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Decisione

12.2018.19

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale (rifiuto di una proroga del termine per la risposta), assenza di un interesse degno di protezione se il giudice di prima sede non ha ancora impartit

12 marzo 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.19

Lugano

12 marzo 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliera:

Verda

Chiocchetti

sedente

per statuire nella causa - inc. OR.2017.177 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 settembre 2017 da

CO

1

rappr.

dall’ PA 2

contro

RE

1,

rappr. dall’ PA 1

e ora sul reclamo 30

gennaio 2018 con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e di adozione

di provvedimenti conservativi interposto dalla convenuta contro la disposizione

ordinatoria processuale 22 gennaio 2018 con la quale il Pretore ha respinto la

sua domanda di proroga del termine per presentare la risposta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che, nell’ambito della

causa promossa con petizione 14 settembre 2017 da CO 1 contro RE 1,

quest’ultima ha chiesto di condannare l’attore al versamento di fr. 13'500.- a

titolo di cauzione processuale, riservato un adeguamento di tale importo in

corso di procedura, nonché di sospendere la stessa fino al versamento della

cifra testé menzionata, in particolare di annullare il termine fissato dal

Pretore per la proposizione della risposta;

che con scritto 13 ottobre

2017 la convenuta ha sollecitato l’evasione della domanda sulla cauzione,

postulando al contempo una proroga di trenta giorni del termine di risposta;

che con disposizione

ordinatoria processuale 16 ottobre 2017 il primo giudice ha accolto la

richiesta di proroga succitata;

che il 17 ottobre 2017

l’attore ha affermato di non aver nulla in contrario a che la procedura fosse

sospesa fino a definizione della questione sulla cauzione processuale;

che il 13 novembre 2017 la

convenuta ha nuovamente domandato una proroga di trenta giorni del termine per

inoltrare la risposta, sottolineando, in sintesi, che altrimenti sarebbe stata

costretta a proporre tale memoriale senza che vi fosse un importo a garanzia

delle spese ripetibili;

che il 15 novembre 2017 il

Pretore ha concesso tale proroga del termine;

che il 18 dicembre

successivo la convenuta ha, una volta di nuovo, chiesto che il termine di

risposta fosse prorogato di trenta giorni;

che il 19 dicembre 2017 il

primo giudice ha accolto la domanda testé indicata;

che il 18 gennaio 2018 la

convenuta ha ancora una volta postulato una proroga di trenta giorni del

termine per rispondere;

che con disposizione

ordinatoria processuale 22 gennaio 2018 il Pretore ha respinto la domanda di

proroga in questione;

che con reclamo 30 gennaio

2018 la convenuta è insorta contro la disposizione testé menzionata, chiedendo:

I) in via supercautelare e cautelare di concedere al reclamo l’effetto

sospensivo e di sospendere la procedura di prima istanza fino al passaggio in

giudicato della decisione sull’istanza di cauzione processuale o, in subordine,

di ordinare al Pretore di sospendere immediatamente la procedura di prima sede

fino al passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di cauzione

processuale o, in via ancor più subordinata, di concedere una proroga di

ulteriori trenta giorni per presentare la risposta; II) in via principale, di

riformare la disposizione impugnata nel senso che l’istanza di proroga è

accolta e il termine per presentare la risposta è prorogato di altri trenta

giorni e accertare una ritardata/denegata giustizia per l’omessa decisione

sull’istanza di cauzione e contemporanea istanza di sospensione della

procedura, con invito al primo giudice a decidere l’istanza di cauzione e a

sospendere la procedura, in particolare il termine per rispondere, fino al

passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di cauzione processuale

entro un termine fissato da questa Camera; il tutto con protesta di spese e

ripetibili;

che il 2 febbraio 2018 il

Presidente di questa Camera ha respinto le domande formulate in via

supercautelare e cautelare dalla reclamante;

che con risposta 7

febbraio 2018 l’attore ha affermato di non avere particolari osservazioni al

reclamo, fatta eccezione per la contestazione sul diritto della controparte

Considerandi

all’attribuzione di ripetibili a questo stadio di procedura;

che con replica spontanea

16.

febbraio 2018 la reclamante ha ribadito le sue domande;

che se impugnata è una

disposizione ordinatoria processuale - così come lo è la decisione sulla

proroga di un termine (TF 5D_160/2014 del 26.1.2015 consid. 2.3;5A_783/2014

del 4.11.2014 consid. 1) - il termine di reclamo è di dieci giorni (art. 321

cpv. 2 CPC);

che se il diniego di

giustizia dovesse risultare dall’emissione di disposizioni ordinatorie

processuali o altre decisioni, allora il reclamo dev’essere interposto nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 (se impugnata è una

disposizione ordinatoria processuale) oppure di trenta giorni ex art.

321.

cpv. 1 (se si tratta di un’altra decisione) (Verda Chiocchetti, in Trezzini e al., Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ͣ ediz. 2017, N 95 ad Art.

319);

che, per il resto, il

reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4

CPC);

che il gravame è quindi senz’altro

tempestivo (art. 321 cpv. 1 e 4 CPC), così come la risposta (art. 322 cpv. 2

CPC) e la replica spontanea, pervenuta a questa Camera prima dell’emanazione

del presente giudizio;

che la presente decisione

rende priva d’oggetto la domanda formulata dalla reclamante e volta al rinvio

dell’esecuzione della decisione impugnata giusta l’art. 325 cpv. 2 CPC;

che, per i motivi che

seguono, la stessa sarebbe stata in ogni caso disattesa;

che quanto previsto

all’art. 325 cpv. 2 CPC è una facoltà del tribunale, da esercitare in funzione

della ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, ossia, da un lato,

gli svantaggi di un’esecuzione immediata in capo al reclamante e, dall’altro,

quelli che un rinvio dell’esecuzione comporterebbero per la controparte (Verda Chiocchetti, op. cit., N 13 segg.

ad Art. 325);

che non si intravvede dove

risiedano gli svantaggi per la reclamante, dato che, come d’altronde da essa

medesima sottolineato (gravame, pag. 8), il primo giudice deve ancora spiccare

il termine suppletorio previsto all’art. 223 cpv. 1 CPC;

che per quanto concerne il

rifiuto di accordare un’ulteriore proroga al termine di risposta di prima sede,

non vi è alcun interesse degno di protezione del reclamante ad aggravarsi (art.

59.

cpv. 2 lit. a) CPC);

che, in effetti, nelle

undici pagine di gravame essa sostiene, in sintesi, che qualora non le fosse

concessa un’ulteriore proroga si troverebbe costretta a dover inoltrare la

risposta senza la garanzia che le sue spese ripetibili siano coperte;

che, come preannunciato

sopra, essa dimentica il meccanismo del termine suppletorio di risposta

previsto all’art. 223 CPC e, quindi, che in questo stadio della lite non è

obbligata a inoltrare l’allegato in questione;

che lo stesso vale laddove

afferma, con la replica spontanea, che nella sue osservazioni il primo giudice

non avrebbe specificato che, in ogni caso, non avrebbe staccato di propria

iniziativa o su istanza di parte un termine suppletorio, sicché essa sarebbe

costretta a inoltrare la risposta prima della decisione sulla cauzione;

che a nulla muta

l’argomentazione secondo cui si troverebbe, in tal caso, costretta a imbastire

una risposta in un breve lasso di tempo, verosimilmente di dieci giorni

(replica spontanea, pag. 2);

che tale motivazione è

stata formulata per la prima volta con la replica spontanea, sicché tardivamente;

che, infatti, la replica o

la duplica, sia che avvengano spontaneamente sia su ordine del tribunale (Art.

316.

cpv. 2 CPC), non possono servire a colmare lacune del gravame o della

risposta (Verda Chiocchetti, op.

cit., N 1 ad art. 322; N 48 ad Art. 312);

che, sebbene il

presupposto dell’interesse degno di protezione debba essere vagliato d’ufficio

dal giudice (art. 60 CPC), compete alla parte che si aggrava dimostrare la sua

esistenza (cfr. TF 5A_607/2016 del 25.8.2016 consid. 3, in relazione all'art.

76.

cpv. 1 lit. b LTF) e quindi sostanziare il medesimo in maniera esauriente di

principio già con il gravame;

che, in ogni caso,

l’argomentazione in questione sarebbe inconferente ai fini del giudizio;

che, invero, non sussiste

alcun interesse concreto e attuale ad aggravarsi ora sulla base di un ipotetico

termine suppletorio di dieci giorni;

che, infatti, la parte

potrà, se del caso, querelare la disposizione ordinatoria processuale che fissa

tale termine suppletorio, posto che, tra le altre cose, essa renda almeno

verosimile l’esistenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(art. 319 lit. b n. 2 CPC);

che la reclamante afferma

esservi un caso di ritardata/denegata giustizia, criticando il comportamento

del Pretore che “di fronte a un’istanza di cauzione processuale con

contestuale richiesta di sospensione della procedura e annullamento del termine

per rispondere, proroga il termine per rispondere per tre volte e poi respinge

una quarta istanza, senza nel contempo sospendere la procedura o annullare il

termine per la risposta e senza decidere l’istanza di cauzione processuale”

(gravame, pag. 7 in alto);

che, per i motivi

suesposti, nel non concedere la proroga del termine di risposta il primo

giudice non ha commesso un diniego di giustizia, così come nel non sospendere

il procedimento;

che nemmeno si intravvede

dove risieda un ritardo di giustizia nel statuire sulla cauzione processuale,

cosa che a ben vedere nemmeno è sostenuto dalla reclamante;

che, di conseguenza, non

si giustifica in alcun modo di assegnare un termine ai sensi dell’art. 327

cpv. 4 CPC affinché il primo giudice si pronunci sull’istanza di cauzione;

che alla luce di quanto

suesposto nemmeno si può dar seguito alla richiesta di limitazione del

procedimento ex art. 125 CPC alla questione della cauzione processuale,

domanda peraltro tardivamente formulata unicamente con la replica spontanea (e

che non può essere confusa con la domanda di sospensione indicata nel reclamo)

e, quindi, tardiva;

che, infatti, come detto

sopra la replica o la duplica non possono servire a colmare lacune del gravame

o della risposta;

che, in definitiva, il

reclamo va integralmente respinto;

che le spese processuali

di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, rimangono a suo carico, con

l’obbligo di versare alla controparte fr. 250.- per ripetibili di questa sede;

che il valore di causa ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr.

13'500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, della LTG e del RTar,

decide: 1. Il reclamo 30 gennaio 2018 è

integralmente respinto.

2. Le spese

processuali, di fr. 500.-, sono poste a carico di RE 1, con l’obbligo di

rifondere a CO 1 fr. 250.- per ripetibili di reclamo.

3. Notificazione:

;

- ;

- .

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici: pagina

seguente

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in

materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di

almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).