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Decisione

12.2018.42

Affitto - valutazione delle prove

23 settembre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. La collaborazione

commerciale tra le due società si è interrotta nel mese di aprile 2013 e AO 1

ha inviato a AP 1, per la merce fornita nel 2013, 15 fatture per un valore

complessivo di € 64'444.11 (doc. D – T). A tale importo AP 1, con lettera

raccomandata 29 aprile 2013 (doc. U) ha posto in compensazione un credito di €

77'318.63 a titolo di risarcimento per 6’180 pallets da lei acquistate

nel 2007 ma che AO 1 non le avrebbe consegnato. Il 10 ottobre 2013 quest’ultima

ha a sua volta inviato a AP 1 un’ulteriore fattura di € 31'545.- per il mancato

ritorno di 3'505 pallets (doc. Z). L’11 novembre 2013 AO 1 ha fatto

spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano, a cui

l’escussa ha interposto opposizione (doc. CC).

C. Con petizione 14

aprile 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

B), ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento dell’importo complessivo di €

95'985.11 (€ 64'444.11 per la fornitura di merce non pagata nel corso del 2013

e € 31'545.- pari al valore di 3'505 pallets non restituiti negli anni

2011-2013) e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE menzionato

per tale importo. Con risposta 26 maggio 2014 la convenuta si è opposta alla

petizione, riconoscendo il debito di € 64'440.11 per il mancato pagamento della

merce fornita nel corso del 2013 ma contestando l’importo di € 31'545.- pari al

controvalore di 3'505 palette. Con azione riconvenzionale di medesima data essa

ha chiesto la condanna dell’attrice principale al pagamento di € 278'100 a

titolo di costo del noleggio per 6 anni (dal 2007 al 2013) di 6'180 pallets

e, in via subordinata, di € 60'446.87 pari al loro controvalore. A suo dire,

con contratto di compravendita 5 febbraio 2007 (doc. 5) essa avrebbe acquistato

dalla controparte 6'180 palette che tuttavia non le sarebbero state consegnate.

Con replica e risposta riconvenzionale 23 giugno 2014 AO 1 si è opposta

all’azione riconvenzionale, rilevando come essa non abbia mai noleggiato,

rispettivamente venduto alla controparte le 6'180 paletts. Esperita

l’istruttoria, le parti hanno confermato le loro pretese e le loro

argomentazioni in sede di conclusioni scritte.

D. Con decisione 8

febbraio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1

al pagamento dell’importo di € 64'440.11, oltre interessi, a favore

dell’attrice e rigettando in tale misura l’opposizione al PE menzionato, mentre

ha integralmente respinto l’azione riconvenzionale. In sintesi, egli ha

riconosciuto la pretesa fatta valere dall’attrice per la fornitura della merce

nel corso del 2013, non essendo stata contestata dalla controparte, mentre ha

invece respinto la pretesa di € 31'545.- quale controvalore di 3'505 pallets

asseritamente non restituite dalla convenuta negli anni 2011 – 2013, rilevando

come in quegli anni la gestione del parco pallets tra le parti avveniva

secondo il metodo dello scambio immediato, in base al quale il trasportatore

consegna e ritira allo stesso momento un numero uguale di pallets, di

modo che un ammanco appariva poco verosimile. Il primo giudice ha invece

respinto integralmente l’azione riconvenzionale. Egli ha ritenuto non provata

la tesi di AP 1 secondo cui con atto di compravendita 5 febbraio 2007 (doc. 5)

essa sarebbe diventata proprietaria delle 6'180 palette, le quali non le

sarebbero mai state (ri)consegnate dall’attrice principale malgrado il

dettagliante finale __________ AG avesse dichiarato di averle ritornate al

punto di origine.

E. Con appello 9 marzo

2018 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

integralmente l’azione riconvenzionale, in via principale per l’importo di €

278'100.-, subordinatamente per quello di € 60'446.87, con protesta delle spese

giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 24 aprile 2018

quest’ultima si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e

ripetibili di appello, con considerazioni che, se necessario, saranno riprese

nei prossimi considerandi.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono

tempestivi. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

2. Il Pretore, per

quanto in questa sede di interesse, ha rilevato come l’istruttoria non aveva

permesso di confermare la tesi di AP 1, secondo cui essa sarebbe diventata

proprietaria di 6'180 paletts con atto di compravendita 5 febbraio 2007

(doc. 5). Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che il doc. 5 costituiva una

fattura emessa da AO 1 con la quale ha addebitato alla convenuta il

controvalore di 9'510 pallets che quest’ultima non le aveva restituito a

fine dicembre 2006. La stessa era stata pagata tramite il versamento di due

acconti (uno di € 34’500.-, doc. 6, e l’altro di € 10'000.-, doc. 7,

corrispondente al controvalore di 6'180 palette) mentre che a saldo della

fattura le parti avevano tenuto conto del controvalore di 3'330 palette che il

dettagliante finale __________ AG aveva nel frattempo restituito. Il primo

giudice ha poi precisato che ad ogni modo, anche se con il saldo della fattura

l’attrice riconvenzionale era diventata “proprietaria” delle 6’180 palette oggetto

della pretesa riconvenzionale (9'510 ./. 3'330), essa non era riuscita a dimostrare

che l’appellata era ritornata in possesso delle stesse, di modo che non poteva

validamente chiederle il pagamento del loro noleggio o il rimborso del loro

controvalore.

3. Si rileva

preliminarmente che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile secondo

cui la fattura di cui al doc. 5 non costituisce un atto di compravendita,

contrariamente a quanto da lei asserito con gli allegati introduttivi e

ribadito in questa sede, bensì una fattura con cui le è stato addebitato il

controvalore di 9'510 pallets ricevuti in comodato d’uso e non restituiti

al 31 dicembre 2006. Altresì pacifiche le modalità con cui tale fattura è stata

saldata, ossia tramite il versamento di due acconti (uno di € 34’500.-, doc. 6,

e l’altro di € 10'000.-, doc. 7), mentre che a saldo della fattura le parti

hanno tenuto conto del valore di 3'330 palette restituite a AO 1 (nel corso del

2007 e fino al 31 maggio 2008).

4. L’appellante, con

una serie di argomentazioni, contesta la conclusione pretorile secondo cui non

è stato dimostrato che i 6'180 pallets, oggetto della pretesa, siano

ritornati in possesso di AO 1.

4.1 Con la prima censura

l’appellante lamenta una violazione dell’art. 150 CPC. A suo dire, la circostanza

Considerandi

non era da provare, non essendo stata contestata dalla controparte. Anzi,

quest’ultima in sede di replica e risposta riconvenzionale avrebbe ammesso che __________

AG in ragione della loro diretta collaborazione commerciale a dicembre 2008 le aveva

ritornato tutte le palette, quindi anche quelle oggetto della pretesa

riconvenzionale. La censura è manifestamente infondata. L’appellante estrapola

un passaggio dell’allegato di controparte, decontestualizzandolo e

attribuendogli un significato a lei favorevole ma non aderente alla realtà. L’appellata

non ha mai ammesso il rientro in suo possesso dei 6'180 pallets. Essa

alla cifra 4 del suo allegato ha semplicemente contestato di avere venduto tali

palette all’appellante e di avere impedito a __________ AG di restituirle “alla

legittima proprietaria”, ossia a AP 1, “chiedendo alla spettabile __________ AG

di riportarle all’attrice”, come sostenuto in sede di risposta e azione

riconvenzionale dall’appellante (risposta e azione riconvenzionale, ad 4, pag.

3.

e 4). L’affermazione dell’appellata, estrapolata ad arte, riguardava dunque

tutt’altra questione di modo che la censura va disattesa.

4.2

Con le ulteriori

argomentazioni (appello, ad 2.2 – 2.4) l’appellante propone una propria lettura

delle risultanze istruttorie nel tentativo di dimostrare che __________ AG

avrebbe restituito le 6'180 direttamente a AO 1. Le censure, irricevibili nella

misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione del primo

giudice (art. 311 cpv. 1 CPC), sono infondate già solo per il fatto che le

6'180 palette (9'510 ./. 3'330) non erano da ricondurre al traffico di merci

con __________ AG, come dato per scontato dall’appellante già in prima sede. La

fattura di cui al doc. 5 riguarda infatti l’addebito del controvalore di 9’510 pallets

che AP 1 non ha restituito all’appellata a fine dicembre 2006. Tali palette non

riguardavano unicamente il traffico merci con il cliente finale __________ AG

bensì quello con tutti i dettaglianti finali svizzeri cui AP 1 distribuiva i

prodotti dell’appellata in virtù del contratto di importazione e distribuzione in

esclusiva (doc. 3), come emerge dallo scambio di posta elettronica avvenuto tra

le parti tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 (doc. 14). Da tale documento,

prodotto dalla stessa appellante, risulta infatti che l’importo fatturato, pari

al controvalore di 9’510 palette, corrisponde alla somma del saldo dei pallets

usati da AP 1 nel 2005 e nel 2006 per consegnare la merce dell’appellata a

tutti i dettaglianti finali in Svizzera. Delle 3'663 palette non restituite da AP

1.

per l’anno 2006 solo 2'893 erano da ricondurre al traffico con __________ AG

(cod. __________), mentre le restanti erano da attribuire agli altri

dettaglianti finali per i quali l’appellante importava e distribuiva la merce

della convenuta riconvenzionale (doc. 14, pag. 1). A ciò aggiungasi che il

teste __________ R__________, responsabile dell’ufficio estero dell’appellata,

ha confermato di non avere mai ricevuto le 6’180 palette, né da parte

dell’appellante né da parte di __________ AG (verbale di udienza 14 gennaio

2015, pag. 3).

Così stando le cose, le

argomentazioni dell’appellante concernenti l’interpretazione della

dichiarazione di __________ AG di avere reso tutte le palette al “punto di

origine”, rispettivamente che a partire da marzo 2007 quest’ultima poteva

restituire le palette mancanti solo alla sede italiana dell’appellata risultano

ininfluenti ai fini di causa. A prescindere dalla loro rilevanza, le stesse

sono pure infondate.

4.3.1

L’appellante critica il

Pretore per avere ritenuto che il “punto di origine” (“Ursprungsort”)

dove __________ AG ha dichiarato di avere restituito le palette era

verosimilmente Chiasso e non la sede dell’appellata in Italia.

Al riguardo il primo

giudice ha accertato che per quanto concerneva le modalità di scambio delle

palette con la cliente __________ AG, le parti, vista la grossa quantità di

merce, avevano adottato il cosiddetto “interscambio differito”. Secondo tale

modalità la merce pallettata veniva trasportata su camion dalla sede

dell’appellata fino a Chiasso, stoccata in un deposito di merci dell’appellante

e infine condotta tramite un vetturale svizzero o in treno fino a uno dei

depositi di __________ AG in Svizzera, che distribuiva la merce nelle sue

filiali di vendita, ritirando le palette vuote e portandole nei suoi depositi.

Raggiunto un certo numero di pallets vuote, __________ AG avvisava il

trasportatore, che si incaricava di riportare le palette vuote a Chiasso in

treno, dove venivano scaricate e poi messe su dei camion verso la sede

dell’appellata in Italia. A fronte di tale modalità di scambio, il primo

giudice ha pertanto concluso che appariva più verosimile che il “luogo di

origine” dove __________ AG ha affermato di avere restituito le palette

mancanti fosse Chiasso e che pertanto l’appellante non aveva dimostrato che le

palette erano state restituite all’attrice principale. L’appellante ritiene

questa conclusione in contraddizione con le modalità di scambio dei pallets

accertato dal primo giudice in relazione al cliente finale __________ AG. A suo

dire, sarebbe “più logico” considerare la sede dell’attrice principale

il punto di origine, visto che Chiasso “costituisce soltanto la seconda

tappa del circuito delle palette all’andata, ed il penultimo al rientro”

(appello, ad 2.2, pag. 6). L’argomentazione, irricevibile poiché si limita a

proporre una propria visione secondo logica (art. 311 cpv. 1 CPC), non è

comunque idonea a scalfire la conclusione del Pretore, rilevante essendo la

questione a sapere quale fosse il “luogo di origine” per __________ AG. Contrariamente

a quanto pretende l’appellante, agli atti non vi è nessun riscontro di

un’avvenuta consegna di palette alla sede dell’appellata in Italia da parte di __________

AG, non essendo sufficiente allo scopo la sua dichiarazione di avere restituito

tutte le palette al “luogo di origine” (“Ursprungsort”, doc. 9 e

10). Intanto, come visto, le palette mancanti (cioè non restituite all’appellata)

a fine 2006 attribuibili a __________ AG erano solo 2'893. Dal citato scambio

di posta elettronica risulta che queste palette erano state ritornate da __________

AG proprio a AP 1 a Chiasso ma che quest’ultima non le aveva rese a AO 1 (doc.

14, pag. 6). Ciò a dimostrazione che il “luogo di origine” inteso da __________

AG nei doc. 9 e 10 era Chiasso e non la sede dell’appellata, visto e

considerato che il traffico delle merci dell’appellata per __________ AG è

sempre avvenuto tramite AP 1 in virtù del rapporto di importazione e

distribuzione in esclusiva dei prodotti di AO 1 e ciò almeno fino al momento in

cui quest’ultima le è subentrata direttamente a marzo 2007. L’istruttoria ha tuttavia

permesso di accertare che anche le palette ritornate all’appellata successivamente

e riconducibili al traffico AP 1/__________ AG sono state rese “attraverso

il vettore di AP 1” (teste __________ R__________, verbale di audizione 14

gennaio 2015, pag. 3; doc. MM).

4.3.2

L’appellante critica

poi il Pretore per non avere considerato il fatto che da marzo 2007 l’appellata

le sarebbe subentrata direttamente nel traffico merci con __________ AG, di

modo che da quella data le palette non potevano più essere restituite ai suoi

vetturali ma dovevano per forza di cose essere rese da __________ AG

direttamente alla sede dell’appellata. La censura è infondata e smentita dalle

risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, dagli

atti emerge infatti come __________ AG, nel corso del 2007 - 2008, abbia restituito

3’126 palette ancora per il tramite del vetturale di AP 1 (teste __________ R__________,

verbale di audizione 14 gennaio 2015, pag. 3, doc. MM). Infine, nemmeno il

rinvio ad un passaggio del contenuto dell’email del 27 dicembre 2006 del responsabile

del dipartimento export dell’appellata (doc. 14) giova alla tesi

dell’appellante, essendo la stessa riferita a tutt’altra problematica, ovvero

alla questione dei “pallets rotti” e non a quelli non restituiti.

Ne discende che

l’appellante, a cui incombeva l’onere della prova, non è riuscita a dimostrare

che l’appellata è rientrata in possesso dei 6'180 pallets da lei asseritamente

acquistati.

5.

Così stando le cose

è superfluo esaminare le ulteriori censure concernenti l’esistenza del noleggio

e l’entità del fitto, rispettivamente l’entità dell’indennizzo richiesto in via

subordinata a titolo di controvalore per i pallets non restituiti.

6.

In conclusione

l’appello dell’attrice riconvenzionale deve essere respinto nella misura in cui

è ricevibile, con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di € 278'100.-, rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 9 marzo

2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 8 febbraio 2018 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 8'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).