12.2018.144
Contratto di appalto, legittimazione attiva - prescrizione (lavori di artigianato, nozione) - remunerazione
27 novembre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.144
Lugano
27 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.443
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del
16 dicembre 2011 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 19'802.90 oltre
interessi,
richiesta avversata dal
convenuto, che ha sollevato, tra l’altro, le eccezioni di carente
legittimazione attiva e di prescrizione, e che il Pretore ha parzialmente
accolto con sentenza del 10 ottobre 2018 condannando lo stesso al pagamento di
fr. 11'022.80 oltre interessi,
appellante il convenuto
con atto di appello del 9 novembre 2018 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di
tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice, con osservazioni
(corretto: risposta) del 10 gennaio 2019, postula la reiezione del gravame pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AP 1 è
proprietario di una casa ubicata sul mapp. __________ RFD di __________, presso
cui, tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, ha fatto eseguire alcuni lavori
di ristrutturazione, poi sospesi a seguito della mancata concessione del
relativo mutuo da parte di Banca __________ (doc. E).
B. La ditta AO
1 ha inviato a AP 1 in data 13 ottobre 2004 una fattura di fr. 322.80 relativa
alla “fornitura pali pergola come da accordo a corpo” (doc. F) e in data
16 febbraio 2005 un’ulteriore fattura per “opere da muratore” assommante
a fr. 19'480.10 (doc. G), rimaste entrambe non pagate. Ne sono seguiti dei
contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo bonale
(doc. H, I, J e K).
C. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2011.401), in data 16 dicembre 2011 AO 1 ha
quindi inoltrato una petizione innanzi alla Pretura di Lugano chiedente la
condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 19'802.90 oltre interessi. In
breve, essa ha sostenuto la venuta in essere tra le parti di un contratto
d’appalto e ha preteso il pagamento delle opere di ristrutturazione eseguite.
Il convenuto non ha presentato osservazioni.
All’udienza
dibattimentale dell’11 maggio 2012, AO 1 ha confermato la propria richiesta,
che è stata integralmente avversata dalla controparte la quale ha sollevato
l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa e ha negato di aver stipulato
un contratto di appalto con l’attrice, eccependo quindi implicitamente anche la
carenza di legittimazione attiva.
Esperita l’istruttoria,
nel corso della quale è stata fatta allestire pure una perizia dall’arch. Cl__________
datata 18 giugno 2014, le parti hanno rinunciato a comparire all’udienza
dibattimentale, presentando dei memoriali conclusivi scritti con i quali si
sono riconfermate nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.
D. Con sentenza
del 10 ottobre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
condannato AP 1 al pagamento di fr. 11'022.80, oltre interessi.
E. Con
atto di appello del 9 novembre 2018 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di
tasse, spese e ripetibili, mentre AO 1, con osservazioni (corretto: risposta)
del 10 gennaio 2019, postula la reiezione del gravame pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
E considerato,
Considerandi
1.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello
presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30
giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del
gravame.
2.
Nella
propria sentenza il Pretore, dopo aver ricordato le allegazioni delle parti si
è chinato sulla questione della legittimazione attiva di AO 1 che ha ritenuto essere
data. Più nel dettaglio, sulla base dei riscontri istruttori e in particolare
delle audizioni testimoniali, egli ha giudicato fondata la tesi attorea dell’insorgenza
di un contratto di appalto e ha, inoltre, ritenuto che il convenuto non potesse
in buona fede ignorare che la controparte contrattuale non era He__________,
già titolare della Co__________ SA, bensì la qui attrice AO 1.
In relazione alla
questione della prescrizione, dopo averne ricordato i principi, il primo
giudice ha elencato le opere oggetto dell’accordo e ha ritenuto che in ragione
della loro natura, complessità e necessità di coordinazione, esse non potessero
essere qualificate come semplici lavori di artigiani ai sensi dell’art. 128
cifra 3 CO - come sostenuto dal convenuto - ma soggiacessero di contro al
termine di prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO.
In Pretore ha quindi verificato
nel dettaglio quali interventi erano stati effettivamente realizzati e ha
determinato quelli la cui paternità poteva essere ricondotta ad AO 1, su cui gravava
l’onere della prova. Partendo dai dati della perizia, egli ha quindi quantificato
la mercede spettante all’attrice per queste opere in complessivi fr. 10'700.- a
cui andavano aggiunti ulteriori fr. 322.80 per la fornitura dei pali della pergola.
3.
Con
l’appello AP 1, riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede,
contesta la legittimazione attiva di AO 1 con la quale nega di aver mai
concluso un contratto di appalto e ribadisce quanto esposto innanzi al Pretore secondo
cui il suo unico interlocutore sarebbe stato He__________ e la sua ditta__________
SA, della quale avrebbe ignorato la cessazione dell’attività e la cessione; a
suo dire nessuna prova attesterebbe la tesi di controparte. Nel contempo,
l’appellante minimizza la natura e il numero degli interventi eseguiti e
sostiene che si trattava di semplici lavori artigianali e come tali sottoposti all’art.
128.
cifra 3 CO. Egli contesta, inoltre, gli accertamenti pretorili in relazione
alle opere che sarebbero state eseguite.
4.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In alcuni
punti l’appello qui in esame non contiene una critica precisa al giudizio di
prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, le
contestazioni relative alla paternità delle opere eseguite e alla mercede
riconosciuta dal Pretore per le prestazioni effettuate da AO 1.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
5.
Come
accennato poc’anzi, AP 1 contesta la legittimazione attiva di AO 1; censura che
nel concreto caso si rivela però manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto
afferma l’appellante, infatti, la venuta in essere di un contratto di appalto
tra le parti in causa emerge in maniera chiara sia dalle dichiarazioni rese dal
teste He__________, della cui imparzialità e attendibilità - come si dirà
meglio anche in seguito - questa Camera non ha motivo di dubitare, che dagli
atti. Al riguardo il teste ha, infatti, spiegato di essere stato contattato dal
suo conoscente AP 1 in relazione a dei lavori di riattazione e, in ragione del
suo pensionamento, di aver poi passato questo incarico alla ditta AO 1 quale favore
per aver assunto il suo ex dipendente Gi__________. He__________ ha dichiarato
di essersi occupato dell’elaborazione dell’offerta (doc. C) e di averla consegnata
ad AP 1 (cfr. audizione testimoniale del 3 settembre 2012, pag. 3), circostanza
confermata da quest’ultimo in sede di interrogatorio, nel corso del quale egli ha
riconosciuto il documento doc. C come quello trasmessogli da He__________ (cfr.
interrogatorio formale del 21 agosto 2013, pag. 2): documento che - è indispensabile
sottolineare - riporta chiaramente la dicitura AO 1. Già solo sulla base di
questi elementi appare pertanto poco credibile la tesi del convenuto secondo cui
egli avrebbe ignorato che quest’ultima e non He__________, rispettivamente la
sua ditta, sarebbe stata la fornitrice delle prestazioni ivi elencate.
Incomprensibili paiono
inoltre le affermazioni contenute nell’appello secondo cui non vi sarebbe prova
che “AP 1 abbia effettivamente ricevuto quel documento prodotto indicato da
controparte e dal giudice (…)” (cfr. appello, pag. 5 in fine): ciò
contrasta infatti palesemente con quanto indicato dallo stesso AP 1 in sede di
interrogatorio (cfr. vedi quanto illustrato poc’anzi nonché interrogatorio del
21.
agosto 2013 cit., pag. 2). Sempre innanzi al Pretore, AP 1 ha pure riconosciuto
di aver ricevuto - questa volta da C__________ personalmente - anche l’offerta
doc. D relativa alla formazione di un posteggio, offerta sulla quale figura
chiaramente la denominazione AO 1 (interrogatorio cit., pag. 2), circostanza
che indebolisce ulteriormente la tesi del convenuto e questo malgrado il
posteggio non sia poi stato realizzato. A questo vada altresì aggiunto che He__________
ha espressamente dichiarato di aver informato AP 1 della situazione e di aver ricevuto
il suo consenso a iniziare i lavori (audizione testimoniale cit., pag. 3 a
metà); egli ha spiegato di essersi nondimeno prestato a svolgere “qualcosa
dell’attività di una DL. (…) ero incaricato di controllare lo svolgimento dei
lavori, mi sono anche occupato dei contatti con gli artigiani del sanitario e
del falegname” (cfr. audizione cit. pag. 2), affermazioni che questa Camera
reputa veritiere. L’esposizione fatta da questo testimone innanzi al Pretore,
infatti, oltre a essere lineare e dettagliata trova riscontro nelle risultanze
istruttorie, ciò che ne suffraga l’attendibilità. Quanto esposto da He__________
trova sostanziale conferma anche nelle deposizioni di Gi__________, operaio
attivo sul cantiere (cfr. audizione testimoniale del 10 novembre 2012, pag. 4)
e di C__________, azionista di maggioranza dell’omonima impresa (cfr.
interrogatorio formale del 24 giugno 2013, pag. 3), qui date per trascritte,
oltre che in quelle dell’installatore di sanitari e del falegname intervenuti
sul cantiere che hanno confermato di aver avuto dei contatti con He__________
(cfr. audizioni testimoniali del 19 novembre 2012 di Ma__________, pag. 2 e di
Fu__________, pag. 3).
Contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, nella propria deposizione l’arch. Lu__________ non ha
mai affermato di essere stato incaricato della direzione lavori della
ristrutturazione in oggetto ma si è limitato a spiegare di aver “allestito”
per conto di AP 1 “un preventivo all’attenzione della Banca __________ in
relazione ad una richiesta di mutuo per la ristrutturazione della sua casa ad __________”
(cfr. audizione testimoniale del 3 settembre 2012 cit., pag. 4), come visto poi
respinta.
Alla luce di tutti
questi accertamenti l’eccezione di carente legittimazione attiva sollevata da AP
1, che persiste nel negare la venuta in essere di un rapporto contrattuale - in
concreto di un contratto di appalto - con AO 1, si rivela palesemente infondata.
6.
L’appellante
prosegue ribadendo l’applicabilità al caso di specie dell’art. 128 cifra 3 CO e
pertanto la prescrizione della pretesa fatta valere in giudizio da AO 1.
Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore i lavori eseguiti costituirebbero
semplici lavori artigianali soggetti alla prescrizione quinquennale.
6.1
Giusta
l’art. 128 cifra 3 CO si prescrivono col decorso di cinque anni, anziché col
decorso di dieci anni previsto in generale dall’art. 127 CO, tra le altre azioni,
quelle per lavori d’artigiani. Detta regolamentazione riveste carattere
eccezionale e va interpretata in modo restrittivo. Con riferimento ai “lavori
d’artigiani” menzionati in questa disposizione il Tribunale federale ha già
avuto modo di chiarire che l’applicazione del termine di prescrizione più corto
dipende dal genere di lavoro svolto, che dev’essere di natura artigianale,
ossia dev’essere riferito a lavori dove la parte manuale è preponderante o
comunque almeno uguale alle altre prestazioni, e che però sono in ogni caso
esclusi dal campo di applicazione di questa norma quei lavori che, per loro
natura o dimensione, richiedono misure di pianificazione e coordinazione
particolari, così che in definitiva il termine di prescrizione ridotto si
applica solo in presenza di lavori manuali tipici, tradizionali, eseguiti in un
quadro ristretto (DTF 132 III 61 consid. 6.3; 123 III 120 consid. 2a e 2b; sentenza
TF del 12 ottobre 2010 inc.4A_245/2010 consid. 2). L’onere della prova per il
compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (art. 8 CC), il
quale è tenuto anche a dimostrare l’esistenza delle premesse dell’applicabilità
della norma eccezionale alla quale fa riferimento.
6.2
Nel
caso di specie il giudizio pretorile, secondo cui le prestazioni svolte
dall’attrice non costituivano dei “lavori d’artigiani” ai sensi dell’art. 128 cifra
3.
CO ed erano così soggette al termine di prescrizione generale decennale,
previsto dall’art. 127 CO, pacificamente non ancora scaduto, può essere
confermato.
6.2.1
Sulla
base degli accertamenti sopradescritti, è innegabile la venuta in essere
tra le parti in causa di un contratto d’appalto avente per oggetto le
prestazioni elencate nell’offerta doc. C. Si tratta in particolare di opere di
natura edile legate alla programmata riattazione della casa del qui appellante
e che comprendevano la puntellatura della soletta e la rimozione del tavolato,
la rimozione di alcuni pavimenti, lo sgombero dei detriti, il carico in benna e
il trasporto in discarica degli stessi, gli scavi per gas ed elettricità, la
formazione di pozzetti, la creazione di incastri per i sanitari e per l’elettricista,
l’aiuto ad altri artigiani, la formazione di volta, voltini e parapetti, la
formazione di nuove pareti, le murature per la vasca da bagno e per i tubi della
cucina e del bagno nonché la formazione dei piani di posa delle finestre e le relative
sigillature. Interventi che per la loro attuazione necessitavano dell’impiego di
un camioncino, di un trapano a percussione e di una scavatrice, come indicato
nel doc. C (cfr. anche audizione di He__________ cit., pag. 3). Il tutto per un
costo preventivato di fr. 64'926.- (doc. C).
Con
ogni evidenza queste opere vanno ben al dì là di semplici lavori artigianali,
limitati cioè a un’esecuzione preponderantemente manuale. In particolare, la
loro ampiezza, il costo preventivato, l’impiego previsto di macchinari
(trapano, scavatrice e camioncino), la necessità di coordinamento con altri
artigiani (segnatamente con l’installatore dei sanitari e l’elettricista), sono
elementi che depongono senz’altro per un’opera che presuppone una certa
pianificazione, un certo coordinamento sia dal profilo esecutivo che
organizzativo. Ne consegue che i predetti lavori non rientrano nella nozione di
lavori artigianali prevista dall’art. 128 cifra 3 CO e sottostanno pertanto
alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 127 CO. La conclusione in tal senso
resa dal Pretore appare quindi condivisibile.
Il
fatto che i lavori appaltati abbiano potuto essere realizzati solo
parzialmente, a seguito del recesso dal contratto da parte di AP 1 che non
aveva ottenuto il relativo credito dalla banca, nulla muta a questo stato di
cose.
7.
Da
ultimo, l’appellante contesta - in maniera invero piuttosto generica, tanto che
le censure risultano parzialmente irricevibili (consid. 4) - gli accertamenti
pretorili relativi alla paternità degli interventi eseguiti e gli importi che
il primo giudice ha posto a suo carico per questi lavori.
Il
primo rilievo concerne le lagnanze sollevate da AP 1 in relazione alle
prestazioni delle posizioni 7, 16 e NP che, a suo dire, egli avrebbe
riconosciuto come eseguite da Herbert Combertaldi ma non da AO 1 (appello, pagg.
10.
in fine e 11; perizia, pag. 7). Queste contestazioni sono palesemente
inconsistenti. Come esposto in precedenza, He__________ è intervenuto sul
cantiere per conto di AO 1, cioè con la ditta con cui è venuto in essere il
contratto di appalto, è pertanto quest’ultima a poter pretendere il pagamento
delle opere eseguite, sino a ora mai avvenuto. L’importo riconosciuto dal
Pretore, peraltro neppure puntualmente contestato dall’appellante, risulta corretto.
Contrariamente
a quanto asserisce l’appellante, l’esecuzione della posizione 11- per quanto
limitata alla rimozione del pavimento della cucina e del bagno - da parte
dell’attrice è comprovata dalle dichiarazioni del teste Gi__________ (audizione
cit., pag 4). Anche in questo caso l’importo riconosciuto in equità dal Pretore,
non validamente contestato da AP 1, è corretto e va confermato.
Discorso
analogo può essere fatto per le posizioni 13, 15 e 18, in relazione alle quali
l’appellante omette nuovamente di confrontarsi criticamente con le motivazioni
pretorili limitandosi a fornire una propria lettura dei fatti. Anche in questo
caso la mercede riconosciuta dal giudice di prima sede é corretta e merita di
essere confermata.
Per
quanto attiene alla fornitura dei pali della pegola le parti hanno confermato
che la stessa è stata effettuata (perizia, pag. 6 a metà), non risulta di
contro che questa prestazione sia nel frattempo stata pagata.
Gli importi riconosciuti
dal Pretore ad AO 1 a titolo di mercede vanno pertanto integralmente
confermati.
8.
Ne discende la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il
valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera i
fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello 9 novembre 2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a
carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi
fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).