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Decisione

12.2018.46

Mandato - rendiconto - mercede del mandatario

4 novembre 2019Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi documenti giustificativi (fatture), domande avversate dalle

rispettive controparti, che hanno postulato la reiezione delle petizioni di

parte avversa;

sulle quali il Pretore si è

pronunciato con decisione 14 febbraio 2018, con cui, in parziale accoglimento

della petizione di AP 1 (inc. n. OR.2012.21), ha condannato AO 1 al pagamento di

CHF 28'727.-, di EUR 69'306.75, di USD 12'021.35 e di GBP 118'330.45 oltre

interessi al 5% dal 19 luglio 2012, ponendo le spese processuali di CHF

30'000.- per 2/5 a carico di AP 1 e per 3/5 a carico di AO 1, tenuto a

rifondere alla controparte CHF 4'000.- per ripetibili, e, in parziale

accoglimento della petizione di AO 1 (inc. n. OR.2012.22), nella misura in cui

non era divenuta priva d’oggetto, ha fatto ordine a AP 1 di presentare da una

parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro) per il periodo

gennaio 2008 - fine marzo 2012 sui seguenti aspetti, ovvero, per le società I__________

__________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________,

sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe applicate, nonché, per la società M&__________

__________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da

questa dedicate, sulle tariffe applicate e sulla questione a sapere per quale

ragione fosse M__________ __________ a fatturare la domiciliazione e l’organo

del CdA, e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1

gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________

__________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________

__________, __________, I__________ __________ e __________, ponendo le spese

processuali di

CHF 30'000.- a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte CHF 20'000.-

per ripetibili;

appellanti entrambe le

parti: AP 1, che con appello 16 marzo 2018 (inc. n. 12.2018.46) ha chiesto, nell’ambito

della propria petizione (inc. n. OR.2012.21), la riforma del giudizio pretorile

nel senso di accoglierla integralmente, ponendo le spese processuali di CHF

30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle

CHF 20'000.- per ripetibili, e, nell’ambito della petizione della controparte

(inc. n. OR.2012.22), ha chiesto la riforma del giudizio pretorile in via

principale nel senso di respingerla, ponendo le spese processuali di CHF

30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili, in

via subordinata nel senso di porre la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le

spese per 1/3 a suo carico e per 2/3 a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF

13'350.- per ripetibili, e in via ancor più subordinata nel senso di lasciare

la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese a suo carico, tenuta a

rifondere a AO 1 CHF 8’000.- per ripetibili, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di prima istanza; AO 1, che con appello 20 marzo 2018 (inc. n.

12.2018.50) ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile

sulla petizione della controparte (inc. n. OR.2012.21) e di rinviare l’incarto

alla giurisdizione inferiore per l’emanazione, previa l’assunzione

dell’edizione di documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei

suoi dipendenti come testi, di un nuovo giudizio, e in via subordinata di riformarla

nel senso di essere condannato solo al pagamento di CHF 5'719.57, di EUR

6'575.- e di USD 3'305.39 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012, con le

spese processuali di CHF 30'000.- per 1/20 a suo carico e per 19/20 a carico di

AP 1, tenuta a rifondergli CHF 19'000.- per ripetibili, con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado; AO 1, che con appello incidentale 9 maggio 2018 (inc.

n. 12.2018.46) ha postulato, nell’ambito della propria petizione (inc. n.

OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile nel senso di fare pure ordine a AP

1 di presentare un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e

comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per la società T__________ __________,

ponendo le relative spese processuali a carico della controparte, tenuta a

rifondergli ulteriori CHF 2'500.- per ripetibili di prima istanza, protestando

spese e ripetibili di secondo grado;

preso atto della risposta 8

maggio 2018 di AO 1 all’appello di AP 1 (inc. n. 12.2018.46), della risposta 4

maggio 2018 di AP 1 all’appello di AO 1 (inc. n. 12.2018.50) e della risposta

14 giugno 2018 di AP 1 all’appello incidentale di AO 1 (inc. n. 12.2018.46),

con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa,

pure con protesta di spese e di ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Tra il maggio

1992 e il gennaio 2008 AO 1 ha conferito a AP 1, rappresentata da E__________ __________,

tutta una serie di mandati fiduciari volti alla costituzione e

all’amministrazione delle società __________ (il 30 maggio 1995 e 10 aprile 2001),

T__________ __________ (il 12 aprile 1994 e 10 aprile 2001), __________ (il 26

agosto 1992 e 10 aprile 2001), R__________ __________ (il 1 gennaio 2008), __________

(il 26 maggio 1992 e 10 aprile 2001), __________ (il 22 maggio 2003), M&__________

__________ (il 28 settembre 2004), __________ (il 23 febbraio 2004), I__________

__________ (l’11 aprile 2003) e __________ (in data non precisata).

Tra il giugno 2009 e

il luglio 2010 AO 1 ha in seguito concluso con AP 1, sempre rappresentata da E__________

__________, altre convenzioni fiduciarie volte all’intestazione di un’autovettura

Porsche Cayenne Turbo (il 3 giugno 2009), all’intestazione del capitale sociale

della società __________ (il 22 luglio 2010) e all’intestazione di un conto

corrente presso __________ (il 17 novembre 2009).

I mandati fiduciari

sono poi stati revocati nel corso del 2011 e del 2012: il 14 ottobre 2011 AP 1

ha comunicato di rinunciare con effetto immediato ai contratti relativi alle

società __________, T__________ __________ e __________; il 23 marzo 2012 AO 1

ha provveduto a rescindere con effetto immediato tutti gli altri contratti.

Considerandi

2.

Con petizione 19 luglio 2012 (inc. n. OR.2012.21), non

preceduta dalla procedura di conciliazione in applicazione dell’art. 199 cpv. 2

lett. a CPC, AP 1 ha convenuto in

giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per

ottenerne la condanna al pagamento di una somma arrotondata di CHF 38'803.85,

di EUR 142'173.10, di USD 21'623.75 e di GBP 176'154.60 oltre interessi al 5%

dal 19 luglio 2011. Essa, in sintesi, ha preteso il saldo delle sue fatture, in

parte pure emesse per R__________ __________ e M&__________ __________ dalla

sua corrispondente M__________ __________, relative alle società R__________ __________

(EUR 43'847.98), __________ (GBP 161'565.96), __________ (CHF 36'803.83),

M&__________ __________ (USD 10'889.49), __________ (GBP 14'588.66 e EUR

60'789.70), I__________ __________ (EUR 34'750.42) e __________ (USD

10'734.26), nonché all’autovettura Porsche Cayenne Turbo (CHF 2'000.-), alla

società __________ (EUR 2'635.-) e al conto corrente presso __________ (EUR

150.

-).

La controparte si è integralmente opposta alla petizione.

3.

Dal canto suo, con petizione 24 luglio 2012 (inc. n. OR.2012.22),

AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in

giudizio E__________ __________ - poi dimesso dalla lite - e AP 1, sempre innanzi

alla medesima Pretura, chiedendo di fare a loro ordine, con la comminatoria

dell’art. 292 CP e delle conseguenze civili dell’art. 343 cpv. 1 lett. c-d CPC,

di presentare da una parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro

e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012 e

dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e

sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________ (per questa dal 1

gennaio 2003), T__________ __________, __________, R__________ __________, __________,

__________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________,

nonché un riassunto per le proprie prestazioni e per quelle dei corrispondenti

e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con

i relativi documenti giustificativi (fatture).

La controparte si è integralmente opposta alla petizione.

4.

Ordinata la

congiunzione delle due cause, esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati

conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 14 febbraio 2018, si è

pronunciato nel seguente modo.

In parziale

accoglimento della petizione di AO 1 di cui all’inc. n. OR.2012.22, nella

misura in cui non era divenuta priva d’oggetto (dispositivo n. I.1), ha fatto

ordine a AP 1 di presentare da una parte un resoconto scritto completo

(essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012 sui

seguenti aspetti, ovvero, per le società I__________ __________ e R__________ __________,

sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate

e sulle tariffe applicate, nonché, per la società M&__________ __________,

sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate,

sulle tariffe applicate e sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________

__________ a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA (dispositivo n.

I.1.1), e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio

2008.

e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________

__________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________

__________, __________, I__________ __________ e __________ (dispositivo n.

I.1.2), ponendo le spese processuali di

CHF 30'000.- a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte CHF 20'000.-

per ripetibili (dispositivo n. I.2). Egli ha in sostanza rilevato che nella

misura in cui non era risultata priva d’oggetto, siccome già adempiuta da AP 1

nel corso della causa, la domanda di rendiconto era fondata.

In parziale

accoglimento della petizione di AP 1 di cui all’inc. n. OR.2012.21 (dispositivo

n. II.1), ha condannato AO 1 al pagamento di una somma arrotondata di

CHF 28'727.-, di EUR 69'306.75, di USD 12'021.35 (recte:

USD 10'852.25) e di GBP 118'330.45 (recte: GBP 122'226.50) oltre

interessi al 5% dal 19 luglio 2012 (dispositivo n. II.1.1), ponendo le spese

processuali di CHF 30'000.- per 2/5 a carico di AP 1 e per 3/5 a carico di AO 1,

tenuto a rifondere alla controparte CHF 4'000.- per ripetibili (dispositivo n.

II.2). Egli ha in sostanza accertato che il saldo ancora dovuto da AO 1

ammontava a EUR 18'856.48 per R__________ __________, a GBP 110'382.43 per __________,

a CHF 26'727.01 per __________, a USD 3'721.23 per M&__________ __________,

a GBP 11'844.10 e EUR 39'763.67 per __________, a EUR 7'486.61 per I__________ __________,

a USD 7'131.02 per __________, a CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne

Turbo, a EUR 3'000.- per la società __________ e a EUR 200.- per il conto

corrente presso __________.

5.

La decisione

pretorile è stata impugnata da entrambe le parti:

Con appello 16 marzo 2018

(inc. n. 12.2018.46), avversato dalla controparte con risposta 8 maggio 2018, AP

1.

ha chiesto, nell’ambito della propria petizione (inc. n. OR.2012.21), la

riforma del giudizio pretorile nel senso di accoglierla integralmente, ponendo

le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF

20'000.- per ripetibili, e, nell’ambito della petizione della controparte (inc.

n. OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile in via principale nel senso

di respingerla, ponendo le spese processuali di

CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili,

e in via subordinata rispettivamente in via ancor più subordinata, contestando la

quantificazione del valore litigioso e il suo grado di soccombenza, nel senso

di porre la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese per 1/3 a suo carico e

per 2/3 a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 13'350.- per ripetibili, rispettivamente

nel senso di lasciare la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese a suo

carico, tenuta a rifondere a AO 1 CHF 8’000.- per ripetibili, il tutto con

protesta di spese e ripetibili di prima istanza.

Con appello 20 marzo 2018

(inc. n. 12.2018.50), avversato dalla controparte con risposta 4 maggio 2018, AO

1.

ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile sulla

petizione della controparte (inc. n. OR.2012.21) e di rinviare l’incarto alla

giurisdizione inferiore per l’emanazione, previa l’assunzione dell’edizione di

documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei suoi dipendenti

come testi, di un nuovo giudizio, e in via subordinata, riconoscendo di essere

semmai debitore solo dei CHF 3'719.57 per __________, dei EUR 3'375.- per __________,

dei USD 3'305.39 per __________, dei CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche

Cayenne Turbo, dei EUR 3'000.- per la società __________ e dei

EUR 200.- per il conto corrente presso __________, di riformarla nel senso di

essere condannato al pagamento di

CHF 5'719.57, di EUR 6'575.- e di USD 3'305.39 oltre interessi al 5% dal 19

luglio 2012, con le spese processuali di CHF 30'000.- per 1/20 a suo carico e

per 19/20 a carico di AP 1, tenuta a rifondergli CHF 19'000.- per ripetibili,

con protesta di spese e ripetibili della seconda sede.

Con appello incidentale 9

maggio 2018 (inc. n. 12.2018.46), avversato dalla controparte con risposta 14

giugno 2018, AO 1 ha postulato, nell’ambito della propria petizione (inc. n.

OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile nel senso di fare pure ordine a AP

1.

di presentare un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e

comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per la società T__________ __________,

ponendo le relative spese processuali a carico della controparte, tenuta a

rifondergli ulteriori CHF 2'500.- per ripetibili di prima istanza, con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado.

sulla petizione di AO 1

– azione di rendiconto (inc. n. OR.2012.22)

6.

In base al diritto

svizzero, applicabile alla fattispecie (art. 117 LDIP), il mandatario, ad ogni

richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo operato (art. 400

cpv. 1 CO).

Il diritto di

rendiconto, che perdura anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale,

mira a permettere al mandante di disporre di tutte le informazioni necessarie

per comprendere la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa

sull’esercizio dei suoi diritti, quale ad esempio la domanda tendente alla

consegna di tutto quanto il mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure

una domanda di risarcimento danni (cfr. Fellmann,

Berner Kommentar, n. 19 seg. ad art. 400 CO; Weber,

Basler Kommentar, 6ª ed., n. 2 segg. ad art. 400 CO; TF 10 dicembre 2007

4A_413/2007 consid. 3.3, 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 5.2.3, 9 giugno

2008.

4A_20/2008 consid. 8.2, 6 aprile 2011 4A_557/2010 consid. 7). La dottrina

interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che comprende tutte le

informazioni utili al mandante (cfr. Fellmann, op.

cit., n. 19 ad art. 400 CO) e si estende a tutte le informazioni che il

mandatario deve al mandante sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato

(cfr. Werro, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 4 ad art.

400.

CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle

richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare

semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un

rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 25, 27 e 52). Il

mandante, sempre che le sue richieste in tal senso non siano già state

ossequiate in precedenza (cfr. Fellmann, op. cit., n.

71.

e 96 ad art. 400 CO), non deve di principio giustificare un interesse

particolare al rendiconto (cfr. Jacquemoud-Rossari,

Reddition de comptes et droit aux renseignements, in: SJ 2006 II p. 27; TF 10

dicembre 2007 4A_413/2007 consid. 3.3 e 3.4). Tuttavia, conformemente al

principio generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere

invocata in maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se

non poggia su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare

vessatoria o inopportuna, essa può essere considerata abusiva e restare senza

seguito. Ciò è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle

informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la

propria documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe

incontro alle più grandi difficoltà (cfr. Fellmann,

op. cit., n. 78 e 82; TF 12 ottobre 2006 4C.206/2006 consid. 4.3.1).

7.

Il Pretore,

dopo aver rammentato questi principi, ha preliminarmente rilevato che il fatto

che ad oggi Me__________ __________, nuova fiduciaria di AO 1, avrebbe ricevuto

tutta la documentazione necessaria alla gestione delle società del gruppo AO 1,

ossia quella volta alla continuazione della loro gestione, e che nulla sarebbe

stato più richiesto (testi A__________ __________ p. 4 e Ra__________ __________

p. 2), non significava ancora che AO 1 avesse ricevuto tutte le informazioni

che gli spettavano sulla modalità con cui le stesse erano state gestite in

passato, ciò che era invece proprio l’oggetto della domanda di rendiconto in

esame, che non portava tanto sulla riconsegna della documentazione societaria

in possesso di AP 1, ma su delle informazioni richieste a quest’ultima sulle

modalità con cui aveva svolto il proprio compito e su come aveva impiegato il

denaro messole a disposizione. Da questo punto di vista, né le emergenze

istruttorie né le dichiarazioni di ricezione di documenti sottoscritte dalla

nuova fiduciaria (doc. 3) permettevano dunque di concludere per un’infondatezza

della richiesta di AO 1, che anzi, seppur solo in parte (e meglio come precisato

in seguito), era ancora di attualità.

Ciò detto, con

riferimento ai singoli aspetti della domanda di rendiconto oggetto della causa,

egli ha ritenuto che l’aspetto riferito al riassunto delle prestazioni di AP 1

e di quelle dei suoi corrispondenti fosse stato evaso in corso di causa con la

produzione da parte di quest’ultima dei doc. 15 e 16, da cui risultavano tutti

i dettagli delle prestazioni eseguite, con le ore impiegate e il conseguente

esposto orario, da cui si evinceva pure la tariffa applicata. Ne ha così

dedotto che, su questo punto, la petizione poteva essere considerata priva

d’oggetto (recte: stralciata dai ruoli) e che, atteso che quella

società, prima dell’inoltro della presente procedura, non aveva compiutamente

prodotto quanto richiestole (anche il doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21 era

incompleto), essa era da considerarsi soccombente, vista la sua sostanziale

acquiescenza.

Con riferimento alla

richiesta di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società

per il periodo gennaio 2008 - marzo 2012, egli ha stabilito che dalla perizia

giudiziaria era emerso che tali posizioni non risultavano dal carteggio

processuale (perizia p. 5), né AP 1 aveva provato in altro modo di aver fornito

tale documentazione, poco importando invece se agli atti vi fossero diverse

liste di fatture scoperte e pagate (doc. 2). Ne ha concluso che, su questo

punto, la petizione era fondata e meritava accoglimento.

Per quanto riguardava infine

la domanda di un rapporto completo con spiegazione delle modalità di gestione

delle varie società, egli ha ritenuto che la petizione potesse essere

parzialmente ammessa, nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto (recte:

da stralciare dai ruoli) a seguito della sostanziale acquiescenza di AP 1 sul

tema del riassunto delle sue prestazioni e di quelle dei suoi corrispondenti

rispettivamente dell’accoglimento della domanda di presentazione di una

posizione di dare/avere per ciascuna società, solo laddove era riferita alle

società R__________ __________, I__________ __________ e M&__________ __________,

atteso che, con riferimento alle prime due, dagli atti non emergeva con

chiarezza quale fosse effettivamente il ruolo di M__________ __________, di

cosa questa effettivamente si occupasse e la natura delle prestazioni da essa

fatturate, su tale aspetto la deposizione di __________ essendo risultata del

tutto inconcludente e il perito giudiziario non avendo rilevato prestazioni

operative di detto corrispondente (perizia p. 14), mentre che, con riferimento

alla terza, oltre a quanto già detto per le due precedenti entità, il teste E__________

__________ aveva spiegato solo in parte le ragioni per cui M__________ __________

aveva fatturato la domiciliazione e l’onorario del CdA, essendosi limitato a

ventilare accordi commerciali tra lei e AP 1 (p. 3) mentre tutto si ignorava

sull’opportunità e sulla giustificazione della delega operata, per altro

contrariamente a quanto previsto dal contratto, dalla mandataria; egli ha invece

ritenuto che quella domanda fosse divenuta priva d’oggetto (recte: da

stralciare dai ruoli), sempre per quelle medesime ragioni, laddove era riferita

alle società __________, __________, __________, __________, __________, __________

e T__________ __________. Con particolare riferimento a quest’ultima, dopo aver

evidenziato che AO 1 aveva sostanzialmente chiesto la tipologia e la

motivazione delle prestazioni rese da AP 1 nonché i risultati conseguiti

(petizione p. 8), ha rilevato che il primo aspetto era già stato evaso con la

produzione da parte di quest’ultima dei doc. 15 e 16, mentre che per quanto

atteneva al secondo, ovvero il tema dei risultati conseguiti, stante che la

funzione di quella società era in sostanza quella di concedere un prestito

(petizione p. 9), poi ricevuto da una banca (teste __________ p. 3), si giustificava

di ritenere che i risultati di cui costui chiedeva la rendicontazione fossero

di mera natura finanziaria, né egli aveva allegato alcunché di contrario, sicché

la richiesta poteva rientrare nella domanda di un dettaglio di ogni posizione

di dare/avere, che era però già stata accolta in precedenza.

Le spese processuali (comprensive

di CHF 14'200.- per l’assunzione delle prove) e le ripetibili, queste ultime limitate

all’aliquota minima per tener conto dell’avvenuta congiunzione con la causa di

cui all’inc. n. OR.2012.21, sono state da lui calcolate sulla base della

pretesa per la quale le informazioni erano state richieste, che in concreto,

visto il valore delle pretese creditorie di cui alla causa congiunta, era di

almeno

CHF 500'000.-, e sono state da lui poste a carico di AP 1, a cui è stata

attribuita una soccombenza pressoché totale.

8.

AP 1, con il

suo appello, ha chiesto in via principale di riformare il giudizio pretorile

nel senso che la petizione, anziché essere parzialmente accolta nella misura in

cui non era stata stralciata dai ruoli (per acquiescenza), fosse integralmente respinta,

il tutto rilevando di aver già adempiuto al rendiconto ben prima dell’inoltro

della causa, rispettivamente evidenziando come quella procedura fosse stata

inoltrata in modo abusivo da AO 1, che aveva a più riprese già espresso la sua

soddisfazione per la documentazione ottenuta in precedenza, tanto da non averle

in seguito più richiesto alcunché, e in definitiva disponeva, o comunque avrebbe

già potuto estrapolare da sé, tutte le informazioni necessarie.

8.1

Per potersi esprimere

con cognizione di causa sulla censura, occorre preliminarmente accertare quali

siano state, sul tema, le allegazioni delle parti negli allegati preliminari e

quali siano stati i riscontri probatori emersi dall’istruttoria.

8.1.1

Per quanto riguarda gli

allegati preliminari delle parti, si osserva che AO 1, nella petizione, ha

sostenuto di aver ricevuto, oltre alla documentazione già consegnata alla sua

nuova fiduciaria Me__________ __________ nell’ambito del trasferimento dei

dossier (p. 6), unicamente dei conteggi che riassumevano gli scoperti a favore della

controparte unitamente a fatture proprie e di terzi (p. 3), mentre che AP 1,

nella risposta, ha rilevato di aver rendicontato, già dall’estate 2011, in modo

ampio, esaustivo e reiterato (p. 4 segg.), il tutto come risultava dai doc. 3

(corrispondente al doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21), 4, 5, 15 e 16. AO 1 ha in

seguito replicato, ma la sua replica 7 marzo 2013 è stata dichiarata irricevibile

siccome tardiva (cfr. decisione 11 marzo 2013). Anche gli “allegati A e B”, che

pure dovevano essere intesi come una replica, da lui prodotti in occasione

dell’udienza di prime arringhe del 16 dicembre 2013, provvisoriamente ammessi

(cfr. decisione 7 gennaio 2014), sono per finire stati dichiarati irricevibili

nell’ambito del giudizio finale. A tale proposito, e a confutazione della tesi

di AP 1, si può sin d’ora rilevare che dall’irricevibilità della replica non si

può desumere l’ammissione delle allegazioni formulate nella risposta (cfr. per

analogia, sulla mancata presentazione della replica, Trezzini, Commentario pratico al CPC, Vol. 2, IIª ed., m. 11

ad art. 225 CPC).

8.1.2

Le risultanze

probatorie sul tema sono state molteplici e, per una loro miglior comprensione,

possono qui di seguito essere suddivise in quelle documentali e in quelle

testimoniali.

8.1.2.1

Dai documenti versati

agli atti si è potuto accertare che AO 1 ha iniziato a chiedere e a ottenere da

AP 1 delle informazioni relative alle varie società del suo Gruppo già a far

tempo dall’aprile 2011: il 5 aprile 2011 ha ricevuto un parere motivato in

materia di diritto della navigazione aerea con oggetto R__________ __________ (cfr.

doc. 10); il 13 e 15 aprile 2011 ha ottenuto alcune informazioni sullo yacht e

ha ricevuto altri documenti relativi a T__________ __________ (cfr. e-mail 14 e

15.

aprile 2011 nel plico doc. 4); in occasione dell’incontro del 20 luglio 2011

ha verificato i titoli di proprietà dello yacht, dell’elicottero e

dell’appartamento in __________ e li ha ritenuti regolari (cfr. doc. FF

dell’inc. n. OR.2012.21); il 21, 22 e 26 luglio 2011 ha chiesto di essere

informato sui motivi per cui degli appartamenti erano andati all’asta e ha

chiesto un rendiconto scritto sull’utilizzo dei fondi da lui versati (cfr. doc.

FF dell’inc. n. OR.2012.21), rispettivamente ha poi precisato la modalità di

allestimento del rendiconto scritto (cfr. lettera nel plico doc. 4),

rispettivamente ha infine chiesto altri documenti e garanzie sulla proprietà dello

yacht, dell’elicottero e degli appartamenti (cfr. lettera nel plico doc. 4), al

che il 27 luglio 2011 AP 1 gli ha risposto, sul tema della proprietà, di aver

già in precedenza fornito a Me__________ __________ i relativi documenti (cfr.

lettera nel plico doc. 4); il 28 luglio 2011 ha chiesto un’ulteriore serie di

informazioni, e meglio la copia di alcune fatture scoperte non contenute in una

busta già consegnatagli, gli estratti conto bancari di tutte le società del

Gruppo per gli anni 2009-2010-2011, il rapporto dettagliato sulla gestione dei

flussi in entrata e in uscita del Gruppo dal 2009, la copia dei contratti e del

dettaglio dei flussi finanziari relativi all’acquisto dell’elicottero e dello

yacht, la copia della documentazione relativa al finanziamento dell’acquisto

dell’elicottero e agli accordi contrattuali con i submandatari e il resoconto

aggiornato della gestione dell’immobile in __________ (cfr. lettera nel plico

doc. 4); il 6 agosto 2011 ha ricevuto i nuovi elenchi delle fatture scoperte

aggiornati con copia delle fatture non ancora inviate e gli estratti conti

bancari per gli anni 2009-2010-2011 delle varie società (cfr. lettera nel plico

doc. 4); il 22 agosto 2011 ha ricevuto “i rapporti dettagliati sulla

gestione dei flussi in entrata e in uscita di tutto il Gruppo per gli anni

2009-2010-2011” nonché una serie di documenti riguardanti l’acquisto e il

finanziamento dell’elicottero (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 31 agosto

2011.

ha ricevuto un resoconto della gestione dell’appartamento in __________ e

vari documenti relativi allo yacht (cfr. lettera nel plico doc. 5); l’1

settembre 2011 ha ricevuto altri dettagli sui flussi relativi all’operazione di

leasing dello yacht e sull’utilizzo dei fondi accreditati a favore di T__________

__________ (cfr. e-mail nel plico doc. 5); il 6 settembre 2011 ha ricevuto

altre informazioni sul leasing e sullo yacht (cfr. e-mail nel plico doc. 5); il

7.

settembre 2011 ha dato atto che Me__________ __________ aveva confermato di

aver ricevuto “le ultime informazioni anche in merito all’utilizzo di fondi

di AP 1” (cfr. doc. GG dell’inc. n. OR.2012.21); il 22 novembre 2011, preso

atto della rinuncia con effetto immediato della controparte ai contratti relativi

alle società __________, T__________ __________ e __________, ha chiesto la

consegna di tutta l’usuale documentazione (libri contabili, verbali, estratti,

ecc.) (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 28 novembre 2011 è stato

richiesto di meglio dettagliare la sua domanda (cfr. lettera nel plico doc. 4);

il 16 gennaio 2012 ha prospettato un incontro avente con oggetto la verifica di

tutti i mandati fiduciari conferiti, l’analisi dell’evoluzione dei costi dal 1

gennaio 2008, l’analisi della “situazione excel 2008 riportante i flussi

bancari di tutte le società (identiche alle posizioni già allestite da AP 1 per

il 2009/2010/2011)”, la definizione degli importi in sospeso, la chiusura

dei tutti i rapporti fiduciari, il trapasso / consegna atti / documenti e la

liquidazione di ogni rapporto e liberatorie finali (cfr. doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21);

il 7 febbraio 2012 ha lamentato la carente informazione in merito alle

tematiche principali (appartamento, yacht e elicottero) e in merito alla

corrispondente M__________ __________, ribadendo la richiesta di consegna di

tutta la documentazione relativa ai tre mandati disdetti, il chiarimento del

ruolo di M__________ __________ e la richiesta di un rendiconto per tutti i

mandati conferiti (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 14 febbraio 2012

gli è stato risposto che la documentazione relativa ai tre mandati disdetti era

a sua disposizione già dal precedente 28 novembre, che M__________ __________

era una semplice corrispondente e che la richiesta di un rendiconto per tutti i

mandati conferiti era generica e abusiva a fronte delle informazioni sinora già

fornite (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 23 febbraio 2012 ha ribadito

l’insufficienza delle informazioni in merito a M__________ __________ e ha

preavvisato l’inoltro di un’istanza di conciliazione sul tema del rendiconto

(cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 7 marzo 2012 gli è stato obiettato

che l’attività di M__________ __________ era quella usuale e che la richiesta

di un rendiconto sarebbe stata evasa nella misura in cui fosse stata precisata (cfr.

lettera nel plico doc. 4); il 16 marzo 2012 ha inoltrato l’istanza di

conciliazione, con cui, oltre a formulare le richieste sostanzialmente riprese

nella petizione, ha pure chiesto di farsi consegnare tutta la documentazione,

in specie tutti i titoli di proprietà, per ogni singola società (cfr. inc. n.

CM.2012.38 rich.); il 23 marzo 2012 ha rescisso con effetto immediato tutti gli

altri contratti fiduciari, chiedendo di predisporre tutta la documentazione e

di metterla a disposizione di Me__________ __________ (cfr. doc. Z); il 28

marzo 2012, tramite quella fiduciaria, ha ricevuto una scatola di documenti

relativi alla società __________, una scatola di documenti relativa alla

società __________ e 3 scatole di documenti relativi alla società T__________ __________

(cfr. doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 13 aprile 2012, ancora tramite

quella fiduciaria, ha ricevuto 4 scatole di documenti relativi alla società __________

e 17 scatole di documenti relativi alla società __________ (cfr. doc. NN dell’inc.

n. OR.2012.21); il 25 aprile 2012, sempre tramite quella fiduciaria, ha

ricevuto una scatola di documenti relativi alla società __________ (cfr. doc.

NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 9 maggio 2012, sempre tramite quella

fiduciaria, ha ricevuto 2 scatole di documenti relativi a __________ (cfr. doc.

NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 12 luglio 2012, sempre tramite quella

fiduciaria, ha ricevuto 2 scatole di documenti relativi alla società I__________

__________ e una scatola di documenti contenenti i mandati di costituzione di __________,

M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________,

come pure delle non meglio precisate note e estratti bancari relativi a __________,

T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________,

M&__________ __________, __________ e __________ (cfr. doc. NN dell’inc. n.

OR.2012.21), ritenuto che in tutti i “verbali di consegna documentazione”

di cui al plico doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21 era stata apposta la frase,

ovviamente riferita solo ai documenti allora consegnati e dunque priva di

un’eventuale valenza più ampia (cfr. teste A__________ __________ p. 2), “con

la sua firma la ricevente __________ Me__________ __________ dichiara incondizionatamente

di aver accuratamente verificato la documentazione della società oggetto della presente

ricevuta e di essere pienamente soddisfatta al riguardo, confermando infine di

averla trovata completa e di non avere altro da vantare o da ottenere dalla AP

1, nulla escluso, né eccettuato”.

8.1.2.2

Sulle informazioni

richieste da AO 1 e fornite, le parti rispettivamente i testimoni si sono

espressi nei termini seguenti.

E__________ __________,

titolare di AP 1, ha affermato che “nel trasferimento dei dossier con la Me__________

__________ vi è stato lo scambio di tutte le informazioni necessarie per

comprendere tutti i contenuti, a soddisfazione del nuovo mandatario. Dopo un

certo periodo non abbiamo più avuto nessuna richiesta e abbiamo ritenuto che il

passaggio fosse stato completato a loro soddisfazione” (p. 4).

AO 1 ha dichiarato che “dopo

gli eventi successivi all’incontro con [__________] __________ ho chiesto

di effettuare delle verifiche e sono state rivolte richieste di spiegazioni

anche con i corrispondenti che risultavano per le diverse strutture societarie gestite

da [E__________] __________: da tutti ho avuto delle indicazioni, mentre

non ho potuto aver nessun riscontro da M__________”, aggiungendo di pensare

“che attualmente la Me__________ sia soddisfatta della documentazione che ha

ricevuto da AP 1 e non abbia più fatto richiesta di documentazione” (p. 6).

B__________ __________,

dipendente di AP 1, ha riferito che “la situazione dei flussi finanziari per

le diverse società era da me aggiornata regolarmente, anche con diversi

riassunti settimanali … Quando è iniziata la controversia io ho

partecipato all’operazione di trasferimento del dossier da AP 1 a Me__________.

Per la Me__________ avevo come riferimenti [A__________] __________ e Ra__________

__________. Ai documenti 3 … riconosco i verbali e gli elenchi dei documenti

consegnati a Me__________. La frase di chiusura dei diversi verbali tra cui si

diceva che tutta la documentazione era stata consegnata e Me__________ non

aveva più niente da chiedere era corretta nel senso che effettivamente dopo le

diverse consegne per le varie società non c’è stato più chiesto niente e la documentazione

veniva verificata al momento della consegna. Durante il passaggio delle

consegne c’è stata una buona collaborazione con Me__________ e non ci sono

state particolari difficoltà” (p. 2).

A__________ __________,

titolare di Me__________ __________, ha testimoniato che “verso la primavera

del 2011 ho iniziato io con la mia collega Ra__________ __________ a seguire

direttamente [AO 1] AO 1 per le problematiche che stavano sorgendo nei

confronti di AP 1. Per AP 1 ho sempre trattato con E__________ __________ o con

B__________ __________, con occasionali incontri con altri collaboratori. In

questa fase io chiedevo i dati necessari per la verifica delle diverse situazioni

e ho sempre avuto soddisfazione delle mie richieste”. Con riferimento allo

scritto di cui al doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21 ha confermato “di aver

partecipato alla riunione indicata nella lettera all’avv. [PA 1] PA 1.

Alla riunione parteciparono AO 1, E__________ __________, PA 2, il ragioniere [Ma__________]

__________ ed io … La riunione è durata diverse ore ed è stata la prima

occasione, a mia conoscenza, che avevano avuto le parti per esporre le

rispettive posizioni. Ognuna delle parti indicò le proprie argomentazioni e

dubbi, da parte di [AO 1] AO 1 e da parte di [E__________] __________

sono state date delle risposte e dei chiarimenti, non sempre accettati dal cliente.

La riunione non è stata risolutiva ... A mio parere in quell’occasione E__________

__________ si dimostrò collaborativo”. Ha aggiunto, con riferimento al doc.

MM dell’inc. n. OR.2012.21, che “dopo la disdetta del mandato a AP 1 tutti i

documenti vengono trasferiti a Me__________ … Per AP 1 partecipava B__________ __________,

con la controfirma di un’altra impiegata, e da parte di Me__________ Ra__________

__________ e il sottoscritto. La documentazione è stata consegnata con la

relativa ricevuta per tutte le società elencate … Mi viene mostrato il doc. NN

(… dell’inc. n. OR.2012.21). Su tutti i documenti del plico c’è la mia firma e

questa modalità di consegna è la prassi tra fiduciari. Con la consegna non

viene dato nessuno scarico per l’operato del precedente mandatario, né io avevo

nessuna autorizzazione a dare questo scarico da parte del cliente”. E

ancora, con riferimento al doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21, “ho visto anche

fatture/richieste di acconto di un corrispondente chiamato M__________. Nelle

mie attività non ho mai avuto occasione di parlare con nessuna delle persone

facenti capo a M__________, né scambiare corrispondenza con nessuno di loro.

Oltre alle fatture io non ricordo di aver visto altri documenti firmati da M__________”.

Riguardo al tema dello yacht, ha osservato che “io spiego che nella

struttura attuale la società T__________ ha un’opzione sulla barca per la

garanzia del credito concesso per l’acquisto. Io non so però che tipo di

incarico abbia dato il cliente a AP 1. La struttura è stata spiegata dal dottor

[E__________] __________ ed è stata discussa più volte anche con me. Per

tutte queste operazioni noi abbiamo la documentazione che ci è stata consegnata

dalla AP 1”. Con riferimento al doc. 5, ha osservato che “posso

confermare che con AP 1 per il trapasso degli incarichi vi è stata

collaborazione … Con B__________ __________ ho sempre avuto una buona

collaborazione e tutto quello che ho chiesto mi è stato consegnato salvo alcuni

documenti di dettaglio (schede contabili di società che hanno dovuto essere ricostruite

contabilmente da Me__________). Nei mesi o anni successivi non sono riuscito

sempre a dare compiuta risposta al cliente per tutte le sue richieste, quando

non trovavo i documenti negli incarti: è successo una volta per esempio quando

mi chiedeva il documento relativo al pagamento dell’IVA per una barca detenuta

da T__________, acquistata molti anni fa. Il trapasso della documentazione è

avvenuto a luglio 2012. Durante tutto questo periodo c’è stata collaborazione e

scambio di informazioni tra AP 1 e Me__________, nelle persone di B__________ __________

e Ra__________ __________” (p. 1 segg.).

Ra__________ __________,

dipendente di Me__________ __________, ha deposto, con riferimento al doc. 3,

che “mi sono occupata del trasferimento dei dossier da AP 1 a Me__________.

Ricordo di aver visto le ricevute che sono state firmate da A__________ __________

ed ero presente anche io. Nel trapasso AP 1 è stata collaborativa nel senso che

per quanto ne so io ha consegnato tutto quello che doveva consegnare. Sulla

completezza della documentazione io non posso esprimermi, tuttavia da allora

non abbiamo riscontrato delle circostanze che potessero far pensare alla

mancanza di documenti, non so però se AP 1 abbia trattenuto qualcosa. Le nostre

richieste di documentazione si sono risolte nell’arco di circa 6 mesi a partire

dal maggio 2012. Successivamente non abbiamo più avuto necessità di chiedere

cose particolari. Il rapporto di collaborazione nei primi tempi è stato intenso

e con l’andare del tempo si è affievolito, anche in seguito a delle difficoltà

che AP 1 aveva avuto con il cliente, almeno a mio giudizio. Comunque ogni

nostra richiesta, alla fine forse con qualche ritrosia, è stata evasa” (p.

2).

Ma__________ __________, commercialista

di AO 1, ha riferito che “dopo che i rapporti tra [AO 1] AO 1 e la AP

1.

si erano guastati [AO 1] AO 1 mi chiese di verificare le diverse

strutture, che io sapevo dovevano esistere ma che non conoscevo nel dettaglio.

A quel momento … facendo le verifiche ne sono venuto a conoscenza … Ho sentito

parlare della società M__________ ma non ho mai avuto nessun contatto con

operatori o dirigenti della società: il nome della società l’ho visto solo in

relazione a verifiche di pagamenti effettuate a __________ insieme a A__________

__________ ... Chi si occupava di capire tutti i meccanismi era A__________ __________”

(p. 4 seg.).

8.1.3

L’istruttoria di causa

ha in definitiva permesso di accertare che AP 1, prima dell’inoltro della

causa, aveva già fornito a AO 1, in diversi momenti, tutta una serie di

documenti e di informazioni in merito alle società del suo Gruppo (cfr. in

particolare doc. 4 e doc. NN dell’inc. n.OR.2012.21); che le richieste di

documenti formulate al suo indirizzo, salvo quelle aventi per oggetto il

corrispondente M__________ __________ (cfr. deposizione AO 1 p. 6; testi A__________

__________ p. 3 e Ma__________ __________ p. 4), le uniche ancora attuali prima

dell’inoltro dell’istanza di conciliazione (cfr. lettera 23 febbraio 2012 nel

plico doc. 4), erano state sostanzialmente da lei evase a completa

soddisfazione di Me__________ __________ (cfr. deposizione AO 1 p. 6; testi A__________

__________ p. 1 e 4 e Ra__________ __________ p. 2), la quale non ha pertanto

ritenuto di dover formulare ulteriori domande al suo indirizzo (cfr. deposizioni

E__________ __________ p. 4 e AO 1 p. 6; testi B__________ __________ p. 2 e Ra__________

__________ p. 2); e che quest’ultima, pur non essendo stato in grado, in

un’unica occasione, di rispondere a un quesito postogli dal suo cliente (cfr.

teste A__________ __________ p. 4), ha aggiunto di essere riuscita a

ricostruire, sulla base di quanto ottenuto, i pochi dati mancanti (cfr. teste A__________

__________ p. 4).

8.2

Stando così le cose, la

censura di AP 1 secondo cui tutte le domande di rendiconto fatte valere con la

petizione dovevano essere respinte in quanto essa aveva già adempiuto al

rendiconto prima dell’inoltro della causa, rispettivamente siccome AO 1 aveva manifestamente

abusato del suo diritto per averlo nelle particolari circostanze reiterato in

causa, può in definitiva essere risolta nel modo seguente.

8.2.1

La censura deve essere

disattesa nella misura in cui è riferita alla domanda, poi parzialmente accolta

dal Pretore, volta alla presentazione di un resoconto scritto completo

(essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012, per le

società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese

da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe

applicate, e, per la società M&__________ __________, oltre che su questi

aspetti anche sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________

a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA.

In questa sede AP 1, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374

consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), non si

è in effetti confrontata con le dettagliate argomentazioni, per altro

confortate dai necessari riscontri probatori, che avevano indotto il giudice di

prime cure a ritenere che la petizione, in tale misura, non solo fosse ancora

d’attualità, ma meritasse anzi di essere accolta: essa non ha in particolare

spiegato, non avendo per altro neppure menzionato nel gravame la corrispondente

M__________ __________, se e in quale occasione, contrariamente a quanto

ritenuto nella decisione, avrebbe già fornito, a piena soddisfazione della

controparte, le informazioni richieste in merito a quella società,

rispettivamente se e come quelle informazioni sarebbero comunque state

evincibili dai documenti consegnati.

E comunque l’istruttoria

ha chiaramente permesso di stabilire come le informazioni fornite su quella

tematica fossero effettivamente carenti (cfr. supra consid. 8.1 e 8.1.3).

8.2.2

La censura può invece

essere accolta, con conseguente reiezione, su questo punto, della petizione, nella

misura in cui è riferita alla domanda, parzialmente ammessa dal Pretore, volta alla

presentazione di una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio

2008.

e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________

__________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________

__________, __________, I__________ __________ e __________. Le prove

menzionate in questa sede da AP 1 hanno in effetti permesso di confermare da

una parte che AO 1, prima dell’inoltro della petizione, aveva già ricevuto le

posizioni dare/avere relative agli anni 2009/2010/2011, dalla sua lettera 22

agosto 2011 (nel plico doc. 4) risultando per l’appunto l’avvenuta consegna a Me__________

__________ dei “rapporti dettagliati sulla gestione dei flussi in entrata ed

uscita di tutto il Gruppo, per gli anni 2009-2010-2011”, che dall’altra in

occasione dell’incontro del 16 gennaio 2012, poi avvenuto (cfr. teste A__________

__________ p. 1), gli era stata sottoposta una “situazione excel 2008

riportante i flussi bancari di tutte le società (identiche alle posizioni già

allestite da AP 1 per il 2009/2010/2011)” (cfr. doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21)

e che in generale tutte queste informazioni, ivi compresa quindi la posizione

dare/avere relativa agli anni 2012, erano state estrapolate o in ogni caso

avrebbero potuto esserlo dalla documentazione che gli era stata consegnata prima

dell’inoltro della causa (cfr. supra consid. 8.1 e 8.1.3). Oltretutto la

teste B__________ __________ aveva a sua volta riferito che “la situazione

dei flussi finanziari per le diverse società era da me aggiornata regolarmente,

anche con diversi riassunti settimanali” (p. 2).

8.2.3

La censura può

parimenti essere accolta - fatto salvo quanto si dirà nel prossimo considerando

- con conseguente reiezione, su questo punto, della petizione, anche laddove è

riferita alle altre domande di rendiconto formulate con la petizione, per altro

in larga misura esposte solo genericamente da AO 1.

8.2.4

Un’eccezione s’impone

tuttavia per quanto riguarda la domanda volta alla presentazione di un

riassunto delle prestazioni di AP 1 e di quelle dei suoi corrispondenti, contenente

in particolare i dettagli delle prestazioni eseguite, le ore impiegate e la

tariffa applicata, l’istruttoria non avendo permesso di ritenere che quei dati

fossero già stati forniti, rispettivamente fossero evincibili dai documenti

messi a disposizione prima dell’inoltro della causa (cfr. supra consid.

8.1

).

Pacifico, a questo

stadio della lite, che quella richiesta di rendiconto sia stata evasa con la

produzione da parte di AP 1 dei classeur di cui ai doc. 15 e 16, versati agli

atti con la risposta di causa, si tratta di esaminare se quei documenti fossero

già stati consegnati a AO 1 in precedenza. Non è così. Contrariamente a quanto

preteso nel gravame, non è in effetti vero che la teste B__________ __________ avrebbe

confermato che la documentazione contenuta nei classeur in questione (che invero

nemmeno corrisponde al doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21, per altro ritenuto

incompleto dal giudice di prime cure, senza che quel suo assunto sia qui stato

censurato) veniva regolarmente inviata alla controparte e da essa vagliata unitamente

al proprio commercialista Ma__________ __________; neppure è poi vero che tali

affermazioni sarebbero state rinsaldate da AO 1; mentre è del tutto irrilevante

che in quei documenti fossero presenti anche le fatture di AP 1, queste sì

rimesse in precedenza a AO 1 e da lui versate agli atti (cfr. doc. M-X). La

stessa AP 1 ha del resto ammesso, sia pure partendo dal presupposto - rimasto tuttavia

non provato - che tutto fosse già in possesso di AO 1, che “in tutta la

corrispondenza successiva al settembre 2011 non si scorge … la minima richiesta

della controparte in punto alle fatture di AP 1 e dei corrispondenti” (cfr.

appello p. 20).

È dunque a ragione che il

Pretore ha ritenuto, per tale posizione, che la petizione era da stralciare dai

ruoli per acquiescenza.

9.

AO 1, con il suo

appello incidentale, ha postulato la riforma del giudizio pretorile nel senso

di imporre a AP 1 pure la presentazione di un resoconto scritto completo

(essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per

la società T__________ __________. Il gravame, con cui AO 1 si è in sostanza

limitato a contestare l’assunto del Pretore secondo cui, lo scopo della società

essendo quello “di concedere un prestito”, la rendicontazione sarebbe “di

natura meramente finanziaria” e sarebbe già stata accolta nell’ambito della

domanda di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società, dev’essere

disatteso, sia in ordine che nel merito.

Esso è innanzitutto

irricevibile, atteso che in questa sede AO 1, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre

2011.

4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10

marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), non ha assolutamente spiegato per

quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto che

il tema della tipologia e della motivazione delle prestazioni rese dalla

mandataria fosse già stato evaso con la produzione da parte di quest’ultima dei

doc. 15 e 16; e neppure ha spiegato per quali ragioni il primo giudice avrebbe

sbagliato nell’aver ritenuto che, alla luce di quanto era stato addotto nella

petizione (p. 8), circostanza su cui l’impugnativa non si è puntualmente

confrontata (se non in modo generico e comunque senza mai fornire i necessari

riscontri), l’altro tema, quello dei risultati conseguiti dalla mandataria, fosse

già stato evaso nell’ambito della domanda di presentazione di una posizione di

dare/avere per ciascuna società.

Ad ogni buon conto,

alla luce di quanto si è detto in precedenza (cfr. supra consid. 8.1,

8.1.3

e 8.2.3) e a cui si può rinviare, la domanda di rendiconto in esame

sarebbe stata da stralciare dai ruoli nel suo primo tema e da respingere nel

secondo.

10.

Visto quanto precede,

la petizione di AO 1, nella misura in cui non è stralciata dai ruoli per

acquiescenza, deve essere parzialmente accolta (dispositivo n. I.1), nel senso

che a AP 1 va fatto ordine di presentare un resoconto scritto completo

(essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012, per le

società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese

da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe

applicate, e, per la società M&__________ __________, sulle prestazioni

rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate, sulle tariffe

applicate e sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________

a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA (dispositivo n. I.1.1).

11.

AP 1, con il suo

appello, ha pure chiesto, non solo in via subordinata e in via ancor più

subordinata, ma anche, come si evince dalla motivazione da lei addotta (p. 30),

in via principale, di riformare la decisione pretorile nel senso di ridurre da

CHF 15'800.- (l’entità delle spese per l’assunzione delle prove, di CHF

14'200.-, non è invece stata censurata) a

CHF 5'000.- la tassa di giustizia e da CHF 20'000.- a

CHF 8’000.- l’indennità (piena) per ripetibili, rilevando che il valore

litigioso della causa di rendiconto era quello di CHF 50'000.- proposto dalle

parti e non quello di CHF 500'000.- stabilito, sulla base di un raffronto

improponibile con quanto era oggetto della causa creditoria di cui all’inc. n.

OR.2012.21, dal giudice di prime cure.

La

censura è infondata. Giusta l’art. 91 cpv. 2 CPC se la domanda non verte su una

determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le

loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è

in effetti determinato dal giudice. Nel caso di specie si è per l’appunto

confrontati con una situazione del genere, visto e considerato che la petizione

non verteva su una determinata somma di denaro e che l’accordo delle parti

circa un valore litigioso di almeno CHF 50'000.- (cfr. l’indicazione a p. 1

della petizione, non contestata nella risposta) era manifestamente errato. In

una causa di rendiconto, il valore litigioso corrisponde in effetti alla somma per

il cui riconoscimento/disconoscimento giudiziale era stata formulata la domanda

di informazioni (cfr. DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008

4A_246/2007 consid. 2.1 pubbl. in: SZZP 2008 p. 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008

consid. 1.2, 17 dicembre 2014 4A_343/2014 consid. 1), ritenuto che in concreto,

stante nella causa di cui all’inc. n. OR.2012.21 AO 1 era stato convenuto in

lite da AP 1 per il pagamento di una somma arrotondata di CHF 38'803.85, di EUR

142'173.10, di USD 21'623.75 e di

GBP 176'154.60 oltre interessi, ben si può ritenere che il suo valore litigioso

era di almeno CHF 500'000.-. Non va del resto nemmeno scordato che il

rendiconto era stato richiesto con riferimento a società che pacificamente detenevano,

o avevano detenuto, tra le altre cose, un appartamento in __________, uno yacht

(pagato almeno EUR 1'200'000.-), un elicottero, automobili varie e importanti

brevetti (cfr. teste A__________ __________ p. 2 segg.).

12.

Ritenuto che, alla

luce di quanto si è detto, il dispositivo n. I.1 deve essere parzialmente

riformato, la domanda con cui AP 1, con il suo appello, ha chiesto in via

subordinata rispettivamente in via ancor più subordinata di attribuire le spese

giudiziarie tenendo conto di una sua soccombenza di 1/3 (ritenendo che le

domande petizionali fossero state ammesse solo in minima parte) rispettivamente

nulla (ritenendo - invero a torto - che, a fronte della sua parziale

acquiescenza già con la risposta, la controparte fosse malvenuta ad aver

ribadito in sede conclusionale l’integrale accoglimento della petizione, ivi

compresa della parte, pari a 1/3, per la quale vi era stata acquiescenza),

risulta in sé priva d’oggetto.

Visto che al termine

dell’esame delle rispettive censure delle parti AO 1 è in definitiva risultato

vincente, per l’acquiescenza della controparte, laddove aveva preteso per le 10

società un riassunto delle proprie prestazioni e di quelle dei corrispondenti

e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con

relativi documenti giustificativi (fatture); che è risultato soccombente, per

l’infondatezza delle sue richieste, laddove aveva preteso per le 10 società la

presentazione di una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio

2008.

e sino al 31 marzo 2012; mentre che, con riferimento alla domanda di allestimento

di un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per

gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012, è risultato vincente per 3

delle 10 società, per il parziale accoglimento delle sue richieste e per

l’acquiescenza della controparte, ed è invece risultato vincente e soccombente

in modo sostanzialmente uguale per le rimanenti 7 società, per l’acquiescenza

della controparte e per l’infondatezza delle sue richieste, appare tutto

sommato giustificato ed equo, in riforma del dispositivo n. I.2, porre le spese

processuali della prima istanza, confermate in CHF 30'000.-, per 9/20 a carico

di AO 1 e per 11/20 a carico di AP 1, tenuta altresì a rifondere a quest’ultimo

CHF 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.

sulla petizione di AP 1

– azione creditoria (inc. n. OR.2012.21)

13.

Giusta l’art. 8 CC,

colui che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni

è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la

congruità della sua pretesa. Il mandatario deve in particolare provare che

l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate (Weber, Kurzkommentar, n. 21 ad art. 394

CO; Werro, op. cit., n. 40 e 46 ad

art. 394 CO), è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente

proporzionato in base alle circostanze, nonché la congruità della sua pretesa

rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso comune, il giudice

fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti

del caso, fermo restando che la stessa deve essere oggettivamente proporzionata

ai servizi resi (DTF 135 III 259 consid. 2.2).

14.

Il Pretore, dopo aver

rammentato questi principi, ha stabilito che la remunerazione concretamente

dovuta a AP 1 per l’amministrazione delle varie società, che essa era tenuta a

dimostrare, era costituita da un importo forfetario fisso o di base, da una retribuzione

perlopiù non meglio pattuita per le prestazioni supplementari, con le relative spese

vive, e dalle remunerazioni cedutele dai suoi corrispondenti. A tale proposito

ha escluso che la correttezza delle somme azionate fosse stata ammessa da AO 1

con gli scritti da lei menzionati a p. 9 delle sue conclusioni (ossia con il

doc. FF e con la lettera 26 luglio 2011 nel plico doc. 4 dell’inc. n.

OR.2012.22), che non contenevano alcun riconoscimento di debito, e ha quindi aggiunto

che il fatto che in passato costui non avesse contestato e avesse anzi fatto fronte

ad alcune fatture non significava ancora che avesse accettato anche in futuro

le modalità di fatturazione adottate, segnatamente i tariffari orari, che per

altro mai emergevano espressamente dalle varie fatture.

Ciò premesso, ha ritenuto

che, per la parte fissa o di base, non contestata da AO 1, AP 1 potesse

fatturare GBP 3'900.- per __________, CHF 4'852.- per __________,

USD 3'666.67 per __________, EUR 3'375.- per __________, CHF 2'000.- per l’autovettura

Porsche Cayenne Turbo, EUR 3’000.- per la società __________ e EUR 200.- per il

conto corrente presso __________.

In merito alla parte di

onorario esulante dalla parte fissa, contestata da AO 1 tranne per quanto

riguardava le spese vive, si è espresso in maniera differenziata.

La contestazione in merito

alla congruità delle ore esposte è stata da lui disattesa: a fronte delle indicazioni

contenute nella petizione nonché dei documenti prodotti in quell’allegato (doc.

OO e PP) e poi richiamati nella replica (doc. 15 e 16 dell’inc. n. OR.2012.22),

la stessa era in effetti del tutto insufficiente, essendo stata formulata da AO

1.

in modo generico (risposta p. 4), poco importando in tali circostanze se sul

tema fosse ancora pendente un’azione di rendiconto, di cui per altro AO 1 non

aveva preteso l’evasione preventiva; essa sarebbe stata in ogni caso da

respingere a seguito della produzione dei vari dettagli agli atti (doc. OO e

doc. 15 e 26 dell’inc. OR.2012.22), confermati dai testi escussi (testi L__________

__________ p. 1, B__________ __________ p. 2, S__________ __________ p. 2, Mi__________

__________ p. 1, V__________ __________ p. 1 e Ro__________ __________ p. 3), il

perito giudiziario, nonostante non avesse potuto confermare, vista la mole dei

dati e il tempo trascorso, la correttezza del dispendio orario indicato per

ogni singola voce nei dettagli (delucidazione peritale p. 4), avendo indicato

che le ore fatturate potevano essere considerate correnti/ricorrenti e

rientrare nel normale svolgimento dell’amministrazione, rispettivamente non

esulavano dall’oggetto dei vari mandati (perizia p. 6-8), ciò che permetteva di

concludere che il tempo esposto nelle fatture era congruo.

La contestazione in merito

alle tariffe applicate è invece stata parzialmente ammessa. In effetti, alla

luce di quanto indicato dal perito giudiziario (perizia p. 4) e considerato che

i tariffari da lui presi quale riferimento non erano vincolanti ma potevano

fungere da base al prudente apprezzamento del giudice, le tariffe applicate da AP

1.

risultavano in generale eccessive per rapporto a quanto usuale nel settore, né

risultava per il resto che l’attività da lei svolta presupponesse

responsabilità o capacità tali da giustificare un raddoppio delle tariffe

massime indicate dal perito giudiziario (perizia p. 5), ciò che incombeva in

ogni caso alla medesima di comprovare e ancora prima allegare (il che in realtà

era stato compiutamente fatto solo in sede conclusionale e dunque tardivamente),

mentre dal carteggio processuale risultava che in fin dei conti l’attività

svolta era quella classica di una fiduciaria attiva in un contesto

internazionale. Ora, non potendo entrare in linea di conto un ricalcolo voce

per voce di ogni dettaglio delle ore prestate da AP 1, ben si giustificava

operare una riduzione forfetaria e lineare sugli onorari esposti nelle 75

fatture. Visto da una parte che E__________ __________ fatturava oltre il

doppio dell’onorario mediano normalmente previsto per i titolari, Ro__________ __________

(semplice impiegata di commercio, cfr. doc. SS) il 50% in più del minimo

previsto per i collaboratori non qualificati, B__________ __________ (con un

mero diploma commerciale, cfr. doc. SS) l’85% in più del minimo previsto per i

collaboratori non qualificati, Mi__________ __________ (che aveva eseguito dei

corsi specialistici in finanza e contabilità, cfr. doc. SS) eccedeva di poco il

massimo per la categoria degli impiegati qualificati e Li__________ __________

(con diploma __________ in economia, cfr. doc. SS) superava del 40% il massimo

previsto per collaboratori qualificati con particolari responsabilità,

considerato dall’altra che le ore svolte dai vari impiegati erano ben maggiori

di quelle svolte da E__________ __________ e ritenuto infine che Li__________ __________

non ricordava le invero poche ore da lei fatturate, la riduzione forfetaria,

non applicata però alle spese vive, è stata da lui fissata in 1/3, ritenuto che

dalle fatture per __________ sono pure state dedotte le spese per onorario CdA

del corrispondente, non comprovate e non risultanti dal contratto.

Le fatture relative a

queste posizioni, comprensive delle spese vive, sono così state rettificate in

GBP 117’704.75 per __________, in CHF 23'007.43 per __________, in EUR

18'856.48 per R__________ __________, in EUR 7'486.61 per I__________ __________,

in USD 3'825.63 per __________, in GBP 5'850.19 e EUR 36'388.67 per __________

e in USD 4'890.34 per M&__________ __________.

Le remunerazioni cedute a AP

1.

dai suoi corrispondenti sono state riconosciute unicamente nella misura in

cui non erano state contestate da AO 1, ossia in ragione di GBP 6'125.38 per __________

e in ragione di GBP 5’993.91 per __________. Laddove erano riferite alla

corrispondente M__________ __________, e meglio con riferimento alle società R__________

__________, M&__________ __________ e I__________ __________, le stesse sono

state invece respinte, siccome AO 1 le aveva contestate, anche in punto alla

loro congruità (risposta p. 5 e duplica p. 8), ed esse non erano state sufficientemente

provate, non bastando la produzione delle relative fatture, e in particolare difettando

da una parte un dettaglio che permettesse di comprendere l’attività svolta e le

spese sostenute, e il contratto di mandato non prevedendo dall’altra uno

specifico onorario per CdA e domiciliazione siccome non compilato su questo punto

(doc. O e Z), fermo restando oltretutto che gli importi esposti, che per altro

in assenza di disposizioni particolari sarebbero dovuti spettare alla

mandataria e non a terzi, nemmeno corrispondevano a quanto indicato a p. 4 della

petizione.

Da tutte le somme così

attribuite ha infine provveduto a dedurre gli importi che risultavano essere

già stati pagati da AO 1, come emergeva dal doc. PP e dai plichi di fatture

nell’inc. n. OR.2012.22, ossia GBP 17'347.70 per __________, CHF 1'132.42 per __________,

USD 361.28 per __________ e USD 1'169.11 per M&__________ __________.

Al saldo così ottenuto ha

infine aggiunto gli interessi legali del 5% dalla data della petizione,

rilevando che lo scritto 5 luglio 2011 (doc. QQ), riferito a una lista di

fatture allegata ignota, non poteva assurgere a valida interpellazione, tanto

più che alcune fatture litigiose erano finanche successive allo stesso.

Le spese processuali

(comprensive di CHF 14'200.- per l’assunzione delle prove) e le ripetibili,

queste ultime limitate anche in questo caso all’aliquota minima per tener conto

dell’avvenuta congiunzione con la causa di cui all’inc. n. OR.2012.22, sono

state da lui calcolate sulla base del valore litigioso di circa CHF 500'000.- e

sono state da lui poste a carico delle parti in base al rispettivo grado di soccombenza.

15.

AO 1, nel suo appello,

ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile e di rinviare

l’incarto al Pretore per l’emanazione, previa l’assunzione dell’edizione di

documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei suoi dipendenti

come testi, di un nuovo giudizio, o quanto meno, come si evince dalla

motivazione da lui addotta (p. 21), di far assumere queste medesime prove

direttamente da questa Camera. Egli, a sostegno della sua richiesta, si è

limitato a contestare “che la domanda di edizione da M__________ e/o AP 1

non fosse rilevante ai fini del giudizio”, evidenziando invece che la

stessa “era più che giustificata e avrebbe certamente contribuito a comprendere

l’effettivo ruolo di M__________ in questa vicenda e, soprattutto, le

prestazioni fornite direttamente o per delega per oltre EUR 100'000.-” (p.

17.

seg.).

15.1

La richiesta di

assunzione di tali prove ad opera del Pretore è irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che con l’appello AO 1

non si è assolutamente confrontato con gli argomenti - esposti a p. 6 dell’ordinanza

sulle prove 7 marzo 2014 (nella quale il magistrato, con due motivazioni

alternative e indipendenti, gli aveva rimproverato di aver “disatteso il suo

onere di porre il giudice nella possibilità di determinare la pertinenza di un

mezzo di prova”, rispettivamente aveva rilevato che quella prova era “sproporzionata

dal momento che ogni fattispecie potrà essere chiarita già mediante le

audizioni testimoniali e l’interrogatorio delle parti”) - che avevano

indotto il giudice di prime cure a non ammetterle e non ha dunque spiegato per

quali ragioni di fatto e di diritto gli stessi sarebbero errati o comunque non

condivisibili.

Ritenuto che quelle prove,

che non costituivano dei nova autentici, avrebbero ragionevolmente

potuto essere - e del resto sono già state - richieste in prima sede, è

parimenti escluso che le stesse possano ora essere assunte da questa Camera in

applicazione dell’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. II CCA 3 ottobre 2014 inc.

n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n.

12.2013

, 5 novembre 2015 inc. n. 12.2014.35, 18 giugno 2018 inc. n.

12.2017

).

15.2

Le prove in questione erano oltretutto

inutili, visto e considerato che né il Pretore, né questa Camera (cfr. infra

consid. 20) avevano in definitiva ritenuto di riconoscere a AP 1 le remunerazioni

relative a M__________ __________.

16.

AP 1, nel suo appello,

ha ritenuto che la sua petizione dovesse essere integralmente accolta per il

fatto che AO 1 con il doc. FF e con la lettera 26 luglio 2011 nel plico doc. 4

dell’inc. n. OR.2012.22 aveva già ammesso la correttezza delle somme da lei azionate.

A torto.

Il rilievo è irricevibile

in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che nell’occasione

AP 1 si è limitata a ricopiare quanto aveva addotto nel suo allegato

conclusionale (p. 9 seg.), che ovviamente non poteva costituire una valida

censura al giudizio pretorile, a quel momento non ancora reso (cfr. TF 26

giugno 2014 4A_97/2014 e 4A_101/2014 consid. 3.3, 1 settembre 2014 4A_290/2014

consid. 3.2).

Ma sarebbe stato in ogni

caso da respingere anche nel merito, essendo incontestabile che in quei documenti,

in cui AO 1 aveva sostanzialmente espresso solo la disponibilità a pagare, a

determinate condizioni, poi non realizzate, dei non meglio precisati importi asseritamente

già accantonati, non era ravvisabile alcun riconoscimento di debito, come ha per

finire dovuto ammettere anche la stessa AP 1, laddove ha dichiarato che “può

essere vero che gli scritti appena esplorati supra … non assurgono tecnicamente

a riconoscimenti di debito conformi ai parametri stringenti dell’art. 82 LEF (…

perché non incondizionati)” (cfr. appello p. 34).

17.

AO 1, nell’ambito

della sua richiesta d’appello in via subordinata, ha ritenuto di non poter

essere obbligato a pagare alcunché a AP 1 per le prestazioni supplementari, contestando

in sostanza il giudizio con cui il Pretore, con riferimento alla parte di

onorario esulante dalla parte fissa, aveva disatteso la sua contestazione della

congruità delle ore esposte. Egli ha in particolare osservato che la

contestazione delle fatture era da lui già stata formulata nella fase

preprocessuale e che nella risposta una contestazione puntuale del dispendio

orario non era possibile in quanto nella petizione la controparte, che non

aveva ancora provveduto al necessario rendiconto, non aveva sufficientemente

ossequiato al suo onere di allegazione; e ha evidenziato che neppure era vero

che AP 1 avesse comunque dato seguito al suo onere probatorio sul tema, tant’è

che il perito giudiziario si era detto impossibilitato, per l’insufficienza

delle informazioni a sua disposizione, di confermare la correttezza del

dispendio orario (delucidazione peritale p. 4). Subordinatamente ha rilevato

che il perito giudiziario non era stato in grado di verificare il 73% delle

fatture (allegato A della perizia), ciò che a suo dire imponeva quanto meno di

ridurre in tale proporzione l’onorario supplementare della controparte, e che,

sempre per il medesimo esperto, alcune delle pretese supplementari,

segnatamente quelle relative a “contabilità, bilanci, deposito atti,

redazione verbali, amministrazione, indirizzo, ritiri posta, inoltro al

mandante, ecc.” rientravano in realtà in quelle fatturate a forfait

(delucidazione peritale p. 2) e dovevano con ciò essere dedotte da quelle

pretese relative a questa posizione.

La censura è irricevibile,

atteso che AO 1, a fronte di una decisione pretorile fondata su due motivazioni

alternative e indipendenti, non è riuscito a dimostrare - come si vedrà - che

entrambe non reggessero (cfr. Reetz,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

43.

ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,

DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.

4.

).

AO 1 non è innanzitutto riuscito

a dimostrare l’erroneità della conclusione pretorile secondo cui la sua contestazione

negli allegati preliminari in merito alla congruità delle ore esposte non era

sufficiente. A tale proposito è a ragione che il giudice di prime cure ha

evidenziato come AP 1 nella petizione avesse regolarmente ossequiato al suo

onere di allegazione, spiegando che le sue pretese si fondavano sulle fatture

prodotte quali doc. OO e sulla tabella riassuntiva versata agli atti quale doc.

PP (cfr. petizione p. 8). È pure a ragione che il primo giudice ha aggiunto che

nella risposta AO 1 non aveva formulato contestazioni sulla congruità delle ore

fatturate, ritenuto che in questa sede non è stato assolutamente preteso che

una tale contestazione possa essere stata da lui formulata con la duplica, dopo

che con la replica AP 1 aveva pure fatto riferimento ai doc. 15 e 26 dell’inc.

OR.2012.22 (che, come si è visto, costituivano un valido rendiconto sul tema,

cfr. supra consid. 8.2.3). Ed è ancora a ragione che il giudice ha

aggiunto che una tale contestazione avrebbe senz’altro potuto essere formulata

da quest’ultimo, anche se sul tema era pendente un’azione di rendiconto, tant’è

che lo stesso era stato comunque in grado di contestare altri aspetti della

fatturazione, segnatamente la congruità delle tariffe orarie (cfr. risposta p.

6.

seg. e duplica p. 8). Poco importa dunque se il perito giudiziario, che per

altro non risulta affatto aver ritenuto che alcune pretese supplementari -

tanto meno quelle relative a “contabilità, bilanci, deposito atti, redazione

verbali, amministrazione, indirizzo, ritiri posta, inoltro al mandante, ecc.”,

tema evocato per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in questa sede

(art. 317 cpv. 1 CPC) - rientrassero con certezza in quelle fatturate a forfait

e fossero eccessive (cfr. delucidazione peritale p. 1 seg.), non sia stato in

grado di verificare il 73% delle fatture, oppure possa essersi detto

impossibilitato, per l’insufficienza delle informazioni a sua disposizione, di esprimersi

sul tempo impiegato per le prestazioni supplementari (cfr. delucidazione

peritale p. 4).

Si aggiunga che AO 1, in

violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, neppure si è confrontato con la seconda

motivazione del Pretore, secondo cui AP 1 avrebbe in ogni caso sufficientemente

dato seguito al suo onere probatorio con la produzione dei vari dettagli agli

atti (doc. OO e doc. 15 e 26 dell’inc. OR.2012.22), confermati dai testi

escussi (testi L__________ __________ p. 1, B__________ __________ p. 2, S__________

__________ p. 2, Mi__________ __________ p. 1, V__________ __________ p. 1 e Ro__________

__________ p. 3), tanto più a fronte della conclusione del perito giudiziario,

il quale aveva indicato che le ore fatturate potevano essere considerate

correnti/ricorrenti e rientrare nel normale svolgimento dell’amministrazione,

rispettivamente non esulavano dall’oggetto dei vari mandati (perizia p. 6-8).

18.

Nell’evenienza, realizzatasi

(cfr. supra consid. 17), in cui la contestazione della controparte in

merito alla congruità delle ore fatturate per le prestazioni supplementari

fosse stata disattesa, AP 1, nel suo appello, ha da parte sua preteso che,

diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, AO 1 dovesse essere obbligato a

pagarle l’integralità di quegli onorari per il fatto che le tariffe orarie

applicate, a lui note, erano state da lui ammesse per atti concludenti a

seguito del precedente pagamento, non contestato in causa, di numerose altre

fatture esposte con quelle stesse modalità e tariffe (doc. 2 dell’inc.

OR.2012.22; perizia p. 20; deposizione E__________ __________; testi B__________

__________, Ro__________ __________ e L__________ __________) ed erano comunque

usuali, rientrando per tutti i suoi dipendenti, viste le competenze messe in campo

e l’indubbia complessità e difficoltà del mandato da lei già evocate a p. 10

della replica e corredate dalle necessarie prove, nei limiti delle tariffe

della categoria (perizia p. 4, 5 e 20). A torto.

In merito alla presunta

ammissione delle tariffe da parte di AO 1, per atti concludenti, a seguito del

precedente pagamento di numerose altre fatture esposte con quelle stesse

modalità, si osserva che AP 1 non ha in realtà dimostrato che da quelle

precedenti fatture si potessero evincere le tariffe applicate (accertate in

effetti solo la consegna del doc. OO e dei doc. 15 e 16 dell’inc. n.OR.2012.22),

che neppure è stato provato fossero altrimenti note a AO 1 (la teste B__________

__________, a p. 2, ha anzi riferito di non aver mai consegnato un tariffario),

tanto più che quest’ultimo, più che aver pagato le fatture, si era limitato a

fornire i fondi che coprivano solo le spese di gestione da lui indicate (cfr. teste

B__________ __________ p. 2) e che venivano poi destinati dalla fiduciaria a

tale scopo. Nel prosieguo dell’appello AP 1, contraddicendo quanto da lei

stessa dichiarato in precedenza, ha per altro ammesso che le tariffe orarie da

lei applicate neppure erano sempre state invariate ma avevano raggiunto l’entità

poi considerata nel giudizio solo con il passare degli anni (cfr. appello p. 38

segg.).

E nemmeno è vero che le

tariffe orarie applicate da AP 1 erano usuali. Il perito giudiziario ha in

effetti rilevato che le tariffe applicate per i suoi dipendenti eccedevano in

generale quanto previsto dal tariffario indicativo edizione 13.07.2012 di

Fiduciari/Suisse - sezione Ticino (cfr. perizia p. 4 seg. e 20). Egli ha invero

aggiunto che il tariffario 18.11.2002 della Camera fiduciaria, sostanzialmente

analogo a quest’ultimo, permetteva la fatturazione fino a un massimo del doppio

delle tariffe in casi specifici, dove era richiesta particolare responsabilità,

dove vi erano interessi significativi, dove erano richieste speciali conoscenze

ed esperienze (cfr. perizia p. 5 e 20): sennonché negli allegati preliminari AP

1.

non aveva mai preteso che nell’occasione ricorressero queste particolari condizioni,

essendosi limitata a evidenziare di essere una fiduciaria “seria”

composta da “persone con formazione specifica” (cfr. replica p. 11), né lo

aveva in definitiva comprovato, non essendo a tale scopo sufficiente, a fronte

dell’accertamento pretorile - neppure censurato e comunque ineccepibile (cfr. perizia

p. 9, secondo cui “in linea generale … le prestazioni possono essere considerate

usuali e rientrano nella normale amministrazione”) - secondo cui dal

carteggio processuale risultava che in fin dei conti l’attività svolta era

quella classica di una fiduciaria attiva in un contesto internazionale, il

fatto che le gestioni societarie potessero essere delicate e contraddistinte da

elementi di internazionalità rispettivamente vertessero su patrimoni importanti.

19.

Nell’ipotesi, pure

verificatasi (cfr. supra consid. 18), in cui la correttezza delle

tariffe orarie fatturate per le prestazioni supplementari non fosse stata

confermata, entrambe le parti, nei loro rispettivi appelli, hanno censurato, in

via subordinata, il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto che quelle

tariffe orarie e con ciò l’onorario per le prestazioni supplementari - escluse

le spese vive, ammesse, e le spese per onorario CdA del corrispondente

contenute nelle fatture per __________, non ammesse - dovessero essere ridotte

in ragione di 1/3.

Mentre AP 1 ha postulato

una riduzione massima del 6.5%, rilevando che solo gli onorari di E__________ __________

e di Li__________ __________, che “pesavano” in tale limitata misura, eccedevano

quanto previsto dalle tariffe professionali, e ritenendo che in ogni caso il

giudice di prime cure da una parte avesse misconosciuto che le tariffe orarie non

erano sempre state quelle considerate nel giudizio ma avevano raggiunto quelle

entità solo con il passare degli anni, dall’altra avesse inserito nella

categoria “collaboratori non qualificati” e al minimo tariffale anziché

in quella dei “collaboratori qualificati” i suoi dipendenti B__________ __________

e Ro__________ __________, e infine non avesse a torto accolto l’istanza di

assunzione di nuove prove (di cui è nuovamente chiesta l’ammissione da parte di

questa Camera) volta a dimostrare l’attività effettivamente svolta dalla

dipendente Li__________ __________; AO 1 ha auspicato una riduzione di almeno il

40% - 50%, ritenendo eccessivo l’onorario riconosciuto in tal modo dal Pretore per

i singoli dipendenti della controparte, anche perché L__________ __________, Ro__________

__________, B__________ __________ e Mi__________ __________ andavano in realtà

inseriti nella categoria “altri collaboratori” anziché in quella dei “collaboratori

qualificati”.

19.1

Premesso che in questa

sede le parti non hanno censurato l’assunto pretorile secondo cui, non essendo

praticabile un ricalcolo voce per voce di ogni dettaglio delle ore prestate da AP

1, doveva semmai entrare in considerazione solo una riduzione forfetaria e

lineare, si osserva che, per poter decidere con cognizione di causa se ed

eventualmente in quale misura il giudizio con cui il Pretore ha ridotto in

ragione di 1/3 le tariffe orarie fatturate dai dipendenti di AP 1 debba essere

riformato, occorre dapprima accertare quali erano le tariffe previste dalla

categoria, quali erano le tariffe concretamente applicate da AP 1, e come il

giudice di prime cure aveva provveduto a risolvere la questione.

19.1.1

Sul tema delle tariffe

previste dalla categoria, il perito giudiziario ha chiarito che, in base al

tariffario indicativo edizione 13.07.2012 di Fiduciari/Suisse - sezione Ticino,

sostanzialmente analogo al tariffario 18.11.2002 della Camera fiduciaria (cfr. supra

consid. 18), i “titolari e direzione” potevano fatturare da CHF 200.- a

CHF 300.-, i “collaboratori qualificati con particolari responsabilità”

da CHF 180.- a CHF 250.-, i “collaboratori qualificati” da CHF 150.- a

CHF 180.-, gli “altri collaboratori” da CHF 100.- a CHF 150.- e gli “apprendisti

e stagisti” da CHF 50.- a CHF 100.- (cfr. perizia p. 4 seg.).

19.1.2

Sul tema delle tariffe

concretamente fatturate dai dipendenti di AP 1, si osserva invece che AO 1, con

la sua risposta, aveva sostenuto che, per ogni ora lavorativa, E__________ __________

aveva fatturato CHF 500.- fino al 2009 e CHF 600.- in seguito, Ro__________ __________

CHF 150.-, B__________ __________ e Mi__________ __________ CHF 185.- e Li__________

__________ CHF 350.- (p. 6). Tale assunto deve essere considerato assodato, non

essendo stato contestato con la replica da AP 1, che dunque è assai malvenuta a

sostenere, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che le

tariffe orarie non erano sempre state quelle ma avevano raggiunto quelle entità

solo con il passare degli anni.

19.1.3

Come detto, nella sua

decisione il Pretore aveva rilevato che E__________ __________ aveva in realtà

fatturato oltre il doppio dell’onorario mediano previsto per i “titolari”

(che era di CHF 250.-), che Ro__________ __________ aveva fatturato il 50% in

più del minimo previsto per i “collaboratori non qualificati” (che era

di CHF 100.-), che B__________ __________ aveva fatturato l’85% in più del

minimo previsto per i “collaboratori non qualificati” (che era di CHF

100.

-), che Mi__________ __________ aveva fatturato poco più del massimo previsto

per i “collaboratori qualificati” (che era di CHF 180.-) e che Li__________

__________ aveva fatturato il 40% in più del massimo previsto per i “collaboratori

qualificati con particolari responsabilità” (che era di CHF 250.-).

19.2

Ciò detto, la censura

delle parti in merito alla categoria tariffaria in cui il Pretore aveva inserito

alcuni dei dipendenti di AP 1 può essere evasa come segue: mentre l’assunto con

cui quest’ultima ha ritenuto che le sue dipendenti B__________ __________ e Ro__________

__________ dovessero in realtà far parte della categoria “collaboratori

qualificati” anziché di quella dei “collaboratori non qualificati” o

“altri collaboratori” è corretto solo limitatamente alla prima (cfr. perizia

p. 5), con conseguente correzione a CHF 150.- della sua tariffa oraria minima,

mentre non lo è per quanto riguarda la seconda, non potendo bastare il solo fatto

che essa disponesse di un attestato di capacità quale “impiegata di commercio

con formazione estesa” (cfr. doc. SS), la tesi di AO 1 secondo cui la

dipendente Mi__________ __________ dovesse rientrare nella categoria “collaboratori

non qualificati” o “altri collaboratori” anziché in quella dei “collaboratori

qualificati” è infondata (cfr. perizia p. 5).

Nell’occasione le

parti si erano invero espresse anche sulla categoria che avrebbe dovuto essere attribuita

ai dipendenti L__________ __________ e S__________ __________, ma non hanno poi

censurato la loro mancata considerazione da parte del Pretore nell’ambito

dell’apprezzamento sulla riduzione dell’onorario. La questione non necessita pertanto

di essere approfondita.

19.3

Nella sua decisione, il

Pretore non ha invece spiegato, se si prescinde da un suo breve accenno ai relativi

titoli di studio conseguiti, perché a suo giudizio i dipendenti di AP 1 potessero

esporre la tariffa minima (Ro__________ __________ e B__________ __________),

mediana (E__________ __________) o massima (Mi__________ __________ e Li__________

__________) prevista dalla rispettiva categoria professionale, aspetto quest’ultimo

che invero non è stato ora censurato in modo chiaro dalle parti.

Ciononostante, ritenuto

che per il perito giudiziario l’attività svolta da AP 1 era tutto sommato

normale (cfr. supra consid. 18) e che negli allegati preliminari le

parti non avevano approfondito più di tanto il tema delle più o meno estese qualifiche

professionali dei suoi dipendenti (AP 1 essendosi limitata ad evidenziare, a p.

11.

della replica, che oltre ad E__________ __________, “dottore in economia

e commercio, laureato presso l’Università __________ di __________, iscritto

all’albo dei fiduciari e navigato esperto in ambito fiduciario”, annoverava

tra i suoi dipendenti “numerose altre persone con formazione

specifica”), si è qui ritenuto, per semplicità di calcolo (con una

soluzione per altro leggermente vantaggiosa per la fiduciaria, ritenuto in

particolare che in tal modo - rispetto a quanto riconosciuto dal Pretore, con

la correzione di cui si è detto sopra - sono stati attribuiti CHF 25.- in più per

Ro__________ __________, CHF 15.- in più per B__________ __________ e CHF 15.-

in meno per Mi__________ __________), di attribuire a tutti i dipendenti la

tariffa oraria mediana prevista per la loro rispettiva categoria (il tutto come

meglio risultava a p. 4 della perizia).

19.4

Del tutto infondata è

invece la censura con cui AP 1 ha lamentato la reiezione, con decisione 17

marzo 2016, della sua istanza di assunzione di nuove prove documentali (con

conseguente richiesta di loro ammissione da parte di questa Camera), volte a

dimostrare l’attività effettivamente svolta dalla dipendente Li__________ __________,

la quale non era stata in grado di ricordare le ore da lei fatturate. A parte

il fatto che in questa sede nemmeno è dato di sapere quali sarebbero le prove in

tal modo da assumere, neppure specificate nel gravame o prodotte, si osserva

che, come spiegato a suo tempo dal giudice di prime cure, lo scopo dell’art.

229.

CPC non è in effetti quello di permettere alle parti di assumere o di produrre

nuovi mezzi di prova che si sono appalesati come necessari a fronte dell’inconcludenza,

contraddittorietà o insufficienza di quelli ritualmente offerti (cfr. Trezzini, op. cit., m. 39 e n. 650 ad

art. 229 CPC, con rif. a TF 1 aprile 2005 4P.61/2005 consid. 4 / 6.2).

19.5

Tutto ciò premesso, ritenuto

da una parte che AP 1 poteva così fatturare CHF 250.- anziché i CHF 500.- esposti

fino al 2009 e i CHF 600.- esposti in seguito (con una media di CHF 550.-) per E__________

__________, CHF 125.- anziché i CHF 150.- esposti per Ro__________ __________, CHF

165.

- anziché i CHF 185.- esposti per B__________ __________ e per Mi__________

__________ e CHF 215.- anziché i CHF 350.- esposti per Li__________ __________;

considerato dall’altra che, come rilevato dal Pretore e non censurato dalle

parti in questa sede, le ore svolte dai vari impiegati (ossia da Ro__________ __________,

B__________ __________, Mi__________ __________ e Li__________ __________) erano

ben maggiori di quelle svolte da E__________ __________, che già solo a detta

di AP 1 ammontavano a circa il 10% (recte: l’11.4%) del totale (cfr. appello

p. 42 e risposta all’appello della controparte p. 20, essendo pari a CHF

57'000.- a fronte dei CHF 500'000.- azionati); e preso atto che Li__________ __________

non aveva ricordato le invero poche ore da lei fatturate, che sempre a detta di

AP 1 ammontavano a circa il 10% (recte: l’11%) del totale (cfr. appello

p. 42, essendo pari a CHF 55'000.- a fronte dei CHF 500'000.- azionati); si ha

che il Pretore, attribuendo una riduzione forfetaria del 33.3%, senza per altro

che in questa sede le parti si siano confrontate in modo approfondito sul

calcolo da lui posto alla base del giudizio, non ha certamente abusato del suo

ampio potere di apprezzamento, per cui la riduzione da lui decisa può

senz’altro essere confermata (da un punto di vista meramente aritmetico, sulla

base dei dati di cui si è detto sopra, in parte favorevoli a AP 1, risulterebbe

invero una riduzione complessiva di circa il 27%: in effetti per le prestazioni

complessivamente svolte da Ro__________ __________, B__________ __________, Mi__________

__________, pari al 77.6% del totale, s’imponeva una riduzione media del 12.7% per

ciascuna [per la prima del 16.6%, da CHF 150.- a CHF 125.-, e per le altre due

del 10.8% ciascuna, da CHF 185.- a CHF 165.-], che “pesava” in ragione del 9.8%

del totale; per le prestazioni svolte da E__________ __________, pari al’11.4% del

totale, s’imponeva una riduzione del 54.5% [da CHF 550.- a CHF 250.-], che

“pesava” in ragione del 6.2% del totale; e per le prestazioni svolte da Li__________

__________, pari all’11% del totale, che non risultavano essere state sufficientemente

dimostrate, s’imponeva una riduzione che “pesava” in ragione dell’11% del

totale).

20.

AP 1, nel suo appello,

ha chiesto l’integrale attribuzione delle remunerazioni riferite ai suoi corrispondenti.

In sostanza ha preteso che, per la corrispondente M__________ __________, le

siano così riconosciuti altri EUR 16'105.- con riferimento alla società R__________

__________, altri USD 4'781.25 (somma per altro inferiore alla parte fissa per

il periodo 2010-2012) con riferimento alla società M&__________ __________

e altri EUR 23'953.75 (o almeno la parte fissa di EUR 9’500.- per il periodo

2009-2012) con riferimento alla società I__________ __________, il tutto rilevando

che le fatture cedute erano relative al periodo dal 2009/10 al 2012, erano

riferite agli onorari per CdA e domiciliazione, talora comprensive delle spese

esterne non contestate, per altri corrispondenti europei.

La richiesta

dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4,

27.

settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.

3.1

e 3.2), visto e considerato che nell’occasione AP 1 non ha spiegato per

quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto che

AO 1 aveva contestato quelle fatture, anche in punto alla loro congruità

(risposta p. 5 e duplica p. 8), e che le stesse non erano state

sufficientemente provate per i motivi dettagliatamente esposti nella decisione,

tra cui quello secondo cui gli importi esposti nemmeno corrispondevano a quanto

indicato a p. 4 della petizione (che faceva riferimento alle parti fisse

previste dal contratto), e ai quali si può senz’altro rimandare.

21.

Ricapitolando, AP 1

può dunque fatturare: per la parte fissa o di base (non censurata in questa

sede),

GBP 3'900.- per __________, CHF 4'852.- per __________, USD 3'666.67 per __________,

EUR 3'375.- per __________, CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne Turbo,

EUR 3’000.- per la società __________ e EUR 200.- per il conto corrente presso __________;

per la parte di onorario esulante dalla parte fissa, comprensiva delle spese

vive (queste ultime non censurate in questa sede), GBP 117’704.75 per __________,

CHF 23'007.43 per __________, EUR 18'856.48 per R__________ __________, EUR

7'486.61 per I__________ __________, USD 3'825.63 per __________, GBP 5'850.19

e EUR 36'388.67 per __________ e USD 4'890.34 per M&__________ __________;

per le remunerazioni cedutele dai suoi corrispondenti (in tale misura non

censurate in questa sede) GBP 6'125.38 per __________ e GBP 5’993.91 per __________.

Da queste somme devono poi essere dedotti i pagamenti già effettuati da AO 1

(anch’essi non censurati in questa sede), ossia GBP 17'347.70 per __________,

CHF 1'132.42 per __________, USD 361.28 per __________ e USD 1'169.11 per M&__________

__________.

Il saldo arrotondato a

favore di AP 1 ammonta quindi, come ritenuto dal Pretore ma con la rettifica di

due errori di calcolo - uno dei quali, quello relativo alle pretese in GBP, già

rilevato da AP 1 nel suo appello - a CHF 28'727.-, a EUR 69'306.75, a USD

10'852.25 e a GBP 122'226.50.

22.

AP 1, nel suo appello,

ha infine contestato anche l’assunto pretorile secondo cui lo scritto 5 luglio

2011.

(doc. QQ) era riferito a una lista di fatture allegata ignota e non poteva

assurgere a valida interpellazione. A suo dire, ammesso che questa Camera

condividesse tale “confutata” conclusione, la decorrenza doveva perlomeno

essere fissata dal 1 novembre 2011 ex art. 108 CO, dato che dall’ottobre 2011

il contegno via via assunto da AO 1 lasciava emergere che egli non intendeva

pagare e che, quindi, particolari e formali costituzioni in mora (comunque

avvenute a più riprese) a nulla sarebbero valse (doc. 4 inc. n. OR.2012.22).

La censura è irricevibile,

siccome non motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), laddove è riferita all’assunto

pretorile secondo cui lo scritto 5 luglio 2011 (doc. QQ) era riferito a una

lista di fatture allegata ignota e non poteva assurgere a valida

interpellazione.

Essa è parimenti

irricevibile, questa volta siccome fondata su fatti preesistenti ma allegati

per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), laddove fa

riferimento a circostanze, oltretutto non meglio precisate e comprovate, dalle

quali si dovrebbe concludere per l’inutilità, a far tempo dall’ottobre 2011, di

un’eventuale interpellazione all’indirizzo di AO 1.

23.

La modifica, tutto

sommato marginale, della decisione pretorile, nel senso dei considerandi che

precedono, giustifica di lasciare invariato il giudizio sulle spese giudiziarie

della prima istanza.

conclusione

24.

Ne discende che

l’appello di AP 1 deve essere parzialmente accolto come ai considerandi che

precedono, mentre che l’appello e l’appello incidentale di AO 1 devono essere respinti

in quanto ricevibili.

Le spese giudiziarie dei

procedimenti di secondo grado seguono di principio la rispettiva soccombenza

delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono state

calcolate per la procedura di appello di AP 1 sulla base del valore ancora

litigioso di almeno CHF 390’000.- (almeno CHF 215'000.- nell’ambito della petizione

della controparte, riferita, di fatto, a 13 delle 30 richieste originarie di

rendiconto, e CHF 10'076.35 + EUR 72'866.35 + USD 10'771.50 + GBP 53'928.10 nell’ambito

della propria petizione), per la

procedura di appello di AO 1 sulla base del valore ancora litigioso di almeno

CHF 275’000.- (CHF 28'727.- + EUR 69'306.75 + USD 10'852.25 + GBP 122'226.50) e per la procedura di appello incidentale di AO

1.

sulla base del valore ancora litigioso di circa CHF 13'500.- (riferito, di fatto,

a una sola delle 30 richieste originarie di rendiconto).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

16 marzo 2018 di AP 1 (inc. n. 12.2018.46) è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 14 febbraio 2018 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud è così riformata:

I.

Inc. n. OR.2012.22:

1. Nella

misura in cui non è stralciata dai ruoli, la petizione 24 luglio 2012 di AO 1 è

parzialmente accolta.

1.1. (invariato)

1.2. (annullato)

2. Le

spese processuali, in complessivi CHF 30'000.-, sono poste per 9/20 a carico di

AO 1 e per 11/20 a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 CHF 2'000.- per

ripetibili.

3. (invariato)

3.1. (invariato)

4. (invariato)

II.

Inc. n. OR.2012.21:

1. (invariato)

1.1. AO 1 è condannato a pagare a AP 1 i seguenti

importi:

- CHF

28'727.- oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012

- EUR

69'306.75 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012

- USD

10'852.25 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012

- GBP

122'226.50 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012

2. (invariato)

3. (invariato)

3.1. (invariato)

4. (invariato)

II. Le spese

processuali della procedura di cui all’appello (inc. n. 12.2018.46), di CHF 16'000.-

sono a carico dell’appellante per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico della

controparte, a cui l’appellante rifonderà CHF 5'000.- per ripetibili.

III. L’appello 20 marzo 2018 di AO 1 (inc. n.

12.2018.50) è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di cui all’appello

(inc. n. 12.2018.50), di CHF 12'000.-, sono a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte CHF 8'000.- per ripetibili.

V. L’appello incidentale 9 maggio 2018 di AO 1 (inc.

n. 12.2018.46) è respinto nella misura in cui è ricevibile.

VI. Le spese processuali della procedura di cui all’appello

incidentale (inc. n. 12.2018.46), di CHF 1’000.-, sono a carico dell’appellante

in via incidentale, che rifonderà alla controparte CHF 1’000.- per ripetibili.

VII. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla

Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).