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Decisione

12.2018.41

Reclamo su spese processuali e ripetibili

3 luglio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il quale espone un elenco di considerazioni di natura soggettiva, senza

confrontarsi in maniera puntuale con il giudizio impugnato, omettendo

concretamente una specifica contestazione delle conclusioni pretorili;

che, con riferimento alla tassa di giustizia, egli sostiene che per la loro

determinazione si sarebbe dovuto tener conto sia della sua situazione

finanziaria che “non è disastrata, ma neppure è delle più fortunate” sia

del fatto che “il valore di causa è artificiosamente alto a causa della

proiezione sul danno futuro” (cfr. reclamo pag. 2), aspetti che, a suo dire,

il Pretore avrebbe ignorato;

che, a prescindere

dall’effettiva ricevibilità di queste contestazioni su cui permangono seri

dubbi connessi alla loro carente motivazione, il reclamo deve comunque essere

respinto nel merito in quanto privo di buon fondamento,

che, infatti, il valore litigioso

è determinato dalla domanda, ovvero dalla richiesta di giudizio inoltrata

dall’attore con la petizione (art. 91 CPC), il quale ha quantificato la propria

Considerandi

pretesa in fr. 117'579.-;

che la LTG prevede per

valori litigiosi compresi tra fr. 100'000.- e fr. 200’00.- una tassa di

giustizia da fr. 5'000.- a fr. 12'000.-;

che la tassa stabilita dal

Pretore si avvicina al minimo legale previsto per valori litigiosi di questo ordine

di grandezza a riprova del fatto che nella sua commisurazione il primo giudice ha

già considerato tutti i parametri previsti dalla legge sulla tariffa

giudiziaria per una procedura di tale valore (art. 2, 7 LTG);

che su questo punto non vi

è pertanto motivo di discostarsi da quanto deciso dal Pretore nella propria

sentenza di primo grado che viene qui confermata con la precisazione che, come

praltro già sopra esposto, il reclamante neppure invoca validi motivi per i

quali il primo giudice avrebbe dovuto derogare al minimo tariffale;

che per la questione delle ripetibili di prima sede il reclamo è divenuto privo

d’oggetto le parti avendo raggiunto un accordo in merito alle stesse;

che, in virtù delle

particolari circostanze, non si accollano spese processuali al reclamante né si

assegnano ripetibili d’appello alla controparte alla quale è stato chiesto di

esprimersi unicamente in relazione alla richiesta di effetto sospensivo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide: I. L’appello (corretto: reclamo) 7 marzo 2018 di RE 1, per quanto non

divenuto privo di oggetto, è respinto.

II. Non

si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).