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Decisione

12.2018.48

Lavoro: differenza tra salario e gratifica

23 settembre 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i nova (art. 317 CPC) devono essere proposti già con il primo scambio scritto

(ibidem).

Ora, dal doc. 8 emerge

chiaramente, anche grazie alla nota manoscritta, che l’utile operativo

ammontava a fr. 1'958'000.- e corrispondeva all’utile contabilizzato di fr.

4'189'000.- dedotti fr. 2'231’000.- entrati grazie alla vendita della filiale

di Mendrisio, mentre che dal doc. 7 risulta che il bonus aziendale per il 2011

era stato calcolato proprio su tale importo.

La questione del

calcolo del bonus aziendale in base al solo utile operativo generato dalla

società oppure di quello complessivo, comprensivo anche degli utili finanziari,

è stata affrontata poi nel complemento peritale del 4 novembre 2016.

Infine, l’allegato

conclusivo 10 febbraio 2017 della parte convenuta specifica esattamente come

“anche il bonus aziendale 2011 sia stato per l’appunto espressamente

conteggiato sul solo utile operativo di quell’anno, pari a fr. 1'985'000.-,

quindi senza alcuna considerazione del relativo utile finanziario, pari a fr.

2'231'000.- ed afferente alla vendita di un immobile a Mendrisio di proprietà

della società convenuta” per poi chiedere che anche per il 2012 si usi la

stessa base di calcolo contrariamente a quanto proposto dal perito (conclusioni

parte convenuta del 10 febbraio 2017, pag. 5).

In base a quanto

precede, non trovandoci di fronte a nova ma bensì a fatti noti

all’attore sin dalle prime fasi della causa e divenuti tema di discussione,

l’estensione del petitum d’appello è inammissibile.

8. L’appellante

contesta innanzitutto la conclusione del Pretore con cui ha giudicato che gli

obiettivi fissati per il 2011 e 2012 fossero regolarmente stati stabiliti e

comunicati al lavoratore con il doc. 4, che poi non li avrebbe raggiunti. In

realtà, a suo avviso, agli atti non sussiste alcuna prova che tale documento

sia mai stato consegnato al dipendente, che in effetti, sin dall’inizio della

causa, ha sempre sostenuto di non averlo mai visto in precedenza. A fronte di

una lacuna probatoria simile, il primo giudice, invece di dedurre che in base

ai principi dell’art. 8 CC non fosse stata dimostrata la fissazione tempestiva

degli obiettivi da parte del datore di lavoro che ne aveva l’onere e

riconoscergli il relativo bonus aziendale, ha ritenuto al contrario che il

dipendente dovesse subire le conseguenze di non aver dimostrato la falsità

materiale del documento.

Neppure il teste __________

L__________ può essere chiamato a sostanziare le argomentazioni della convenuta

poiché non riporta che quanto gli era stato riferito dal direttore __________ P__________

e le deduzioni che ne ha tratto, ma non porta alcun fatto da lui percepito

direttamente.

Per il 2012 vale lo

stesso discorso ma con l’aggravante che per quell’anno non esiste nemmeno un

documento specifico, tanto che il Pretore ha dovuto ricorrere all’applicazione

per analogia del doc. 4. Egli chiede quindi che almeno per quell’anno la sentenza

impugnata non possa essere tutelata e che gli venga riconosciuto il relativo

bonus aziendale.

a. Nella

decisione in disamina il Pretore, fondandosi sulle conclusioni peritali, ha

respinto ogni pretesa poiché i risultati stabiliti con il doc. 4 non sono stati

ottenuti, né per il 2011, né per il 2012. Per il giudice non sussiste motivo

per discostarsi dagli accertamenti del perito, che si è basato sugli obiettivi

che la convenuta aveva comunicato all’attore e che questi a torto nega in causa

sostenendo, appunto a torto, che non ne sia stata provata l’esistenza. Inoltre

è stato escluso che questi bonus costituissero parte integrante del salario,

poiché per accordo tra i contraenti essi sono stati espressamente condizionati

al volere del datore di lavoro, che fissa unilateralmente gli obiettivi, cioè

la condizione necessaria per il loro ottenimento. Anzi, si legge nella

sentenza, era piuttosto l’attore che avrebbe dovuto provare la falsità

materiale del doc. 4, cosa che non solo non gli è riuscita, ma che è stata

addirittura sconfessata dal teste __________ L__________ quando ha dichiarato

che __________ N__________ "sapeva che quel budget era un

criterio determinante per il calcolo del suo bonus" e che i parametri

per calcolarlo "erano fondati sul budget del settore occupato dal sig.

N__________", ed era lui stesso a predisporlo.

b.

Il diritto elvetico non prevede

alcuna norma che ha come oggetto specifico il bonus. Quest’ultimo può

consistere in un versamento di importo in denaro o in una cessione di azioni o

opzioni (DTF 141 III 407 consid. 4.1.). Per stabilire quale forma giuridica

attribuirgli è necessario stabilire, in base all’interpretazione della

manifestazione di volontà delle parti al momento della conclusione del

contratto o al loro comportamento durante il rapporto di lavoro (accordo per

atti concludenti), se si tratta di un elemento del salario (art. 322 seg. CO) o

di una gratificazione (art. 322d CO, DTF 142 III 381 consid. 2.1 e 2.2; DTF 4A_714/2016

consid.3).

Il bonus, quale forma

di gratificazione (art. 322d CO) costituisce una

retribuzione speciale che il datore di lavoro versa al lavoratore in aggiunta

al salario, ad esempio una volta all’anno.

La gratificazione si distingue dal salario ai sensi

dell’art. 322 CO, anche da quello eventualmente stabilito solo in forma

variabile giusta l’art. 322a CO, per il fatto che la sua corresponsione e/o il

suo ammontare dipende almeno parzialmente dalla buona volontà del datore di

lavoro (DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2, 136 III 313 consid.

2, 139 III 155 consid. 3.1). Mentre una somma fissa di denaro stabilita

preventivamente è connotabile così come salario e non gratificazione (DTF 129

III 276 consid. 2, 136 III 313 consid. 2, 139 III 155 consid. 3.1), per

stabilire se eventuali altre prestazioni che non hanno queste caratteristiche

costituiscano l’uno o pure l’altra occorre esaminare tutte le circostanze

pertinenti del caso (DTF 136 III 313 consid. 2), tenendo soprattutto conto del

criterio distintivo generale di cui si è detto. Ritenuto però che la gratifica

costituisce per definizione un accessorio, di importanza secondaria, rispetto

al salario, è nondimeno chiaro che nel caso in cui la prestazione, specie se

fornita con una certa regolarità e non in un’unica occasione, ecceda il salario

ci si trova in presenza di un vero e proprio elemento salariale (DTF 129 III

276 consid. 2.1, 131 III 615 consid. 5.2, 139 III 155 consid. 3.2).

Se il versamento di una gratificazione non è stato concordato,

espressamente o per atti concludenti (ciò che si verifica segnatamente qualora

la prestazione venga corrisposta per almeno 3 anni senza una riserva del

carattere non vincolante della corresponsione per gli anni successivi, cfr. DTF

129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2), questa prestazione è completamente

facoltativa. Se per contro un versamento di questo genere è stato concordato,

il datore di lavoro è tenuto a procedervi, ma dispone pur sempre di una certa

libertà nella fissazione del relativo importo (DTF 131 III 615 consid. 5.2).

c. Nella fattispecie

le parti hanno concordato, in data 8 agosto 2008 (doc. E), che a integrazione

del salario fisso il dipendente avrebbe percepito un bonus suddiviso in due

parti distinte in base alle modalità già qui esposte. In tal modo, per

quest’ultimo è così sorto un diritto alla gratificazione (art. 322d CO), poiché

essa, nemmeno per quanto concerne il bonus sui risultati, dipendeva

esclusivamente dal volere del datore di lavoro. Pertanto, diversamente da quanto

sembrerebbe aver concluso il Pretore (sentenza impugnata, pag. 2, 2 par.) ci

troviamo di fronte a una cosiddetta “unechte Gratification” (DTF 136 III

313 consid. 2.3).

La conferma si trova

nel fatto che negli anni precedenti, tra il 2008 e il 2010 compresi, vi è stato

un regolare pagamento dei bonus, garantito e sui risultati, cosa mai contestata

da AO 1 e che risulta dalla documentazione di cui alla Ia edizione dalla convenuta del 12 giugno 2014.

In un simile contesto

il datore di lavoro è tenuto a fissare gli obiettivi in maniera equa, secondo

il principio della buona fede, in modo tale che essi non siano a priori

impossibili da raggiungere e che si trovino in un certo rapporto di

proporzionalità con l’attività svolta. All’interno di questa forchetta è poi

pensabile che l’asticella venga posta anche molto in alto, ma a ogni modo

ancora a un livello raggiungibile dal dipendente.

Va da sé che la

determinazione dei risultati da ottenere non è un atto unilaterale fine a sé

stesso, ma deve essere comunicata preventivamente al lavoratore, come

d’altronde esplicitamente stabilito nell’accordo dell’8 agosto 2008, in modo

tale da consentirgli di venire a conoscenza delle condizioni per l’ottenimento

della gratifica e comportarsi di conseguenza.

Ciò posto, resta

quindi da valutare se gli obiettivi per gli anni 2011 e 2012 sono stati resi

noti al lavoratore con il dovuto anticipo.

d. Il doc. 4,

nel quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere per l’ottenimento del

bonus per l’anno 2011 è una lettera semplice sottoscritta dal direttore __________

P__________, datata 8 novembre 2010, destinata a __________ N__________, ma che

non reca, oltre al suo nome, alcun indirizzo postale, né la sua controfirma. A

fronte della contestazione di non averne mai preso atto, essa non prova

alcunché in merito alla ricezione da parte dell’attore. Al limite costituisce

un indizio, ma nulla più.

Il teste __________ L__________

ha dichiarato di non aver allestito il documento e di non averlo nemmeno

discusso con il direttore. Egli ha potuto poi precisare che “Il doc. 4 non è

il calcolo del bonus a consuntivo bensì il calcolo a preventivo. Da quanto ne

so io il dir. P__________ lo trasmetteva al sig. N__________, che ne era dunque

a conoscenza” (VI del 12 settembre 2014, pag. 2) e “Ripeto che N__________

faceva il budget per il settore PC1, lo vedeva velocemente con il capo settore

e poi lo trasmetteva a P__________. Ripeto che il budget era un criterio

determinante per il calcolo del bonus operativo di N__________ e del capo

settore. Ripeto che, da quanto io so, N__________ sapeva che quel budget era un

criterio determinante per il calcolo del suo bonus. Lo presumo, perché non ero

Considerandi

presente ai fatti. Bisogna chiedere al dir. P__________” (ibidem, pag. 4).

Nemmeno dalle sue dichiarazioni può essere estrapolata la prova della messa a conoscenza

dell’attore dei termini per il calcolo del bonus sui risultati, poiché

anch’esse, non facendo riferimento ad alcun fatto personalmente appurato dal

teste, raggiungono al limite il livello di indizio.

L’appellata non ha mai

chiesto l’audizione del dir. __________ P__________.

Contrariamente a

quanto stabilito dal primo giudice, manca dunque la prova che a __________ N__________

siano stati comunicati gli obiettivi da raggiungere per gli anni 2011 e 2012.

L’appello su questo punto è quindi da accogliere.

9.

Quale

conseguenza della mancata informazione sugli obiettivi, __________ N__________

pretende quindi che, come accennato, gli vengano riconosciuti fr. 4'895.- di

bonus aziendale 2011 e fr. 5'424.75 per quello del 2012, sostenendo che ci si

trovi in una situazione analoga a quella prevista dall’art. 156 CO, ovvero

quella di una condizione che per legge si debba considerare verificata se il

suo adempimento è stato impedito da una delle parti in urto con la buona fede.

Il richiamo

all’applicazione dell’art. 156 CO è nuovo. Questo tuttavia non vincola la

scrivente Camera poiché il tribunale, in applicazione del principio iura

novit curia (art. 57 CPC), non è limitato dalle motivazioni giuridiche

delle parti e può adottarne di differenti.

A fronte di un accordo

sul pagamento di un bonus sui risultati fondato sulla preventiva emanazione e,

evidentemente, comunicazione delle condizioni da parte del datore di lavoro

(doc. E), il mancato adempimento di questo dovere viola il principio della

buona fede e comporta l’obbligo del pagamento della gratifica in applicazione

dell’art. 156 CO, poiché in tal modo è stato impedito al lavoratore di poter

adempiere la condizione per l’ottenimento del bonus in questione.

Gli importi dovuti

corrispondono a quanto riconosciuto per i bonus aziendali nei rispettivi anni,

ritenuto che anche per il bonus sui risultati è ovviamente da ammettere solo la

quota parte per l’anno 2012.

L’appello, su questo

punto, è pertanto accolto entro questi limiti.

10.

L’appellante

ripropone, poi, di riconoscergli le pretese per l’assistenza legale

preprocessuale, quantificate in fr. 5'432.75, nel cui merito il Pretore non è

entrato.

In effetti il primo

giudice ha respinto come ingiustificata tale richiesta, poiché per

giurisprudenza, essa presuppone il buon fondamento della pretesa principale

(sentenza impugnata, pag. 2).

La rivendicazione per

spese legali preprocessuali non è stata oggetto di sufficiente allegazione da

parte dell’attore, che con la petizione si è limitato a rivendicarne il

pagamento, senza quantificarle in maniera specifica, nonostante già a quel

momento non potevano non essergli note (sicché l’art. 85 CPC non può trovare

applicazione). Solo con le conclusioni, egli le ha cifrate in fr. 5'432.75, ma

includendovi anche le spese processuali (fr. 3’014.80 di spese preprocessuali e

fr. 2'041.20 di spese processuali), facendo riferimento a quanto da lui

dichiarato in qualità di teste. Tuttavia, in occasione della sua audizione del

12.

settembre 2014, il patrocinatore dell’appellante non ha specificato in alcun

modo l’ammontare della sua nota per le prestazioni preprocessuali, per cui da

questa nulla si può concludere.

A ciò si aggiunga che

lo stesso postulante fa confusione, parlando una volta di spese preprocessuali

e basta (appello) e un’altra di spese preprocessuali e processuali

(conclusioni), utilizzando sempre la stessa cifra di fr. 5'432.75.

Oltre a ciò, nemmeno è

stato sostanziato il bisogno di prestazioni preprocessuali, che per essere

riconosciute come degne di risarcimento devono essere necessarie, utili e

appropriate (DTF 139 II 190 consid. 4.2; 133 II 361 consid. 4.1; 117 II 101

consid. 6b).

La domanda di

indennizzo delle spese preprocessuali - siano esse da trattare come parte delle

ripetibili (regola) o in maniera autonoma (eccezione) - nonostante il parziale

accoglimento della petizione, deve quindi essere respinta nel merito, in

assenza di prove.

Sull’appello

incidentale di AO 1

11.

Con l’appello

incidentale AO 1 eccepisce un errato accertamento dei fatti e un’errata

applicazione del diritto a opera del Pretore, che ha riconosciuto il bonus

aziendale 2012 conteggiato pro rata temporis sull’intero utile aziendale

anziché sul solo utile operativo.

A suo dire, le parti

hanno sempre e manifestamente inteso fondare il calcolo del bonus fisso solo

sull’utile aziendale operativo. In effetti il bonus 2011 è stato conteggiato

sul mero utile operativo di quell’anno, ammontante a fr. 1'985'000.-, senza

considerazione di quello finanziario pari a 2'231'000.- risultante dalla

vendita di un immobile a Mendrisio di proprietà della società. Questo modo di

procedere è stato avallato anche dall’appellante principale nella presente

causa, non avendo egli ritenuto di contestare le basi di calcolo adottate da AO

1.

per l’anno 2011 e fondando le sue richieste per il 2012 sullo stesso

ragionamento. Inoltre egli ha ricevuto il bonus aziendale per il 2011,

ammontante a fr. 4'985.-, senza sollevare contestazioni di sorta.

Il Pretore avrebbe

quindi fatto riferimento ad accertamenti peritali errati e ha pure sbagliato a

giudicare mancante la prova degli accordi tra le parti in tal senso.

Il primo giudice

avrebbe pure commesso un errore d’applicazione del diritto, considerando che le

argomentazioni dell’appellante incidentale non erano di portata tale da

consentire di distanziarsi dalle conclusioni del perito. In effetti AP 1 non ha

in alcun modo contribuito all’insorgere dell’utile finanziario 2012 poiché

questo è da ricondurre alla ripartizione di dividendi derivanti dall’attività

della società partecipata D__________ SA.

AP 1, con la risposta

all’appello incidentale del 25 maggio 2018 e con la sua duplica spontanea del

18.

giugno 2018, ha con forza negato di aver mai saputo che i bonus concessi

prima del 2012 erano stati calcolati sul risultato operativo e non su quello

aziendale, e quindi su importi inferiori a quelli che avrebbero dovuto fungere

da riferimento. Egli non poteva accorgersi di questo prima dell’appello,

ritenuto che i documenti che lo attestano sono stati prodotti dalla controparte

in busta chiusa e non gli sono stati resi accessibili. Per questi motivi egli

ha avanzato la richiesta di estensione delle pretese d’appello di cui già si è

detto.

a. Il Pretore ha

considerato non dimostrato che le parti avrebbero inteso fondare il calcolo del

bonus aziendale sull’utile aziendale operativo: oltre a mancare la prova, la

convenuta si è, a suo modo di vedere, invano riferita agli anni precedenti

rispetto al 2011 “già perché l’evento pensionistico dell’attore è avvenuto

soltanto in quell’anno e non prima”. Di conseguenza non vi sono elementi a

sufficienza per distanziarsi dalle conclusioni peritali, che per il primo

giudice sono lineari e condivisibili “anche perché hanno il pregio di

generare uguaglianza, fondandosi su un dato unico, ossia il valore a fine anno,

da quotizzare in concreto fino al termine del rapporto” (sentenza

impugnata, pag. 3).

b. Nella sua

delucidazione e complemento del 4 novembre 2016, il perito giudiziario __________

B__________i, rispondendo alla domanda 1b, ha scritto: “Secondo gli accordi

intervenuti tra l’attore e la convenuta (doc. E), l’attore doveva ricevere,

oltre allo stipendio, una partecipazione dello 0.25% calcolata sull’utile

aziendale ed una ulteriore partecipazione del 0.25% al raggiungimento di

determinati obiettivi. Secondo prassi l’utile aziendale si riferisce all’utile

complessivo dell’azienda, compreso i ricavi finanziari e straordinari.”.

Posto che effettivamente

l’accordo raggiunto tra le parti l’8 agosto 2008 fa riferimento a un generico “utile

aziendale” (doc. E), è determinante appurare se dagli atti emergono prove

della reale volontà dei contraenti, che innegabilmente avrebbe il sopravvento

rispetto a quanto il perito ha sancito in base alla prassi del settore.

Il certificato del 25

luglio 2012 (doc. 7), riporta gli utili aziendali che sono stati presi come

base di calcolo per i bonus, e meglio fr. 1'958'000.- per il 2011 e fr.

740'000.- per il 2012, senza tuttavia chiarimenti in merito alla loro natura.

Il doc. 8, in fondo, reca la nota manoscritta: “risultato operativo:

1'958'000.-, vendita filiale Mendrisio: 2'231'000.-“ e il totale di

4'189'000.-.

Contrariamente a quanto

fatto per i collaboratori di cui è stata prodotta documentazione, l’appellante

incidentale non ha presentato alcuno scritto, controfirmato, con il quale era

stato spiegato al dipendente che i bonus erano calcolati sulla scorta

dell’utile aziendale operativo e con cui era stato chiarito in cosa consistesse

quest’ultimo (vedi Ia edizione documenti

dalla parte convenuta, plichi concernenti __________ M__________, __________ T__________,

__________ L__________, __________ V__________ e __________ M__________).

In base a quanto precede,

non si può considerare dimostrato che il dipendente fosse stato messo a

conoscenza del fatto che i bonus non venivano calcolati in base all’utile

complessivo ma invece in base a quello operativo. Non porta a concludere

diversamente il fatto che in occasione dell’udienza di discussione del 10

aprile 2014 __________ N__________ non abbia modificato, aumentandole, le

proprie pretese sulla scorta del doc. 8, poiché gli appunti sul doc. 8, da

soli, non dovevano indurlo a capire quali erano state le reali modalità di

calcolo.

Che non fosse una

questione irrilevante lo dimostra il fatto che per tutti gli altri dipendenti AO

1.

ha ritenuto necessario precisare per iscritto gli estremi di calcolo e il

fatto che a essere determinante era, appunto, l’utile operativo.

Che non sia stata una cosa

così scontata ed evidente lo attesta invece il fatto che, in assenza di precisi

accordi in merito, si è resa necessaria una perizia giudiziaria e un

complemento peritale.

Essendosi, infine, il

perito giudiziario determinato unicamente sull’utile aziendale del 2012, è del

tutto legittimo concludere che sino alle ammissioni esplicite fatte da AO 1

nella procedura d’appello, non era semplice comprendere quale tipo di utile

societario aveva funto da riferimento per la determinazione dei bonus degli

anni precedenti (o meglio del 2011, poiché di quanto avvenuto prima nulla si sa

se non l’ammontare complessivo dei bonus) ed era del tutto legittimo pensare

che a fare stato fosse l’utile complessivo.

Non essendo stato

dimostrato che le parti qui in causa abbiano concordato di fondare le

gratifiche sull’utile operativo, l’appello incidentale deve essere respinto.

12.

In esito a quanto

precede, AO 1 deve pertanto essere condannata al pagamento, oltre quanto

riconosciuto in prima sede (fr. 3'574.20), di fr. 4'895.- relativi all’anno

2011.

e fr. 5'424.75 per il 2012, per complessivi fr. 13'893.75, oltre interessi.

13.

Ne discende che

l’appello deve essere parzialmente accolto, mentre l’appello incidentale deve

respinto; entrambi entro i limiti della loro ricevibilità.

Per il presente giudizio

non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante

da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art.

114.

cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di primo grado seguono

la soccombenza (art. 106 CPC) parziale della convenuta. Quelle per la procedura

di appello, calcolate su un valore di fr. 25'773.- (fr. 29’347.25 - fr.

3'574.-), sono pure, in base allo stesso principio, da accollare in quota parte

all’appellante (art. 106 CPC), mentre che per la procedura di appello

incidentale AO 1 dovrà corrispondere a AP 1 fr. 500.-, sempre a tale titolo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello 20 marzo 2018 di AP 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza la decisione 7 febbraio 2018 della Pretura

del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, la

convenuta AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 13'893.75 più

interessi al 5% dal 18 luglio 2012.

2. Non si

prelevano tasse e spese. AO 1 dovrà rifondere alla controparte fr. 500.- a

titolo di ripetibili.

II. Non si prelevano spese processuali per la procedura di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr.

300.- a titolo di ripetibili per l’appello principale.

III. L’appello incidentale 23 aprile 2018 di AO 1 è

respinto, nei limiti della sua ricevibilità.

IV. Non si prelevano spese processuali. L’appellante

incidentale rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili

d’appello incidentale.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicencancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).