12.2018.152
Decisione incidentale in ambito cautelare, divieto di rappresentanza del patrocinatore per incapacità di postulazione (conflitto d'interessi)
4 marzo 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.152
Lugano
4 marzo 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2017.39 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 16 ottobre
2017 da
AO 1
rappr.
dall’avv. PA 2 e dall’avv.
contro
AP 2
rappr.
dall’avv. PA 1
con cui l’istante ha
chiesto al Pretore in via supercautelare e cautelare di nominare un commissario
esterno per la gerenza di __________ Sagl e di fare ordine ad A__________ __________
di astenersi immediatamente da ogni disposizione suscettibile di pregiudicare i
suoi interessi o quelli della società;
e ora sull’eccezione di carente
capacità di postulazione dell’avv. AP 1 sollevata dall’istante e che il Pretore
ha accolto con decisione 12 novembre 2018, vietando al legale di proseguire nel
mandato affidatogli dalla convenuta e assegnando a quest’ultima un termine di
20 giorni per nominare un nuovo patrocinatore;
appellante l’avv.
AP 1 con appello 23 novembre 2018, che per conto proprio e della __________
Sagl ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al
gravame e l’assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, e in via
principale la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere
l’eccezione di carente capacità di postulazione, protestando tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
ritenuto che con istanza
6 dicembre 2018 l’avv. AP 1 ha pure chiesto l’assunzione di ulteriori nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova;
mentre l’istante con
risposta all’appello 19 dicembre 2018 e osservazioni di pari data si è opposta
alla domanda di effetto sospensivo e alle richieste di assunzione di nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova e ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
vista la replica
spontanea 31 dicembre 2018 dell’avv. AP 1
richiamata la decisione
29 novembre 2018 con cui il Presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A.
__________ Sagl è una società
a garanzia limitata della quale AO 1 è socia al 50% e gerente, mentre il marito
A__________ __________ è presidente della gerenza. __________ SA, l’altra socia
al 50% di __________ Sagl, è detenuta e gestita da A__________ in qualità di azionista
e amministratore unico, ruolo che egli ricopre altresì nell’ulteriore società
anonima __________ SA.
B.
Con istanza di provvedimenti
in via supercautelare e cautelare 16 ottobre 2017 AO 1 ha convenuto in giudizio
__________ Sagl, chiedendo al Pretore di Locarno-Città la nomina di un
commissario esterno per la sua gerenza come pure di fare ordine ad A__________ __________
di astenersi immediatamente da ogni disposizione suscettibile di pregiudicare i
suoi interessi o quelli della società (CA.2017.39). L’istante ha fondato la
propria richiesta su presunti atti di A__________ __________ a detrimento suo
personale e di __________, in particolare la sua progressiva esclusione dalla
società, rispettivamente sottrazione di dati, documenti, beni patrimoniali e dipendenti
della società e danneggiamento della sua operatività.
C.
In data 7 marzo 2018 l’istante
ha formulato nuove domande, postulando la nomina di G__________ __________
quale commissario esterno per la gerenza della convenuta (curatore) e la
modifica del potere di firma individuale dei coniugi in un diritto di firma
congiunta con il commissario, come pure di fornire al curatore rispettivamente
a lei stessa documentazione e informazioni.
D.
In occasione dell’udienza di
notifica delle prove del 1. ottobre 2018 l’istante ha sollevato l’eccezione di
carente capacità processuale dell’avv. AP 1, a suo dire operante in una
situazione di conflitto d’interessi. Con scritto 5 ottobre 2018, la medesima ha
chiesto l’emanazione di una decisione formale a tal proposito.
E.
Successivamente, l’istante ha
introdotto una nuova richiesta cautelare volta a far revocare immediatamente la
carica di presidente della gerenza di A__________ __________, subordinatamente
i suoi poteri di rappresentanza e ancora più subordinatamente di ordinare ad A__________
__________ di richiedere ogni volta il suo consenso o quello del giudice per
qualsiasi atto di amministrazione ordinaria o straordinaria della società
(CA.2018.17).
F.
Con decisione supercautelare 2
novembre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto quest’ultima richiesta,
ordinando la cancellazione dal Registro di Commercio del diritto di firma
individuale detenuto dai due gerenti, con contestuale iscrizione di un diritto
di firma collettiva fra le medesime parti e parallela esclusione di una
vincolatività tramite firma collettiva a due di una delle due persone citate
con il procuratore F__________ __________.
G.
Con la decisione 12 novembre
2018 qui impugnata il Pretore ha accolto l’eccezione di carente capacità di
postulazione dell’avv. AP 1 a fronte del suo patrocinio, oltre che della
convenuta, di A__________ __________, __________ SA e __________ SA in
ulteriori procedure vertenti sulla medesima fattispecie malgrado il concreto
rischio di un conflitto di interessi, vietando al legale di proseguire nel
mandato e assegnando alla convenuta un termine di 20 giorni per nominare un
nuovo patrocinatore.
H.
Con l’appello 23 novembre 2018
che qui ci occupa, l’avv. AP 1, agendo personalmente e pure in rappresentanza
della convenuta, è insorto contro tale decisione, postulando in via preliminare
la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e l’assunzione di nuovi fatti
e nuovi mezzi di prova (doc. 53-57), e in via principale l’annullamento e la
riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’eccezione di
carente capacità di postulazione, siccome fra i suoi assistiti non vi è mai
stata una divergenza di interessi. Degli argomenti dell’appellante si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi che seguiranno.
I.
Con decisione 29
novembre 2018 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo, confermando il divieto di rappresentanza.
J.
Con istanza 6 dicembre 2018
l’appellante ha dapprima sottolineato che, a fronte del mancato conferimento
dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata, egli non rappresentava più la
__________ Sagl nella procedura di appello, bensì agiva unicamente in proprio
nome, e ha chiesto l’assunzione di ulteriori nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
(doc. 1-5).
K.
Con risposta all’appello 19
dicembre 2018, AO 1 si è opposta all’impugnativa, laddove ammissibile, e alle
richieste ivi contenute, contestando peraltro la continua presentazione di
scritti, da parte dell’avv. AP 1, anche per conto della __________ Sagl in
violazione della decisione pretorile. Con osservazioni di pari data,
l’appellata si è pure opposta all’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi
di prova del 6 dicembre 2018.
L.
Con replica spontanea 31
dicembre 2018, l’avv. AP 1 ha sottolineato la sua buona fede nel presentare scritti
per conto della __________ Sagl anche successivamente all’impugnata decisione
pretorile, osservando pure che __________ ha sempre agito nell’interesse della
convenuta.
E considerato
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili con appello sia le decisioni incidentali
di prima istanza, sia le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, posto
che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In
concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione incidentale di
prima istanza in ambito cautelare, in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.- e retta dalla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Pacifica
è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 10 giorni
(art. 314 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 12 novembre 2018 è
stata notificata all’avv. AP 1 il 14 novembre 2018, per cui l’appello 23
novembre 2018 è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del
gravame.
2.
Preliminarmente,
essendo l’appello 23 novembre 2018 stato presentato dall’avv. AP 1 sia per
proprio conto, sia per conto della __________ Sagl, occorre precisare che,
seppure il giudizio pretorile (divieto di rappresentanza), potesse essere
impugnato sia dal suddetto legale, sia dalla società, esso era immediatamente
esecutivo, esecutività che non poteva essere sospesa dall’appello, ma solo dall’eventuale
conferimento dell’effetto sospensivo (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed.,
Vol. 2, n. 99 ad art. 315 CPC), che il Presidente di questa Camera ha già
negato. L’appello presentato dall’avv. AP 1 in rappresentanza di __________
Sagl è dunque irricevibile. Nel prosieguo verrà pertanto esaminato solo il
gravame presentato dall’avv. AP 1 in proprio nome e per proprio conto.
3.
A
livello procedurale, l’appellante sostiene che AO 1 abbia sollevato
tardivamente, solo il 1. ottobre 2018, l’eccezione della sua incapacità di
postulazione, dunque in maniera strumentale e in contrasto con la buona fede. La
censura non merita accoglimento. Infatti, i presupposti processuali, fra i
quali rientra la capacità di postulazione quale aspetto della capacità
processuale, vanno verificati d’ufficio ad ogni stadio della causa (art. 59
cpv. 2 lett. c e 60 CPC), laddove essi sono la premessa essenziale per poter
emettere un giudizio di merito. Ora, posto che il relativo esame dovrebbe
avvenire prima dell’esame materiale delle pretese azionate, rispettivamente non
appena sorga un fondato sospetto sull’assenza di un presupposto processuale,
non vi è di principio alcuna norma di legge che prescriva un particolare
momento in cui questa analisi debba avvenire oppure imponga la sospensione
della procedura finché non sia stata definitivamente chiarita l’ammissibilità
dell’azione (DTF 140 III 159, consid. 4.2.4). Nessun biasimo può dunque essere
mosso al primo giudice, che comunque si è chinato sulla questione non appena
l’istante cautelare ha sollevato l’eccezione.
4.
L’appellante
lamenta pure un’insufficiente istruttoria e un’errata conduzione della
procedura di primo grado, che non gli avrebbe permesso di prendere
compiutamente posizione sull’eccezione processuale e offrire le sue prove, per
cui vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito.
4.1
ln
primo luogo, l’appellante ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto assumere
ulteriori prove prima di pronunciarsi sull’eccezione processuale. A tal
proposito si osserva che il diritto alla prova, espressione del diritto di
essere sentito, non è assoluto. Esso è, infatti, controbilanciato dallo strumento
dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice al servizio
dell’economicità e celerità del processo, che permette al giudice, senza cadere
nell’arbitrio, di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se
quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (IICCA
dell’8 luglio 2016, inc. 12.2015.192, consid. 2; DTF 138 III 374, consid.
4.3
). La procedura sommaria prevede peraltro una limitazione dei mezzi di
prova ammissibili, nell’ottica dell’esigenza di celerità del procedimento (art.
254.
CPC).
Nella
fattispecie, l’appellante non precisa quali ulteriori mezzi di prova il primo
giudice avrebbe dovuto assumere e perché gli stessi sarebbero stati rilevanti, se
non riferendosi all’audizione dei due dipendenti che a suo dire avrebbero
potuto confermare le asserite pressioni dell’istante cautelare e il loro
assenso o addirittura volontà di trasferire i contratti di lavoro (p. 15, punto
5.3
appello) senza tuttavia esprimersi sulla loro ammissibilità alla luce
dell’art. 254 CPC né chiederne l’audizione in questa sede. In ogni caso, l’audizione
di testi mal si concilia con la natura celere della procedura in esame, né si
vede come gli interessi dei dipendenti o la loro opinione sugli atteggiamenti
di AO 1 possano dimostrare che fra __________ Sagl, A__________ __________ e le
società da lui controllate vi siano interessi convergenti. La censura, non
sufficientemente motivata né ossequiosa dell’art. 254 CPC, è quindi irricevibile
(art. 310 e 311 cpv.1 CPC), né sarebbe comunque atta a rimettere in discussione
l’apprezzamento anticipato delle prove operato del Pretore, che ha ritenuto di
avere sufficienti mezzi di prova a disposizione per emanare la sua decisione.
4.2
Secondo l’appellante, il suo diritto di essere sentito
sarebbe pure stato violato dalla mancata limitazione della procedura all’eccezione
processuale ai sensi dell’art. 125 CPC e dalla mancata possibilità di
esprimersi compiutamente a tal riguardo, offrendo gli opportuni mezzi di prova.
A torto. Innanzitutto, egli non ha mai chiesto una simile limitazione. Oltretutto,
la limitazione della procedura ex art. 125 CPC è una facoltà, non un obbligo
del giudice, per cui egli non è tenuto a effettuarla nemmeno se le parti lo
richiedono (DTF 5A_745/2014 del 16 marzo 2015, consid. 3.3; DTF 140 III 159,
consid. 4.2.4). Essa stride peraltro con il principio della celerità che regola
la procedura sommaria, che deve indurre a evitare tutto quanto non sia
indispensabile e possa rallentare il corso del processo (cfr. ICCA del 3 aprile
2015, inc. 11.2015.13, consid. 5). Oltretutto l’appellante ha avuto ampie
occasioni per esprimersi: dapprima nell’ambito dell’udienza 1. ottobre 2018 e
in seguito con due diversi scritti 2 ottobre 2018, e con successivi scritti 24
ottobre 2018 e 25 ottobre 2018, con i quali aveva la possibilità di presentare
ulteriori mezzi di prova, ciò che peraltro ha fatto (cfr. doc. 51).
4.3
Inoltre, l’appellante non può essere seguito laddove critica il
Pretore per avere fondato il suo giudizio su circostanze nemmeno evocate
dall’istante all’udienza del 1. ottobre 2018, ovvero a suo dire, “i
rimproveri mossi all’ing. __________” (p. 13, punto 5.1 appello). Innanzitutto
ella, nel sollevare la sua eccezione, si è riferita a una causa innanzi alla
III CCA ove __________ SA e A__________ __________, entrambi patrocinati
dall’appellante, sono stati convenuti per asseriti comportamenti scorretti ai
danni di __________ Sagl. L’istante ha poi sostanziato la sua eccezione con
ulteriori scritti, in particolare quello del 5 ottobre 2018, evidenziando i molteplici
mandati di patrocinio dell’appellante malgrado una divergenza di interessi, in
particolare in considerazione dei comportamenti contestati ad A__________ __________
per cui l’appellante è stato posto a conoscenza dei rimproveri mossigli.
Oltre a ciò quest’ultimo, pur osservando che il
giudice non deve indagare d’ufficio alla ricerca dei fatti che toccano
l’ammissibilità dell’azione (p. 9, punto 4.1 appello), non contesta al Pretore un
tale comportamento, per cui su questo punto non vi è una valida censura. Comunque
sia, nonostante l’esame d’ufficio dei presupposti processuali non esenti le
parti dall’onere di allegazione e dimostrazione, se dagli atti processuali,
dalle dichiarazioni delle parti oppure da fatti notori o noti al giudice
emergono elementi che fanno ipotizzare la possibile inammissibilità di una
causa, il giudice può e deve disporre dei chiarimenti d’ufficio,
rispettivamente considerare tutte le informazioni a sua disposizione (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC;
DTF 139 III 278, consid. 4.3). Nella fattispecie, detti dubbi erano evidenti
anche solo alla luce dei molteplici mandati di rappresentanza dell’avv. AP 1.
5.
L’appellante critica pure il Pretore per non avere esaminato i
presupposti dell’art. 261 CPC (p. 19 seg. appello) e per avere accolto
l’eccezione malgrado non disponesse di sufficienti elementi di valutazione, tantomeno
in una procedura sommaria relativa a un provvedimento cautelare, dove il
conflitto di interessi è stato valutato sommariamente su fatti non ancora
accertati e sulla base di rischi teorici.
5.1
La prima censura è palesemente infondata: basti qui ricordare che,
nel procedimento cautelare, il primo giudice deve esaminare sia l’ammissibilità
dell’istanza alla luce dei necessari presupposti processuali, sia la sua fondatezza
sulla base dell’art. 261 CPC e che quindi, laddove venga esaminato l’adempimento
di un presupposto processuale, le questioni della parvenza di buon fondamento
della causa di merito, del pregiudizio difficilmente riparabile, dell’urgenza e
della proporzionalità ancora non si pongono.
5.2
Per quanto concerne l’esame del presupposto
processuale, l’analisi giuridica, nell’ambito di un procedimento cautelare, è
funzionale alle relative esigenze procedurali, caratterizzate da una certa
urgenza, approssimazione, provvisorietà e sommarietà, per cui non vi è
ambizione di rendere definitivamente giustizia: al giudice del processo
cautelare dev’essere dunque concesso di limitarsi a un esame giuridico
provvisorio e sommario, senza pregiudizio per la sentenza di merito (DTF 138
III 728, consid. 2.1 seg.; Trezzini, op. cit., n. 43 seg. ad art.
261.
CPC; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed, n. 34 ad
art. 308 CPC).
5.3
La capacità processuale, quale presupposto
processuale, dev’essere data in ogni procedimento. Un’incapacità di
postulazione può e deve dunque essere accertata anche in una procedura cautelare,
se vi sono sufficienti elementi per ammetterla, e comporta l’emanazione di un
divieto di rappresentanza. L’attribuzione di un mandato a un avvocato gravato
da un conflitto di interessi non è una semplice svista e non può essere oggetto
di sanatoria, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante. Peraltro,
il divieto di operare in conflitto di interessi è un principio cardine della
professione di avvocato (DTF 2C_885/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.1).
Esso è previsto dalla legge (art. 12 lett. c LLCA), è motivato dall’interesse
della parte patrocinata e dall’interesse pubblico a un esercizio della
professione diligente e indipendente (cfr. DTF 138 II 440), è proporzionale a
tale scopo e non intacca nella sua essenza il diritto dell’avvocato
all’esercizio della sua attività economica (art. 27 Cost.).
6.
L’art. 12 lett. b e c
LLCA dispone che l’avvocato esercita la sua attività professionale in piena
indipendenza ed evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e
quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Tale norma
mira alla tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del
processo e a evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in
altra sede a detrimento di un suo cliente (DTF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016,
consid. 1.3; DTF 138 II 162, consid. 2.4 seg.).
6.1
Da tale norma deriva in particolare il divieto di doppio
patrocinio: un avvocato non può rappresentare, nell’ambito della medesima
fattispecie litigiosa, delle parti con interessi divergenti, in quanto in tal
caso egli non può rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza
e diligenza verso ciascuna di esse. Una doppia rappresentanza, per essere
inammissibile, non deve forzatamente avvenire all’interno della medesima
procedura, o di procedure parallelamente pendenti. Basta che l’avvocato, in
procedure differenti che riguardano lo stesso complesso di fatti, rappresenti o
abbia rappresentato dei clienti con interessi divergenti (DTF 2C_814/2014 del
22.
gennaio 2015, consid. 4.1.2; DTF 1B_376/2013 del 18 novembre 2013, consid. 3).
Nel caso in cui subentri un conflitto di interessi, l’avvocato deve rinunciare
a tutti i mandati oggetto di tale vizio (DTF 134 II 108, consid. 4.2.1; cfr. anche
impugnata decisione, p. 17 e art. 12 cpv. 2 delle Norme deontologiche CSD).
6.2
Come già sottolineato dal primo giudice (p. 13-14), il mero rischio
teorico di un conflitto di interessi non può bastare per sancire un divieto di
rappresentanza. Più specificamente, la semplice possibilità teorica e astratta
che le parti patrocinate possano avere interessi contrastanti non è sufficiente
(DTF 134 II 108, consid. 4.2.2). D’altra parte, non è nemmeno necessario che
questo rischio si sia realizzato e che l’avvocato abbia esercitato il proprio
mandato in maniera inadeguata o a discapito degli interessi del suo cliente
(DTF 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015, consid. 4.1.1).
7.
Nel
caso concreto, il primo giudice ha in sintesi ammesso il rischio concreto di
conflitto di interessi dell’avv. AP 1 a fronte del suo multiplo patrocinio di A__________
__________, __________ SA, __________ SA e __________ Sagl (peraltro avuta sia
come cliente, sia come controparte) in diverse procedure aventi connessione
materiale (p. 15-16 dell’impugnata decisione), osservando pure che A__________ __________
ha effettuato svariate operazioni unilaterali riguardanti il patrimonio e
l’organizzazione della convenuta che risultano perlomeno ambigue.
8.
L’appellante
non contesta la connessione materiale fra le diverse cause nelle quali egli è
stato coinvolto quale patrocinatore. Egli critica il Pretore per avere ammesso
il conflitto di interessi sulla base di un rischio puramente astratto, senza
considerare sufficientemente le circostanze del caso specifico. Sostiene di
avere sempre svolto diligentemente il proprio mandato e che i suoi patrocinati
hanno sempre avuto interessi convergenti. In particolare, A__________ __________
ha sempre agito per tutelare la società dai comportamenti lesivi di AO 1.
9.
Per maggiore
chiarezza, è opportuno riassumere i vari mandati assunti dall’appellante in
connessione con la presente fattispecie di cui questa Camera è a conoscenza.
Egli ha rappresentato la convenuta nella procedura qui in oggetto. Ha tuttavia pure
rappresentato la __________ e A__________ __________ contro la medesima __________
Sagl, in una causa innanzi alla III CCA (inc. 10.2018.12) in cui quest’ultima
lamentava una concorrenza sleale ai suoi danni (sottrazione di beni, dipendenti,
eccetera). Egli ha rinunciato a tale mandato, ma ciò non può sanare un
eventuale conflitto di interessi. L’appellante ha pure rappresentato A__________
__________ e __________ SA in ambito penale in relazione alle denunce sporte da
AO 1 che riguardavano anche tali sottrazioni. Ha patrocinato __________ Sagl
nei confronti di AO 1 e M__________ __________ per impedire loro l’iscrizione,
in proprio nome, del marchio “__________” rispettivamente del logo “__________”
(inc. 12.2018.141). Contestualmente, egli risulta pure il rappresentante della __________
SA nella richiesta di iscrizione del logo “__________” in nome di tale società.
10.
A__________ __________
e AO 1 sono in aperto contrasto fra loro e hanno avviato reciprocamente, agendo
personalmente o per il tramite della __________ Sagl, numerosi contenziosi
legali. Fra di essi è peraltro pendente una procedura di divorzio. Essi sono i
due gerenti della società. AO 1 ne è socia al 50%, mentre A__________ __________
controlla la restante quota per il tramite di __________ SA. Ora, già solo per
questi fatti, sorge il dubbio su quali siano gli effettivi interessi della convenuta.
È parimenti dubbioso che gli interessi di A__________ __________ e di __________
Sagl possano coincidere, ritenuto che AO 1, socia paritaria, è in aperto
contrasto con il primo proprio in merito alla conduzione e gestione della
società.
11.
Tali perplessità sono
rafforzate dalle presunte operazioni che vengono contestate ad A__________ __________
nella presente procedura e in quella avviata innanzi alla III CCA (sottrazione
di documenti, beni, dipendenti, clientela, eccetera). In particolare, l’appellante
ha ammesso il trasferimento di contratti di lavoro da __________ Sagl a __________
SA (osservato come ciò sia avvenuto senza l’accordo dell’altra gerente e socia
paritaria), trasferimenti unilaterali di beni patrimoniali sul conto di ________
SA e il trasferimento di un’automobile da __________ Sagl a __________ SA (fine
agosto 2017, cfr. doc. U e doc. U1) il cui corrispettivo è stato versato alla
convenuta cautelare solamente dopo l’avvio dei procedimenti civili e penali da
parte di AO 1 (doc. 30 e 50), per cui il suddetto pagamento del prezzo,
contrariamente a quanto suggerisce l’appellante, non apporta la necessaria
trasparenza. Malgrado A__________ __________ contesti a sua volta alla moglie
determinate operazioni unilaterali, ciò non toglie che non è un suo eventuale
conflitto di interessi con la società ad essere qui in discussione. Comunque
sia, l’operatività della società e più generalmente i suoi interessi appaiano
in pericolo e necessitano una tutela neutrale, indipendentemente dai torti e
dalle ragioni dei gerenti, dagli interessi dei dipendenti, di terze persone o
società. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, poco importa se dette
circostanze non sono ancora state definitivamente accertate: esse non possono
nemmeno essere escluse, tantomeno dalle allegazioni contenute nell’appello
(cfr. p. 14-17), e bastano concretamente, d’accordo con il primo giudice, per
ammettere un rischio concreto di interessi contrastanti fra la convenuta
cautelare da un lato e A__________ __________, __________ SA e __________ SA
dall’altro, ricordato altresì che l’appellante, proprio nella causa innanzi
alla III CCA, ha accettato un mandato che vedeva la __________ Sagl quale parte
avversa.
12.
L’appellante produce
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 CPC di cui chiede
l’assunzione in questa sede, e meglio gli scritti 15 novembre 2018 e 22
novembre 2018 con i relativi documenti annessi (doc. 53-57), rispettivamente i
doc. 1-5, per dimostrare che le operazioni effettuate da A__________ __________
sono sempre avvenute a tutela degli interessi di __________ Sagl e che quindi
la rappresentanza di entrambi è ammissibile.
12.1
Giusta l’art. 317 cpv.
1.
CPC le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuovi mezzi
di prova se essi sono venuti in essere dopo la decisione oppure, facendo uso
della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non
potevano essere prodotti già in primo grado (Verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 58 seg. ad art. 317 CPC).
12.2
Nella fattispecie,
occorre premettere che i suddetti scritti 15 novembre 2018 e 22 novembre 2018
sono stati prodotti in prima sede dall'AP1 per conto della __________ Sagl dopo
l’emanazione dell’impugnata decisione e dunque in violazione del relativo
divieto di rappresentanza, per cui essi non sono ammissibili. In ogni caso, ribadito
come nella presente fattispecie si debba unicamente statuire in merito al
conflitto di interessi, nessuno dei documenti prodotti in questa sede,
indipendentemente dall’adempimento delle condizioni poste dall’art. 317 CPC, è
atto a dimostrare una convergenza di interessi fra A__________ __________ e __________
Sagl.
12.3
Innanzitutto, i doc. 53
rispettivamente 1-3 nemmeno riguardano tale questione, bensì il patrocinio di __________
Sagl in una parallela procedura da parte dell’avv. __________ __________,
rispettivamente l’adeguamento del diritto di firma dei gerenti, da individuale
a collettiva, consecutivo alla decisione supercautelare 2 novembre 2018.
Parimenti irrilevante è il doc. 57, ovvero la comunicazione 14 novembre 2018
con la quale il procuratore pubblico prospetta un decreto di abbandono nei
confronti di __________ B__________ nell’ambito delle denunce sporte da AO 1,
in quanto ciò sancisce solo che egli non è perseguibile penalmente, non che i
suoi interessi siano convergenti con quelli della convenuta. Non apportano
elementi utili per il giudizio nemmeno i doc. 54-56 e i doc. 4-5, i quali
attestano unicamente la presenza di beni patrimoniali di __________ Sagl
all’interno di una cassetta di sicurezza rispettivamente il ritrasferimento di
varie somme sul conto della convenuta da parte di A__________ __________. Detti
documenti non possono difatti dimostrare né le intenzioni di A__________ __________
né una convergenza di interessi né sanare un eventuale conflitto di interessi,
che attiene a un ambito ben più ampio dei semplici trasferimenti di denaro.
Peraltro, l’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova del 6 dicembre 2018 è
concentrata nella difesa dell’agire di A__________ __________ piuttosto che degli
interessi della __________ Sagl, circostanza che fa sorgere ulteriori dubbi
sugli interessi che l’avv. AP 1 sta tutelando.
13.
Vi è pure da
effettuare una considerazione sulla procura prodotta in prima sede quale doc.
1A. Secondo il tenore della medesima, l’appellante è stato incaricato non di
rappresentare __________ Sagl, bensì lo stesso A__________ __________, che
figura dunque quale mandante e patrocinato, ciò che evidentemente non è
ammissibile in una procedura che non vede lui, bensì unicamente __________ Sagl
quale parte convenuta. Sin dall’inizio il patrocinio è stato dunque viziato da
una visione errata degli interessi da tutelare, che sarebbero dovuti essere
esclusivamente quelli della società. Giova pure aggiungere che, anche qualora A__________
__________ avesse conferito all’appellante il mandato di patrocinare la convenuta,
il dovere del legale sarebbe stato primariamente nei confronti di quest’ultima,
per cui lo stesso non può basarsi unicamente sulle informazioni fornite da uno
dei due gerenti in una nota situazione di totale blocco societario.
14.
Vi è pure da
aggiungere che fra __________ Sagl e __________ SA rispettivamente __________
SA vi è una sostanziale differenza, ovvero il coinvolgimento di AO 1 esclusivamente
nella prima società, e che le varie operazioni che hanno comportato un
trasferimento di beni e persone da questa all’orbita delle ulteriori due
società possono concretamente danneggiare la prima rispettivamente beneficiare
le seconde, per cui nemmeno si può ammettere che le tre società costituiscano
un gruppo con interessi convergenti.
15.
Il primo giudice ha
pure osservato che l’avv. AP 1, dopo aver rappresentato __________ Sagl in una
procedura volta a impedire l’iscrizione del marchio rispettivamente del logo “__________”
da parte di AO 1 e __________, ha utilizzato dette conoscenze in un’ulteriore
procedura e meglio rappresentando __________ SA nella richiesta di iscrizione
dello stesso logo. L’appellante contesta questo accertamento, sottolineando che
__________ SA ha inoltrato richiesta di iscrizione del logo che la
contraddistingue, diverso da quello oggetto di controversia (p. 26 appello). La
censura tuttavia non convince se solo si osserva che i due loghi, pur non
essendo uguali, sono estremamente simili fra loro, entrambi composti dalle
identiche due forme rettangolari intersecate con al fianco l’identica scritta “__________”,
avente pure la medesima grafica. L’unica differenza sta nella scritta “__________”,
apposta in caratteri più piccoli al di sotto del logo. Inoltre l’avv. AP 1, nel
patrocinio di __________ Sagl, aveva evidenziato che il marchio “__________” e
il logo “__________” le appartenevano e la identificavano, rispettivamente che
questa aveva appositamente fatto realizzare e pagato il logo in questione.
Nella misura in cui entrambe le società rivendicano il diritto di utilizzare un
logo quasi identico, la divergenza di interessi sul tema è lampante.
16.
Nulla giova peraltro
all’appellante menzionare l’ammissibilità del doppio patrocinio di una società
anonima e del suo azionista maggioritario (p. 24 appello). Osservato come anche
in simili casi possa esservi, a dipendenza delle circostanze, un conflitto di
interessi (cfr. impugnata decisione, p. 15), nel presente caso non vi è alcun
socio maggioritario, bensì due soci paritari, per cui il rischio di un
conflitto di interessi è ben più accentuato.
17.
Tutti questi elementi dimostrano
una divergenza di interessi fra A__________ __________, __________ SA e __________
SA da una parte, e __________ Sagl dall’altra. Ciò premesso l’appellante, affermando
che il primo giudice non avrebbe accertato una lesione degli interessi
societari rispettivamente un uso indebito di informazioni condivise, non
formula una censura atta a rimettere in discussione la decisione pretorile (v.
sopra consid. 6.2).
18.
Per
tutti questi motivi, l’appello dell’avv. AP 1 deve essere respinto, con
conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 10 LTG e 11, 13 e 14 RTar.
19.
La decisione
che sancisce un divieto di rappresentanza è una decisione incidentale ai sensi
dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale federale tramite
il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF 2C_396/2015 del 12
maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016, consid.
1.
).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 23
novembre 2018 di __________ Sagl è irricevibile.
§ Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
2. L’appello 23
novembre 2018 dell’avv. AP 1 è respinto.
§ Le spese processuali di
fr. 1’000.- rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata
fr. 3’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città e alla Commissione di disciplina degli
avvocati, CP 13, 6602 Muralto.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia
di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).