12.2018.38
Incompetenza per territorio del giudice - spese e ripetibili - reclamo
24 maggio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.38
Lugano
24 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48
lett. b n. 7a LOG)
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.1 della Pretura
decon cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al
pagamento di fr. 56'668.50, somma poi aumentata a fr. 67'616.55, oltre
interessi al 5% dal 28 febbraio 2015, domanda avversata dai convenuti, che hanno
postulato la reiezione della petizione e la sola convenuta PI 1 ha pure chiesto
in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 12'327.70
oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2014;
ed ora, avendo il Pretore
con decisione 17 gennaio 2018 dichiarato irricevibile la petizione in quanto
diretta nei confronti della convenuta CO 1 con accollo all’attore della relativa
tassa di giustizia di fr. 800.- e delle relative ripetibili di fr. 4'000.-, sul
reclamo 21 febbraio 2018 con cui l’attore ha chiesto di annullare il
dispositivo sulle spese e sulle ripetibili e in via subordinata di riformarlo ai
sensi dei considerandi, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta CO 1 con
risposta 21 marzo 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, dopo aver esperito il
necessario tentativo di conciliazione, con petizione 4 gennaio 2017 RE 1 ha
convenuto in giudizio CO 1 e PI 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud per ottenerne la condanna al pagamento in solido di fr.
56'668.50, somma poi aumentata a fr. 67'616.55, oltre interessi al 5% dal 28
febbraio 2015, domanda avversata dai convenuti che, con allegati separati,
hanno postulato la reiezione della petizione;
che con decisione 17
gennaio 2018 il Pretore, ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza
territoriale sollevata in risposta (e poi ribadita in duplica) dalla convenuta CO
1, ha dichiarato irricevibile la petizione in quanto diretta nei suoi confronti,
ha avvertito l’attore che in caso di riproposizione di quell’azione entro un
mese davanti al giudice competente la causa sarebbe stata considerata pendente
dal giorno in cui la stessa era stata originariamente proposta (art. 63 cpv. 1
CPC), ed ha posto a carico dell’attore la relativa tassa di giustizia di fr.
800.- e le relative ripetibili di fr. 4'000.- (quest’ultime calcolate con una
media ponderata tra l’onorario ad valorem, di fr. 5'400.-, e quello ad
horam, di fr. 2'800.-);
che con il reclamo 21
febbraio 2018 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta CO 1 con risposta 21
marzo 2018, l’attore ha chiesto di annullare il dispositivo sulle spese e sulle
ripetibili e in via subordinata di riformarlo nel senso dei considerandi,
ossia, come meglio spiegato nella sua motivazione, nel senso di ridurre le
ripetibili poste a suo carico ad un massimo di un’ora lavorativa del legale
della controparte, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione
finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., p. 565);
che nel caso di specie,
essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in
materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore
litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un
giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire
sul reclamo dell’attore, inoltrato tempestivamente;
che, preliminarmente, dev’essere
dichiarata irricevibile la nuova allegazione di fatto dall’attore, corredata
dalla relativa documentazione, secondo cui nel frattempo, in base all’art. 63
cpv. 1 CPC, egli avrebbe riproposto davanti al giudice da lui ritenuto
territorialmente competente la petizione nei confronti della convenuta CO 1: in
effetti nella procedura di reclamo l’allegazione di nuovi fatti e la produzione
di nuovi mezzi di prova non sono ammesse (art. 326 cpv. 1 CPC);
che, ciò detto, va
innanzitutto respinta la censura dell’attore, secondo cui il Pretore,
menzionando la facoltà per quest’ultimo di riproporre davanti al giudice
competente l’azione entro un mese (art. 63 cpv. 1 CPC), ciò che a suo dire faceva
sì che la causa non potesse essersi “conclusa prematuramente”, avrebbe di fatto
reso un mero giudizio incidentale, per cui, giusta l’art. 104 cpv. 2 CPC, non
avrebbe dovuto decidere sulle spese e sulle ripetibili: in effetti, a parte il
fatto che quest’ultima disposizione, per il suo tenore (cosiddetta “Kann-Vorschrift”),
permetterebbe comunque al giudice, anche in caso di una sua decisione incidentale,
di ripartire le spese giudiziarie insorte fino a quel momento, si osserva che la
decisione con cui il Pretore ha concretamente accolto l’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta CO 1 ed ha di conseguenza
dichiarato irricevibile la petizione in quanto diretta nei suoi confronti
costituiva manifestamente una decisione finale ai sensi dell’art. 104 cpv. 1
CPC, nell’ambito della quale l’attore era soccombente ed era perciò tenuto ad
assumersi le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); il fatto che nel giudizio
sia stato fatto accenno pure all’art. 63 cpv. 1 CPC è del tutto irrilevante,
quella disposizione non avendo a che vedere con l’onere ed il calcolo delle
spese giudiziarie previsto dall’art. 106 CPC, poco importando del resto se
l’azione sia poi effettivamente stata riproposta o meno (TF 11 marzo 2013
4A_602/2012 e 4A_604/2012 consid. 5.1 e 5.3);
che resta da esaminare la
censura con cui l’attore ha chiesto, in via subordinata, di ridurre le
ripetibili poste a suo carico ad un massimo di un’ora lavorativa del legale di
controparte, ossia di fatto a fr. 280.-, rilevando che la convenuta CO 1
avrebbe potuto limitarsi ad allestire un allegato di risposta sul tema
dell’incompetenza territoriale, senza doversi già allora esprimere sul merito,
senza dover duplicare e senza dover presenziare all’udienza di prime arringhe;
che, in forza del rinvio
di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente
devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino
in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che l’art. 13 cpv. 2 RTar
dispone che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare
in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le
ripetibili calcolate in base alle norme precedenti - gli art. 10 segg. RTar -
possono essere ridotte in misura adeguata, ritenuto che per giurisprudenza
invalsa (II CCA 24 novembre 2010 inc. n. 12.2010.139, 20 gennaio 2011 inc. n.
12.2010.215, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112 e 12.2012.113, 19 agosto
2013 inc. n. 12.2013.115, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015
inc. n. 12.2014.125) questa disposizione va intesa secondo i dettami dell’art.
11 vTOA, ossia nel senso che le ripetibili devono essere calcolate sulla base
della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con
quello ad horam (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 36 segg. ad art. 150), criterio per altro ritenuto non insostenibile
dal Tribunale federale (TF 11 marzo 2013 4A_602/2012 e 4A_604/2012 consid. 6.1);
che, alla luce di quanto
precede, è incontestabile che nel caso concreto le ripetibili da porre a carico
dell’attore non possano essere determinate sulla base del solo dispendio di
tempo impiegato dal legale della convenuta CO 1;
che occorre ancora
stabilire se l’onorario ad horam da mediare così con quello ad
valorem debba essere calcolato, come preteso dall’attore, tenendo conto
dello sforzo profuso per la trattazione della sola eccezione oppure, come
ritenuto dal Pretore, tenendo conto dello sforzo impiegato per l’allestimento
dell’intero allegato responsivo e dell’intero allegato di duplica nonché per la
partecipazione all’udienza di prime arringhe;
che questa Camera ha già
avuto modo di decidere (II CCA 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112 e
12.2012.113) che il quesito dev’essere risolto come auspicato dall’attore, ossia
tener conto dello sforzo profuso per la trattazione della sola eccezione, se la
parte convenuta ovviamente non ha inoltrato di sua iniziativa un allegato
responsivo preliminare limitato in tal senso oppure se essa, prima di allestire
un allegato responsivo completo, non ha chiesto al Pretore di limitare la
risposta a quel determinato tema ottenendo poi un suo rifiuto o una mancata
risposta (criterio per altro ritenuto non insostenibile dal Tribunale federale,
cfr. TF 11 marzo 2013 4A_602/2012 e 4A_604/2012 consid. 6.1);
che nell’occasione, non
avendo la convenuta CO 1 inoltrato di sua iniziativa un allegato responsivo
preliminare limitato all’eccezione e non avendo essa chiesto al Pretore di circoscrivere
la risposta a quel determinato tema, l’allestimento da parte sua dell’allegato
responsivo completo - sia pure con la richiesta di limitare l’istruttoria
all’eccezione - non era ancora necessario e il suo lavoro in tal senso non era
con ciò tale da dover essere remunerato oltre la misura necessaria alla trattazione
dell’eccezione, che rimane dunque determinante;
che, ciò posto, come
rilevato dal Pretore e neppure contestato in questa sede dall’attore, giusta
l’art. 11 RTar, in presenza di una causa come quella in esame con un valore
litigioso di almeno fr. 67'616.55, la retribuzione ad valorem dovuta
alla parte vincente per il compimento dell’intera causa sarebbe stata pari ad
almeno l’8% del valore di causa, ovvero in concreto circa fr. 5'400.-;
che, per quanto riguarda
invece la remunerazione ad horam prevista all’art. 12 RTar, avendo l’attore
ritenuto giustificato, a fronte del dispendio orario del legale della convenuta
CO 1 indicato dal Pretore in 10 ore lavorative (per lo studio dell’incarto, l’allestimento
dell’intero allegato responsivo e dell’intero allegato di duplica nonché per la
partecipazione all’udienza di prime arringhe), un dispendio orario di una sola ora
lavorativa (per l’allestimento della risposta limitata all’eccezione), il
dispendio orario qui rilevante - che è poi quello per l’allestimento
dell’allegato responsivo limitato all’eccezione e dell’allegato di duplica con
il medesimo criterio nonché per la partecipazione all’udienza di prime arringhe
a sua volta ristretta al citato aspetto - dev’essere determinato da questa
Camera in base agli atti (art. 105 cpv. 2 CPC; Bohnet,
CPC Commenté, n. 17 ad art. 105; cfr. pure per analogia TF 9 gennaio 2012
2C_421/2011 consid. 9.3);
che pertanto, nel caso
concreto, tenuto conto delle circostanze, l'onere di tempo necessario a un
legale mediamente diligente per l’esame della petizione (con i relativi documenti),
per la redazione degli allegati di risposta e duplica limitati all’eccezione
nonché per la partecipazione all’udienza di prime arringhe sempre circoscritta
all’eccezione, può così essere stimato in circa 6 ore di lavoro a fr. 280.- (tariffa
di per sé non censurata in questa sede dall’attore e comunque ritenuta congrua
all’importanza della causa), così che la retribuzione in base al criterio ad
horam sarebbe stata di circa fr. 1’680.-;
che, su queste basi,
l’applicazione dell’art. 13 cpv. 2 RTar conduce a un importo per ripetibili di
circa fr. 2’600.-, che, tenuto conto delle presumibili spese vive (art. 6 RTar)
e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), può essere arrotondato a fr. 3’000.-;
che, stando così le cose,
la somma attribuita dal Pretore, eccessiva, non può essere confermata e va
ridotta all’importo qui sopra indicato, con conseguente parziale accoglimento
del reclamo;
che, in parziale
accoglimento del reclamo dell’attore, le ripetibili a favore della convenuta CO
1 possono così essere quantificate in fr. 3’000.-;
che gli oneri processuali
e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base del valore qui
litigioso di fr. 4’800.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.
106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. Il
reclamo 21 febbraio 2018 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la decisione 17 gennaio 2018 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. Le spese processuali in complessivi
fr. 800.- sono poste a carico dell’attore, il quale rifonderà alla convenuta CO
1 fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese
processuali della procedura di reclamo di fr. 300.- sono poste a carico del
reclamante per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico della resistente, a cui il
reclamante rifonderà fr. 200.- per parti di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud e all’
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
A.
Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).