12.2018.42
Affitto - valutazione delle prove
23 settembre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.42
Lugano
23 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.76 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 aprile
2014 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 95'985.11, oltre
interessi e accessori, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e con azione
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al versamento di €
278'100.-, subordinatamente di € 60'446.87, a cui l’attrice si è integralmente
opposta;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 8 febbraio 2018, con cui ha accolto la
petizione limitatamente all’importo di € 64'440.11 oltre accessori e rigettato
per tale importo l’opposizione al menzionato precetto, nonché ha respinto
integralmente l’azione riconvenzionale;
appellante la
convenuta con appello 9 marzo 2018 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, in
via subordinata limitatamente a € 60'446.87, il tutto con protesta delle spese
processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 24
aprile 2018 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal 1997AO 1, società
italiana attiva nel settore della produzione, imbottigliamento e vendita di
acque minerali naturali e gassate nonché di bibite gassate e non gassate (doc.
3) e AP 1, società attiva nel campo dell’importazione, esportazione e
commercializzazione di prodotti (doc. C) hanno intrattenuto un rapporto
commerciale concernente l’importazione e la distribuzione in esclusiva dei
prodotti della prima in Svizzera (doc. 3). AO 1 spediva la merce ordinata da AP
1 sopra delle cosiddette palette (o pallets) con il treno o con degli
automezzi fino alla dogana svizzera di Chiasso, dove veniva consegnata a AP 1 che
la distribuiva ai dettaglianti finali mediante dei vetturali svizzeri.
Fatti
B. La collaborazione
commerciale tra le due società si è interrotta nel mese di aprile 2013 e AO 1
ha inviato a AP 1, per la merce fornita nel 2013, 15 fatture per un valore
complessivo di € 64'444.11 (doc. D – T). A tale importo AP 1, con lettera
raccomandata 29 aprile 2013 (doc. U) ha posto in compensazione un credito di €
77'318.63 a titolo di risarcimento per 6’180 pallets da lei acquistate
nel 2007 ma che AO 1 non le avrebbe consegnato. Il 10 ottobre 2013 quest’ultima
ha a sua volta inviato a AP 1 un’ulteriore fattura di € 31'545.- per il mancato
ritorno di 3'505 pallets (doc. Z). L’11 novembre 2013 AO 1 ha fatto
spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano, a cui
l’escussa ha interposto opposizione (doc. CC).
C. Con petizione 14
aprile 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
B), ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento dell’importo complessivo di €
95'985.11 (€ 64'444.11 per la fornitura di merce non pagata nel corso del 2013
e € 31'545.- pari al valore di 3'505 pallets non restituiti negli anni
2011-2013) e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE menzionato
per tale importo. Con risposta 26 maggio 2014 la convenuta si è opposta alla
petizione, riconoscendo il debito di € 64'440.11 per il mancato pagamento della
merce fornita nel corso del 2013 ma contestando l’importo di € 31'545.- pari al
controvalore di 3'505 palette. Con azione riconvenzionale di medesima data essa
ha chiesto la condanna dell’attrice principale al pagamento di € 278'100 a
titolo di costo del noleggio per 6 anni (dal 2007 al 2013) di 6'180 pallets
e, in via subordinata, di € 60'446.87 pari al loro controvalore. A suo dire,
con contratto di compravendita 5 febbraio 2007 (doc. 5) essa avrebbe acquistato
dalla controparte 6'180 palette che tuttavia non le sarebbero state consegnate.
Con replica e risposta riconvenzionale 23 giugno 2014 AO 1 si è opposta
all’azione riconvenzionale, rilevando come essa non abbia mai noleggiato,
rispettivamente venduto alla controparte le 6'180 paletts. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno confermato le loro pretese e le loro
argomentazioni in sede di conclusioni scritte.
D. Con decisione 8
febbraio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1
al pagamento dell’importo di € 64'440.11, oltre interessi, a favore
dell’attrice e rigettando in tale misura l’opposizione al PE menzionato, mentre
ha integralmente respinto l’azione riconvenzionale. In sintesi, egli ha
riconosciuto la pretesa fatta valere dall’attrice per la fornitura della merce
nel corso del 2013, non essendo stata contestata dalla controparte, mentre ha
invece respinto la pretesa di € 31'545.- quale controvalore di 3'505 pallets
asseritamente non restituite dalla convenuta negli anni 2011 – 2013, rilevando
come in quegli anni la gestione del parco pallets tra le parti avveniva
secondo il metodo dello scambio immediato, in base al quale il trasportatore
consegna e ritira allo stesso momento un numero uguale di pallets, di
modo che un ammanco appariva poco verosimile. Il primo giudice ha invece
respinto integralmente l’azione riconvenzionale. Egli ha ritenuto non provata
la tesi di AP 1 secondo cui con atto di compravendita 5 febbraio 2007 (doc. 5)
essa sarebbe diventata proprietaria delle 6'180 palette, le quali non le
sarebbero mai state (ri)consegnate dall’attrice principale malgrado il
dettagliante finale __________ AG avesse dichiarato di averle ritornate al
punto di origine.
E. Con appello 9 marzo
2018 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere
integralmente l’azione riconvenzionale, in via principale per l’importo di €
278'100.-, subordinatamente per quello di € 60'446.87, con protesta delle spese
giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 24 aprile 2018
quest’ultima si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e
ripetibili di appello, con considerazioni che, se necessario, saranno riprese
nei prossimi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono
tempestivi. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
2. Il Pretore, per
quanto in questa sede di interesse, ha rilevato come l’istruttoria non aveva
permesso di confermare la tesi di AP 1, secondo cui essa sarebbe diventata
proprietaria di 6'180 paletts con atto di compravendita 5 febbraio 2007
(doc. 5). Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che il doc. 5 costituiva una
fattura emessa da AO 1 con la quale ha addebitato alla convenuta il
controvalore di 9'510 pallets che quest’ultima non le aveva restituito a
fine dicembre 2006. La stessa era stata pagata tramite il versamento di due
acconti (uno di € 34’500.-, doc. 6, e l’altro di € 10'000.-, doc. 7,
corrispondente al controvalore di 6'180 palette) mentre che a saldo della
fattura le parti avevano tenuto conto del controvalore di 3'330 palette che il
dettagliante finale __________ AG aveva nel frattempo restituito. Il primo
giudice ha poi precisato che ad ogni modo, anche se con il saldo della fattura
l’attrice riconvenzionale era diventata “proprietaria” delle 6’180 palette oggetto
della pretesa riconvenzionale (9'510 ./. 3'330), essa non era riuscita a dimostrare
che l’appellata era ritornata in possesso delle stesse, di modo che non poteva
validamente chiederle il pagamento del loro noleggio o il rimborso del loro
controvalore.
3. Si rileva
preliminarmente che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile secondo
cui la fattura di cui al doc. 5 non costituisce un atto di compravendita,
contrariamente a quanto da lei asserito con gli allegati introduttivi e
ribadito in questa sede, bensì una fattura con cui le è stato addebitato il
controvalore di 9'510 pallets ricevuti in comodato d’uso e non restituiti
al 31 dicembre 2006. Altresì pacifiche le modalità con cui tale fattura è stata
saldata, ossia tramite il versamento di due acconti (uno di € 34’500.-, doc. 6,
e l’altro di € 10'000.-, doc. 7), mentre che a saldo della fattura le parti
hanno tenuto conto del valore di 3'330 palette restituite a AO 1 (nel corso del
2007 e fino al 31 maggio 2008).
4. L’appellante, con
una serie di argomentazioni, contesta la conclusione pretorile secondo cui non
è stato dimostrato che i 6'180 pallets, oggetto della pretesa, siano
ritornati in possesso di AO 1.
4.1 Con la prima censura
l’appellante lamenta una violazione dell’art. 150 CPC. A suo dire, la circostanza
Considerandi
non era da provare, non essendo stata contestata dalla controparte. Anzi,
quest’ultima in sede di replica e risposta riconvenzionale avrebbe ammesso che __________
AG in ragione della loro diretta collaborazione commerciale a dicembre 2008 le aveva
ritornato tutte le palette, quindi anche quelle oggetto della pretesa
riconvenzionale. La censura è manifestamente infondata. L’appellante estrapola
un passaggio dell’allegato di controparte, decontestualizzandolo e
attribuendogli un significato a lei favorevole ma non aderente alla realtà. L’appellata
non ha mai ammesso il rientro in suo possesso dei 6'180 pallets. Essa
alla cifra 4 del suo allegato ha semplicemente contestato di avere venduto tali
palette all’appellante e di avere impedito a __________ AG di restituirle “alla
legittima proprietaria”, ossia a AP 1, “chiedendo alla spettabile __________ AG
di riportarle all’attrice”, come sostenuto in sede di risposta e azione
riconvenzionale dall’appellante (risposta e azione riconvenzionale, ad 4, pag.
3.
e 4). L’affermazione dell’appellata, estrapolata ad arte, riguardava dunque
tutt’altra questione di modo che la censura va disattesa.
4.2
Con le ulteriori
argomentazioni (appello, ad 2.2 – 2.4) l’appellante propone una propria lettura
delle risultanze istruttorie nel tentativo di dimostrare che __________ AG
avrebbe restituito le 6'180 direttamente a AO 1. Le censure, irricevibili nella
misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione del primo
giudice (art. 311 cpv. 1 CPC), sono infondate già solo per il fatto che le
6'180 palette (9'510 ./. 3'330) non erano da ricondurre al traffico di merci
con __________ AG, come dato per scontato dall’appellante già in prima sede. La
fattura di cui al doc. 5 riguarda infatti l’addebito del controvalore di 9’510 pallets
che AP 1 non ha restituito all’appellata a fine dicembre 2006. Tali palette non
riguardavano unicamente il traffico merci con il cliente finale __________ AG
bensì quello con tutti i dettaglianti finali svizzeri cui AP 1 distribuiva i
prodotti dell’appellata in virtù del contratto di importazione e distribuzione in
esclusiva (doc. 3), come emerge dallo scambio di posta elettronica avvenuto tra
le parti tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 (doc. 14). Da tale documento,
prodotto dalla stessa appellante, risulta infatti che l’importo fatturato, pari
al controvalore di 9’510 palette, corrisponde alla somma del saldo dei pallets
usati da AP 1 nel 2005 e nel 2006 per consegnare la merce dell’appellata a
tutti i dettaglianti finali in Svizzera. Delle 3'663 palette non restituite da AP
1.
per l’anno 2006 solo 2'893 erano da ricondurre al traffico con __________ AG
(cod. __________), mentre le restanti erano da attribuire agli altri
dettaglianti finali per i quali l’appellante importava e distribuiva la merce
della convenuta riconvenzionale (doc. 14, pag. 1). A ciò aggiungasi che il
teste __________ R__________, responsabile dell’ufficio estero dell’appellata,
ha confermato di non avere mai ricevuto le 6’180 palette, né da parte
dell’appellante né da parte di __________ AG (verbale di udienza 14 gennaio
2015, pag. 3).
Così stando le cose, le
argomentazioni dell’appellante concernenti l’interpretazione della
dichiarazione di __________ AG di avere reso tutte le palette al “punto di
origine”, rispettivamente che a partire da marzo 2007 quest’ultima poteva
restituire le palette mancanti solo alla sede italiana dell’appellata risultano
ininfluenti ai fini di causa. A prescindere dalla loro rilevanza, le stesse
sono pure infondate.
4.3.1
L’appellante critica il
Pretore per avere ritenuto che il “punto di origine” (“Ursprungsort”)
dove __________ AG ha dichiarato di avere restituito le palette era
verosimilmente Chiasso e non la sede dell’appellata in Italia.
Al riguardo il primo
giudice ha accertato che per quanto concerneva le modalità di scambio delle
palette con la cliente __________ AG, le parti, vista la grossa quantità di
merce, avevano adottato il cosiddetto “interscambio differito”. Secondo tale
modalità la merce pallettata veniva trasportata su camion dalla sede
dell’appellata fino a Chiasso, stoccata in un deposito di merci dell’appellante
e infine condotta tramite un vetturale svizzero o in treno fino a uno dei
depositi di __________ AG in Svizzera, che distribuiva la merce nelle sue
filiali di vendita, ritirando le palette vuote e portandole nei suoi depositi.
Raggiunto un certo numero di pallets vuote, __________ AG avvisava il
trasportatore, che si incaricava di riportare le palette vuote a Chiasso in
treno, dove venivano scaricate e poi messe su dei camion verso la sede
dell’appellata in Italia. A fronte di tale modalità di scambio, il primo
giudice ha pertanto concluso che appariva più verosimile che il “luogo di
origine” dove __________ AG ha affermato di avere restituito le palette
mancanti fosse Chiasso e che pertanto l’appellante non aveva dimostrato che le
palette erano state restituite all’attrice principale. L’appellante ritiene
questa conclusione in contraddizione con le modalità di scambio dei pallets
accertato dal primo giudice in relazione al cliente finale __________ AG. A suo
dire, sarebbe “più logico” considerare la sede dell’attrice principale
il punto di origine, visto che Chiasso “costituisce soltanto la seconda
tappa del circuito delle palette all’andata, ed il penultimo al rientro”
(appello, ad 2.2, pag. 6). L’argomentazione, irricevibile poiché si limita a
proporre una propria visione secondo logica (art. 311 cpv. 1 CPC), non è
comunque idonea a scalfire la conclusione del Pretore, rilevante essendo la
questione a sapere quale fosse il “luogo di origine” per __________ AG. Contrariamente
a quanto pretende l’appellante, agli atti non vi è nessun riscontro di
un’avvenuta consegna di palette alla sede dell’appellata in Italia da parte di __________
AG, non essendo sufficiente allo scopo la sua dichiarazione di avere restituito
tutte le palette al “luogo di origine” (“Ursprungsort”, doc. 9 e
10). Intanto, come visto, le palette mancanti (cioè non restituite all’appellata)
a fine 2006 attribuibili a __________ AG erano solo 2'893. Dal citato scambio
di posta elettronica risulta che queste palette erano state ritornate da __________
AG proprio a AP 1 a Chiasso ma che quest’ultima non le aveva rese a AO 1 (doc.
14, pag. 6). Ciò a dimostrazione che il “luogo di origine” inteso da __________
AG nei doc. 9 e 10 era Chiasso e non la sede dell’appellata, visto e
considerato che il traffico delle merci dell’appellata per __________ AG è
sempre avvenuto tramite AP 1 in virtù del rapporto di importazione e
distribuzione in esclusiva dei prodotti di AO 1 e ciò almeno fino al momento in
cui quest’ultima le è subentrata direttamente a marzo 2007. L’istruttoria ha tuttavia
permesso di accertare che anche le palette ritornate all’appellata successivamente
e riconducibili al traffico AP 1/__________ AG sono state rese “attraverso
il vettore di AP 1” (teste __________ R__________, verbale di audizione 14
gennaio 2015, pag. 3; doc. MM).
4.3.2
L’appellante critica
poi il Pretore per non avere considerato il fatto che da marzo 2007 l’appellata
le sarebbe subentrata direttamente nel traffico merci con __________ AG, di
modo che da quella data le palette non potevano più essere restituite ai suoi
vetturali ma dovevano per forza di cose essere rese da __________ AG
direttamente alla sede dell’appellata. La censura è infondata e smentita dalle
risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, dagli
atti emerge infatti come __________ AG, nel corso del 2007 - 2008, abbia restituito
3’126 palette ancora per il tramite del vetturale di AP 1 (teste __________ R__________,
verbale di audizione 14 gennaio 2015, pag. 3, doc. MM). Infine, nemmeno il
rinvio ad un passaggio del contenuto dell’email del 27 dicembre 2006 del responsabile
del dipartimento export dell’appellata (doc. 14) giova alla tesi
dell’appellante, essendo la stessa riferita a tutt’altra problematica, ovvero
alla questione dei “pallets rotti” e non a quelli non restituiti.
Ne discende che
l’appellante, a cui incombeva l’onere della prova, non è riuscita a dimostrare
che l’appellata è rientrata in possesso dei 6'180 pallets da lei asseritamente
acquistati.
5.
Così stando le cose
è superfluo esaminare le ulteriori censure concernenti l’esistenza del noleggio
e l’entità del fitto, rispettivamente l’entità dell’indennizzo richiesto in via
subordinata a titolo di controvalore per i pallets non restituiti.
6.
In conclusione
l’appello dell’attrice riconvenzionale deve essere respinto nella misura in cui
è ricevibile, con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di € 278'100.-, rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 9 marzo
2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 8 febbraio 2018 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 8'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).