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Decisione

12.2018.20

Incidente stradale, assicurazione per la responsabilità civile, risarcimento dei danni derivanti da un colpo di frusta, dimostrazione del danno e nesso di causalità naturale e adeguata

25 marzo 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24

luglio 2016, AP 1 è stata coinvolta in un incidente stradale. Mentre circolava

all’interno di una rotonda ad __________, la sua vettura è stata urtata

lateralmente, nella parte posteriore, dal veicolo di __________, che si stava

immettendo nella rotatoria. CO 1, assicurazione di responsabilità civile di __________,

ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità di quest’ultima nell’incidente e ha

liquidato i danni materiali subiti dal veicolo di AP 1 pari a fr. 6'239.265.

Per contro, l’assicurazione ha respinto qualsiasi ulteriore pretesa

risarcitoria della medesima.

B. Previo

rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 21 febbraio 2017 AP 1 ha

convenuto CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo il

pagamento di complessivi fr. 15'237.02 oltre interessi del 5% dal 24 luglio

2016 quale risarcimento per spese mediche, danno domestico, torto morale e

spese legali preprocessuali, affermando di avere patito, a seguito

dell’incidente, danni fisici assimilabili a un “colpo di frusta” e un derivante

pregiudizio della capacità lavorativa in ambito domestico (70 giorni di

inabilità lavorativa), producendo dei certificati medici (doc. E e F). Non ha

per contro avanzato alcuna pretesa per impedimento al lavoro, malgrado fosse

attiva professionalmente in Svizzera tramite procedura di notifica (cfr.

petizione, p. 5, e doc. 8).

C. Con

osservazioni 24 aprile 2017, la convenuta ha postulato la reiezione integrale

della petizione, sottolineando in particolare la lieve entità della collisione,

l’assenza di qualsivoglia derivante pregiudizio fisico e di una conseguente

inabilità lavorativa e l’inattendibilità dei certificati medici prodotti,

contestando l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato fra l’incidente

e le lesioni lamentate, e in ogni caso l’ammontare degli importi pretesi, la

necessità dei costi legali pre-processuali sostenuti, come pure la valuta con

la quale sono state espresse le pretese attoree, segnatamente quella per danno

domestico.

D. In

occasione dell’udienza di dibattimento 12 giugno 2017, le parti si sono

riconfermate nelle loro antitetiche posizioni con replica e duplica. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore

aggiunto con decisione 20 dicembre 2017 ha respinto integralmente la petizione,

ponendo le spese processuali pari a fr. 1'500.- a carico dell’attrice e

condannandola altresì a versare alla convenuta fr. 2'800.- a titolo di

ripetibili. In sintesi, il primo giudice ha ritenuto inattendibili e

insufficienti i certificati medici prodotti dall’attrice e la conseguente

mancata dimostrazione di un danno fisico, sottolineando i propri dubbi in

merito all’esistenza di una causalità naturale fra l’incidente e il danno e la

palese assenza di un legame causale adeguato. Non essendo dovuto alcun

risarcimento per l’asserito danno fisico, il primo giudice ha respinto tutte le

pretese attoree, in quanto derivanti dallo stesso. A titolo abbondanziale, il

primo giudice ha rilevato che queste apparivano ben poco allegate e sostanziate

e finanche inammissibili con riferimento alla pretesa per danno domestico,

espressa in franchi svizzeri malgrado esso si fosse eventualmente prodotto

all’estero, non essendo l’attrice domiciliata in Svizzera.

E. Con

appello 1. febbraio 2018 l’attrice si è aggravata contro tale decisione,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Ella

ha in sintesi asserito di avere dimostrato il suo danno fisico mediante

attendibili certificati medici, che indicherebbero pure la relativa causa,

ovvero l’incidente in questione, osservando che l’urto subito è stato grave

rispettivamente che la perizia considerata dal primo giudice è arbitraria,

imprecisa e fondata soltanto su dati ipotetici, ribadendo infine

l’ammissibilità e il buon fondamento delle pretese avanzate. Con risposta 23

marzo 2018 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione del gravame.

E considerato

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 20 dicembre

2017.

è stata notificata all’appellante il 21 dicembre 2017, per cui l’appello 1.

febbraio 2018, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo.

Si può quindi procedere all’esame del gravame.

2.

Nella

risposta all’appello, l’appellata contesta preliminarmente la validità della

procura doc. A, in quanto la relativa delega alle patrocinatrici

dell’appellante non sarebbe sufficientemente documentata. La censura è

palesemente destituita di fondamento. Già la petizione 21 febbraio 2017 è stata

presentata dallo studio __________ giusta la procura doc. A, che indica quali

mandatari una serie di patrocinatori fra cui l’avv. __________, firmatario

della petizione, e l’abg. __________, co-firmataria dell’appello, e pure la

facoltà di sub-delega.

3.

Con

riferimento allo stato di salute dell’attrice, che ha affermato di avere

sofferto di disturbi derivanti da un “colpo di frusta”, il primo giudice ha

concluso che i due certificati medici allestiti dal dr. __________ (doc. F, p.

4-5) sono inattendibili, siccome in contrasto con quanto dichiarato dalla

dr.ssa __________, secondo la quale i sintomi dell’attrice dal 17 agosto 2016 erano

in regressione (doc. 3). Il Pretore aggiunto ha pure accertato che il primo di

questi certificati è stato allestito senza effettuare una visita personale

della paziente, che in quel momento era in vacanza, e che comunque i

certificati medici della dr.ssa __________ (doc. F, p. 1-3, doc. 3) sono in

contrasto con il comportamento avuto dall’attrice dopo l’incidente, che non ha

avanzato alcuna pretesa per perdita di guadagno in ambito lavorativo

rispettivamente che perlomeno dal 28 agosto 2016 si trovava in vacanza al mare

(doc. 7). Infine, ha pure stabilito che i certificati medici prodotti

dall’attrice sono troppo generici, per cui il danno alla salute non è stato

dimostrato.

3.1

L’appellante

contesta innanzitutto che dalle foto di cui al doc. 7, che la ritraggono in

vacanza al mare, possa essere dedotto alcunché in relazione al suo stato di

salute, in quanto le date ivi indicate sono solamente quelle di caricamento

delle fotografie sul suo profilo Facebook. Afferma in seguito che il doc. E

attesta la diagnosi da “colpo di frusta”, che il doc. 3 accerta l’esistenza di

una condizione patologica ancora esistente, seppure in regressione, e che i

certificati medici prodotti indicano chiaramente un’inabilità lavorativa di 70

giorni rispettivamente che le sono stati prescritti un collare morbido, dei

farmaci e fisioterapia.

3.2

Le

contestazioni dell’appellante appaiono già di primo acchito poco puntuali e

dettagliate. Ella non prende infatti posizione sulle critiche mosse dal primo

giudice ai certificati del dr. __________ (in particolare all’assenza di una

visita personale) e si riferisce a dei “certificati medici” (p. 4 appello) senza

indicare alcun riferimento concreto, né contesta sufficientemente

l’accertamento pretorile in merito alla loro genericità, ciò che costituisce un

inammissibile modo di procedere (art. 310 e 311 CPC).

3.3

Anche

volendo ammettere la ricevibilità della relativa censura, la dimostrazione dei

disturbi lamentati dall’appellante richiede un sufficiente grado di

approfondimento che in concreto non è presente. Le lesioni assimilabili a un

“colpo di frusta” comportano di regola tutta una serie di conseguenze difficilmente

differenziabili laddove spesso non è ravvisabile una causa organica

oggettivabile mediante accertamenti strumentali. In tal contesto, la

giurisprudenza del Tribunale federale nell’ambito delle assicurazioni sociali,

applicabile pure alla responsabilità civile (DTF 4A_494/2009 del 17 novembre

2009, consid. 2.2) ha riconosciuto che, dopo aver subito un “colpo di frusta”,

vi è un tipico decorso medico rispettivamente una manifestazione di sintomi legati

ai disturbi del collo e della colonna vertebrale quali nausea, spossatezza, mal

di testa, vertigini, difficoltà di concentrazione, perdita di equilibrio o di

memoria (DTF 117 V 359, consid. 4b; DTF 134 V 109, consid. 6.2.1), sintomi che

tuttavia sono comuni ad altre patologie. In questo senso, è necessario che le

informazioni sul decorso dello stato di salute del paziente nei giorni

immediatamente successivi all’incidente e le relative indagini mediche siano sufficientemente

accurate e documentate. In particolare, gli accertamenti medici devono riguardare

anamnesi, conseguenze dell’incidente e decorso dei sintomi, riscontri oggettivi,

diagnosi, fattori estranei e condizioni pre-esistenti del paziente, e assumono

un’importanza fondamentale anche per la valutazione del nesso causale (DTF 119

V 335, consid. 2b/aa e bb; DTF 134 V 109, consid. 9). Nell’esame

degli atti medici, il giudice deve apprezzare liberamente il valore probatorio

di ciascun documento, in particolare in base alla sua attendibilità,

estensione, grado di approfondimento e motivazione (DTF 125 V 351, consid. 3).

3.4

Nella

fattispecie il doc. E, relativo a un accertamento medico effettuato due giorni

dopo l’incidente (26 luglio 2016), riferisce che la paziente lamenta “dolori

muscolari a livello della colonna cervicale irradiato alla spalla”, indica

quale diagnosi un “colpo di frusta” e un’incapacità lavorativa di due giorni.

Esso è tuttavia fondato sulla descrizione dei fatti fornita dalla paziente, e

per il resto si limita ad attestare l’assenza di amnesie, nausea, vomito o di

deficit oggettivabili. I certificati medici di cui al doc. F e al doc. 3 sono

ancora più generici, quelli del dr. __________, oltre che inattendibili, anche

difficilmente leggibili. Ne consegue che la diagnosi da “colpo di frusta” e le

sue conseguenze non sono dimostrate mediante attendibili e dettagliate indagini

mediche, ciò che comporta la conferma del relativo accertamento pretorile.

4.

In

merito alla causalità, il primo giudice ha osservato che il nesso causale

naturale fra incidente ed eventuale danno è quantomeno incerto, siccome

l’attrice, subito dopo l’incidente, appariva in buona salute, secondo quanto

riferito dai testi __________, __________, __________, __________ e __________

(impugnata decisione, p. 4).

5.

L’appellante

osserva che cinque dei testi ascoltati sono legati fra loro da rapporti di

famiglia, amicizia o conoscenza, ma la censura è irricevibile in quanto generica

e non sufficientemente motivata (art. 310 e 311 CPC). Ella rileva in seguito che

dopo l’incidente era turbata e dunque non in grado di realizzare immediatamente

le proprie condizioni di salute, che spesso detti dolori fisici possono manifestarsi

solo successivamente e che il certificato medico della dr.ssa __________ (doc.

3) indica chiaramente il nesso di causalità fra incidente e danno fisico

subito.

5.1

Come già

osservato dal primo giudice, dalle deposizioni agli atti, riferite al

comportamento dell’attrice subito dopo l’incidente, non emerge un suo evidente

turbamento, bensì che la stessa sembrasse tranquilla e in buona salute (decisione

impugnata, p. 4 e riferimenti ivi citati). Ora, si può certamente ammettere che

le ripercussioni di un incidente possano emergere solo in un secondo momento.

Tuttavia, è al danneggiato che incombe l’onere di dimostrare il nesso di

causalità naturale (art. 8 CC, art. 152 CPC). A tal riguardo, la

verosimiglianza preponderante è sufficiente (DTF 132 III 715, consid. 3.2; DTF 4A_540/2010 dell’8 febbraio 2011, consid. 1.1 e

1.

). Secondo una prassi vigente in ambito delle assicurazioni sociali ma

applicabile pure al caso concreto (DTF 4A_65/2009 del 17 febbraio 2010, consid.

5.

), un nesso causale fra incidente e danno è di regola ammesso se, malgrado

l’assenza di cause organiche, viene diagnosticato un colpo di frusta ed entro

72.

ore dall’incidente si manifestano una serie di disturbi tipici di questo

tipo di lesione (cfr. consid. 3.3 e DTF 117 V 359, consid. 4b; DTF 134 V 109,

consid. 6.2.1; DTF 8C_574/2009 del 9 dicembre 2009, consid. 5.3.1). Essendo

detti sintomi riconducibili pure ad altre patologie, il mero accertamento di

tali sintomi non è sufficiente. In particolare, il fatto che essi siano

comparsi poco tempo dopo un incidente ancora non significa che l’incidente ne

sia stato la causa ("post hoc ergo propter hoc", cfr. DTF 119

V 335, consid. 2b/bb), per cui di principio occorrono degli accertamenti medici

approfonditi e la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.

5.2

Ora,

anche volendo prescindere dal comportamento avuto dall’appellante

successivamente all’incidente, dai certificati medici da lei prodotti emerge

una diagnosi da colpo di frusta, ma nessuna causa organica né i tipici sintomi

associati a un tale danno. Anche il doc. 3 indicato dall’appellante è stringato

e del tutto generico e dunque inadatto a comprovare un nesso causale, che

risulta alquanto dubbio, per cui non si può ammettere che la causalità

dell’incidente per i disturbi lamentati emerga con tale chiarezza da escludere

razionalmente altre possibilità, così come preteso secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante.

6.

Comuque

sia, le censure dell’appellante non meritano accoglimento pure per un altro

motivo, ovvero per le insufficienti contestazioni relative a dinamica ed entità

dell’incidente e al nesso di causalità adeguata.

6.1

Il nesso

di causalità adeguata presuppone che, secondo il corso ordinario delle cose e

l'esperienza generale della vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato

come quello che si è verificato, così che quest'ultimo appaia in modo generale

favorito da tale fatto (DTF 123 III 110, consid. 3a). Un danno alla colonna

cervicale come quello subito da un “colpo di frusta” viene causato quando il

movimento rispettivamente la sollecitazione causata dall’incidente supera la

resistenza rispettivamente il limite di tolleranza fisiologica del corpo (Löhle, Verletzungen der Halswirbelsäule

[HWS], AJP 1999, p. 357 seg.). La dinamica dell’incidente, e in particolare la

sua gravità, sono dunque elementi rilevanti per valutare se lo stesso era

adatto a causare un determinato disturbo fisico. Il Tribunale federale ha più

volte indicato che una variazione di velocità causata da una collisione (delta-v)

inferiore ai 10-15 km/h comporta generalmente l’ammissione di un incidente di

lieve entità (DTF 8C_626/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.2.2; DTF

8C_51/2007 del 20 novembre 2007, consid. 4.3.1; DTF 4A_494/2009 del 17 novembre

2009, consid. 2.9), seppure la trasformazione di valori tecnici (come il delta-v)

in una probabilità di danno fisico non può costituire un criterio di

valutazione esclusivo, potendo una moltitudine di fattori e circostanze

contribuire all’insorgere del danno (peso e massa dei veicoli, tipologia di

sedile e posizione della testa, eccetera), rispettivamente potendo anche

opportune perizie mediche accertare se un danno fisico è o meno riconducibile

al tipo di incidente subito. Ne consegue che il giudice deve valutare il nesso

causale adeguato sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione (DTF

1C_575/2012 del 5 luglio 2013, consid. 5.1 seg.; DTF 8C_489/2013 del 16 agosto

2013, consid. 3.2). Anche le perizie private, ovvero prodotte da una delle

parti, possono essere considerate nell’ambito del libero apprezzamento delle

prove, se si confrontano in modo serio e competente con la problematica in esame.

Determinante è dunque valutare se le conclusioni ivi contenute sono convincenti

(DTF 8C_489/2013 del 16 agosto 2013, consid. 3.2; DTF 8C_138/2009 del 23 giugno

2009, consid. 4.3.3).

6.2

Il

Pretore aggiunto ha concluso che l’incidente era inadatto a causare il danno

alla salute dell’attrice, rilevando la sua lieve entità e i danni limitati

subiti dal veicolo, circostanze evidenziate dalle risultanze della perizia doc.

2.

e dall’audizione del suo estensore __________ e determinate sulla base di un

esame della dinamica del sinistro, in particolare dell’angolazione dello

scontro (impatto laterale) e di una variazione di velocità (delta-v) di

appena 3-6 km/h, ovvero ben al di sotto di una soglia di innocuità pari a 10

km/h, limite peraltro applicabile a tamponamenti da tergo, ben più pericolosi

di quelli laterali.

6.3

Ribadendo

che l’urto è stato grave e che ciò si desumerebbe anche dall’ingente ammontare

dei danni a paraurti e fiancata, l’appellante non muove critiche sostanziate e

puntuali al relativo accertamento pretorile, opponendovi una propria tesi e

allegazioni generiche (art. 310 e 311 CPC), ciò che è inammissibile. Il fatto poi

che __________, nella sua deposizione, abbia sottolineato lo spavento causatole

dall’incidente, non è lontanamente sufficiente per ammettere che l’urto fosse atto

a determinare l’insorgere delle lesioni asserite dall’appellante. Per quanto

concerne invece il doc. 2, l’appellante sostiene che esso è una perizia di

parte di scarsa se non nulla forza probatoria, basato su una ricostruzione

imprecisa del sinistro (circostanza che lo stesso perito avrebbe ammesso nella

sua deposizione), e meglio su dati ipotetici decisi a posteriori, e che le tre ricostruzioni

(“crash-test”) di cui alle pag. 7 e 8 sono arbitrarie in quanto

riguardanti angolazioni di scontro di 90° gradi (le prime due) rispettivamente

vetture diverse (la terza), contestando pure il paragone ivi effettuato con gli

urti subiti negli “autoscontro” (doc. 2, p. 6), in quanto in queste ultime situazioni

il corpo è più preparato a subire degli urti. A suo dire, pure il doc. 2 accerterebbe

del resto che l’impatto le ha causato delle sollecitazioni compatibili con le

conseguenze fisiche lamentate e accertate dai certificati medici prodotti.

6.4

Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, la perizia si limita ad accertare la presenza

di alcune sollecitazioni, e non che queste fossero atte a causarle dei danni

alla salute. Dell’insufficiente valore probatorio dei certificati medici

menzionati dall’appellante peraltro si è già detto, osservato pure che il nesso

di causalità adeguata è un concetto giuridico la cui valutazione incombe al

giudice, e non al medico. Aggiungasi che __________, esperto di incidenti della

circolazione, nel doc. 2 si è limitato ad osservare che non è stato possibile

effettuare un’analisi estremamente precisa, per cui si è tenuto conto dei

margini di tolleranza ed è stato calcolato un delta-v compreso fra i 3 e

i 6 km/h, quest’ultimo valore comunque indicante un incidente di lieve entità. Per

il resto, le contestazioni dell’appellante omettono di confrontarsi

sufficientemente e puntualmente con quanto già accertato dal Pretore aggiunto in

relazione alle risultanze del doc. 2 e della successiva audizione del perito __________:

ella infatti non contesta che si sia trattato di un urto laterale e che un tale

urto sia meno pericoloso di un tamponamento da tergo, e nemmeno che la

tipologia del sinistro, in particolare l’angolazione dell’impatto e la

variazione di velocità (delta-v), siano rilevanti nella valutazione

della causalità, concentrando la sua attenzione su alcuni paragoni contenuti

nella perizia e limitandosi genericamente a sostenere l’imprecisione

rispettivamente l’arbitrarietà dei dati, senza indicare per quale motivi gli

stessi sarebbero errati e quali dati sarebbero invece da utilizzare nella

fattispecie, per cui ella non allega e dimostra sufficientemente i motivi per

cui, a differenza di quanto accertato dal primo giudice, l’incidente sarebbe

stato idoneo a causare i suoi disturbi fisici, se non riferendosi ai generici

certificati medici di cui si è già detto. La sua censura è pertanto

irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC), rispettivamente

inadatta a rimettere in discussione il giudizio pretorile.

6.5

Comunque

sia, il doc. 2 risulta sufficientemente approfondito, e spiega concretamente e

in modo comprensibile i valori e i metodi di calcolo utilizzati. Nonostante il

suddetto documento contenga considerazioni teoriche e paragoni con situazioni

non forzatamente equivalenti, esso nelle sue valutazioni si riferisce alle

circostanze concrete della fattispecie, come la tipologia dei veicoli convolti,

la loro posizione e la loro massa, l’angolazione di impatto laterale, meno

pericolosa di un impatto da tergo, e l’energia assorbita dalle deformazioni

sulla base dei danni riscontrati sui veicoli, determinando in seguito la

variazione di velocità causata dalla collisione e il tipo di sollecitazione

subita dal corpo, tenendo anche in considerazione che esso era impreparato ad

assorbire il colpo, escludendo pure un impatto della testa dell’appellante con

la carrozzeria e concludendo conseguentemente che l’incidente è stato di lieve

entità (doc. 2 e deposizione di __________ del 25 settembre 2017, p. 11-13).

Per contro, agli atti non figurano perizie mediche o ulteriori mezzi di prova

sufficientemente approfonditi che suggeriscano una conclusione di segno

opposto, ovvero che determinate circostanze particolari permettano di ritenere

la gravità dell’urto o che esso fosse atto a causarle il danno.

6.6

Per

tutti questi motivi, anche l’accertamento pretorile relativo all’assenza di un

nesso causale adeguato può senz’altro essere condiviso. Ne consegue che tutte

le pretese dell’attrice devono essere respinte per assenza di un nesso causale

fra il danno e l’incidente.

7.

È dunque

soltanto a titolo abbondanziale che si condividono le ulteriori perplessità

espresse dal primo giudice con particolare riferimento al torto morale e al

danno domestico (cfr. impugnato giudizio, consid. 2, p. 4, e consid. 4, p. 5),

non avendo l’attrice sufficientemente allegato, ancor prima che dimostrato, le

relative poste di danno e l’adempimento dei presupposti per un relativo

risarcimento, rispettivamente con riferimento alla valuta utilizzata per

quantificare il danno domestico (art. 74 CO).

8.

Per

tutti questi motivi l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere

respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

15'237.02, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza dell’appellante, e sono calcolate in base agli art. 7, 8

e 13 LTG e all’art. 11 RTar.

9.

Non

ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 1.

febbraio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, già anticipate dall’appellante,

rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 2'000.-

per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- e

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30’000 franchi (o almeno 15’000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).