12.2018.163
Cessione ex art. 260 LEF a più persone - legittimazione del singolo cessionario
25 ottobre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.163
Lugano
25 ottobre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.108
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 24 novembre
2017 da
AP
1 (nella sua qualità di
cessionario giusta l’art. 260 LEF di R__________ __________, )
rappr. daPA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 26'684.10 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 7 novembre
2018 ha respinto;
appellante l'attore con appello 12 dicembre 2018, con
cui ha chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio con
rinvio dell’incarto al giudice di prime cure per una nuova decisione e in via
subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la petizione, protestando
spese e ripetibili;
mentre la convenuta con risposta 20 febbraio 2019 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 21
marzo 2019 con cui il presidente di questa Camera ha fatto ordine all’attore appellante
di prestare una cauzione processuale di fr. 1’350.- per la procedura d’appello,
poi tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 18 maggio 2016
(doc. 1) l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, in qualità di amministrazione
del fallimento della società R__________ __________, ha confermato di aver ceduto
ex art. 260 LEF a AP 1 e a S__________ __________ il credito (contestato) di
fr. 26'378.10 vantato dalla massa fallimentare nei confronti di AO 1, ritenuto
che nell’autorizzazione a far valere tale pretesa per proprio conto e a proprio
rischio e pericolo ma in nome della massa è stato tra le altre cose previsto,
per quanto qui interessa, che “qualora le stesse pretese vengano cedute a
più creditori, questi dovranno costituirsi liti consorti nel processo che ne
potesse seguire …” e che “l’amministrazione del fallimento si riserva il
diritto di annullare la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro
il 17 maggio 2017”.
2. In forza di questa
cessione, e preso atto che S__________ __________ (che era poi la figlia
minorenne di AO 1), richiesta di comunicargli la sua intenzione di avviare o
meno la causa con lui con l’avvertenza che in assenza di riscontro avrebbe
proceduto da solo (doc. K), non gli aveva risposto, AP 1, dopo aver
tempestivamente adito l’Ufficio di conciliazione ed essersi fatto rilasciare la
necessaria autorizzazione ad agire (doc. J), con petizione 24 novembre 2017 ha convenuto
in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne
la condanna al pagamento di fr. 26'684.10 oltre interessi al 5% dal 29 aprile
2012. Egli ha sostenuto che la controparte non aveva provveduto al pagamento di
varia merce, in particolare armadi, bagni e altri mobili, fornitale nel corso
del 2008 dalla ora fallita R__________ __________.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Respinte tutte le
prove offerte dalle parti, salvo quelle documentali, e raccolti gli allegati
conclusivi, il Pretore aggiunto, con decisione 7 novembre 2018, ha respinto la
petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.- a carico dell’attore,
tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
Egli ha in sostanza ritenuto che a fronte del chiaro tenore letterale della
condizione posta per la validità della cessione di cui al doc. 1 andava
riconosciuta l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra S__________ __________
e l’attore, per cui la petizione non poteva essere introdotta solo da
quest’ultimo, al quale difettava dunque la legittimazione attiva.
4. Con l’appello 12
dicembre 2018, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 20
febbraio 2019, l’attore ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile
con rinvio dell’incarto al giudice di prime cure per una nuova decisione,
rilevando come in realtà egli disponesse della necessaria legittimazione attiva,
rispettivamente come la mancata partecipazione alla causa della minorenne S__________
__________ fosse riconducibile alla convenuta, che ne era il rappresentante
legale e nell’occasione aveva agito in una palese situazione di conflitto
d’interesse. In via subordinata, laddove questa Camera avesse ritenuto di poter
già decidere lei stessa la lite, ha invece chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione. Il tutto, protestando spese e
ripetibili.
5. La questione a
sapere se, in caso di cessione ex art. 260 LEF a più creditori di una pretesa
della massa fallimentare, la causa inoltrata da uno solo di costoro, senza cioè
la partecipazione degli altri cessionari, debba essere respinta per mancanza
della necessaria capacità d’agire è già stata risolta dal Tribunale federale, per
la negativa, in TF 21 maggio 2014 4A_77/2014 consid. 5, 5.1 e 5.2: nell’occasione
l’Alta Corte ha dapprima rammentato che in due sentenze (DTF 121 III 291
consid. 3a e DTF 138 III 628 consid. 5.3.2) era stato deciso che i creditori
cessionari dei diritti della massa fallimentare avevano il diritto di agire in
luogo della massa, ma non erano obbligati ad agire in giudizio, fermo restando
che solo tra i cessionari che avevano deciso di far uso della cessione doveva
esservi un litisconsorzio; sulla base di quella giurisprudenza, ha quindi
concluso che la circostanza che alcuni cessionari dei diritti della massa
fallimentare non avessero fatto uso della facoltà concessa loro di agire in
luogo della massa giusta l’art. 260 LEF non aveva compromesso la capacità di
agire degli altri cessionari che invece avevano ritenuto di procedere in via
giudiziaria.
In una recente
pronuncia, pubblicata in DTF 144 III 552 consid. 4.1.1, lo stesso Tribunale
federale, dopo aver menzionato la sentenza appena riassunta, ha invero aggiunto
che, nel caso in cui la causa fosse stata inoltrata solo da alcuni cessionari
dei crediti della massa fallimentare, si poteva pretendere che costoro avessero
a provare la rinuncia ad agire da parte degli altri creditori cessionari, segnatamente
versando agli atti una loro dichiarazione in tal senso (TF 11 agosto 2004
5P.204/2004 consid. 5.4), oppure producendo
l’atto con cui l’Ufficio aveva a loro ritirato la facoltà di far valere i
diritti della massa (Lorandi,
in AJP 1996 p. 1305; Leuenberger, Die Streitgenossenschaft der
Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG, in: Festschrift für Karl Spühler zum
70. Geburtstag, p. 198).
Sennonché, nel caso concreto,
nemmeno quest’ultima giurisprudenza può giovare alla convenuta, atteso che con
la petizione (p. 2) l’attore - come detto - aveva evidenziato che S__________ __________,
richiesta di comunicargli la sua intenzione di avviare o meno la causa con lui con
l’avvertenza che in assenza di riscontro avrebbe proceduto da solo (doc. K),
non gli aveva risposto, il che costituiva una rinuncia implicita, e che,
soprattutto, con le sue osservazioni di risposta (p. 2) la convenuta, che per
altro era la rappresentante legale di S__________ __________ (art. 304 CC) e
dunque la rappresentava verso i terzi, aveva dato atto che quest’ultima aveva “rinunciato
ad agire in quanto la pretesa ceduta appare di primo acchito sprovvista di
fondamento” (ritenuto che il tema dell’esistenza di una situazione di
conflitto d’interesse tra le due è stato evocato dall’attore per la prima
volta, e con ciò irritualmente, solo in sede conclusionale; cfr. art. 229 cpv.
2 CPC; Mazan, Basler Kommentar, 3ª
ed., n. 23 ad art. 247 CPC; II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 26
settembre 2016 inc. n. 12.2015.162).
6. Ne discende che nel caso di specie all’attore può
senz’altro essere riconosciuta la capacità di agire nella lite, per cui il suo appello
dev’essere accolto già nella sua richiesta principale, nel senso cioè che la decisione pretorile dev’essere
annullata, con rinvio dell’incarto al giudice di prime cure per l’emanazione della
relativa decisione di merito.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 26'684.10, seguono la soccombenza
(art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, il Rtar e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 12
dicembre 2018 di AP 1 è accolto nel senso che la decisione 7 novembre
2018 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona per l’emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà
all’appellante fr. 1'350.- per ripetibili.
§ Ad avvenuta
crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr.
1’350.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 21 marzo 2019 del
presidente di questa Camera sarà liberata in suo favore.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).