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Decisione

12.2018.142

Provvedimenti cautelari a tutela di un’azione revocatoria, parvenza di buon fondamento della pretesa di merito, onere della prova

11 aprile 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

fondi part. __________ e __________ RFD di __________ sono di proprietà di AP 2,

detenuta da __________ AG quale azionista unica. Quest’ultima società era a suo

tempo detenuta da __________, che tuttavia il 12 gennaio 2011 ha donato tutto

il pacchetto azionario di __________ AG alla moglie AP 1 (doc. V).

B. Il 27

dicembre 2011 __________ ha pure donato a AP 1 diversi fondi siti a __________

e __________

C. Il 10

e 11 giugno 2015 AO 1 ha escusso __________ con i PE n. __________ e n. __________

dell’UE di __________, per l’importo di fr. 588'144.- rispettivamente di fr.

70'200.- oltre accessori, indicando quali titoli di credito le convenzioni 29

dicembre 2014 e 15 luglio 2011 (doc. R; doc. 6/20).

D. Con

rispettive decisioni 3 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte ai due PE dall’escusso

(doc. B), alle quali non è seguito alcun disconoscimento del debito. Il 14

giugno 2016 l’UE di __________ ha emesso i rispettivi verbali di pignoramento a

valere quali attestati provvisori di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 2

LEF (doc. C), siccome il valore di stima dei beni pignorati (fr. 655'835.44

complessivi, in larga parte crediti verso terzi) non era sufficiente per

coprire i due crediti posti in esecuzione (complessivi fr. 658'344.- oltre

accessori). A seguito di un ricorso della creditrice, la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) con decisione 7 luglio 2017 (inc.

15.2016.53) ha ordinato la riduzione del valore di stima dei crediti verso

terzi rubricati nei citati verbali di pignoramento a fr. 1.- per ciascun

credito (cfr. doc. M, consid. B e C).

E. Il 19

settembre 2016 AO 1 ha presentato all’UE di __________ un’istanza di

pignoramento di beni nuovamente scoperti, e meglio dei fondi e delle azioni

donati da __________ a AP 1 (consid. A e B), beni rivendicati da quest’ultima.

L’istanza è stata respinta. Statuendo sul relativo ricorso 24 novembre 2016 la CEF,

con decisione 7 luglio 2017 (inc. 15.2017.7, cfr. doc. M) ha ordinato all’UE di

__________ di pignorare i fondi di __________ e __________ ai sensi dell’art.

106 seg. LEF, per i quali il buon esito di un’azione revocatoria appariva

verosimile, rispettivamente di assegnare alla creditrice un termine di 20

giorni per contestare la rivendicazione di proprietà formulata da AP 1, ciò che

la creditrice ha fatto con petizione 26 settembre 2017 (doc. 5). Per contro, la

CEF ha respinto la richiesta di pignorare pure le azioni di __________ AG e di AP

2 e le part. __________ e __________ RFD di __________, negando il verosimile

adempimento dei requisiti di una revocazione ex art. 288 LEF, segnatamente

l’intenzione di ledere la creditrice.

F. Con istanza di

conciliazione 4 maggio 2018, AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, la revocazione della donazione 12 gennaio 2011 ai sensi dell’art.

288 LEF, in modo da riassoggettare all’esecuzione le azioni della società __________

AG e il sottostante patrimonio.

G. Con

istanza di adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari di pari data, AO

1 ha chiesto al medesimo giudice di fare divieto a AP 1 di cedere le azioni

della società __________ AG, di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della

stessa società e di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della società AP 2

e di fare ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di annotare a carico

delle part. __________ e __________ RFD di __________ una restrizione della

facoltà di disporre, e ciò a tutela della sua pretesa revocatoria.

H. Con

decisione supercautelare 4 maggio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza. Con osservazioni

22 maggio 2018 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza,

chiedendo in via subordinata di condannare la parte istante alla prestazione di

una garanzia di fr. 450'000.- ex art. 264 CPC. Con replica e duplica spontanee

del 15 giugno 2018 e del 6 luglio 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato

le proprie posizioni. All’udienza di dibattimento del 26 luglio 2018, le

convenute hanno chiesto che l’importo della garanzia richiesta fosse aumentato

a fr. 600'000.-. Nel frattempo, previo ottenimento dell’autorizzazione ad

agire, con petizione 17 ottobre 2018 l’istante ha promosso nei confronti delle convenute

la prospettata azione revocatoria ex art. 285 seg. LEF.

I. Con

decisione 18 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza cautelare e respinto

la richiesta di garanzia delle convenute, ponendo a carico di queste ultime le

spese processuali, comprese quelle della decisione supercautelare, e

condannandole in solido a versare alla controparte fr. 4'000.- a titolo di

ripetibili. Il Pretore ha in particolare sottolineato che i provvedimenti

richiesti erano giustificati dalla necessità di tutela della pretesa della

creditrice, in quanto vi era un rischio per nulla remoto che la liberazione dei

beni in favore delle convenute potesse vanificare l’eventuale giudizio

favorevole dell’azione revocatoria. Ha pure osservato che le parti, per valutare

l’intenzione di __________ di recare un pregiudizio ai creditori e la

riconoscibilità di tale intenzione per AP 1, avevano proposto copiosa

documentazione, da esaminare nella causa di merito, e che la riconoscibilità

del dolo era presunta ai sensi dell’art. 288 cpv. 2 LEF.

L. Con

l’appello 2 novembre 2018 qui in esame, avversato da AO 1 con osservazioni 20

dicembre 2018, AP 1 e AP 2 si aggravano contro tale decisione, chiedendone la

riforma nel senso di revocare i provvedimenti ordinati, subordinatamente di

imporre all’istante il versamento di fr. 600'000.- a titolo di garanzia, e

ancora più subordinatamente di annullare la decisione e rinviare l’incarto al

primo giudice. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti,

nei considerandi di diritto.

E considerato

Considerandi

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in

caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I

termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di

adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta) dell’appellata

sono tempestivi.

2.

Con

l’impugnativa in esame, le appellanti in sintesi criticano il Pretore per avere

erroneamente accertato i fatti e per avere erroneamente applicato l’art. 261

CPC, l’art. 288 LEF e l’art. 8 CC, non avendo l’istante dimostrato, con la

richiesta verosimiglianza, la parvenza di buon fondamento della causa di

merito, ovvero dell’azione revocatoria da lei promossa, in particolare con

riferimento all’intenzionalità dell’agire di __________ e alla riconoscibilità

del dolo da parte della beneficiata AP 1, considerato pure il grande impatto

delle misure richieste.

3.

Giusta

l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari

quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di

esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio

difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di

un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti

presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione

o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad

art. 261 CPC).

4.

La

gradazione probatoria richiesta in ambito cautelare è quella della verosimiglianza.

Un fatto è reso verosimile laddove il giudice, basandosi su elementi oggettivi,

ha l’impressione che esso si sia prodotto, senza escludere la possibilità che

quel fatto si sia svolto altrimenti, ricordato che per rendere un fatto

verosimile non basta allegarlo, bensì occorre pure provarlo. Conseguentemente,

poco importa che le affermazioni dell’istante sembrino credibili, se poi non

sono corroborate da risultanze concrete. In particolare, il fatto che la causa

non sia manifestamente inammissibile o infondata non basta per ammettere il fumus

boni iuris (Trezzini, op.

cit., n. 20 seg. e n. 71 ad art. 261 CPC). Il grado d’incidenza del

provvedimento richiesto sulla parte convenuta può avere un’influenza nella

valutazione dei presupposti dell’art. 261 CPC: quanto più è elevato, tanto più

il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare una comparazione globale degli

interessi in gioco (Trezzini, op.

cit., n. 32 seg ad art. 261 CPC). Allo stesso tempo, pure il potenziale rischio

che minaccia l’istante può influenzare il rigore dell’esame, ma non basta da

solo per ammettere il provvedimento: devono esservi elementi sufficientemente

concreti per accertare, sulla base di un esame sommario, la parvenza di buon

fondamento della causa di merito (DTF 5A_1016/2015 del 15 settembre 2016,

consid. 5.3).

5.

Innanzitutto,

le appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe dovuto applicare un

rigore accresciuto nella valutazione dei presupposti cautelari, a fronte dell’incisività

delle misure richieste e del grave danno loro cagionato. Difatti, per i fondi

di __________ vi sarebbe un progetto immobiliare che verrebbe pregiudicato

dalla restrizione della facoltà di disporre, poiché la banca finanziatrice

ritirerebbe la linea di credito promessa ed esse subirebbero ingenti perdite. A

tal proposito il primo giudice ha tuttavia già osservato, nel respingere la

richiesta di garanzia da loro avanzata, che la sola dichiarazione testimoniale

prodotta quale doc. 25 ancora non dimostrava che la banca avrebbe effettivamente

negato in modo definitivo il finanziamento, rispettivamente ha sottolineato che

l’asserita perdita finanziaria non era stata dimostrata. Il Pretore ha peraltro

accertato che la richiesta di finanziamento nemmeno era stata inoltrata alla

banca e che le convenute non avevano in ogni caso reso verosimile un eventuale

rischio d’insolvenza dell’istante. Nel loro gravame, le appellanti si limitano

a osservare genericamente, senza alcun riferimento concreto, che il loro

pregiudizio sarebbe stato cifrato dalle testimonianze e dalle perizie agli

atti, come pure dalle allegazioni e dai documenti di cui al verbale di udienza del

26.

luglio 2018, e che esse avrebbero dimostrato “la realtà, l’imminenza e la

concretezza del progetto immobiliare” (appello, p. 14), ritenuto che una restrizione

come quella ordinata è suscettibile di bloccare la concessione di un credito di

costruzione. Le appellanti non si confrontano dunque puntualmente con la

decisione pretorile, limitandosi a opporvi una propria versione dei fatti, ciò

che costituisce carente motivazione e rende la censura irricevibile (art. 310 e

311.

CPC). Non si può dunque ammettere che le misure in questione causino loro

un grave pregiudizio, o che si debba effettuare un’analisi particolarmente

restrittiva dei presupposti cautelari su questo aspetto, tanto più che i

provvedimenti richiesti sono di tipo conservativo.

6.

Le

appellanti con il loro gravame non contestano l’adempimento dei requisiti

dell’urgenza, della proporzionalità o del pregiudizio difficilmente riparabile,

concentrandosi piuttosto sull’assenza del fumus boni iuris, ovvero sulla

mancata dimostrazione della fondatezza dell’azione revocatoria di merito.

7.

La

revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono

stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei

5.

anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in

cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi

creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 LEF). Il

creditore deve dunque dimostrare la realizzazione di tre condizioni: l’atto

avversato deve avere non soltanto causato pregiudizio ai creditori (danno), ma

deve anche essere stato deliberatamente compiuto a tal fine (intenzionalità), ciò

che deve essere riconoscibile per il terzo beneficiario (riconoscibilità).

7.1

L’applicazione

dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio

effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una

diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di certuni

creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la

posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF 5C.261/2002 del 19

maggio 2004, consid. 4.1; IICCA del 28 gennaio 2008, inc. 12.2007.14, consid. 6).

Il danno è presunto per la massa fallimentare e per il creditore in possesso di

un attestato di carenza beni. Al convenuto dell’azione revocatoria è data la

facoltà di provare il contrario (DTF 5A_604/2012 del 12 febbraio 2013, consid.

2.

).

7.2

Quanto

alla riconoscibilità, è necessario che il terzo beneficiato, applicando l’attenzione

e la diligenza imposte dalle circostanze, potesse riconoscere l’intenzione

dolosa del debitore, potendo dunque bastare la sua negligenza (DTF 134 III 452,

consid. 4.2). Ove sia chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di

una persona vicina al debitore, è pure presunto che quest’ultima potesse

rendersi conto dell’intenzione del debitore di recare pregiudizio, la prova del

contrario incombendo a essa (art. 288 cpv. 2 LEF).

7.3

In

relazione all’intenzione dolosa, non è necessario che il debitore abbia agito

con lo scopo di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento

di altri (dolo diretto). È sufficiente che egli abbia ammesso il pregiudizio

come conseguenza possibile del suo atto (dolo eventuale, cfr. DTF 134 III 615,

consid. 5.1; DTF 4C.262/2002 del 19 maggio 2004, consid. 5.1). È irrilevante se

tale pregiudizio sia riferito ai creditori in generale oppure a un creditore in

particolare. Trattandosi di un fattore interno, detto elemento soggettivo non

può di solito essere dimostrato (o reso verosimile) con una prova diretta, ma

può solo essere dedotto dalle circostanze esterne, accertate tramite indizi

oggettivi e concreti (CEF del 7 luglio 2017, inc. 15.2017.7, consid. 4.2; Staehelin in: Staehlin/Bauer/Staehlin [ed.], Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 288 LEF; Peter in: Dallèves/Foëx/Jeandin [ed.], Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 12 ad art. 288 LEF). A tale scopo si potrà far

riferimento in particolare alla situazione finanziaria del debitore al momento

dell’atto. Se è precaria, segnatamente se il debitore è insolvente o

sovraindebitato, si è in presenza di un rilevante indizio d’intenzione dolosa.

Ad ogni modo, non è necessario che la situazione finanziaria del debitore sia

difficile già al momento dell’atto. L’evoluzione negativa, o prevedibilmente

negativa, di tale situazione costituisce invero anche un serio indizio di dolo.

In altre parole, se in un momento in cui gli attivi del debitore ancora

superavano i passivi era già prevedibile il suo tracollo finanziario, la

revocazione può trovare applicazione. Determinanti in ogni caso sono le circostanze

del caso concreto (Peter, op. cit.,

n. 12 ad art. 288 LEF; Staehelin, op.

cit., n. 15 e 22 ad art. 288 LEF).

8.

In

questa sede, le appellanti non contestano la legittimazione attiva dell’istante

per proporre un’azione revocatoria, né i crediti da lei vantati o che essa possa

aver subito un pregiudizio, né il rispetto del termine di 5 anni. Criticano

invece il Pretore per non aver accertato la mancata dimostrazione dei requisiti

dell’intenzionalità e della riconoscibilità, peraltro già riscontrata dalla CEF

nella sua decisione 24 novembre 2016 (cfr. consid. E e doc. M, consid. 6.3).

Ribadiscono che, con la donazione 12 gennaio 2011 in favore della moglie,

effettuata per scopi ereditari, __________ non aveva alcuna intenzione di

ledere gli interessi di creditori in quel momento nemmeno esistenti. Il Pretore

avrebbe a torto omesso di considerare che al momento della donazione, i debiti

in questione neppure erano sorti, essendo stati fondati con le convenzioni 15

luglio 2011 (fr. 70'200.-) e 29 dicembre 2014 (fr. 588'144.-) di cui ai doc. 6/20.

Inoltre, al momento della donazione la situazione finanziaria dei coniugi era florida,

disponendo di una sostanza imponibile complessiva di circa 20 milioni di

franchi rispettivamente di un reddito imponibile complessivo di circa 1 milione

di franchi, di cui fr. 534'200 del solo __________ (doc. I, doc. 28), per cui

un debito di fr. 70'200.- non era comunque tale da impensierirli. In sintesi,

il 12 gennaio 2011 __________ non poteva immaginare di diventare debitore di

tale somma, né che essa fosse rilevante rispetto al suo ingente patrimonio. A

fronte di tali circostanze, l’istante cautelare non avrebbe dimostrato la

parvenza di buon fondamento della sua azione di merito.

9.

Da

parte sua l’istante, sia in prima sede sia con la risposta all’appello,

sostiene innanzitutto che un indizio dell’intenzionalità dell’agire di __________

sia già riscontrabile nel suo approccio agli affari: i due coniugi, fra i quali

dal 2001 vige la separazione dei beni (doc. T), avrebbero infatti costruito un

impianto economico complesso, caratterizzato da un elevato numero di beni e

entità giuridiche connesse alla famiglia, rispettivamente avrebbero seguito uno

schema abituale per il quale __________ intraprendeva iniziative imprenditoriali,

assumendosi i relativi rischi, mentre i beni di famiglia venivano intestati in

nome di AP 1, al fine di tutelarli da eventuali pretese dei creditori del

marito. La stessa AP 1 ha peraltro ammesso che negli anni in questione i

coniugi avevano deciso di sistemare il loro patrimonio in modo protettivo (doc.

E). L’istante ha pure sottolineato che la situazione finanziaria dei coniugi

dal 2011 ha subito un’evoluzione negativa, rilevando in particolare che al

momento della sua escussione, __________ è risultato nullatenente. Inoltre,

tale tracollo finanziario sarebbe stato prevedibile, non solo considerando precedenti

iniziative imprenditoriali fallite (doc. H), ma pure la situazione economica di

“__________”, società creata dai coniugi nel 2001 e attiva in ambito

farmaceutico, che già prima del 2011 subiva annualmente perdite importanti e la

cui sorte era ormai segnata (doc. G, Y e Z). __________ avrebbe a tal scopo

attuato uno spossessamento sistematico dei beni, in particolare con la

donazione alla moglie di fondi e azioni (cfr. consid. A e B). Tutti questi

elementi dimostrerebbero come al momento della donazione del 12 gennaio 2011, i

coniugi potessero e dovessero prevedere il danno a creditori presenti e futuri,

e dunque la verosimiglianza di uno spossessamento doloso, già accertato dalla

CEF perlomeno con riferimento ai fondi di __________ e __________ (cfr. consid.

E).

10.

Nella

fattispecie, la notifica di tassazione 2010 di cui al doc. I ha confermato la

solida situazione economica dei coniugi __________ così come esposta dalle

appellanti (cfr. sopra consid. 8), che non era di certo mutata il 12 gennaio

2011, ovvero a ridosso di tale anno. E contrario, non si può dire che in

quel momento la situazione finanziaria fosse già peggiorata rispettivamente che

il peggioramento fosse consolidato ed evidente. Detta evoluzione negativa è

iniziata soltanto nel corso del 2011, laddove in ogni caso è ancora stato

generato un reddito imponibile complessivo di quasi mezzo milione di franchi,

di cui fr. 269'136.- quale reddito di __________, rispettivamente è stata

accertata una sostanza imponibile netta complessiva di circa 17 milioni di

franchi (doc. 9). Come osservato dalle appellanti, al momento della donazione i

due debiti in questione ancora non esistevano, bensì sono sorti solo 6 mesi

rispettivamente ben 4 anni più tardi, con le convenzioni del 15 luglio 2011 e del

29.

dicembre 2014, aventi quale oggetto delle prestazioni di garanzia da parte

di __________ in relazione alla sponsorizzazione di eventi sportivi (doc. 6/20).

In base a tali elementi, nella donazione 12 gennaio 2011 non si intravede né

un’intenzione dolosa, né una conseguente riconoscibilità per la beneficiaria AP

1, per cui incombeva all’istante di fornire migliori indicazioni a sostegno del

contrario, e meglio della verosimiglianza del dolo e conseguentemente del fumus

boni iuris. Il primo giudice non può dunque essere seguito laddove si è

limitato a osservare che la causa non appariva priva di possibilità di successo,

rinviando l’esame delle argomentazioni dell’istante al merito: d’accordo con le

appellanti, avrebbe piuttosto dovuto esaminare se, sulla base delle risultanze

già ora disponibili, il buon esito di un’azione revocatoria era stato reso

verosimile.

11.

A tal

riguardo, è opportuno sottolineare che l’impostazione protettiva del proprio

patrimonio non è, in assenza di ulteriori elementi, sufficiente per ammettere

la verosimiglianza di un’intenzione dolosa ai sensi dell’art. 288 LEF. Nulla

impedisce di adottare la separazione dei beni quale regime matrimoniale fra i

coniugi (in concreto risalente al 2001), o di intraprendere attività

imprenditoriali tramite la costituzione di società, o di traferire i propri

beni a terzi, entro i limiti dell’abuso. Simili trasferimenti diventano

abusivi, e la legge li rende dunque revocabili, quando essi sono effettuati in

un momento in cui un conseguente pregiudizio dei creditori è evidente e

riconoscibile. Il dolo va in particolare ammesso quando un debitore si

spossessa consapevolmente di beni per sottrarli a una prevedibile esecuzione,

pur sapendo che uno o più creditori, a causa di tale operazione, rimarranno

insoddisfatti.

12.

Per rendere

verosimile che al momento della donazione __________ fosse già consapevole del

suo incombente tracollo finanziario, l’istante si è riferita in particolare ai

doc. G, H, Y e Z, a suo dire attestanti attività imprenditoriali fallite o

sulla via del fallimento (cfr. consid. 9). Ora, il plico doc. H contiene

estratti RC di società radiate in cui vi era un coinvolgimento di __________, AP

1.

o di entrambi i coniugi. Ritenuto che essi riguardano in gran parte periodi

antecedenti a quello qui in esame e che le suddette società non risultano

fallite, quanto più liquidate per scioglimento, fusione o soppressione di

succursale, non si vede la loro rilevanza per il presente giudizio, osservato

pure come l’istante nemmeno ha spiegato perché la sorte di tali società avrebbe

dovuto influire in maniera prevedibile e riconoscibile sulle finanze di __________

a partire dal 2011. Lo stesso dicasi per l’ulteriore documento contenuto nel

plico doc. H, ovvero un articolo di giornale relativo alle difficoltà

finanziarie di una società che gestiva un albergo di __________, e che ipotizzava

generiche colpe della società locatrice dello stabile, in qualche modo possibilmente

connessa con __________, società della quale però tutto si ignora. Quanto ai

doc. G, Y e Z, essi effettivamente attestano che la società startup __________

AG, che __________ aveva contribuito a fondare, nel periodo in esame risultava

costantemente nelle cifre rosse nella misura di decine di milioni di franchi.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, essa non risulta

fallita. Osservato pure che, secondo i documenti agli atti, __________ era un

azionista minoritario della medesima (doc.Y, p. 11 e 19, doc. G), l’istante non

ha spiegato in che modo, in che misura e in che periodo detti risultati societari

negativi avrebbero dovuto influire sul patrimonio o la solvibilità di __________

e quindi indurlo nel gennaio 2011 a effettuare la contestata donazione.

13.

In

sintesi, agli atti non vi sono indizi concreti che __________, a inizio 2011,

potesse prevedere una propria futura insolvenza, ad esempio poiché aveva

ingenti debiti o rischiava di essere convenuto in procedimenti giudiziari per

il risarcimento dei danni derivanti da una cattiva gestione societaria. Non vi

sono nemmeno elementi concreti che indichino che egli, a inizio 2011, potesse

già prevedere che 6 mesi più tardi si sarebbe costituito quale garante di

pretese derivanti dalla sponsorizzazione di eventi sportivi e che non sarebbe

stato in grado di soddisfarle, considerando pure che una somma di 70'200.- non

era particolarmente ingente se confrontata alle sue disponibilità economiche di

quel periodo, e che a quel tempo, come già osservato dalla CEF (doc. M, consid.

6.

), egli disponeva ancora dei fondi di __________ e __________, che

verosimilmente potevano coprire tale credito. Ciò vale a maggior ragione per il

credito insorto nel 2014, ovvero quasi quattro anni più tardi. Le appellanti

hanno dunque ragione quando affermano che l’istante, nell’ambito della

procedura cautelare limitata a un esame sommario, non ha reso verosimile il

buon fondamento della propria causa di merito.

14.

Ne

consegue che l’appello dev’essere accolto, con conseguente annullamento della

decisione pretorile 18 ottobre 2018 e revoca dei provvedimenti cautelari

ordinati. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di primo e secondo

grado seguono la soccombenza dell’istante qui appellata (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alle parti convenute qui appellanti, che sono state rappresentate dal medesimo

patrocinatore e che hanno sempre presentato scritti comuni, viene riconosciuto

un importo unico a titolo di ripetibili. Il valore litigioso, determinante per

un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.-

previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

15.

Vertendo

su un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, il presente

giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico

giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 2 novembre 2018

di AP 1 e AP 2 è accolto.

§ Di conseguenza, la

decisione 18 ottobre 2018 di cui all’inc. n. CA.2018.173 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. L’istanza

di provvedimenti cautelari 4 maggio 2018 di AO 1 è respinta. Di conseguenza, le

misure ordinate mediante decisione supercautelare 4 maggio 2018 sono revocate.

1.1 Annullato

1.2 È fatto

ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di cancellare la restrizione

della facoltà di disporre annotata a carico delle particelle n. __________ e __________

RFD di __________, di proprietà di AP 2.

2. Annullato

3. Annullato

4. La tassa

di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 100.-, nonché la tassa e le

spese della decisione supercautelare, da anticipare come di rito, sono a carico

dell’istante, che rifonderà alle parti convenute, rappresentate dal medesimo

patrocinatore, un unico importo complessivo di fr. 4'000.- per ripetibili.

5. Invariato

II. Le spese processuali della

procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono poste a carico dell’appellata,

che rifonderà alle appellanti, rappresentate dal medesimo patrocinatore, un

unico importo complessivo di fr. 3’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

- __________

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio del registro fondiario di __________

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure

cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).