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Decisione

12.2018.137

Lavoro - licenziamento in tronco

16 ottobre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

13.

L’appellante contesta l’apprezzamento del Pretore in

merito alle circostanze da questi ritenute rilevanti e per aver dedotto che la

sua assenza per vacanze non fosse stata autorizzata, deducendone una

risoluzione immediata del contratto da parte sua. Al Pretore viene pure

rimproverato di aver considerato il suo comportamento atto a far venire meno la

necessaria fiducia in lei da parte della datrice di lavoro.

A mente dell’appellante, il primo giudice avrebbe dovuto relativizzare la forza

probatoria delle dichiarazioni rese da due testi, siccome questi sarebbero in

stretti rapporti con la direzione della società convenuta e avrebbero pertanto un

interesse personale all’esito della lite. In merito a queste audizioni

testimoniali il Pretore avrebbe altresì omesso di rilevarne la

contraddittorietà alla luce di quanto emerso dalla deposizione degli altri

testi.

14.

Le censure non possono venire accolte.

Il giudizio pretorile ha riepilogato il contenuto del documento consegnato ai

dipendenti della struttura appurando, grazie alle dichiarazioni di un teste,

che lo stesso è stato consegnato e spiegato a AP 1, anche per l’esigenza di

traduzione dal tedesco, e conteneva tra le varie indicazioni anche un esplicito

divieto di vacanze per i mesi da giugno a agosto (“Urlaubssperre”, doc.

3 pag. 20).

Il Pretore ha quindi proceduto a esaminare le circostanze concrete per

accertare se l’assenza della dipendente dall’11 al 18 agosto 2014 fosse stata o

meno autorizzata. Le due persone che, secondo la tesi della dipendente,

l’avrebbero autorizzata ad assentarsi per le ferie sono state sentite come

testi e hanno riferito di essere effettivamente stati più volte interpellati a

tal proposito durante i mesi di giugno e luglio, ma di aver sempre negato il

consenso. Alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie il primo giudice ha altresì

respinto le obiezioni dell’attrice in merito all’attendibilità di tali

deposizioni, suffragate in particolare da quanto riferito nella deposizione

della dipendente che ha assistito e funto da interprete in alcune di queste

discussioni.

L’appellante ripropone le argomentazioni già esposte in prima sede senza

riuscire a scalfire l’attendibilità dei testi e la portata delle loro

congruenti dichiarazioni. La conclusione pretorile su questo aspetto merita

pertanto conferma.

15.

Dagli atti non emergono elementi atti a mettere in discussione la forza probatoria delle dichiarazioni rese dai due testi indicati

dall’appellante in stretti rapporti con la direzione della società convenuta e

come personalmente interessati all’esito della lite.

Alla luce delle motivazioni esposte nel giudizio impugnato non si può ritenere

che il Pretore abbia ecceduto nell’apprezzamento, un diniego aprioristico di

valore probatorio, come preteso dall’appellante, non entrando in linea di

conto, potendo bastare la prudenza e la circospezione con le quali il primo

giudice ha valutato l’insieme delle emergenze istruttorie (v. Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n.

95 seg. ad art. 157 CPC e giurisprudenza ivi menzionata).

16.

L’appellante qualifica altresì come imprecise ed evasive le

dichiarazioni rese dai due testi in questione, rimproverando al Pretore di non

aver considerato molteplici inesattezze e contraddizioni. Il tentativo di

estrapolare tali pretese incongruenze da alcune singole dichiarazioni risulta

sostanzialmente una soggettiva interpretazione e finanche una semplice congettura,

ovvero una tesi infondata e di dubbia ricevibilità.

Gli ampi estratti delle dichiarazioni dei testi riproposti con l’appello non

permettono affatto di suffragare la tesi dell’intervenuto accordo della datrice

di lavoro in merito allo svolgimento delle ferie. Suffragate da alcune

dichiarazioni rese con l’interrogatorio formale, le deposizioni in questione

confermano piuttosto il contrario, ovvero che il comportamento dell’appellante

fosse stato quello di una dipendente fermamente intenzionata a partire a ogni

costo per le preannunciate vacanze, con o senza il consenso più volte negatole,

seppur premurandosi di sapere che il servizio fosse di conseguenza organizzato.

La mancanza di un accordo dei superiori ancora nelle fasi immediatamente precedenti

la partenza è peraltro implicitamente ammesso dalla stessa appellante laddove,

non senza una certa contraddizione, espone le circostanze che a suo perere sarebbero

atte a dimostrare che un tale consenso possa essere ricondotto alla discussione

avuta mesi prima, al momento dell’assunzione, con l’allora responsabile che,

Considerandi

ben prima delle vacanze in oggetto, aveva poi cessato di lavorare alle

dipendenze della convenuta.

17.

L’appellante pretende inoltre che il consenso alle vacanze possa

essere dedotto “secondo l’andamento normale delle cose” (appello pag.

10) dal comportamento avuto dalla datrice di lavoro nei primi giorni di assenza.

Il ragionamento non può essere seguito. Infatti, la reazione descritta

dall’appellante non risulta affatto incoerente o inusuale sulla base di quanto

ritenuto dal Pretore, ovvero a fronte della decisione della dipendente di

assentarsi comunque in assenza di un accordo ripetutamente ricercato e mai

ottenuto.

Non può sovvertire la conclusione pretorile in merito al negato consenso alle

vacanze l’invocazione da parte dell’appellante delle vacanze godute durante la

stessa stagione da altri dipendenti. Che la cosiddetta “Urlaubsperre”

non avesse valore assoluto e potesse conoscere delle eccezioni non è in

discussione. Determinanti sono le circostanze che permettono di concludere,

come correttamente fatto dal primo giudice, che una deroga a tale principio non

è stata concessa all’attrice per l’assenza oggetto del contenzioso.

Ne consegue che, per

quanto ricevibile, la censura dell’appellante in merito alla deduzione

pretorile sul mancato consenso alle vacanze deve essere respinta.

18.

L’appellante rimprovera al Pretore di aver a torto

considerato come giustificato il licenziamento per motivi gravi ai sensi

dell’art. 337 CO sulla base di un erroneo accertamento dei fatti; un’assenza

ingiustificata di tre giorni, senza causare particolari pregiudizi alla datrice

di lavoro, non potrebbe a mente dell’appellante essere qualificata quale grave

mancanza da parte di una dipendente in buona fede, impiegata da ben quattro

anni senza che le siano mai stati mossi rimproveri e ottenendo invece il

riconoscimento per l’impegno e la diligenza sempre dimostrati.

Le argomentazioni dell’appellante ripropongono nuovamente, quindi invano, le

tesi volte a negare di aver lasciato il posto di lavoro per le vacanze senza il

necessario consenso della datrice di lavoro, e ribadiscono anzitutto il diritto

all’indennità massima prevista dell’art. 337c cpv. 1 CO. Anche questa censura

si regge sulla circostanza, come visto non provata, di aver ottenuto

un’autorizzazione a partire per le vacanze e alla mancanza di un’esigenza

impellente della datrice di lavoro di poter disporre della dipendente durante

quel periodo.

In merito all’applicazione della menzionata norma, non può essere rimproverato

al Pretore di aver intravvisto elementi di gravità tale da ritenere

giustificata l’interruzione immediata del rapporto d’impiego. Ricordata la

giurisprudenza al proposito del Tribunale Federale, con specifico riferimento

alle ferie unilateralmente decise dal dipendente contro la volontà del datore

di lavoro, il Pretore ha infatti correttamente ravvisato nel caso in questione

una violazione del dovere di lealtà da parte della dipendente, sottolineando

altresì come il comportamento scorretto si fosse manifestato nella

consapevolezza di essere l’unica dipendente rimasta quale addetta alle camere,

oltrettutto in un momento di massima affluenza stagionale per la struttura

turistica gestita dalla datrice di lavoro.

Non cambia quindi la sostanza della questione il fatto che l’assenza di

alcuni giorni fosse da ritenere più o meno breve o che un simile comportamento

non si sia mai manifestato in passato. Pure ininfluente al riguardo è il fatto

che la destinataria non potesse rispondere alla lettera ricevuta al domicilio

mentre era all’estero. Determinante nel caso concreto è stato il venir meno del

rapporto di fiducia necessario a seguito della decisione della dipendente di

assentarsi comunque, pur non avendo ottenuto il necessario consenso più volte

richiesto e sempre rifiutato.

Non è atta a scalfire le conclusioni pretorili nemmeno la generica e

irricevibile invocazione della presunzione di buona fede della dipendente per

essersi assentata per un periodo di vacanza malgrado le indicazioni e le direttive

della datrice di lavoro.

19.

L’appellante censura infine la decisione del Pretore relativa

all’attribuzione di ripetibili, siccome non avrebbe considerato che l’attrice

non è risultata interamente soccombente con la domanda principale,

contrariamente alla controparte interamente soccombente con la domanda

riconvenzionale.

La censura è

irricevibile.

Il petitum dell’appello postula infatti la revisione del giudizio unicamente

con riferimento all’accoglimento della pretesa azionata di fr. 22'269,80, senza

formulare proposta alcuna di nuovo giudizio in merito alle ripetibili di primo

grado.

In ogni caso, anche le motivazioni addotte a questo riguardo risultano carenti,

limitandosi alla semplice critica omettendo di indicare quale sarebbe il

calcolo esatto e il risultato che ne dovrebbe scaturire.

20.

Ne consegue che, nella misura in cui è ricevibile,

l’appello è respinto.

Non sono prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un

rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-

(art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza.

Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale è pari a fr. 21'152,87 (22'269,80 ./. 1'116,93)

e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il RTar,

decide:

1. L'appello 26 ottobre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Non

si prelevano spese processuali.

L’appellante è tenuta a rifondere a AO 1

__________ a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).