12.2018.51
Assenza di preventiva conciliazione - presupposto processuale - appello
25 aprile 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.51
Lugano
25 aprile 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi
dell’art. 48b cpv 1 lett. a cfr. 2 LOG
sedente
per statuire sull’appello 28 marzo 2018 di
AP
1
contro
la
decisione 23 marzo 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa inc. SE.2018.89 proposta dal qui insorgente con atti 30 giugno 2017 e 21
marzo 2018 contro
AO 2, __________
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con scritto 21
marzo 2018 l’ing. AP 1 ha chiesto l’accoglimento della sua domanda 30 giugno
2017 con la quale postulava la condanna dell’AP 1 a versargli fr. 15'995,35 e
dell’AO 1 a versargli fr. 8'115,50;
che il Pretore con
decisione 23 marzo 2018 ha dichiarato l’atto inammissibile, la domanda di causa
non essendo stata preceduta dalla necessaria procedura di conciliazione;
che con ricorso 28
marzo 2018 l’AP 1 chiede di rinunciare a un inutile tentativo di conciliazione
dinanzi alla competente autorità: egli ritiene che, vista la reiezione da parte
del Tribunale federale (con sentenza del 5 marzo 2018, inc.4D_43/2017) del
ricorso interposto dalla AO 1 contro la sentenza 22 maggio 2017 della seconda
Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2016.26), per i medesimi motivi
giuridici (auf gleicher Rechtsgrundlage) altri due depositi dell’assicurazione
gli debbano essere riversati;
che l’esistenza di una
valida autorizzazione ad agire, là dove il tentativo di conciliazione è
obbligatorio (art. 209 CPC), costituisce un presupposto processuale ai sensi
dell’art. 59 CPC, che il giudice deve dunque esaminare d’ufficio (art. 60 CPC)
(v. Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 2, n. 10 ad art. 197, pag. 1116), come correttamente evidenziato dal primo
giudice;
che occorre avantutto
osservare che l’insorgente non spiega per quale motivo sarebbe errata, e con
ciò da riformare, la decisione del Pretore, di modo che l’appello dev’essere
dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);
che in ogni modo
l’argomentazione dell’appellante non può essere seguita: il fatto che egli
abbia ottenuto definitivamente ragione nella causa decisa dalla seconda Camera
civile con sentenza 22 maggio 2017, inc. 12.2016.26, ancora non significa,
anche nell’ipotesi di medesimo fondamento giuridico delle pretese, che due
altri importi di natura assicurativa possano essere liberati a suo favore senza
seguire le norme della procedura civile, che prevedono appunto il tentativo di
conciliazione prima della procedura decisionale (v. art. 197 CPC);
che nel gravame non
sono sollevate eccezioni ai sensi dell’art. 198 CPC;
che il fatto che l’AO
Considerandi
2.
abbia aderito alla richiesta dell’ AP 1, come sostenuto da quest’ultimo con
lettera 12 aprile 2018, non muta le considerazioni che precedono, ciò non
costituendo comunque un’acquiescenza come sembra emergere dal citato scritto;
che in definitiva
l’appello dev’essere dichiarato irricevibile;
che per ragioni di
economia processuale appare opportuno prescindere dal richiedere una traduzione
del gravame;
che la particolarità
del caso induce a rinunciare al prelievo di spese processuali ai sensi
dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC;
che l’attribuzione di
ripetibili non entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato
alle controparti per osservazioni;
che il valore
determinante ai fini di un ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr.
30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 28 marzo 2018 dell’AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).