12.2018.31
Appello - gratuito patrocinio
19 ottobre 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.31
Lugano
19 ottobre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Giani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.231
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1°
dicembre 2016 da
CO
1
rappr.
da PA 2
contro
IS
1
rappr.
da PA 1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre
interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta a due PE,
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con decisione 3 gennaio 2018 ha sostanzialmente
accolto;
appellante la convenuta con
appello 12 febbraio 2018 (inc. n. 12.2018.30), con cui ha chiesto, previa
assunzione di alcune prove, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
e ora sull'istanza di
ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d'appello presentata
dalla convenuta contestualmente all'appello;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con petizione 1° dicembre
2016 CO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, IS 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al
pagamento di complessivi fr. 60'000.- oltre interessi e accessori, rilevando
che fr. 45'000.- erano domandati a titolo di rimborso di un mutuo e i rimanenti
fr. 15'000.- erano chiesti a titolo di provvigioni anticipate nell'ambito di un
loro accordo di collaborazione (doc. 2) per il quale la controparte non avrebbe
maturato alcun credito nei suoi confronti;
che la convenuta si è
opposta alla petizione;
che con decisione 3 gennaio
Considerandi
2018.
il Pretore ha accolto la petizione (salvo sulla data di decorrenza degli
interessi), ponendo a carico della convenuta le spese processuali e le
ripetibili;
che contestualmente
all'appello 12 febbraio 2018 (inc. n. 12.2018.30), con cui la convenuta ha
chiesto, previa assunzione di alcune prove, la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, la stessa ha altresì instato per l'ottenimento
del gratuito patrocinio nella procedura di secondo grado;
che ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all'art.
117.
CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che la situazione di
indigenza della convenuta, nei confronti della quale sono in particolare stati
rilasciati quattro attestati di carenza beni per complessivi fr. 44'267.85
(cfr. doc. E d'appello), emerge in modo chiaro dalla documentazione da lei
prodotta a sostegno dell'istanza in esame, per cui si può senz'altro ammettere
che essa, in questa sede, non è verosimilmente in grado di far fronte alle
spese processuali (stimabili in fr. 3'000.-) e all'onorario del suo patrocinatore
(per un importo stimabile in altrettanti fr. 3'000.-);
che relativamente
alle probabilità di successo dell'appello, la giurisprudenza definisce come
prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo
sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta e che conseguentemente
non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa
non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di
sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori
alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei
mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in
base alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 140 consid. 5.1; v.
anche Huber, in Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589);
che sapere se
sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base a
un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al
momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid.
5.
; v. anche Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini,
op. cit., p. 590);
che nel
suo gravame la convenuta ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore,
rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati
preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime
arringhe, le avesse di fatto impedito di provare alcune circostanze da lei a
suo tempo allegate, ossia che l'attività da lei svolta nell'ambito dell'accordo
di collaborazione di cui al doc. 2 era almeno in parte
costitutiva di un contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito di quell'accordo, aveva maturato il diritto
a provvigioni per almeno fr. 60'000.-;
che,
a un sommario esame, la censura così sollevata non appare palesemente
irricevibile o palesemente infondata e merita un esame con
latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (cfr. TF 4 febbraio 2013
5A_858/2012 consid. 3.3.1.2); in altri termini, l'eventuale esito
(negativo) dell'appello non può dirsi già sin d'ora scontato e le probabilità
di successo della convenuta non appaiono più ridotte di quelle di una sua
sconfitta;
che la domanda di gratuito patrocinio merita di essere accolta;
che nella procedura
per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate
spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF
139.
III 334 consid. 4.2);
che l'impugnabilità
di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza
giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012
5A_565/2011 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso ai
fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 60'000.-;
che, una volta passata
in giudicato la presente decisione, l'appello sarà notificato all'attrice con l'assegnazione
del termine per presentare la risposta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 e 119 CPC,
decide:
1. L'istanza 12 febbraio 2018 è accolta e IS 1 è posta al
beneficio del gratuito patrocinio nella procedura d'appello inc. n. 12.2018.30.
2. Non si
prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federa
le,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).