12.2018.142
Provvedimenti cautelari a tutela di un’azione revocatoria, parvenza di buon fondamento della pretesa di merito, onere della prova
11 aprile 2019Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.142
Lugano
11 aprile 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2018.173
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 4
maggio 2018 da
AO
1
rappr. dallo PA 2
contro
AP 1 e
AP 2
tutti rappr. dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto in via supercautelare e cautelare di
fare divieto a AP 1
di cedere le azioni della società __________ AG, __________/__________
, di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della stessa società
e di iscrivere nuovi
azionisti nel libro soci della societàAP 2, __________ e di fare ordine
all’Ufficiale
dei registri di __________ di annotare a carico delle part. __________
e __________ RFD di __________, di
proprietà di quest’ultima società, una restrizione della facoltà di
disporre;
richieste accolte dal Pretore in via supercautelare lo stesso
giorno;
istanza avversata dalle convenute, che hanno postulato in via
principale la sua
reiezione e in via subordinata di imporre all’istante la
prestazione di una garanzia di fr.
450'000.- (poi aumentata a fr. 600'000.-), e che il Pretore ha
accolto integralmente con
decisione 18 ottobre 2018, confermando i provvedimenti
supercautelari ordinati;
appellanti le convenute, che con appello 2 novembre 2018
chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di revocare i provvedimenti ordinati,
subordinatamente di
imporre all’istante il versamento di fr. 600'000.- a titolo di
garanzia, e ancora più
subordinatamente di annullare la decisione e rinviare l’incarto al
primo giudice,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni 20 dicembre 2018 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. I
fondi part. __________ e __________ RFD di __________ sono di proprietà di AP 2,
detenuta da __________ AG quale azionista unica. Quest’ultima società era a suo
tempo detenuta da __________, che tuttavia il 12 gennaio 2011 ha donato tutto
il pacchetto azionario di __________ AG alla moglie AP 1 (doc. V).
B. Il 27
dicembre 2011 __________ ha pure donato a AP 1 diversi fondi siti a __________
e __________
C. Il 10
e 11 giugno 2015 AO 1 ha escusso __________ con i PE n. __________ e n. __________
dell’UE di __________, per l’importo di fr. 588'144.- rispettivamente di fr.
70'200.- oltre accessori, indicando quali titoli di credito le convenzioni 29
dicembre 2014 e 15 luglio 2011 (doc. R; doc. 6/20).
D. Con
rispettive decisioni 3 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte ai due PE dall’escusso
(doc. B), alle quali non è seguito alcun disconoscimento del debito. Il 14
giugno 2016 l’UE di __________ ha emesso i rispettivi verbali di pignoramento a
valere quali attestati provvisori di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 2
LEF (doc. C), siccome il valore di stima dei beni pignorati (fr. 655'835.44
complessivi, in larga parte crediti verso terzi) non era sufficiente per
coprire i due crediti posti in esecuzione (complessivi fr. 658'344.- oltre
accessori). A seguito di un ricorso della creditrice, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) con decisione 7 luglio 2017 (inc.
15.2016.53) ha ordinato la riduzione del valore di stima dei crediti verso
terzi rubricati nei citati verbali di pignoramento a fr. 1.- per ciascun
credito (cfr. doc. M, consid. B e C).
E. Il 19
settembre 2016 AO 1 ha presentato all’UE di __________ un’istanza di
pignoramento di beni nuovamente scoperti, e meglio dei fondi e delle azioni
donati da __________ a AP 1 (consid. A e B), beni rivendicati da quest’ultima.
L’istanza è stata respinta. Statuendo sul relativo ricorso 24 novembre 2016 la CEF,
con decisione 7 luglio 2017 (inc. 15.2017.7, cfr. doc. M) ha ordinato all’UE di
__________ di pignorare i fondi di __________ e __________ ai sensi dell’art.
106 seg. LEF, per i quali il buon esito di un’azione revocatoria appariva
verosimile, rispettivamente di assegnare alla creditrice un termine di 20
giorni per contestare la rivendicazione di proprietà formulata da AP 1, ciò che
la creditrice ha fatto con petizione 26 settembre 2017 (doc. 5). Per contro, la
CEF ha respinto la richiesta di pignorare pure le azioni di __________ AG e di AP
2 e le part. __________ e __________ RFD di __________, negando il verosimile
adempimento dei requisiti di una revocazione ex art. 288 LEF, segnatamente
l’intenzione di ledere la creditrice.
F. Con istanza di
conciliazione 4 maggio 2018, AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, la revocazione della donazione 12 gennaio 2011 ai sensi dell’art.
288 LEF, in modo da riassoggettare all’esecuzione le azioni della società __________
AG e il sottostante patrimonio.
G. Con
istanza di adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari di pari data, AO
1 ha chiesto al medesimo giudice di fare divieto a AP 1 di cedere le azioni
della società __________ AG, di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della
stessa società e di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della società AP 2
e di fare ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di annotare a carico
delle part. __________ e __________ RFD di __________ una restrizione della
facoltà di disporre, e ciò a tutela della sua pretesa revocatoria.
H. Con
decisione supercautelare 4 maggio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza. Con osservazioni
22 maggio 2018 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza,
chiedendo in via subordinata di condannare la parte istante alla prestazione di
una garanzia di fr. 450'000.- ex art. 264 CPC. Con replica e duplica spontanee
del 15 giugno 2018 e del 6 luglio 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato
le proprie posizioni. All’udienza di dibattimento del 26 luglio 2018, le
convenute hanno chiesto che l’importo della garanzia richiesta fosse aumentato
a fr. 600'000.-. Nel frattempo, previo ottenimento dell’autorizzazione ad
agire, con petizione 17 ottobre 2018 l’istante ha promosso nei confronti delle convenute
la prospettata azione revocatoria ex art. 285 seg. LEF.
I. Con
decisione 18 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza cautelare e respinto
la richiesta di garanzia delle convenute, ponendo a carico di queste ultime le
spese processuali, comprese quelle della decisione supercautelare, e
condannandole in solido a versare alla controparte fr. 4'000.- a titolo di
ripetibili. Il Pretore ha in particolare sottolineato che i provvedimenti
richiesti erano giustificati dalla necessità di tutela della pretesa della
creditrice, in quanto vi era un rischio per nulla remoto che la liberazione dei
beni in favore delle convenute potesse vanificare l’eventuale giudizio
favorevole dell’azione revocatoria. Ha pure osservato che le parti, per valutare
l’intenzione di __________ di recare un pregiudizio ai creditori e la
riconoscibilità di tale intenzione per AP 1, avevano proposto copiosa
documentazione, da esaminare nella causa di merito, e che la riconoscibilità
del dolo era presunta ai sensi dell’art. 288 cpv. 2 LEF.
L. Con
l’appello 2 novembre 2018 qui in esame, avversato da AO 1 con osservazioni 20
dicembre 2018, AP 1 e AP 2 si aggravano contro tale decisione, chiedendone la
riforma nel senso di revocare i provvedimenti ordinati, subordinatamente di
imporre all’istante il versamento di fr. 600'000.- a titolo di garanzia, e
ancora più subordinatamente di annullare la decisione e rinviare l’incarto al
primo giudice. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti,
nei considerandi di diritto.
E considerato
Considerandi
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in
caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I
termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di
adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta) dell’appellata
sono tempestivi.
2.
Con
l’impugnativa in esame, le appellanti in sintesi criticano il Pretore per avere
erroneamente accertato i fatti e per avere erroneamente applicato l’art. 261
CPC, l’art. 288 LEF e l’art. 8 CC, non avendo l’istante dimostrato, con la
richiesta verosimiglianza, la parvenza di buon fondamento della causa di
merito, ovvero dell’azione revocatoria da lei promossa, in particolare con
riferimento all’intenzionalità dell’agire di __________ e alla riconoscibilità
del dolo da parte della beneficiata AP 1, considerato pure il grande impatto
delle misure richieste.
3.
Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di
un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti
presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione
o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad
art. 261 CPC).
4.
La
gradazione probatoria richiesta in ambito cautelare è quella della verosimiglianza.
Un fatto è reso verosimile laddove il giudice, basandosi su elementi oggettivi,
ha l’impressione che esso si sia prodotto, senza escludere la possibilità che
quel fatto si sia svolto altrimenti, ricordato che per rendere un fatto
verosimile non basta allegarlo, bensì occorre pure provarlo. Conseguentemente,
poco importa che le affermazioni dell’istante sembrino credibili, se poi non
sono corroborate da risultanze concrete. In particolare, il fatto che la causa
non sia manifestamente inammissibile o infondata non basta per ammettere il fumus
boni iuris (Trezzini, op.
cit., n. 20 seg. e n. 71 ad art. 261 CPC). Il grado d’incidenza del
provvedimento richiesto sulla parte convenuta può avere un’influenza nella
valutazione dei presupposti dell’art. 261 CPC: quanto più è elevato, tanto più
il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare una comparazione globale degli
interessi in gioco (Trezzini, op.
cit., n. 32 seg ad art. 261 CPC). Allo stesso tempo, pure il potenziale rischio
che minaccia l’istante può influenzare il rigore dell’esame, ma non basta da
solo per ammettere il provvedimento: devono esservi elementi sufficientemente
concreti per accertare, sulla base di un esame sommario, la parvenza di buon
fondamento della causa di merito (DTF 5A_1016/2015 del 15 settembre 2016,
consid. 5.3).
5.
Innanzitutto,
le appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe dovuto applicare un
rigore accresciuto nella valutazione dei presupposti cautelari, a fronte dell’incisività
delle misure richieste e del grave danno loro cagionato. Difatti, per i fondi
di __________ vi sarebbe un progetto immobiliare che verrebbe pregiudicato
dalla restrizione della facoltà di disporre, poiché la banca finanziatrice
ritirerebbe la linea di credito promessa ed esse subirebbero ingenti perdite. A
tal proposito il primo giudice ha tuttavia già osservato, nel respingere la
richiesta di garanzia da loro avanzata, che la sola dichiarazione testimoniale
prodotta quale doc. 25 ancora non dimostrava che la banca avrebbe effettivamente
negato in modo definitivo il finanziamento, rispettivamente ha sottolineato che
l’asserita perdita finanziaria non era stata dimostrata. Il Pretore ha peraltro
accertato che la richiesta di finanziamento nemmeno era stata inoltrata alla
banca e che le convenute non avevano in ogni caso reso verosimile un eventuale
rischio d’insolvenza dell’istante. Nel loro gravame, le appellanti si limitano
a osservare genericamente, senza alcun riferimento concreto, che il loro
pregiudizio sarebbe stato cifrato dalle testimonianze e dalle perizie agli
atti, come pure dalle allegazioni e dai documenti di cui al verbale di udienza del
26.
luglio 2018, e che esse avrebbero dimostrato “la realtà, l’imminenza e la
concretezza del progetto immobiliare” (appello, p. 14), ritenuto che una restrizione
come quella ordinata è suscettibile di bloccare la concessione di un credito di
costruzione. Le appellanti non si confrontano dunque puntualmente con la
decisione pretorile, limitandosi a opporvi una propria versione dei fatti, ciò
che costituisce carente motivazione e rende la censura irricevibile (art. 310 e
311.
CPC). Non si può dunque ammettere che le misure in questione causino loro
un grave pregiudizio, o che si debba effettuare un’analisi particolarmente
restrittiva dei presupposti cautelari su questo aspetto, tanto più che i
provvedimenti richiesti sono di tipo conservativo.
6.
Le
appellanti con il loro gravame non contestano l’adempimento dei requisiti
dell’urgenza, della proporzionalità o del pregiudizio difficilmente riparabile,
concentrandosi piuttosto sull’assenza del fumus boni iuris, ovvero sulla
mancata dimostrazione della fondatezza dell’azione revocatoria di merito.
7.
La
revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono
stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei
5.
anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in
cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi
creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 LEF). Il
creditore deve dunque dimostrare la realizzazione di tre condizioni: l’atto
avversato deve avere non soltanto causato pregiudizio ai creditori (danno), ma
deve anche essere stato deliberatamente compiuto a tal fine (intenzionalità), ciò
che deve essere riconoscibile per il terzo beneficiario (riconoscibilità).
7.1
L’applicazione
dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio
effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una
diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di certuni
creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la
posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF 5C.261/2002 del 19
maggio 2004, consid. 4.1; IICCA del 28 gennaio 2008, inc. 12.2007.14, consid. 6).
Il danno è presunto per la massa fallimentare e per il creditore in possesso di
un attestato di carenza beni. Al convenuto dell’azione revocatoria è data la
facoltà di provare il contrario (DTF 5A_604/2012 del 12 febbraio 2013, consid.
2.
).
7.2
Quanto
alla riconoscibilità, è necessario che il terzo beneficiato, applicando l’attenzione
e la diligenza imposte dalle circostanze, potesse riconoscere l’intenzione
dolosa del debitore, potendo dunque bastare la sua negligenza (DTF 134 III 452,
consid. 4.2). Ove sia chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di
una persona vicina al debitore, è pure presunto che quest’ultima potesse
rendersi conto dell’intenzione del debitore di recare pregiudizio, la prova del
contrario incombendo a essa (art. 288 cpv. 2 LEF).
7.3
In
relazione all’intenzione dolosa, non è necessario che il debitore abbia agito
con lo scopo di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento
di altri (dolo diretto). È sufficiente che egli abbia ammesso il pregiudizio
come conseguenza possibile del suo atto (dolo eventuale, cfr. DTF 134 III 615,
consid. 5.1; DTF 4C.262/2002 del 19 maggio 2004, consid. 5.1). È irrilevante se
tale pregiudizio sia riferito ai creditori in generale oppure a un creditore in
particolare. Trattandosi di un fattore interno, detto elemento soggettivo non
può di solito essere dimostrato (o reso verosimile) con una prova diretta, ma
può solo essere dedotto dalle circostanze esterne, accertate tramite indizi
oggettivi e concreti (CEF del 7 luglio 2017, inc. 15.2017.7, consid. 4.2; Staehelin in: Staehlin/Bauer/Staehlin [ed.], Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 288 LEF; Peter in: Dallèves/Foëx/Jeandin [ed.], Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 12 ad art. 288 LEF). A tale scopo si potrà far
riferimento in particolare alla situazione finanziaria del debitore al momento
dell’atto. Se è precaria, segnatamente se il debitore è insolvente o
sovraindebitato, si è in presenza di un rilevante indizio d’intenzione dolosa.
Ad ogni modo, non è necessario che la situazione finanziaria del debitore sia
difficile già al momento dell’atto. L’evoluzione negativa, o prevedibilmente
negativa, di tale situazione costituisce invero anche un serio indizio di dolo.
In altre parole, se in un momento in cui gli attivi del debitore ancora
superavano i passivi era già prevedibile il suo tracollo finanziario, la
revocazione può trovare applicazione. Determinanti in ogni caso sono le circostanze
del caso concreto (Peter, op. cit.,
n. 12 ad art. 288 LEF; Staehelin, op.
cit., n. 15 e 22 ad art. 288 LEF).
8.
In
questa sede, le appellanti non contestano la legittimazione attiva dell’istante
per proporre un’azione revocatoria, né i crediti da lei vantati o che essa possa
aver subito un pregiudizio, né il rispetto del termine di 5 anni. Criticano
invece il Pretore per non aver accertato la mancata dimostrazione dei requisiti
dell’intenzionalità e della riconoscibilità, peraltro già riscontrata dalla CEF
nella sua decisione 24 novembre 2016 (cfr. consid. E e doc. M, consid. 6.3).
Ribadiscono che, con la donazione 12 gennaio 2011 in favore della moglie,
effettuata per scopi ereditari, __________ non aveva alcuna intenzione di
ledere gli interessi di creditori in quel momento nemmeno esistenti. Il Pretore
avrebbe a torto omesso di considerare che al momento della donazione, i debiti
in questione neppure erano sorti, essendo stati fondati con le convenzioni 15
luglio 2011 (fr. 70'200.-) e 29 dicembre 2014 (fr. 588'144.-) di cui ai doc. 6/20.
Inoltre, al momento della donazione la situazione finanziaria dei coniugi era florida,
disponendo di una sostanza imponibile complessiva di circa 20 milioni di
franchi rispettivamente di un reddito imponibile complessivo di circa 1 milione
di franchi, di cui fr. 534'200 del solo __________ (doc. I, doc. 28), per cui
un debito di fr. 70'200.- non era comunque tale da impensierirli. In sintesi,
il 12 gennaio 2011 __________ non poteva immaginare di diventare debitore di
tale somma, né che essa fosse rilevante rispetto al suo ingente patrimonio. A
fronte di tali circostanze, l’istante cautelare non avrebbe dimostrato la
parvenza di buon fondamento della sua azione di merito.
9.
Da
parte sua l’istante, sia in prima sede sia con la risposta all’appello,
sostiene innanzitutto che un indizio dell’intenzionalità dell’agire di __________
sia già riscontrabile nel suo approccio agli affari: i due coniugi, fra i quali
dal 2001 vige la separazione dei beni (doc. T), avrebbero infatti costruito un
impianto economico complesso, caratterizzato da un elevato numero di beni e
entità giuridiche connesse alla famiglia, rispettivamente avrebbero seguito uno
schema abituale per il quale __________ intraprendeva iniziative imprenditoriali,
assumendosi i relativi rischi, mentre i beni di famiglia venivano intestati in
nome di AP 1, al fine di tutelarli da eventuali pretese dei creditori del
marito. La stessa AP 1 ha peraltro ammesso che negli anni in questione i
coniugi avevano deciso di sistemare il loro patrimonio in modo protettivo (doc.
E). L’istante ha pure sottolineato che la situazione finanziaria dei coniugi
dal 2011 ha subito un’evoluzione negativa, rilevando in particolare che al
momento della sua escussione, __________ è risultato nullatenente. Inoltre,
tale tracollo finanziario sarebbe stato prevedibile, non solo considerando precedenti
iniziative imprenditoriali fallite (doc. H), ma pure la situazione economica di
“__________”, società creata dai coniugi nel 2001 e attiva in ambito
farmaceutico, che già prima del 2011 subiva annualmente perdite importanti e la
cui sorte era ormai segnata (doc. G, Y e Z). __________ avrebbe a tal scopo
attuato uno spossessamento sistematico dei beni, in particolare con la
donazione alla moglie di fondi e azioni (cfr. consid. A e B). Tutti questi
elementi dimostrerebbero come al momento della donazione del 12 gennaio 2011, i
coniugi potessero e dovessero prevedere il danno a creditori presenti e futuri,
e dunque la verosimiglianza di uno spossessamento doloso, già accertato dalla
CEF perlomeno con riferimento ai fondi di __________ e __________ (cfr. consid.
E).
10.
Nella
fattispecie, la notifica di tassazione 2010 di cui al doc. I ha confermato la
solida situazione economica dei coniugi __________ così come esposta dalle
appellanti (cfr. sopra consid. 8), che non era di certo mutata il 12 gennaio
2011, ovvero a ridosso di tale anno. E contrario, non si può dire che in
quel momento la situazione finanziaria fosse già peggiorata rispettivamente che
il peggioramento fosse consolidato ed evidente. Detta evoluzione negativa è
iniziata soltanto nel corso del 2011, laddove in ogni caso è ancora stato
generato un reddito imponibile complessivo di quasi mezzo milione di franchi,
di cui fr. 269'136.- quale reddito di __________, rispettivamente è stata
accertata una sostanza imponibile netta complessiva di circa 17 milioni di
franchi (doc. 9). Come osservato dalle appellanti, al momento della donazione i
due debiti in questione ancora non esistevano, bensì sono sorti solo 6 mesi
rispettivamente ben 4 anni più tardi, con le convenzioni del 15 luglio 2011 e del
29.
dicembre 2014, aventi quale oggetto delle prestazioni di garanzia da parte
di __________ in relazione alla sponsorizzazione di eventi sportivi (doc. 6/20).
In base a tali elementi, nella donazione 12 gennaio 2011 non si intravede né
un’intenzione dolosa, né una conseguente riconoscibilità per la beneficiaria AP
1, per cui incombeva all’istante di fornire migliori indicazioni a sostegno del
contrario, e meglio della verosimiglianza del dolo e conseguentemente del fumus
boni iuris. Il primo giudice non può dunque essere seguito laddove si è
limitato a osservare che la causa non appariva priva di possibilità di successo,
rinviando l’esame delle argomentazioni dell’istante al merito: d’accordo con le
appellanti, avrebbe piuttosto dovuto esaminare se, sulla base delle risultanze
già ora disponibili, il buon esito di un’azione revocatoria era stato reso
verosimile.
11.
A tal
riguardo, è opportuno sottolineare che l’impostazione protettiva del proprio
patrimonio non è, in assenza di ulteriori elementi, sufficiente per ammettere
la verosimiglianza di un’intenzione dolosa ai sensi dell’art. 288 LEF. Nulla
impedisce di adottare la separazione dei beni quale regime matrimoniale fra i
coniugi (in concreto risalente al 2001), o di intraprendere attività
imprenditoriali tramite la costituzione di società, o di traferire i propri
beni a terzi, entro i limiti dell’abuso. Simili trasferimenti diventano
abusivi, e la legge li rende dunque revocabili, quando essi sono effettuati in
un momento in cui un conseguente pregiudizio dei creditori è evidente e
riconoscibile. Il dolo va in particolare ammesso quando un debitore si
spossessa consapevolmente di beni per sottrarli a una prevedibile esecuzione,
pur sapendo che uno o più creditori, a causa di tale operazione, rimarranno
insoddisfatti.
12.
Per rendere
verosimile che al momento della donazione __________ fosse già consapevole del
suo incombente tracollo finanziario, l’istante si è riferita in particolare ai
doc. G, H, Y e Z, a suo dire attestanti attività imprenditoriali fallite o
sulla via del fallimento (cfr. consid. 9). Ora, il plico doc. H contiene
estratti RC di società radiate in cui vi era un coinvolgimento di __________, AP
1.
o di entrambi i coniugi. Ritenuto che essi riguardano in gran parte periodi
antecedenti a quello qui in esame e che le suddette società non risultano
fallite, quanto più liquidate per scioglimento, fusione o soppressione di
succursale, non si vede la loro rilevanza per il presente giudizio, osservato
pure come l’istante nemmeno ha spiegato perché la sorte di tali società avrebbe
dovuto influire in maniera prevedibile e riconoscibile sulle finanze di __________
a partire dal 2011. Lo stesso dicasi per l’ulteriore documento contenuto nel
plico doc. H, ovvero un articolo di giornale relativo alle difficoltà
finanziarie di una società che gestiva un albergo di __________, e che ipotizzava
generiche colpe della società locatrice dello stabile, in qualche modo possibilmente
connessa con __________, società della quale però tutto si ignora. Quanto ai
doc. G, Y e Z, essi effettivamente attestano che la società startup __________
AG, che __________ aveva contribuito a fondare, nel periodo in esame risultava
costantemente nelle cifre rosse nella misura di decine di milioni di franchi.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, essa non risulta
fallita. Osservato pure che, secondo i documenti agli atti, __________ era un
azionista minoritario della medesima (doc.Y, p. 11 e 19, doc. G), l’istante non
ha spiegato in che modo, in che misura e in che periodo detti risultati societari
negativi avrebbero dovuto influire sul patrimonio o la solvibilità di __________
e quindi indurlo nel gennaio 2011 a effettuare la contestata donazione.
13.
In
sintesi, agli atti non vi sono indizi concreti che __________, a inizio 2011,
potesse prevedere una propria futura insolvenza, ad esempio poiché aveva
ingenti debiti o rischiava di essere convenuto in procedimenti giudiziari per
il risarcimento dei danni derivanti da una cattiva gestione societaria. Non vi
sono nemmeno elementi concreti che indichino che egli, a inizio 2011, potesse
già prevedere che 6 mesi più tardi si sarebbe costituito quale garante di
pretese derivanti dalla sponsorizzazione di eventi sportivi e che non sarebbe
stato in grado di soddisfarle, considerando pure che una somma di 70'200.- non
era particolarmente ingente se confrontata alle sue disponibilità economiche di
quel periodo, e che a quel tempo, come già osservato dalla CEF (doc. M, consid.
6.
), egli disponeva ancora dei fondi di __________ e __________, che
verosimilmente potevano coprire tale credito. Ciò vale a maggior ragione per il
credito insorto nel 2014, ovvero quasi quattro anni più tardi. Le appellanti
hanno dunque ragione quando affermano che l’istante, nell’ambito della
procedura cautelare limitata a un esame sommario, non ha reso verosimile il
buon fondamento della propria causa di merito.
14.
Ne
consegue che l’appello dev’essere accolto, con conseguente annullamento della
decisione pretorile 18 ottobre 2018 e revoca dei provvedimenti cautelari
ordinati. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di primo e secondo
grado seguono la soccombenza dell’istante qui appellata (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alle parti convenute qui appellanti, che sono state rappresentate dal medesimo
patrocinatore e che hanno sempre presentato scritti comuni, viene riconosciuto
un importo unico a titolo di ripetibili. Il valore litigioso, determinante per
un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.-
previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
15.
Vertendo
su un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, il presente
giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico
giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 2 novembre 2018
di AP 1 e AP 2 è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione 18 ottobre 2018 di cui all’inc. n. CA.2018.173 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. L’istanza
di provvedimenti cautelari 4 maggio 2018 di AO 1 è respinta. Di conseguenza, le
misure ordinate mediante decisione supercautelare 4 maggio 2018 sono revocate.
1.1 Annullato
1.2 È fatto
ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di cancellare la restrizione
della facoltà di disporre annotata a carico delle particelle n. __________ e __________
RFD di __________, di proprietà di AP 2.
2. Annullato
3. Annullato
4. La tassa
di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 100.-, nonché la tassa e le
spese della decisione supercautelare, da anticipare come di rito, sono a carico
dell’istante, che rifonderà alle parti convenute, rappresentate dal medesimo
patrocinatore, un unico importo complessivo di fr. 4'000.- per ripetibili.
5. Invariato
II. Le spese processuali della
procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono poste a carico dell’appellata,
che rifonderà alle appellanti, rappresentate dal medesimo patrocinatore, un
unico importo complessivo di fr. 3’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
- __________
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio del registro fondiario di __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure
cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).