12.2018.46
Mandato - rendiconto - mercede del mandatario
4 novembre 2019Italiano78 min
Source ti.ch
AO 1
Incarti n.
12.2018.46
12.2018.50
Lugano
4 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.21 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 19 luglio
2012 da
contro
AO
1
rappr. da PA 2
rispettivamente
nella causa - inc. n. OR.2012.22 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 24 luglio
2012 da
AO
1
rappr.
da PA 2
contro
E__________
__________
AP
1
tutti
rappr. da PA 1
con cui AP 1, nell’ambito
della prima procedura (inc. n. OR.2012.21), ha chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di CHF 38'803.85, di
EUR 142'173.10, di USD 21'623.75 e di GBP 176'154.60 oltre interessi al 5% dal 19
luglio 2011, mentre che AO 1, nell’ambito della seconda (inc. n. OR.2012.22),
ha chiesto di fare ordine a E__________ __________ - successivamente dimesso
dalla lite - e/o a AP 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP e delle
conseguenze civili dell’art. 343 cpv. 1 lett. c-d CPC, di presentare da una
parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per
gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012 e dall’altra una posizione
dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012
relativamente alle società __________ (per questa società dal 1 gennaio 2003),
T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________,
M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________,
nonché un riassunto per le proprie prestazioni e per quelle dei corrispondenti
e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con
Fatti
i relativi documenti giustificativi (fatture), domande avversate dalle
rispettive controparti, che hanno postulato la reiezione delle petizioni di
parte avversa;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con decisione 14 febbraio 2018, con cui, in parziale accoglimento
della petizione di AP 1 (inc. n. OR.2012.21), ha condannato AO 1 al pagamento di
CHF 28'727.-, di EUR 69'306.75, di USD 12'021.35 e di GBP 118'330.45 oltre
interessi al 5% dal 19 luglio 2012, ponendo le spese processuali di CHF
30'000.- per 2/5 a carico di AP 1 e per 3/5 a carico di AO 1, tenuto a
rifondere alla controparte CHF 4'000.- per ripetibili, e, in parziale
accoglimento della petizione di AO 1 (inc. n. OR.2012.22), nella misura in cui
non era divenuta priva d’oggetto, ha fatto ordine a AP 1 di presentare da una
parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro) per il periodo
gennaio 2008 - fine marzo 2012 sui seguenti aspetti, ovvero, per le società I__________
__________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________,
sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe applicate, nonché, per la società M&__________
__________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da
questa dedicate, sulle tariffe applicate e sulla questione a sapere per quale
ragione fosse M__________ __________ a fatturare la domiciliazione e l’organo
del CdA, e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1
gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________
__________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________
__________, __________, I__________ __________ e __________, ponendo le spese
processuali di
CHF 30'000.- a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte CHF 20'000.-
per ripetibili;
appellanti entrambe le
parti: AP 1, che con appello 16 marzo 2018 (inc. n. 12.2018.46) ha chiesto, nell’ambito
della propria petizione (inc. n. OR.2012.21), la riforma del giudizio pretorile
nel senso di accoglierla integralmente, ponendo le spese processuali di CHF
30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle
CHF 20'000.- per ripetibili, e, nell’ambito della petizione della controparte
(inc. n. OR.2012.22), ha chiesto la riforma del giudizio pretorile in via
principale nel senso di respingerla, ponendo le spese processuali di CHF
30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili, in
via subordinata nel senso di porre la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le
spese per 1/3 a suo carico e per 2/3 a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF
13'350.- per ripetibili, e in via ancor più subordinata nel senso di lasciare
la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese a suo carico, tenuta a
rifondere a AO 1 CHF 8’000.- per ripetibili, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di prima istanza; AO 1, che con appello 20 marzo 2018 (inc. n.
12.2018.50) ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile
sulla petizione della controparte (inc. n. OR.2012.21) e di rinviare l’incarto
alla giurisdizione inferiore per l’emanazione, previa l’assunzione
dell’edizione di documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei
suoi dipendenti come testi, di un nuovo giudizio, e in via subordinata di riformarla
nel senso di essere condannato solo al pagamento di CHF 5'719.57, di EUR
6'575.- e di USD 3'305.39 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012, con le
spese processuali di CHF 30'000.- per 1/20 a suo carico e per 19/20 a carico di
AP 1, tenuta a rifondergli CHF 19'000.- per ripetibili, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado; AO 1, che con appello incidentale 9 maggio 2018 (inc.
n. 12.2018.46) ha postulato, nell’ambito della propria petizione (inc. n.
OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile nel senso di fare pure ordine a AP
1 di presentare un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e
comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per la società T__________ __________,
ponendo le relative spese processuali a carico della controparte, tenuta a
rifondergli ulteriori CHF 2'500.- per ripetibili di prima istanza, protestando
spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della risposta 8
maggio 2018 di AO 1 all’appello di AP 1 (inc. n. 12.2018.46), della risposta 4
maggio 2018 di AP 1 all’appello di AO 1 (inc. n. 12.2018.50) e della risposta
14 giugno 2018 di AP 1 all’appello incidentale di AO 1 (inc. n. 12.2018.46),
con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa,
pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Tra il maggio
1992 e il gennaio 2008 AO 1 ha conferito a AP 1, rappresentata da E__________ __________,
tutta una serie di mandati fiduciari volti alla costituzione e
all’amministrazione delle società __________ (il 30 maggio 1995 e 10 aprile 2001),
T__________ __________ (il 12 aprile 1994 e 10 aprile 2001), __________ (il 26
agosto 1992 e 10 aprile 2001), R__________ __________ (il 1 gennaio 2008), __________
(il 26 maggio 1992 e 10 aprile 2001), __________ (il 22 maggio 2003), M&__________
__________ (il 28 settembre 2004), __________ (il 23 febbraio 2004), I__________
__________ (l’11 aprile 2003) e __________ (in data non precisata).
Tra il giugno 2009 e
il luglio 2010 AO 1 ha in seguito concluso con AP 1, sempre rappresentata da E__________
__________, altre convenzioni fiduciarie volte all’intestazione di un’autovettura
Porsche Cayenne Turbo (il 3 giugno 2009), all’intestazione del capitale sociale
della società __________ (il 22 luglio 2010) e all’intestazione di un conto
corrente presso __________ (il 17 novembre 2009).
I mandati fiduciari
sono poi stati revocati nel corso del 2011 e del 2012: il 14 ottobre 2011 AP 1
ha comunicato di rinunciare con effetto immediato ai contratti relativi alle
società __________, T__________ __________ e __________; il 23 marzo 2012 AO 1
ha provveduto a rescindere con effetto immediato tutti gli altri contratti.
Considerandi
2.
Con petizione 19 luglio 2012 (inc. n. OR.2012.21), non
preceduta dalla procedura di conciliazione in applicazione dell’art. 199 cpv. 2
lett. a CPC, AP 1 ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per
ottenerne la condanna al pagamento di una somma arrotondata di CHF 38'803.85,
di EUR 142'173.10, di USD 21'623.75 e di GBP 176'154.60 oltre interessi al 5%
dal 19 luglio 2011. Essa, in sintesi, ha preteso il saldo delle sue fatture, in
parte pure emesse per R__________ __________ e M&__________ __________ dalla
sua corrispondente M__________ __________, relative alle società R__________ __________
(EUR 43'847.98), __________ (GBP 161'565.96), __________ (CHF 36'803.83),
M&__________ __________ (USD 10'889.49), __________ (GBP 14'588.66 e EUR
60'789.70), I__________ __________ (EUR 34'750.42) e __________ (USD
10'734.26), nonché all’autovettura Porsche Cayenne Turbo (CHF 2'000.-), alla
società __________ (EUR 2'635.-) e al conto corrente presso __________ (EUR
150.
-).
La controparte si è integralmente opposta alla petizione.
3.
Dal canto suo, con petizione 24 luglio 2012 (inc. n. OR.2012.22),
AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio E__________ __________ - poi dimesso dalla lite - e AP 1, sempre innanzi
alla medesima Pretura, chiedendo di fare a loro ordine, con la comminatoria
dell’art. 292 CP e delle conseguenze civili dell’art. 343 cpv. 1 lett. c-d CPC,
di presentare da una parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro
e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012 e
dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e
sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________ (per questa dal 1
gennaio 2003), T__________ __________, __________, R__________ __________, __________,
__________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________,
nonché un riassunto per le proprie prestazioni e per quelle dei corrispondenti
e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con
i relativi documenti giustificativi (fatture).
La controparte si è integralmente opposta alla petizione.
4.
Ordinata la
congiunzione delle due cause, esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 14 febbraio 2018, si è
pronunciato nel seguente modo.
In parziale
accoglimento della petizione di AO 1 di cui all’inc. n. OR.2012.22, nella
misura in cui non era divenuta priva d’oggetto (dispositivo n. I.1), ha fatto
ordine a AP 1 di presentare da una parte un resoconto scritto completo
(essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012 sui
seguenti aspetti, ovvero, per le società I__________ __________ e R__________ __________,
sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate
e sulle tariffe applicate, nonché, per la società M&__________ __________,
sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate,
sulle tariffe applicate e sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________
__________ a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA (dispositivo n.
I.1.1), e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio
2008.
e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________
__________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________
__________, __________, I__________ __________ e __________ (dispositivo n.
I.1.2), ponendo le spese processuali di
CHF 30'000.- a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte CHF 20'000.-
per ripetibili (dispositivo n. I.2). Egli ha in sostanza rilevato che nella
misura in cui non era risultata priva d’oggetto, siccome già adempiuta da AP 1
nel corso della causa, la domanda di rendiconto era fondata.
In parziale
accoglimento della petizione di AP 1 di cui all’inc. n. OR.2012.21 (dispositivo
n. II.1), ha condannato AO 1 al pagamento di una somma arrotondata di
CHF 28'727.-, di EUR 69'306.75, di USD 12'021.35 (recte:
USD 10'852.25) e di GBP 118'330.45 (recte: GBP 122'226.50) oltre
interessi al 5% dal 19 luglio 2012 (dispositivo n. II.1.1), ponendo le spese
processuali di CHF 30'000.- per 2/5 a carico di AP 1 e per 3/5 a carico di AO 1,
tenuto a rifondere alla controparte CHF 4'000.- per ripetibili (dispositivo n.
II.2). Egli ha in sostanza accertato che il saldo ancora dovuto da AO 1
ammontava a EUR 18'856.48 per R__________ __________, a GBP 110'382.43 per __________,
a CHF 26'727.01 per __________, a USD 3'721.23 per M&__________ __________,
a GBP 11'844.10 e EUR 39'763.67 per __________, a EUR 7'486.61 per I__________ __________,
a USD 7'131.02 per __________, a CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne
Turbo, a EUR 3'000.- per la società __________ e a EUR 200.- per il conto
corrente presso __________.
5.
La decisione
pretorile è stata impugnata da entrambe le parti:
Con appello 16 marzo 2018
(inc. n. 12.2018.46), avversato dalla controparte con risposta 8 maggio 2018, AP
1.
ha chiesto, nell’ambito della propria petizione (inc. n. OR.2012.21), la
riforma del giudizio pretorile nel senso di accoglierla integralmente, ponendo
le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF
20'000.- per ripetibili, e, nell’ambito della petizione della controparte (inc.
n. OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile in via principale nel senso
di respingerla, ponendo le spese processuali di
CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili,
e in via subordinata rispettivamente in via ancor più subordinata, contestando la
quantificazione del valore litigioso e il suo grado di soccombenza, nel senso
di porre la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese per 1/3 a suo carico e
per 2/3 a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 13'350.- per ripetibili, rispettivamente
nel senso di lasciare la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese a suo
carico, tenuta a rifondere a AO 1 CHF 8’000.- per ripetibili, il tutto con
protesta di spese e ripetibili di prima istanza.
Con appello 20 marzo 2018
(inc. n. 12.2018.50), avversato dalla controparte con risposta 4 maggio 2018, AO
1.
ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile sulla
petizione della controparte (inc. n. OR.2012.21) e di rinviare l’incarto alla
giurisdizione inferiore per l’emanazione, previa l’assunzione dell’edizione di
documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei suoi dipendenti
come testi, di un nuovo giudizio, e in via subordinata, riconoscendo di essere
semmai debitore solo dei CHF 3'719.57 per __________, dei EUR 3'375.- per __________,
dei USD 3'305.39 per __________, dei CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche
Cayenne Turbo, dei EUR 3'000.- per la società __________ e dei
EUR 200.- per il conto corrente presso __________, di riformarla nel senso di
essere condannato al pagamento di
CHF 5'719.57, di EUR 6'575.- e di USD 3'305.39 oltre interessi al 5% dal 19
luglio 2012, con le spese processuali di CHF 30'000.- per 1/20 a suo carico e
per 19/20 a carico di AP 1, tenuta a rifondergli CHF 19'000.- per ripetibili,
con protesta di spese e ripetibili della seconda sede.
Con appello incidentale 9
maggio 2018 (inc. n. 12.2018.46), avversato dalla controparte con risposta 14
giugno 2018, AO 1 ha postulato, nell’ambito della propria petizione (inc. n.
OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile nel senso di fare pure ordine a AP
1.
di presentare un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e
comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per la società T__________ __________,
ponendo le relative spese processuali a carico della controparte, tenuta a
rifondergli ulteriori CHF 2'500.- per ripetibili di prima istanza, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado.
sulla petizione di AO 1
– azione di rendiconto (inc. n. OR.2012.22)
6.
In base al diritto
svizzero, applicabile alla fattispecie (art. 117 LDIP), il mandatario, ad ogni
richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo operato (art. 400
cpv. 1 CO).
Il diritto di
rendiconto, che perdura anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale,
mira a permettere al mandante di disporre di tutte le informazioni necessarie
per comprendere la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa
sull’esercizio dei suoi diritti, quale ad esempio la domanda tendente alla
consegna di tutto quanto il mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure
una domanda di risarcimento danni (cfr. Fellmann,
Berner Kommentar, n. 19 seg. ad art. 400 CO; Weber,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 2 segg. ad art. 400 CO; TF 10 dicembre 2007
4A_413/2007 consid. 3.3, 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 5.2.3, 9 giugno
2008.
4A_20/2008 consid. 8.2, 6 aprile 2011 4A_557/2010 consid. 7). La dottrina
interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che comprende tutte le
informazioni utili al mandante (cfr. Fellmann, op.
cit., n. 19 ad art. 400 CO) e si estende a tutte le informazioni che il
mandatario deve al mandante sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato
(cfr. Werro, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 4 ad art.
400.
CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle
richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare
semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un
rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 25, 27 e 52). Il
mandante, sempre che le sue richieste in tal senso non siano già state
ossequiate in precedenza (cfr. Fellmann, op. cit., n.
71.
e 96 ad art. 400 CO), non deve di principio giustificare un interesse
particolare al rendiconto (cfr. Jacquemoud-Rossari,
Reddition de comptes et droit aux renseignements, in: SJ 2006 II p. 27; TF 10
dicembre 2007 4A_413/2007 consid. 3.3 e 3.4). Tuttavia, conformemente al
principio generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere
invocata in maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se
non poggia su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare
vessatoria o inopportuna, essa può essere considerata abusiva e restare senza
seguito. Ciò è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle
informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la
propria documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe
incontro alle più grandi difficoltà (cfr. Fellmann,
op. cit., n. 78 e 82; TF 12 ottobre 2006 4C.206/2006 consid. 4.3.1).
7.
Il Pretore,
dopo aver rammentato questi principi, ha preliminarmente rilevato che il fatto
che ad oggi Me__________ __________, nuova fiduciaria di AO 1, avrebbe ricevuto
tutta la documentazione necessaria alla gestione delle società del gruppo AO 1,
ossia quella volta alla continuazione della loro gestione, e che nulla sarebbe
stato più richiesto (testi A__________ __________ p. 4 e Ra__________ __________
p. 2), non significava ancora che AO 1 avesse ricevuto tutte le informazioni
che gli spettavano sulla modalità con cui le stesse erano state gestite in
passato, ciò che era invece proprio l’oggetto della domanda di rendiconto in
esame, che non portava tanto sulla riconsegna della documentazione societaria
in possesso di AP 1, ma su delle informazioni richieste a quest’ultima sulle
modalità con cui aveva svolto il proprio compito e su come aveva impiegato il
denaro messole a disposizione. Da questo punto di vista, né le emergenze
istruttorie né le dichiarazioni di ricezione di documenti sottoscritte dalla
nuova fiduciaria (doc. 3) permettevano dunque di concludere per un’infondatezza
della richiesta di AO 1, che anzi, seppur solo in parte (e meglio come precisato
in seguito), era ancora di attualità.
Ciò detto, con
riferimento ai singoli aspetti della domanda di rendiconto oggetto della causa,
egli ha ritenuto che l’aspetto riferito al riassunto delle prestazioni di AP 1
e di quelle dei suoi corrispondenti fosse stato evaso in corso di causa con la
produzione da parte di quest’ultima dei doc. 15 e 16, da cui risultavano tutti
i dettagli delle prestazioni eseguite, con le ore impiegate e il conseguente
esposto orario, da cui si evinceva pure la tariffa applicata. Ne ha così
dedotto che, su questo punto, la petizione poteva essere considerata priva
d’oggetto (recte: stralciata dai ruoli) e che, atteso che quella
società, prima dell’inoltro della presente procedura, non aveva compiutamente
prodotto quanto richiestole (anche il doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21 era
incompleto), essa era da considerarsi soccombente, vista la sua sostanziale
acquiescenza.
Con riferimento alla
richiesta di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società
per il periodo gennaio 2008 - marzo 2012, egli ha stabilito che dalla perizia
giudiziaria era emerso che tali posizioni non risultavano dal carteggio
processuale (perizia p. 5), né AP 1 aveva provato in altro modo di aver fornito
tale documentazione, poco importando invece se agli atti vi fossero diverse
liste di fatture scoperte e pagate (doc. 2). Ne ha concluso che, su questo
punto, la petizione era fondata e meritava accoglimento.
Per quanto riguardava infine
la domanda di un rapporto completo con spiegazione delle modalità di gestione
delle varie società, egli ha ritenuto che la petizione potesse essere
parzialmente ammessa, nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto (recte:
da stralciare dai ruoli) a seguito della sostanziale acquiescenza di AP 1 sul
tema del riassunto delle sue prestazioni e di quelle dei suoi corrispondenti
rispettivamente dell’accoglimento della domanda di presentazione di una
posizione di dare/avere per ciascuna società, solo laddove era riferita alle
società R__________ __________, I__________ __________ e M&__________ __________,
atteso che, con riferimento alle prime due, dagli atti non emergeva con
chiarezza quale fosse effettivamente il ruolo di M__________ __________, di
cosa questa effettivamente si occupasse e la natura delle prestazioni da essa
fatturate, su tale aspetto la deposizione di __________ essendo risultata del
tutto inconcludente e il perito giudiziario non avendo rilevato prestazioni
operative di detto corrispondente (perizia p. 14), mentre che, con riferimento
alla terza, oltre a quanto già detto per le due precedenti entità, il teste E__________
__________ aveva spiegato solo in parte le ragioni per cui M__________ __________
aveva fatturato la domiciliazione e l’onorario del CdA, essendosi limitato a
ventilare accordi commerciali tra lei e AP 1 (p. 3) mentre tutto si ignorava
sull’opportunità e sulla giustificazione della delega operata, per altro
contrariamente a quanto previsto dal contratto, dalla mandataria; egli ha invece
ritenuto che quella domanda fosse divenuta priva d’oggetto (recte: da
stralciare dai ruoli), sempre per quelle medesime ragioni, laddove era riferita
alle società __________, __________, __________, __________, __________, __________
e T__________ __________. Con particolare riferimento a quest’ultima, dopo aver
evidenziato che AO 1 aveva sostanzialmente chiesto la tipologia e la
motivazione delle prestazioni rese da AP 1 nonché i risultati conseguiti
(petizione p. 8), ha rilevato che il primo aspetto era già stato evaso con la
produzione da parte di quest’ultima dei doc. 15 e 16, mentre che per quanto
atteneva al secondo, ovvero il tema dei risultati conseguiti, stante che la
funzione di quella società era in sostanza quella di concedere un prestito
(petizione p. 9), poi ricevuto da una banca (teste __________ p. 3), si giustificava
di ritenere che i risultati di cui costui chiedeva la rendicontazione fossero
di mera natura finanziaria, né egli aveva allegato alcunché di contrario, sicché
la richiesta poteva rientrare nella domanda di un dettaglio di ogni posizione
di dare/avere, che era però già stata accolta in precedenza.
Le spese processuali (comprensive
di CHF 14'200.- per l’assunzione delle prove) e le ripetibili, queste ultime limitate
all’aliquota minima per tener conto dell’avvenuta congiunzione con la causa di
cui all’inc. n. OR.2012.21, sono state da lui calcolate sulla base della
pretesa per la quale le informazioni erano state richieste, che in concreto,
visto il valore delle pretese creditorie di cui alla causa congiunta, era di
almeno
CHF 500'000.-, e sono state da lui poste a carico di AP 1, a cui è stata
attribuita una soccombenza pressoché totale.
8.
AP 1, con il
suo appello, ha chiesto in via principale di riformare il giudizio pretorile
nel senso che la petizione, anziché essere parzialmente accolta nella misura in
cui non era stata stralciata dai ruoli (per acquiescenza), fosse integralmente respinta,
il tutto rilevando di aver già adempiuto al rendiconto ben prima dell’inoltro
della causa, rispettivamente evidenziando come quella procedura fosse stata
inoltrata in modo abusivo da AO 1, che aveva a più riprese già espresso la sua
soddisfazione per la documentazione ottenuta in precedenza, tanto da non averle
in seguito più richiesto alcunché, e in definitiva disponeva, o comunque avrebbe
già potuto estrapolare da sé, tutte le informazioni necessarie.
8.1
Per potersi esprimere
con cognizione di causa sulla censura, occorre preliminarmente accertare quali
siano state, sul tema, le allegazioni delle parti negli allegati preliminari e
quali siano stati i riscontri probatori emersi dall’istruttoria.
8.1.1
Per quanto riguarda gli
allegati preliminari delle parti, si osserva che AO 1, nella petizione, ha
sostenuto di aver ricevuto, oltre alla documentazione già consegnata alla sua
nuova fiduciaria Me__________ __________ nell’ambito del trasferimento dei
dossier (p. 6), unicamente dei conteggi che riassumevano gli scoperti a favore della
controparte unitamente a fatture proprie e di terzi (p. 3), mentre che AP 1,
nella risposta, ha rilevato di aver rendicontato, già dall’estate 2011, in modo
ampio, esaustivo e reiterato (p. 4 segg.), il tutto come risultava dai doc. 3
(corrispondente al doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21), 4, 5, 15 e 16. AO 1 ha in
seguito replicato, ma la sua replica 7 marzo 2013 è stata dichiarata irricevibile
siccome tardiva (cfr. decisione 11 marzo 2013). Anche gli “allegati A e B”, che
pure dovevano essere intesi come una replica, da lui prodotti in occasione
dell’udienza di prime arringhe del 16 dicembre 2013, provvisoriamente ammessi
(cfr. decisione 7 gennaio 2014), sono per finire stati dichiarati irricevibili
nell’ambito del giudizio finale. A tale proposito, e a confutazione della tesi
di AP 1, si può sin d’ora rilevare che dall’irricevibilità della replica non si
può desumere l’ammissione delle allegazioni formulate nella risposta (cfr. per
analogia, sulla mancata presentazione della replica, Trezzini, Commentario pratico al CPC, Vol. 2, IIª ed., m. 11
ad art. 225 CPC).
8.1.2
Le risultanze
probatorie sul tema sono state molteplici e, per una loro miglior comprensione,
possono qui di seguito essere suddivise in quelle documentali e in quelle
testimoniali.
8.1.2.1
Dai documenti versati
agli atti si è potuto accertare che AO 1 ha iniziato a chiedere e a ottenere da
AP 1 delle informazioni relative alle varie società del suo Gruppo già a far
tempo dall’aprile 2011: il 5 aprile 2011 ha ricevuto un parere motivato in
materia di diritto della navigazione aerea con oggetto R__________ __________ (cfr.
doc. 10); il 13 e 15 aprile 2011 ha ottenuto alcune informazioni sullo yacht e
ha ricevuto altri documenti relativi a T__________ __________ (cfr. e-mail 14 e
15.
aprile 2011 nel plico doc. 4); in occasione dell’incontro del 20 luglio 2011
ha verificato i titoli di proprietà dello yacht, dell’elicottero e
dell’appartamento in __________ e li ha ritenuti regolari (cfr. doc. FF
dell’inc. n. OR.2012.21); il 21, 22 e 26 luglio 2011 ha chiesto di essere
informato sui motivi per cui degli appartamenti erano andati all’asta e ha
chiesto un rendiconto scritto sull’utilizzo dei fondi da lui versati (cfr. doc.
FF dell’inc. n. OR.2012.21), rispettivamente ha poi precisato la modalità di
allestimento del rendiconto scritto (cfr. lettera nel plico doc. 4),
rispettivamente ha infine chiesto altri documenti e garanzie sulla proprietà dello
yacht, dell’elicottero e degli appartamenti (cfr. lettera nel plico doc. 4), al
che il 27 luglio 2011 AP 1 gli ha risposto, sul tema della proprietà, di aver
già in precedenza fornito a Me__________ __________ i relativi documenti (cfr.
lettera nel plico doc. 4); il 28 luglio 2011 ha chiesto un’ulteriore serie di
informazioni, e meglio la copia di alcune fatture scoperte non contenute in una
busta già consegnatagli, gli estratti conto bancari di tutte le società del
Gruppo per gli anni 2009-2010-2011, il rapporto dettagliato sulla gestione dei
flussi in entrata e in uscita del Gruppo dal 2009, la copia dei contratti e del
dettaglio dei flussi finanziari relativi all’acquisto dell’elicottero e dello
yacht, la copia della documentazione relativa al finanziamento dell’acquisto
dell’elicottero e agli accordi contrattuali con i submandatari e il resoconto
aggiornato della gestione dell’immobile in __________ (cfr. lettera nel plico
doc. 4); il 6 agosto 2011 ha ricevuto i nuovi elenchi delle fatture scoperte
aggiornati con copia delle fatture non ancora inviate e gli estratti conti
bancari per gli anni 2009-2010-2011 delle varie società (cfr. lettera nel plico
doc. 4); il 22 agosto 2011 ha ricevuto “i rapporti dettagliati sulla
gestione dei flussi in entrata e in uscita di tutto il Gruppo per gli anni
2009-2010-2011” nonché una serie di documenti riguardanti l’acquisto e il
finanziamento dell’elicottero (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 31 agosto
2011.
ha ricevuto un resoconto della gestione dell’appartamento in __________ e
vari documenti relativi allo yacht (cfr. lettera nel plico doc. 5); l’1
settembre 2011 ha ricevuto altri dettagli sui flussi relativi all’operazione di
leasing dello yacht e sull’utilizzo dei fondi accreditati a favore di T__________
__________ (cfr. e-mail nel plico doc. 5); il 6 settembre 2011 ha ricevuto
altre informazioni sul leasing e sullo yacht (cfr. e-mail nel plico doc. 5); il
7.
settembre 2011 ha dato atto che Me__________ __________ aveva confermato di
aver ricevuto “le ultime informazioni anche in merito all’utilizzo di fondi
di AP 1” (cfr. doc. GG dell’inc. n. OR.2012.21); il 22 novembre 2011, preso
atto della rinuncia con effetto immediato della controparte ai contratti relativi
alle società __________, T__________ __________ e __________, ha chiesto la
consegna di tutta l’usuale documentazione (libri contabili, verbali, estratti,
ecc.) (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 28 novembre 2011 è stato
richiesto di meglio dettagliare la sua domanda (cfr. lettera nel plico doc. 4);
il 16 gennaio 2012 ha prospettato un incontro avente con oggetto la verifica di
tutti i mandati fiduciari conferiti, l’analisi dell’evoluzione dei costi dal 1
gennaio 2008, l’analisi della “situazione excel 2008 riportante i flussi
bancari di tutte le società (identiche alle posizioni già allestite da AP 1 per
il 2009/2010/2011)”, la definizione degli importi in sospeso, la chiusura
dei tutti i rapporti fiduciari, il trapasso / consegna atti / documenti e la
liquidazione di ogni rapporto e liberatorie finali (cfr. doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21);
il 7 febbraio 2012 ha lamentato la carente informazione in merito alle
tematiche principali (appartamento, yacht e elicottero) e in merito alla
corrispondente M__________ __________, ribadendo la richiesta di consegna di
tutta la documentazione relativa ai tre mandati disdetti, il chiarimento del
ruolo di M__________ __________ e la richiesta di un rendiconto per tutti i
mandati conferiti (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 14 febbraio 2012
gli è stato risposto che la documentazione relativa ai tre mandati disdetti era
a sua disposizione già dal precedente 28 novembre, che M__________ __________
era una semplice corrispondente e che la richiesta di un rendiconto per tutti i
mandati conferiti era generica e abusiva a fronte delle informazioni sinora già
fornite (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 23 febbraio 2012 ha ribadito
l’insufficienza delle informazioni in merito a M__________ __________ e ha
preavvisato l’inoltro di un’istanza di conciliazione sul tema del rendiconto
(cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 7 marzo 2012 gli è stato obiettato
che l’attività di M__________ __________ era quella usuale e che la richiesta
di un rendiconto sarebbe stata evasa nella misura in cui fosse stata precisata (cfr.
lettera nel plico doc. 4); il 16 marzo 2012 ha inoltrato l’istanza di
conciliazione, con cui, oltre a formulare le richieste sostanzialmente riprese
nella petizione, ha pure chiesto di farsi consegnare tutta la documentazione,
in specie tutti i titoli di proprietà, per ogni singola società (cfr. inc. n.
CM.2012.38 rich.); il 23 marzo 2012 ha rescisso con effetto immediato tutti gli
altri contratti fiduciari, chiedendo di predisporre tutta la documentazione e
di metterla a disposizione di Me__________ __________ (cfr. doc. Z); il 28
marzo 2012, tramite quella fiduciaria, ha ricevuto una scatola di documenti
relativi alla società __________, una scatola di documenti relativa alla
società __________ e 3 scatole di documenti relativi alla società T__________ __________
(cfr. doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 13 aprile 2012, ancora tramite
quella fiduciaria, ha ricevuto 4 scatole di documenti relativi alla società __________
e 17 scatole di documenti relativi alla società __________ (cfr. doc. NN dell’inc.
n. OR.2012.21); il 25 aprile 2012, sempre tramite quella fiduciaria, ha
ricevuto una scatola di documenti relativi alla società __________ (cfr. doc.
NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 9 maggio 2012, sempre tramite quella
fiduciaria, ha ricevuto 2 scatole di documenti relativi a __________ (cfr. doc.
NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 12 luglio 2012, sempre tramite quella
fiduciaria, ha ricevuto 2 scatole di documenti relativi alla società I__________
__________ e una scatola di documenti contenenti i mandati di costituzione di __________,
M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________,
come pure delle non meglio precisate note e estratti bancari relativi a __________,
T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________,
M&__________ __________, __________ e __________ (cfr. doc. NN dell’inc. n.
OR.2012.21), ritenuto che in tutti i “verbali di consegna documentazione”
di cui al plico doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21 era stata apposta la frase,
ovviamente riferita solo ai documenti allora consegnati e dunque priva di
un’eventuale valenza più ampia (cfr. teste A__________ __________ p. 2), “con
la sua firma la ricevente __________ Me__________ __________ dichiara incondizionatamente
di aver accuratamente verificato la documentazione della società oggetto della presente
ricevuta e di essere pienamente soddisfatta al riguardo, confermando infine di
averla trovata completa e di non avere altro da vantare o da ottenere dalla AP
1, nulla escluso, né eccettuato”.
8.1.2.2
Sulle informazioni
richieste da AO 1 e fornite, le parti rispettivamente i testimoni si sono
espressi nei termini seguenti.
E__________ __________,
titolare di AP 1, ha affermato che “nel trasferimento dei dossier con la Me__________
__________ vi è stato lo scambio di tutte le informazioni necessarie per
comprendere tutti i contenuti, a soddisfazione del nuovo mandatario. Dopo un
certo periodo non abbiamo più avuto nessuna richiesta e abbiamo ritenuto che il
passaggio fosse stato completato a loro soddisfazione” (p. 4).
AO 1 ha dichiarato che “dopo
gli eventi successivi all’incontro con [__________] __________ ho chiesto
di effettuare delle verifiche e sono state rivolte richieste di spiegazioni
anche con i corrispondenti che risultavano per le diverse strutture societarie gestite
da [E__________] __________: da tutti ho avuto delle indicazioni, mentre
non ho potuto aver nessun riscontro da M__________”, aggiungendo di pensare
“che attualmente la Me__________ sia soddisfatta della documentazione che ha
ricevuto da AP 1 e non abbia più fatto richiesta di documentazione” (p. 6).
B__________ __________,
dipendente di AP 1, ha riferito che “la situazione dei flussi finanziari per
le diverse società era da me aggiornata regolarmente, anche con diversi
riassunti settimanali … Quando è iniziata la controversia io ho
partecipato all’operazione di trasferimento del dossier da AP 1 a Me__________.
Per la Me__________ avevo come riferimenti [A__________] __________ e Ra__________
__________. Ai documenti 3 … riconosco i verbali e gli elenchi dei documenti
consegnati a Me__________. La frase di chiusura dei diversi verbali tra cui si
diceva che tutta la documentazione era stata consegnata e Me__________ non
aveva più niente da chiedere era corretta nel senso che effettivamente dopo le
diverse consegne per le varie società non c’è stato più chiesto niente e la documentazione
veniva verificata al momento della consegna. Durante il passaggio delle
consegne c’è stata una buona collaborazione con Me__________ e non ci sono
state particolari difficoltà” (p. 2).
A__________ __________,
titolare di Me__________ __________, ha testimoniato che “verso la primavera
del 2011 ho iniziato io con la mia collega Ra__________ __________ a seguire
direttamente [AO 1] AO 1 per le problematiche che stavano sorgendo nei
confronti di AP 1. Per AP 1 ho sempre trattato con E__________ __________ o con
B__________ __________, con occasionali incontri con altri collaboratori. In
questa fase io chiedevo i dati necessari per la verifica delle diverse situazioni
e ho sempre avuto soddisfazione delle mie richieste”. Con riferimento allo
scritto di cui al doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21 ha confermato “di aver
partecipato alla riunione indicata nella lettera all’avv. [PA 1] PA 1.
Alla riunione parteciparono AO 1, E__________ __________, PA 2, il ragioniere [Ma__________]
__________ ed io … La riunione è durata diverse ore ed è stata la prima
occasione, a mia conoscenza, che avevano avuto le parti per esporre le
rispettive posizioni. Ognuna delle parti indicò le proprie argomentazioni e
dubbi, da parte di [AO 1] AO 1 e da parte di [E__________] __________
sono state date delle risposte e dei chiarimenti, non sempre accettati dal cliente.
La riunione non è stata risolutiva ... A mio parere in quell’occasione E__________
__________ si dimostrò collaborativo”. Ha aggiunto, con riferimento al doc.
MM dell’inc. n. OR.2012.21, che “dopo la disdetta del mandato a AP 1 tutti i
documenti vengono trasferiti a Me__________ … Per AP 1 partecipava B__________ __________,
con la controfirma di un’altra impiegata, e da parte di Me__________ Ra__________
__________ e il sottoscritto. La documentazione è stata consegnata con la
relativa ricevuta per tutte le società elencate … Mi viene mostrato il doc. NN
(… dell’inc. n. OR.2012.21). Su tutti i documenti del plico c’è la mia firma e
questa modalità di consegna è la prassi tra fiduciari. Con la consegna non
viene dato nessuno scarico per l’operato del precedente mandatario, né io avevo
nessuna autorizzazione a dare questo scarico da parte del cliente”. E
ancora, con riferimento al doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21, “ho visto anche
fatture/richieste di acconto di un corrispondente chiamato M__________. Nelle
mie attività non ho mai avuto occasione di parlare con nessuna delle persone
facenti capo a M__________, né scambiare corrispondenza con nessuno di loro.
Oltre alle fatture io non ricordo di aver visto altri documenti firmati da M__________”.
Riguardo al tema dello yacht, ha osservato che “io spiego che nella
struttura attuale la società T__________ ha un’opzione sulla barca per la
garanzia del credito concesso per l’acquisto. Io non so però che tipo di
incarico abbia dato il cliente a AP 1. La struttura è stata spiegata dal dottor
[E__________] __________ ed è stata discussa più volte anche con me. Per
tutte queste operazioni noi abbiamo la documentazione che ci è stata consegnata
dalla AP 1”. Con riferimento al doc. 5, ha osservato che “posso
confermare che con AP 1 per il trapasso degli incarichi vi è stata
collaborazione … Con B__________ __________ ho sempre avuto una buona
collaborazione e tutto quello che ho chiesto mi è stato consegnato salvo alcuni
documenti di dettaglio (schede contabili di società che hanno dovuto essere ricostruite
contabilmente da Me__________). Nei mesi o anni successivi non sono riuscito
sempre a dare compiuta risposta al cliente per tutte le sue richieste, quando
non trovavo i documenti negli incarti: è successo una volta per esempio quando
mi chiedeva il documento relativo al pagamento dell’IVA per una barca detenuta
da T__________, acquistata molti anni fa. Il trapasso della documentazione è
avvenuto a luglio 2012. Durante tutto questo periodo c’è stata collaborazione e
scambio di informazioni tra AP 1 e Me__________, nelle persone di B__________ __________
e Ra__________ __________” (p. 1 segg.).
Ra__________ __________,
dipendente di Me__________ __________, ha deposto, con riferimento al doc. 3,
che “mi sono occupata del trasferimento dei dossier da AP 1 a Me__________.
Ricordo di aver visto le ricevute che sono state firmate da A__________ __________
ed ero presente anche io. Nel trapasso AP 1 è stata collaborativa nel senso che
per quanto ne so io ha consegnato tutto quello che doveva consegnare. Sulla
completezza della documentazione io non posso esprimermi, tuttavia da allora
non abbiamo riscontrato delle circostanze che potessero far pensare alla
mancanza di documenti, non so però se AP 1 abbia trattenuto qualcosa. Le nostre
richieste di documentazione si sono risolte nell’arco di circa 6 mesi a partire
dal maggio 2012. Successivamente non abbiamo più avuto necessità di chiedere
cose particolari. Il rapporto di collaborazione nei primi tempi è stato intenso
e con l’andare del tempo si è affievolito, anche in seguito a delle difficoltà
che AP 1 aveva avuto con il cliente, almeno a mio giudizio. Comunque ogni
nostra richiesta, alla fine forse con qualche ritrosia, è stata evasa” (p.
2).
Ma__________ __________, commercialista
di AO 1, ha riferito che “dopo che i rapporti tra [AO 1] AO 1 e la AP
1.
si erano guastati [AO 1] AO 1 mi chiese di verificare le diverse
strutture, che io sapevo dovevano esistere ma che non conoscevo nel dettaglio.
A quel momento … facendo le verifiche ne sono venuto a conoscenza … Ho sentito
parlare della società M__________ ma non ho mai avuto nessun contatto con
operatori o dirigenti della società: il nome della società l’ho visto solo in
relazione a verifiche di pagamenti effettuate a __________ insieme a A__________
__________ ... Chi si occupava di capire tutti i meccanismi era A__________ __________”
(p. 4 seg.).
8.1.3
L’istruttoria di causa
ha in definitiva permesso di accertare che AP 1, prima dell’inoltro della
causa, aveva già fornito a AO 1, in diversi momenti, tutta una serie di
documenti e di informazioni in merito alle società del suo Gruppo (cfr. in
particolare doc. 4 e doc. NN dell’inc. n.OR.2012.21); che le richieste di
documenti formulate al suo indirizzo, salvo quelle aventi per oggetto il
corrispondente M__________ __________ (cfr. deposizione AO 1 p. 6; testi A__________
__________ p. 3 e Ma__________ __________ p. 4), le uniche ancora attuali prima
dell’inoltro dell’istanza di conciliazione (cfr. lettera 23 febbraio 2012 nel
plico doc. 4), erano state sostanzialmente da lei evase a completa
soddisfazione di Me__________ __________ (cfr. deposizione AO 1 p. 6; testi A__________
__________ p. 1 e 4 e Ra__________ __________ p. 2), la quale non ha pertanto
ritenuto di dover formulare ulteriori domande al suo indirizzo (cfr. deposizioni
E__________ __________ p. 4 e AO 1 p. 6; testi B__________ __________ p. 2 e Ra__________
__________ p. 2); e che quest’ultima, pur non essendo stato in grado, in
un’unica occasione, di rispondere a un quesito postogli dal suo cliente (cfr.
teste A__________ __________ p. 4), ha aggiunto di essere riuscita a
ricostruire, sulla base di quanto ottenuto, i pochi dati mancanti (cfr. teste A__________
__________ p. 4).
8.2
Stando così le cose, la
censura di AP 1 secondo cui tutte le domande di rendiconto fatte valere con la
petizione dovevano essere respinte in quanto essa aveva già adempiuto al
rendiconto prima dell’inoltro della causa, rispettivamente siccome AO 1 aveva manifestamente
abusato del suo diritto per averlo nelle particolari circostanze reiterato in
causa, può in definitiva essere risolta nel modo seguente.
8.2.1
La censura deve essere
disattesa nella misura in cui è riferita alla domanda, poi parzialmente accolta
dal Pretore, volta alla presentazione di un resoconto scritto completo
(essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012, per le
società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese
da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe
applicate, e, per la società M&__________ __________, oltre che su questi
aspetti anche sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________
a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA.
In questa sede AP 1, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), non si
è in effetti confrontata con le dettagliate argomentazioni, per altro
confortate dai necessari riscontri probatori, che avevano indotto il giudice di
prime cure a ritenere che la petizione, in tale misura, non solo fosse ancora
d’attualità, ma meritasse anzi di essere accolta: essa non ha in particolare
spiegato, non avendo per altro neppure menzionato nel gravame la corrispondente
M__________ __________, se e in quale occasione, contrariamente a quanto
ritenuto nella decisione, avrebbe già fornito, a piena soddisfazione della
controparte, le informazioni richieste in merito a quella società,
rispettivamente se e come quelle informazioni sarebbero comunque state
evincibili dai documenti consegnati.
E comunque l’istruttoria
ha chiaramente permesso di stabilire come le informazioni fornite su quella
tematica fossero effettivamente carenti (cfr. supra consid. 8.1 e 8.1.3).
8.2.2
La censura può invece
essere accolta, con conseguente reiezione, su questo punto, della petizione, nella
misura in cui è riferita alla domanda, parzialmente ammessa dal Pretore, volta alla
presentazione di una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio
2008.
e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________
__________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________
__________, __________, I__________ __________ e __________. Le prove
menzionate in questa sede da AP 1 hanno in effetti permesso di confermare da
una parte che AO 1, prima dell’inoltro della petizione, aveva già ricevuto le
posizioni dare/avere relative agli anni 2009/2010/2011, dalla sua lettera 22
agosto 2011 (nel plico doc. 4) risultando per l’appunto l’avvenuta consegna a Me__________
__________ dei “rapporti dettagliati sulla gestione dei flussi in entrata ed
uscita di tutto il Gruppo, per gli anni 2009-2010-2011”, che dall’altra in
occasione dell’incontro del 16 gennaio 2012, poi avvenuto (cfr. teste A__________
__________ p. 1), gli era stata sottoposta una “situazione excel 2008
riportante i flussi bancari di tutte le società (identiche alle posizioni già
allestite da AP 1 per il 2009/2010/2011)” (cfr. doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21)
e che in generale tutte queste informazioni, ivi compresa quindi la posizione
dare/avere relativa agli anni 2012, erano state estrapolate o in ogni caso
avrebbero potuto esserlo dalla documentazione che gli era stata consegnata prima
dell’inoltro della causa (cfr. supra consid. 8.1 e 8.1.3). Oltretutto la
teste B__________ __________ aveva a sua volta riferito che “la situazione
dei flussi finanziari per le diverse società era da me aggiornata regolarmente,
anche con diversi riassunti settimanali” (p. 2).
8.2.3
La censura può
parimenti essere accolta - fatto salvo quanto si dirà nel prossimo considerando
- con conseguente reiezione, su questo punto, della petizione, anche laddove è
riferita alle altre domande di rendiconto formulate con la petizione, per altro
in larga misura esposte solo genericamente da AO 1.
8.2.4
Un’eccezione s’impone
tuttavia per quanto riguarda la domanda volta alla presentazione di un
riassunto delle prestazioni di AP 1 e di quelle dei suoi corrispondenti, contenente
in particolare i dettagli delle prestazioni eseguite, le ore impiegate e la
tariffa applicata, l’istruttoria non avendo permesso di ritenere che quei dati
fossero già stati forniti, rispettivamente fossero evincibili dai documenti
messi a disposizione prima dell’inoltro della causa (cfr. supra consid.
8.1
).
Pacifico, a questo
stadio della lite, che quella richiesta di rendiconto sia stata evasa con la
produzione da parte di AP 1 dei classeur di cui ai doc. 15 e 16, versati agli
atti con la risposta di causa, si tratta di esaminare se quei documenti fossero
già stati consegnati a AO 1 in precedenza. Non è così. Contrariamente a quanto
preteso nel gravame, non è in effetti vero che la teste B__________ __________ avrebbe
confermato che la documentazione contenuta nei classeur in questione (che invero
nemmeno corrisponde al doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21, per altro ritenuto
incompleto dal giudice di prime cure, senza che quel suo assunto sia qui stato
censurato) veniva regolarmente inviata alla controparte e da essa vagliata unitamente
al proprio commercialista Ma__________ __________; neppure è poi vero che tali
affermazioni sarebbero state rinsaldate da AO 1; mentre è del tutto irrilevante
che in quei documenti fossero presenti anche le fatture di AP 1, queste sì
rimesse in precedenza a AO 1 e da lui versate agli atti (cfr. doc. M-X). La
stessa AP 1 ha del resto ammesso, sia pure partendo dal presupposto - rimasto tuttavia
non provato - che tutto fosse già in possesso di AO 1, che “in tutta la
corrispondenza successiva al settembre 2011 non si scorge … la minima richiesta
della controparte in punto alle fatture di AP 1 e dei corrispondenti” (cfr.
appello p. 20).
È dunque a ragione che il
Pretore ha ritenuto, per tale posizione, che la petizione era da stralciare dai
ruoli per acquiescenza.
9.
AO 1, con il suo
appello incidentale, ha postulato la riforma del giudizio pretorile nel senso
di imporre a AP 1 pure la presentazione di un resoconto scritto completo
(essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per
la società T__________ __________. Il gravame, con cui AO 1 si è in sostanza
limitato a contestare l’assunto del Pretore secondo cui, lo scopo della società
essendo quello “di concedere un prestito”, la rendicontazione sarebbe “di
natura meramente finanziaria” e sarebbe già stata accolta nell’ambito della
domanda di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società, dev’essere
disatteso, sia in ordine che nel merito.
Esso è innanzitutto
irricevibile, atteso che in questa sede AO 1, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre
2011.
4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10
marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), non ha assolutamente spiegato per
quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto che
il tema della tipologia e della motivazione delle prestazioni rese dalla
mandataria fosse già stato evaso con la produzione da parte di quest’ultima dei
doc. 15 e 16; e neppure ha spiegato per quali ragioni il primo giudice avrebbe
sbagliato nell’aver ritenuto che, alla luce di quanto era stato addotto nella
petizione (p. 8), circostanza su cui l’impugnativa non si è puntualmente
confrontata (se non in modo generico e comunque senza mai fornire i necessari
riscontri), l’altro tema, quello dei risultati conseguiti dalla mandataria, fosse
già stato evaso nell’ambito della domanda di presentazione di una posizione di
dare/avere per ciascuna società.
Ad ogni buon conto,
alla luce di quanto si è detto in precedenza (cfr. supra consid. 8.1,
8.1.3
e 8.2.3) e a cui si può rinviare, la domanda di rendiconto in esame
sarebbe stata da stralciare dai ruoli nel suo primo tema e da respingere nel
secondo.
10.
Visto quanto precede,
la petizione di AO 1, nella misura in cui non è stralciata dai ruoli per
acquiescenza, deve essere parzialmente accolta (dispositivo n. I.1), nel senso
che a AP 1 va fatto ordine di presentare un resoconto scritto completo
(essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012, per le
società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese
da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe
applicate, e, per la società M&__________ __________, sulle prestazioni
rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate, sulle tariffe
applicate e sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________
a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA (dispositivo n. I.1.1).
11.
AP 1, con il suo
appello, ha pure chiesto, non solo in via subordinata e in via ancor più
subordinata, ma anche, come si evince dalla motivazione da lei addotta (p. 30),
in via principale, di riformare la decisione pretorile nel senso di ridurre da
CHF 15'800.- (l’entità delle spese per l’assunzione delle prove, di CHF
14'200.-, non è invece stata censurata) a
CHF 5'000.- la tassa di giustizia e da CHF 20'000.- a
CHF 8’000.- l’indennità (piena) per ripetibili, rilevando che il valore
litigioso della causa di rendiconto era quello di CHF 50'000.- proposto dalle
parti e non quello di CHF 500'000.- stabilito, sulla base di un raffronto
improponibile con quanto era oggetto della causa creditoria di cui all’inc. n.
OR.2012.21, dal giudice di prime cure.
La
censura è infondata. Giusta l’art. 91 cpv. 2 CPC se la domanda non verte su una
determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le
loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è
in effetti determinato dal giudice. Nel caso di specie si è per l’appunto
confrontati con una situazione del genere, visto e considerato che la petizione
non verteva su una determinata somma di denaro e che l’accordo delle parti
circa un valore litigioso di almeno CHF 50'000.- (cfr. l’indicazione a p. 1
della petizione, non contestata nella risposta) era manifestamente errato. In
una causa di rendiconto, il valore litigioso corrisponde in effetti alla somma per
il cui riconoscimento/disconoscimento giudiziale era stata formulata la domanda
di informazioni (cfr. DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008
4A_246/2007 consid. 2.1 pubbl. in: SZZP 2008 p. 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008
consid. 1.2, 17 dicembre 2014 4A_343/2014 consid. 1), ritenuto che in concreto,
stante nella causa di cui all’inc. n. OR.2012.21 AO 1 era stato convenuto in
lite da AP 1 per il pagamento di una somma arrotondata di CHF 38'803.85, di EUR
142'173.10, di USD 21'623.75 e di
GBP 176'154.60 oltre interessi, ben si può ritenere che il suo valore litigioso
era di almeno CHF 500'000.-. Non va del resto nemmeno scordato che il
rendiconto era stato richiesto con riferimento a società che pacificamente detenevano,
o avevano detenuto, tra le altre cose, un appartamento in __________, uno yacht
(pagato almeno EUR 1'200'000.-), un elicottero, automobili varie e importanti
brevetti (cfr. teste A__________ __________ p. 2 segg.).
12.
Ritenuto che, alla
luce di quanto si è detto, il dispositivo n. I.1 deve essere parzialmente
riformato, la domanda con cui AP 1, con il suo appello, ha chiesto in via
subordinata rispettivamente in via ancor più subordinata di attribuire le spese
giudiziarie tenendo conto di una sua soccombenza di 1/3 (ritenendo che le
domande petizionali fossero state ammesse solo in minima parte) rispettivamente
nulla (ritenendo - invero a torto - che, a fronte della sua parziale
acquiescenza già con la risposta, la controparte fosse malvenuta ad aver
ribadito in sede conclusionale l’integrale accoglimento della petizione, ivi
compresa della parte, pari a 1/3, per la quale vi era stata acquiescenza),
risulta in sé priva d’oggetto.
Visto che al termine
dell’esame delle rispettive censure delle parti AO 1 è in definitiva risultato
vincente, per l’acquiescenza della controparte, laddove aveva preteso per le 10
società un riassunto delle proprie prestazioni e di quelle dei corrispondenti
e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con
relativi documenti giustificativi (fatture); che è risultato soccombente, per
l’infondatezza delle sue richieste, laddove aveva preteso per le 10 società la
presentazione di una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio
2008.
e sino al 31 marzo 2012; mentre che, con riferimento alla domanda di allestimento
di un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per
gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012, è risultato vincente per 3
delle 10 società, per il parziale accoglimento delle sue richieste e per
l’acquiescenza della controparte, ed è invece risultato vincente e soccombente
in modo sostanzialmente uguale per le rimanenti 7 società, per l’acquiescenza
della controparte e per l’infondatezza delle sue richieste, appare tutto
sommato giustificato ed equo, in riforma del dispositivo n. I.2, porre le spese
processuali della prima istanza, confermate in CHF 30'000.-, per 9/20 a carico
di AO 1 e per 11/20 a carico di AP 1, tenuta altresì a rifondere a quest’ultimo
CHF 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
sulla petizione di AP 1
– azione creditoria (inc. n. OR.2012.21)
13.
Giusta l’art. 8 CC,
colui che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni
è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la
congruità della sua pretesa. Il mandatario deve in particolare provare che
l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate (Weber, Kurzkommentar, n. 21 ad art. 394
CO; Werro, op. cit., n. 40 e 46 ad
art. 394 CO), è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente
proporzionato in base alle circostanze, nonché la congruità della sua pretesa
rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso comune, il giudice
fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti
del caso, fermo restando che la stessa deve essere oggettivamente proporzionata
ai servizi resi (DTF 135 III 259 consid. 2.2).
14.
Il Pretore, dopo aver
rammentato questi principi, ha stabilito che la remunerazione concretamente
dovuta a AP 1 per l’amministrazione delle varie società, che essa era tenuta a
dimostrare, era costituita da un importo forfetario fisso o di base, da una retribuzione
perlopiù non meglio pattuita per le prestazioni supplementari, con le relative spese
vive, e dalle remunerazioni cedutele dai suoi corrispondenti. A tale proposito
ha escluso che la correttezza delle somme azionate fosse stata ammessa da AO 1
con gli scritti da lei menzionati a p. 9 delle sue conclusioni (ossia con il
doc. FF e con la lettera 26 luglio 2011 nel plico doc. 4 dell’inc. n.
OR.2012.22), che non contenevano alcun riconoscimento di debito, e ha quindi aggiunto
che il fatto che in passato costui non avesse contestato e avesse anzi fatto fronte
ad alcune fatture non significava ancora che avesse accettato anche in futuro
le modalità di fatturazione adottate, segnatamente i tariffari orari, che per
altro mai emergevano espressamente dalle varie fatture.
Ciò premesso, ha ritenuto
che, per la parte fissa o di base, non contestata da AO 1, AP 1 potesse
fatturare GBP 3'900.- per __________, CHF 4'852.- per __________,
USD 3'666.67 per __________, EUR 3'375.- per __________, CHF 2'000.- per l’autovettura
Porsche Cayenne Turbo, EUR 3’000.- per la società __________ e EUR 200.- per il
conto corrente presso __________.
In merito alla parte di
onorario esulante dalla parte fissa, contestata da AO 1 tranne per quanto
riguardava le spese vive, si è espresso in maniera differenziata.
La contestazione in merito
alla congruità delle ore esposte è stata da lui disattesa: a fronte delle indicazioni
contenute nella petizione nonché dei documenti prodotti in quell’allegato (doc.
OO e PP) e poi richiamati nella replica (doc. 15 e 16 dell’inc. n. OR.2012.22),
la stessa era in effetti del tutto insufficiente, essendo stata formulata da AO
1.
in modo generico (risposta p. 4), poco importando in tali circostanze se sul
tema fosse ancora pendente un’azione di rendiconto, di cui per altro AO 1 non
aveva preteso l’evasione preventiva; essa sarebbe stata in ogni caso da
respingere a seguito della produzione dei vari dettagli agli atti (doc. OO e
doc. 15 e 26 dell’inc. OR.2012.22), confermati dai testi escussi (testi L__________
__________ p. 1, B__________ __________ p. 2, S__________ __________ p. 2, Mi__________
__________ p. 1, V__________ __________ p. 1 e Ro__________ __________ p. 3), il
perito giudiziario, nonostante non avesse potuto confermare, vista la mole dei
dati e il tempo trascorso, la correttezza del dispendio orario indicato per
ogni singola voce nei dettagli (delucidazione peritale p. 4), avendo indicato
che le ore fatturate potevano essere considerate correnti/ricorrenti e
rientrare nel normale svolgimento dell’amministrazione, rispettivamente non
esulavano dall’oggetto dei vari mandati (perizia p. 6-8), ciò che permetteva di
concludere che il tempo esposto nelle fatture era congruo.
La contestazione in merito
alle tariffe applicate è invece stata parzialmente ammessa. In effetti, alla
luce di quanto indicato dal perito giudiziario (perizia p. 4) e considerato che
i tariffari da lui presi quale riferimento non erano vincolanti ma potevano
fungere da base al prudente apprezzamento del giudice, le tariffe applicate da AP
1.
risultavano in generale eccessive per rapporto a quanto usuale nel settore, né
risultava per il resto che l’attività da lei svolta presupponesse
responsabilità o capacità tali da giustificare un raddoppio delle tariffe
massime indicate dal perito giudiziario (perizia p. 5), ciò che incombeva in
ogni caso alla medesima di comprovare e ancora prima allegare (il che in realtà
era stato compiutamente fatto solo in sede conclusionale e dunque tardivamente),
mentre dal carteggio processuale risultava che in fin dei conti l’attività
svolta era quella classica di una fiduciaria attiva in un contesto
internazionale. Ora, non potendo entrare in linea di conto un ricalcolo voce
per voce di ogni dettaglio delle ore prestate da AP 1, ben si giustificava
operare una riduzione forfetaria e lineare sugli onorari esposti nelle 75
fatture. Visto da una parte che E__________ __________ fatturava oltre il
doppio dell’onorario mediano normalmente previsto per i titolari, Ro__________ __________
(semplice impiegata di commercio, cfr. doc. SS) il 50% in più del minimo
previsto per i collaboratori non qualificati, B__________ __________ (con un
mero diploma commerciale, cfr. doc. SS) l’85% in più del minimo previsto per i
collaboratori non qualificati, Mi__________ __________ (che aveva eseguito dei
corsi specialistici in finanza e contabilità, cfr. doc. SS) eccedeva di poco il
massimo per la categoria degli impiegati qualificati e Li__________ __________
(con diploma __________ in economia, cfr. doc. SS) superava del 40% il massimo
previsto per collaboratori qualificati con particolari responsabilità,
considerato dall’altra che le ore svolte dai vari impiegati erano ben maggiori
di quelle svolte da E__________ __________ e ritenuto infine che Li__________ __________
non ricordava le invero poche ore da lei fatturate, la riduzione forfetaria,
non applicata però alle spese vive, è stata da lui fissata in 1/3, ritenuto che
dalle fatture per __________ sono pure state dedotte le spese per onorario CdA
del corrispondente, non comprovate e non risultanti dal contratto.
Le fatture relative a
queste posizioni, comprensive delle spese vive, sono così state rettificate in
GBP 117’704.75 per __________, in CHF 23'007.43 per __________, in EUR
18'856.48 per R__________ __________, in EUR 7'486.61 per I__________ __________,
in USD 3'825.63 per __________, in GBP 5'850.19 e EUR 36'388.67 per __________
e in USD 4'890.34 per M&__________ __________.
Le remunerazioni cedute a AP
1.
dai suoi corrispondenti sono state riconosciute unicamente nella misura in
cui non erano state contestate da AO 1, ossia in ragione di GBP 6'125.38 per __________
e in ragione di GBP 5’993.91 per __________. Laddove erano riferite alla
corrispondente M__________ __________, e meglio con riferimento alle società R__________
__________, M&__________ __________ e I__________ __________, le stesse sono
state invece respinte, siccome AO 1 le aveva contestate, anche in punto alla
loro congruità (risposta p. 5 e duplica p. 8), ed esse non erano state sufficientemente
provate, non bastando la produzione delle relative fatture, e in particolare difettando
da una parte un dettaglio che permettesse di comprendere l’attività svolta e le
spese sostenute, e il contratto di mandato non prevedendo dall’altra uno
specifico onorario per CdA e domiciliazione siccome non compilato su questo punto
(doc. O e Z), fermo restando oltretutto che gli importi esposti, che per altro
in assenza di disposizioni particolari sarebbero dovuti spettare alla
mandataria e non a terzi, nemmeno corrispondevano a quanto indicato a p. 4 della
petizione.
Da tutte le somme così
attribuite ha infine provveduto a dedurre gli importi che risultavano essere
già stati pagati da AO 1, come emergeva dal doc. PP e dai plichi di fatture
nell’inc. n. OR.2012.22, ossia GBP 17'347.70 per __________, CHF 1'132.42 per __________,
USD 361.28 per __________ e USD 1'169.11 per M&__________ __________.
Al saldo così ottenuto ha
infine aggiunto gli interessi legali del 5% dalla data della petizione,
rilevando che lo scritto 5 luglio 2011 (doc. QQ), riferito a una lista di
fatture allegata ignota, non poteva assurgere a valida interpellazione, tanto
più che alcune fatture litigiose erano finanche successive allo stesso.
Le spese processuali
(comprensive di CHF 14'200.- per l’assunzione delle prove) e le ripetibili,
queste ultime limitate anche in questo caso all’aliquota minima per tener conto
dell’avvenuta congiunzione con la causa di cui all’inc. n. OR.2012.22, sono
state da lui calcolate sulla base del valore litigioso di circa CHF 500'000.- e
sono state da lui poste a carico delle parti in base al rispettivo grado di soccombenza.
15.
AO 1, nel suo appello,
ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile e di rinviare
l’incarto al Pretore per l’emanazione, previa l’assunzione dell’edizione di
documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei suoi dipendenti
come testi, di un nuovo giudizio, o quanto meno, come si evince dalla
motivazione da lui addotta (p. 21), di far assumere queste medesime prove
direttamente da questa Camera. Egli, a sostegno della sua richiesta, si è
limitato a contestare “che la domanda di edizione da M__________ e/o AP 1
non fosse rilevante ai fini del giudizio”, evidenziando invece che la
stessa “era più che giustificata e avrebbe certamente contribuito a comprendere
l’effettivo ruolo di M__________ in questa vicenda e, soprattutto, le
prestazioni fornite direttamente o per delega per oltre EUR 100'000.-” (p.
17.
seg.).
15.1
La richiesta di
assunzione di tali prove ad opera del Pretore è irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che con l’appello AO 1
non si è assolutamente confrontato con gli argomenti - esposti a p. 6 dell’ordinanza
sulle prove 7 marzo 2014 (nella quale il magistrato, con due motivazioni
alternative e indipendenti, gli aveva rimproverato di aver “disatteso il suo
onere di porre il giudice nella possibilità di determinare la pertinenza di un
mezzo di prova”, rispettivamente aveva rilevato che quella prova era “sproporzionata
dal momento che ogni fattispecie potrà essere chiarita già mediante le
audizioni testimoniali e l’interrogatorio delle parti”) - che avevano
indotto il giudice di prime cure a non ammetterle e non ha dunque spiegato per
quali ragioni di fatto e di diritto gli stessi sarebbero errati o comunque non
condivisibili.
Ritenuto che quelle prove,
che non costituivano dei nova autentici, avrebbero ragionevolmente
potuto essere - e del resto sono già state - richieste in prima sede, è
parimenti escluso che le stesse possano ora essere assunte da questa Camera in
applicazione dell’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. II CCA 3 ottobre 2014 inc.
n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n.
12.2013
, 5 novembre 2015 inc. n. 12.2014.35, 18 giugno 2018 inc. n.
12.2017
).
15.2
Le prove in questione erano oltretutto
inutili, visto e considerato che né il Pretore, né questa Camera (cfr. infra
consid. 20) avevano in definitiva ritenuto di riconoscere a AP 1 le remunerazioni
relative a M__________ __________.
16.
AP 1, nel suo appello,
ha ritenuto che la sua petizione dovesse essere integralmente accolta per il
fatto che AO 1 con il doc. FF e con la lettera 26 luglio 2011 nel plico doc. 4
dell’inc. n. OR.2012.22 aveva già ammesso la correttezza delle somme da lei azionate.
A torto.
Il rilievo è irricevibile
in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che nell’occasione
AP 1 si è limitata a ricopiare quanto aveva addotto nel suo allegato
conclusionale (p. 9 seg.), che ovviamente non poteva costituire una valida
censura al giudizio pretorile, a quel momento non ancora reso (cfr. TF 26
giugno 2014 4A_97/2014 e 4A_101/2014 consid. 3.3, 1 settembre 2014 4A_290/2014
consid. 3.2).
Ma sarebbe stato in ogni
caso da respingere anche nel merito, essendo incontestabile che in quei documenti,
in cui AO 1 aveva sostanzialmente espresso solo la disponibilità a pagare, a
determinate condizioni, poi non realizzate, dei non meglio precisati importi asseritamente
già accantonati, non era ravvisabile alcun riconoscimento di debito, come ha per
finire dovuto ammettere anche la stessa AP 1, laddove ha dichiarato che “può
essere vero che gli scritti appena esplorati supra … non assurgono tecnicamente
a riconoscimenti di debito conformi ai parametri stringenti dell’art. 82 LEF (…
perché non incondizionati)” (cfr. appello p. 34).
17.
AO 1, nell’ambito
della sua richiesta d’appello in via subordinata, ha ritenuto di non poter
essere obbligato a pagare alcunché a AP 1 per le prestazioni supplementari, contestando
in sostanza il giudizio con cui il Pretore, con riferimento alla parte di
onorario esulante dalla parte fissa, aveva disatteso la sua contestazione della
congruità delle ore esposte. Egli ha in particolare osservato che la
contestazione delle fatture era da lui già stata formulata nella fase
preprocessuale e che nella risposta una contestazione puntuale del dispendio
orario non era possibile in quanto nella petizione la controparte, che non
aveva ancora provveduto al necessario rendiconto, non aveva sufficientemente
ossequiato al suo onere di allegazione; e ha evidenziato che neppure era vero
che AP 1 avesse comunque dato seguito al suo onere probatorio sul tema, tant’è
che il perito giudiziario si era detto impossibilitato, per l’insufficienza
delle informazioni a sua disposizione, di confermare la correttezza del
dispendio orario (delucidazione peritale p. 4). Subordinatamente ha rilevato
che il perito giudiziario non era stato in grado di verificare il 73% delle
fatture (allegato A della perizia), ciò che a suo dire imponeva quanto meno di
ridurre in tale proporzione l’onorario supplementare della controparte, e che,
sempre per il medesimo esperto, alcune delle pretese supplementari,
segnatamente quelle relative a “contabilità, bilanci, deposito atti,
redazione verbali, amministrazione, indirizzo, ritiri posta, inoltro al
mandante, ecc.” rientravano in realtà in quelle fatturate a forfait
(delucidazione peritale p. 2) e dovevano con ciò essere dedotte da quelle
pretese relative a questa posizione.
La censura è irricevibile,
atteso che AO 1, a fronte di una decisione pretorile fondata su due motivazioni
alternative e indipendenti, non è riuscito a dimostrare - come si vedrà - che
entrambe non reggessero (cfr. Reetz,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
43.
ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.
4.
).
AO 1 non è innanzitutto riuscito
a dimostrare l’erroneità della conclusione pretorile secondo cui la sua contestazione
negli allegati preliminari in merito alla congruità delle ore esposte non era
sufficiente. A tale proposito è a ragione che il giudice di prime cure ha
evidenziato come AP 1 nella petizione avesse regolarmente ossequiato al suo
onere di allegazione, spiegando che le sue pretese si fondavano sulle fatture
prodotte quali doc. OO e sulla tabella riassuntiva versata agli atti quale doc.
PP (cfr. petizione p. 8). È pure a ragione che il primo giudice ha aggiunto che
nella risposta AO 1 non aveva formulato contestazioni sulla congruità delle ore
fatturate, ritenuto che in questa sede non è stato assolutamente preteso che
una tale contestazione possa essere stata da lui formulata con la duplica, dopo
che con la replica AP 1 aveva pure fatto riferimento ai doc. 15 e 26 dell’inc.
OR.2012.22 (che, come si è visto, costituivano un valido rendiconto sul tema,
cfr. supra consid. 8.2.3). Ed è ancora a ragione che il giudice ha
aggiunto che una tale contestazione avrebbe senz’altro potuto essere formulata
da quest’ultimo, anche se sul tema era pendente un’azione di rendiconto, tant’è
che lo stesso era stato comunque in grado di contestare altri aspetti della
fatturazione, segnatamente la congruità delle tariffe orarie (cfr. risposta p.
6.
seg. e duplica p. 8). Poco importa dunque se il perito giudiziario, che per
altro non risulta affatto aver ritenuto che alcune pretese supplementari -
tanto meno quelle relative a “contabilità, bilanci, deposito atti, redazione
verbali, amministrazione, indirizzo, ritiri posta, inoltro al mandante, ecc.”,
tema evocato per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in questa sede
(art. 317 cpv. 1 CPC) - rientrassero con certezza in quelle fatturate a forfait
e fossero eccessive (cfr. delucidazione peritale p. 1 seg.), non sia stato in
grado di verificare il 73% delle fatture, oppure possa essersi detto
impossibilitato, per l’insufficienza delle informazioni a sua disposizione, di esprimersi
sul tempo impiegato per le prestazioni supplementari (cfr. delucidazione
peritale p. 4).
Si aggiunga che AO 1, in
violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, neppure si è confrontato con la seconda
motivazione del Pretore, secondo cui AP 1 avrebbe in ogni caso sufficientemente
dato seguito al suo onere probatorio con la produzione dei vari dettagli agli
atti (doc. OO e doc. 15 e 26 dell’inc. OR.2012.22), confermati dai testi
escussi (testi L__________ __________ p. 1, B__________ __________ p. 2, S__________
__________ p. 2, Mi__________ __________ p. 1, V__________ __________ p. 1 e Ro__________
__________ p. 3), tanto più a fronte della conclusione del perito giudiziario,
il quale aveva indicato che le ore fatturate potevano essere considerate
correnti/ricorrenti e rientrare nel normale svolgimento dell’amministrazione,
rispettivamente non esulavano dall’oggetto dei vari mandati (perizia p. 6-8).
18.
Nell’evenienza, realizzatasi
(cfr. supra consid. 17), in cui la contestazione della controparte in
merito alla congruità delle ore fatturate per le prestazioni supplementari
fosse stata disattesa, AP 1, nel suo appello, ha da parte sua preteso che,
diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, AO 1 dovesse essere obbligato a
pagarle l’integralità di quegli onorari per il fatto che le tariffe orarie
applicate, a lui note, erano state da lui ammesse per atti concludenti a
seguito del precedente pagamento, non contestato in causa, di numerose altre
fatture esposte con quelle stesse modalità e tariffe (doc. 2 dell’inc.
OR.2012.22; perizia p. 20; deposizione E__________ __________; testi B__________
__________, Ro__________ __________ e L__________ __________) ed erano comunque
usuali, rientrando per tutti i suoi dipendenti, viste le competenze messe in campo
e l’indubbia complessità e difficoltà del mandato da lei già evocate a p. 10
della replica e corredate dalle necessarie prove, nei limiti delle tariffe
della categoria (perizia p. 4, 5 e 20). A torto.
In merito alla presunta
ammissione delle tariffe da parte di AO 1, per atti concludenti, a seguito del
precedente pagamento di numerose altre fatture esposte con quelle stesse
modalità, si osserva che AP 1 non ha in realtà dimostrato che da quelle
precedenti fatture si potessero evincere le tariffe applicate (accertate in
effetti solo la consegna del doc. OO e dei doc. 15 e 16 dell’inc. n.OR.2012.22),
che neppure è stato provato fossero altrimenti note a AO 1 (la teste B__________
__________, a p. 2, ha anzi riferito di non aver mai consegnato un tariffario),
tanto più che quest’ultimo, più che aver pagato le fatture, si era limitato a
fornire i fondi che coprivano solo le spese di gestione da lui indicate (cfr. teste
B__________ __________ p. 2) e che venivano poi destinati dalla fiduciaria a
tale scopo. Nel prosieguo dell’appello AP 1, contraddicendo quanto da lei
stessa dichiarato in precedenza, ha per altro ammesso che le tariffe orarie da
lei applicate neppure erano sempre state invariate ma avevano raggiunto l’entità
poi considerata nel giudizio solo con il passare degli anni (cfr. appello p. 38
segg.).
E nemmeno è vero che le
tariffe orarie applicate da AP 1 erano usuali. Il perito giudiziario ha in
effetti rilevato che le tariffe applicate per i suoi dipendenti eccedevano in
generale quanto previsto dal tariffario indicativo edizione 13.07.2012 di
Fiduciari/Suisse - sezione Ticino (cfr. perizia p. 4 seg. e 20). Egli ha invero
aggiunto che il tariffario 18.11.2002 della Camera fiduciaria, sostanzialmente
analogo a quest’ultimo, permetteva la fatturazione fino a un massimo del doppio
delle tariffe in casi specifici, dove era richiesta particolare responsabilità,
dove vi erano interessi significativi, dove erano richieste speciali conoscenze
ed esperienze (cfr. perizia p. 5 e 20): sennonché negli allegati preliminari AP
1.
non aveva mai preteso che nell’occasione ricorressero queste particolari condizioni,
essendosi limitata a evidenziare di essere una fiduciaria “seria”
composta da “persone con formazione specifica” (cfr. replica p. 11), né lo
aveva in definitiva comprovato, non essendo a tale scopo sufficiente, a fronte
dell’accertamento pretorile - neppure censurato e comunque ineccepibile (cfr. perizia
p. 9, secondo cui “in linea generale … le prestazioni possono essere considerate
usuali e rientrano nella normale amministrazione”) - secondo cui dal
carteggio processuale risultava che in fin dei conti l’attività svolta era
quella classica di una fiduciaria attiva in un contesto internazionale, il
fatto che le gestioni societarie potessero essere delicate e contraddistinte da
elementi di internazionalità rispettivamente vertessero su patrimoni importanti.
19.
Nell’ipotesi, pure
verificatasi (cfr. supra consid. 18), in cui la correttezza delle
tariffe orarie fatturate per le prestazioni supplementari non fosse stata
confermata, entrambe le parti, nei loro rispettivi appelli, hanno censurato, in
via subordinata, il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto che quelle
tariffe orarie e con ciò l’onorario per le prestazioni supplementari - escluse
le spese vive, ammesse, e le spese per onorario CdA del corrispondente
contenute nelle fatture per __________, non ammesse - dovessero essere ridotte
in ragione di 1/3.
Mentre AP 1 ha postulato
una riduzione massima del 6.5%, rilevando che solo gli onorari di E__________ __________
e di Li__________ __________, che “pesavano” in tale limitata misura, eccedevano
quanto previsto dalle tariffe professionali, e ritenendo che in ogni caso il
giudice di prime cure da una parte avesse misconosciuto che le tariffe orarie non
erano sempre state quelle considerate nel giudizio ma avevano raggiunto quelle
entità solo con il passare degli anni, dall’altra avesse inserito nella
categoria “collaboratori non qualificati” e al minimo tariffale anziché
in quella dei “collaboratori qualificati” i suoi dipendenti B__________ __________
e Ro__________ __________, e infine non avesse a torto accolto l’istanza di
assunzione di nuove prove (di cui è nuovamente chiesta l’ammissione da parte di
questa Camera) volta a dimostrare l’attività effettivamente svolta dalla
dipendente Li__________ __________; AO 1 ha auspicato una riduzione di almeno il
40% - 50%, ritenendo eccessivo l’onorario riconosciuto in tal modo dal Pretore per
i singoli dipendenti della controparte, anche perché L__________ __________, Ro__________
__________, B__________ __________ e Mi__________ __________ andavano in realtà
inseriti nella categoria “altri collaboratori” anziché in quella dei “collaboratori
qualificati”.
19.1
Premesso che in questa
sede le parti non hanno censurato l’assunto pretorile secondo cui, non essendo
praticabile un ricalcolo voce per voce di ogni dettaglio delle ore prestate da AP
1, doveva semmai entrare in considerazione solo una riduzione forfetaria e
lineare, si osserva che, per poter decidere con cognizione di causa se ed
eventualmente in quale misura il giudizio con cui il Pretore ha ridotto in
ragione di 1/3 le tariffe orarie fatturate dai dipendenti di AP 1 debba essere
riformato, occorre dapprima accertare quali erano le tariffe previste dalla
categoria, quali erano le tariffe concretamente applicate da AP 1, e come il
giudice di prime cure aveva provveduto a risolvere la questione.
19.1.1
Sul tema delle tariffe
previste dalla categoria, il perito giudiziario ha chiarito che, in base al
tariffario indicativo edizione 13.07.2012 di Fiduciari/Suisse - sezione Ticino,
sostanzialmente analogo al tariffario 18.11.2002 della Camera fiduciaria (cfr. supra
consid. 18), i “titolari e direzione” potevano fatturare da CHF 200.- a
CHF 300.-, i “collaboratori qualificati con particolari responsabilità”
da CHF 180.- a CHF 250.-, i “collaboratori qualificati” da CHF 150.- a
CHF 180.-, gli “altri collaboratori” da CHF 100.- a CHF 150.- e gli “apprendisti
e stagisti” da CHF 50.- a CHF 100.- (cfr. perizia p. 4 seg.).
19.1.2
Sul tema delle tariffe
concretamente fatturate dai dipendenti di AP 1, si osserva invece che AO 1, con
la sua risposta, aveva sostenuto che, per ogni ora lavorativa, E__________ __________
aveva fatturato CHF 500.- fino al 2009 e CHF 600.- in seguito, Ro__________ __________
CHF 150.-, B__________ __________ e Mi__________ __________ CHF 185.- e Li__________
__________ CHF 350.- (p. 6). Tale assunto deve essere considerato assodato, non
essendo stato contestato con la replica da AP 1, che dunque è assai malvenuta a
sostenere, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che le
tariffe orarie non erano sempre state quelle ma avevano raggiunto quelle entità
solo con il passare degli anni.
19.1.3
Come detto, nella sua
decisione il Pretore aveva rilevato che E__________ __________ aveva in realtà
fatturato oltre il doppio dell’onorario mediano previsto per i “titolari”
(che era di CHF 250.-), che Ro__________ __________ aveva fatturato il 50% in
più del minimo previsto per i “collaboratori non qualificati” (che era
di CHF 100.-), che B__________ __________ aveva fatturato l’85% in più del
minimo previsto per i “collaboratori non qualificati” (che era di CHF
100.
-), che Mi__________ __________ aveva fatturato poco più del massimo previsto
per i “collaboratori qualificati” (che era di CHF 180.-) e che Li__________
__________ aveva fatturato il 40% in più del massimo previsto per i “collaboratori
qualificati con particolari responsabilità” (che era di CHF 250.-).
19.2
Ciò detto, la censura
delle parti in merito alla categoria tariffaria in cui il Pretore aveva inserito
alcuni dei dipendenti di AP 1 può essere evasa come segue: mentre l’assunto con
cui quest’ultima ha ritenuto che le sue dipendenti B__________ __________ e Ro__________
__________ dovessero in realtà far parte della categoria “collaboratori
qualificati” anziché di quella dei “collaboratori non qualificati” o
“altri collaboratori” è corretto solo limitatamente alla prima (cfr. perizia
p. 5), con conseguente correzione a CHF 150.- della sua tariffa oraria minima,
mentre non lo è per quanto riguarda la seconda, non potendo bastare il solo fatto
che essa disponesse di un attestato di capacità quale “impiegata di commercio
con formazione estesa” (cfr. doc. SS), la tesi di AO 1 secondo cui la
dipendente Mi__________ __________ dovesse rientrare nella categoria “collaboratori
non qualificati” o “altri collaboratori” anziché in quella dei “collaboratori
qualificati” è infondata (cfr. perizia p. 5).
Nell’occasione le
parti si erano invero espresse anche sulla categoria che avrebbe dovuto essere attribuita
ai dipendenti L__________ __________ e S__________ __________, ma non hanno poi
censurato la loro mancata considerazione da parte del Pretore nell’ambito
dell’apprezzamento sulla riduzione dell’onorario. La questione non necessita pertanto
di essere approfondita.
19.3
Nella sua decisione, il
Pretore non ha invece spiegato, se si prescinde da un suo breve accenno ai relativi
titoli di studio conseguiti, perché a suo giudizio i dipendenti di AP 1 potessero
esporre la tariffa minima (Ro__________ __________ e B__________ __________),
mediana (E__________ __________) o massima (Mi__________ __________ e Li__________
__________) prevista dalla rispettiva categoria professionale, aspetto quest’ultimo
che invero non è stato ora censurato in modo chiaro dalle parti.
Ciononostante, ritenuto
che per il perito giudiziario l’attività svolta da AP 1 era tutto sommato
normale (cfr. supra consid. 18) e che negli allegati preliminari le
parti non avevano approfondito più di tanto il tema delle più o meno estese qualifiche
professionali dei suoi dipendenti (AP 1 essendosi limitata ad evidenziare, a p.
11.
della replica, che oltre ad E__________ __________, “dottore in economia
e commercio, laureato presso l’Università __________ di __________, iscritto
all’albo dei fiduciari e navigato esperto in ambito fiduciario”, annoverava
tra i suoi dipendenti “numerose altre persone con formazione
specifica”), si è qui ritenuto, per semplicità di calcolo (con una
soluzione per altro leggermente vantaggiosa per la fiduciaria, ritenuto in
particolare che in tal modo - rispetto a quanto riconosciuto dal Pretore, con
la correzione di cui si è detto sopra - sono stati attribuiti CHF 25.- in più per
Ro__________ __________, CHF 15.- in più per B__________ __________ e CHF 15.-
in meno per Mi__________ __________), di attribuire a tutti i dipendenti la
tariffa oraria mediana prevista per la loro rispettiva categoria (il tutto come
meglio risultava a p. 4 della perizia).
19.4
Del tutto infondata è
invece la censura con cui AP 1 ha lamentato la reiezione, con decisione 17
marzo 2016, della sua istanza di assunzione di nuove prove documentali (con
conseguente richiesta di loro ammissione da parte di questa Camera), volte a
dimostrare l’attività effettivamente svolta dalla dipendente Li__________ __________,
la quale non era stata in grado di ricordare le ore da lei fatturate. A parte
il fatto che in questa sede nemmeno è dato di sapere quali sarebbero le prove in
tal modo da assumere, neppure specificate nel gravame o prodotte, si osserva
che, come spiegato a suo tempo dal giudice di prime cure, lo scopo dell’art.
229.
CPC non è in effetti quello di permettere alle parti di assumere o di produrre
nuovi mezzi di prova che si sono appalesati come necessari a fronte dell’inconcludenza,
contraddittorietà o insufficienza di quelli ritualmente offerti (cfr. Trezzini, op. cit., m. 39 e n. 650 ad
art. 229 CPC, con rif. a TF 1 aprile 2005 4P.61/2005 consid. 4 / 6.2).
19.5
Tutto ciò premesso, ritenuto
da una parte che AP 1 poteva così fatturare CHF 250.- anziché i CHF 500.- esposti
fino al 2009 e i CHF 600.- esposti in seguito (con una media di CHF 550.-) per E__________
__________, CHF 125.- anziché i CHF 150.- esposti per Ro__________ __________, CHF
165.
- anziché i CHF 185.- esposti per B__________ __________ e per Mi__________
__________ e CHF 215.- anziché i CHF 350.- esposti per Li__________ __________;
considerato dall’altra che, come rilevato dal Pretore e non censurato dalle
parti in questa sede, le ore svolte dai vari impiegati (ossia da Ro__________ __________,
B__________ __________, Mi__________ __________ e Li__________ __________) erano
ben maggiori di quelle svolte da E__________ __________, che già solo a detta
di AP 1 ammontavano a circa il 10% (recte: l’11.4%) del totale (cfr. appello
p. 42 e risposta all’appello della controparte p. 20, essendo pari a CHF
57'000.- a fronte dei CHF 500'000.- azionati); e preso atto che Li__________ __________
non aveva ricordato le invero poche ore da lei fatturate, che sempre a detta di
AP 1 ammontavano a circa il 10% (recte: l’11%) del totale (cfr. appello
p. 42, essendo pari a CHF 55'000.- a fronte dei CHF 500'000.- azionati); si ha
che il Pretore, attribuendo una riduzione forfetaria del 33.3%, senza per altro
che in questa sede le parti si siano confrontate in modo approfondito sul
calcolo da lui posto alla base del giudizio, non ha certamente abusato del suo
ampio potere di apprezzamento, per cui la riduzione da lui decisa può
senz’altro essere confermata (da un punto di vista meramente aritmetico, sulla
base dei dati di cui si è detto sopra, in parte favorevoli a AP 1, risulterebbe
invero una riduzione complessiva di circa il 27%: in effetti per le prestazioni
complessivamente svolte da Ro__________ __________, B__________ __________, Mi__________
__________, pari al 77.6% del totale, s’imponeva una riduzione media del 12.7% per
ciascuna [per la prima del 16.6%, da CHF 150.- a CHF 125.-, e per le altre due
del 10.8% ciascuna, da CHF 185.- a CHF 165.-], che “pesava” in ragione del 9.8%
del totale; per le prestazioni svolte da E__________ __________, pari al’11.4% del
totale, s’imponeva una riduzione del 54.5% [da CHF 550.- a CHF 250.-], che
“pesava” in ragione del 6.2% del totale; e per le prestazioni svolte da Li__________
__________, pari all’11% del totale, che non risultavano essere state sufficientemente
dimostrate, s’imponeva una riduzione che “pesava” in ragione dell’11% del
totale).
20.
AP 1, nel suo appello,
ha chiesto l’integrale attribuzione delle remunerazioni riferite ai suoi corrispondenti.
In sostanza ha preteso che, per la corrispondente M__________ __________, le
siano così riconosciuti altri EUR 16'105.- con riferimento alla società R__________
__________, altri USD 4'781.25 (somma per altro inferiore alla parte fissa per
il periodo 2010-2012) con riferimento alla società M&__________ __________
e altri EUR 23'953.75 (o almeno la parte fissa di EUR 9’500.- per il periodo
2009-2012) con riferimento alla società I__________ __________, il tutto rilevando
che le fatture cedute erano relative al periodo dal 2009/10 al 2012, erano
riferite agli onorari per CdA e domiciliazione, talora comprensive delle spese
esterne non contestate, per altri corrispondenti europei.
La richiesta
dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4,
27.
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.
3.1
e 3.2), visto e considerato che nell’occasione AP 1 non ha spiegato per
quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto che
AO 1 aveva contestato quelle fatture, anche in punto alla loro congruità
(risposta p. 5 e duplica p. 8), e che le stesse non erano state
sufficientemente provate per i motivi dettagliatamente esposti nella decisione,
tra cui quello secondo cui gli importi esposti nemmeno corrispondevano a quanto
indicato a p. 4 della petizione (che faceva riferimento alle parti fisse
previste dal contratto), e ai quali si può senz’altro rimandare.
21.
Ricapitolando, AP 1
può dunque fatturare: per la parte fissa o di base (non censurata in questa
sede),
GBP 3'900.- per __________, CHF 4'852.- per __________, USD 3'666.67 per __________,
EUR 3'375.- per __________, CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne Turbo,
EUR 3’000.- per la società __________ e EUR 200.- per il conto corrente presso __________;
per la parte di onorario esulante dalla parte fissa, comprensiva delle spese
vive (queste ultime non censurate in questa sede), GBP 117’704.75 per __________,
CHF 23'007.43 per __________, EUR 18'856.48 per R__________ __________, EUR
7'486.61 per I__________ __________, USD 3'825.63 per __________, GBP 5'850.19
e EUR 36'388.67 per __________ e USD 4'890.34 per M&__________ __________;
per le remunerazioni cedutele dai suoi corrispondenti (in tale misura non
censurate in questa sede) GBP 6'125.38 per __________ e GBP 5’993.91 per __________.
Da queste somme devono poi essere dedotti i pagamenti già effettuati da AO 1
(anch’essi non censurati in questa sede), ossia GBP 17'347.70 per __________,
CHF 1'132.42 per __________, USD 361.28 per __________ e USD 1'169.11 per M&__________
__________.
Il saldo arrotondato a
favore di AP 1 ammonta quindi, come ritenuto dal Pretore ma con la rettifica di
due errori di calcolo - uno dei quali, quello relativo alle pretese in GBP, già
rilevato da AP 1 nel suo appello - a CHF 28'727.-, a EUR 69'306.75, a USD
10'852.25 e a GBP 122'226.50.
22.
AP 1, nel suo appello,
ha infine contestato anche l’assunto pretorile secondo cui lo scritto 5 luglio
2011.
(doc. QQ) era riferito a una lista di fatture allegata ignota e non poteva
assurgere a valida interpellazione. A suo dire, ammesso che questa Camera
condividesse tale “confutata” conclusione, la decorrenza doveva perlomeno
essere fissata dal 1 novembre 2011 ex art. 108 CO, dato che dall’ottobre 2011
il contegno via via assunto da AO 1 lasciava emergere che egli non intendeva
pagare e che, quindi, particolari e formali costituzioni in mora (comunque
avvenute a più riprese) a nulla sarebbero valse (doc. 4 inc. n. OR.2012.22).
La censura è irricevibile,
siccome non motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), laddove è riferita all’assunto
pretorile secondo cui lo scritto 5 luglio 2011 (doc. QQ) era riferito a una
lista di fatture allegata ignota e non poteva assurgere a valida
interpellazione.
Essa è parimenti
irricevibile, questa volta siccome fondata su fatti preesistenti ma allegati
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), laddove fa
riferimento a circostanze, oltretutto non meglio precisate e comprovate, dalle
quali si dovrebbe concludere per l’inutilità, a far tempo dall’ottobre 2011, di
un’eventuale interpellazione all’indirizzo di AO 1.
23.
La modifica, tutto
sommato marginale, della decisione pretorile, nel senso dei considerandi che
precedono, giustifica di lasciare invariato il giudizio sulle spese giudiziarie
della prima istanza.
conclusione
24.
Ne discende che
l’appello di AP 1 deve essere parzialmente accolto come ai considerandi che
precedono, mentre che l’appello e l’appello incidentale di AO 1 devono essere respinti
in quanto ricevibili.
Le spese giudiziarie dei
procedimenti di secondo grado seguono di principio la rispettiva soccombenza
delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono state
calcolate per la procedura di appello di AP 1 sulla base del valore ancora
litigioso di almeno CHF 390’000.- (almeno CHF 215'000.- nell’ambito della petizione
della controparte, riferita, di fatto, a 13 delle 30 richieste originarie di
rendiconto, e CHF 10'076.35 + EUR 72'866.35 + USD 10'771.50 + GBP 53'928.10 nell’ambito
della propria petizione), per la
procedura di appello di AO 1 sulla base del valore ancora litigioso di almeno
CHF 275’000.- (CHF 28'727.- + EUR 69'306.75 + USD 10'852.25 + GBP 122'226.50) e per la procedura di appello incidentale di AO
1.
sulla base del valore ancora litigioso di circa CHF 13'500.- (riferito, di fatto,
a una sola delle 30 richieste originarie di rendiconto).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
16 marzo 2018 di AP 1 (inc. n. 12.2018.46) è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione 14 febbraio 2018 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
I.
Inc. n. OR.2012.22:
1. Nella
misura in cui non è stralciata dai ruoli, la petizione 24 luglio 2012 di AO 1 è
parzialmente accolta.
1.1. (invariato)
1.2. (annullato)
2. Le
spese processuali, in complessivi CHF 30'000.-, sono poste per 9/20 a carico di
AO 1 e per 11/20 a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 CHF 2'000.- per
ripetibili.
3. (invariato)
3.1. (invariato)
4. (invariato)
II.
Inc. n. OR.2012.21:
1. (invariato)
1.1. AO 1 è condannato a pagare a AP 1 i seguenti
importi:
- CHF
28'727.- oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012
- EUR
69'306.75 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012
- USD
10'852.25 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012
- GBP
122'226.50 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012
2. (invariato)
3. (invariato)
3.1. (invariato)
4. (invariato)
II. Le spese
processuali della procedura di cui all’appello (inc. n. 12.2018.46), di CHF 16'000.-
sono a carico dell’appellante per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico della
controparte, a cui l’appellante rifonderà CHF 5'000.- per ripetibili.
III. L’appello 20 marzo 2018 di AO 1 (inc. n.
12.2018.50) è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della procedura di cui all’appello
(inc. n. 12.2018.50), di CHF 12'000.-, sono a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte CHF 8'000.- per ripetibili.
V. L’appello incidentale 9 maggio 2018 di AO 1 (inc.
n. 12.2018.46) è respinto nella misura in cui è ricevibile.
VI. Le spese processuali della procedura di cui all’appello
incidentale (inc. n. 12.2018.46), di CHF 1’000.-, sono a carico dell’appellante
in via incidentale, che rifonderà alla controparte CHF 1’000.- per ripetibili.
VII. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).