12.2018.157
Contratto di lavoro: maternità, incapacità lavorativa, onere dell aprova
12 novembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.157
Lugano
12 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nelle cause a procedura semplificata - inc. n. SE.2015.83 e SE.2015.84 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promosse con petizioni 7
ottobre 2015 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedenti, la prima,
l’accertamento dell’esistenza del contratto di lavoro con un grado di
occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 nonché la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 26'203.67 a titolo di salari da aprile 2014 a giugno 2015 e
per la perdita dovuta al cambio euro-franco, oltre interessi, rispettivamente,
la seconda, l’accertamento dell’esistenza del contratto di lavoro con un grado
di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 fino al 31 ottobre 2015 nonché la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'344.60 a titolo di salari da
luglio 2015 a ottobre 2015 e di “un’indennità per le vacanze maturate nel corso
del contratto di lavoro e non godute”;
domande alle quali si è
opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 31 ottobre 2018 ha
parzialmente accolto, accertando l’esistenza del contratto di lavoro con un
grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 rispettivamente
del 50% dal 23 maggio 2014 e condannando la convenuta al pagamento di fr.
3'299.86 a titolo di salari da aprile 2014 a giugno 2015 (dispositivo n. 1;
inc. SE.2015.83) rispettivamente accertando l’esistenza del contratto di lavoro
con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 rispettivamente
del 50% dal 23 maggio 2014 al 24 agosto 2015 e condannando la convenuta al
pagamento di fr. 433.13 per il mese di luglio 2015 (dispositivo n. 2, inc.
SE.2015.84);
appellante l’attrice con
appello 5 dicembre 2018, con cui chiede la riforma del dispositivo n. 1 (inc.
SE.2015.83) della decisione impugnata, nel senso di accogliere parzialmente la
petizione per un importo complessivo pari a fr. 13'429.29, oltre interessi, con
protesta delle spese processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 24 gennaio 2019 postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con
contratto di lavoro 1°settembre 2011 (doc. B) l’AO 1 ha assunto AP 1 in qualità
di educatrice. Il contratto, di durata indeterminata con la possibilità di
disdetta nel rispetto dei termini di preavviso e delle scadenze secondo il CO,
prevedeva un salario mensile di fr. 3'300.- lordi e un grado di occupazione del
100% per 40 ore settimanali (doc. B).
2. Dopo avere
beneficiato di un congedo maternità dal 17 agosto 2013 fino a fine marzo 2014, AP
1 è rientrata al lavoro a inizio aprile 2014. Dal 23 maggio 2014 la dipendente
è rimasta assente dal posto di lavoro, presentando di volta in volta diversi
certificati medici attestanti una sindrome ansioso depressiva (doc. 2, 3, 6, 7).
Con certificato medico 10 settembre 2014 AP 1, accertata una nuova gravidanza
dal 28 giugno 2014, ha chiesto di poter beneficiare di un periodo di “maternità
anticipata” fino alla data del parto causa “disturbo dell’adattamento
con ansia e depressione” (doc. J, 12). Dal 5 aprile 2015 al 12 luglio 2015 AP
1 ha beneficiato del congedo maternità, terminato il quale ella non si è più
ripresentata sul posto di lavoro (doc. F, G inc. SE.2015.84; doc. 14 inc.
SE.2015.83/84).
3. Nel frattempo, con
scritto 11 luglio 2014 e dopo avere effettuato le opportune verifiche, l’assicuratore
d’indennità giornaliera in caso di malattia __________ __________ Assicurazioni
SA, a cui la datrice di lavoro si era affiliata, ha comunicato a AP 1 di
ritenerla abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 22 luglio 2014 e
del 100% dal 12 agosto 2014. Questa valutazione è stata successivamente sempre confermata
dalla compagnia di assicurazione, malgrado i certificati medici di parere
opposto inoltrati dalla dipendente (incarto richiamato n. __________ della __________
Assicurazioni SA).
4. Con scritto 27
agosto 2014 l’AO 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre
2014 (doc. 9). Preso atto che il licenziamento era stato inviato durante il
periodo di gravidanza, nel frattempo accertata con certificato medico del 10
settembre 2014 (doc. J, 12), la datrice di lavoro con scritto 23 settembre 2014
ha comunicato alla dipendente che la stessa avrebbe esplicato i suoi effetti al
termine del periodo di congedo maternità (doc. 12). Con scritto 26 luglio 2015
l’AO 1 ha notificato a AP 1 una nuova disdetta del contratto di lavoro con
effetto al 30 settembre 2015 (doc. 13). Il 24 agosto 2015 la datrice di lavoro,
vista l’assenza ingiustificata della dipendente dal 12 luglio 2015 malgrado le
diffide a presentarsi sul posto di lavoro, le ha notificato il licenziamento
immediato per gravi motivi (doc. 22).
5. Con due distinte
petizioni entrambe di data 7 ottobre 2015 AP 1, al beneficio delle necessarie
autorizzazioni ad agire (inc. CM.2015.90 e CM.2015.105), ha convenuto in
giudizio l’AO 1 chiedendo, con la prima, l’accertamento dell’esistenza del
contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 e la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'203.67 a titolo di salari da
aprile 2014 a giugno 2015 e di perdita dovuta alla svalutazione del cambio
euro-franco, oltre interessi, rispettivamente, con la seconda, l’accertamento
dell’esistenza del contratto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal
10 marzo 2014 fino al 31 ottobre 2015 nonché la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 9'344.60 a titolo di salari da luglio 2015 a ottobre 2015 e di
“un’indennità per le vacanze maturate nel corso del contratto di lavoro e non
godute”.
6. Con le risposte 18
novembre 2015 la convenuta si è opposta integralmente alle pretese attoree. A
suo dire, dal 26 maggio 2014 il grado di occupazione della dipendente era stato
concordato dalle parti nella misura del 50%, dal 22 luglio 2014 ella sarebbe
inoltre stata assente dal posto di lavoro senza avere provato una sua inabilità
lavorativa e il rapporto di lavoro sarebbe in ogni caso terminato al più tardi
il 24 agosto 2015 con la notifica del licenziamento immediato, di modo che
all’attrice non spetterebbe più nulla.
7. Esperita
l’istruttoria in forma congiunta per le due cause (SE.2015.83 e SE.2015.84), le
parti hanno inoltrato i loro allegati conclusivi in forma scritta. L’attrice ha
rinunciato alla sua pretesa fatta valere a titolo di indennità per vacanze mentre
ha aumentato quella per la svalutazione dell’euro a fr. 2'902.10, postulando
complessivamente, per le due domande di causa, il versamento di fr. 34'287.63,
oltre interessi.
8. Con decisione 31
ottobre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto le petizioni. In riferimento
alla causa SE.2015.83 egli ha accertato l’esistenza del contratto di lavoro con
un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 rispettivamente
del 50% dal 23 maggio 2014 e condannato la datrice di lavoro al pagamento di
fr. 3'299.86 netti a titolo di pretese salariali per il periodo aprile 2014 –
giugno 2015, obbligando la dipendente a versare alla datrice di lavoro fr.
4'000.- a titolo di ripetibili ridotte (dispositivo n. 1). Per quanto concerne
la causa SE.2015.84 il primo giudice, oltre ad avere accertato l’esistenza del
rapporto di lavoro con un grado di occupazione dell’80% dal 10 marzo 2014 al 22
maggio 2014 rispettivamente del 50% dal 23 maggio 2014 al 24 agosto 2015, ha
condannato la datrice di lavoro al versamento di fr. 433.13 netti a titolo di
salario per il mese di luglio 2015, obbligando l’attrice a versare a
controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili ridotte (dispositivo n. 2). Il
Pretore, in sintesi, ha accertato che l’attrice ha lavorato presso la convenuta
con un grado di occupazione del 100% sino al 9 marzo 2014, dell’80% per il
periodo dal 10 marzo 2014 al 22 maggio 2014 e al 50% dal 23 maggio 2014. Il
primo giudice, sulla base della perizia giudiziaria, ha concluso per
un’inabilità lavorativa dell’attrice nella misura del 100% dal 27 maggio 2014
al 21 luglio 2014, mentre, tenuto conto del suo grado di occupazione del 50%, l’ha
ritenuta completamente in grado di svolgere la sua attività a partire dal 22
luglio 2014. Egli ha in seguito ritenuto valido il licenziamento con effetto
immediato notificato il 24 agosto 2015, poiché l’attrice, benché diffidata
dalla datrice di lavoro a presentarsi sul posto di lavoro, è rimasta assente
senza valida giustificazione.
9. Con appello 5
dicembre 2018 l’attrice ha chiesto la riforma della decisione impugnata,
limitatamente al dispositivo n. 1 concernente la causa SE.2015.83, nel senso di
condannare la datrice di lavoro al versamento in suo favore dell’importo di fr.
13'429.29 netti a titolo di salario per il periodo aprile 2014 – giugno 2015,
con l’obbligo per controparte di rifonderle fr. 2'000.- a titolo di ripetibili
parziali, protestando spese e ripetibili di questa sede.
Nel suo appello
l’attrice si limita in sostanza a criticare il Pretore di averla ritenuta abile
al lavoro dal 22 luglio 2014.
10. L’appellante
rimprovera anzitutto il primo giudice di avere fondato il proprio giudizio
sulla perizia giudiziaria che confermava in sostanza quanto stabilito dal
medico di fiducia dell’assicurazione perdita di guadagno della datrice di
lavoro. A suo dire, il perito avrebbe analizzato i certificati medici inoltrati
dalla dipendente successivamente al primo referto del medico di fiducia
dell’assicurazione del 3 luglio 2014, senza tenere conto del fatto che “la
diagnosi differisce tra il primo periodo di malattia (maggio 2014) e il secondo
(agosto 2014)” (appello, ad 3 pag. 4) e non sarebbe mai entrato nel merito del
suo stato di salute durante la gravidanza (appello, ad 2 pag. 3).
.
10.1. L’appello su questo punto risulta
irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica si
limita alla semplice enunciazione di opinioni personali non suffragate da alcun
riscontro oggettivo agli atti, senza alcun confronto con le motivazioni in
fatto e in diritto espresse dal primo giudice nella decisione impugnata. La
stessa è pure irricevibile nella misura in cui sostiene per la prima volta in
questa sede (art. 317 CPC), e con ciò tardivamente, che la diagnosi sarebbe
diversa a partire da agosto 2014.
10. 2 La censura è comunque
infondata nel merito. Agli atti non vi è infatti alcun elemento oggettivo atto
a confermare la tesi esposta dall’appellante, secondo cui la diagnosi sarebbe
cambiata con la gravidanza. Il certificato medico 10 settembre 2014 prodotto
dall’attrice, con il quale è stata confermata la sua gravidanza e chiesta la
concessione della “maternità anticipata”, indica come motivo un “disturbo
dell’adattamento con ansia e depressione” (doc. J, 12 inc. SE.2015.83),
ovvero lo stesso disturbo che ha determinato l’assenza dal posto di lavoro fino
a quel momento e che era già stato oggetto di indagine da parte del medico
fiduciario dell’assicurazione. Del resto le ragioni di salute addotte dalla
dipendente durante la gravidanza a sostegno della sua assenza dal posto di
lavoro, poi riprese in causa, concernevano il suo stato ansioso. L’attrice non
ha mai sostenuto che la sua assenza fosse attribuibile a altre patologie o che
il lavoro a seguito della gravidanza fosse diventato troppo gravoso o
pericoloso. Contrariamente a quanto pretende l’appellante poi, sia il perito
giudiziario sia il medico fiduciario della compagnia di assicurazione hanno
esaminato la questione del suo stato di salute durante la seconda gravidanza,
concludendo per una capacità lavorativa del 50% a partire dal 22 luglio 2014 e
del 100% dal 12 agosto 2014, riconfermando quindi quanto già espresso in
precedenza. In particolare, il perito giudiziario, premesso come la gravidanza
“abbia costituito un fattore distraente e protettivo nei confronti del disturbo
da disadattamento e abbia rappresentato una via d’uscita da una diatriba che
era già sul finire”, ha confermato le conclusioni del perito fiduciario della __________
Assicurazioni SA, rilevando pure come i certificati medici presentati
dall’attrice dopo la sua visita del luglio 2014 (quindi pure quello relativo al
suo stato di gravidanza) “non giustificavano una presa di posizione differente
da parte del perito né un potenziale pregiudizio per la salute della peritanda
con una ripresa lavorativa a tempo parziale, né portavano elementi nuovi tali
da indicare una nuova valutazione peritale” (perizia giudiziaria, pag. 31, 35).
11. L’appellante sostiene in
seguito che l’assenza dal posto di lavoro dopo il 22 luglio 2014 sarebbe
giustificata dai numerosi certificati medici prodotti, da lei ritenuti in buona
fede sufficienti allo scopo. Tanto più che, a suo dire, il suo stato di salute sarebbe
stato chiarito solo con la perizia giudiziaria del 9 febbraio 2017. La censura,
oltre che irricevibile per carente motivazione, limitandosi all’esposizione di
soggettive opinioni, senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto per cui
sarebbe errata la decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC), è infondata.
Dall’istruttoria è infatti emerso come l’assicurazione ha informato a più
riprese sia l’appellante sia i suoi medici curanti di ritenerla abile al lavoro
nella misura del 50% a partire dal 22 luglio 2014 rispettivamente del 100% dal
12 agosto 2014, e ciò malgrado l’inoltro da parte sua di ulteriori certificati
medici, compreso quello del 10 settembre 2014 in cui veniva accertata la sua
gravidanza e richiesta la “maternità anticipata”. La compagnia di assicurazione
ha inoltre di volta in volta inviato alla dipendente e ai medici estensori dei
certificati i rapporti di contenuto opposto del medico fiduciario, sottolineando
come le attestazioni mediche prodotte, generiche, non entravano “in
contestazione documentale ed esaustiva” con i vari rapporti estesi dal loro
perito (incarto richiamato n. __________ della __________ Assicurazioni SA). In
particolare, in relazione alla gravidanza accertata con certificato medico 10
settembre 2014 (doc. J e 12), la compagnia di assicurazione ha più volte ribadito
la sua presa di posizione, specificando come il motivo indicato in quel
certificato medico era il medesimo di quello addotto precedentemente (sindrome
da disadattamento) e che pertanto non emergeva nulla di differente rispetto
alla valutazione del suo perito e sottolineando inoltre come la maternità non
era considerata una malattia (incarto richiamato n. __________ della __________
Assicurazioni SA). A fronte di queste chiare prese di posizione, la dipendente
non poteva in buona fede ritenere sufficienti a provare la sua pretesa
inabilità lavorativa i diversi certificati medici da lei prodotti allo scopo.
12. Anche l’ultimo
argomento addotto dall’appellante a sostegno della sua tesi, secondo cui la
datrice di lavoro, non avendola diffidata a riprendere il lavoro, è tenuta a
versargli il salario, è privo di fondamento, oltre che irricevibile poiché nuovo
(art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto una diffida a riprendere il lavoro sarebbe
stata verosimilmente inutile (art. 108 n. 1 CO), visto l’atteggiamento tenuto
dalla dipendente che a fronte della decisione dell’assicurazione di ritenerla
abile al lavoro dal 22 luglio 2014, ha invece sempre preteso il contrario,
fondandosi e producendo di volta in volta dei certificati medici. Un richiamo a
riprendere il lavoro sarebbe pure stato in contrasto con l’art. 35a cpv. 1
della Legge sul lavoro, ritenuto che in base a tale norma in caso di gravidanza
la dipendente non può essere obbligata a prestare il lavoro e ha il diritto di
decidere se continuare o meno l’attività lavorativa anche senza dover provare
un impedimento oggettivo al lavoro (in quest’ultima evenienza il datore di
lavoro non è tuttavia tenuto a versare il salario: Perrenoud, Les obligations salariales de l’employeur pendant
la maternité, in Panorama III en droit du travail, 2017, pag. 65 segg.; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,
Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, n. 16 ad art. 324a/b CO).
13. Ne discende che
l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un
rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si
prelevano spese processuali (art. 114 lett.c CPC). Le ripetibili, calcolate
sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 13'429.-, rilevante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza
dell’attrice (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati
gli artt. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 5 dicembre
2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si
prelevano spese processuali.
L’appellante rifonderà
all’AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).