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Decisione

12.2018.30

Contratto di collaborazione - remunerazione

11 marzo 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i quali avesse poi maturato provvigioni in tale misura. Analoghe considerazioni

valevano per gli altri fr. 45'000.-, ritenuto che, pur non essendovi la prova che

l’importo versato a suo tempo fosse stato corrisposto in base a un contratto di

mutuo, la convenuta, per la quale si trattava invece di un ulteriore anticipo

sulla remunerazione dovuta nell’ambito dell’ “accordo di collaborazione”,

non aveva in ogni caso provato di aver diritto a un salario fisso durante 9

mesi e neppure aveva allegato e dimostrato di aver concluso o intermediato

degli affari a favore dell’attrice per i quali avesse poi maturato provvigioni

in tale misura, per cui anche in questo caso era tenuta a restituirli.

4. Con l’appello 12

febbraio 2018 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 13

febbraio 2019, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Essa ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore,

rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati

preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime

arringhe, le avesse di fatto impedito di dimostrare alcune circostanze da lei asseritamente

allegate, in particolare che l'attività da lei svolta nell'ambito dell'

“accordo di collaborazione” era costitutiva di un

contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito

di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni pari ad

almeno fr. 60'000.-.

5. Nel

gravame la convenuta ha tra le altre cose versato agli atti, sub doc. G, la corrispondenza

email tra lei ed alcuni clienti dell’attrice rispettivamente alcuni contratti

conclusi da quest’ultima, tutti risalenti tra il 23 giugno 2015 e il 21 gennaio

2016, che non possono tuttavia essere considerati per il giudizio, siccome si

trattava di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova),

che con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze avrebbero

già potuto essere prodotti in prima sede (art. 317 cpv. 1 CPC); essa non ha per

altro spiegato per quali ragioni non le sarebbe stato ragionevolmente possibile

produrli in precedenza (TF 16 ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo

2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1). Parimenti irrita è la dichiarazione scritta

resa il 9 febbraio 2018 dal teste __________, ora versata agli atti sub doc. H,

siccome la stessa, pur essendo successiva alla decisione impugnata (novum

autentico), era stata fatta allestire solo dopo il ricevimento della sentenza

pretorile (ciò che costituiva una chiara misura dilatoria avvenuta in violazione

dell’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC, cfr. TF 10 aprile 2015 4A_189/2014 consid.

3.3.) e in ogni caso avrebbe a sua volta già potuto essere richiesta e prodotta

nella procedura di primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).

In questa sede la

convenuta ha pure auspicato il richiamo di un incarto penale, nonché, come già richiesto

in prima istanza, l’assunzione di 3 testimoni e l’edizione di alcuni documenti (ora

rivendicata, in via subordinata, anche nei confronti di terze società e sostituibile,

in via ancor più subordinata, con l’assunzione del nuovo testimone __________).

Sennonché, a parte il fatto che le domande di edizione da terzi e l’assunzione del

nuovo testimone formulate in via subordinata e in via ancor più subordinata

sono di per sé nuove e con ciò irrite (art. 317 cpv. 1 CPC), si osserva che, come

si dirà più avanti, alla luce delle allegazioni fornite dalla convenuta negli

allegati preliminari, tutte queste prove non erano rilevanti, cioè non erano idonee

a modificare l’apprezzamento reso dal Pretore.

6. Con la

prima censura la convenuta ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non

le avrebbe permesso di dimostrare che l'attività da lei svolta nell'ambito

dell' “accordo di collaborazione” era costitutiva di un

contratto di lavoro, con il suo conseguente diritto a una remunerazione fissa

di fr. 5'000.- mensile. A torto.

Negli allegati preliminari la convenuta, confrontata con l’assunto

dell’attrice secondo cui quest’ultimo accordo, per il suo chiaro senso e

tenore, non prevedendo in particolare il pagamento di uno stipendio fisso di

fr. 5'000.- mensili ma solo di eventuali provvigioni, costitutiva

un contratto di mandato e non certamente un contratto di lavoro (replica p. 3,

4 e 5), si era limitata ad obiettare come essa avesse per contro “lavorato”

per l’attrice o per un’altra società del Gruppo (risposta p. 2, 3 e 4, duplica

p. 2, 4 e 5), avesse “fornito” o “svolto del lavoro” per costoro (risposta

p. 3 e 4), fosse stata impiegata “a metà tempo (0.5 FTE, full time

equivalent)” nell’ambito di un contratto che poteva “essere disdetto con

3 mesi di preavviso” e che prevedeva il “pagamento anticipato di fr.

15'000.- (fr. 5'000.- mensili)” ossia di una “remunerazione prestabilita”

(duplica p. 2 e 3), disponesse “di un account di mail” a nome di una

società del Gruppo (risposta p. 4, duplica p. 5), avesse “collaborato alla

conclusione di diversi grossi affari concludendo dei contratti importanti”

con i clienti dell’attrice (risposta p. 4) e in definitiva “gli elementi che

emergono dall’accordo di cui al doc. 2, tra cui anche l’impegno per tutta la

Considerandi

settimana lavorativa e la remunerazione prestabilita, deve essere visto come un

contratto di lavoro” (duplica p. 4).

Sempre a suo

dire, i 3 testi da lei offerti negli allegati preliminari, e meglio __________

(collaboratrice di una società del Gruppo), __________ (cliente di una società

del Gruppo) e __________ (fratello della convenuta e che aveva lavorato con

lei), avrebbero poi dovuto riferire sul fatto che essa aveva lavorato per

l’attrice e per un’altra società del Gruppo (duplica p. 4) rispettivamente in

merito al lavoro da lei eseguito (cfr. verbale 29 agosto 2017 p. 3).

In tali

circostanze, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la

situazione di fatto e di diritto fosse chiara, per cui le prove testimoniali,

offerte dalla convenuta solo per confermare aspetti generici e con ciò non

determinanti sul tema (e meglio l’effettuazione da parte sua di un’attività

lavorativa a favore della controparte, ma non sugli aspetti remunerativi), non

avrebbero potuto modificare l’esito della lite, ritenuto poi che nemmeno il

richiamo dell’incarto penale inc. n. 2016.911 avviato nel frattempo nei suoi

confronti dall’attrice, da lei auspicato in questa sede sempre per provare che

essa “abbia svolto effettivamente del lavoro per la parte attrice”

(appello p. 11), risultava rilevante.

L’ “accordo

di collaborazione”, denominato emblematicamente “mandato di mediazione”,

non era in effetti costitutivo di un contratto di lavoro. Esso era

caratterizzato dalla sostanziale assenza di un rapporto di

subordinazione tra le parti, ritenuto come la convenuta godesse

di una grande indipendenza nell’espletamento della sua attività, potendo

organizzare liberamente lo svolgimento della stessa (sia pure, nei primi 3

mesi, impegnandosi a svolgere un minimo di ore settimanali, sempre e comunque secondo

modalità e tempistiche da lei scelte) e non essendo tenuta a rispettare particolari

istruzioni personali e organizzative (salvo beninteso quelle tipiche di ogni

contratto di collaborazione, aventi segnatamente per oggetto il divieto di

attività concorrenziali, l’obbligo di agire in buona fede e di rispettare le

leggi applicabili e il rispetto della politica di prezzo della società, ecc.,

cfr. doc. 2), quali ad esempio l’obbligo di presenza in ufficio, evocato dalla

convenuta, per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC), solo in

sede conclusionale.

Ma soprattutto,

e in ogni caso, l’accordo non prevedeva assolutamente, nemmeno per i

primi 3 mesi di collaborazione, il pagamento di un corrispettivo

mensile fisso a favore della convenuta, tanto meno di fr. 5'000.-, ma unicamente

il versamento di provvigioni per gli eventuali affari procacciati.

7.

Pure

infondata è l’altra censura con cui la convenuta ha rimproverato al giudice di prime

cure di averle impedito di dimostrare che, nell'ambito

dell' “accordo di collaborazione”, avrebbe maturato il diritto

a provvigioni per almeno fr. 60'000.-.

Negli

allegati preliminari la convenuta aveva in effetti rilevato che la petizione

avrebbe dovuto essere respinta per il fatto - come detto infondato - che essa

aveva maturato il diritto al pagamento di un salario fisso di fr. 60'000.- (“le

parti avevano … concordato un importo di fr. 15'000.- per 3 mesi di

remunerazione … Il contratto essendo durato oltre un anno, la

remunerazione dovuta era di almeno fr. 15'000.- x 4 = fr. 60'000.-”

risposta p. 2; “essa ha guadagnato l’importo [N.d.R.

fr. 60'000.-] lavorando sia per AO 1 che per A__________

e percepito la remunerazione pattuita per 12 mesi”

risposta p. 4; “non è un caso se le somme dovute alla convenuta ammontano ad

almeno fr. 60'000.-. Si tratta infatti dell’importo di remunerazione fissa

anticipato dall’attrice”, duplica p. 4; “si ribadisce che la signora AP

1.

ha guadagnato l’importo lavorando sia per AO 1 che per A__________ e

percepito la remunerazione pattuita per 12 mesi”, duplica p. 5; “l’importo

[N.d.R. fr. 45'000.-] corrisponde a quanto era

dovuto in base al contratto di collaborazione”,

conclusioni p. 4), senza pretendere in modo chiaro che la

petizione dovesse essere respinta in via subordinata anche per il fatto che le

provvigioni maturate ammontavano a fr. 60'000.-.

Ma se anche,

per mera ipotesi, si volesse ammettere che la convenuta in via subordinata aveva

pure addotto una tale tesi, resterebbe il fatto che essa, venendo meno al suo

obbligo di allegazione, a quel momento non aveva assolutamente indicato quali

sarebbero stati i contratti da lei concretamente procacciati con cui avrebbe maturato

quelle eventuali provvigioni, non potendo evidentemente bastare a tale proposito

il fatto che essa avesse allora sostenuto di aver “collaborato alla

conclusione di diversi grossi affari concludendo dei contratti importanti”

con i clienti dell’attrice (risposta p. 4) e di aver allegato “diversi e-mail

di contatto con clienti e di contratti conclusi” (risposta p. 4), di fatto corrispondenti

al doc. 5, rispettivamente ancora il fatto che essa, nell’ambito

dell’indicazione dei mezzi di prova, avesse a quel momento chiesto, genericamente

e senza alcuna specificazione, l’ “edizione dalla controparte di ogni

contratto concluso con AO 1 o A__________ a cui ha collaborato la signora AP 1”

(risposta p. 4, 5 e 6, duplica p. 5, 6 e 7): per altro a quel momento, sulla

base di quanto era evincibile dal doc. 5 e dai doc. G e H d’appello (che facevano

riferimento a contatti con le società __________, __________, __________ e __________),

una concreta e precisa allegazione sarebbe stata finanche possibile.

8.

L’appello

della convenuta deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 60'000.-, seguono la soccombenza (art. 106

CPC), fermo restando che la convenuta è stata nel frattempo posta al beneficio

del gratuito patrocinio nella procedura d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 12 febbraio

2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante e per essa, al

beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato. L’appellante rifonderà alla controparte

fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

- , (in formato

elettronico)

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).