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Decisione

12.2018.39

Mandato - risarcimento per violazione contrattuale - ultra petita

9 settembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 21 febbraio 2018 di AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la decisione 22 gennaio 2018 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così

riformata:

4. La domanda riconvenzionale è respinta.

5. La

tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale, di CHF 22’000.-, e le spese, da

anticiparsi così come anticipate, sono poste a carico dell’attrice

riconvenzionale, la quale rifonderà alla convenuta riconvenzionale CHF 215’000.-

a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 35’000.- sono a

carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 30'000.- per ripetibili

di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).