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Decisione

12.2018.3

Espulsione: tutela giurisdizionale nei casi manifesti

20 aprile 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela

giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore

probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua

pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti

fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela

giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in

particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente

obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente

confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato

in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento

delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice

circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non

possano a priori essere considerate prive di rilevanza;

che, sempre in base alla

giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 141 III 23 consid. 3.2, 138 III 123 consid.

2.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la

conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge

tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto

porta a un risultato univoco;

che il Pretore, chiamato a

decidere su una domanda di espulsione da un immobile in seguito a disdetta

straordinaria per mora, deve accertare i fatti decisivi per tale domanda, vale

a dire il mancato pagamento delle pigioni, l’invio della diffida di pagamento

con la comminatoria della disdetta straordinaria, la notifica della disdetta

straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata riconsegna dei locali

alla scadenza del contratto;

che, in concreto, il

Pretore ha considerato provata, sulla base degli atti, la circostanza che fra

le parti era in essere il contratto di locazione disdetto per mora ai sensi

dell’art. 257d CO, riconoscendo pertanto la legittimazione passiva del convenuto;

il primo giudice, considerata la mancata contestazione del ritardo nel pagamento

della pigione scaduta per il mese di luglio 2017 da parte del convenuto, ha quindi

riconosciuto la validità della disdetta per mora 9 agosto 2017;

che con l’appello il

convenuto chiede la concessione dell’effetto sospensivo; tale domanda è priva

di oggetto, ritenuto che l’inoltro del rimedio giuridico preclude per legge

l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC);

che le nuove

argomentazioni sviluppate in questa sede dal convenuto e i nuovi documenti

prodotti non possono essere ammessi, questa Camera dovendo decidere solo sulla

base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede (sentenza

del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, in: SJ 2013 I pag. 129,

Considerandi

II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

che l’appellante ribadisce

in questa sede la tesi secondo cui egli, da inizio 2017, non sarebbe più parte

contrattuale, di modo che difetterebbe la legittimazione passiva; al riguardo

il convenuto si limita a riproporre le argomentazioni già allegate in prima

sede, senza confrontarsi adeguatamente con le considerazioni pretorili al

riguardo, ciò che rende il gravame irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC);

che lo stesso risulta in

ogni caso pure infondato, l’esistenza di trattative per l’acquisto dell’ente

locato tra le istanti, da una parte, e __________ B__________ e __________ B__________

dall’altra, essendo al riguardo ininfluente ai fini del presente giudizio e non

risultando comunque dagli atti che le stesse siano state concluse o abbiano

comportato una modifica della parte conduttrice;

che pure la circostanza

del trasferimento di domicilio da parte di __________ B__________ in via ad è

irrilevante e non è sufficiente a dimostrare la modifica della parte conduttrice

o la nascita di un nuovo contratto di locazione tra le istanti e quest’ultima;

che dagli atti emerge come

nel corso del 2017 le istanti abbiano inviato all’appellante in diverse

occasioni (doc. E) delle diffide di pagamento dei canoni scaduti per i mesi di

gennaio - giugno 2017, senza che egli abbia mai eccepito di non essere più parte

conduttrice; che anzi egli ha poi dato seguito al pagamento di queste pigioni

scadute personalmente o attraverso terzi in suo nome e per suo conto (vedi in

particolare i dettagli di pagamento al doc. I dai quali emerge come in

quest’ultimo caso il versamento avveniva a titolo di prestito a suo nome);

che la circostanza secondo

cui l’appellante avrebbe agito come rappresentante di __________ B__________ è

irricevibile, siccome fatta valere per la prima volta in questa sede (art. 317

CPC); la stessa è in ogni caso infondata, mancando qualsiasi riscontro

oggettivo agli atti;

che il Pretore ha

correttamente concluso in base agli atti che tra le istanti e il convenuto era

in essere il contratto di locazione disdetto per mora ai sensi dell’art. 257d

CO e che nessun nuovo contratto era sorto tra le locatrici e __________ B__________

a partire da febbraio 2017;

che nei casi di disdetta

straordinaria per mora in base all’art. 257d CO, nondimeno, per evitare che la

protezione accordata dalla massima inquisitoria sociale vigente nel diritto

sulla locazione sia elusa dalla procedura sommaria prevista dall’art. 257 CPC,

la tutela giurisdizionale nei casi manifesti può essere accordata solo se non

sussistono dubbi sulla completezza dell’esposizione dei fatti e la disdetta

risulti chiaramente giustificata (sentenze del Tribunale federale 4A_265/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 5 e 4A_7/2012 del 3 aprile 2012 consid. 2.5);

che nella fattispecie i

fatti di cui si prevalgono le istanti per ottenere l’espulsione del conduttore

appaiono chiari, infatti non è contestata né la mora né la formale messa in

mora da parte delle locatrici, e le contestazioni del conduttore sul tema della

sua mancanza di legittimazione passiva sono infondate;

che, in conclusione

l’appello, nella misura in cui è ricevibile, è respinto e il giudizio impugnato

confermato;

che le spese processuali,

fissate in conformità degli art. 2, 7, 9 LTG, nonché l’indennità per

ripetibili, stabilite seguendo i criteri indicati all’art. 11 Rtar, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, il valore litigioso,

determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato

fissato dal Pretore in

fr. 11’100.- ed è rimasto incontestato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 2 gennaio 2018 di

AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e non è privo di oggetto.

Di conseguenza è confermata la decisione 14 dicembre 2017 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna.

2. Le spese processuali

di appello di fr. 200.-, già anticipate dall'appellante, sono poste a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili

di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).