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Decisione

12.2018.2

Gratuito patrocinio per la procedura di appello

20 aprile 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.2

Lugano

20 aprile 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2012.23 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 30 ottobre

2012 da

CO

1

PA 2

contro

IS

1IS 1

PA 1

con cui l'attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 412'913.55 oltre

interessi; domanda avversata dal convenuto, che il Pretore, con sentenza 16

novembre 2017, ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 410'866.55 oltre

interessi;

appellante il

convenuto con atto di appello 29 dicembre 2017, con cui chiede la riforma

del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestando spese

e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe le sedi;

e ora

sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello

presentata dal convenuto contestualmente all'appello, completata il 30

gennaio e 1° febbraio 2018;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con sentenza 16

novembre 2017 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente

accolto la petizione 30 ottobre 2012 di CO 1, condannando IS 1 a versare

all’attrice fr. 410'866.55 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno

provocato (responsabilità dell’organo societario ai sensi dell’art. 754 CO).

Considerandi

2.

Il convenuto è

insorto contro il giudizio pretorile con appello 29 dicembre 2017 (inc. n.

12.2018

), con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe

le sedi. Contestualmente alla presentazione dell'appello egli ha altresì

chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura

di secondo grado (inc. n. 12.2018.2), istanza che ha in seguito completato su

richiesta del vicepresidente di questa Corte.

3.

Ai sensi dell’art.

117.

CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il giudice decide in

procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), fondandosi sulle circostanze

esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (DTF

138.

III 217 consid. 2.2.4, DTF 133 III 614 consid. 5 e rinvii).

4.

È indigente colui

che non è in misura di sopportare le spese della procedura senza intaccare il

minimo vitale proprio e della propria famiglia. Un’eventuale eccedenza conduce

a negare l’indigenza se essa permette alla parte istante di pagare le spese

processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in

procedimenti più complessi entro due anni. All’istante incombe l’onere di

indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria

situazione economica, in particolare l’entità delle proprie entrate, della

propria sostanza e delle proprie spese (art. 119 cpv. 2 CPC; DTF 135 I 221

consid. 5.1 con rinvii; TF 18 ottobre 2011 5A_617/2011 consid. 2.2 con rinvii,

7.

febbraio 2012 5A_810/2011 consid. 2.2 e 2.3, 5 ottobre 2011 4A_459/2011

consid. 1.2 - 1.5).

In seconda istanza il

gratuito patrocinio deve coprire l'onorario del patrocinatore per la sola

procedura di appello e le spese processuali di quel giudizio.

Per la quantificazione delle spese giudiziarie, tenuto conto del valore

litigioso di fr. 410'866.55, vanno considerate le specifiche circostanze che vedono

l’oggetto della lite sostanzialmente limitato alla questione della

responsabilità del convenuto per l’agire quale organo societario in una

specifica circostanza (sottoscrizione di un impegno per conto della società e

conseguenze a seguito della successiva procedura di realizzazione del pegno) e

le censure di appello (una decina di pagine) insistere preminentemente su

questioni di diritto e sulle erronee deduzioni pretorili su specifiche

circostanze.

Le spese processuali del giudizio d’appello possono pertanto essere stimate,

alla luce dei criteri posti dagli art. 7, 8 e 13 LTG, in fr. 8'000.-, spese e

IVA comprese (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a Regolamento sulla tariffa per la

fissazione delle ripetibili) rimanendo ai limiti inferiori stabiliti dalla

tariffa, analogamente a quanto ritenuto dal primo giudice.

Si tratta quindi di verificare se l'appellante, assistito in questa sede da un

patrocinatore, con un onere per spese di patrocinio stimabile in fr. 8’000.-,

spese e IVA comprese (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LTar) disponga di mezzi

sufficienti per far fronte alle spese di patrocinio e all'onere del processo di

questa sede, entro uno o, in subordine, due anni.

5.

Per quel che

concerne il reddito e la situazione patrimoniale del richiedente va anzitutto

rilevato che al momento dell’inoltro della domanda di gratuito patrocinio

l’appellante si è limitato a esporre la situazione succintamente, in appena

sette righe, con le quali ha dichiarato di essere “attualmente in

disoccupazione, con un’entrata mensile pari a CHF 3'623.45 (indennità di

disoccupazione), a fronte di un fabbisogno personale pari a CHF 3'731.-, oltre ad

avere a carico il fabbisogno del figlio maggiorenne ma ancora agli studi” e

precisato di non disporre di alcuna sostanza, “avendo dovuto erodere quanto

aveva risparmiato per far fronte in questi anni al fabbisogno, trovandosi

confrontato con una grave malattia e alla conseguente perdita di lavoro”

(appello pag. 15 n. 5).

A sostegno di tale richiesta l’appellante ha allegato una lista ricapitolativa

delle “spese correnti mensili” con alcuni documenti relativi agli oneri

per l’assicurazione malattia, ad un bonifico non meglio precisato di fr. 500.-,

al leasing mensile di fr. 841.15 per un’autovettura (doc. 4), producendo

altresì una decisione con relativi conteggi della cassa di disoccupazione (doc.

5) e alcuni estratti di conti bancari (doc. 6).

A mente dell'appellante, in assenza di un'eccedenza o di una sostanza che gli consentano

di far fronte alle spese processuali e di patrocinio presumibili, la prima

condizione cumulativa fissata dall'art. 117 lett. a CPC per il riconoscimento

del gratuito patrocinio sarebbe pertanto data.

6.

Con disposizione ordinatoria

11.

gennaio 2018 il vicepresidente di questa Corte, premesso come l’asserita

indigenza non risultasse supportata da una completa esposizione delle

circostanze rilevanti e dalla produzione della relativa documentazione e rimarcato

che le condizioni economiche del richiedente il gratuito patrocinio non risultavano

specificate, ha assegnato all’istante, con le dovute avvertenze, un termine “per

esporre le circostanze rilevanti e produrre la documentazione attestante i

redditi conseguiti nel 2016 e nel 2017 (certificato fiscale), l’ultima notifica

di tassazione disponibile, le spese per l’alloggio 2016 e 2017, i conteggi dei

premi di cassa malati e assicurativi mensili 2016 e 2017, le spese per veicoli

e gli estratti bancari e postali al 31 dicembre 2017 di tutti i componenti

dell’eventuale comunione domestica (coniuge o convivente)”.

7.

Con scritto 30

gennaio 2018 l’istante ha prodotto una serie di documenti (doc. 7-18) tra i

quali l’apposito certificato comunale, ha indicato che il reddito per l’anno

2016.

corrispondeva a fr. 66'586.55 lordi e osservato “che, malgrado la

relazione con la compagna M__________ C__________ sia venuta a finire, resta in

essere la convivenza, in quanto il signor IS 1 si trova attualmente in gravi

difficoltà finanziarie e di salute” e confermato altresì di non versare

alla compagna un canone di locazione, “ma di provvedere a pagare la cassa

malati per la compagna, la figlia della compagna e il figlio comune, pari a CHF

1'587.05”.

Con invio 1° febbraio 2018 l’istante ha completato la produzione di documenti.

8.

Già alla luce

dell’atteggiamento processuale adottato dall’istante la domanda deve essere

respinta, siccome manifestamente carente dal punto di vista allegatorio.

In violazione degli obblighi di specificazione incombenti alla parte

richiedente, questa non ha esposto già con la domanda la sua situazione

reddituale e patrimoniale, pronunciandosi nel merito e sui mezzi di prova che

intende proporre (art. 119 cpv. 2 CPC) e non ha dimostrato di essere sprovvista

dei mezzi necessari (art. 117 lit. a CPC) per far fronte alla procedura

giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012).

Seppur reso esplicitamente attento con l’ordinanza 11 gennaio 2018

summenzionata, e benché invitato a colmare tale carenza fornendo le indicazioni

necessarie ai sensi dell’art. 56 CPC (sentenza del Tribunale federale

4A_174/2013 del 9 luglio 2013), l’appellante non vi ha provveduto, ritenendo

potesse bastare la sola produzione di una serie di documenti, con scarne e poco

coerenti indicazioni sulla situazione familiare.

Pur tenendo conto dell’applicabilità del principio inquisitorio limitato, non

incombe al giudice tentare di porvi rimedio con ulteriori atti istruttori o cercando

di dedurre gli elementi da alcuni documenti (peraltro per nulla espliciti e

eloquenti), a maggior ragione a fronte di una situazione fattuale complessa che

il richiedente non ha esposto con la necessaria trasparenza e un minimo grado

di dettaglio.

La domanda di gratuito patrocinio va pertanto respinta già per questo motivo.

9.

Abbondanzialmente, va

rilevato come la domanda avrebbe uguale sorte, anche se si volessero

considerare gli elementi di fatto deducibili dalle scarse allegazioni e dai

documenti prodotti.

Il richiedente non indica nulla sul suo percorso professionale e

sull’evoluzione dei redditi negli ultimi anni, a fronte di un passato di

dirigente aziendale (oggetto della causa di risarcimento per responsabilità

dell’organo societario ai sensi dell’art. 754 CO) e di un reddito da lavoro

annuo di fr. 77'725.- nel 2015 (doc. 8) e 77'015 nel 2016 (doc. 19). Nessuna spiegazione

o indicazione chiara è fornita sulla situazione contingente che lo vede

beneficiare di un’indennità di disoccupazione, apparentemente dal mese di

aprile 2017 (doc. 10).

La grave malattia invocata, che sarebbe addirittura stata la causa della

perdita del lavoro, non è minimamente specificata e dimostrata, nulla essendo

noto a proposito di effetti invalidanti ed eventuale diritto alle prestazioni

assicurative o ad indennità.

L’appellante non fornisce spiegazione alcuna neppure sull’evoluzione del suo

patrimonio negli ultimi anni, omettendo ad esempio di indicare cosa ne sia stato

della proprietà delle azioni della I__________ SA (ora N__________ S__________

SA), società con recapito al suo indirizzo privato di via __________ a __________

e di cui è stato amministratore unico dal dicembre 2011 al 14 aprile 2017 (cfr.

Registro di commercio del Cantone Ticino e doc. 19) e per conto della quale

dichiara di versare a tutt’oggi fr. 500.- mensili a saldo di non meglio

precisati scoperti per contributi LPP (doc. 9.5).

Sul fronte dell’attuale tenore di vita l’istante non specifica sulla base di quali

disponibilità finanziarie, a fronte di un’asserita indigenza, possa continuare

a sostenere alcuni oneri ricorrenti rilevanti ad esempio per coperture extra

obbligatorie di cassa malati (doc. 4) o per un veicolo di prestigio (Mercedes

__________) che per leasing (fr. 841.15), assicurazione (fr. 243.40 doc. 4

e doc. 9) e tasse di circolazione (fr. 69.- doc. 9) comporta un onere mensile ingente,

non risultando l’esigenza di disporre di un simile mezzo di trasporto al fine

dello svolgimento di una professione.

Completamente assente dalle allegazioni dell’appellante risulta anche un’adeguata

spiegazione della situazione familiare (appena accennata e non chiarita dalla

sola produzione dello scritto doc. 18). A fronte dell’evidente esigenza di

considerare oneri e risorse familiari complessive, l’istante non ha chiarito

gli elementi determinanti alla luce del fatto che vive tutt’ora nell’abitazione

di __________ assieme alla compagna e madre del figlio comune. Nulla è stato

indicato in merito alla situazione di reddito e sostanza di quest’ultima, ma dai

documenti prodotti risulta aver perlomeno dichiarato, ai fini fiscali, redditi

della sostanza di fr. 54'360 per il 2015 (doc. 15) e di fr. 53'934.- per il

2016.

(doc. 16), apparentemente frutto di sostanza immobiliare in Svizzera e

all’estero.

In merito alla sostanza si rileva infine come al momento dell’istanza

l’appellante disponesse perlomeno di liquidità pari al saldo bancario di fr. 5'007.35

al 31.12.2017 (doc. 6 e 14).

10.

Malgrado le mancate

spiegazioni fornite dall’istante e alla luce degli elementi comunque deducibili

dalla documentazione prodotta e sulla base della situazione familiare e del

tenore di vita mantenuto, vi è fondato motivo di credere che sussista un'eccedenza

che, unitamente a elementi di sostanza (di cui non si conosce meglio la

rilevanza), consentono all'appellante di far fronte alle spese processuali e di

patrocinio presumibili in meno di 12 rispettivamente 24 mesi.

Concretamente, già solo il risparmio conseguibile facendo capo ad un mezzo di

trasporto più economico e con l’utilizzo della disponibilità sul conto bancario

summenzionato (doc. 6) vi sarebbero risorse sufficienti a far fronte alle spese

prevedibili.

La prima condizione cumulativa fissata dall'art. 117 lett. a CPC per il

riconoscimento del gratuito patrocinio non è pertanto data.

11.

Visto quanto sopra,

appare superfluo esaminare l’adempimento della seconda condizione relativa alla

prognosi sull’esito presumibile dell’appello e alla conseguente probabilità di

successo della causa (art. 117 lett. b CPC).

12.

L’istanza deve dunque

essere respinta e all’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un

termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di

fr. 8'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione.

13.

Nella procedura di

gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne nel

caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono inoltre

attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad esprimersi, ha presentato

osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In concreto, la Camera non ha

d’altronde ritenuto di dover sentire l’attrice appellata, com'era sua facoltà

(art. 119 cpv. 3 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L'istanza di

ammissione al gratuito patrocinio 29 dicembre 2017 di IS 1 è respinta.

2. Non si preleva una tassa

di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).