12.2018.35
Rinvio TF - decisione su spese e ripetibili
6 giugno 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.35
Rinvio TF
Lugano
6 giugno 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2011.130 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 ottobre
2011 da
AO 1
patrocinata
da: PA 2
contro
PI 1,
rappr. dall’RA 3, e
AP 1,
rappr. dall’RA 1,
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle parti
convenute al pagamento in solido di fr. 705'219.15 oltre interessi al 5 % dal
15 ottobre 2010;
domanda avversata dai convenuti e accolta parzialmente
dal Pretore con decisione 20 maggio 2014, con la quale ha condannato le parti
convenute a pagare all’attrice, in solido, l’importo di fr. 273'441.90 oltre
interessi al 5% dal 15 ottobre 2010, ponendo la tassa di giustizia di fr.
11'500.- e le spese a carico dell’attrice per 3/5 e a carico delle parti
convenute, sempre in solido, per 2/5, con l’obbligo per l’attrice di rifondere
a ciascuna parte convenuta fr. 17'000.- quali ripetibili ridotte;
appellante il convenuto AP 1 con appello 23 giugno 2014, con il quale chiede
di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la
petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le
sedi, con la specifica che l’importo rivendicato quali ripetibili della
procedura di appello è pari a fr. 12'690.-;
preso atto del memoriale 5 settembre 2014 di AO 1,
nonché dello scritto 29 gennaio 2018 con il quale l’appellante chiede che sia
deciso anche sulla liberazione della cauzione processuale in favore dei
convenuti per l’importo di fr. 28'200.-;
e ora in materia di
spese e ripetibili della procedura di prima e seconda istanza cantonale a
seguito della sentenza 22 gennaio 2018 della I Corte di diritto civile del
Tribunale federale (inc. n.4A_587/2016), che ha riformato il giudizio 9
settembre 2016 (inc. n. 12.2014.106), respingendo la petizione e rinviando la
causa a questa Camera per nuova fissazione delle spese processuali e ripetibili
di prima e seconda istanza cantonale;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 9
settembre 2016 (inc. n. 12.2014.106) questa Camera ha accolto parzialmente
l’appello di PI 1, riformando il giudizio impugnato e, meglio, il dispositivo
n. 1, nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare le
convenute a pagare all’attrice, in solido, fr. 273'441.90, con interessi al 5%
dal 15 ottobre 2010 unicamente a carico di AP 1;
che in tale giudizio le
spese processuali di appello, di fr. 8'000.-, sono state poste a carico
dell’appellante per fr. 7'500.- e per fr. 500.- a carico della parte appellata,
con l’obbligo, per l’appellante, di rifondere alla controparte fr. 9'000.- a
titolo di parziali ripetibili di appello;
che la I Corte civile del
Tribunale federale, adita con ricorso in materia civile da AP 1, con sentenza
22 gennaio 2018 (inc. n.4A_587/2016) ha riformato il giudizio testé
menzionato, nel senso di respingere la petizione e ha poi rinviato la causa a
questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle sedi
cantonali;
che le spese giudiziarie
sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che a seguito del giudizio
di rinvio del Tribunale federale di cui si è detto sopra va accolto l’appello
di AP 1 e la decisione di prima sede riformata, nel senso che la petizione è
respinta;
che, quindi, AO 1 risulta
essere integralmente soccombente sia in prima sia in seconda sede cantonale;
che per quanto concerne le
spese giudiziarie di prima sede, in assenza di critica sull’ammontare delle
medesime si procede unicamente a porle integralmente a carico dell’attrice;
che per quanto concerne la
commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili di seconda istanza si
rinvia alle considerazioni già esposte al consid. n. 17 della decisione 9 settembre
2016 (inc. n. 12.2014.106), note alle parti;
che per questo giudizio
non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar
decide: I. La tassa di giustizia, di
fr. 11'500.- e spese (comprese quelle della procedura di conciliazione, di fr.
300.-) di prima istanza, da anticiparsi dalla parte attrice, restano
integralmente a suo carico, con l’obbligo di rifondere a ciascuno dei convenuti
fr. 28'200.- per ripetibili di prima sede.
§ Di conseguenza, in
favore di AP 1 è ordinata la liberazione della cauzione versata dall’attrice
pari a fr. 28'200.-, una volta cresciuta in giudicato la decisione in
questione.
II. Le spese
processuali della procedura di appello (inc. 12.2014.106), di fr. 8'000.-, sono
poste a carico di AO 1, la quale rifonderà all’AP1 fr. 10'000.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
III. Non si prelevano
spese e non si assegnano ripetibili per la presente decisione.
IV. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).