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Decisione

12.2018.152

Decisione incidentale in ambito cautelare, divieto di rappresentanza del patrocinatore per incapacità di postulazione (conflitto d'interessi)

4 marzo 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ Sagl è una società

a garanzia limitata della quale AO 1 è socia al 50% e gerente, mentre il marito

A__________ __________ è presidente della gerenza. __________ SA, l’altra socia

al 50% di __________ Sagl, è detenuta e gestita da A__________ in qualità di azionista

e amministratore unico, ruolo che egli ricopre altresì nell’ulteriore società

anonima __________ SA.

B.

Con istanza di provvedimenti

in via supercautelare e cautelare 16 ottobre 2017 AO 1 ha convenuto in giudizio

__________ Sagl, chiedendo al Pretore di Locarno-Città la nomina di un

commissario esterno per la sua gerenza come pure di fare ordine ad A__________ __________

di astenersi immediatamente da ogni disposizione suscettibile di pregiudicare i

suoi interessi o quelli della società (CA.2017.39). L’istante ha fondato la

propria richiesta su presunti atti di A__________ __________ a detrimento suo

personale e di __________, in particolare la sua progressiva esclusione dalla

società, rispettivamente sottrazione di dati, documenti, beni patrimoniali e dipendenti

della società e danneggiamento della sua operatività.

C.

In data 7 marzo 2018 l’istante

ha formulato nuove domande, postulando la nomina di G__________ __________

quale commissario esterno per la gerenza della convenuta (curatore) e la

modifica del potere di firma individuale dei coniugi in un diritto di firma

congiunta con il commissario, come pure di fornire al curatore rispettivamente

a lei stessa documentazione e informazioni.

D.

In occasione dell’udienza di

notifica delle prove del 1. ottobre 2018 l’istante ha sollevato l’eccezione di

carente capacità processuale dell’avv. AP 1, a suo dire operante in una

situazione di conflitto d’interessi. Con scritto 5 ottobre 2018, la medesima ha

chiesto l’emanazione di una decisione formale a tal proposito.

E.

Successivamente, l’istante ha

introdotto una nuova richiesta cautelare volta a far revocare immediatamente la

carica di presidente della gerenza di A__________ __________, subordinatamente

i suoi poteri di rappresentanza e ancora più subordinatamente di ordinare ad A__________

__________ di richiedere ogni volta il suo consenso o quello del giudice per

qualsiasi atto di amministrazione ordinaria o straordinaria della società

(CA.2018.17).

F.

Con decisione supercautelare 2

novembre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto quest’ultima richiesta,

ordinando la cancellazione dal Registro di Commercio del diritto di firma

individuale detenuto dai due gerenti, con contestuale iscrizione di un diritto

di firma collettiva fra le medesime parti e parallela esclusione di una

vincolatività tramite firma collettiva a due di una delle due persone citate

con il procuratore F__________ __________.

G.

Con la decisione 12 novembre

2018 qui impugnata il Pretore ha accolto l’eccezione di carente capacità di

postulazione dell’avv. AP 1 a fronte del suo patrocinio, oltre che della

convenuta, di A__________ __________, __________ SA e __________ SA in

ulteriori procedure vertenti sulla medesima fattispecie malgrado il concreto

rischio di un conflitto di interessi, vietando al legale di proseguire nel

mandato e assegnando alla convenuta un termine di 20 giorni per nominare un

nuovo patrocinatore.

H.

Con l’appello 23 novembre 2018

che qui ci occupa, l’avv. AP 1, agendo personalmente e pure in rappresentanza

della convenuta, è insorto contro tale decisione, postulando in via preliminare

la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e l’assunzione di nuovi fatti

e nuovi mezzi di prova (doc. 53-57), e in via principale l’annullamento e la

riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’eccezione di

carente capacità di postulazione, siccome fra i suoi assistiti non vi è mai

stata una divergenza di interessi. Degli argomenti dell’appellante si dirà, per

quanto necessario, nei considerandi che seguiranno.

I.

Con decisione 29

novembre 2018 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di

effetto sospensivo, confermando il divieto di rappresentanza.

J.

Con istanza 6 dicembre 2018

l’appellante ha dapprima sottolineato che, a fronte del mancato conferimento

dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata, egli non rappresentava più la

__________ Sagl nella procedura di appello, bensì agiva unicamente in proprio

nome, e ha chiesto l’assunzione di ulteriori nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

(doc. 1-5).

K.

Con risposta all’appello 19

dicembre 2018, AO 1 si è opposta all’impugnativa, laddove ammissibile, e alle

richieste ivi contenute, contestando peraltro la continua presentazione di

scritti, da parte dell’avv. AP 1, anche per conto della __________ Sagl in

violazione della decisione pretorile. Con osservazioni di pari data,

l’appellata si è pure opposta all’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi

di prova del 6 dicembre 2018.

L.

Con replica spontanea 31

dicembre 2018, l’avv. AP 1 ha sottolineato la sua buona fede nel presentare scritti

per conto della __________ Sagl anche successivamente all’impugnata decisione

pretorile, osservando pure che __________ ha sempre agito nell’interesse della

convenuta.

E considerato

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili con appello sia le decisioni incidentali

di prima istanza, sia le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, posto

che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In

concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione incidentale di

prima istanza in ambito cautelare, in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.- e retta dalla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Pacifica

è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 10 giorni

(art. 314 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 12 novembre 2018 è

stata notificata all’avv. AP 1 il 14 novembre 2018, per cui l’appello 23

novembre 2018 è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del

gravame.

2.

Preliminarmente,

essendo l’appello 23 novembre 2018 stato presentato dall’avv. AP 1 sia per

proprio conto, sia per conto della __________ Sagl, occorre precisare che,

seppure il giudizio pretorile (divieto di rappresentanza), potesse essere

impugnato sia dal suddetto legale, sia dalla società, esso era immediatamente

esecutivo, esecutività che non poteva essere sospesa dall’appello, ma solo dall’eventuale

conferimento dell’effetto sospensivo (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed.,

Vol. 2, n. 99 ad art. 315 CPC), che il Presidente di questa Camera ha già

negato. L’appello presentato dall’avv. AP 1 in rappresentanza di __________

Sagl è dunque irricevibile. Nel prosieguo verrà pertanto esaminato solo il

gravame presentato dall’avv. AP 1 in proprio nome e per proprio conto.

3.

A

livello procedurale, l’appellante sostiene che AO 1 abbia sollevato

tardivamente, solo il 1. ottobre 2018, l’eccezione della sua incapacità di

postulazione, dunque in maniera strumentale e in contrasto con la buona fede. La

censura non merita accoglimento. Infatti, i presupposti processuali, fra i

quali rientra la capacità di postulazione quale aspetto della capacità

processuale, vanno verificati d’ufficio ad ogni stadio della causa (art. 59

cpv. 2 lett. c e 60 CPC), laddove essi sono la premessa essenziale per poter

emettere un giudizio di merito. Ora, posto che il relativo esame dovrebbe

avvenire prima dell’esame materiale delle pretese azionate, rispettivamente non

appena sorga un fondato sospetto sull’assenza di un presupposto processuale,

non vi è di principio alcuna norma di legge che prescriva un particolare

momento in cui questa analisi debba avvenire oppure imponga la sospensione

della procedura finché non sia stata definitivamente chiarita l’ammissibilità

dell’azione (DTF 140 III 159, consid. 4.2.4). Nessun biasimo può dunque essere

mosso al primo giudice, che comunque si è chinato sulla questione non appena

l’istante cautelare ha sollevato l’eccezione.

4.

L’appellante

lamenta pure un’insufficiente istruttoria e un’errata conduzione della

procedura di primo grado, che non gli avrebbe permesso di prendere

compiutamente posizione sull’eccezione processuale e offrire le sue prove, per

cui vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito.

4.1

ln

primo luogo, l’appellante ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto assumere

ulteriori prove prima di pronunciarsi sull’eccezione processuale. A tal

proposito si osserva che il diritto alla prova, espressione del diritto di

essere sentito, non è assoluto. Esso è, infatti, controbilanciato dallo strumento

dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice al servizio

dell’economicità e celerità del processo, che permette al giudice, senza cadere

nell’arbitrio, di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se

quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio

convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (IICCA

dell’8 luglio 2016, inc. 12.2015.192, consid. 2; DTF 138 III 374, consid.

4.3

). La procedura sommaria prevede peraltro una limitazione dei mezzi di

prova ammissibili, nell’ottica dell’esigenza di celerità del procedimento (art.

254.

CPC).

Nella

fattispecie, l’appellante non precisa quali ulteriori mezzi di prova il primo

giudice avrebbe dovuto assumere e perché gli stessi sarebbero stati rilevanti, se

non riferendosi all’audizione dei due dipendenti che a suo dire avrebbero

potuto confermare le asserite pressioni dell’istante cautelare e il loro

assenso o addirittura volontà di trasferire i contratti di lavoro (p. 15, punto

5.3

appello) senza tuttavia esprimersi sulla loro ammissibilità alla luce

dell’art. 254 CPC né chiederne l’audizione in questa sede. In ogni caso, l’audizione

di testi mal si concilia con la natura celere della procedura in esame, né si

vede come gli interessi dei dipendenti o la loro opinione sugli atteggiamenti

di AO 1 possano dimostrare che fra __________ Sagl, A__________ __________ e le

società da lui controllate vi siano interessi convergenti. La censura, non

sufficientemente motivata né ossequiosa dell’art. 254 CPC, è quindi irricevibile

(art. 310 e 311 cpv.1 CPC), né sarebbe comunque atta a rimettere in discussione

l’apprezzamento anticipato delle prove operato del Pretore, che ha ritenuto di

avere sufficienti mezzi di prova a disposizione per emanare la sua decisione.

4.2

Secondo l’appellante, il suo diritto di essere sentito

sarebbe pure stato violato dalla mancata limitazione della procedura all’eccezione

processuale ai sensi dell’art. 125 CPC e dalla mancata possibilità di

esprimersi compiutamente a tal riguardo, offrendo gli opportuni mezzi di prova.

A torto. Innanzitutto, egli non ha mai chiesto una simile limitazione. Oltretutto,

la limitazione della procedura ex art. 125 CPC è una facoltà, non un obbligo

del giudice, per cui egli non è tenuto a effettuarla nemmeno se le parti lo

richiedono (DTF 5A_745/2014 del 16 marzo 2015, consid. 3.3; DTF 140 III 159,

consid. 4.2.4). Essa stride peraltro con il principio della celerità che regola

la procedura sommaria, che deve indurre a evitare tutto quanto non sia

indispensabile e possa rallentare il corso del processo (cfr. ICCA del 3 aprile

2015, inc. 11.2015.13, consid. 5). Oltretutto l’appellante ha avuto ampie

occasioni per esprimersi: dapprima nell’ambito dell’udienza 1. ottobre 2018 e

in seguito con due diversi scritti 2 ottobre 2018, e con successivi scritti 24

ottobre 2018 e 25 ottobre 2018, con i quali aveva la possibilità di presentare

ulteriori mezzi di prova, ciò che peraltro ha fatto (cfr. doc. 51).

4.3

Inoltre, l’appellante non può essere seguito laddove critica il

Pretore per avere fondato il suo giudizio su circostanze nemmeno evocate

dall’istante all’udienza del 1. ottobre 2018, ovvero a suo dire, “i

rimproveri mossi all’ing. __________” (p. 13, punto 5.1 appello). Innanzitutto

ella, nel sollevare la sua eccezione, si è riferita a una causa innanzi alla

III CCA ove __________ SA e A__________ __________, entrambi patrocinati

dall’appellante, sono stati convenuti per asseriti comportamenti scorretti ai

danni di __________ Sagl. L’istante ha poi sostanziato la sua eccezione con

ulteriori scritti, in particolare quello del 5 ottobre 2018, evidenziando i molteplici

mandati di patrocinio dell’appellante malgrado una divergenza di interessi, in

particolare in considerazione dei comportamenti contestati ad A__________ __________

per cui l’appellante è stato posto a conoscenza dei rimproveri mossigli.

Oltre a ciò quest’ultimo, pur osservando che il

giudice non deve indagare d’ufficio alla ricerca dei fatti che toccano

l’ammissibilità dell’azione (p. 9, punto 4.1 appello), non contesta al Pretore un

tale comportamento, per cui su questo punto non vi è una valida censura. Comunque

sia, nonostante l’esame d’ufficio dei presupposti processuali non esenti le

parti dall’onere di allegazione e dimostrazione, se dagli atti processuali,

dalle dichiarazioni delle parti oppure da fatti notori o noti al giudice

emergono elementi che fanno ipotizzare la possibile inammissibilità di una

causa, il giudice può e deve disporre dei chiarimenti d’ufficio,

rispettivamente considerare tutte le informazioni a sua disposizione (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC;

DTF 139 III 278, consid. 4.3). Nella fattispecie, detti dubbi erano evidenti

anche solo alla luce dei molteplici mandati di rappresentanza dell’avv. AP 1.

5.

L’appellante critica pure il Pretore per non avere esaminato i

presupposti dell’art. 261 CPC (p. 19 seg. appello) e per avere accolto

l’eccezione malgrado non disponesse di sufficienti elementi di valutazione, tantomeno

in una procedura sommaria relativa a un provvedimento cautelare, dove il

conflitto di interessi è stato valutato sommariamente su fatti non ancora

accertati e sulla base di rischi teorici.

5.1

La prima censura è palesemente infondata: basti qui ricordare che,

nel procedimento cautelare, il primo giudice deve esaminare sia l’ammissibilità

dell’istanza alla luce dei necessari presupposti processuali, sia la sua fondatezza

sulla base dell’art. 261 CPC e che quindi, laddove venga esaminato l’adempimento

di un presupposto processuale, le questioni della parvenza di buon fondamento

della causa di merito, del pregiudizio difficilmente riparabile, dell’urgenza e

della proporzionalità ancora non si pongono.

5.2

Per quanto concerne l’esame del presupposto

processuale, l’analisi giuridica, nell’ambito di un procedimento cautelare, è

funzionale alle relative esigenze procedurali, caratterizzate da una certa

urgenza, approssimazione, provvisorietà e sommarietà, per cui non vi è

ambizione di rendere definitivamente giustizia: al giudice del processo

cautelare dev’essere dunque concesso di limitarsi a un esame giuridico

provvisorio e sommario, senza pregiudizio per la sentenza di merito (DTF 138

III 728, consid. 2.1 seg.; Trezzini, op. cit., n. 43 seg. ad art.

261.

CPC; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed, n. 34 ad

art. 308 CPC).

5.3

La capacità processuale, quale presupposto

processuale, dev’essere data in ogni procedimento. Un’incapacità di

postulazione può e deve dunque essere accertata anche in una procedura cautelare,

se vi sono sufficienti elementi per ammetterla, e comporta l’emanazione di un

divieto di rappresentanza. L’attribuzione di un mandato a un avvocato gravato

da un conflitto di interessi non è una semplice svista e non può essere oggetto

di sanatoria, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante. Peraltro,

il divieto di operare in conflitto di interessi è un principio cardine della

professione di avvocato (DTF 2C_885/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.1).

Esso è previsto dalla legge (art. 12 lett. c LLCA), è motivato dall’interesse

della parte patrocinata e dall’interesse pubblico a un esercizio della

professione diligente e indipendente (cfr. DTF 138 II 440), è proporzionale a

tale scopo e non intacca nella sua essenza il diritto dell’avvocato

all’esercizio della sua attività economica (art. 27 Cost.).

6.

L’art. 12 lett. b e c

LLCA dispone che l’avvocato esercita la sua attività professionale in piena

indipendenza ed evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e

quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Tale norma

mira alla tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del

processo e a evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in

altra sede a detrimento di un suo cliente (DTF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016,

consid. 1.3; DTF 138 II 162, consid. 2.4 seg.).

6.1

Da tale norma deriva in particolare il divieto di doppio

patrocinio: un avvocato non può rappresentare, nell’ambito della medesima

fattispecie litigiosa, delle parti con interessi divergenti, in quanto in tal

caso egli non può rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza

e diligenza verso ciascuna di esse. Una doppia rappresentanza, per essere

inammissibile, non deve forzatamente avvenire all’interno della medesima

procedura, o di procedure parallelamente pendenti. Basta che l’avvocato, in

procedure differenti che riguardano lo stesso complesso di fatti, rappresenti o

abbia rappresentato dei clienti con interessi divergenti (DTF 2C_814/2014 del

22.

gennaio 2015, consid. 4.1.2; DTF 1B_376/2013 del 18 novembre 2013, consid. 3).

Nel caso in cui subentri un conflitto di interessi, l’avvocato deve rinunciare

a tutti i mandati oggetto di tale vizio (DTF 134 II 108, consid. 4.2.1; cfr. anche

impugnata decisione, p. 17 e art. 12 cpv. 2 delle Norme deontologiche CSD).

6.2

Come già sottolineato dal primo giudice (p. 13-14), il mero rischio

teorico di un conflitto di interessi non può bastare per sancire un divieto di

rappresentanza. Più specificamente, la semplice possibilità teorica e astratta

che le parti patrocinate possano avere interessi contrastanti non è sufficiente

(DTF 134 II 108, consid. 4.2.2). D’altra parte, non è nemmeno necessario che

questo rischio si sia realizzato e che l’avvocato abbia esercitato il proprio

mandato in maniera inadeguata o a discapito degli interessi del suo cliente

(DTF 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015, consid. 4.1.1).

7.

Nel

caso concreto, il primo giudice ha in sintesi ammesso il rischio concreto di

conflitto di interessi dell’avv. AP 1 a fronte del suo multiplo patrocinio di A__________

__________, __________ SA, __________ SA e __________ Sagl (peraltro avuta sia

come cliente, sia come controparte) in diverse procedure aventi connessione

materiale (p. 15-16 dell’impugnata decisione), osservando pure che A__________ __________

ha effettuato svariate operazioni unilaterali riguardanti il patrimonio e

l’organizzazione della convenuta che risultano perlomeno ambigue.

8.

L’appellante

non contesta la connessione materiale fra le diverse cause nelle quali egli è

stato coinvolto quale patrocinatore. Egli critica il Pretore per avere ammesso

il conflitto di interessi sulla base di un rischio puramente astratto, senza

considerare sufficientemente le circostanze del caso specifico. Sostiene di

avere sempre svolto diligentemente il proprio mandato e che i suoi patrocinati

hanno sempre avuto interessi convergenti. In particolare, A__________ __________

ha sempre agito per tutelare la società dai comportamenti lesivi di AO 1.

9.

Per maggiore

chiarezza, è opportuno riassumere i vari mandati assunti dall’appellante in

connessione con la presente fattispecie di cui questa Camera è a conoscenza.

Egli ha rappresentato la convenuta nella procedura qui in oggetto. Ha tuttavia pure

rappresentato la __________ e A__________ __________ contro la medesima __________

Sagl, in una causa innanzi alla III CCA (inc. 10.2018.12) in cui quest’ultima

lamentava una concorrenza sleale ai suoi danni (sottrazione di beni, dipendenti,

eccetera). Egli ha rinunciato a tale mandato, ma ciò non può sanare un

eventuale conflitto di interessi. L’appellante ha pure rappresentato A__________

__________ e __________ SA in ambito penale in relazione alle denunce sporte da

AO 1 che riguardavano anche tali sottrazioni. Ha patrocinato __________ Sagl

nei confronti di AO 1 e M__________ __________ per impedire loro l’iscrizione,

in proprio nome, del marchio “__________” rispettivamente del logo “__________”

(inc. 12.2018.141). Contestualmente, egli risulta pure il rappresentante della __________

SA nella richiesta di iscrizione del logo “__________” in nome di tale società.

10.

A__________ __________

e AO 1 sono in aperto contrasto fra loro e hanno avviato reciprocamente, agendo

personalmente o per il tramite della __________ Sagl, numerosi contenziosi

legali. Fra di essi è peraltro pendente una procedura di divorzio. Essi sono i

due gerenti della società. AO 1 ne è socia al 50%, mentre A__________ __________

controlla la restante quota per il tramite di __________ SA. Ora, già solo per

questi fatti, sorge il dubbio su quali siano gli effettivi interessi della convenuta.

È parimenti dubbioso che gli interessi di A__________ __________ e di __________

Sagl possano coincidere, ritenuto che AO 1, socia paritaria, è in aperto

contrasto con il primo proprio in merito alla conduzione e gestione della

società.

11.

Tali perplessità sono

rafforzate dalle presunte operazioni che vengono contestate ad A__________ __________

nella presente procedura e in quella avviata innanzi alla III CCA (sottrazione

di documenti, beni, dipendenti, clientela, eccetera). In particolare, l’appellante

ha ammesso il trasferimento di contratti di lavoro da __________ Sagl a __________

SA (osservato come ciò sia avvenuto senza l’accordo dell’altra gerente e socia

paritaria), trasferimenti unilaterali di beni patrimoniali sul conto di ________

SA e il trasferimento di un’automobile da __________ Sagl a __________ SA (fine

agosto 2017, cfr. doc. U e doc. U1) il cui corrispettivo è stato versato alla

convenuta cautelare solamente dopo l’avvio dei procedimenti civili e penali da

parte di AO 1 (doc. 30 e 50), per cui il suddetto pagamento del prezzo,

contrariamente a quanto suggerisce l’appellante, non apporta la necessaria

trasparenza. Malgrado A__________ __________ contesti a sua volta alla moglie

determinate operazioni unilaterali, ciò non toglie che non è un suo eventuale

conflitto di interessi con la società ad essere qui in discussione. Comunque

sia, l’operatività della società e più generalmente i suoi interessi appaiano

in pericolo e necessitano una tutela neutrale, indipendentemente dai torti e

dalle ragioni dei gerenti, dagli interessi dei dipendenti, di terze persone o

società. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, poco importa se dette

circostanze non sono ancora state definitivamente accertate: esse non possono

nemmeno essere escluse, tantomeno dalle allegazioni contenute nell’appello

(cfr. p. 14-17), e bastano concretamente, d’accordo con il primo giudice, per

ammettere un rischio concreto di interessi contrastanti fra la convenuta

cautelare da un lato e A__________ __________, __________ SA e __________ SA

dall’altro, ricordato altresì che l’appellante, proprio nella causa innanzi

alla III CCA, ha accettato un mandato che vedeva la __________ Sagl quale parte

avversa.

12.

L’appellante produce

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 CPC di cui chiede

l’assunzione in questa sede, e meglio gli scritti 15 novembre 2018 e 22

novembre 2018 con i relativi documenti annessi (doc. 53-57), rispettivamente i

doc. 1-5, per dimostrare che le operazioni effettuate da A__________ __________

sono sempre avvenute a tutela degli interessi di __________ Sagl e che quindi

la rappresentanza di entrambi è ammissibile.

12.1

Giusta l’art. 317 cpv.

1.

CPC le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuovi mezzi

di prova se essi sono venuti in essere dopo la decisione oppure, facendo uso

della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non

potevano essere prodotti già in primo grado (Verda

Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 58 seg. ad art. 317 CPC).

12.2

Nella fattispecie,

occorre premettere che i suddetti scritti 15 novembre 2018 e 22 novembre 2018

sono stati prodotti in prima sede dall'AP1 per conto della __________ Sagl dopo

l’emanazione dell’impugnata decisione e dunque in violazione del relativo

divieto di rappresentanza, per cui essi non sono ammissibili. In ogni caso, ribadito

come nella presente fattispecie si debba unicamente statuire in merito al

conflitto di interessi, nessuno dei documenti prodotti in questa sede,

indipendentemente dall’adempimento delle condizioni poste dall’art. 317 CPC, è

atto a dimostrare una convergenza di interessi fra A__________ __________ e __________

Sagl.

12.3

Innanzitutto, i doc. 53

rispettivamente 1-3 nemmeno riguardano tale questione, bensì il patrocinio di __________

Sagl in una parallela procedura da parte dell’avv. __________ __________,

rispettivamente l’adeguamento del diritto di firma dei gerenti, da individuale

a collettiva, consecutivo alla decisione supercautelare 2 novembre 2018.

Parimenti irrilevante è il doc. 57, ovvero la comunicazione 14 novembre 2018

con la quale il procuratore pubblico prospetta un decreto di abbandono nei

confronti di __________ B__________ nell’ambito delle denunce sporte da AO 1,

in quanto ciò sancisce solo che egli non è perseguibile penalmente, non che i

suoi interessi siano convergenti con quelli della convenuta. Non apportano

elementi utili per il giudizio nemmeno i doc. 54-56 e i doc. 4-5, i quali

attestano unicamente la presenza di beni patrimoniali di __________ Sagl

all’interno di una cassetta di sicurezza rispettivamente il ritrasferimento di

varie somme sul conto della convenuta da parte di A__________ __________. Detti

documenti non possono difatti dimostrare né le intenzioni di A__________ __________

né una convergenza di interessi né sanare un eventuale conflitto di interessi,

che attiene a un ambito ben più ampio dei semplici trasferimenti di denaro.

Peraltro, l’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova del 6 dicembre 2018 è

concentrata nella difesa dell’agire di A__________ __________ piuttosto che degli

interessi della __________ Sagl, circostanza che fa sorgere ulteriori dubbi

sugli interessi che l’avv. AP 1 sta tutelando.

13.

Vi è pure da

effettuare una considerazione sulla procura prodotta in prima sede quale doc.

1A. Secondo il tenore della medesima, l’appellante è stato incaricato non di

rappresentare __________ Sagl, bensì lo stesso A__________ __________, che

figura dunque quale mandante e patrocinato, ciò che evidentemente non è

ammissibile in una procedura che non vede lui, bensì unicamente __________ Sagl

quale parte convenuta. Sin dall’inizio il patrocinio è stato dunque viziato da

una visione errata degli interessi da tutelare, che sarebbero dovuti essere

esclusivamente quelli della società. Giova pure aggiungere che, anche qualora A__________

__________ avesse conferito all’appellante il mandato di patrocinare la convenuta,

il dovere del legale sarebbe stato primariamente nei confronti di quest’ultima,

per cui lo stesso non può basarsi unicamente sulle informazioni fornite da uno

dei due gerenti in una nota situazione di totale blocco societario.

14.

Vi è pure da

aggiungere che fra __________ Sagl e __________ SA rispettivamente __________

SA vi è una sostanziale differenza, ovvero il coinvolgimento di AO 1 esclusivamente

nella prima società, e che le varie operazioni che hanno comportato un

trasferimento di beni e persone da questa all’orbita delle ulteriori due

società possono concretamente danneggiare la prima rispettivamente beneficiare

le seconde, per cui nemmeno si può ammettere che le tre società costituiscano

un gruppo con interessi convergenti.

15.

Il primo giudice ha

pure osservato che l’avv. AP 1, dopo aver rappresentato __________ Sagl in una

procedura volta a impedire l’iscrizione del marchio rispettivamente del logo “__________”

da parte di AO 1 e __________, ha utilizzato dette conoscenze in un’ulteriore

procedura e meglio rappresentando __________ SA nella richiesta di iscrizione

dello stesso logo. L’appellante contesta questo accertamento, sottolineando che

__________ SA ha inoltrato richiesta di iscrizione del logo che la

contraddistingue, diverso da quello oggetto di controversia (p. 26 appello). La

censura tuttavia non convince se solo si osserva che i due loghi, pur non

essendo uguali, sono estremamente simili fra loro, entrambi composti dalle

identiche due forme rettangolari intersecate con al fianco l’identica scritta “__________”,

avente pure la medesima grafica. L’unica differenza sta nella scritta “__________”,

apposta in caratteri più piccoli al di sotto del logo. Inoltre l’avv. AP 1, nel

patrocinio di __________ Sagl, aveva evidenziato che il marchio “__________” e

il logo “__________” le appartenevano e la identificavano, rispettivamente che

questa aveva appositamente fatto realizzare e pagato il logo in questione.

Nella misura in cui entrambe le società rivendicano il diritto di utilizzare un

logo quasi identico, la divergenza di interessi sul tema è lampante.

16.

Nulla giova peraltro

all’appellante menzionare l’ammissibilità del doppio patrocinio di una società

anonima e del suo azionista maggioritario (p. 24 appello). Osservato come anche

in simili casi possa esservi, a dipendenza delle circostanze, un conflitto di

interessi (cfr. impugnata decisione, p. 15), nel presente caso non vi è alcun

socio maggioritario, bensì due soci paritari, per cui il rischio di un

conflitto di interessi è ben più accentuato.

17.

Tutti questi elementi dimostrano

una divergenza di interessi fra A__________ __________, __________ SA e __________

SA da una parte, e __________ Sagl dall’altra. Ciò premesso l’appellante, affermando

che il primo giudice non avrebbe accertato una lesione degli interessi

societari rispettivamente un uso indebito di informazioni condivise, non

formula una censura atta a rimettere in discussione la decisione pretorile (v.

sopra consid. 6.2).

18.

Per

tutti questi motivi, l’appello dell’avv. AP 1 deve essere respinto, con

conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 10 LTG e 11, 13 e 14 RTar.

19.

La decisione

che sancisce un divieto di rappresentanza è una decisione incidentale ai sensi

dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale federale tramite

il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF 2C_396/2015 del 12

maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016, consid.

1.

).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 23

novembre 2018 di __________ Sagl è irricevibile.

§ Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

2. L’appello 23

novembre 2018 dell’avv. AP 1 è respinto.

§ Le spese processuali di

fr. 1’000.- rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata

fr. 3’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città e alla Commissione di disciplina degli

avvocati, CP 13, 6602 Muralto.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia

di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).