulla

base dei motivi sopra esposti, non è necessario procedere a un esame dell’art.

84.

CO e alla determinazione della valuta che avrebbe potuto essere utilizzata per

la quantificazione delle pretese pecuniarie attoree. Comunque sia la pretesa di

cui alla petizione 18 maggio 2001, espressa in franchi dai medesimi convenuti,

avrebbe potuto essere verosimilmente accolta alla luce della permissiva prassi

allora vigente (cfr. STF 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 e IICCA del 16 giugno

2006, inc. 10.2004.24, consid. 9), per cui un eventuale errore professionale dei

convenuti avrebbe comportato la perdita di una pretesa formulata in tale

valuta.

14.

In assenza di una

responsabilità dei convenuti, gli attori non potevano da loro pretendere il

risarcimento degli importi azionati nella causa inc. 10.2001.22. Comunque sia,

in relazione al mancato guadagno e al risarcimento delle spese legali

preprocessuali, l’appello è pure irricevibile per carente motivazione e

confronto con la decisione impugnata, rispettivamente infondato. Difatti, in

questa sede gli appellanti ripropongono acriticamente un proprio calcolo del

mancato guadagno (rendimento annuo pari al 5% del capitale investito) non

fondato su criteri oggettivi (quali il profilo d’investimento, il grado di

rischio scelto e i rendimenti conseguibili nel periodo di riferimento, laddove

l’esperimento di una perizia sarebbe stato proponibile anche innanzi alla

IIICCA), per cui l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non avrebbe trovato

spazio. Lo stesso dicasi per le spese legali preprocessuali

(fr. 16'580.75): la IIICCA ha a ragione evidenziato che l’importo non può

ritenersi dimostrato, derivando da una nota d’onorario riferita a quattro

diversi clienti in assenza di elementi oggettivi che possano confortare un

distinguo delle rispettive e singole quote; gli appellanti non possono

sovvertire tale conclusione limitandosi a proporre una propria stima sulla base

del valore di causa senza nemmeno spiegare se e dove, negli allegati di prima

sede, avessero proposto questo criterio di ripartizione.

15.

Alla luce dell’esito del

gravame, decade anche la pretesa attorea volta al rimborso delle spese

giudiziarie per la procedura di cui all’inc. 10.2001.22, come pure quella

riferita alla restituzione degli acconti già versati ai patrocinatori (pretesa

contestata dai convenuti alle p. 21-22 della risposta 24 marzo 2005 e alla p.

26.

della duplica 9 maggio 2006, contrariamente a quanto pretendono gli

appellanti, che neppure si confrontano con l’assunto della IIICCA relativo alla

sua mancata documentazione).

Per lo stesso motivo, la pretesa riconvenzionale così

come quantificata dall’istanza precedente (onorari scoperti) dev’essere

confermata, censurandola gli appellanti solo in funzione dell’errore professionale.

16.

Ne discende che l’appello

dev’essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata

(in casu considerata di primo grado per i motivi esposti nella parte in

fatto).

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 2'948'542.05 (fr. 2'891'387.- + fr.

57'155.05), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali,

calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 35’000.-.

Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e

cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 20’000.-.

17.

Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili

contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi

a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo

della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale

(cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per

quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella

fattispecie sia il valore litigioso della domanda principale che quello della

domanda riconvenzionale superano i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

15 maggio 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto.

§ Di conseguenza, la decisione 31

ottobre 2016 della terza Camera civile del Tribunale d’appello è confermata.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a

fr. 35’000.-, sono a carico degli appellanti, che rifonderanno agli appellati

complessivi fr. 20'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).