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Decisione

12.2018.151

Protezione dei dati - invio di dati personali all'estero - interesse degno di protezione - contenzioso fiscale tra USA e banche svizzere

14 maggio 2020Italiano17 min

I. L’appello 21

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.151

Lugano

14 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.87 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 27 aprile

2015 da

AP 1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’attrice

ha chiesto di far divieto alla convenuta, con la comminatoria di una multa

disciplinare di fr. 5'000.-, rispettivamente a tutti i collaboratori di

quest’ultima, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di trasmettere, di

comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di giustizia degli

Stati Uniti d’America, così come ad ogni altra autorità statunitense, con

qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico,

ogni informazione, dato, documento riferito alla sua attività e/o ogni

informazione e documento che permettessero la sua identificazione, e (ii) di

comunicare o di portare alla conoscenza di terze persone - fra le quali l’Indipendent

Examiner o lo studio legale statunitense che curava gli interessi della

convenuta nel contesto dell’esecuzione del Programma unilaterale statunitense -

con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico,

ogni informazione indicante il fatto che essa aveva avviato una causa

giudiziaria civile al fine di impedire la trasmissione al Dipartimento di

giustizia degli Stati Uniti d’America, così come ad ogni altra autorità

statunitense, le informazioni e la documentazione di cui al punto (i);

domanda

avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che

il Pretore con decisione 17 ottobre 2018

ha accolto;

appellante

la convenuta, con

appello 21 novembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre l’attrice, con risposta 25 gennaio 2019,

ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili;

preso

atto della replica spontanea 14 febbraio 2019 della convenuta e della duplica spontanea

28 febbraio 2019 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Per porre fine alla nota

controversia fiscale fra gli Stati Uniti d’America

e le banche svizzere, il 29 agosto 2013 il Dipartimento federale delle finanze

e il Dipartimento di giustizia degli Stati

Uniti hanno concluso un accordo (denominato “Joint Statement”,

doc. D inc. n. CA.2014.495/496), in cui è stata prevista l'instaurazione di un

programma (denominato “Program for Non-Prosecution Agreements or Not-Target

Letters for Swiss Banks”; in seguito: Programma), che permetteva alle

banche svizzere delle categorie 2, 3 e 4 di chiarire la loro situazione con

riferimento alle inchieste condotte dal Dipartimento

di giustizia degli Stati Uniti. Le banche svizzere nei confronti delle

quali era già pendente, al momento dell'instaurazione del Programma,

un’inchiesta penale, cioè quelle della categoria 1, erano invece escluse dallo

stesso, ma avrebbero potuto concludere, se avessero collaborato con le autorità

statunitensi, un accordo di sospensione del procedimento penale (denominato “Deferred

Prosecution Agreement”).

2. Sulla base dell’autorizzazione

rilasciatale il 16 luglio 2013 dal Consiglio federale (doc. 15), poi rinnovata

a due riprese dal Dipartimento federale delle finanze (doc. 16.1 e 16.2), AP 1,

che rientrava nelle banche svizzere della categoria 1, è stata autorizzata a

collaborare in tal senso con le autorità statunitensi e il 19 maggio 2014

ha concluso con loro un accordo (denominato “Plea Agreement”, doc. 19),

ratificato da un tribunale statunitense, con il quale, previa ammissione della

sua colpevolezza in uno scritto annesso (denominato “Statement of facts”,

doc. 20) e pagamento di una multa di USD 2'000'000'000.-, le autorità

statunitensi hanno dichiarato di rinunciare alla sua messa in stato di accusa. L’accordo

era condizionato, tra le altre cose, al suo obbligo di fornire i dati personali

dei suoi collaboratori e delle terze persone e/o entità che avevano

organizzato, gestito o sorvegliato relazioni d’affari con i suoi clienti

statunitensi.

3. In tale ambito il 16

ottobre 2014 (doc. F inc. n. CA.2014.495/496) AP 1 ha comunicato a AO 1,

gestore patrimoniale esterno accreditato presso di lei (doc. 24) che dal 1°

agosto 2008 al 20 febbraio 2010 si era occupato del conto di una società la cui

beneficiaria economica era domiciliata negli Stati Uniti (doc. 25 e 26), che in

assenza di sue obiezioni avrebbe provveduto a trasmettere alle autorità

statunitensi, come concordato nel “Plea Agreement”, un estratto della

panoramica dei flussi finanziari che la concerneva (“Flow of Funds Chart”),

che riportava segnatamente un unico conto (concretamente esposto con il numero

codificato “__________”) riconducibile a un cliente statunitense con saldo

superiore a $ 50'000.-, il suo nominativo (“AO 1”) e il periodo della sua

collaborazione con quel cliente (“01.08.2008 - 20.02.2010”). Il 4

dicembre 2014 (doc. H inc. n. CA.2014.495/496) essa, pur avendo preso atto

dell’opposizione formulata il 29 ottobre 2014 da AO 1 (doc. G inc. n.

CA.2014.495/496), ha confermato che avrebbe in ogni caso trasmesso, il

successivo 15 dicembre 2014, i dati alle autorità statunitensi.

4. Con petizione 27

aprile 2015 AO 1, a convalida del provvedimento da lei ottenuto in via

supercautelare il 12 dicembre 2014 e confermato in via cautelare il 25 marzo

2015 (inc. n. CA.2014.495/496), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, allo scopo di far divieto alla stessa, con la comminatoria di una multa

disciplinare di fr. 5'000.-, rispettivamente a tutti i collaboratori di

quest’ultima, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di trasmettere, di

comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di giustizia degli

Stati Uniti, così come ad ogni altra autorità statunitense, con qualsiasi

modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni

informazione, dato, documento riferito alla sua attività e/o ogni informazione

e documento che permettessero la sua identificazione, e (ii) di comunicare o di

portare alla conoscenza di terze persone - fra le quali l’Indipendent

Examiner

o lo studio legale statunitense che curava gli interessi della convenuta nel

contesto dell’esecuzione del Programma unilaterale statunitense - con qualsiasi

modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni

informazione indicante il fatto che essa aveva avviato una causa giudiziaria

civile al fine di impedire la trasmissione al Dipartimento di giustizia degli

Stati Uniti, così come ad ogni altra autorità statunitense, le informazioni e

la documentazione di cui al punto (i).

La convenuta si è integralmente opposta

alla petizione.

5. Con decisione 17 ottobre 2018 il Pretore ha accolto la

petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3’000.-

a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr.

10’000.- a titolo di ripetibili.

6. Con l’appello 21 novembre

2018 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 25 gennaio 2019 (a

cui hanno poi fatto seguito la replica

spontanea 14 febbraio 2019 e la duplica spontanea 28 febbraio 2019),

la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

7. L’appello in esame,

inoltrato tempestivamente contro una decisione finale resa dal Pretore

nell’ambito di una vertenza, non patrimoniale (DTF 142 III 145 consid. 6.5), in

materia di protezione dei diritti della personalità, è di principio ricevibile

in ordine (art. 308 cpv. 1 e 2 CPC).

8. Giusta l'art. 6

LPD i dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la

personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto

in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione

adeguata (cpv. 1), fermo restando che, se manca una legislazione che assicuri

una protezione adeguata, i dati personali possono essere comunicati all'estero

soltanto se, per quanto è qui di rilievo, la persona interessata ha dato il suo

consenso nel caso specifico (cpv. 2 lett. b), rispettivamente nel caso

specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico

preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in

giustizia (cpv. 2 lett. d).

9. In un primo capitolo

la convenuta ha preteso che la petizione sarebbe già stata da respingere in

ordine per l’assenza di un interesse degno di protezione dell’attrice (art. 59

cpv. 2 lett. a CPC), la quale si sarebbe limitata a prevalersi del pregiudizio

in cui avrebbero potuto incorrere i suoi organi.

Il rilievo, evocato per la

prima volta solo in questa sede, è infondato. A parte il fatto che negli

allegati preliminari l’attrice, oltre a quel pregiudizio (cfr. petizione p. 10

seg.), ne aveva in realtà evocato anche uno proprio, e in particolare quello

che le sarebbe potuto derivare dall’eventuale avvio di un procedimento penale

negli Stati Uniti a seguito della trasmissione di quei dati (cfr. replica p.

12), occorre in effetti constatare che se alla stessa fosse stato

impedito di promuovere un’azione volta a ottenere il divieto di trasmissione

dei dati che la concernevano, questi ultimi sarebbero senz’altro stati

trasmessi direttamente alle autorità statunitensi dalla convenuta,

pacificamente intenzionata a farlo. In tal senso è evidente che essa disponga

di un interesse degno di protezione ad agire in giudizio (TF 4A_390/2017 del 23

novembre 2017 consid. 3, 4A_355/2017 del 29 novembre 2017 consid. 3, 4A_88/2017

del 29 novembre 2017 consid. 4).

10. In un secondo capitolo

la convenuta ha preteso che la petizione avrebbe dovuto essere respinta siccome

l’attrice non aveva mai addotto che i suoi dati personali non avrebbero potuto

essere comunicati all’estero per l'assenza, negli Stati Uniti, di una

legislazione che assicurasse una loro protezione adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD).

Il rilievo, evocato per la

prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e

232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n.

12.2017.94) solo in sede conclusionale, è infondato. Negli allegati preliminari

l’attrice aveva in effetti sostenuto che la trasmissione dei suoi dati alle

autorità statunitensi, oltre ad essere priva di una valida base legale, non era

giustificata né da un suo consenso né da un interesse preponderante privato

(cfr. petizione p. 9 seg., in cui aveva per altro menzionato l’art. 6 cpv. 2

lett. b LPD), aggiungendo poi, dopo che la controparte aveva osservato che la

loro trasmissione era regolata solo dall’art. 6 LPD ed era giustificata da un

interesse pubblico o privato (cfr. risposta p. 12 segg.), che non vi erano

interessi privati né tanto meno pubblici che potevano giustificarla (cfr.

replica p. 10 e 13). In tali circostanze si può dunque ritenere che essa,

essendosi oltretutto prevalsa dell’infondatezza dei motivi evocati dalla

controparte (consenso e interesse pubblico) che giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. b

e d LPD avrebbero giustificato una trasmissione dei suoi dati personali nel

caso in cui giusta l’art. 6 cpv. 1 LPD la legislazione estera non avesse assicurato

una protezione adeguata, avesse pure implicitamente sostenuto che la

trasmissione dei suoi dati personali nemmeno era possibile in base all’art. 6

cpv. 1 LPD, ossia per l’assenza di una protezione adeguata dei suoi dati

personali nella legislazione statunitense (circostanza quest’ultima la cui

fondatezza è già stata riconosciuta anche dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, cfr. Baeriswyl/Blonski,

Datenschutzgesetz, n, 15 ad art. 6; TF 4A_50/2019 del 28 maggio

2019 consid. 6.6.3.3, 4A_568/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.1.2).

11. Nel terzo capitolo la

convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto, facendo

per altro erroneamente riferimento all’ampia giurisprudenza resa dal Tribunale

federale per le banche svizzere della categoria 2, che essa non avesse

dimostrato di disporre di un interesse pubblico, attuale e preponderante

rispetto a quello privato fatto valere dall’attrice, alla trasmissione dei dati

personali di quest’ultima all’estero. In realtà, visto che essa non solo era

una banca svizzera della categoria 1 ma soprattutto era di rilevanza sistemica,

sicché la sua esistenza era vitale per la piazza finanziaria svizzera ed era

costitutiva di un interesse pubblico, che l’interesse pubblico in tal senso era

di gran lunga preponderante rispetto all’interesse privato dell’attrice a veder

tutelati i suoi dati, e che la consegna di questi ultimi agli Stati Uniti era

indispensabile per rispettare gli impegni concordati nel “Plea Agreement”

(doc. 19), pena la decadenza di quell’accordo e la conseguente sua messa in

stato di accusa in quel Paese

sulla base delle ammissioni contenute

nello “Statement of facts” (doc. 20) e dunque in una situazione assai

sfavorevole, le condizioni poste dalla legge per ottenere la trasmissione dei

dati dell’attrice erano perfettamente adempiute.

11.1. L'art. 6 cpv. 2 lett. d

prima parte LPD sottopone la trasmissione dei dati all'estero a tre condizioni

cumulative: (1) un interesse pubblico, (2) un interesse pubblico preponderante e

(3) una comunicazione indispensabile per tutelare quest’ultimo interesse (TF

4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2, 4A_342/2017 del 16 aprile 2018

consid. 3.2).

Nella decisione 4A_83/2016

il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che cosa si deve intendere con

questi tre concetti. L’interesse pubblico, che non è l’interesse privato della

banca, è dato se la preservazione della stabilità giuridica ed economica della

piazza finanziaria svizzera è in gioco (consid. 3.4.3). L’interesse pubblico

deve poi essere preponderante rispetto all’interesse privato del terzo ad

impedire la trasmissione all’estero dei suoi dati, il che presuppone una

concreta ponderazione dei rispettivi interessi, al momento del giudizio, sulla

base di tutte le circostanze del caso (consid. 3.5.1).

La comunicazione dei dati

deve infine essere assolutamente necessaria per la salvaguardia dell’interesse

pubblico preponderante, nel senso che, senza la loro consegna, il litigio

fiscale con gli Stati Uniti si sarebbe intensificato di nuovo, che la piazza

finanziaria nel suo insieme ne sarebbe stata toccata e che ciò avrebbe portato

pregiudizio alla reputazione della Svizzera quale partner negoziale affidabile

(consid. 3.3), fermo restando che è alla banca che incombe l’onere di provare,

al momento del giudizio, l’esistenza di questa condizione (consid. 3.3.4).

11.2. Le considerazioni della

convenuta, pertinenti, sono sufficienti - come si vedrà - a respingere l’azione dell’attrice volta ad ottenere il divieto di trasmissione dei

dati che la concernevano.

11.2.1. Il fatto che la

convenuta sia una banca svizzera della categoria 1 di rilevanza sistemica a

livello nazionale ai sensi degli art. 7 e 8 LBCR (cfr. comunicato stampa 20

dicembre 2012 della Banca Nazionale Svizzera, doc. 28) - e oltretutto anche a

livello mondiale (cfr. lista 6 novembre 2014 delle banche sistemiche globali

del Financial Stability Board, doc. 30) - basta in sé per ammettere l’esistenza

di un interesse pubblico ai sensi della disposizione (cfr. DTF 137 II 431

consid. 4.3.1, riferito all’analoga posizione della banca svizzera di rilevanza

sistemica __________ SA; cfr. pure TF 4A_144/2018 del 21 gennaio 2019 consid.

2.2.2, laddove, in caso di una banca svizzera della categoria 1 non di rilevanza

sistemica, era invece stato deciso altrimenti).

11.2.2. A fronte di questo

interesse pubblico, decisamente rilevante, l’attrice si è limitata a

contrapporre (cfr. supra consid. 9) il pregiudizio, per altro nemmeno

suo, in cui avrebbero potuto incorrere i suoi organi, rispettivamente quello,

generico, che le sarebbe potuto derivare dall’eventuale avvio di un

procedimento penale negli Stati Uniti a seguito della trasmissione

dell’estratto della panoramica dei flussi finanziari che la concerneva (“Flow

of Funds Chart”), riportante segnatamente il suo nominativo e il breve

periodo della sua collaborazione con un unico cliente statunitense. Sennonché,

a parte il fatto che questi pochi dati erano oggettivamente assai limitati, si

osserva che gli stessi, non fornendo in definitiva alcuna indicazione

sull’effettiva attività svolta, sull’importanza quantitativa del conto del

cliente, sull’eventuale violazione di normative fiscali statunitensi o

sull’eventuale commissione di un qualsiasi reato (doc. F e H inc. n.

CA.2014.495/496; testi __________ p. 6 e __________ p. 9 e 12 seg.), non erano

tali da comportare un serio rischio di apertura di un procedimento penale in

quel Paese nei confronti dell’attrice, anche perché il solo fatto che una

persona abbia svolto un’attività professionale con una banca svizzera, anche se

collegata con clientela statunitense, non costituiva ancora, per le autorità

statunitensi, un motivo di colpevolezza (cfr. comunicato stampa 30 marzo 2015,

doc. 32). Se a questo si aggiunge che l’attrice, al di là dei vaghi e generici

inconvenienti paventati dal suo presidente e azionista unico con riferimento

solo alla sua persona (interrogatorio __________ p. 1 seg.), nemmeno ha preteso

di gestire attualmente degli affari negli Stati Uniti o di essere intenzionata

a gestirne in futuro, è evidente che il suo interesse privato risulta di gran

lunga meno importante rispetto all’interesse pubblico di cui poteva prevalersi

la convenuta.

11.2.3. È poi incontestabile che

la consegna del nominativo dell’attrice alle autorità statunitensi, previsto

dal punto 7B del “Plea Agreement” (doc. 19), era ed è tuttora (teste __________

p. 10) assolutamente necessaria alla convenuta per evitare le gravi conseguenze

derivanti dal mancato rispetto dello stesso (doc. 19, a cui era annesso lo “Statement

of facts” di cui al doc. 20).

Il fatto che in caso di

mancata consegna dei dati dell’attrice le autorità statunitensi avrebbero potuto

chiedere al tribunale competente, automaticamente, ossia senza necessità di una

preventiva interpellazione, di revocare unilateralmente il “Plea Agreement”

risulta in effetti dallo stesso tenore dell’accordo, e meglio dal suo punto 9B,

ed è stato confermato anche dall’istruttoria (memorandum 27 settembre 2014

dello studio legale __________, doc. 23; testi __________ p. 8 e __________ p.

8 e 10), ritenuto che, contrariamente a quanto addotto dall’attrice, a

tutt’oggi, vista anche l’imprevedibilità dell’attuale Amministrazione

statunitense, non si può certo speculare sul fatto che quelle autorità comunque

non faranno uso di tale possibilità e dunque non si assumeranno il

rischio di denunciare l’accordo e di destabilizzare nuovamente i mercati

finanziari internazionali (cfr. DTF 137 II 431 consid. 4.3.2).

Il fatto che in caso di

una messa in stato di accusa in quel Paese conseguente alla revoca unilaterale

del “Plea Agreement” la convenuta si troverebbe sprovvista, anche a

seguito della sua ammissione di colpevolezza contenuta nello “Statement of

facts”, di ogni possibile difesa è pure stato confermato dall’istruttoria

(testi __________ p. 8 e __________ p. 8). E che una messa in stato di accusa

negli Stati Uniti, a maggior ragione nelle circostanze di cui si è appena

detto, sia con ogni verosimiglianza tale da comportare la sua scomparsa è già

stato riconosciuto, in un caso analogo, anche dal Tribunale federale (cfr. DTF

137 II 431 consid. 4.3.1, riferito alla posizione della banca svizzera di

rilevanza sistemica __________ SA).

12. In tali circostanze

non è necessario esaminare se, come preteso dalla convenuta nel quarto e ultimo

capitolo, la petizione avrebbe pure dovuto essere respinta siccome la

comunicazione dei dati dell’attrice le sarebbe stata indispensabile per

accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia (art. 6 cpv. 2 lett.

d seconda parte LPD), quesito che in ogni caso sarebbe stato da risolvere

negativamente, non essendo dato di sapere se e in che modo la trasmissione dei

dati dell’attrice auspicata dalla convenuta possa pure essere finalizzata a

permetterle di accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

13. Ne

discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che la decisione

pretorile dev’essere riformata nel senso che la petizione è integralmente

respinta.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi (comprese quelle della

procedura cautelare, cfr. ICCA 14 luglio 2016 inc. n. 11.2016.41) seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 21

novembre 2018 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 17 ottobre 2018 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.- nonché

le spese giudiziarie della procedura cautelare inc. n. CA.2014.495/496 (tassa

di giustizia di fr. 250.- e ripetibili di fr. 1’250.-) sono poste a carico

dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 10’000.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellata,

che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della stessa (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1

LTF).