12.2018.160
Società anonima - decisione sull'interesse motivato di un terzo al mantenimento dell'iscrizione - legittimazione - condanna ad anticipare le spese processuali
22 maggio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.160
Lugano
22 maggio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2018.343 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza
(notificazione) 15 gennaio 2018 da
RE
1
rappr. dall’avv. PA 1
con
riferimento alla società
CO
1
rappr.
dal liquidatore RA 1
volta a stabilire se
l’interesse di RE 1 al mantenimento dell’iscrizione nel registro di commercio
della società CO 1 era meritevole di protezione;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 22 novembre 2018, ha stabilito che quell’interesse
giustificava il mantenimento dell’iscrizione e ha posto la tassa di giudizio e
le spese, in complessivi fr. 300.-, nonché le spese di pubblicazione, da
anticipare da RE 1, a carico della società CO 1;
reclamante RE 1 con reclamo
10 dicembre 2018, con cui ha chiesto l’annullamento della parte del dispositivo
che lo obbligava ad anticipare le spese processuali, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
vista la risposta 2 maggio
2019 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che l’Ufficio del registro
di commercio, atteso che da una parte nei confronti della società CO 1 erano
Considerandi
stati emessi degli attestati di carenza beni (doc. B), che dall’altra la
cancelleria comunale del Comune di __________ aveva comunicato che la società
non svolgeva più alcuna attività economica (doc. C) e che infine erano
trascorsi più di 10 anni dall’iscrizione dello scioglimento della società per
cui si poteva presumere che la procedura di liquidazione fosse conclusa, con
raccomandata 6 dicembre 2017 (doc. D) le ha intimato di notificare entro 30
giorni la cancellazione o di comunicare di voler mantenere l’iscrizione, menzionando
le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione
di tale obbligo (art. 155 cpv. 1 ORC);
che, preso atto che
l’invio raccomandato è stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, l’Ufficio del registro
di commercio, il 15, il 18 e il 19 dicembre 2017 (doc. E), ha proceduto a tre
pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, esortando i soci, gli
azionisti e i creditori a comunicare per scritto entro 30 giorni un interesse
motivato al mantenimento dell’iscrizione, con l’avvertenza che in caso di assenza
di domande tempestive la società sarebbe stata cancellata d’ufficio mentre che
in caso contrario l’incarto sarebbe stato trasmesso al tribunale competente per
decisione (art. 155 cpv. 2-4 ORC e 938a cpv. 1 e 2 CO);
che, rilevato che in data
12.
gennaio 2018 (doc. F) RE 1 aveva comunicato di avere un interesse motivato al
mantenimento dell’iscrizione, il 15 gennaio 2018 l’Ufficio del registro di
commercio ha trasmesso l’incarto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, per decisione;
che il Pretore, dopo aver invano chiesto
alla società - alla quale aveva riconosciuto la qualità di parte convenuta
(mentre la qualità di parte istante era stata attribuita all’Ufficio del
registro di commercio) - di presentare le sue osservazioni, con decisione 22
novembre 2018, ha per finire stabilito che l’interesse di RE 1 giustificava il
mantenimento dell’iscrizione (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di giudizio
e le spese, in complessivi
fr. 300.-, nonché le spese di pubblicazione, da anticipare da quest’ultimo, a
carico della società (dispositivo n. 2);
che con reclamo 10 dicembre 2018 RE 1 ha
chiesto di annullare il dispositivo n. 2 nella misura in cui lo obbligava ad
anticipare le spese processuali, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi: premesso che la società, pacificamente gravata di attestati di carenza
beni, non sarebbe mai stata in grado di restituirgli le spese processuali che
egli era stato condannato ad anticipare con la decisione impugnata, ha in
sostanza fatto notare come quest’ultima fosse errata, nessuna disposizione permettendo
di far anticipare le spese processuali, tanto meno alla fine del procedimento, da
una terza persona, alla quale neppure era stata riconosciuta la qualità di
parte;
che mentre la società, richiesta in un
primo tempo di esprimersi, non si è determinata sul rimedio giuridico, l’Ufficio
del registro di commercio, richiesto in un secondo momento di formulare le sue
osservazioni, con risposta 2 maggio 2019 si è rimesso al giudizio dell’autorità
di secondo grado, evidenziando unicamente che giusta l’art. 155 cpv. 4 seconda
frase ORC le richieste di anticipo delle spese e le spese procedurali non
potevano essergli addossate;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1.
CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se,
pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il
Dispositivo
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che nel caso di specie, essendo stato
impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e
ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr.
10'000.- (il capitale sociale della società essendo in effetti di
fr. 2'000'000.-, cfr. doc. A), questa Camera, nella composizione di un giudice
unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul
reclamo che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente;
che nelle cause a
procedura sommaria, come quella in esame (cfr. Rüetschi,
Handelsregisterverordnung (HRegV), n. 26 ad art. 155; Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften
ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in: REPRAX 2/2017 p. 83 seg.; ZR 2013
p. 204), nell’ambito della quale il tribunale, giusta gli art. 155 cpv. 4 ORC e
938a cpv. 2 CO, è chiamato a decidere se l’interesse di un socio, azionista o
creditore al mantenimento dell’iscrizione nel registro di commercio di una
società che non esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi
realizzabili è meritevole di protezione e con ciò idoneo a impedirne la cancellazione,
la qualità di parte istante compete all’Ufficio del registro di commercio e al
socio, azionista o creditore, mentre la qualità di parte convenuta compete alla
società (cfr. ZR 2013 p. 204; Handelsgericht Zürich 14 gennaio 2016 inc. n. HE
150295; Handelsgericht St. Gallen 13 dicembre 2017 inc. n. HG.2017.168);
che giusta l’art. 98 CPC
il giudice può esigere che la parte attrice o istante anticipi un importo a
copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili: ritenuto che nelle
cause ai sensi dell’art. 155 cpv. 4 ORC e 938a cpv. 2 CO all’Ufficio del
registro di commercio non possono essere addossate tra le altre cose le
richieste di anticipo delle spese (art. 155 cpv. 4 seconda frase ORC), è
evidente che le richieste di anticipo avrebbero invece potuto essere domandate
al socio, azionista o creditore interessato al mantenimento dell’iscrizione nel
registro di commercio, in concreto dunque a RE 1, che nel caso di specie non è
tuttavia mai stato richiesto di provvedere in tal senso, se non nell’ambito
della decisione finale, che aveva posto quelle spese a carico della società;
che la condanna di
quest’ultimo ad anticipare le spese processuali contenuta nella decisione
finale, che altro non è che una richiesta di fornire l’anticipo una volta
terminata la causa, è errata: in effetti, giusta l’art. 111 cpv. 1 CPC al
termine della causa le spese processuali devono essere compensate con gli
anticipi prestati dalle parti, ritenuto che l’eventuale scoperto è a carico di
chi è condannato a pagare le spese;
che ciò significa che se,
come nel caso concreto, non sono stati forniti anticipi nel corso della causa, tutte
le spese processuali devono essere poste a carico di chi è condannato a pagare
le spese, ossia della società, senza che sia possibile farle anticipare da
altri;
che, stando così le cose, il
reclamo di RE 1 è fondato e deve pertanto essere accolto;
che le spese giudiziarie
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso
di fr. 300.-, dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC) ed essere con ciò poste a carico della società o, eventualmente,
dell’Ufficio del registro di commercio: sennonché gli stessi non possono
concretamente essere considerati soccombenti (TF 24 luglio 2017 5A_932/2016
consid. 2.2.4, 8 marzo 2018 4D_69/2017 consid. 6), la prima non avendo
contribuito all'emanazione del dispositivo contestato né avendo preso posizione
sul reclamo, e il secondo, al quale le spese procedurali non potevano in ogni
caso essere addossate (art. 155 cpv. 4 seconda frase ORC), non avendo a sua
volta contribuito all'emanazione di quel dispositivo ed essendosi rimesso al
giudizio dell’autorità di seconda istanza sul rimedio giuridico;
che in definitiva appare così
giustificato (art. 107 cpv. 2 CPC), per il giudizio di secondo grado, non
prelevare spese processuali e non assegnare ripetibili, queste ultime non
potendo essere addebitate in equità nemmeno allo Stato del Cantone Ticino (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 3ª ed., n.
11 ad art. 107 CPC; Urwyler/Grütter,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 13 ad art. 107 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, n. 25 ad art.
107 CPC; DTF 140 III 385 consid. 4.1; II CCA 19
maggio 2017 inc. n. 12.2016.55, 26 marzo 2019
inc. n. 12.2017.176).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar
decide:
1. Il
reclamo 10 dicembre 2018 di RE 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 22 novembre 2018 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi fr. 300.- e le
spese di pubblicazione sono a carico della società CO 1.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).