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Decisione

12.2018.51

Assenza di preventiva conciliazione - presupposto processuale - appello

25 aprile 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.51

Lugano

25 aprile 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi

dell’art. 48b cpv 1 lett. a cfr. 2 LOG

sedente

per statuire sull’appello 28 marzo 2018 di

AP

1

contro

la

decisione 23 marzo 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella

causa inc. SE.2018.89 proposta dal qui insorgente con atti 30 giugno 2017 e 21

marzo 2018 contro

AO 2, __________

AO 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con scritto 21

marzo 2018 l’ing. AP 1 ha chiesto l’accoglimento della sua domanda 30 giugno

2017 con la quale postulava la condanna dell’AP 1 a versargli fr. 15'995,35 e

dell’AO 1 a versargli fr. 8'115,50;

che il Pretore con

decisione 23 marzo 2018 ha dichiarato l’atto inammissibile, la domanda di causa

non essendo stata preceduta dalla necessaria procedura di conciliazione;

che con ricorso 28

marzo 2018 l’AP 1 chiede di rinunciare a un inutile tentativo di conciliazione

dinanzi alla competente autorità: egli ritiene che, vista la reiezione da parte

del Tribunale federale (con sentenza del 5 marzo 2018, inc.4D_43/2017) del

ricorso interposto dalla AO 1 contro la sentenza 22 maggio 2017 della seconda

Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2016.26), per i medesimi motivi

giuridici (auf gleicher Rechtsgrundlage) altri due depositi dell’assicurazione

gli debbano essere riversati;

che l’esistenza di una

valida autorizzazione ad agire, là dove il tentativo di conciliazione è

obbligatorio (art. 209 CPC), costituisce un presupposto processuale ai sensi

dell’art. 59 CPC, che il giudice deve dunque esaminare d’ufficio (art. 60 CPC)

(v. Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 2, n. 10 ad art. 197, pag. 1116), come correttamente evidenziato dal primo

giudice;

che occorre avantutto

osservare che l’insorgente non spiega per quale motivo sarebbe errata, e con

ciò da riformare, la decisione del Pretore, di modo che l’appello dev’essere

dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);

che in ogni modo

l’argomentazione dell’appellante non può essere seguita: il fatto che egli

abbia ottenuto definitivamente ragione nella causa decisa dalla seconda Camera

civile con sentenza 22 maggio 2017, inc. 12.2016.26, ancora non significa,

anche nell’ipotesi di medesimo fondamento giuridico delle pretese, che due

altri importi di natura assicurativa possano essere liberati a suo favore senza

seguire le norme della procedura civile, che prevedono appunto il tentativo di

conciliazione prima della procedura decisionale (v. art. 197 CPC);

che nel gravame non

sono sollevate eccezioni ai sensi dell’art. 198 CPC;

che il fatto che l’AO

Considerandi

2.

abbia aderito alla richiesta dell’ AP 1, come sostenuto da quest’ultimo con

lettera 12 aprile 2018, non muta le considerazioni che precedono, ciò non

costituendo comunque un’acquiescenza come sembra emergere dal citato scritto;

che in definitiva

l’appello dev’essere dichiarato irricevibile;

che per ragioni di

economia processuale appare opportuno prescindere dal richiedere una traduzione

del gravame;

che la particolarità

del caso induce a rinunciare al prelievo di spese processuali ai sensi

dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC;

che l’attribuzione di

ripetibili non entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato

alle controparti per osservazioni;

che il valore

determinante ai fini di un ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr.

30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 28 marzo 2018 dell’AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).