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Decisione

12.2018.22

Appello - anticipo - domanda di esenzione o di condono

6 settembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.22

Lugano

6 settembre 2019/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto

l'appello 1° febbraio 2018 presentato da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

la

decisione 27 dicembre 2017 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città

nella causa promossa in data 9 febbraio 2016 nei confronti dell’appellante da

AO

1

ritenuto

in fatto e in diritto che con petizione 9 febbraio 2016 l’avv. AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr.

58'000.- oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n.

1706746 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, nonché la condanna della convenuta

al pagamento all’attrice di fr. 103.30 per spese del PE e fr. 290.- oltre

interessi per la tassa d’incasso, il tutto con protesta di spese e ripetibili,

domanda integralmente avversata dalla convenuta;

che

il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2017, ha parzialmente accolto la petizione,

condannando la convenuta al versamento all’attrice di fr. 58'000.- oltre

interessi e accessori;

che contro tale giudizio è insorta la convenuta con

atto di appello 1° febbraio 2018, con cui ne ha postulato la riforma nel senso

di respingere la petizione, di accertare, in via principale, la nullità del

contratto di mandato tra le parti in causa e della relativa nota d’onorario e,

in via subordinata, di invalidarlo, con conseguente ordine all’attrice di

restituire l’acconto di fr. 6'500.-, di annullare la procedura esecutiva,

nonché di far ordine all’avv. AO 1 di corrisponderle fr. 5'000.-, oppure

l’importo stabilito dal giudice in via equitativa, a titolo di risarcimento

danni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che

contestualmente all’appello la convenuta ha chiesto di essere ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado;

che

la decisione 6 agosto 2018 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di

gratuito patrocinio in assenza del requisito della parvenza di buon fondamento

dell’appello è stata confermata dal Tribunale Federale il 17 aprile 2019 (STF 4A_513/2018);

che

l’appellante è di conseguenza stata invitata il 7 giugno 2019 a versare sul

c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 3’500.-

entro il 24 giugno 2019 a garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’anticipo non essendo stato pagato entro il

termine assegnato, il 2 luglio 2019 è stato fissato all’appellante un ultimo

termine improrogabile scadente il 19 agosto 2019 per versarlo, con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito

dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che

nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

che,

prima della scadenza di quel termine, con istanza 17 agosto 2019, giunta alla

scrivente Camera il 19 agosto seguente, l’appellante ha postulato il condono

del pagamento dell’anticipo, sostenendo che la sua difficile condizione

economica è ampiamente comprovata dalla documentazione in atti e che la

richiesta di pagamento di un importo per lei esorbitante costituisce un diniego

di giustizia sostanziale in presenza di una “lesione di beni di valore

inestimabile”, sicché deve trovare applicazione l’art. 112 CPC;

che

quest’ultima istanza è da respingere siccome irricevibile: nella misura in cui

debba essere intesa come una richiesta di condono ai sensi dell’art. 112 CPC,

essa non sarebbe ammissibile, la norma trovando spazio unicamente laddove vi è

già una decisione di condanna al pagamento delle spese processuali, qui

inesistente; nella misura in cui invece potesse essere intesa come una domanda

di esenzione dal versamento dell’anticipo ex art. 98 CPC, essa sarebbe pure

inammissibile siccome tale aspetto è compreso nella tematica del gratuito

patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), già decisa con giudizio cresciuto in

giudicato, ritenuto che tale decisione avrebbe potuto essere rivista solo a

fronte di una modifica della situzione economica della richiedente, qui non

addotta, senza dimenticare che il motivo per il quale quest’ultima è stata

rifiutata non è di natura finanziaria, ma consiste nell’assenza di probabilità

di esito favorevole (fumus boni iuris), rispetto alla valutazione della

quale non sussistono motivi per discostarsi;

che

in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello per

mancato pagamento dell’anticipo nel termine suppletorio e deve dichiararlo

inammissibile;

che

le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma le particolari

circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;

che

non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale

non è stato notificato l’appello per osservazioni;

che

il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

superiore a fr. 30'000.-.

decreta 1. L’istanza 17 agosto 2019 di AP

1, è irricevibile.

Considerandi

2.

L'appello 1. febbraio 2018

di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

3.

Non si prelevano spese

processuali e non si assegnano ripetibili.

4.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice delegato

Damiano

Stefani

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).