12.2018.36
Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - lingua di redazione dell'appello - procedura sommaria
26 marzo 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.36
Lugano
26 marzo 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Giani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti - inc. n. SO.2017.6579
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 20
dicembre 2017 da
AO
1
contro
AP
1
con cui l'attrice chiede la
condanna della controparte al pagamento di fr. 10'019.15 nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di__________;
richiesta avversata dal
convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha accolto con sentenza
del 14 febbraio 2018;
appellante il convenuto
con appello del 19 febbraio 2018 con cui postula la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
l'appello non è stato notificato
alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Il
17 ottobre 2014 AO 1 ha rilasciato alla società V__________, una carta di credito
aziendale Visa n. __________). Il contratto è stato altresì sottoscritto da AP
1, socio e gerente con firma individuale della ditta, riconoscendo così di aver
ricevuto, compreso e accettato le relative condizioni generali, di aver preso conoscenza
e di accettare la clausola di solidarietà espressamente menzionata al punto 4
del Contratto generale (cfr. doc. A, pag. 3), al punto 6 della domanda di carta
(cfr. doc. A, pag. 7) nonché nelle precitate condizioni generali (cfr. doc. A, art.
1 pag. 5 e 9).
Fatti
B. Dall'utilizzo
di tale carta di credito è risultato, il 15 maggio 2015, uno scoperto di fr. 10'019.15,
compresi fr. 636.30 di interessi già maturati. Il relativo estratto conto, come
quelli precedenti, è rimasto incontestato (cfr. doc. C) ed è pertanto stato tacitamente
approvato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali (cfr. doc. A, pag. 9).
Il 18 maggio 2015 AO 1 ha diffidato la controparte al pagamento di tale importo
nel termine di 10 giorni (cfr. doc. E). In assenza di riscontro, AO 1 ha quindi
fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di
Delémont, al quale l'escusso ha interposto opposizione (cfr. doc. F).
C. Visto
il mancato pagamento, AO 1 ha avviato, il 21 dicembre 2016, una nuova
esecuzione facendo notificare a AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'medesimo
Ufficio esecuzioni a cui l'escusso ha nuovamente interposto opposizione (doc.
H). Con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 20 dicembre
2017 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di
condannare AP 1 al pagamento di fr. 10'019.15 oltre interessi al 15% dal 29
maggio 2015 su fr. 9'382.85, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione
interposta al citato PE, facendo valere in sintesi, la responsabilità solidale
di AP 1 per il debito rimasto scoperto. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio
2018 il convenuto ha, in sostanza, concluso alla reiezione dell'istanza.
D. Statuendo
il 14 febbraio 2018 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto
a versare all'istituto bancario fr. 10'019.15 oltre interessi al 15% dal 29
maggio 2015 su fr. 9'382.85, rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione
interposta al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 250.- a carico
del convenuto.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19
febbraio 2018, redatto in lingua francese, chiedendo di annullare la decisione impugnata
così come i precetti esecutivi a suo carico. Il 27 febbraio 2018 egli ha postulato
il beneficio del gratuito patrocinio mentre il 6 marzo 2018 lo stesso ha
chiesto di sospendere l'esecutività della decisione impugnata. L'appello non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Contro
una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il
cui valore è superiore a fr. 10'000.-, come nella fattispecie, è dato il
rimedio dell'appello, da presentare entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
CPC). Introdotto entro tale termine, l'appello in esame è tempestivo.
Per
l'art. 315 cpv. 1 CPC l'appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l'efficacia
e l'esecutività della deciisone impugnata. La richiesta dell'appellante di sospendere
l'esecutività del giudizio impugnato si rivela pertanto senza oggetto.
2.
Giusta
l'art. 257 CPC il giudice, salvo casi estranei alla fattispecie (cpv. 2), accorda
tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che,
se queste condizioni non sono date, non entra nel merito (cpv. 3). I fatti sono
“immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se
possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. La tutela giurisdizionale
nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l'istante
non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne
la prova piena, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), così da
creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se il
convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non
possono essere risolte subito e che possono far vacillare il convincimento del
giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va
dichiarata inammissibile Ciò sarà in particolare il caso laddove essa
sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista
fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare
il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in
definitiva sapere se l'approfondito chiarimento delle obiezioni della parte
convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l'avvenuta
dimostrazione della pretesa dell'istante, così che esse non possano a priori
essere considerate prive di rilevanza (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 consid. 5.1.1).
Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione
dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse,
la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della
legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non
suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su
cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma
richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le
circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; II
CCA sentenze inc. n. 12.2012.190 e inc. n. 12.2012.168 del 13 dicembre 2012).
3.
In
concreto, il Pretore ha accolto l'istanza giudicando che con la sottoscrizione
del contratto di carta di credito aziendale e delle relative condizioni
generali AP 1 si sia impegnato nei confronti della banca a onorare le
obbligazioni sorte per l'uso della carta solidalmente con la ditta. L'appellante
ribadisce, in sintesi, di non poter essere considerato alla stregua di un
debitore solidale, poiché tutte le spese pagate con la carta di credito sono
state fatte per conto della ditta e non per il suo gerente sicché, conformemente
alle condizioni generali solo l'azienda deve rispondere di tali oneri.
Ora,
secondo quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali sottoscritte il 17
ottobre 2014 da AP 1, socio e gerente della V__________, l'azienda e il
titolare - quest'ultimo nella misura in cui non comprovi di aver chiesto la
carta quale dipendente dell'azienda e di averla utilizzata a fini puramente
professionali per l'azienda medesima - rispondono solidalmente (“répondent
solidairement”) nei confronti della banca, ossia ciascuno singolarmente e
integralmente per il pagamento della quota annua e per tutte le obbligazioni
risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti condizioni generali (doc.
A, pag. 5 e 9 “répondent solidairement”, pag. 7 “le titulaire répond
solidairement avec l'entreprise). In effetti, una clausola di una carta
aziendale con la quale il lavoratore accetta di costituirsi debitore solidale
con il suo datore di lavoro per ogni debito risultante dall'uso della stessa, sarebbe
nulla poiché contraria all'art. 327a cpv. 3 CO (RtiD II-2005 pag. 738
con rinvii). Se non che, tale ipotesi non si realizza però nella presente
fattispecie. Per tacere del fatto che AP 1 non pretende, né tanto meno
dimostra, di avere chiesto la carta di credito come mero dipendente dell'azienda,
nessun elemento agli atti permette di concludere per l'esistenza di un rapporto
di subordinazione tra la ditta e l'interessato.
In
tali circostanze, la conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 si è impegnato,
solidalmente con la ditta, ad onorare le obbligazioni sorte dall'utilizzo della
carta di credito aziendale, non può dirsi errata. Ne segue che l'appello, a
prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con l'art.
129.
CPC secondo cui il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del
Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, deve essere respinto.
4.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare - eccezionalmente - a ogni
prelievo, l'appellante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio. Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale l'appello
non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto.
2. La
domanda di gratuito patrocinio è priva d'oggetto.
3. Non
si prelevano oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).