12.2018.151
Protezione dei dati - invio di dati personali all'estero - interesse degno di protezione - contenzioso fiscale tra USA e banche svizzere
14 maggio 2020Italiano17 min
I. L’appello 21
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.151
Lugano
14 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.87 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 27 aprile
2015 da
AP 1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attrice
ha chiesto di far divieto alla convenuta, con la comminatoria di una multa
disciplinare di fr. 5'000.-, rispettivamente a tutti i collaboratori di
quest’ultima, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di trasmettere, di
comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di giustizia degli
Stati Uniti d’America, così come ad ogni altra autorità statunitense, con
qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico,
ogni informazione, dato, documento riferito alla sua attività e/o ogni
informazione e documento che permettessero la sua identificazione, e (ii) di
comunicare o di portare alla conoscenza di terze persone - fra le quali l’Indipendent
Examiner o lo studio legale statunitense che curava gli interessi della
convenuta nel contesto dell’esecuzione del Programma unilaterale statunitense -
con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico,
ogni informazione indicante il fatto che essa aveva avviato una causa
giudiziaria civile al fine di impedire la trasmissione al Dipartimento di
giustizia degli Stati Uniti d’America, così come ad ogni altra autorità
statunitense, le informazioni e la documentazione di cui al punto (i);
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con decisione 17 ottobre 2018
ha accolto;
appellante
la convenuta, con
appello 21 novembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l’attrice, con risposta 25 gennaio 2019,
ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
preso
atto della replica spontanea 14 febbraio 2019 della convenuta e della duplica spontanea
28 febbraio 2019 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Per porre fine alla nota
controversia fiscale fra gli Stati Uniti d’America
e le banche svizzere, il 29 agosto 2013 il Dipartimento federale delle finanze
e il Dipartimento di giustizia degli Stati
Uniti hanno concluso un accordo (denominato “Joint Statement”,
doc. D inc. n. CA.2014.495/496), in cui è stata prevista l'instaurazione di un
programma (denominato “Program for Non-Prosecution Agreements or Not-Target
Letters for Swiss Banks”; in seguito: Programma), che permetteva alle
banche svizzere delle categorie 2, 3 e 4 di chiarire la loro situazione con
riferimento alle inchieste condotte dal Dipartimento
di giustizia degli Stati Uniti. Le banche svizzere nei confronti delle
quali era già pendente, al momento dell'instaurazione del Programma,
un’inchiesta penale, cioè quelle della categoria 1, erano invece escluse dallo
stesso, ma avrebbero potuto concludere, se avessero collaborato con le autorità
statunitensi, un accordo di sospensione del procedimento penale (denominato “Deferred
Prosecution Agreement”).
2. Sulla base dell’autorizzazione
rilasciatale il 16 luglio 2013 dal Consiglio federale (doc. 15), poi rinnovata
a due riprese dal Dipartimento federale delle finanze (doc. 16.1 e 16.2), AP 1,
che rientrava nelle banche svizzere della categoria 1, è stata autorizzata a
collaborare in tal senso con le autorità statunitensi e il 19 maggio 2014
ha concluso con loro un accordo (denominato “Plea Agreement”, doc. 19),
ratificato da un tribunale statunitense, con il quale, previa ammissione della
sua colpevolezza in uno scritto annesso (denominato “Statement of facts”,
doc. 20) e pagamento di una multa di USD 2'000'000'000.-, le autorità
statunitensi hanno dichiarato di rinunciare alla sua messa in stato di accusa. L’accordo
era condizionato, tra le altre cose, al suo obbligo di fornire i dati personali
dei suoi collaboratori e delle terze persone e/o entità che avevano
organizzato, gestito o sorvegliato relazioni d’affari con i suoi clienti
statunitensi.
3. In tale ambito il 16
ottobre 2014 (doc. F inc. n. CA.2014.495/496) AP 1 ha comunicato a AO 1,
gestore patrimoniale esterno accreditato presso di lei (doc. 24) che dal 1°
agosto 2008 al 20 febbraio 2010 si era occupato del conto di una società la cui
beneficiaria economica era domiciliata negli Stati Uniti (doc. 25 e 26), che in
assenza di sue obiezioni avrebbe provveduto a trasmettere alle autorità
statunitensi, come concordato nel “Plea Agreement”, un estratto della
panoramica dei flussi finanziari che la concerneva (“Flow of Funds Chart”),
che riportava segnatamente un unico conto (concretamente esposto con il numero
codificato “__________”) riconducibile a un cliente statunitense con saldo
superiore a $ 50'000.-, il suo nominativo (“AO 1”) e il periodo della sua
collaborazione con quel cliente (“01.08.2008 - 20.02.2010”). Il 4
dicembre 2014 (doc. H inc. n. CA.2014.495/496) essa, pur avendo preso atto
dell’opposizione formulata il 29 ottobre 2014 da AO 1 (doc. G inc. n.
CA.2014.495/496), ha confermato che avrebbe in ogni caso trasmesso, il
successivo 15 dicembre 2014, i dati alle autorità statunitensi.
4. Con petizione 27
aprile 2015 AO 1, a convalida del provvedimento da lei ottenuto in via
supercautelare il 12 dicembre 2014 e confermato in via cautelare il 25 marzo
2015 (inc. n. CA.2014.495/496), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, allo scopo di far divieto alla stessa, con la comminatoria di una multa
disciplinare di fr. 5'000.-, rispettivamente a tutti i collaboratori di
quest’ultima, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di trasmettere, di
comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di giustizia degli
Stati Uniti, così come ad ogni altra autorità statunitense, con qualsiasi
modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni
informazione, dato, documento riferito alla sua attività e/o ogni informazione
e documento che permettessero la sua identificazione, e (ii) di comunicare o di
portare alla conoscenza di terze persone - fra le quali l’Indipendent
Examiner
o lo studio legale statunitense che curava gli interessi della convenuta nel
contesto dell’esecuzione del Programma unilaterale statunitense - con qualsiasi
modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni
informazione indicante il fatto che essa aveva avviato una causa giudiziaria
civile al fine di impedire la trasmissione al Dipartimento di giustizia degli
Stati Uniti, così come ad ogni altra autorità statunitense, le informazioni e
la documentazione di cui al punto (i).
La convenuta si è integralmente opposta
alla petizione.
5. Con decisione 17 ottobre 2018 il Pretore ha accolto la
petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3’000.-
a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr.
10’000.- a titolo di ripetibili.
6. Con l’appello 21 novembre
2018 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 25 gennaio 2019 (a
cui hanno poi fatto seguito la replica
spontanea 14 febbraio 2019 e la duplica spontanea 28 febbraio 2019),
la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
7. L’appello in esame,
inoltrato tempestivamente contro una decisione finale resa dal Pretore
nell’ambito di una vertenza, non patrimoniale (DTF 142 III 145 consid. 6.5), in
materia di protezione dei diritti della personalità, è di principio ricevibile
in ordine (art. 308 cpv. 1 e 2 CPC).
8. Giusta l'art. 6
LPD i dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la
personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto
in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione
adeguata (cpv. 1), fermo restando che, se manca una legislazione che assicuri
una protezione adeguata, i dati personali possono essere comunicati all'estero
soltanto se, per quanto è qui di rilievo, la persona interessata ha dato il suo
consenso nel caso specifico (cpv. 2 lett. b), rispettivamente nel caso
specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico
preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in
giustizia (cpv. 2 lett. d).
9. In un primo capitolo
la convenuta ha preteso che la petizione sarebbe già stata da respingere in
ordine per l’assenza di un interesse degno di protezione dell’attrice (art. 59
cpv. 2 lett. a CPC), la quale si sarebbe limitata a prevalersi del pregiudizio
in cui avrebbero potuto incorrere i suoi organi.
Il rilievo, evocato per la
prima volta solo in questa sede, è infondato. A parte il fatto che negli
allegati preliminari l’attrice, oltre a quel pregiudizio (cfr. petizione p. 10
seg.), ne aveva in realtà evocato anche uno proprio, e in particolare quello
che le sarebbe potuto derivare dall’eventuale avvio di un procedimento penale
negli Stati Uniti a seguito della trasmissione di quei dati (cfr. replica p.
12), occorre in effetti constatare che se alla stessa fosse stato
impedito di promuovere un’azione volta a ottenere il divieto di trasmissione
dei dati che la concernevano, questi ultimi sarebbero senz’altro stati
trasmessi direttamente alle autorità statunitensi dalla convenuta,
pacificamente intenzionata a farlo. In tal senso è evidente che essa disponga
di un interesse degno di protezione ad agire in giudizio (TF 4A_390/2017 del 23
novembre 2017 consid. 3, 4A_355/2017 del 29 novembre 2017 consid. 3, 4A_88/2017
del 29 novembre 2017 consid. 4).
10. In un secondo capitolo
la convenuta ha preteso che la petizione avrebbe dovuto essere respinta siccome
l’attrice non aveva mai addotto che i suoi dati personali non avrebbero potuto
essere comunicati all’estero per l'assenza, negli Stati Uniti, di una
legislazione che assicurasse una loro protezione adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD).
Il rilievo, evocato per la
prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e
232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n.
12.2017.94) solo in sede conclusionale, è infondato. Negli allegati preliminari
l’attrice aveva in effetti sostenuto che la trasmissione dei suoi dati alle
autorità statunitensi, oltre ad essere priva di una valida base legale, non era
giustificata né da un suo consenso né da un interesse preponderante privato
(cfr. petizione p. 9 seg., in cui aveva per altro menzionato l’art. 6 cpv. 2
lett. b LPD), aggiungendo poi, dopo che la controparte aveva osservato che la
loro trasmissione era regolata solo dall’art. 6 LPD ed era giustificata da un
interesse pubblico o privato (cfr. risposta p. 12 segg.), che non vi erano
interessi privati né tanto meno pubblici che potevano giustificarla (cfr.
replica p. 10 e 13). In tali circostanze si può dunque ritenere che essa,
essendosi oltretutto prevalsa dell’infondatezza dei motivi evocati dalla
controparte (consenso e interesse pubblico) che giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. b
e d LPD avrebbero giustificato una trasmissione dei suoi dati personali nel
caso in cui giusta l’art. 6 cpv. 1 LPD la legislazione estera non avesse assicurato
una protezione adeguata, avesse pure implicitamente sostenuto che la
trasmissione dei suoi dati personali nemmeno era possibile in base all’art. 6
cpv. 1 LPD, ossia per l’assenza di una protezione adeguata dei suoi dati
personali nella legislazione statunitense (circostanza quest’ultima la cui
fondatezza è già stata riconosciuta anche dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, cfr. Baeriswyl/Blonski,
Datenschutzgesetz, n, 15 ad art. 6; TF 4A_50/2019 del 28 maggio
2019 consid. 6.6.3.3, 4A_568/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.1.2).
11. Nel terzo capitolo la
convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto, facendo
per altro erroneamente riferimento all’ampia giurisprudenza resa dal Tribunale
federale per le banche svizzere della categoria 2, che essa non avesse
dimostrato di disporre di un interesse pubblico, attuale e preponderante
rispetto a quello privato fatto valere dall’attrice, alla trasmissione dei dati
personali di quest’ultima all’estero. In realtà, visto che essa non solo era
una banca svizzera della categoria 1 ma soprattutto era di rilevanza sistemica,
sicché la sua esistenza era vitale per la piazza finanziaria svizzera ed era
costitutiva di un interesse pubblico, che l’interesse pubblico in tal senso era
di gran lunga preponderante rispetto all’interesse privato dell’attrice a veder
tutelati i suoi dati, e che la consegna di questi ultimi agli Stati Uniti era
indispensabile per rispettare gli impegni concordati nel “Plea Agreement”
(doc. 19), pena la decadenza di quell’accordo e la conseguente sua messa in
stato di accusa in quel Paese
sulla base delle ammissioni contenute
nello “Statement of facts” (doc. 20) e dunque in una situazione assai
sfavorevole, le condizioni poste dalla legge per ottenere la trasmissione dei
dati dell’attrice erano perfettamente adempiute.
11.1. L'art. 6 cpv. 2 lett. d
prima parte LPD sottopone la trasmissione dei dati all'estero a tre condizioni
cumulative: (1) un interesse pubblico, (2) un interesse pubblico preponderante e
(3) una comunicazione indispensabile per tutelare quest’ultimo interesse (TF
4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2, 4A_342/2017 del 16 aprile 2018
consid. 3.2).
Nella decisione 4A_83/2016
il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che cosa si deve intendere con
questi tre concetti. L’interesse pubblico, che non è l’interesse privato della
banca, è dato se la preservazione della stabilità giuridica ed economica della
piazza finanziaria svizzera è in gioco (consid. 3.4.3). L’interesse pubblico
deve poi essere preponderante rispetto all’interesse privato del terzo ad
impedire la trasmissione all’estero dei suoi dati, il che presuppone una
concreta ponderazione dei rispettivi interessi, al momento del giudizio, sulla
base di tutte le circostanze del caso (consid. 3.5.1).
La comunicazione dei dati
deve infine essere assolutamente necessaria per la salvaguardia dell’interesse
pubblico preponderante, nel senso che, senza la loro consegna, il litigio
fiscale con gli Stati Uniti si sarebbe intensificato di nuovo, che la piazza
finanziaria nel suo insieme ne sarebbe stata toccata e che ciò avrebbe portato
pregiudizio alla reputazione della Svizzera quale partner negoziale affidabile
(consid. 3.3), fermo restando che è alla banca che incombe l’onere di provare,
al momento del giudizio, l’esistenza di questa condizione (consid. 3.3.4).
11.2. Le considerazioni della
convenuta, pertinenti, sono sufficienti - come si vedrà - a respingere l’azione dell’attrice volta ad ottenere il divieto di trasmissione dei
dati che la concernevano.
11.2.1. Il fatto che la
convenuta sia una banca svizzera della categoria 1 di rilevanza sistemica a
livello nazionale ai sensi degli art. 7 e 8 LBCR (cfr. comunicato stampa 20
dicembre 2012 della Banca Nazionale Svizzera, doc. 28) - e oltretutto anche a
livello mondiale (cfr. lista 6 novembre 2014 delle banche sistemiche globali
del Financial Stability Board, doc. 30) - basta in sé per ammettere l’esistenza
di un interesse pubblico ai sensi della disposizione (cfr. DTF 137 II 431
consid. 4.3.1, riferito all’analoga posizione della banca svizzera di rilevanza
sistemica __________ SA; cfr. pure TF 4A_144/2018 del 21 gennaio 2019 consid.
2.2.2, laddove, in caso di una banca svizzera della categoria 1 non di rilevanza
sistemica, era invece stato deciso altrimenti).
11.2.2. A fronte di questo
interesse pubblico, decisamente rilevante, l’attrice si è limitata a
contrapporre (cfr. supra consid. 9) il pregiudizio, per altro nemmeno
suo, in cui avrebbero potuto incorrere i suoi organi, rispettivamente quello,
generico, che le sarebbe potuto derivare dall’eventuale avvio di un
procedimento penale negli Stati Uniti a seguito della trasmissione
dell’estratto della panoramica dei flussi finanziari che la concerneva (“Flow
of Funds Chart”), riportante segnatamente il suo nominativo e il breve
periodo della sua collaborazione con un unico cliente statunitense. Sennonché,
a parte il fatto che questi pochi dati erano oggettivamente assai limitati, si
osserva che gli stessi, non fornendo in definitiva alcuna indicazione
sull’effettiva attività svolta, sull’importanza quantitativa del conto del
cliente, sull’eventuale violazione di normative fiscali statunitensi o
sull’eventuale commissione di un qualsiasi reato (doc. F e H inc. n.
CA.2014.495/496; testi __________ p. 6 e __________ p. 9 e 12 seg.), non erano
tali da comportare un serio rischio di apertura di un procedimento penale in
quel Paese nei confronti dell’attrice, anche perché il solo fatto che una
persona abbia svolto un’attività professionale con una banca svizzera, anche se
collegata con clientela statunitense, non costituiva ancora, per le autorità
statunitensi, un motivo di colpevolezza (cfr. comunicato stampa 30 marzo 2015,
doc. 32). Se a questo si aggiunge che l’attrice, al di là dei vaghi e generici
inconvenienti paventati dal suo presidente e azionista unico con riferimento
solo alla sua persona (interrogatorio __________ p. 1 seg.), nemmeno ha preteso
di gestire attualmente degli affari negli Stati Uniti o di essere intenzionata
a gestirne in futuro, è evidente che il suo interesse privato risulta di gran
lunga meno importante rispetto all’interesse pubblico di cui poteva prevalersi
la convenuta.
11.2.3. È poi incontestabile che
la consegna del nominativo dell’attrice alle autorità statunitensi, previsto
dal punto 7B del “Plea Agreement” (doc. 19), era ed è tuttora (teste __________
p. 10) assolutamente necessaria alla convenuta per evitare le gravi conseguenze
derivanti dal mancato rispetto dello stesso (doc. 19, a cui era annesso lo “Statement
of facts” di cui al doc. 20).
Il fatto che in caso di
mancata consegna dei dati dell’attrice le autorità statunitensi avrebbero potuto
chiedere al tribunale competente, automaticamente, ossia senza necessità di una
preventiva interpellazione, di revocare unilateralmente il “Plea Agreement”
risulta in effetti dallo stesso tenore dell’accordo, e meglio dal suo punto 9B,
ed è stato confermato anche dall’istruttoria (memorandum 27 settembre 2014
dello studio legale __________, doc. 23; testi __________ p. 8 e __________ p.
8 e 10), ritenuto che, contrariamente a quanto addotto dall’attrice, a
tutt’oggi, vista anche l’imprevedibilità dell’attuale Amministrazione
statunitense, non si può certo speculare sul fatto che quelle autorità comunque
non faranno uso di tale possibilità e dunque non si assumeranno il
rischio di denunciare l’accordo e di destabilizzare nuovamente i mercati
finanziari internazionali (cfr. DTF 137 II 431 consid. 4.3.2).
Il fatto che in caso di
una messa in stato di accusa in quel Paese conseguente alla revoca unilaterale
del “Plea Agreement” la convenuta si troverebbe sprovvista, anche a
seguito della sua ammissione di colpevolezza contenuta nello “Statement of
facts”, di ogni possibile difesa è pure stato confermato dall’istruttoria
(testi __________ p. 8 e __________ p. 8). E che una messa in stato di accusa
negli Stati Uniti, a maggior ragione nelle circostanze di cui si è appena
detto, sia con ogni verosimiglianza tale da comportare la sua scomparsa è già
stato riconosciuto, in un caso analogo, anche dal Tribunale federale (cfr. DTF
137 II 431 consid. 4.3.1, riferito alla posizione della banca svizzera di
rilevanza sistemica __________ SA).
12. In tali circostanze
non è necessario esaminare se, come preteso dalla convenuta nel quarto e ultimo
capitolo, la petizione avrebbe pure dovuto essere respinta siccome la
comunicazione dei dati dell’attrice le sarebbe stata indispensabile per
accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia (art. 6 cpv. 2 lett.
d seconda parte LPD), quesito che in ogni caso sarebbe stato da risolvere
negativamente, non essendo dato di sapere se e in che modo la trasmissione dei
dati dell’attrice auspicata dalla convenuta possa pure essere finalizzata a
permetterle di accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
13. Ne
discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che la decisione
pretorile dev’essere riformata nel senso che la petizione è integralmente
respinta.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi (comprese quelle della
procedura cautelare, cfr. ICCA 14 luglio 2016 inc. n. 11.2016.41) seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 21
novembre 2018 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 17 ottobre 2018 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.- nonché
le spese giudiziarie della procedura cautelare inc. n. CA.2014.495/496 (tassa
di giustizia di fr. 250.- e ripetibili di fr. 1’250.-) sono poste a carico
dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 10’000.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese
processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellata,
che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della stessa (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1
LTF).