12.2018.167
Exequatur indipendente, condizioni di autenticità di un decreto ingiuntivo italiano telematico, motivi di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano
21 maggio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.167
Lugano
21 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2018.5367
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 30
ottobre 2018 da
CO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
RE
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare
esecutivo in Svizzera il decreto
ingiuntivo del Tribunale di __________ (__________) n. __________
del 16 maggio 2017 - R.G. n.
__________ e di rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell’UE di __________, quest’ultima domanda in
seguito ritirata;
istanza che il Pretore con decisione 20 novembre 2018 ha accolto,
riconoscendo e
dichiarando esecutivo in Svizzera il suddetto decreto ingiuntivo inaudita
altera parte;
ed ora sul reclamo 19 dicembre 2018 con cui la convenuta ha
chiesto di riformare la
querelata decisione nel senso di respingere l’istanza 30 ottobre
2018, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con risposta 22 gennaio 2019 si è opposta al
reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. A seguito del
ricorso per decreto ingiuntivo telematico 21 aprile 2017 inoltrato da CO 1 nei
confronti di RE 1, il Tribunale di __________ ha emanato il decreto ingiuntivo
16 maggio 2017 (doc. C), intimando alla seconda società di pagare alla prima € 10'772.54
oltre accessori a fronte di fatture inevase relative alla fornitura di merce,
oppure di proporre opposizione nel termine di 40 giorni.
2. Il 20 settembre 2017
RE 1 ha sollevato opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo (doc. IV
prodotto con il reclamo). Dopo udienza del 29 gennaio 2018, con ordinanza 12
marzo 2018 il Tribunale di __________ ha concesso al decreto ingiuntivo la
provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 648 CPC-it (doc. B), per poi munirlo
di formula esecutiva il 30 aprile 2018 e dell’attestato di cui all’art. 54 CLug
l’8 giugno 2018 (plico doc. C).
3. Con PE n. __________
dell’UE di __________, notificato in data 24 luglio 2018, CO 1 ha escusso RE 1
per l’importo di fr. 12'548.- oltre accessori (doc. D), mentre quest’ultima
società ha sollevato opposizione.
4. Con istanza 30 ottobre
2018 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, postulando il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in
Svizzera del decreto ingiuntivo summenzionato e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuta al citato PE.
5. Con ordinanza 5
novembre 2018 il Pretore ha assegnato all’ istante un termine di 10 giorni per
scegliere se presentare solo l’istanza di exequatur a titolo indipendente, e
una volta questa definitiva, quella di rigetto, oppure alternativamente
chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione con esame unicamente
pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata quale
titolo esecutivo, e ciò per evitare la congiunzione della procedura di
exequatur in via principale con quella di rigetto dell’opposizione.
6. In data 13 novembre
2018 l’istante ha indicato di optare per la prima soluzione, ritirando pertanto
l’istanza di rigetto dell’opposizione con riserva di riproporla in un secondo
momento.
7. Con decisione 20
novembre 2018 il Pretore ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando
esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo in questione e ponendo la tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.- a carico della convenuta.
8. Con reclamo 19 dicembre
2018, contestato dalla controparte con risposta 22 gennaio 2019, RE 1 si è
aggravata contro tale decisione chiedendone la riforma nel senso di respingere
l’istanza 30 ottobre 2018. Le sue censure vertono essenzialmente su quattro
questioni: la formulazione della suddetta istanza, il mancato rispetto delle
formalità previste dall’art. 53 CLug, il mancato rispetto dei termini di
pagamento e opposizione al decreto ingiuntivo previsti dal diritto italiano e
la litispendenza.
9. Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il
riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze
estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Il termine di ricorso contro le decisioni del
giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di trenta giorni se il
convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).
Nella fattispecie, sia il reclamo 19 dicembre 2018, sia la risposta 22 gennaio
2019 sono tempestivi.
10. Quanto alla competenza
funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo
il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la
decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni,
spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
11. Giusta l’art. 320 CPC,
con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e
l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC). Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur
emessa in via principale, come nella fattispecie, il giudice esamina con
cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art.
327a CPC e art. 326 cpv. 2 CPC). Avendo il debitore nella procedura unilaterale
di exequatur l’opportunità di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve
dunque avere la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di
prova (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015,
consid. 4.1; Verda Chiocchetti in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a CPC).
12. Giusta l'art. 45 cpv.
1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art.
43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei
motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun caso
la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36
CLug e art. 45 cpv. 2 CLug). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45
cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia
di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità
della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli
art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i
presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e
secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse
dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz
in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler
Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.],
Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; DTF
5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; DTF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010,
consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).
L’atto deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nonostante il giudice debba esaminare d’ufficio l’adempimento dei presupposti
di exequatur previsti dalla CLug, in virtù dello spirito di tale convenzione,
che intende facilitare la libera circolazione e il riconoscimento delle
decisioni nel suo campo di applicazione (DTF 127 III 186, consid. 4), spetta al
convenuto allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi di diniego (cfr. DTF
138 III 82, consid. 3.5.3).
13. Con la prima censura,
la reclamante sostiene che l’istanza 30 ottobre 2018 è gravata da un vizio di
forma, siccome inizialmente caratterizzata da un’inammissibile congiunzione di
due istanze (quella di exequatur e quella di rigetto dell’opposizione)
parzialmente incompatibili fra loro. A suo dire, il Pretore avrebbe
erroneamente assegnato all’istante un termine per decidere se optare per una
procedura di exequatur indipendente oppure per un exequatur puramente
pregiudiziale senza garantirle il diritto al contraddittorio.
13.1 La congiunzione delle
cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione (art. 90
CPC e art. 125 CPC), entrambe da trattare in procedura sommaria, è fonte di
problemi processuali delicati connessi alle numerose differenze esistenti tra
le due procedure. Il giudice dovrebbe quindi evitare di congiungere i due tipi
– parzialmente incompatibili – di procedura e dare all’istante la possibilità
di scegliere tra, da una parte, il trattamento dell’istanza (principale) di
exequatur secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano, seguito
da quello della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione secondo gli art.
252 seg. CPC una volta definitiva la decisione sull’exequatur, e dall’altra il
trattamento immediato dell’istanza di rigetto, ma con un esame unicamente
pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata quale
titolo di rigetto (CEF del 20 settembre 2017, inc. 14.2016.146, consid. 1.2; CEF
del 4 settembre 2017, inc. 14.2016.247, consid. 1.1 b; cfr. anche DTF
5A_367/2013 del 26 settembre 2013, consid. 3 e DTF 5A_646/2013 del 9 gennaio
2014, consid. 5.1). Va peraltro ricordato che, giusta l’art. 41 CLug, la
procedura di exequatur indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano è
unilaterale, ovvero non lascia spazio al contraddittorio, e ciò anche per
preservare l’effetto sorpresa (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 42 seg. ad art. 41 CLug).
13.2 Nel caso concreto il
giudice di prima sede ha correttamente seguito la suesposta procedura, facendo
decidere all’istante la via da seguire e attenendosi alla derivante scelta,
ovvero quella di un exequatur indipendente e non contraddittorio, quindi senza
il coinvolgimento della controparte. Nemmeno prima di tale scelta la notifica
dell’istanza alla medesima era giustificata, per non vanificare la possibilità
di una procedura unilaterale, come poi è avvenuto. La censura della reclamante
deve dunque essere respinta.
14. La reclamante contesta
altresì che le condizioni poste dall’art. 53 CLug siano state adempiute
dall’istante, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, osservando che tutti
Fatti
i documenti contenuti nel plico doc. C, segnatamente la decisione estera e
l’allegato V, sono delle semplici fotocopie.
14.1 Giusta
l’art. 53 cpv. 1 CLug, la parte che chiede il riconoscimento
di una decisione o il rilascio di una
dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che
presenti tutte le condizioni di autenticità. La presentazione di una semplice
fotocopia della decisione non è sufficiente (DTF 5A_241/2009 del 24 settembre
2009, consid. 2.2; IICCA dell’11 aprile 2018, inc. 12.2017.194). Può invece
bastare la produzione di una copia certificata conforme all’originale
dall’autorità competente nello stato d’origine della decisione. I requisiti di
autenticità vanno dunque verificati secondo il diritto dello stato che ha
rilasciato la decisione (Gelzer in:
Oetiker/Weibel [ed.], Basler
Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 3 ad art. 53 CLug; Bucher in: Commentaire romand, Loi
fédérale sur le droit international privé [LDIP] / Convention de Lugano [CL],
n. 1 ad art. 53 CLug; DTF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 6.2).
La procedente deve inoltre produrre un
attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente dello Stato nel
quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario riportato
nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora detto
attestato non venga prodotto, il giudice può fissare un termine per la sua presentazione
o accettare un documento equivalente o, se ritiene di essere informato a
sufficienza, disporne la dispensa (art. 55 cpv. 1 CLug).
Giusta l’art. 56 CLug, per tali documenti
non è richiesta la legalizzazione o alcuna formalità analoga, e ciò in
particolare allo scopo di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni estere negli stati richiesti.
14.2 Nella fattispecie, per
quanto riguarda l’autenticità della decisione, ovvero del decreto ingiuntivo
telematico, fanno stato le norme di diritto italiano. In particolare, l’art.
16bis comma 9bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede che “le
copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale
anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformità all'originale. Il difensore, … possono estrarre con modalità
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle
copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma,
equivalgono all'originale”. Pertanto l’istante, per soddisfare i requisiti
posti dall’art. 53 cpv. 1 CLug, poteva limitarsi a produrre una copia analogica
(cartacea) del decreto ingiuntivo telematico munita di un’attestazione di
conformità ai sensi del citato disposto. Tale attestazione, redatta dall’avv. __________
e che la reclamante nemmeno menziona, è presente nell’incarto di prima sede,
seppure in semplice fotocopia, unitamente a una copia cartacea del decreto
ingiuntivo. In ogni evenienza il primo giudice, nell’impugnata decisione (p. 2),
ha accertato la produzione e visione della copia conforme all’originale, non di
semplici fotocopie, e ciò corrisponde a quanto spiegato dall’istante in sede di
risposta al reclamo, ovvero di avere prodotto in prima sede gli originali dei
documenti di cui al plico doc. C, che in seguito le sono stati restituiti. Con
la risposta, essa ha peraltro ripresentato i suddetti documenti in originale, e
in particolare l’attestazione di conformità, confermandone l’esistenza. Lo
stesso discorso deve valere anche per l’allegato V, rimasto agli atti in
semplice fotocopia ma riproposto in originale in questa sede, ritenuto
abbondanzialmente che per esso non è prevista alcuna particolare formalità (ammettendo
l’art. 55 CLug perfino la possibilità di una relativa dispensa) e che la
reclamante nemmeno contesta l’avvenuta notifica, l’esecutività e l’autenticità della
decisione.
14.3 Da tutto ciò ne
discende che l’accertamento del primo giudice in relazione all’adempimento delle
formalità previste dagli art. 53 seg. CLug resiste alla critica e merita
conferma.
15. Le ulteriori censure
della reclamante riguardano il mancato rispetto, da parte del giudice estero,
Considerandi
di determinate questioni procedurali. Più specificamente, trattasi di censure
già sollevate rispettivamente sollevabili in quella sede (cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 30 seg. ad
art. 45 CLug e doc. IV), ovvero la litispendenza e l’errata assegnazione di un
termine per opporsi al decreto ingiuntivo o pagare la somma in questione. A tal
proposito, si ricorda che ai sensi degli art. 36 e 45 cpv. 2 CLug, la decisione
straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito, ad eccezione di
quanto previsto dagli art. 34 e 35 Clug (cfr. consid. 12). Riservate tali
norme, il giudice dell’esecuzione non verifica dunque se il giudice estero ha
accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha
determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori
procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar,
Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).
16.
La reclamante sostiene
che il decreto ingiuntivo sia nullo a fronte di una violazione dell’art. 641
CPC-it da parte del giudice italiano, avendole questi assegnato un termine di
50.
giorni per pagare la somma in questione, rispettivamente un termine di 40
giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, malgrado potesse beneficiare di un
termine di 60 giorni in quanto residente di uno stato extra-UE.
16.1
L’art. 34 cifra 2 CLug
stabilisce che le decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o
atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in
tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Per adempiere
tale motivo di diniego la reclamante non può dunque limitarsi a dimostrare una
qualsiasi relativa irregolarità, bensì deve dimostrare che questa gli ha concretamente
negato la possibilità di difendersi ed esprimersi nel merito (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano
Übereinkommen, 2011, n. 27 seg. ad art. 34 CLug; Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 11 seg. ad art.
34.
CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer
[ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 50 seg. e 69 seg. ad art. 34
CLug). Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo le è stato notificato il 26
luglio 2017 (plico doc. C), e un termine di 40/50 giorni è del tutto adeguato
per allestire la propria difesa (cfr. DTF 5A_560/2007 del 7 gennaio 2008,
consid. 3.1 e 3.3.2). Ciò che la reclamante ha poi fatto, sollevando
opposizione il 20 settembre 2017 (doc. IV prodotto con il reclamo), alla quale
è seguita un’udienza il 29 gennaio 2018 e la pronuncia della provvisoria
esecutività del decreto il 12 marzo 2018 (doc. B). Ne consegue che il motivo di
diniego previsto dall’art. 34 cifra 2 CLug non è nella fattispecie adempiuto.
16.2
La reclamante nemmeno
sostiene che tale circostanza abbia comportato una violazione manifesta dell’ordine
pubblico svizzero (art. 34 cifra 1 CLug) né argomenta in tal senso. Ad ogni
modo, la riserva dell’ordine pubblico deve trovare applicazione soltanto in
circostanze eccezionali pacificamente non presenti nel caso concreto. A titolo puramente
abbondanziale si osserva che i termini impartiti dal giudice estero rientrano
comunque nel ventaglio delle possibilità a sua disposizione, prevedendo l’art.
641.
CPC-it, per i cittadini extra-UE, un termine minimo di 30 giorni e un
termine massimo di 120 giorni.
17.
Infine, la reclamante
sostiene che il decreto ingiuntivo sia nullo a seguito di litispendenza,
osservando che prima di avviare la causa in Italia, la controparte aveva promosso
in Svizzera una procedura di conciliazione inerente alla medesima controversia.
Ribadita l’impossibilità di un riesame del merito della decisione estera,
l’unico motivo di diniego che entra in considerazione è quello della manifesta
violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero (art. 34 cifra 1 CLug),
che non risulta leso già in presenza di una grave violazione del diritto processuale,
bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si sia svolto in
maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale svizzero da non
più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di diritto, oppure sia
stato inficiato da atti truffaldini (DTF 5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid.
3.3
). La reclamante, in violazione del suo onere di motivazione, non argomenta
minimamente in tal senso e non specifica sufficientemente, ancor prima di
dimostrare, la sua censura, nemmeno indicando la data in cui tale procedura
conciliativa è stata avviata in Svizzera né producendo pertinente
documentazione. Peraltro, sia dal reclamo sia dalla relativa risposta della
controparte risulta che in seguito a tale procedura conciliativa e al rilascio
della relativa autorizzazione ad agire non è stata avviata alcuna causa di
merito in Svizzera, ricordato che lo spirare infruttuoso del termine per
l’inoltro della petizione fa decadere la litispendenza (Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 25 ad art. 209 CPC). La
censura della reclamante è dunque irricevibile per carenza di motivazione,
rispettivamente è priva di fondamento.
18.
Per tutti questi
motivi, non risulta adempiuto alcun motivo di diniego ai sensi della
Convenzione di Lugano, per cui nulla osta al riconoscimento e all’esecutività
in Svizzera del decreto ingiuntivo in esame, a conferma dell’impugnata
decisione pretorile. Ne discende che il reclamo dev’essere integralmente
respinto.
19.
Le spese processuali e
le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito
dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106
CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto
conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle
ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e
dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale, il valore litigioso, di fr. 12'548.-, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.- ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 19
dicembre 2018 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 500.-, sono poste a carico della
reclamante, che rifonderà alla controparte
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di riconoscimento ed esecuzione di
decisioni con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).