12.2018.30
Contratto di collaborazione - remunerazione
11 marzo 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.30
Lugano
11 marzo 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.231
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1°
dicembre 2016 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre
interessi al 5% dal 13 febbraio 2015 su fr. 15'000.- e dal 27 maggio 2015 su
fr. 45'000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 3 gennaio 2018 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al
pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016 e spese
esecutive e rigettando in via definitiva, limitatamente a fr. 45'000.- oltre
interessi al 5% dal 25 gennaio 2016 e a fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal
25 gennaio 2016, le opposizioni interposte ai due PE;
appellante la convenuta con
appello 12 febbraio 2018, con cui ha chiesto, previa concessione del gratuito
patrocinio, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta
13 febbraio 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
richiamata la decisione 19
ottobre 2018 (inc. n. 12.2018.31) con cui questa Camera ha posto la convenuta
al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura d’appello;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 9
febbraio 2015 denominato “accordo di collaborazione” (doc. 2) AO 1 e AP
1, quest’ultima in qualità di “Advisor”, hanno formalizzato un’intesa
commerciale volta alla promozione di prodotti / servizi offerti dalle varie
società del Gruppo AO 1, nel senso che “AO 1 conferisce ad Advisor un
mandato di mediazione plurimandatario non esclusivo limitato a una serie di
prodotti / clienti che verranno di volta in volta assegnati e i cui mandati
verso AO 1 e il Gruppo sono parte integrante del presente accordo”. Per la
prestazione e l’espletamento delle attività previste dal “mandato”, che
aveva “validità di tre mesi a partire dalla data di stipula (periodo di
prova)” ritenuto che “in assenza di disdetta … entro una settimana dalla
fine di tale periodo esso si intende automaticamente prorogato fino al 31 dicembre
2015, con ulteriore rinnovo automatico di anno in anno a meno che uno dei
contraenti non dia disdetta per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza
annuale”, AO 1 si impegnava a riconoscere all’Agente il seguente
corrispettivo omnicomprensivo: “15% dei ricavi (in caso di servizi) o del
margine lordo (qualora AO 1 o la società del Gruppo agisca come Agente o
Distributore) conseguiti da AO 1 o da società del Gruppo per i contratti di
prodotti / servizi andati a buon fine grazie ad Advisor purché si tratti di
deal o clienti assegnati tramite email; tutte le spese e i costi sostenuti dall’Advisor
nel corso dell’espletamento delle attività oggetto di mandato (spese
telefoniche, gestionali, affitti, etc.) sono a carico esclusivo dell’Advisor” e
“di regola saranno a carico di AO 1 le sole spese (es. marketing, promozionali,
trasferte) preventivamente approvate; ad Advisor verrà corrisposto un importo
di fr. 15'000.- a titolo di anticipo provigionale da corrispondersi in un’unica
quota anticipata entro 3 gg dalla firma del presente accordo”, fermo
restando che “a fronte di questa somma Advisor si impegna a profondere un
impegno pari a 0.5 FTE (full time equivalent - 16 [poi corrette a mano
in ragione di 21] ore a settimana) per un periodo di tre mesi”.
2. Con petizione 1°
dicembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 60'000.- oltre
interessi al 5% dal 13 febbraio 2015 su fr. 15'000.- e dal 27 maggio 2015 su
fr. 45'000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano. Essa, in estrema sintesi,
ha chiesto la restituzione dell’anticipo provigionale di fr. 15'000.- corrisposto
nell'ambito dell’ “accordo di collaborazione”, per il quale la
controparte non avrebbe maturato alcun credito nei suoi confronti, e ha altresì
preteso la rifusione degli ulteriori fr. 45'000.- consegnatile nell’ambito di
un contratto di mutuo.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Respinti, con
disposizione ordinatoria processuale 11 settembre 2017, tutti i mezzi di prova
ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi delle stesse,
il Pretore, con decisione 3 gennaio 2018, ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal
25 gennaio 2016 e spese esecutive e rigettando in via definitiva, limitatamente
a fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016 e a fr. 15'000.- oltre
interessi al 5% dal 25 gennaio 2016, le opposizioni interposte ai due PE.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto accertato che l’ “accordo di collaborazione” (doc. 2),
per altro definito come un “mandato di mediazione plurimandatario”, non
costituiva un contratto di lavoro, mancando il necessario rapporto di
subordinazione tra le parti, l’obbligo (tranne forse nei primi 3 mesi) di
fornire una prestazione lavorativa e l’impegno di pagare un salario fisso di
fr. 5'000.- mensili oltre alle eventuali provvigioni maturate. Ciò premesso, con
riferimento ai fr. 15'000.- anticipati alla convenuta nell’ambito dell’ “accordo
di collaborazione”, egli ha ritenuto che quest’ultima, oltre ad essersi
espressa nei suoi allegati in modo contraddittorio, non avesse provato di aver
diritto a un salario fisso durante 3 mesi e non avesse allegato e dimostrato
(con l’osservazione che le prove da lei offerte non erano riferite ad attività
definite) di aver concluso o intermediato degli affari a favore dell’attrice per
Fatti
i quali avesse poi maturato provvigioni in tale misura. Analoghe considerazioni
valevano per gli altri fr. 45'000.-, ritenuto che, pur non essendovi la prova che
l’importo versato a suo tempo fosse stato corrisposto in base a un contratto di
mutuo, la convenuta, per la quale si trattava invece di un ulteriore anticipo
sulla remunerazione dovuta nell’ambito dell’ “accordo di collaborazione”,
non aveva in ogni caso provato di aver diritto a un salario fisso durante 9
mesi e neppure aveva allegato e dimostrato di aver concluso o intermediato
degli affari a favore dell’attrice per i quali avesse poi maturato provvigioni
in tale misura, per cui anche in questo caso era tenuta a restituirli.
4. Con l’appello 12
febbraio 2018 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 13
febbraio 2019, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Essa ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore,
rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati
preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime
arringhe, le avesse di fatto impedito di dimostrare alcune circostanze da lei asseritamente
allegate, in particolare che l'attività da lei svolta nell'ambito dell'
“accordo di collaborazione” era costitutiva di un
contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito
di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni pari ad
almeno fr. 60'000.-.
5. Nel
gravame la convenuta ha tra le altre cose versato agli atti, sub doc. G, la corrispondenza
email tra lei ed alcuni clienti dell’attrice rispettivamente alcuni contratti
conclusi da quest’ultima, tutti risalenti tra il 23 giugno 2015 e il 21 gennaio
2016, che non possono tuttavia essere considerati per il giudizio, siccome si
trattava di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova),
che con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze avrebbero
già potuto essere prodotti in prima sede (art. 317 cpv. 1 CPC); essa non ha per
altro spiegato per quali ragioni non le sarebbe stato ragionevolmente possibile
produrli in precedenza (TF 16 ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo
2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1). Parimenti irrita è la dichiarazione scritta
resa il 9 febbraio 2018 dal teste __________, ora versata agli atti sub doc. H,
siccome la stessa, pur essendo successiva alla decisione impugnata (novum
autentico), era stata fatta allestire solo dopo il ricevimento della sentenza
pretorile (ciò che costituiva una chiara misura dilatoria avvenuta in violazione
dell’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC, cfr. TF 10 aprile 2015 4A_189/2014 consid.
3.3.) e in ogni caso avrebbe a sua volta già potuto essere richiesta e prodotta
nella procedura di primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
In questa sede la
convenuta ha pure auspicato il richiamo di un incarto penale, nonché, come già richiesto
in prima istanza, l’assunzione di 3 testimoni e l’edizione di alcuni documenti (ora
rivendicata, in via subordinata, anche nei confronti di terze società e sostituibile,
in via ancor più subordinata, con l’assunzione del nuovo testimone __________).
Sennonché, a parte il fatto che le domande di edizione da terzi e l’assunzione del
nuovo testimone formulate in via subordinata e in via ancor più subordinata
sono di per sé nuove e con ciò irrite (art. 317 cpv. 1 CPC), si osserva che, come
si dirà più avanti, alla luce delle allegazioni fornite dalla convenuta negli
allegati preliminari, tutte queste prove non erano rilevanti, cioè non erano idonee
a modificare l’apprezzamento reso dal Pretore.
6. Con la
prima censura la convenuta ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non
le avrebbe permesso di dimostrare che l'attività da lei svolta nell'ambito
dell' “accordo di collaborazione” era costitutiva di un
contratto di lavoro, con il suo conseguente diritto a una remunerazione fissa
di fr. 5'000.- mensile. A torto.
Negli allegati preliminari la convenuta, confrontata con l’assunto
dell’attrice secondo cui quest’ultimo accordo, per il suo chiaro senso e
tenore, non prevedendo in particolare il pagamento di uno stipendio fisso di
fr. 5'000.- mensili ma solo di eventuali provvigioni, costitutiva
un contratto di mandato e non certamente un contratto di lavoro (replica p. 3,
4 e 5), si era limitata ad obiettare come essa avesse per contro “lavorato”
per l’attrice o per un’altra società del Gruppo (risposta p. 2, 3 e 4, duplica
p. 2, 4 e 5), avesse “fornito” o “svolto del lavoro” per costoro (risposta
p. 3 e 4), fosse stata impiegata “a metà tempo (0.5 FTE, full time
equivalent)” nell’ambito di un contratto che poteva “essere disdetto con
3 mesi di preavviso” e che prevedeva il “pagamento anticipato di fr.
15'000.- (fr. 5'000.- mensili)” ossia di una “remunerazione prestabilita”
(duplica p. 2 e 3), disponesse “di un account di mail” a nome di una
società del Gruppo (risposta p. 4, duplica p. 5), avesse “collaborato alla
conclusione di diversi grossi affari concludendo dei contratti importanti”
con i clienti dell’attrice (risposta p. 4) e in definitiva “gli elementi che
emergono dall’accordo di cui al doc. 2, tra cui anche l’impegno per tutta la
Considerandi
settimana lavorativa e la remunerazione prestabilita, deve essere visto come un
contratto di lavoro” (duplica p. 4).
Sempre a suo
dire, i 3 testi da lei offerti negli allegati preliminari, e meglio __________
(collaboratrice di una società del Gruppo), __________ (cliente di una società
del Gruppo) e __________ (fratello della convenuta e che aveva lavorato con
lei), avrebbero poi dovuto riferire sul fatto che essa aveva lavorato per
l’attrice e per un’altra società del Gruppo (duplica p. 4) rispettivamente in
merito al lavoro da lei eseguito (cfr. verbale 29 agosto 2017 p. 3).
In tali
circostanze, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la
situazione di fatto e di diritto fosse chiara, per cui le prove testimoniali,
offerte dalla convenuta solo per confermare aspetti generici e con ciò non
determinanti sul tema (e meglio l’effettuazione da parte sua di un’attività
lavorativa a favore della controparte, ma non sugli aspetti remunerativi), non
avrebbero potuto modificare l’esito della lite, ritenuto poi che nemmeno il
richiamo dell’incarto penale inc. n. 2016.911 avviato nel frattempo nei suoi
confronti dall’attrice, da lei auspicato in questa sede sempre per provare che
essa “abbia svolto effettivamente del lavoro per la parte attrice”
(appello p. 11), risultava rilevante.
L’ “accordo
di collaborazione”, denominato emblematicamente “mandato di mediazione”,
non era in effetti costitutivo di un contratto di lavoro. Esso era
caratterizzato dalla sostanziale assenza di un rapporto di
subordinazione tra le parti, ritenuto come la convenuta godesse
di una grande indipendenza nell’espletamento della sua attività, potendo
organizzare liberamente lo svolgimento della stessa (sia pure, nei primi 3
mesi, impegnandosi a svolgere un minimo di ore settimanali, sempre e comunque secondo
modalità e tempistiche da lei scelte) e non essendo tenuta a rispettare particolari
istruzioni personali e organizzative (salvo beninteso quelle tipiche di ogni
contratto di collaborazione, aventi segnatamente per oggetto il divieto di
attività concorrenziali, l’obbligo di agire in buona fede e di rispettare le
leggi applicabili e il rispetto della politica di prezzo della società, ecc.,
cfr. doc. 2), quali ad esempio l’obbligo di presenza in ufficio, evocato dalla
convenuta, per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC), solo in
sede conclusionale.
Ma soprattutto,
e in ogni caso, l’accordo non prevedeva assolutamente, nemmeno per i
primi 3 mesi di collaborazione, il pagamento di un corrispettivo
mensile fisso a favore della convenuta, tanto meno di fr. 5'000.-, ma unicamente
il versamento di provvigioni per gli eventuali affari procacciati.
7.
Pure
infondata è l’altra censura con cui la convenuta ha rimproverato al giudice di prime
cure di averle impedito di dimostrare che, nell'ambito
dell' “accordo di collaborazione”, avrebbe maturato il diritto
a provvigioni per almeno fr. 60'000.-.
Negli
allegati preliminari la convenuta aveva in effetti rilevato che la petizione
avrebbe dovuto essere respinta per il fatto - come detto infondato - che essa
aveva maturato il diritto al pagamento di un salario fisso di fr. 60'000.- (“le
parti avevano … concordato un importo di fr. 15'000.- per 3 mesi di
remunerazione … Il contratto essendo durato oltre un anno, la
remunerazione dovuta era di almeno fr. 15'000.- x 4 = fr. 60'000.-”
risposta p. 2; “essa ha guadagnato l’importo [N.d.R.
fr. 60'000.-] lavorando sia per AO 1 che per A__________
e percepito la remunerazione pattuita per 12 mesi”
risposta p. 4; “non è un caso se le somme dovute alla convenuta ammontano ad
almeno fr. 60'000.-. Si tratta infatti dell’importo di remunerazione fissa
anticipato dall’attrice”, duplica p. 4; “si ribadisce che la signora AP
1.
ha guadagnato l’importo lavorando sia per AO 1 che per A__________ e
percepito la remunerazione pattuita per 12 mesi”, duplica p. 5; “l’importo
[N.d.R. fr. 45'000.-] corrisponde a quanto era
dovuto in base al contratto di collaborazione”,
conclusioni p. 4), senza pretendere in modo chiaro che la
petizione dovesse essere respinta in via subordinata anche per il fatto che le
provvigioni maturate ammontavano a fr. 60'000.-.
Ma se anche,
per mera ipotesi, si volesse ammettere che la convenuta in via subordinata aveva
pure addotto una tale tesi, resterebbe il fatto che essa, venendo meno al suo
obbligo di allegazione, a quel momento non aveva assolutamente indicato quali
sarebbero stati i contratti da lei concretamente procacciati con cui avrebbe maturato
quelle eventuali provvigioni, non potendo evidentemente bastare a tale proposito
il fatto che essa avesse allora sostenuto di aver “collaborato alla
conclusione di diversi grossi affari concludendo dei contratti importanti”
con i clienti dell’attrice (risposta p. 4) e di aver allegato “diversi e-mail
di contatto con clienti e di contratti conclusi” (risposta p. 4), di fatto corrispondenti
al doc. 5, rispettivamente ancora il fatto che essa, nell’ambito
dell’indicazione dei mezzi di prova, avesse a quel momento chiesto, genericamente
e senza alcuna specificazione, l’ “edizione dalla controparte di ogni
contratto concluso con AO 1 o A__________ a cui ha collaborato la signora AP 1”
(risposta p. 4, 5 e 6, duplica p. 5, 6 e 7): per altro a quel momento, sulla
base di quanto era evincibile dal doc. 5 e dai doc. G e H d’appello (che facevano
riferimento a contatti con le società __________, __________, __________ e __________),
una concreta e precisa allegazione sarebbe stata finanche possibile.
8.
L’appello
della convenuta deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 60'000.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC), fermo restando che la convenuta è stata nel frattempo posta al beneficio
del gratuito patrocinio nella procedura d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12 febbraio
2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante e per essa, al
beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato. L’appellante rifonderà alla controparte
fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
- , (in formato
elettronico)
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).