Lexipedia

Decisione

12.2018.15

Tassazione della nota del patrocinatore in regime di gratuito patrocinio - reclamo

14 agosto 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi posti alla base delle decurtazioni operate dal primo giudice e non è

stato impedito nell’esercizio del suo potere di critica, come dimostrano peraltro

le contestazioni sollevate con il reclamo nel merito delle singole questioni,

nel tentativo di dimostrare l’inadeguatezza delle valutazioni pretorili.

8. In termini generali il

reclamante ritiene arbitrarie le diverse riduzioni operate dal Pretore in

merito a prestazioni effettivamente svolte, così come sono state esposte nelle

note d’onorario sottoposte per tassazione. Sottolineata la complessità della

causa, avente quale oggetto questioni particolarmente delicate, che hanno

comportato un lavoro non ordinario (dovendosi l’avvocato confrontare con

nozioni mediche altamente specialistiche), a mente del reclamante le

decurtazioni risulterebbero altresì incomprensibili e incoerenti se confrontate

con la somma di fr. 35'000.- riconosciuta a titolo di ripetibili al patrocinatore

di controparte, peraltro in assenza di una sua nota professionale e per un

lavoro che sarebbe stato più agevole vista la specifica situazione.

9. Nel merito del

calcolo il reclamante rivendica, per la nota 29 aprile 2016, un onorario di fr.

7'348.50 (per 39.34 ore svolte) in luogo di fr. 6'840.- tassato dal Pretore,

oltre a fr. 500.- per spese di cancelleria e IVA.

A tal proposito va anzitutto rilevato come il reclamante, che non ha contestato

la congruità della tariffa oraria di fr. 180.-, non si avverta che la sua

pretesa è frutto di un calcolo aritmetico errato; le 39.34 ore da lui esposte

nella nota e qui rivendicate corrispondono infatti, secondo tale tariffa, ad

una somma di fr. 7'081.20. Una riduzione della pretesa per questo motivo di fr.

267.30 merita quindi conferma, in quanto pienamente giustificata, oltre che neppure

adeguatamente contestata in questa sede.

Rimane da esaminare se il Pretore ha deciso correttamente riducendo a sole 38

ore il dispendio orario ritenuto adeguato per il patrocinio. A ben vedere la

motivazione pretorile risulta incongruente, siccome indica l’intenzione di

ridurre da 20 a 16 le ore riconosciute per la stesura della replica, e da 4 ore

e 5 minuti a sole 2 ore e 30 minuti quelle per il lavoro di preparazione e svolgimento

dell’udienza di prime arringhe (sentenza pag. 2, primo paragrafo), salvo poi

concretamente operare una riduzione dell’onorario complessivo di sole 1.34 ore

(38 riconosciute invece delle 39.34 esposte e qui rivendicate).

Il primo giudice non può essere seguito laddove, senza indicare un valido

motivo per una simile decurtazione, pretende di ridurre in modo importante il

tempo necessario per la preparazione e lo svolgimento dell’udienza di prime

arringhe. Il dispendio orario complessivo di 4 ore e 5 minuti esposto dal

patrocinatore risulta sostanzialmente adeguato se solo si considera il tempo necessario

per l’udienza e se si tiene conto dell’oggettiva complessità della causa e

dell’istruttoria che si prospettava a quel momento. Risulta senz’altro necessario

un impegno di almeno due ore per la preparazione in vista di una ponderata e

motivata proposta di prove durante un’udienza che, come attesta il verbale

(atto VI inc. OR.2014.211), è poi risultata tutt’altro che semplice e priva di

contestazioni.

Nell’esito però il giudizio pretorile regge alla critica, alla luce dell’ampio

margine di apprezzamenteo di cui gode il primo giudice e del riserbo con cui

questo giudice esamina le tassazioni di note d’onorario dei patrocinatori

operanti in regime di assistenza giudiziaria. Anche con la riduzione di 1.35

ore (rispetto alle 39.34 ore complessivamente esposte nella nota), l’indennità

riconosciuta al patrocinatore risulta nel complesso adeguata a remunerarne le

prestazioni rientranti nelle sue incombenze, con riferimento al tempo ragionevolmente

necessario per l’adempimento del mandato.

Ne consegue che la tassazione pretorile della nota 29 aprile 2016 deve essere

confermata.

10. Con riferimento alla

nota d’onorario 15 novembre 2017 il reclamante rivendica un onorario di fr. 3'882.60

(per 21.57 ore svolte) in luogo di fr. 450.- tassato dal Pretore, oltre a fr.

750.- per spese di trasferta, fr. 500.- per spese di cancelleria e IVA.

10.1.

Il reclamante ritiene la conclusione pretorile al riguardo lesiva del diritto costituzionale

ad un adeguato patrocinio che, a fronte di una perizia giudiziaria, deve anche

Considerandi

comprendere il lavoro del patrocinatore necessario per un adeguato esame e

un’eventuale critica del referto.

La censura merita parziale accoglimento. La decisione pretorile di concessione

del gratuito patrocinio limitatamente allo svolgimento della prima fase istruttoria,

segnatamente “fino ad esito della perizia giudiziaria atta ad accertare se

vi sia stato o meno un errore medico” (decisione 27 aprile 2016, atto III

inc. SO.2014.4589), va intesa secondo il principio della buona fede nel senso

che l’attrice e il suo patrocinatore dovevano senz’altro essere coscienti che

il gratuito patrocinio avrebbe dovuto essere nuovamente richesto e

adeguatamente motivato per qualsiasi ulteriore atto istruttorio o per eventuali

altre iniziative giudiziarie (in tal senso ad esempio, come avvenuto, per la

remunerazione del lavoro in vista della procedura di reclamo, sfociata con la

decisione 12 maggio 2017 della Terza Camera Civile del Tribunale d’appello,

inc. n. 13.2017.4). Secondo lo stesso principio, la limitazione del gratuito

patrocinio fino a tale fase istruttoria non poteva invece essere intesa o

valere quale rifiuto della facoltà dell’attrice indigente di farsi assistere dal

legale per le esigenze immediatamente connesse con l’assunzione della prova del

referto peritale. La procedura di allestimento della perizia giudiziaria

comporta inevitabilmente l’esigenza (e il corrispettivo dovere di patrocinio)

di lettura e comprensione del referto peritale, compresa una successiva valutazione

della situazione che ne consegue dal punto di vista della specifica fase

istruttoria in corso. Questo esame è necessario affinchè le parti possano

determinarsi in merito al proseguimento della procedura, a maggior ragione se

il mancato raggiungimento della prova ricercata è atto ad indurre una parte a

modificare le sue domande e contestazioni, come effettivamente avvenuto nel

caso concreto con la desistenza dell’attrice.

Ne consegue che la decisione pretorile di negare qualsiasi pretesa per il

patrocinio posteriore al 3 ottobre 2016 non può trovare conferma, costituendo

una violazione del diritto al patrocinio della parte indigente. Appare quindi adeguato

riconoscere a questo titolo complessive quattro ore, per esame della perizia e relativa

discussione con la patrocinata e per lo scambio della corrispondenza così come

indicato nella nota d’onorario, per un onorario complessivo di fr. 720.-, oltre

spese e IVA.

10.2

L’appellante si duole pure del mancato riconoscimento della remunerazione e del

rimborso spese conseguenti la trasferta a G__________ del 29 luglio 2016 allo

scopo di assistere la cliente nell’ambito dello svolgimento della perizia medica.

Alla luce della disagevole situazione, delle difficoltà linguistiche

dell’attrice (già limitata con la lingua italiana e che ignorava la lingua

usata dal perito), il patrocinatore ha ritenuto che l’assistenza in tale

occasione rientrasse nel dovere di patrocinio.

Il giudizio pretorile merita conferma nella misura in cui non riconosce integralmente

la pretesa così come esposta (14 ore e fr. 750.- di spese di trasporto). La

soluzione individuata per la trasferta (con il veicolo del patrocinatore) e per

il supporto direttamente fornito alla patrocinata non risulta confacente dal

punto di vista dell’esigenza di contenimento dei costi in regime di gratuito

patrocinio, seppur comprensibilmente adeguata nell’ottica delle soggettive

esigenze e delle aspettative dell’attrice in quel delicato momento.

Ciò nonostante, viste le particolari circostanze, non sarebbe neppur risultata

adeguata la soluzione di lasciare che l’attrice si recasse da sola a G__________

per essere sottoposta a una perizia medica, senza premurarsi di garantirle il

necessario supporto per le esigenze di informazione e traduzione. Va peraltro

rilevato l’esplicito invito pretorile a volersi organizzare a questo proposito

poiché così auspicato dal perito (ordinanza 15 aprile 2016, atto VII).

L’esigenza di patrocinio imponeva quindi al legale di fornire adeguate spiegazioni

sulla prova in fase di assunzione e di garantire la traduzione e il supporto durante

lo svolgimento degli accertamenti peritali. Nella misura in cui il primo

giudice ha ritienuto inadeguato o inopportuno un intervento diretto del

patrocinatore designato, avrebbe allora dovuto riconoscere la necessità di un

supporto da parte di una terza persona, segnatamente un legale del posto

adeguatamente istruito. Risulta pertanto necessario riconoscere al reclamante

la remunerazione corrispondente a tale esigenza di patrocinio e assistenza,

ritenuto come la parte eccedente del suo lavoro o dispendio di tempo rimanga

scoperta. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali mansioni è valutabile in

sette ore, per un onorario complessivo di fr. 1'260.-, oltre a spese e IVA.

10.3

Visto quanto precede, il giudizio pretorile a questo riguardo non potendo

trovare conferma, l’avvocato reclamante ha diritto a vedersi riconoscere

l’onorario per il lavoro svolto e questa Camera ritiene di poter procedere

direttamente alla tassazione delle note d’onorario esposte dal reclamante. Ne

consegue che la nota 15 novembre 2017 viene riconosciuta per complessivi fr.

2'430.- di onorario (450.- + 720.- + 1'260.-), oltre a fr. 243.- per spese (10%

dell’onorario) e IVA.

11.

Viste le circostanze,

si prescinde dal prelievo di spese processuali. Al reclamante si riconoscono

ripetibili parziali, ritenuto che il reclamo è stato parzialmente accolto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo 29 gennaio 2018 dell’avv.

RE 1 è parzialmente accolto e i dispositivi n. 3 e 4 della decisione 23

gennaio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, sono così

riformati:

3. La nota d’onorario del 15 novembre 2017 è

tassata in fr. 2'430.- d’onorario

e

in fr. 243.- di spese, oltre IVA.

4. La remunerazione dell’avv. RE 1 per le prestazioni eseguite in

favore

della signora PI 1 nella procedura ordinaria di cui

all’inc.

OR.2014.211, ora inc. OR.2018.11 è fissata in:

- Nota d’onorario 29 aprile 2016 fr. 6'840.-

- Spese fr.

500.-

- Nota d’onorario 15 novembre 2017 fr. 2’430.-

- Spese fr.

243.-

- IVA 8% su fr. 10'013.- fr.

801.-

subtotale fr.

10'814.-

acconto percepito fr.

4'000.-

TOTALE fr.

6'814.-

2. Non si prelevano spese

giudiziarie. Al reclamante si riconoscono fr. 300.- di ripetibili, poste a

carico della Repubblica e Cantone Ticino.

3. Notificazione:

- RE 1

- PI 1, __________

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).