12.2018.20
Incidente stradale, assicurazione per la responsabilità civile, risarcimento dei danni derivanti da un colpo di frusta, dimostrazione del danno e nesso di causalità naturale e adeguata
25 marzo 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.20
Lugano
25 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.18 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 febbraio 2017 da
AP
1
rappr. dall’ PA 1 e dall’__________.
__________ __________,
contro
CO
1
rappr. dall’ PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 15'237.02
oltre interessi del 5% dal 24 luglio 2016 quale risarcimento di
spese mediche, danno
domestico, torto morale e costi legali pre-processuali derivanti da
un incidente della
circolazione;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
della petizione, e
che il Pretore aggiunto ha respinto integralmente con decisione 20
dicembre 2017;
appellante l’attrice con appello 1. febbraio 2018, con cui
chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre con risposta 23 marzo 2018 la convenuta postula la reiezione
del gravame, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Il 24
luglio 2016, AP 1 è stata coinvolta in un incidente stradale. Mentre circolava
all’interno di una rotonda ad __________, la sua vettura è stata urtata
lateralmente, nella parte posteriore, dal veicolo di __________, che si stava
immettendo nella rotatoria. CO 1, assicurazione di responsabilità civile di __________,
ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità di quest’ultima nell’incidente e ha
liquidato i danni materiali subiti dal veicolo di AP 1 pari a fr. 6'239.265.
Per contro, l’assicurazione ha respinto qualsiasi ulteriore pretesa
risarcitoria della medesima.
B. Previo
rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 21 febbraio 2017 AP 1 ha
convenuto CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo il
pagamento di complessivi fr. 15'237.02 oltre interessi del 5% dal 24 luglio
2016 quale risarcimento per spese mediche, danno domestico, torto morale e
spese legali preprocessuali, affermando di avere patito, a seguito
dell’incidente, danni fisici assimilabili a un “colpo di frusta” e un derivante
pregiudizio della capacità lavorativa in ambito domestico (70 giorni di
inabilità lavorativa), producendo dei certificati medici (doc. E e F). Non ha
per contro avanzato alcuna pretesa per impedimento al lavoro, malgrado fosse
attiva professionalmente in Svizzera tramite procedura di notifica (cfr.
petizione, p. 5, e doc. 8).
C. Con
osservazioni 24 aprile 2017, la convenuta ha postulato la reiezione integrale
della petizione, sottolineando in particolare la lieve entità della collisione,
l’assenza di qualsivoglia derivante pregiudizio fisico e di una conseguente
inabilità lavorativa e l’inattendibilità dei certificati medici prodotti,
contestando l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato fra l’incidente
e le lesioni lamentate, e in ogni caso l’ammontare degli importi pretesi, la
necessità dei costi legali pre-processuali sostenuti, come pure la valuta con
la quale sono state espresse le pretese attoree, segnatamente quella per danno
domestico.
D. In
occasione dell’udienza di dibattimento 12 giugno 2017, le parti si sono
riconfermate nelle loro antitetiche posizioni con replica e duplica. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore
aggiunto con decisione 20 dicembre 2017 ha respinto integralmente la petizione,
ponendo le spese processuali pari a fr. 1'500.- a carico dell’attrice e
condannandola altresì a versare alla convenuta fr. 2'800.- a titolo di
ripetibili. In sintesi, il primo giudice ha ritenuto inattendibili e
insufficienti i certificati medici prodotti dall’attrice e la conseguente
mancata dimostrazione di un danno fisico, sottolineando i propri dubbi in
merito all’esistenza di una causalità naturale fra l’incidente e il danno e la
palese assenza di un legame causale adeguato. Non essendo dovuto alcun
risarcimento per l’asserito danno fisico, il primo giudice ha respinto tutte le
pretese attoree, in quanto derivanti dallo stesso. A titolo abbondanziale, il
primo giudice ha rilevato che queste apparivano ben poco allegate e sostanziate
e finanche inammissibili con riferimento alla pretesa per danno domestico,
espressa in franchi svizzeri malgrado esso si fosse eventualmente prodotto
all’estero, non essendo l’attrice domiciliata in Svizzera.
E. Con
appello 1. febbraio 2018 l’attrice si è aggravata contro tale decisione,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Ella
ha in sintesi asserito di avere dimostrato il suo danno fisico mediante
attendibili certificati medici, che indicherebbero pure la relativa causa,
ovvero l’incidente in questione, osservando che l’urto subito è stato grave
rispettivamente che la perizia considerata dal primo giudice è arbitraria,
imprecisa e fondata soltanto su dati ipotetici, ribadendo infine
l’ammissibilità e il buon fondamento delle pretese avanzate. Con risposta 23
marzo 2018 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione del gravame.
E considerato
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 20 dicembre
2017.
è stata notificata all’appellante il 21 dicembre 2017, per cui l’appello 1.
febbraio 2018, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo.
Si può quindi procedere all’esame del gravame.
2.
Nella
risposta all’appello, l’appellata contesta preliminarmente la validità della
procura doc. A, in quanto la relativa delega alle patrocinatrici
dell’appellante non sarebbe sufficientemente documentata. La censura è
palesemente destituita di fondamento. Già la petizione 21 febbraio 2017 è stata
presentata dallo studio __________ giusta la procura doc. A, che indica quali
mandatari una serie di patrocinatori fra cui l’avv. __________, firmatario
della petizione, e l’abg. __________, co-firmataria dell’appello, e pure la
facoltà di sub-delega.
3.
Con
riferimento allo stato di salute dell’attrice, che ha affermato di avere
sofferto di disturbi derivanti da un “colpo di frusta”, il primo giudice ha
concluso che i due certificati medici allestiti dal dr. __________ (doc. F, p.
4-5) sono inattendibili, siccome in contrasto con quanto dichiarato dalla
dr.ssa __________, secondo la quale i sintomi dell’attrice dal 17 agosto 2016 erano
in regressione (doc. 3). Il Pretore aggiunto ha pure accertato che il primo di
questi certificati è stato allestito senza effettuare una visita personale
della paziente, che in quel momento era in vacanza, e che comunque i
certificati medici della dr.ssa __________ (doc. F, p. 1-3, doc. 3) sono in
contrasto con il comportamento avuto dall’attrice dopo l’incidente, che non ha
avanzato alcuna pretesa per perdita di guadagno in ambito lavorativo
rispettivamente che perlomeno dal 28 agosto 2016 si trovava in vacanza al mare
(doc. 7). Infine, ha pure stabilito che i certificati medici prodotti
dall’attrice sono troppo generici, per cui il danno alla salute non è stato
dimostrato.
3.1
L’appellante
contesta innanzitutto che dalle foto di cui al doc. 7, che la ritraggono in
vacanza al mare, possa essere dedotto alcunché in relazione al suo stato di
salute, in quanto le date ivi indicate sono solamente quelle di caricamento
delle fotografie sul suo profilo Facebook. Afferma in seguito che il doc. E
attesta la diagnosi da “colpo di frusta”, che il doc. 3 accerta l’esistenza di
una condizione patologica ancora esistente, seppure in regressione, e che i
certificati medici prodotti indicano chiaramente un’inabilità lavorativa di 70
giorni rispettivamente che le sono stati prescritti un collare morbido, dei
farmaci e fisioterapia.
3.2
Le
contestazioni dell’appellante appaiono già di primo acchito poco puntuali e
dettagliate. Ella non prende infatti posizione sulle critiche mosse dal primo
giudice ai certificati del dr. __________ (in particolare all’assenza di una
visita personale) e si riferisce a dei “certificati medici” (p. 4 appello) senza
indicare alcun riferimento concreto, né contesta sufficientemente
l’accertamento pretorile in merito alla loro genericità, ciò che costituisce un
inammissibile modo di procedere (art. 310 e 311 CPC).
3.3
Anche
volendo ammettere la ricevibilità della relativa censura, la dimostrazione dei
disturbi lamentati dall’appellante richiede un sufficiente grado di
approfondimento che in concreto non è presente. Le lesioni assimilabili a un
“colpo di frusta” comportano di regola tutta una serie di conseguenze difficilmente
differenziabili laddove spesso non è ravvisabile una causa organica
oggettivabile mediante accertamenti strumentali. In tal contesto, la
giurisprudenza del Tribunale federale nell’ambito delle assicurazioni sociali,
applicabile pure alla responsabilità civile (DTF 4A_494/2009 del 17 novembre
2009, consid. 2.2) ha riconosciuto che, dopo aver subito un “colpo di frusta”,
vi è un tipico decorso medico rispettivamente una manifestazione di sintomi legati
ai disturbi del collo e della colonna vertebrale quali nausea, spossatezza, mal
di testa, vertigini, difficoltà di concentrazione, perdita di equilibrio o di
memoria (DTF 117 V 359, consid. 4b; DTF 134 V 109, consid. 6.2.1), sintomi che
tuttavia sono comuni ad altre patologie. In questo senso, è necessario che le
informazioni sul decorso dello stato di salute del paziente nei giorni
immediatamente successivi all’incidente e le relative indagini mediche siano sufficientemente
accurate e documentate. In particolare, gli accertamenti medici devono riguardare
anamnesi, conseguenze dell’incidente e decorso dei sintomi, riscontri oggettivi,
diagnosi, fattori estranei e condizioni pre-esistenti del paziente, e assumono
un’importanza fondamentale anche per la valutazione del nesso causale (DTF 119
V 335, consid. 2b/aa e bb; DTF 134 V 109, consid. 9). Nell’esame
degli atti medici, il giudice deve apprezzare liberamente il valore probatorio
di ciascun documento, in particolare in base alla sua attendibilità,
estensione, grado di approfondimento e motivazione (DTF 125 V 351, consid. 3).
3.4
Nella
fattispecie il doc. E, relativo a un accertamento medico effettuato due giorni
dopo l’incidente (26 luglio 2016), riferisce che la paziente lamenta “dolori
muscolari a livello della colonna cervicale irradiato alla spalla”, indica
quale diagnosi un “colpo di frusta” e un’incapacità lavorativa di due giorni.
Esso è tuttavia fondato sulla descrizione dei fatti fornita dalla paziente, e
per il resto si limita ad attestare l’assenza di amnesie, nausea, vomito o di
deficit oggettivabili. I certificati medici di cui al doc. F e al doc. 3 sono
ancora più generici, quelli del dr. __________, oltre che inattendibili, anche
difficilmente leggibili. Ne consegue che la diagnosi da “colpo di frusta” e le
sue conseguenze non sono dimostrate mediante attendibili e dettagliate indagini
mediche, ciò che comporta la conferma del relativo accertamento pretorile.
4.
In
merito alla causalità, il primo giudice ha osservato che il nesso causale
naturale fra incidente ed eventuale danno è quantomeno incerto, siccome
l’attrice, subito dopo l’incidente, appariva in buona salute, secondo quanto
riferito dai testi __________, __________, __________, __________ e __________
(impugnata decisione, p. 4).
5.
L’appellante
osserva che cinque dei testi ascoltati sono legati fra loro da rapporti di
famiglia, amicizia o conoscenza, ma la censura è irricevibile in quanto generica
e non sufficientemente motivata (art. 310 e 311 CPC). Ella rileva in seguito che
dopo l’incidente era turbata e dunque non in grado di realizzare immediatamente
le proprie condizioni di salute, che spesso detti dolori fisici possono manifestarsi
solo successivamente e che il certificato medico della dr.ssa __________ (doc.
3) indica chiaramente il nesso di causalità fra incidente e danno fisico
subito.
5.1
Come già
osservato dal primo giudice, dalle deposizioni agli atti, riferite al
comportamento dell’attrice subito dopo l’incidente, non emerge un suo evidente
turbamento, bensì che la stessa sembrasse tranquilla e in buona salute (decisione
impugnata, p. 4 e riferimenti ivi citati). Ora, si può certamente ammettere che
le ripercussioni di un incidente possano emergere solo in un secondo momento.
Tuttavia, è al danneggiato che incombe l’onere di dimostrare il nesso di
causalità naturale (art. 8 CC, art. 152 CPC). A tal riguardo, la
verosimiglianza preponderante è sufficiente (DTF 132 III 715, consid. 3.2; DTF 4A_540/2010 dell’8 febbraio 2011, consid. 1.1 e
1.
). Secondo una prassi vigente in ambito delle assicurazioni sociali ma
applicabile pure al caso concreto (DTF 4A_65/2009 del 17 febbraio 2010, consid.
5.
), un nesso causale fra incidente e danno è di regola ammesso se, malgrado
l’assenza di cause organiche, viene diagnosticato un colpo di frusta ed entro
72.
ore dall’incidente si manifestano una serie di disturbi tipici di questo
tipo di lesione (cfr. consid. 3.3 e DTF 117 V 359, consid. 4b; DTF 134 V 109,
consid. 6.2.1; DTF 8C_574/2009 del 9 dicembre 2009, consid. 5.3.1). Essendo
detti sintomi riconducibili pure ad altre patologie, il mero accertamento di
tali sintomi non è sufficiente. In particolare, il fatto che essi siano
comparsi poco tempo dopo un incidente ancora non significa che l’incidente ne
sia stato la causa ("post hoc ergo propter hoc", cfr. DTF 119
V 335, consid. 2b/bb), per cui di principio occorrono degli accertamenti medici
approfonditi e la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.
5.2
Ora,
anche volendo prescindere dal comportamento avuto dall’appellante
successivamente all’incidente, dai certificati medici da lei prodotti emerge
una diagnosi da colpo di frusta, ma nessuna causa organica né i tipici sintomi
associati a un tale danno. Anche il doc. 3 indicato dall’appellante è stringato
e del tutto generico e dunque inadatto a comprovare un nesso causale, che
risulta alquanto dubbio, per cui non si può ammettere che la causalità
dell’incidente per i disturbi lamentati emerga con tale chiarezza da escludere
razionalmente altre possibilità, così come preteso secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante.
6.
Comuque
sia, le censure dell’appellante non meritano accoglimento pure per un altro
motivo, ovvero per le insufficienti contestazioni relative a dinamica ed entità
dell’incidente e al nesso di causalità adeguata.
6.1
Il nesso
di causalità adeguata presuppone che, secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza generale della vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato
come quello che si è verificato, così che quest'ultimo appaia in modo generale
favorito da tale fatto (DTF 123 III 110, consid. 3a). Un danno alla colonna
cervicale come quello subito da un “colpo di frusta” viene causato quando il
movimento rispettivamente la sollecitazione causata dall’incidente supera la
resistenza rispettivamente il limite di tolleranza fisiologica del corpo (Löhle, Verletzungen der Halswirbelsäule
[HWS], AJP 1999, p. 357 seg.). La dinamica dell’incidente, e in particolare la
sua gravità, sono dunque elementi rilevanti per valutare se lo stesso era
adatto a causare un determinato disturbo fisico. Il Tribunale federale ha più
volte indicato che una variazione di velocità causata da una collisione (delta-v)
inferiore ai 10-15 km/h comporta generalmente l’ammissione di un incidente di
lieve entità (DTF 8C_626/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.2.2; DTF
8C_51/2007 del 20 novembre 2007, consid. 4.3.1; DTF 4A_494/2009 del 17 novembre
2009, consid. 2.9), seppure la trasformazione di valori tecnici (come il delta-v)
in una probabilità di danno fisico non può costituire un criterio di
valutazione esclusivo, potendo una moltitudine di fattori e circostanze
contribuire all’insorgere del danno (peso e massa dei veicoli, tipologia di
sedile e posizione della testa, eccetera), rispettivamente potendo anche
opportune perizie mediche accertare se un danno fisico è o meno riconducibile
al tipo di incidente subito. Ne consegue che il giudice deve valutare il nesso
causale adeguato sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione (DTF
1C_575/2012 del 5 luglio 2013, consid. 5.1 seg.; DTF 8C_489/2013 del 16 agosto
2013, consid. 3.2). Anche le perizie private, ovvero prodotte da una delle
parti, possono essere considerate nell’ambito del libero apprezzamento delle
prove, se si confrontano in modo serio e competente con la problematica in esame.
Determinante è dunque valutare se le conclusioni ivi contenute sono convincenti
(DTF 8C_489/2013 del 16 agosto 2013, consid. 3.2; DTF 8C_138/2009 del 23 giugno
2009, consid. 4.3.3).
6.2
Il
Pretore aggiunto ha concluso che l’incidente era inadatto a causare il danno
alla salute dell’attrice, rilevando la sua lieve entità e i danni limitati
subiti dal veicolo, circostanze evidenziate dalle risultanze della perizia doc.
2.
e dall’audizione del suo estensore __________ e determinate sulla base di un
esame della dinamica del sinistro, in particolare dell’angolazione dello
scontro (impatto laterale) e di una variazione di velocità (delta-v) di
appena 3-6 km/h, ovvero ben al di sotto di una soglia di innocuità pari a 10
km/h, limite peraltro applicabile a tamponamenti da tergo, ben più pericolosi
di quelli laterali.
6.3
Ribadendo
che l’urto è stato grave e che ciò si desumerebbe anche dall’ingente ammontare
dei danni a paraurti e fiancata, l’appellante non muove critiche sostanziate e
puntuali al relativo accertamento pretorile, opponendovi una propria tesi e
allegazioni generiche (art. 310 e 311 CPC), ciò che è inammissibile. Il fatto poi
che __________, nella sua deposizione, abbia sottolineato lo spavento causatole
dall’incidente, non è lontanamente sufficiente per ammettere che l’urto fosse atto
a determinare l’insorgere delle lesioni asserite dall’appellante. Per quanto
concerne invece il doc. 2, l’appellante sostiene che esso è una perizia di
parte di scarsa se non nulla forza probatoria, basato su una ricostruzione
imprecisa del sinistro (circostanza che lo stesso perito avrebbe ammesso nella
sua deposizione), e meglio su dati ipotetici decisi a posteriori, e che le tre ricostruzioni
(“crash-test”) di cui alle pag. 7 e 8 sono arbitrarie in quanto
riguardanti angolazioni di scontro di 90° gradi (le prime due) rispettivamente
vetture diverse (la terza), contestando pure il paragone ivi effettuato con gli
urti subiti negli “autoscontro” (doc. 2, p. 6), in quanto in queste ultime situazioni
il corpo è più preparato a subire degli urti. A suo dire, pure il doc. 2 accerterebbe
del resto che l’impatto le ha causato delle sollecitazioni compatibili con le
conseguenze fisiche lamentate e accertate dai certificati medici prodotti.
6.4
Contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, la perizia si limita ad accertare la presenza
di alcune sollecitazioni, e non che queste fossero atte a causarle dei danni
alla salute. Dell’insufficiente valore probatorio dei certificati medici
menzionati dall’appellante peraltro si è già detto, osservato pure che il nesso
di causalità adeguata è un concetto giuridico la cui valutazione incombe al
giudice, e non al medico. Aggiungasi che __________, esperto di incidenti della
circolazione, nel doc. 2 si è limitato ad osservare che non è stato possibile
effettuare un’analisi estremamente precisa, per cui si è tenuto conto dei
margini di tolleranza ed è stato calcolato un delta-v compreso fra i 3 e
i 6 km/h, quest’ultimo valore comunque indicante un incidente di lieve entità. Per
il resto, le contestazioni dell’appellante omettono di confrontarsi
sufficientemente e puntualmente con quanto già accertato dal Pretore aggiunto in
relazione alle risultanze del doc. 2 e della successiva audizione del perito __________:
ella infatti non contesta che si sia trattato di un urto laterale e che un tale
urto sia meno pericoloso di un tamponamento da tergo, e nemmeno che la
tipologia del sinistro, in particolare l’angolazione dell’impatto e la
variazione di velocità (delta-v), siano rilevanti nella valutazione
della causalità, concentrando la sua attenzione su alcuni paragoni contenuti
nella perizia e limitandosi genericamente a sostenere l’imprecisione
rispettivamente l’arbitrarietà dei dati, senza indicare per quale motivi gli
stessi sarebbero errati e quali dati sarebbero invece da utilizzare nella
fattispecie, per cui ella non allega e dimostra sufficientemente i motivi per
cui, a differenza di quanto accertato dal primo giudice, l’incidente sarebbe
stato idoneo a causare i suoi disturbi fisici, se non riferendosi ai generici
certificati medici di cui si è già detto. La sua censura è pertanto
irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC), rispettivamente
inadatta a rimettere in discussione il giudizio pretorile.
6.5
Comunque
sia, il doc. 2 risulta sufficientemente approfondito, e spiega concretamente e
in modo comprensibile i valori e i metodi di calcolo utilizzati. Nonostante il
suddetto documento contenga considerazioni teoriche e paragoni con situazioni
non forzatamente equivalenti, esso nelle sue valutazioni si riferisce alle
circostanze concrete della fattispecie, come la tipologia dei veicoli convolti,
la loro posizione e la loro massa, l’angolazione di impatto laterale, meno
pericolosa di un impatto da tergo, e l’energia assorbita dalle deformazioni
sulla base dei danni riscontrati sui veicoli, determinando in seguito la
variazione di velocità causata dalla collisione e il tipo di sollecitazione
subita dal corpo, tenendo anche in considerazione che esso era impreparato ad
assorbire il colpo, escludendo pure un impatto della testa dell’appellante con
la carrozzeria e concludendo conseguentemente che l’incidente è stato di lieve
entità (doc. 2 e deposizione di __________ del 25 settembre 2017, p. 11-13).
Per contro, agli atti non figurano perizie mediche o ulteriori mezzi di prova
sufficientemente approfonditi che suggeriscano una conclusione di segno
opposto, ovvero che determinate circostanze particolari permettano di ritenere
la gravità dell’urto o che esso fosse atto a causarle il danno.
6.6
Per
tutti questi motivi, anche l’accertamento pretorile relativo all’assenza di un
nesso causale adeguato può senz’altro essere condiviso. Ne consegue che tutte
le pretese dell’attrice devono essere respinte per assenza di un nesso causale
fra il danno e l’incidente.
7.
È dunque
soltanto a titolo abbondanziale che si condividono le ulteriori perplessità
espresse dal primo giudice con particolare riferimento al torto morale e al
danno domestico (cfr. impugnato giudizio, consid. 2, p. 4, e consid. 4, p. 5),
non avendo l’attrice sufficientemente allegato, ancor prima che dimostrato, le
relative poste di danno e l’adempimento dei presupposti per un relativo
risarcimento, rispettivamente con riferimento alla valuta utilizzata per
quantificare il danno domestico (art. 74 CO).
8.
Per
tutti questi motivi l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere
respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese
giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
15'237.02, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,
seguono la soccombenza dell’appellante, e sono calcolate in base agli art. 7, 8
e 13 LTG e all’art. 11 RTar.
9.
Non
ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 1.
febbraio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, già anticipate dall’appellante,
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 2'000.-
per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- e
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30’000 franchi (o almeno 15’000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).