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Decisione

12.2018.167

Exequatur indipendente, condizioni di autenticità di un decreto ingiuntivo italiano telematico, motivi di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano

21 maggio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti contenuti nel plico doc. C, segnatamente la decisione estera e

l’allegato V, sono delle semplici fotocopie.

14.1 Giusta

l’art. 53 cpv. 1 CLug, la parte che chiede il riconoscimento

di una decisione o il rilascio di una

dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che

presenti tutte le condizioni di autenticità. La presentazione di una semplice

fotocopia della decisione non è sufficiente (DTF 5A_241/2009 del 24 settembre

2009, consid. 2.2; IICCA dell’11 aprile 2018, inc. 12.2017.194). Può invece

bastare la produzione di una copia certificata conforme all’originale

dall’autorità competente nello stato d’origine della decisione. I requisiti di

autenticità vanno dunque verificati secondo il diritto dello stato che ha

rilasciato la decisione (Gelzer in:

Oetiker/Weibel [ed.], Basler

Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 3 ad art. 53 CLug; Bucher in: Commentaire romand, Loi

fédérale sur le droit international privé [LDIP] / Convention de Lugano [CL],

n. 1 ad art. 53 CLug; DTF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 6.2).

La procedente deve inoltre produrre un

attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente dello Stato nel

quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario riportato

nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora detto

attestato non venga prodotto, il giudice può fissare un termine per la sua presentazione

o accettare un documento equivalente o, se ritiene di essere informato a

sufficienza, disporne la dispensa (art. 55 cpv. 1 CLug).

Giusta l’art. 56 CLug, per tali documenti

non è richiesta la legalizzazione o alcuna formalità analoga, e ciò in

particolare allo scopo di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle

decisioni estere negli stati richiesti.

14.2 Nella fattispecie, per

quanto riguarda l’autenticità della decisione, ovvero del decreto ingiuntivo

telematico, fanno stato le norme di diritto italiano. In particolare, l’art.

16bis comma 9bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede che “le

copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli

ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei

fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche

dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale

anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di

conformità all'originale. Il difensore, … possono estrarre con modalità

telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei

provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle

copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le

copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo

informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma,

equivalgono all'originale”. Pertanto l’istante, per soddisfare i requisiti

posti dall’art. 53 cpv. 1 CLug, poteva limitarsi a produrre una copia analogica

(cartacea) del decreto ingiuntivo telematico munita di un’attestazione di

conformità ai sensi del citato disposto. Tale attestazione, redatta dall’avv. __________

e che la reclamante nemmeno menziona, è presente nell’incarto di prima sede,

seppure in semplice fotocopia, unitamente a una copia cartacea del decreto

ingiuntivo. In ogni evenienza il primo giudice, nell’impugnata decisione (p. 2),

ha accertato la produzione e visione della copia conforme all’originale, non di

semplici fotocopie, e ciò corrisponde a quanto spiegato dall’istante in sede di

risposta al reclamo, ovvero di avere prodotto in prima sede gli originali dei

documenti di cui al plico doc. C, che in seguito le sono stati restituiti. Con

la risposta, essa ha peraltro ripresentato i suddetti documenti in originale, e

in particolare l’attestazione di conformità, confermandone l’esistenza. Lo

stesso discorso deve valere anche per l’allegato V, rimasto agli atti in

semplice fotocopia ma riproposto in originale in questa sede, ritenuto

abbondanzialmente che per esso non è prevista alcuna particolare formalità (ammettendo

l’art. 55 CLug perfino la possibilità di una relativa dispensa) e che la

reclamante nemmeno contesta l’avvenuta notifica, l’esecutività e l’autenticità della

decisione.

14.3 Da tutto ciò ne

discende che l’accertamento del primo giudice in relazione all’adempimento delle

formalità previste dagli art. 53 seg. CLug resiste alla critica e merita

conferma.

15. Le ulteriori censure

della reclamante riguardano il mancato rispetto, da parte del giudice estero,

Considerandi

di determinate questioni procedurali. Più specificamente, trattasi di censure

già sollevate rispettivamente sollevabili in quella sede (cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 30 seg. ad

art. 45 CLug e doc. IV), ovvero la litispendenza e l’errata assegnazione di un

termine per opporsi al decreto ingiuntivo o pagare la somma in questione. A tal

proposito, si ricorda che ai sensi degli art. 36 e 45 cpv. 2 CLug, la decisione

straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito, ad eccezione di

quanto previsto dagli art. 34 e 35 Clug (cfr. consid. 12). Riservate tali

norme, il giudice dell’esecuzione non verifica dunque se il giudice estero ha

accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha

determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori

procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar,

Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).

16.

La reclamante sostiene

che il decreto ingiuntivo sia nullo a fronte di una violazione dell’art. 641

CPC-it da parte del giudice italiano, avendole questi assegnato un termine di

50.

giorni per pagare la somma in questione, rispettivamente un termine di 40

giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, malgrado potesse beneficiare di un

termine di 60 giorni in quanto residente di uno stato extra-UE.

16.1

L’art. 34 cifra 2 CLug

stabilisce che le decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o

atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in

tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Per adempiere

tale motivo di diniego la reclamante non può dunque limitarsi a dimostrare una

qualsiasi relativa irregolarità, bensì deve dimostrare che questa gli ha concretamente

negato la possibilità di difendersi ed esprimersi nel merito (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano

Übereinkommen, 2011, n. 27 seg. ad art. 34 CLug; Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 11 seg. ad art.

34.

CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer

[ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 50 seg. e 69 seg. ad art. 34

CLug). Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo le è stato notificato il 26

luglio 2017 (plico doc. C), e un termine di 40/50 giorni è del tutto adeguato

per allestire la propria difesa (cfr. DTF 5A_560/2007 del 7 gennaio 2008,

consid. 3.1 e 3.3.2). Ciò che la reclamante ha poi fatto, sollevando

opposizione il 20 settembre 2017 (doc. IV prodotto con il reclamo), alla quale

è seguita un’udienza il 29 gennaio 2018 e la pronuncia della provvisoria

esecutività del decreto il 12 marzo 2018 (doc. B). Ne consegue che il motivo di

diniego previsto dall’art. 34 cifra 2 CLug non è nella fattispecie adempiuto.

16.2

La reclamante nemmeno

sostiene che tale circostanza abbia comportato una violazione manifesta dell’ordine

pubblico svizzero (art. 34 cifra 1 CLug) né argomenta in tal senso. Ad ogni

modo, la riserva dell’ordine pubblico deve trovare applicazione soltanto in

circostanze eccezionali pacificamente non presenti nel caso concreto. A titolo puramente

abbondanziale si osserva che i termini impartiti dal giudice estero rientrano

comunque nel ventaglio delle possibilità a sua disposizione, prevedendo l’art.

641.

CPC-it, per i cittadini extra-UE, un termine minimo di 30 giorni e un

termine massimo di 120 giorni.

17.

Infine, la reclamante

sostiene che il decreto ingiuntivo sia nullo a seguito di litispendenza,

osservando che prima di avviare la causa in Italia, la controparte aveva promosso

in Svizzera una procedura di conciliazione inerente alla medesima controversia.

Ribadita l’impossibilità di un riesame del merito della decisione estera,

l’unico motivo di diniego che entra in considerazione è quello della manifesta

violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero (art. 34 cifra 1 CLug),

che non risulta leso già in presenza di una grave violazione del diritto processuale,

bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si sia svolto in

maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale svizzero da non

più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di diritto, oppure sia

stato inficiato da atti truffaldini (DTF 5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid.

3.3

). La reclamante, in violazione del suo onere di motivazione, non argomenta

minimamente in tal senso e non specifica sufficientemente, ancor prima di

dimostrare, la sua censura, nemmeno indicando la data in cui tale procedura

conciliativa è stata avviata in Svizzera né producendo pertinente

documentazione. Peraltro, sia dal reclamo sia dalla relativa risposta della

controparte risulta che in seguito a tale procedura conciliativa e al rilascio

della relativa autorizzazione ad agire non è stata avviata alcuna causa di

merito in Svizzera, ricordato che lo spirare infruttuoso del termine per

l’inoltro della petizione fa decadere la litispendenza (Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 25 ad art. 209 CPC). La

censura della reclamante è dunque irricevibile per carenza di motivazione,

rispettivamente è priva di fondamento.

18.

Per tutti questi

motivi, non risulta adempiuto alcun motivo di diniego ai sensi della

Convenzione di Lugano, per cui nulla osta al riconoscimento e all’esecutività

in Svizzera del decreto ingiuntivo in esame, a conferma dell’impugnata

decisione pretorile. Ne discende che il reclamo dev’essere integralmente

respinto.

19.

Le spese processuali e

le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito

dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106

CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto

conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle

ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e

dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale, il valore litigioso, di fr. 12'548.-, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.- ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 19

dicembre 2018 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 500.-, sono poste a carico della

reclamante, che rifonderà alla controparte

fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di riconoscimento ed esecuzione di

decisioni con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).