12.2018.22
Appello - anticipo - domanda di esenzione o di condono
6 settembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.22
Lugano
6 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto
l'appello 1° febbraio 2018 presentato da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
la
decisione 27 dicembre 2017 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa promossa in data 9 febbraio 2016 nei confronti dell’appellante da
AO
1
ritenuto
in fatto e in diritto che con petizione 9 febbraio 2016 l’avv. AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr.
58'000.- oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n.
1706746 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, nonché la condanna della convenuta
al pagamento all’attrice di fr. 103.30 per spese del PE e fr. 290.- oltre
interessi per la tassa d’incasso, il tutto con protesta di spese e ripetibili,
domanda integralmente avversata dalla convenuta;
che
il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2017, ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la convenuta al versamento all’attrice di fr. 58'000.- oltre
interessi e accessori;
che contro tale giudizio è insorta la convenuta con
atto di appello 1° febbraio 2018, con cui ne ha postulato la riforma nel senso
di respingere la petizione, di accertare, in via principale, la nullità del
contratto di mandato tra le parti in causa e della relativa nota d’onorario e,
in via subordinata, di invalidarlo, con conseguente ordine all’attrice di
restituire l’acconto di fr. 6'500.-, di annullare la procedura esecutiva,
nonché di far ordine all’avv. AO 1 di corrisponderle fr. 5'000.-, oppure
l’importo stabilito dal giudice in via equitativa, a titolo di risarcimento
danni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che
contestualmente all’appello la convenuta ha chiesto di essere ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado;
che
la decisione 6 agosto 2018 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di
gratuito patrocinio in assenza del requisito della parvenza di buon fondamento
dell’appello è stata confermata dal Tribunale Federale il 17 aprile 2019 (STF 4A_513/2018);
che
l’appellante è di conseguenza stata invitata il 7 giugno 2019 a versare sul
c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 3’500.-
entro il 24 giugno 2019 a garanzia delle spese processuali presumibili;
che l’anticipo non essendo stato pagato entro il
termine assegnato, il 2 luglio 2019 è stato fissato all’appellante un ultimo
termine improrogabile scadente il 19 agosto 2019 per versarlo, con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito
dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che
nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;
che,
prima della scadenza di quel termine, con istanza 17 agosto 2019, giunta alla
scrivente Camera il 19 agosto seguente, l’appellante ha postulato il condono
del pagamento dell’anticipo, sostenendo che la sua difficile condizione
economica è ampiamente comprovata dalla documentazione in atti e che la
richiesta di pagamento di un importo per lei esorbitante costituisce un diniego
di giustizia sostanziale in presenza di una “lesione di beni di valore
inestimabile”, sicché deve trovare applicazione l’art. 112 CPC;
che
quest’ultima istanza è da respingere siccome irricevibile: nella misura in cui
debba essere intesa come una richiesta di condono ai sensi dell’art. 112 CPC,
essa non sarebbe ammissibile, la norma trovando spazio unicamente laddove vi è
già una decisione di condanna al pagamento delle spese processuali, qui
inesistente; nella misura in cui invece potesse essere intesa come una domanda
di esenzione dal versamento dell’anticipo ex art. 98 CPC, essa sarebbe pure
inammissibile siccome tale aspetto è compreso nella tematica del gratuito
patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), già decisa con giudizio cresciuto in
giudicato, ritenuto che tale decisione avrebbe potuto essere rivista solo a
fronte di una modifica della situzione economica della richiedente, qui non
addotta, senza dimenticare che il motivo per il quale quest’ultima è stata
rifiutata non è di natura finanziaria, ma consiste nell’assenza di probabilità
di esito favorevole (fumus boni iuris), rispetto alla valutazione della
quale non sussistono motivi per discostarsi;
che
in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello per
mancato pagamento dell’anticipo nel termine suppletorio e deve dichiararlo
inammissibile;
che
le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma le particolari
circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;
che
non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale
non è stato notificato l’appello per osservazioni;
che
il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è
superiore a fr. 30'000.-.
decreta 1. L’istanza 17 agosto 2019 di AP
1, è irricevibile.
Considerandi
2.
L'appello 1. febbraio 2018
di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
3.
Non si prelevano spese
processuali e non si assegnano ripetibili.
4.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato
Damiano
Stefani
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).