12.2018.166
Società anonima - scioglimento d'ufficio per assenza di domicilio legale - ricorso - rispristino della situazione di legalità
20 marzo 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.166
Lugano
20 marzo 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)
chiamato
a giudicare sul ricorso presentato il 20 dicembre 2018 da
RI
1
contro
la decisione 11 dicembre 2018 (n. 8853/2017) dell'
Ufficio
del registro di commercio, Biasca
che ne ha
ordinato lo scioglimento;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 1° settembre 2017
l'Ufficio del registro di commercio di Biasca ha diffidato RI 1 a
notificare entro trenta giorni, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 938a
cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale, siccome sulla base della segnalazione
ricevuta non vi sarebbe più stato un domicilio legale nel luogo della sede
statutaria;
che, constatato il mancato
rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio del __________ 2017, l'Ufficio del registro di commercio
ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla
notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale
concernente il domicilio legale della società e a notificare la relativa
iscrizione;
che l’11 dicembre 2018 l'Ufficio del registro di commercio, preso atto come
all'ordine impartito non era stato dato seguito, ha emanato una decisione di
scioglimento della società, nominando un liquidatore e modificando di
conseguenza il tenore dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel
contempo un'ammenda di fr. 500.- a G__________ __________ __________, __________,
in qualità di persona obbligata alla notificazione;
che con il ricorso 20
dicembre 2018 RI 1 rappresentata dall’amministratore unico G__________ __________
__________, è insorta contro la decisione dichiarando di “non voler chiudere
la società”, indicando che avrebbe proveduto “a regolarizzare tramite
notaio la nuova sede legale” per rimediare così alle incomprensioni sorte e
preannunciando la trasmissione a questa Camera della relativa documentazione;
che con risposta 11
gennaio 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha preso atto delle intenzioni
dichiarate dalla ricorrente e, rilevato di non aver ricevuto la preannunciata istanza
atta a sanare la situazione legale, ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare
la decisione di scioglimento impugnata;
che con scritto 28 dicembre 2018 (correttamente: gennaio 2019) l’Ufficio del
registro di commercio ha trasmesso i documenti nel frattempo ricevuti dalla
ricorrente, preannunciando di voler prendere posizione in merito nell’ambito
dell’auspicata duplica;
che con replica 12 febbraio 2019 G__________ __________ __________, per conto
della ricorrente, ha comunicato l’intervenuta modifica della sede statutaria e
l’inoltro della relativa istanza di iscrizione e postulato “di accogliere la
richiesta di ripristino della società con l’iscrizione della nuova sede”;
che con duplica 15 febbraio 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha
confermato l’intervenuto ripristino della situazione legale nelle more della
procedura, chiedendo di conseguenza l’accoglimento parziale del ricorso e la
conferma della decisione in merito a tasse e ammenda;
che contro la predetta
decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua
notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale
d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato
il 20 dicembre 2018 da G__________ __________ __________ per conto di RI 1 è
pertanto tempestivo;
che nel caso di specie la
decisione di scioglimento della società è ineccepibile, l’istruttoria avendo
permesso di accertare che RI 1 non ha reagito alle richieste dell’Ufficio del
registro di commercio di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti;
che resta da esaminare se la società abbia nondimeno provveduto a ripristinare
la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che,
come del resto risulta dalle prove prodotte (ricevibili siccome si tratta di
documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici”) e come confermato dall’Ufficio del registro di Commercio, la
società ha nel frattempo provveduto ad inoltrare una regolare istanza atta a
ripristinare la situazione legale relativa al domicilio;
che, in tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata per
quanto concerne i dispositivi n. 1, 2 e 3 relativi allo scioglimento, alla
nomina del liquidatore e alla nuova iscrizione nel registro di commercio;
che per contro, considerata la negligente inattività della società e del suo
amministratore unico, non vi sono motivi per annullare i dispositivi della
decisione relativi alle spese e all’ammenda inflitta a G__________ __________ __________,
responsabile per non aver tempestivamente dato seguito agli ordini impartiti
dal competente Ufficio;
che le spese giudiziarie
vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al
capitale sociale della ricorrente (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8
luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132
Fatti
I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133) e
dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 47 LPAmm), ma nel caso di
specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura
avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società, anziché rimanere
passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato
Considerandi
tempestivamente la situazione legale, di modo che si giustifica di porre a suo
carico le spese processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF
22.
novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e
4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62,
27.
novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29
gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva il
ricorso deve essere accolto parzialmente ai sensi dei considerandi che
precedono.
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. Il ricorso 20 dicembre 2018 di RI 1 è parzialmente accolto nel
senso che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della
decisione 11 dicembre 2018 dell’Ufficio del registro di commercio sono
annullati. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le spese processuali
di fr. 200.-, anticipate dalla ricorrente, sono poste integralmente a suo
carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- Ufficio del registro di
commercio, Via Tognola 7, Biasca;
- Ufficio federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).