12.2018.153
Indebito arricchimento, compensazione
27 marzo 2020Italiano24 min
hanno sottoscritto un mandato di consulenza in ambito pubblicitario con scadenza al 31 dicembre 2013 (doc. C).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.153
Lugano
27 marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.171
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 5
settembre 2014 da
AO
1
patrocinato dall’avv. __________,
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di Euro 45'000.- oltre interessi a
titolo di indebito arricchimento;
richiesta avversata dalla convenuta, che vi ha opposto in
compensazione un proprio
credito, e che il Pretore ha accolto con decisione 29
ottobre 2018;
appellante la convenuta, che con appello 29 novembre 2018 ha chiesto la
riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione e accertare il suo
diritto di compensare l’importo preteso
con un proprio credito, con protesta di spese e
ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 25 gennaio
2019 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
In data 3 gennaio 2011 il AO 1
(qui di seguito “AO 1”) e __________ Srl (società del gruppo __________ facente
capo essenzialmente a __________ N__________ e __________ SA, v. doc. D ed E)
hanno sottoscritto un mandato di consulenza in ambito pubblicitario con scadenza al 31 dicembre 2013 (doc. C).
B.
In data 22 luglio 2013
AO 1 e __________ SA (qui di seguito “__________”),
ora AP 1 (qui di seguito “AP
1”), hanno concluso una transazione, firmata dalle suddette parti e da __________
N__________ in proprio, in cui hanno risolto consensualmente il suddetto
contratto, con l’impegno di AO 1 di versare, a saldo di ogni reciproca pretesa
derivante dal contratto, complessivi Euro 59'000.- in due rate, ovvero una
prima rata di Euro 45'000.- entro il 23 luglio 2013 e una seconda rata di Euro
14'000.- entro due giorni dalla sottoscrizione dell’apposito verbale di
conciliazione avanti alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di __________ (doc. F e G).
C.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 5 settembre 2014 AO 1 ha convenuto AP
1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, postulandone la
condanna alla restituzione di Euro 45'000.- oltre interessi a titolo di
indebito arricchimento a fronte di un erroneo doppio bonifico della prima rata
pattuita. Con risposta 7 novembre 2014 la convenuta si è opposta alla
petizione, sollevando preliminarmente le eccezioni
di carente legittimazione attiva e di mancanza
di una valida rappresentanza professionale della controparte (evase dal Pretore
con la decisione incidentale 23 marzo 2015 con cui ha accolto l’istanza di rettifica
della denominazione di parte attrice inoltrata da quest’ultima il 25 novembre
2014), presentando altresì un’istanza di chiamata in causa nei confronti dell’__________ (__________) e della __________ (respinta dal Pretore con decisione 20
gennaio 2015 di cui all’inc. SO.2014.4802), e osservando nel merito di non essere tenuta alla restituzione dell’importo,
da compensare con un credito di Euro
50'000.- da lei vantato nei confronti dell’attrice (doc. 16). Con replica 7
maggio 2015, duplica 10 luglio 2015 e le prime arringhe del 13 ottobre 2015, le
parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
D.
Quanto alle opposte tesi delle
parti in relazione al credito posto in compensazione da AP 1, quest’ultima ha dapprima
rilevato che AO 1 farebbe parte di un gruppo comprendente altresì __________ (__________)
e la __________, tre entità gestite e coordinate da un socio unico, con cui
essa ha sottoscritto tre diversi contratti di consulenza (doc. C, 6 e 7). Essa
ha poi in sintesi osservato che la __________ Sagl (“__________”), società appartenente al gruppo __________, ha svolto attività in ambito pubblicitario per la campagna “__________” (esulanti
dal contratto di consulenza doc. C e invece relative a un contratto del 23
dicembre 2011) in favore sia di __________, sia di AO 1 (avendo quale
referente, per entrambe le società, l’allora Direttore generale di __________ __________ M__________), emettendo la
fattura 101/2013 del 12 aprile
2013 relativa al “Contratto di sponsorizzazione 2012-2013” per un importo di Euro 50'000.- (doc. 16), per cui AO
1 era debitrice di tale somma. __________ è stata poi assorbita per fusione daAP 1 (doc. B), per cui quest’ultima ha acquisito il
credito.
AO 1 da parte sua ha in particolare rilevato di non
avere mai ricevuto prestazioni e servizi da __________ (la quale comunque è
stata assorbita dalla controparte prima della sottoscrizione della transazione
22 luglio 2013 che ha risolto definitivamente ogni rapporto di dare e avere fra
le parti) e di essere una società commerciale autonoma dotata di propria
personalità giuridica, evidenziando che la fattura doc. 16 non è intestata a
lei, bensì a un’altra società, e che essa sarebbe in ogni caso già stata liquidata
in base a precedenti accordi.
E.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 29 ottobre 2018 il Pretore ha accolto la
petizione e condannato la convenuta a restituire all’attrice Euro 45'000.-
oltre interessi del 5% dal 26 agosto 2013, ponendo le spese processuali, di
complessivi fr. 5'500.-, a carico della convenuta, pure condannata a versare
alla controparte fr. 7'500.- per ripetibili. In sintesi, il Pretore ha
accertato l’erroneo doppio bonifico della prima rata da parte dell’attrice e ha
negato il diritto della convenuta di trattenere tale importo e porlo in
compensazione con il suo asserito credito nei confronti della controparte,
siccome rimasto incomprovato.
F.
Con appello 29 novembre 2018 AP 1ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accertare
il suo diritto di compensare l’importo preteso con il proprio credito. Con
risposta 25 gennaio 2019 AO 1 si è opposta al gravame, postulandone l’integrale
reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei
considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett.
a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto
che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia
dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, sia l’appello 29 novembre 2018, sia la risposta
all’appello 25 gennaio 2019 sono tempestivi.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria
lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime. Nel caso concreto, l’appello in larga parte non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non
debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi già esposte in prima
sede. L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui
rispetta i principi sopraindicati.
3.
Preliminarmente occorre
precisare che il petitum del gravame postula, oltre alla reiezione della
petizione, anche che AP 1 sia sollevata dalla restituzione di Euro 45'000.-
oltre interessi in quanto AO 1 è tenuta, in solido con __________, a versare
tale importo a __________, nel frattempo assorbita da AP 1, quale corrispettivo
per le prestazioni da essa fornite. Come opportunamente evidenziato dalla parte
appellata, tale domanda non è tuttavia contenuta negli allegati di prima sede
(ove veniva semplicemente postulata la reiezione integrale della petizione
della parte avversa), e viene dunque formulata tardivamente e irritualmente in
seconda sede senza argomentare sulla base dell’art. 317 cpv. 2 CPC. Essa è
dunque irricevibile.
4.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha innanzitutto accertato la presenza di una fattispecie
internazionale, la propria competenza ai sensi degli art. 2 CLug e 127 LDip, e
l’applicabilità del diritto italiano alla pretesa attorea sulla base dell’art.
128.
LDip e della scelta in favore del diritto italiano contenuta nel contratto
di consulenza doc. C. Il primo giudice ha poi accertato l’erroneo doppio
pagamento, da parte dell’attrice, di Euro 45'000.- (pagamento di un debito già
estinto ai sensi dell’art. 2033 CC-it). Tali accertamenti non sono impugnati
con l’appello e non sono dunque più controversi.
5.
L’appellante osserva che il
Pretore ha respinto varie richieste testimoniali da lei offerte, per poi
sentire dapprima i testi della controparte, fra cui l’avv. __________ B__________,
e ammettere la testimonianza del suo avvocato __________ T__________ solo in un
secondo momento (almeno un anno più tardi), e dunque a maggiore distanza
temporale dai fatti, per cui il suddetto teste avrebbe avuto “una memoria
più offuscata” (gravame, p. 4). Tale disparità di trattamento, a mente
dell’appellante, non si giustificherebbe e sarebbe arbitraria. La censura è
tuttavia irricevibile in quanto insufficientemente motivata (art. 310 e 311
CPC). Difatti, l’appellante non specifica in alcun modo a quali suoi testi
respinti si riferisca, né spiega perché la loro testimonianza sarebbe stata di
rilievo. Non basta poi affermare in maniera generica che uno dei propri testi è
stato sentito dal giudice di prime cure in una seconda fase dell’istruttoria
per ritenere tale procedere arbitrario, ritenuto che al Pretore dev’essere evidentemente
consentito di organizzare l’istruttoria, sentire dapprima un certo numero di
testi, e condizionare l’ammissione di ulteriori testi ai risultati di tali
audizioni, anche secondo logiche di economia procedurale. Del resto, due dei
testi richiesti da AP 1 (__________ M__________ e __________ C__________) sono
stati ascoltati già nella prima fase dell’istruttoria, e l’appellante nemmeno
specifica quali circostanze l’avv. __________ T__________ avrebbe avuto
difficoltà nel ricordare, e perché ciò sarebbe stato determinante ai fini del
giudizio.
6.
Con il gravame, l’appellante
menziona per la prima volta un procedimento di ingiunzione da lei avviato in
Italia nei confronti di __________ dopo la reiezione della sua istanza di
chiamata in causa, allegando quale doc. D il suo ricorso per decreto ingiuntivo
e i documenti ivi annessi. Giova al riguardo ricordare che, giusta l’art. 317
cpv. 1 CPC, nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati solo se vengono
immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli neppure con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze. Con ogni evidenza, non solo tali condizioni non si
realizzano nella presente fattispecie, ma l’appellante nemmeno rispetta le esigenze
di motivazione connesse con questa norma.
L’appellante non fa alcun riferimento all’art. 317 CPC, né tantomeno spiega
perché tali fatti e documenti non fossero già proponibili in prima sede.
Peraltro, il ricorso per decreto ingiuntivo prodotto neanche reca la data di
inoltro, mentre gli annessi documenti sono antecedenti all’avvio della presente
causa. Ne discende l’inammissibilità dei nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova
proposti.
7.
L’appellante sostiene altresì
che la decisione impugnata sarebbe viziata di carente motivazione, siccome il
Pretore avrebbe a torto omesso di considerare l’attività svolta da __________
sia per __________ che perAO 1, attestata da numerose prove, e il vincolo di solidarietà
conseguentemente sorto per la remunerazione delle suddette prestazioni.
7.1
Precisato che l’allusione generica contenuta nel gravame (p. 3, v.
anche p. 7) secondo cui tale attività operativa sarebbe “ampiamente
documentata ed illustrata segnatamente in Duplica con tanto di un centinaio di
documenti sui quali la sentenza non spende la ben che minima considerazione”,
rispettivamente sarebbe evidenziata nelle conclusioni di causa, è irricevibile
siccome priva di qualsiasi concreto rinvio a specifici documenti o pagine degli
allegati di prima sede, e che lo stesso dicasi per il vago e imprecisato
riferimento a quanto avrebbero riferito i testi __________ C__________ e __________
M__________, in relazione alla motivazione della sentenza pretorile si può dire
quanto segue.
7.2
Il Pretore ha respinto la pretesa compensatoria avanzata dalla
convenuta, siccome questa non ha dimostrato l’esistenza di un credito di Euro
50'000.-, o di qualsiasi altro credito nei confronti dell’attrice. Nello
specifico, il primo giudice ha rilevato che la convenuta non ha mai prodotto il
contratto del 23 dicembre 2011 (in base al quale __________ avrebbe eseguito le
sue prestazioni), né ne ha mai riportato l’esatto contenuto relativamente ai
suoi punti essenziali. Il Pretore ha pure evidenziato che le uniche fatture
agli atti riferite a prestazioni di __________ sono state emesse nei confronti
della sola __________, che AO 1 sostiene di non averne mai ricevuta alcuna, né
la stessa convenuta l’ha mai sostenuto. Il fatto che __________ controlli al
100% AO 1 non può essere determinante, godendo entrambe le società di una
propria personalità giuridica e avendo ambiti di competenza e contabilità separati, ciò che è stato confermato
non solo dai testi (__________ C__________, __________ __________ Q__________, __________
B__________, __________ S__________), ma anche dal fatto stesso che esse hanno
stipulato con la convenuta contratti di consulenza separati (doc. C e 6), poi
liquidati con transazioni distinte (doc. F e 15). I suddetti testi hanno pure
indicato che, con la sottoscrizione della transazione del 22 luglio 2013,
l’intenzione delle parti era quella di chiudere tutti i rapporti di dare e
avere tra AO 1 e __________, __________ N__________ personalmente e le società
a lui riconducibili, e che essi non erano a conoscenza di altri rapporti
contrattuali esistenti tra AO 1 e dette società, né di altri possibili crediti
di queste ultime nei confronti di AO 1, mentre il teste avv. __________ T__________
ha indicato che le questioni relative a __________ non sono mai entrate a far
parte delle trattative che hanno condotto all’accordo doc. F. Il semplice fatto
che __________ M__________ abbia confermato che __________ N__________ fosse
stato incaricato anche da AO 1 di curare, tramite varie aziende, la campagna “__________”,
e che a __________ dovevano essere corrisposti Euro 50'000.- all’anno per i relativi
servizi, non basta per dimostrare quale società si fosse impegnata a pagare l’importo.
Peraltro, giusta quanto accertato dal Pretore, dall’accordo transattivo fra __________
e __________ del 22 luglio 2013 di cui al doc. 15 emerge che una fattura nr.
101/2013 emessa da __________ nei confronti di __________ (corrispondente
dunque sia per quanto riguarda il numero della fattura, sia per quanto riguarda
emittente e destinataria) è stata oggetto della liquidazione pattuita con tale
accordo, ciò che ha rilevato pure il teste __________ B__________.
7.3
Ora, ricordato che la motivazione può anche essere breve e concisa, e che essa non deve
affrontare tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, purché esamini i
temi rilevanti per il giudizio (DTF 143
III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid. 4.2; DTF 141 III 28, consid.
3.2.4; DTF 134 I 83, consid. 4.1; IICCA del 1° Marzo 2019, inc. 12.2017.147,
consid. 4; ICCA dell’8 agosto 2018, inc. 11.2016.114, consid. 6), nel caso concreto il Pretore ha rilevato che, anche volendo ammettere lo
svolgimento, da parte di __________ N__________ e di società a lui
riconducibili, fra cui __________, di attività in favore del gruppo __________,
e dunque anche a beneficio di AO 1, ciò non è sufficiente per ritenere
quest’ultima quale debitrice solidale della fattura doc. 16, per tutti i motivi
qui sopra elencati. Dalla decisione impugnata si riescono dunque a comprendere
i motivi della soluzione adottata dal primo giudice e la sua portata, per cui
la censura di carente motivazione deve essere integralmente respinta.
8.
Quanto alle censure
appellatorie relative al merito, l’appellante non si confronta puntualmente con
quanto osservato dal Pretore in relazione al contenuto dell’accordo transattivo
fra __________ e __________ di cui al doc. 15 (ovvero alla menzione di una
fattura n. 101). In particolare, essa non spiega di quale fattura si tratti o
perché essa non riguardi la fattura doc. 16. L’appellante si limita a osservare
piuttosto che i contratti di consulenza doc. C e 6 e i relativi accordi
transattivi nulla hanno a che vedere con le prestazioni fornite da __________,
oggetto di un altro contratto relativo alla parte operativa (forniture,
appalti, preparazione di materiale pubblicitario) e remunerato con un importo
annuale pari a Euro 50'000.-. Tale censura, e le relative motivazioni
(segnatamente che __________ è stata solo successivamente assorbita da AP 1,
che i “costi dei terzisti”
- fra cui __________ -, non erano compresi nei
contratti di consulenza, che l’avvocato italiano di __________ non
rappresentava __________, e che non tutte le società riconducibili a __________
N__________ erano di sua esclusiva proprietà) non sono confrontate con quanto
osservato dal Pretore (che mai ha accertato l’inclusione di questioni relative
a __________ nell’accordo doc. F), né in effetti riguardano le principali motivazioni
che hanno indotto il primo giudice a respingere la sua pretesa compensatoria.
Piuttosto, il primo giudice ha semplicemente osservato che, giusta quanto
riferito dai testi, lo scopo della transazione doc. F era quello di chiudere definitivamente e integralmente tutti
i rapporti di dare e avere tra AO 1e __________, __________ N__________ e le
società a lui riconducibili, e che nessuno di essi era al corrente di ulteriori
rapporti contrattuali rimasti in sospeso. A tal proposito, l’appellante rileva la presunta inattendibilità dei
testi, che a suo dire quali subalterni e addetti al settore amministrativo e
contabile non hanno partecipato alle trattative e non potevano conoscere lo
scopo degli accordi raggiunti, mentre __________ B__________, quale legale
della controparte, difenderebbe la sua cliente. Tale censura è tuttavia
eccessivamente generica e inadatta a sovvertire gli accertamenti pretorili,
poiché non specifica a quali testi subalterni si riferisca e si limita a
esporre una considerazione personale e soggettiva in opposizione a svariate
testimonianze dei collaboratori di AO 1, aventi diversi ruoli all’interno della
società, che hanno riportato in modo congruente lo scopo degli accordi
raggiunti. Per il resto, dagli atti risulta che la fusione fra __________ e __________
è avvenuta il 26 giugno 2013 (doc. P), ovvero prima della conclusione
dell’accordo transattivo del 22 luglio 2013 doc. F, né l’appellante ha sostanziato
concreti ostacoli all’inserimento di questioni relative a __________, se
effettivamente esistenti, all’interno delle trattative fra le parti, per cui la
loro assenza, seppur non risolutoria, poteva in ogni caso essere tenuta in
considerazione dal primo giudice. In tal senso, le relative considerazioni
pretorili resistono alla critica.
9.
L’appellante nemmeno può
essere seguita quando rimprovera al Pretore di essersi concentrato unicamente sul
contratto di consulenza doc. C fra __________ e AO 1 e sul diritto a esso applicabile,
ignorando il contratto distinto fra __________ e AO 1/__________. Il Pretore ha
difatti esaminato il contratto di consulenza doc. C e il diritto a esso
applicabile per statuire sulla pretesa attorea relativa all’indebito
arricchimento. Del resto, il Pretore evidentemente non poteva esaminare un
asserito contratto fra AO 1 e __________ neanche prodotto agli atti. Anche su
questo punto, l’appello non merita accoglimento. La questione a sapere se
l’esistenza di prestazioni di __________, anche a beneficio di AO 1, possa fondare
un debito di quest’ultima, verrà affrontata nei considerandi che seguono.
10.
Relativamente a __________ e AO
1, l’appellante sostiene che i riscontri istruttori non dimostrerebbero la
presenza di società separate e indipendenti, ma piuttosto l’unità del gruppo __________.
Oltre a sottoscrivere contratti di consulenza distinti, ma contenenti i
medesimi servizi (v. doc. C, 6 e 7), vi sarebbero infatti state un’unità di
intenti, anche a livello comunicativo, la coordinazione delle varie iniziative
per creare un’immagine di gruppo, l’uniformazione dell’immagine visiva del
gruppo (v. doc. 59 e 60) e la produzione congiunta di materiale pubblicitario,
ciò che era vantaggioso per il gruppo anche dal punto di vista economico.
A titolo di esempio, l’appellante osserva che la
società __________, facente capo
a __________ N__________, avrebbe incluso in un’unica fattura intestata a __________
prestazioni che riguardavano anche AO 1, e che pure in altri ambiti __________
N__________ emetteva per praticità fatture cumulative all’indirizzo di __________
e/o AO 1. L’appellante rileva inoltre che
per tutti i rapporti fra __________ e il gruppo __________, i referenti sono sempre
stati __________ N__________ da una parte e __________ M__________ (rispettivamente
__________ C__________) dall’altra (v. doc. C e 6), unici testimoni chiave,
mentre i testi subalterni di AO 1 non potevano conoscere gli accordi fra le
parti, per cui il loro unico contributo significativo sarebbe quello di aver
dichiarato di essere stati assunti e di avere operato “da e per ambo le
società del Gruppo __________/__________” (gravame, p. 10). L’appellante evidenzia
pure che il gruppo faceva capo a un unico legale e aveva un’unità dirigenziale,
laddove ad esempio nel doc. G __________ P__________ ha sottoscritto il verbale
di conciliazione per conto di __________ e di AO 1, mentre il teste __________
C__________ ha riferito nella sua audizione del 14 marzo 2017 di essere stato
assunto quale direttore amministrativo di __________ e AO 1 con un contratto
unico. Inoltre, frequentemente le
comunicazioni e le decisioni relative a tutto il gruppo giungevano da una sola
entità. Quanto alle prestazioni di __________, l’appellante rileva che
l’attività da questa svolta, e meglio in favore di tutto il gruppo __________, sarebbe
ampiamente documentata da prove e
testimonianze. Nello specifico, la campagna “__________” sarebbe stata condotta
in modo unitario anche per AO 1, che ha conferito tale incarico unitamente a __________,
come confermato da __________ __________ e ____________________ M__________,
per cui AO 1 è da ritenere una delle mandanti e debitrice perlomeno solidale della
relativa remunerazione, indipendentemente da formalità quali la fattura doc. 16
o dal contratto con __________ (che nemmeno necessitava la forma scritta). __________
M__________ del resto oltre a riconoscere la retribuzione annua di WSC per i
servizi prestati (Euro 50'000.-), avrebbe altresì dichiarato che detto importo
era dovuto da __________ e AO 1.
10.1
Ricordato che giusta l’art. 8 CC, l’onere di
dimostrare l’esistenza della pretesa posta in compensazione, e dunque anche la
legittimazione passiva di AO 1 (quale debitrice perlomeno solidale), incombeva
a AP 1, un debito solidale può sorgere per legge o tramite una dichiarazione,
in particolare nell’ambito di un contratto, se più di una parte promette al
creditore l’adempimento dell’intero debito (art. 143 CO), ritenuto che una tale
dichiarazione può altresì avvenire per atti concludenti (Kratz in: Berner Kommentar, Das
Obligationenrecht, 2015, n. 163 ad art. 143 CO).
10.2
Tutte le considerazioni dell’appellante in relazione
all’asserita illecita disdetta, da parte delle società riconducibili al gruppo __________,
dei diversi contratti di consulenza, sono irricevibili laddove tali aspetti,
superati dalla conclusione dei vari accordi transattivi (v. doc. F e 15) non
concernano la controversia in esame. Certo, l’appellante sostiene che tali
disdette non siano state formulate separatamente, quanto piuttosto tramite
dichiarazioni congiunte, ma ciò oltre a non riguardare il rapporto di
collaborazione con __________ non è neppure stato sostanziato con opportune
prove o riferimenti agli atti. Parimenti irricevibili, come già detto (v.
sopra, consid. 7.1) sono tutti i vaghi riferimenti dell’appellante alla
documentazione e agli allegati di causa a dimostrazione della portata
dell’attività svolta da __________, siccome privi di qualsivoglia
specificazione concreta.
10.3
Che le società facenti parte di un gruppo possano
condividere dirigenti, strategie e sinergie, e collaborare nell’ambito di più
iniziative, ancora non significa che esse agiscano sempre in comune o con
l’intento di vincolarsi in solido, ricordato che esse rimangono in ogni caso
personalità giuridiche ben distinte. Nel caso concreto l’appellante, più che
contestare gli accertamenti pretorili, evidenzia svariati ambiti in cui le due
società erano legate da comunanza di intenti e collaborazione, ciò che è di
dubbia ricevibilità. Essa ad ogni modo non può essere seguita laddove sostiene
che le testimonianze di __________ M__________ e __________ C__________
dimostrerebbero che AO 1 è da considerare quale mandante e debitrice solidale
delle prestazioni di __________. I due testi hanno semplicemente confermato che
AO 1 e__________ hanno incaricato __________ N__________ di curare la campagna
“__________”. Tale incarico è pacifico, ed è espressamente menzionato nei
contratti di consulenza doc. C e 6 ovvero, come già rilevato dal primo giudice,
da due contratti ben distinti statuenti diritti e obblighi di ciascuna parte.
Altrettanto pacifico è che __________ N__________ abbia poi dato seguito a tale
incarico per il tramite di società a lui riconducibili. Come si sia poi
concretizzata tale collaborazione non è dato sapere, siccome agli atti non vi è
alcun documento che lo dimostri, tantomeno i relativi contratti. In
particolare, nulla si sa dell’asserito contratto su cui è fondata la fattura
16, e in particolare, fra quali parti esso è stato stipulato, se esso menzionasse
o meno AO 1 e in quale misura.
10.4
Dall’istruttoria è altresì emerso come nessuno dei
testi fosse a conoscenza di accordi fra AO 1 e __________, ritenuto che la
generica contestazione appellatoria relativa alla loro inattendibilità,
limitata a una mera opinione soggettiva priva di alcuna specificazione, è
irricevibile. Del resto, i testi __________ Q__________ e __________ S__________ (i quali peraltro, a differenza dei dirigenti, non
hanno mai affermato di essere stati attivi anche per __________, contrariamente
a quanto sembra alludere l’appellante), proprio perché impiegati nell’ambito
amministrativo e contabile di AO 1, avrebbero dovuto sapere quali spese
sosteneva la predetta società. Essi hanno altresì precisato che AO 1 e __________
tenevano una contabilità distinta, e che ciascuna società pagava solo le
proprie fatture, e non quelle dell’altra (v. teste __________ Q__________, verbale rogatoriale 14
marzo 2017, ad. 4-5, 23-24 e 28; teste __________ S__________, verbale rogatoriale 14 marzo 2017, ad. 4a e 4b, 23-26 e 28). L’appellante
menziona poi delle asserite fatture congiunte, ma senza indicare alcun concreto
riferimento o riscontro negli atti, per cui ancora una volta, la censura non è
atta a sovvertire il giudizio del Pretore, che ha opportunamente sottolineato
come le uniche fatture agli atti siano intestate
a __________, e che non risulta in alcun modo l’esistenza di fatture di __________
emesse nei confronti di AO 1.
10.5
In sostanza, nulla agli atti permette di concludere
che AO 1 si sia impegnata a pagare eventuali remunerazioni dovute a __________,
e in particolare la fattura doc. 16. Alla luce dei complessi e intersecati rapporti
fra varie società, la convenuta non ha apportato la necessaria chiarezza né ha
fornito la prova della propria pretesa, per cui ne deve subire le conseguenze
negative. Ne consegue che la decisione pretorile resiste alla critica e
dev’essere confermata.
11.
Per tutti questi motivi
l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con
conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di seconda
sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 45'000.- (all’incirca
fr. 50'000.-), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali,
calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'500.-. Le
ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle
spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 3'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 29
novembre 2018 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 3’500.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).