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Decisione

12.2018.144

Contratto di appalto, legittimazione attiva - prescrizione (lavori di artigianato, nozione) - remunerazione

27 novembre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 è

proprietario di una casa ubicata sul mapp. __________ RFD di __________, presso

cui, tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, ha fatto eseguire alcuni lavori

di ristrutturazione, poi sospesi a seguito della mancata concessione del

relativo mutuo da parte di Banca __________ (doc. E).

B. La ditta AO

1 ha inviato a AP 1 in data 13 ottobre 2004 una fattura di fr. 322.80 relativa

alla “fornitura pali pergola come da accordo a corpo” (doc. F) e in data

16 febbraio 2005 un’ulteriore fattura per “opere da muratore” assommante

a fr. 19'480.10 (doc. G), rimaste entrambe non pagate. Ne sono seguiti dei

contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo bonale

(doc. H, I, J e K).

C. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2011.401), in data 16 dicembre 2011 AO 1 ha

quindi inoltrato una petizione innanzi alla Pretura di Lugano chiedente la

condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 19'802.90 oltre interessi. In

breve, essa ha sostenuto la venuta in essere tra le parti di un contratto

d’appalto e ha preteso il pagamento delle opere di ristrutturazione eseguite.

Il convenuto non ha presentato osservazioni.

All’udienza

dibattimentale dell’11 maggio 2012, AO 1 ha confermato la propria richiesta,

che è stata integralmente avversata dalla controparte la quale ha sollevato

l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa e ha negato di aver stipulato

un contratto di appalto con l’attrice, eccependo quindi implicitamente anche la

carenza di legittimazione attiva.

Esperita l’istruttoria,

nel corso della quale è stata fatta allestire pure una perizia dall’arch. Cl__________

datata 18 giugno 2014, le parti hanno rinunciato a comparire all’udienza

dibattimentale, presentando dei memoriali conclusivi scritti con i quali si

sono riconfermate nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

D. Con sentenza

del 10 ottobre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e

condannato AP 1 al pagamento di fr. 11'022.80, oltre interessi.

E. Con

atto di appello del 9 novembre 2018 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di

tasse, spese e ripetibili, mentre AO 1, con osservazioni (corretto: risposta)

del 10 gennaio 2019, postula la reiezione del gravame pure con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

E considerato,

Considerandi

1.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello

presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima

istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30

giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del

gravame.

2.

Nella

propria sentenza il Pretore, dopo aver ricordato le allegazioni delle parti si

è chinato sulla questione della legittimazione attiva di AO 1 che ha ritenuto essere

data. Più nel dettaglio, sulla base dei riscontri istruttori e in particolare

delle audizioni testimoniali, egli ha giudicato fondata la tesi attorea dell’insorgenza

di un contratto di appalto e ha, inoltre, ritenuto che il convenuto non potesse

in buona fede ignorare che la controparte contrattuale non era He__________,

già titolare della Co__________ SA, bensì la qui attrice AO 1.

In relazione alla

questione della prescrizione, dopo averne ricordato i principi, il primo

giudice ha elencato le opere oggetto dell’accordo e ha ritenuto che in ragione

della loro natura, complessità e necessità di coordinazione, esse non potessero

essere qualificate come semplici lavori di artigiani ai sensi dell’art. 128

cifra 3 CO - come sostenuto dal convenuto - ma soggiacessero di contro al

termine di prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO.

In Pretore ha quindi verificato

nel dettaglio quali interventi erano stati effettivamente realizzati e ha

determinato quelli la cui paternità poteva essere ricondotta ad AO 1, su cui gravava

l’onere della prova. Partendo dai dati della perizia, egli ha quindi quantificato

la mercede spettante all’attrice per queste opere in complessivi fr. 10'700.- a

cui andavano aggiunti ulteriori fr. 322.80 per la fornitura dei pali della pergola.

3.

Con

l’appello AP 1, riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede,

contesta la legittimazione attiva di AO 1 con la quale nega di aver mai

concluso un contratto di appalto e ribadisce quanto esposto innanzi al Pretore secondo

cui il suo unico interlocutore sarebbe stato He__________ e la sua ditta__________

SA, della quale avrebbe ignorato la cessazione dell’attività e la cessione; a

suo dire nessuna prova attesterebbe la tesi di controparte. Nel contempo,

l’appellante minimizza la natura e il numero degli interventi eseguiti e

sostiene che si trattava di semplici lavori artigianali e come tali sottoposti all’art.

128.

cifra 3 CO. Egli contesta, inoltre, gli accertamenti pretorili in relazione

alle opere che sarebbero state eseguite.

4.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In alcuni

punti l’appello qui in esame non contiene una critica precisa al giudizio di

prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, le

contestazioni relative alla paternità delle opere eseguite e alla mercede

riconosciuta dal Pretore per le prestazioni effettuate da AO 1.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

5.

Come

accennato poc’anzi, AP 1 contesta la legittimazione attiva di AO 1; censura che

nel concreto caso si rivela però manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto

afferma l’appellante, infatti, la venuta in essere di un contratto di appalto

tra le parti in causa emerge in maniera chiara sia dalle dichiarazioni rese dal

teste He__________, della cui imparzialità e attendibilità - come si dirà

meglio anche in seguito - questa Camera non ha motivo di dubitare, che dagli

atti. Al riguardo il teste ha, infatti, spiegato di essere stato contattato dal

suo conoscente AP 1 in relazione a dei lavori di riattazione e, in ragione del

suo pensionamento, di aver poi passato questo incarico alla ditta AO 1 quale favore

per aver assunto il suo ex dipendente Gi__________. He__________ ha dichiarato

di essersi occupato dell’elaborazione dell’offerta (doc. C) e di averla consegnata

ad AP 1 (cfr. audizione testimoniale del 3 settembre 2012, pag. 3), circostanza

confermata da quest’ultimo in sede di interrogatorio, nel corso del quale egli ha

riconosciuto il documento doc. C come quello trasmessogli da He__________ (cfr.

interrogatorio formale del 21 agosto 2013, pag. 2): documento che - è indispensabile

sottolineare - riporta chiaramente la dicitura AO 1. Già solo sulla base di

questi elementi appare pertanto poco credibile la tesi del convenuto secondo cui

egli avrebbe ignorato che quest’ultima e non He__________, rispettivamente la

sua ditta, sarebbe stata la fornitrice delle prestazioni ivi elencate.

Incomprensibili paiono

inoltre le affermazioni contenute nell’appello secondo cui non vi sarebbe prova

che “AP 1 abbia effettivamente ricevuto quel documento prodotto indicato da

controparte e dal giudice (…)” (cfr. appello, pag. 5 in fine): ciò

contrasta infatti palesemente con quanto indicato dallo stesso AP 1 in sede di

interrogatorio (cfr. vedi quanto illustrato poc’anzi nonché interrogatorio del

21.

agosto 2013 cit., pag. 2). Sempre innanzi al Pretore, AP 1 ha pure riconosciuto

di aver ricevuto - questa volta da C__________ personalmente - anche l’offerta

doc. D relativa alla formazione di un posteggio, offerta sulla quale figura

chiaramente la denominazione AO 1 (interrogatorio cit., pag. 2), circostanza

che indebolisce ulteriormente la tesi del convenuto e questo malgrado il

posteggio non sia poi stato realizzato. A questo vada altresì aggiunto che He__________

ha espressamente dichiarato di aver informato AP 1 della situazione e di aver ricevuto

il suo consenso a iniziare i lavori (audizione testimoniale cit., pag. 3 a

metà); egli ha spiegato di essersi nondimeno prestato a svolgere “qualcosa

dell’attività di una DL. (…) ero incaricato di controllare lo svolgimento dei

lavori, mi sono anche occupato dei contatti con gli artigiani del sanitario e

del falegname” (cfr. audizione cit. pag. 2), affermazioni che questa Camera

reputa veritiere. L’esposizione fatta da questo testimone innanzi al Pretore,

infatti, oltre a essere lineare e dettagliata trova riscontro nelle risultanze

istruttorie, ciò che ne suffraga l’attendibilità. Quanto esposto da He__________

trova sostanziale conferma anche nelle deposizioni di Gi__________, operaio

attivo sul cantiere (cfr. audizione testimoniale del 10 novembre 2012, pag. 4)

e di C__________, azionista di maggioranza dell’omonima impresa (cfr.

interrogatorio formale del 24 giugno 2013, pag. 3), qui date per trascritte,

oltre che in quelle dell’installatore di sanitari e del falegname intervenuti

sul cantiere che hanno confermato di aver avuto dei contatti con He__________

(cfr. audizioni testimoniali del 19 novembre 2012 di Ma__________, pag. 2 e di

Fu__________, pag. 3).

Contrariamente a quanto

sostiene l’appellante, nella propria deposizione l’arch. Lu__________ non ha

mai affermato di essere stato incaricato della direzione lavori della

ristrutturazione in oggetto ma si è limitato a spiegare di aver “allestito”

per conto di AP 1 “un preventivo all’attenzione della Banca __________ in

relazione ad una richiesta di mutuo per la ristrutturazione della sua casa ad __________”

(cfr. audizione testimoniale del 3 settembre 2012 cit., pag. 4), come visto poi

respinta.

Alla luce di tutti

questi accertamenti l’eccezione di carente legittimazione attiva sollevata da AP

1, che persiste nel negare la venuta in essere di un rapporto contrattuale - in

concreto di un contratto di appalto - con AO 1, si rivela palesemente infondata.

6.

L’appellante

prosegue ribadendo l’applicabilità al caso di specie dell’art. 128 cifra 3 CO e

pertanto la prescrizione della pretesa fatta valere in giudizio da AO 1.

Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore i lavori eseguiti costituirebbero

semplici lavori artigianali soggetti alla prescrizione quinquennale.

6.1

Giusta

l’art. 128 cifra 3 CO si prescrivono col decorso di cinque anni, anziché col

decorso di dieci anni previsto in generale dall’art. 127 CO, tra le altre azioni,

quelle per lavori d’artigiani. Detta regolamentazione riveste carattere

eccezionale e va interpretata in modo restrittivo. Con riferimento ai “lavori

d’artigiani” menzionati in questa disposizione il Tribunale federale ha già

avuto modo di chiarire che l’applicazione del termine di prescrizione più corto

dipende dal genere di lavoro svolto, che dev’essere di natura artigianale,

ossia dev’essere riferito a lavori dove la parte manuale è preponderante o

comunque almeno uguale alle altre prestazioni, e che però sono in ogni caso

esclusi dal campo di applicazione di questa norma quei lavori che, per loro

natura o dimensione, richiedono misure di pianificazione e coordinazione

particolari, così che in definitiva il termine di prescrizione ridotto si

applica solo in presenza di lavori manuali tipici, tradizionali, eseguiti in un

quadro ristretto (DTF 132 III 61 consid. 6.3; 123 III 120 consid. 2a e 2b; sentenza

TF del 12 ottobre 2010 inc.4A_245/2010 consid. 2). L’onere della prova per il

compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (art. 8 CC), il

quale è tenuto anche a dimostrare l’esistenza delle premesse dell’applicabilità

della norma eccezionale alla quale fa riferimento.

6.2

Nel

caso di specie il giudizio pretorile, secondo cui le prestazioni svolte

dall’attrice non costituivano dei “lavori d’artigiani” ai sensi dell’art. 128 cifra

3.

CO ed erano così soggette al termine di prescrizione generale decennale,

previsto dall’art. 127 CO, pacificamente non ancora scaduto, può essere

confermato.

6.2.1

Sulla

base degli accertamenti sopradescritti, è innegabile la venuta in essere

tra le parti in causa di un contratto d’appalto avente per oggetto le

prestazioni elencate nell’offerta doc. C. Si tratta in particolare di opere di

natura edile legate alla programmata riattazione della casa del qui appellante

e che comprendevano la puntellatura della soletta e la rimozione del tavolato,

la rimozione di alcuni pavimenti, lo sgombero dei detriti, il carico in benna e

il trasporto in discarica degli stessi, gli scavi per gas ed elettricità, la

formazione di pozzetti, la creazione di incastri per i sanitari e per l’elettricista,

l’aiuto ad altri artigiani, la formazione di volta, voltini e parapetti, la

formazione di nuove pareti, le murature per la vasca da bagno e per i tubi della

cucina e del bagno nonché la formazione dei piani di posa delle finestre e le relative

sigillature. Interventi che per la loro attuazione necessitavano dell’impiego di

un camioncino, di un trapano a percussione e di una scavatrice, come indicato

nel doc. C (cfr. anche audizione di He__________ cit., pag. 3). Il tutto per un

costo preventivato di fr. 64'926.- (doc. C).

Con

ogni evidenza queste opere vanno ben al dì là di semplici lavori artigianali,

limitati cioè a un’esecuzione preponderantemente manuale. In particolare, la

loro ampiezza, il costo preventivato, l’impiego previsto di macchinari

(trapano, scavatrice e camioncino), la necessità di coordinamento con altri

artigiani (segnatamente con l’installatore dei sanitari e l’elettricista), sono

elementi che depongono senz’altro per un’opera che presuppone una certa

pianificazione, un certo coordinamento sia dal profilo esecutivo che

organizzativo. Ne consegue che i predetti lavori non rientrano nella nozione di

lavori artigianali prevista dall’art. 128 cifra 3 CO e sottostanno pertanto

alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 127 CO. La conclusione in tal senso

resa dal Pretore appare quindi condivisibile.

Il

fatto che i lavori appaltati abbiano potuto essere realizzati solo

parzialmente, a seguito del recesso dal contratto da parte di AP 1 che non

aveva ottenuto il relativo credito dalla banca, nulla muta a questo stato di

cose.

7.

Da

ultimo, l’appellante contesta - in maniera invero piuttosto generica, tanto che

le censure risultano parzialmente irricevibili (consid. 4) - gli accertamenti

pretorili relativi alla paternità degli interventi eseguiti e gli importi che

il primo giudice ha posto a suo carico per questi lavori.

Il

primo rilievo concerne le lagnanze sollevate da AP 1 in relazione alle

prestazioni delle posizioni 7, 16 e NP che, a suo dire, egli avrebbe

riconosciuto come eseguite da Herbert Combertaldi ma non da AO 1 (appello, pagg.

10.

in fine e 11; perizia, pag. 7). Queste contestazioni sono palesemente

inconsistenti. Come esposto in precedenza, He__________ è intervenuto sul

cantiere per conto di AO 1, cioè con la ditta con cui è venuto in essere il

contratto di appalto, è pertanto quest’ultima a poter pretendere il pagamento

delle opere eseguite, sino a ora mai avvenuto. L’importo riconosciuto dal

Pretore, peraltro neppure puntualmente contestato dall’appellante, risulta corretto.

Contrariamente

a quanto asserisce l’appellante, l’esecuzione della posizione 11- per quanto

limitata alla rimozione del pavimento della cucina e del bagno - da parte

dell’attrice è comprovata dalle dichiarazioni del teste Gi__________ (audizione

cit., pag 4). Anche in questo caso l’importo riconosciuto in equità dal Pretore,

non validamente contestato da AP 1, è corretto e va confermato.

Discorso

analogo può essere fatto per le posizioni 13, 15 e 18, in relazione alle quali

l’appellante omette nuovamente di confrontarsi criticamente con le motivazioni

pretorili limitandosi a fornire una propria lettura dei fatti. Anche in questo

caso la mercede riconosciuta dal giudice di prima sede é corretta e merita di

essere confermata.

Per

quanto attiene alla fornitura dei pali della pegola le parti hanno confermato

che la stessa è stata effettuata (perizia, pag. 6 a metà), non risulta di

contro che questa prestazione sia nel frattempo stata pagata.

Gli importi riconosciuti

dal Pretore ad AO 1 a titolo di mercede vanno pertanto integralmente

confermati.

8.

Ne discende la reiezione

dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il

valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera i

fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. L’appello 9 novembre 2018 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a

carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi

fr. 800.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).