12.2018.41
Reclamo su spese processuali e ripetibili
3 luglio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.41
Lugano
3 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.162
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13
luglio 2015 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento, in via principale, di fr.
117'579.- e, in via subordinata, di fr. 27'082.- oltre accessori;
domande avversate dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore
aggiunto (in seguito: Pretore) ha respinto con decisione di data 5 febbraio
2018 ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 5'500.- a carico
dell’attore per l’importo di fr. 2'400.- mentre la differenza a carico dello
Stato in virtù della concessione del gratuito patrocinio parziale, l’attore è
stato altresì tenuto a rifondere alla convenuta fr. 8'000.- a titolo di
ripetibili;
reclamante l’attore
con atto denominato “appello” (corretto: reclamo) del 7 marzo 2018 con cui
chiede di concedere al rimedio l’effetto sospensivo, di accogliere la domanda
di assistenza giudiziaria, di modificare il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 3'000.- per fr. 1'000.- a suo carico e per la differenza a carico dello
Stato, nonché di ridurre le ripetibili a fr. 4'000.-;
con decisione del 14
marzo 2018 il presidente di questa Camera ha negato la concessione del gratuito
patrocinio e, nel contempo, ha fissato alla controparte un termine per esprimersi
limitatamente alla concessione dell’effetto sospensivo, a cui quest’ultima si è
opposta, mentre che alla medesima non è stato chiesto di esprimersi nel merito;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, dopo aver esperito il
necessario tentativo di conciliazione, in data 13 luglio 2015 RE 1 ha inoltrato
alla Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione chiedente la condanna di CO 1
al pagamento, in via principale, di fr. 117'579.- e, in via subordinata, di fr.
27'082.- oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per il sinistro
accorsogli il 20 ottobre 2012 presso un cantiere notturno sito in __________ a
Lugano;
che, con risposta dell’8
settembre 2015, la convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree
sostenendo che all’attore andava ascritta la colpa grave e esclusiva
dell’infortunio capitatogli;
che, in sede di replica e duplica
le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni; al termine
dell’istruttoria esse hanno rinunciato alle arringhe finali e hanno presentato
dei memoriali conclusivi con cui hanno confermato le rispettive domande di
causa;
che con decisione di data
5 febbraio 2018 il Pretore ha respinto la petizione ponendo la tassa di
giustizia e le spese di fr. 5'500.- a carico dell’attore per l’importo di fr.
2'400.- mentre la differenza a carico dello Stato in virtù della concessione
del gratuito patrocinio parziale, l’attore è stato altresì tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 8'000.- a titolo di ripetibili;
che con il ricorso del 7
marzo 2018 che qui ci occupata, da trattarsi, come si dirà meglio in seguito, quale
reclamo essendo impugnato unicamente il dispositivo sulle spese giudiziarie
(cfr. art. 110 CPC), RE 1 chiede di concedere al rimedio l’effetto sospensivo,
di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, di modificare il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata nel senso di porre la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.- per fr. 1'000.- a suo carico e
per la differenza a carico dello Stato, nonché di ridurre le ripetibili a fr.
4'000.-;
che con decisione del 14
marzo 2018 il presidente di questa Camera ha negato la concessione del gratuito
patrocinio e, nel contempo, ha fissato a CO 1 un termine per esprimersi
limitatamente alla concessione dell’effetto sospensivo, richiesta a cui
quest’ultima si è opposta con scritto del 21 marzo 2018;
che con scritto del 16
aprile 2018 il reclamante ha comunicato a questa Camera che “è stato
raggiunto un accordo per il pagamento delle ripetibili, che già sono state saldate
(allegati). Su questo punto il ricorso è quindi da ritenersi evaso in tal senso”,
circostanza confermata dalla documentazione prodotta che attesta il versamento
a favore della controparte dell’importo di fr. 4'000.- a saldo delle
ripetibili; egli ribadisce di contro la censura relativa “all’ammontare
delle spese giudiziarie di primo grado” in merito alle quali chiede “di
procedere a un’ulteriore riduzione” e che la controparte sia “dimessa
dalla causa di modo che non ci siano più oneri a carico di quest’ultima”;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.
2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini
in: Trezzini/Fornara/ Cocchi/
Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol.
1, p. 565);
che nel caso concreto,
essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in
materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore
litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato tempestivamente dall’attore
è senz’altro ricevibile;
che, per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il
Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo
in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57,
14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);
che con il reclamo possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); il
reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto il reclamante, non patrocinato, presenta uno scritto con
Fatti
il quale espone un elenco di considerazioni di natura soggettiva, senza
confrontarsi in maniera puntuale con il giudizio impugnato, omettendo
concretamente una specifica contestazione delle conclusioni pretorili;
che, con riferimento alla tassa di giustizia, egli sostiene che per la loro
determinazione si sarebbe dovuto tener conto sia della sua situazione
finanziaria che “non è disastrata, ma neppure è delle più fortunate” sia
del fatto che “il valore di causa è artificiosamente alto a causa della
proiezione sul danno futuro” (cfr. reclamo pag. 2), aspetti che, a suo dire,
il Pretore avrebbe ignorato;
che, a prescindere
dall’effettiva ricevibilità di queste contestazioni su cui permangono seri
dubbi connessi alla loro carente motivazione, il reclamo deve comunque essere
respinto nel merito in quanto privo di buon fondamento,
che, infatti, il valore litigioso
è determinato dalla domanda, ovvero dalla richiesta di giudizio inoltrata
dall’attore con la petizione (art. 91 CPC), il quale ha quantificato la propria
Considerandi
pretesa in fr. 117'579.-;
che la LTG prevede per
valori litigiosi compresi tra fr. 100'000.- e fr. 200’00.- una tassa di
giustizia da fr. 5'000.- a fr. 12'000.-;
che la tassa stabilita dal
Pretore si avvicina al minimo legale previsto per valori litigiosi di questo ordine
di grandezza a riprova del fatto che nella sua commisurazione il primo giudice ha
già considerato tutti i parametri previsti dalla legge sulla tariffa
giudiziaria per una procedura di tale valore (art. 2, 7 LTG);
che su questo punto non vi
è pertanto motivo di discostarsi da quanto deciso dal Pretore nella propria
sentenza di primo grado che viene qui confermata con la precisazione che, come
praltro già sopra esposto, il reclamante neppure invoca validi motivi per i
quali il primo giudice avrebbe dovuto derogare al minimo tariffale;
che per la questione delle ripetibili di prima sede il reclamo è divenuto privo
d’oggetto le parti avendo raggiunto un accordo in merito alle stesse;
che, in virtù delle
particolari circostanze, non si accollano spese processuali al reclamante né si
assegnano ripetibili d’appello alla controparte alla quale è stato chiesto di
esprimersi unicamente in relazione alla richiesta di effetto sospensivo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide: I. L’appello (corretto: reclamo) 7 marzo 2018 di RE 1, per quanto non
divenuto privo di oggetto, è respinto.
II. Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).