12.2018.4
Rimborso del pagamento effettuato a garanzia di una linea di credito, indebito arricchimento, nullità del contratto e validità di una cessione di credito, eccezione di carente legittimazione attiva so
2 luglio 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.4
Lugano
2 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.138
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9
luglio 2014 da
AO
1
patrocinato dall' PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall' PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 154'418.89
oltre interessi del 5% dal 19 novembre 2013 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
petizione contestata dalla convenuta, che ne ha postulato la
reiezione sollevando
pure l’eccezione di compensazione della pretesa avversa con due somme
da lei
rivendicate, e che il Pretore con decisione 17 novembre 2017 ha
accolto, negando la
fondatezza della prima pretesa compensatoria e rinviando la seconda
alla Terza
Camera civile del Tribunale d’appello;
appellante la convenuta con appello 3 gennaio 2018, con cui
chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e
subordinatamente la
modifica del punto n. 1 del dispositivo, nel senso di togliere la
menzione di irricevibilità
della seconda obiezione di compensazione e di riportarvi la
sospensione
dell’esecutività della pronuncia, così come menzionato nelle
relative motivazioni,
protestando spese e ripetibili;
mentre l’attore con risposta 20 marzo 2018 postula la reiezione del
gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell'ambito
di rapporti societari e di collaborazione professionale, AO 1 si è fatto
garante di una linea di credito in conto corrente per fr. 480'000.- presso la
banca __________ SA di __________ (ora __________ AG) a favore della societàAP
1, costituendo in pegno una polizza assicurativa intestata (fiduciariamente) alla
società italiana __________ SpA (doc. C), alla quale aveva conferito un mandato
fiduciario. In seguito, AO 1 ha deciso di revocare il proprio impegno di
garante per AP 1 (doc. H). Conseguentemente, il 12 settembre 2013 __________ SA
ha chiesto a AP 1 il rientro del debito scoperto. In assenza del rimborso, il 5
novembre 2013 __________ SpA ha versato alla banca fr. 154'418.89 a estinzione
del debito di AP 1 (doc. G), cedendo poi la derivante pretesa creditoria ad AO
1 (doc. H).
2. Con PE __________
dell'__________ di __________, notificato il 20 novembre 2013, AO 1 ha escusso AP
1 per l’importo di fr. 154'418.89 e
accessori, a titolo di rimborso della citata garanzia. L’escussa ha sollevato
opposizione (doc. L).
3. Previo
rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 luglio 2014 AO 1 ha
convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 154'418.89 oltre interessi al 5%
dal 19 novembre 2013 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dalla convenuta al citato PE.
4. Con
risposta 21 ottobre 2014, la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo
la nullità ex art. 19 e 20 CO (per violazione delle norme fiscali italiane) della
costituzione in pegno della polizza assicurativa, della cessione di credito
dalla banca __________ SA alla società __________ SpA e di quella tra
quest'ultima e l'attore. Inoltre, essa ha pure opposto in compensazione, limitatamente
all'importo di cui alla petizione, una sua pretesa creditoria verso l'attore di
complessivi fr. 970'080.-, corrispondente a un asserito credito cedutole dalla
società __________ (doc. 11). Esso corrisponderebbe all’ammontare dei danni
causati a quest’ultima società dall’attore quanto ne era il vicepresidente, e
comprenderebbe fr. 212'644.- per costi e spese personali abusivamente
addebitati dall'attore alla società e mai restituiti, nonché fr. 750'000.-
quale perdita di guadagno per asserita sottrazione indebita di clienti e
concorrenza sleale.
5. Con
replica 24 novembre 2014 e duplica 28 maggio 2015, le parti si sono
riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. Inoltre, l'attore ha
integralmente contestato le eccezioni di compensazione della convenuta.
Con decisione 21 luglio 2015
il Pretore ha in particolare disposto la disgiunzione (art. 125 CPC) della
pretesa principale dell’attore, ritenuta matura per il giudizio, dalle pretese
poste in compensazione dalla convenuta, limitando la relativa istruttoria alla
pretesa di fr. 212'644.-, che se fondata sarebbe bastata per la reiezione della
petizione. Con reclamo 20 agosto 2015, la convenuta ha impugnato tale giudizio.
Con decisione 18 novembre 2015 (inc. 13.2015.64), la IIICCA ha parzialmente
accolto il reclamo, annullando la disgiunzione della pretesa attorea dalle
contropretese compensatorie della convenuta e osservando che, in effetti, una
disgiunzione dell’eccezione relativa alla pretesa apparentemente fondata sulla
LCSl (fr. 750'000.-) rimaneva comunque una possibilità da vagliare nel proseguo
della causa in prima sede.
6. Esperita
l’istruttoria, come detto limitata alla pretesa di
fr. 212'644.-, le parti hanno prodotto le rispettive conclusioni scritte, ove
la convenuta ha sollevato l'eccezione di legittimazione attiva dell'attore,
invocando per la prima volta, con riferimento alla cessione di credito fra __________
SpA e l’attore, l’assenza negli atti di sufficienti prove a tal riguardo, come pure
il mancato rispetto delle forme legali del diritto italiano (art. 1264 CC-it) e
del diritto svizzero, che pretende per la cessione la forma scritta ex art. 165
CO (conclusioni del 10 marzo 2017, p. 2-3). La convenuta ha altresì chiesto di
scorporare l'eccezione di compensazione di fr. 750'000.- e di sospendere la
causa principale fino alla decisione finale del giudice competente a statuire
sull'eccezione.
7. Con
decisione 17 novembre 2017, il primo giudice ha respinto l’eccezione di carente
legittimazione attiva, poiché irricevibile in quanto tardiva e comunque
infondata nel merito, e ha accertato il buon fondamento della pretesa attorea, respingendo
per contro l’eccezione di compensazione relativamente a fr. 212'644.- e
rinviando invece la seconda eccezione alla IIICCA. Nelle motivazioni, il
Pretore ha pure stabilito che l’esecutività della sua decisione sarebbe stata
sospesa sino al giudizio della IIICCA relativo alla suddetta seconda pretesa
compensatoria.
8. Con
appello 3 gennaio 2018, avversato dall’attore con risposta 20 marzo 2018, la
convenuta si è aggravata contro tale giudizio, sottolineando la ricevibilità e
la pertinenza dell’eccezione da lei sollevata in merito alla legittimazione
attiva dell’attore e il buon fondamento della sua pretesa compensatoria di fr.
212'644.-, chiedendo inoltre subordinatamente di togliere dal punto n. 1 del
dispositivo la menzione di irricevibilità della seconda obiezione di
compensazione e riportarvi invece esplicitamente la sospensione dell’esecutività
della pronuncia. Delle argomentazioni delle parti di dirà, per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
9. Giusta
l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 17
novembre 2017 è stata notificata all’appellante il 28 novembre 2017, per cui
l’appello 3 gennaio 2018 è senz’altro tempestivo, tenuto conto delle ferie
giudiziarie. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
10. Con
l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato
accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e
311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni
siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
Pretore (DTF 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1).
11. Innanzitutto,
siccome la fattispecie presenta alcuni risvolti internazionali e l’appellante,
sia in prima che in seconda istanza, pretende la considerazione e applicazione
di norme italiane, è opportuno fare alcune considerazioni preliminari di
diritto internazionale privato.
11.1 È
innanzitutto pacifico che il contratto di mandato fiduciario fra l’attore e __________
SpA è retto dal diritto italiano, così come accertato dal primo giudice
(impugnata decisione, p. 3) e non più contestato in questa sede. Altrettanto
evidente è l’applicabilità del diritto svizzero al contratto di garanzia e
messa in pegno di cui al doc. C e dunque anche ai derivanti diritti, stante
l’espressa scelta delle parti (art. 116 LDip e doc. C, p. 4, punto 8). La sua
validità va pertanto esaminata nell’ottica del diritto svizzero, in particolare
in considerazione degli art. 19 e 20 CO, che prevedono fra l’altro la nullità
del contratto per contrarietà alle leggi, laddove si intende l’intero
ordinamento giuridico svizzero, ad esclusione delle norme straniere (cfr. DTF
4A_173/2010, consid. 2.2; DTF 134 III 438, consid. 2.2; Huguenin/Meise in: Honsell/Vogt/Wiegand
[ed.], Basler Kommentar OR I, 6 ed. 2015, n. 15 seg. ad art. 19/20 CO), che
possono entrare in considerazione solo nell’ottica di una violazione dei buoni
costumi o in virtù dell’art. 19 LDip (considerazione di norme straniere
d'applicazione necessaria), ambiti sui quali l’appellante tuttavia non
argomenta.
11.2 Le
pretese derivanti da indebito arricchimento sottostanno al diritto regolatore
del rapporto giuridico, esistente o presunto, in base al quale è avvenuto
l'arricchimento (art. 128 cpv. 1 LDip), ovvero nella fattispecie al diritto
applicabile al contratto di garanzia e pegno. La trasmissione di un credito per
legge sottostà al diritto regolatore del rapporto giuridico di base esistente
tra il vecchio e il nuovo creditore (art. 146 cpv. 1 LDip). Quanto alla
cessione contrattuale di un credito, essa è regolata dal diritto scelto dalle
parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito (art. 145 cpv.
1 LDip).
12. La prima
censura dell’appellante è volta a contestare l’accertamento pretorile di
irricevibilità dell’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attore. A
tal proposito, il primo giudice l’aveva giudicata tardiva, in quanto avanzata
solo in sede di conclusioni. L’appellante, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 4A_217/2017 del 4 agosto 2017), sostiene invece che egli poteva invocare
l’assenza di legittimazione attiva fino alle arringhe finali, trattandosi di
una questione di diritto.
12.1 La
legittimazione attiva è un presupposto di merito, ossia una questione di
diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio, dovendo tuttavia
basare il suo esame, nell’ambito della massima dispositiva, sui fatti allegati
dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in
dubbio la legittimazione di una parte, che la controparte ha omesso di allegare.
In particolare, se non è contestata, l’attore non è tenuto ad allegare e
dimostrare la sua legittimazione attiva (DTF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008,
consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4). Ne consegue che la parte convenuta, qualora
desideri apportare dei fatti che contestino la legittimazione attorea, lo deve
fare già negli allegati introduttivi (art. 229 CPC e contrario), e ciò
anche per garantire all’attore il diritto di essere sentito ed esprimersi a tal
proposito, eventualmente adducendo nuovi mezzi di prova.
12.2 A tal
riguardo, negli allegati introduttivi di prima sede, la convenuta si è limitata
a eccepire la nullità del contratto di garanzia e messa in pegno e delle
derivanti cessioni per violazione di norme italiane (risposta, p. 2-5 e 8-9,
duplica, p. 3-4), riferendosi peraltro al doc. H quale “cessione di credito
del 12.02.2014 da __________ SpA all’attore (doc. H)” (cfr. ad esempio la risposta,
p. 5). Non ha dunque eccepito carenze formali relativamente a quest’ultima,
quali la documentazione trasmessa in relazione alla cessione, rispettivamente
l’assenza di relative prove o l’esistenza di tale atto. Dette contestazioni, e
meglio il mancato rispetto del Codice civile italiano e del Codice delle
obbligazioni svizzero, come pure l’assenza di prove riguardanti la cessione
sono state sollevate soltanto con le conclusioni scritte 10 marzo 2017 (p. 2-3).
Esse sono pertanto tardive e inammissibili. Per contro, il primo giudice era
tenuto a verificare la legittimazione attiva dell’attore alla luce delle
contestazioni tempestive della convenuta, ovvero quelle relative alla nullità
delle varie operazioni per violazione del diritto italiano, verifica che in
effetti è avvenuta (cfr. impugnato giudizio, p. 4) e sulla quale ci si chinerà
nel proseguo della presente decisione.
13. Il
Pretore ha altresì ritenuto l’eccezione di legittimazione attiva
infondata nel merito. Ha innanzitutto sottolineato che fra l’attore e __________
SpA, in relazione alla fattispecie in esame, sussisteva un mandato fiduciario di
diritto italiano prodotto agli atti quale doc. O e che in virtù di questo mandato
l’attore rimaneva il proprietario dei relativi beni (cfr. doc. O e impugnato
giudizio, p. 4). Ha in seguito accertato che i diritti della banca verso la
convenuta, con il pagamento del debito da parte del garante, sono surrogati ex
lege in favore di questo ai sensi dell’art. 110 cifra 1 CO (cfr. anche
sopra, consid. 11.2), e che fra __________ SpA e l’attore non era necessario un
atto di cessione, siccome tali diritti erano già trasferiti a quest’ultimo in
virtù del citato mandato fiduciario, per cui egli era legittimato ad agire in
causa contro la convenuta.
13.1 Con
l’appello, la convenuta non contesta le suesposte particolarità del mandato
fiduciario, né che fra l’attore e la fiduciaria sia stato stipulato il
contratto in questione. Egli sostiene piuttosto che il contratto (come pure
quello successivo di messa in pegno) sia nullo alla luce della legge italiana,
che il credito in questione fosse di pertinenza di __________ SpA e che il
relativo trasferimento in capo all’attore necessitasse dunque di un atto di
cessione, in casu non presente.
13.2 La
censura di nullità è stata sollevata dalla convenuta negli allegati
introduttivi (invero non particolarmente limpidi), non tanto in riferimento al
mandato fiduciario, quanto piuttosto al contratto di garanzia e alle successive
“cessioni” (cfr. risposta, p. 2-5, duplica, p. 3-4). Per quanto riguarda il
mandato, essa aveva invece sostenuto che il rapporto fiduciario non era stato
dimostrato, rispettivamente che il contratto di cui al doc. O non comprendeva
la polizza assicurativa (risposta, p. 9, duplica, p. 2, 5 e 12).
Conseguentemente, anche il primo giudice ha analizzato la tesi della nullità
unicamente in riferimento alle prime operazioni menzionate (impugnata
decisione, p. 4). Ci si potrebbe dunque avantutto chiedere se la censura appellatoria
relativa alla nullità del mandato fiduciario non sia tardiva ai sensi dell’art.
317 CPC, che prevede l’inammissibilità non solo di fatti nuovi, ma anche di
argomentazioni giuridiche che non trovano riscontro in fatti debitamente allegati
già in prima sede (DTF 4A_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3; Verda Chiocchetti, in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n.
36 seg. ad art. 317 CPC). Il quesito può rimanere indeciso in considerazione
dell’evidente carenza di motivazione dell’appello.
13.3 A
proposito della nullità, il primo giudice ha difatti accertato che la convenuta
non ha dimostrato la violazione della normativa sullo scudo fiscale italiano
(impugnato giudizio, p. 4). Ora, la procedura d’appello è un procedimento
indipendente (DTF 142 III 413, consid. 2.2.1) e non la semplice prosecuzione di
quello innanzi al Pretore, per cui le allegazioni delle parti e le risultanze
istruttorie che non risultano già dalla decisione impugnata, per poter essere
se del caso considerate in seconda sede, devono esservi riproposte dalle parti.
In assenza di tali elementi, un giudizio da parte di questa Camera non è
possibile (IICCA del 10 ottobre 2018, inc. 12.2017.86, consid. 6; DTF 142 III
413, consid. 2.2.4). Trascurando tale principio, l’appellante ha soltanto
sostenuto di avere invocato e chiarito sin dall’inizio i motivi della nullità e
che il contenuto del diritto straniero dev’essere accertato e applicato
d’ufficio (art. 16 LDip). Osservato come l’accertamento d’ufficio del diritto
non esime una parte dall’onere di sostanziare sufficientemente le proprie
affermazioni, la censura dell’appellante è del tutto generica e per nulla
puntuale, in quanto si limita a contrapporre una tesi a quella pretorile, senza
le debite spiegazioni o perlomeno pertinenti e precisi rinvii agli allegati di
prima sede, ed è dunque irricevibile (art. 310 e 311 CPC), per cui la decisione
pretorile di ammettere la legittimazione attiva dell’attore merita conferma.
14. Il Pretore
ha pure osservato che, anche volendo accogliere la tesi della nullità del
contratto di messa in pegno della polizza (al quale, lo si ricorda, è
applicabile il diritto svizzero, cfr. sopra consid. 11.1), l’attore sarebbe
stato comunque legittimato a pretendere l’importo secondo le norme sull’arricchimento
indebito (impugnata decisione, p. 4). L’appellante non contesta puntualmente
questo accertamento, osservando soltanto che a fronte della nullità del mandato
fiduciario, la relazione giuridica fra l’attore e __________ SpA era di altra
natura e che conseguentemente, il credito in esame rimaneva di pertinenza della
società fiduciaria in assenza di un atto di cessione, non dimostrato mediante
la necessaria documentazione né secondo il diritto svizzero né secondo il
diritto italiano, il cui l’art. 1264 CC richiede l’accettazione del debitore.
Trattasi di motivazioni e spiegazioni palesemente insufficienti. L’appellante
difatti non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la polizza
assicurativa era rimasta di proprietà dell’attore, né che il debito sia stato
estinto mediante beni dello stesso, né si confronta in alcun modo con i
presupposti per ottenere la restituzione dell’arricchimento (art. 62 seg. CO).
Pertanto, anche volendo ammettere che la tesi della nullità del mandato
fiduciario o del contratto di garanzia sia non solo ricevibile, ma pure
fondata, la decisione del Pretore di ammettere la legittimazione attiva
dell’attore anche secondo le norme dell’arricchimento indebito dev’essere
confermata.
15. Quale
considerazione abbondanziale si ricorda peraltro che la convenuta, negli
allegati introduttivi, non aveva mai sostenuto che il trasferimento dei diritti
da __________ SpA all’attore non fosse sufficientemente formalizzato o
documentato (cfr. consid. 12.2), per cui relative argomentazioni in questa sede
sono tardive e inammissibili. Inoltre, l’art. 1264 CC-it prevede che la
cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha
accettata o quando gli è stata notificata. A tal riguardo, il doc. H attesta
chiaramente in forma scritta la volontà dell’attore di vedersi trasferire i
diritti relativi all’estinzione del debito della convenuta, e la conferma di
tale trasferimento da parte della società fiduciaria, con comunicazione
trasmessa sia all’attore, sia alla convenuta. Anche da questo punto di vista,
dunque, le contestazioni dell’appello non possono rimettere in discussione il
giudizio di prima sede.
16. Il Pretore
ha altresì respinto la pretesa posta in compensazione dalla convenuta relativa
all’importo di
fr. 212'644.- (pretese di __________ AG in liq. nei confronti dell’attore e
cedute alla convenuta), ritenendola non dimostrata. L’appellante sostiene
innanzitutto di aver fatto fronte al proprio onere probatorio in relazione
all’illegittimità dei costi addebitati, rispettivamente degli importi sottratti
dall’attore a __________ AG in liq., anche in considerazione delle difficoltà
insite nell’onere di prova negativo.
16.1 Orbene, nell’ambito
della prova di un fatto negativo, come la mancata giustificazione di un
prelievo o di un addebito, in effetti l’onere della prova è mitigato dalle
regole della buona fede e dal conseguente obbligo di collaborazione della
controparte. Tuttavia, come rettamente osservato dall’appellata nella sua risposta,
detta regola non comporta alcun capovolgimento dell’onere probatorio. È
piuttosto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove che il giudice deve
valutare l’insieme delle prove e delle controprove offerte (Trezzini, Commentario pratico al CPC, op.
cit., n. 63 seg. ad art. 152 CPC).
16.2 Dei vari
importi che compongono l’asserita posta di danno, e che il primo giudice ha
analizzato singolarmente ritenendoli tutti inconsistenti, l’appellante si
confronta solo con quattro di questi, per cui per gli ulteriori importi la
decisione pretorile dev’essere confermata. Inoltre, anche in relazione ai
quattro importi menzionati nell’appello, le critiche ivi mosse sono del tutto
generiche e non si confrontano puntualmente con gli accertamenti pretorili
(art. 310 e 311 CPC).
16.3 Nello
specifico, per quanto riguarda l’importo di fr. 84'968.73 di cui alle due
fatture della società __________ Ldt, a mente della convenuta indebitamente
addebitate a __________ in liq. per prestazioni mai eseguite, il primo giudice
ha accertato che la fornitura di queste prestazioni è confermata dagli atti
istruttori (documentazione contabile e deposizione di __________) e che in
effetti solo una delle due fatture è stata pagata. Limitandosi genericamente a
sostenere che tali prestazioni non sono state dimostrate, l’appellante muove
dunque una censura irricevibile. Con riferimento all’importo di fr. 45'282.35
per spese personali dell’attore addebitate su una carta di credito societaria,
il Pretore ha osservato che tutti i soci avevano tale carta di credito e un
budget per le spese personali, che tali spese venivano registrate su
presentazione di giustificativi senza che ne derivassero crediti societari nei
confronti dei soci, rispettivamente venivano mostrate mensilmente ai soci,
circostanze confermate sia dalla teste __________, impiegata contabile della
società, sia dalla documentazione contabile e dal doc. S (patto parasociale). Anche
in questo caso l’appellante, osservando unicamente che le spese non erano
connesse con l’attività economica societaria, non oppone critiche
circostanziate al giudizio pretorile. Parimenti irricevibile la censura secondo
la quale i prelievi in contanti per fr. 10'866.85 non sono stati spiegati,
considerato che il primo giudice ha accertato che l’importo non costituisce un
credito della società verso l’attore, bensì era servito per pagare spese
correnti societarie e avere liquidità in cassa, in virtù di quanto emerso dalla
deposizione di __________ e dalla documentazione contabile. Lo stesso dicasi
per i
fr. 4'400.- di cui al deposito di garanzia versato dalla società per la
locazione di un appartamento, laddove giusta l’accertamento pretorile, la
questione è già stata regolata fra i soci conformemente a quanto dichiarato
dalla teste __________, mentre l’appellante si è limitato a contestarne
genericamente l’attendibilità senza fornire spiegazioni concrete, non essendo
la rivendicazione di tali importi da parte di __________ in liq. sufficiente
per dimostrare il contrario.
16.4 Ne
consegue che la censura relativa al buon fondamento della pretesa compensatoria
di fr. 212'644.- è integralmente irricevibile per difetto di motivazione e
inadatta a rimettere in discussione l’accertamento pretorile, che va dunque
confermato.
17. Il punto
n. 1 del dispositivo pretorile recita: “L'obiezione di compensazione
relativa alla pretesa di CHF 750'000.- è dichiarata irricevibile per
incompetenza ed è disposto il suo rinvio ai sensi dei considerandi”.
L’appellante chiede di togliervi la menzione di irricevibilità. In effetti, come
già osservato dalla IIICCA (sentenza del 18 novembre 2015, inc. 13.2015.64,
consid. 6.2 e 6.3), vige il principio secondo cui il giudice dell'azione è
quello dell'eccezione. Il giudice ha tuttavia la facoltà di scorporare l’eccezione
dall'azione principale e rinviarla a un’altra autorità entro i confini
cantonali laddove egli non sarebbe stato competente a decidere sulla pretesa compensante
qualora fosse stata oggetto di una causa indipendente. In concreto,
indipendentemente dalla formulazione utilizzata, il giudice ha fatto uso di
tale facoltà, ordinando il rinvio dell’obiezione di compensazione alla IIICCA.
Pertanto, il punto n. 1 del dispositivo non è suscettibile di comportare delle
ripercussioni nella situazione di fatto o giuridica dell’appellante. Difetta,
quindi, il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione a
impugnare la decisione pretorile (art. 59 cpv. 1 lit. a CPC), sicché la censura
è irricevibile.
18. Per
quanto concerne infine la richiesta subordinata dell’appellante di inserire nel
dispositivo la sospensione dell’esecutività della pronuncia (art. 336 cpv. 1
lett. a CPC), così come già sancito dal Pretore nelle motivazioni
dell’impugnato giudizio contestualmente al rinvio dell’obiezione di
compensazione alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (p. 9), si
osserva che di principio, solo il dispositivo passa in giudicato ed è dunque
vincolante, a meno che faccia esplicito riferimento alle motivazioni. In tal
caso anch’esse assumono carattere vincolante. Ciò è avvenuto nella fattispecie,
laddove il Pretore ha ordinato il rinvio dell’obiezione di compensazione “ai
sensi dei considerandi”, ivi compresa dunque la sospensione
dell’esecutività della decisione fino al relativo giudizio della IIICCA. Non vi
è dunque necessità di modificare il dispositivo della decisione pretorile.
Anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.
19. Ne
discende che l’appello dev’essere integralmente respinto nella misura in cui è
ricevibile. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 154'418.89, seguono la soccombenza dell’appellante.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 3 gennaio
2018 di AP 1, __________, è respinto, nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 17 novembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1, è confermata.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 8'000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellato
fr. 8’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).