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Decisione

12.2018.36

Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - lingua di redazione dell'appello - procedura sommaria

26 marzo 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dall'utilizzo

di tale carta di credito è risultato, il 15 maggio 2015, uno scoperto di fr. 10'019.15,

compresi fr. 636.30 di interessi già maturati. Il relativo estratto conto, come

quelli precedenti, è rimasto incontestato (cfr. doc. C) ed è pertanto stato tacitamente

approvato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali (cfr. doc. A, pag. 9).

Il 18 maggio 2015 AO 1 ha diffidato la controparte al pagamento di tale importo

nel termine di 10 giorni (cfr. doc. E). In assenza di riscontro, AO 1 ha quindi

fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di

Delémont, al quale l'escusso ha interposto opposizione (cfr. doc. F).

C. Visto

il mancato pagamento, AO 1 ha avviato, il 21 dicembre 2016, una nuova

esecuzione facendo notificare a AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'medesimo

Ufficio esecuzioni a cui l'escusso ha nuovamente interposto opposizione (doc.

H). Con istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti del 20 dicembre

2017 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di

condannare AP 1 al pagamento di fr. 10'019.15 oltre interessi al 15% dal 29

maggio 2015 su fr. 9'382.85, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione

interposta al citato PE, facendo valere in sintesi, la responsabilità solidale

di AP 1 per il debito rimasto scoperto. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio

2018 il convenuto ha, in sostanza, concluso alla reiezione dell'istanza.

D. Statuendo

il 14 febbraio 2018 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto

a versare all'istituto bancario fr. 10'019.15 oltre interessi al 15% dal 29

maggio 2015 su fr. 9'382.85, rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione

interposta al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 250.- a carico

del convenuto.

E. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19

febbraio 2018, redatto in lingua francese, chiedendo di annullare la decisione impugnata

così come i precetti esecutivi a suo carico. Il 27 febbraio 2018 egli ha postulato

il beneficio del gratuito patrocinio mentre il 6 marzo 2018 lo stesso ha

chiesto di sospendere l'esecutività della decisione impugnata. L'appello non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il

cui valore è superiore a fr. 10'000.-, come nella fattispecie, è dato il

rimedio dell'appello, da presentare entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

CPC). Introdotto entro tale termine, l'appello in esame è tempestivo.

Per

l'art. 315 cpv. 1 CPC l'appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l'efficacia

e l'esecutività della deciisone impugnata. La richiesta dell'appellante di sospendere

l'esecutività del giudizio impugnato si rivela pertanto senza oggetto.

2.

Giusta

l'art. 257 CPC il giudice, salvo casi estranei alla fattispecie (cpv. 2), accorda

tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente

comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che,

se queste condizioni non sono date, non entra nel merito (cpv. 3). I fatti sono

“immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se

possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. La tutela giurisdizionale

nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l'istante

non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne

la prova piena, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), così da

creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se il

convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non

possono essere risolte subito e che pos­sono far vacillare il convincimento del

giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va

dichiarata inam­missibile Ciò sarà in particolare il caso laddove essa

sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista

fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare

il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in

definitiva sapere se l'approfondito chiarimento delle obiezioni della parte

convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l'avvenuta

dimostrazione della pretesa dell'istante, così che esse non possano a priori

essere considerate prive di rilevanza (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 con­sid. 5.1.1).

Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione

dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurispru­denza invalse,

la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della

legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non

suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su

cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma

richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le

circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; II

CCA sentenze inc. n. 12.2012.190 e inc. n. 12.2012.168 del 13 dicembre 2012).

3.

In

concreto, il Pretore ha accolto l'istanza giudicando che con la sottoscrizione

del contratto di carta di credito aziendale e delle relative condizioni

generali AP 1 si sia impegnato nei confronti della banca a onorare le

obbligazioni sorte per l'uso della carta solidalmente con la ditta. L'appellante

ribadisce, in sintesi, di non poter essere considerato alla stregua di un

debitore solidale, poiché tutte le spese pagate con la carta di credito sono

state fatte per conto della ditta e non per il suo gerente sicché, conformemente

alle condizioni generali solo l'azienda deve rispondere di tali oneri.

Ora,

secondo quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali sottoscritte il 17

ottobre 2014 da AP 1, socio e gerente della V__________, l'azienda e il

titolare - quest'ultimo nella misura in cui non comprovi di aver chiesto la

carta quale dipendente dell'azienda e di averla utilizzata a fini puramente

professionali per l'azienda medesima - rispondono solidalmente (“répondent

solidairement”) nei confronti della banca, ossia ciascuno singolarmente e

integralmente per il pagamento della quota annua e per tutte le obbligazioni

risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti condizioni generali (doc.

A, pag. 5 e 9 “répondent solidairement”, pag. 7 “le titulaire répond

solidairement avec l'entreprise). In effetti, una clausola di una carta

aziendale con la quale il lavoratore accetta di costituirsi debitore solidale

con il suo datore di lavoro per ogni debito risultante dall'uso della stessa, sarebbe

nulla poiché contraria all'art. 327a cpv. 3 CO (RtiD II-2005 pag. 738

con rinvii). Se non che, tale ipotesi non si realizza però nella presente

fattispecie. Per tacere del fatto che AP 1 non pretende, né tanto meno

dimostra, di avere chiesto la carta di credito come mero dipendente dell'azienda,

nessun elemento agli atti permette di concludere per l'esistenza di un rapporto

di subordinazione tra la ditta e l'interessato.

In

tali circostanze, la conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 si è impegnato,

solidalmente con la ditta, ad onorare le obbligazioni sorte dall'utilizzo della

carta di credito aziendale, non può dirsi errata. Ne segue che l'appello, a

prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con l'art.

129.

CPC secondo cui il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del

Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, deve essere respinto.

4.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare - eccezionalmente - a ogni

prelievo, l'appellante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito

patrocinio. Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale l'appello

non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto.

2. La

domanda di gratuito patrocinio è priva d'oggetto.

3. Non

si prelevano oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).