12.2018.19
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale (rifiuto di una proroga del termine per la risposta), assenza di un interesse degno di protezione se il giudice di prima sede non ha ancora impartit
12 marzo 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.19
Lugano
12 marzo 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa - inc. OR.2017.177 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 settembre 2017 da
CO
1
rappr.
dall’ PA 2
contro
RE
1,
rappr. dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30
gennaio 2018 con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e di adozione
di provvedimenti conservativi interposto dalla convenuta contro la disposizione
ordinatoria processuale 22 gennaio 2018 con la quale il Pretore ha respinto la
sua domanda di proroga del termine per presentare la risposta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, nell’ambito della
causa promossa con petizione 14 settembre 2017 da CO 1 contro RE 1,
quest’ultima ha chiesto di condannare l’attore al versamento di fr. 13'500.- a
titolo di cauzione processuale, riservato un adeguamento di tale importo in
corso di procedura, nonché di sospendere la stessa fino al versamento della
cifra testé menzionata, in particolare di annullare il termine fissato dal
Pretore per la proposizione della risposta;
che con scritto 13 ottobre
2017 la convenuta ha sollecitato l’evasione della domanda sulla cauzione,
postulando al contempo una proroga di trenta giorni del termine di risposta;
che con disposizione
ordinatoria processuale 16 ottobre 2017 il primo giudice ha accolto la
richiesta di proroga succitata;
che il 17 ottobre 2017
l’attore ha affermato di non aver nulla in contrario a che la procedura fosse
sospesa fino a definizione della questione sulla cauzione processuale;
che il 13 novembre 2017 la
convenuta ha nuovamente domandato una proroga di trenta giorni del termine per
inoltrare la risposta, sottolineando, in sintesi, che altrimenti sarebbe stata
costretta a proporre tale memoriale senza che vi fosse un importo a garanzia
delle spese ripetibili;
che il 15 novembre 2017 il
Pretore ha concesso tale proroga del termine;
che il 18 dicembre
successivo la convenuta ha, una volta di nuovo, chiesto che il termine di
risposta fosse prorogato di trenta giorni;
che il 19 dicembre 2017 il
primo giudice ha accolto la domanda testé indicata;
che il 18 gennaio 2018 la
convenuta ha ancora una volta postulato una proroga di trenta giorni del
termine per rispondere;
che con disposizione
ordinatoria processuale 22 gennaio 2018 il Pretore ha respinto la domanda di
proroga in questione;
che con reclamo 30 gennaio
2018 la convenuta è insorta contro la disposizione testé menzionata, chiedendo:
I) in via supercautelare e cautelare di concedere al reclamo l’effetto
sospensivo e di sospendere la procedura di prima istanza fino al passaggio in
giudicato della decisione sull’istanza di cauzione processuale o, in subordine,
di ordinare al Pretore di sospendere immediatamente la procedura di prima sede
fino al passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di cauzione
processuale o, in via ancor più subordinata, di concedere una proroga di
ulteriori trenta giorni per presentare la risposta; II) in via principale, di
riformare la disposizione impugnata nel senso che l’istanza di proroga è
accolta e il termine per presentare la risposta è prorogato di altri trenta
giorni e accertare una ritardata/denegata giustizia per l’omessa decisione
sull’istanza di cauzione e contemporanea istanza di sospensione della
procedura, con invito al primo giudice a decidere l’istanza di cauzione e a
sospendere la procedura, in particolare il termine per rispondere, fino al
passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di cauzione processuale
entro un termine fissato da questa Camera; il tutto con protesta di spese e
ripetibili;
che il 2 febbraio 2018 il
Presidente di questa Camera ha respinto le domande formulate in via
supercautelare e cautelare dalla reclamante;
che con risposta 7
febbraio 2018 l’attore ha affermato di non avere particolari osservazioni al
reclamo, fatta eccezione per la contestazione sul diritto della controparte
Considerandi
all’attribuzione di ripetibili a questo stadio di procedura;
che con replica spontanea
16.
febbraio 2018 la reclamante ha ribadito le sue domande;
che se impugnata è una
disposizione ordinatoria processuale - così come lo è la decisione sulla
proroga di un termine (TF 5D_160/2014 del 26.1.2015 consid. 2.3;5A_783/2014
del 4.11.2014 consid. 1) - il termine di reclamo è di dieci giorni (art. 321
cpv. 2 CPC);
che se il diniego di
giustizia dovesse risultare dall’emissione di disposizioni ordinatorie
processuali o altre decisioni, allora il reclamo dev’essere interposto nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 (se impugnata è una
disposizione ordinatoria processuale) oppure di trenta giorni ex art.
321.
cpv. 1 (se si tratta di un’altra decisione) (Verda Chiocchetti, in Trezzini e al., Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ͣ ediz. 2017, N 95 ad Art.
319);
che, per il resto, il
reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4
CPC);
che il gravame è quindi senz’altro
tempestivo (art. 321 cpv. 1 e 4 CPC), così come la risposta (art. 322 cpv. 2
CPC) e la replica spontanea, pervenuta a questa Camera prima dell’emanazione
del presente giudizio;
che la presente decisione
rende priva d’oggetto la domanda formulata dalla reclamante e volta al rinvio
dell’esecuzione della decisione impugnata giusta l’art. 325 cpv. 2 CPC;
che, per i motivi che
seguono, la stessa sarebbe stata in ogni caso disattesa;
che quanto previsto
all’art. 325 cpv. 2 CPC è una facoltà del tribunale, da esercitare in funzione
della ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, ossia, da un lato,
gli svantaggi di un’esecuzione immediata in capo al reclamante e, dall’altro,
quelli che un rinvio dell’esecuzione comporterebbero per la controparte (Verda Chiocchetti, op. cit., N 13 segg.
ad Art. 325);
che non si intravvede dove
risiedano gli svantaggi per la reclamante, dato che, come d’altronde da essa
medesima sottolineato (gravame, pag. 8), il primo giudice deve ancora spiccare
il termine suppletorio previsto all’art. 223 cpv. 1 CPC;
che per quanto concerne il
rifiuto di accordare un’ulteriore proroga al termine di risposta di prima sede,
non vi è alcun interesse degno di protezione del reclamante ad aggravarsi (art.
59.
cpv. 2 lit. a) CPC);
che, in effetti, nelle
undici pagine di gravame essa sostiene, in sintesi, che qualora non le fosse
concessa un’ulteriore proroga si troverebbe costretta a dover inoltrare la
risposta senza la garanzia che le sue spese ripetibili siano coperte;
che, come preannunciato
sopra, essa dimentica il meccanismo del termine suppletorio di risposta
previsto all’art. 223 CPC e, quindi, che in questo stadio della lite non è
obbligata a inoltrare l’allegato in questione;
che lo stesso vale laddove
afferma, con la replica spontanea, che nella sue osservazioni il primo giudice
non avrebbe specificato che, in ogni caso, non avrebbe staccato di propria
iniziativa o su istanza di parte un termine suppletorio, sicché essa sarebbe
costretta a inoltrare la risposta prima della decisione sulla cauzione;
che a nulla muta
l’argomentazione secondo cui si troverebbe, in tal caso, costretta a imbastire
una risposta in un breve lasso di tempo, verosimilmente di dieci giorni
(replica spontanea, pag. 2);
che tale motivazione è
stata formulata per la prima volta con la replica spontanea, sicché tardivamente;
che, infatti, la replica o
la duplica, sia che avvengano spontaneamente sia su ordine del tribunale (Art.
316.
cpv. 2 CPC), non possono servire a colmare lacune del gravame o della
risposta (Verda Chiocchetti, op.
cit., N 1 ad art. 322; N 48 ad Art. 312);
che, sebbene il
presupposto dell’interesse degno di protezione debba essere vagliato d’ufficio
dal giudice (art. 60 CPC), compete alla parte che si aggrava dimostrare la sua
esistenza (cfr. TF 5A_607/2016 del 25.8.2016 consid. 3, in relazione all'art.
76.
cpv. 1 lit. b LTF) e quindi sostanziare il medesimo in maniera esauriente di
principio già con il gravame;
che, in ogni caso,
l’argomentazione in questione sarebbe inconferente ai fini del giudizio;
che, invero, non sussiste
alcun interesse concreto e attuale ad aggravarsi ora sulla base di un ipotetico
termine suppletorio di dieci giorni;
che, infatti, la parte
potrà, se del caso, querelare la disposizione ordinatoria processuale che fissa
tale termine suppletorio, posto che, tra le altre cose, essa renda almeno
verosimile l’esistenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(art. 319 lit. b n. 2 CPC);
che la reclamante afferma
esservi un caso di ritardata/denegata giustizia, criticando il comportamento
del Pretore che “di fronte a un’istanza di cauzione processuale con
contestuale richiesta di sospensione della procedura e annullamento del termine
per rispondere, proroga il termine per rispondere per tre volte e poi respinge
una quarta istanza, senza nel contempo sospendere la procedura o annullare il
termine per la risposta e senza decidere l’istanza di cauzione processuale”
(gravame, pag. 7 in alto);
che, per i motivi
suesposti, nel non concedere la proroga del termine di risposta il primo
giudice non ha commesso un diniego di giustizia, così come nel non sospendere
il procedimento;
che nemmeno si intravvede
dove risieda un ritardo di giustizia nel statuire sulla cauzione processuale,
cosa che a ben vedere nemmeno è sostenuto dalla reclamante;
che, di conseguenza, non
si giustifica in alcun modo di assegnare un termine ai sensi dell’art. 327
cpv. 4 CPC affinché il primo giudice si pronunci sull’istanza di cauzione;
che alla luce di quanto
suesposto nemmeno si può dar seguito alla richiesta di limitazione del
procedimento ex art. 125 CPC alla questione della cauzione processuale,
domanda peraltro tardivamente formulata unicamente con la replica spontanea (e
che non può essere confusa con la domanda di sospensione indicata nel reclamo)
e, quindi, tardiva;
che, infatti, come detto
sopra la replica o la duplica non possono servire a colmare lacune del gravame
o della risposta;
che, in definitiva, il
reclamo va integralmente respinto;
che le spese processuali
di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, rimangono a suo carico, con
l’obbligo di versare alla controparte fr. 250.- per ripetibili di questa sede;
che il valore di causa ai
fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr.
13'500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, della LTG e del RTar,
decide: 1. Il reclamo 30 gennaio 2018 è
integralmente respinto.
2. Le spese
processuali, di fr. 500.-, sono poste a carico di RE 1, con l’obbligo di
rifondere a CO 1 fr. 250.- per ripetibili di reclamo.
3. Notificazione:
;
- ;
- .
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici: pagina
seguente
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in
materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di
almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).