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12.2018.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 novembre 2019Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

contratto di lavoro 15 settembre 2008 (doc. 4) __________ SA succursale di __________,

società attiva nell’ambito della gestione immobiliare con sede a __________ (__________),

avente quale presidente del CdA e azionista il fiduciario commercialista __________

H__________, ha assunto AO 1 in qualità di amministratrice immobiliare dapprima

all’80% e da novembre 2008 a tempo pieno. A inizio 2010, la dipendente è stata pure

nominata procuratrice della succursale con diritto di firma individuale (doc.

8).

B. Nella

primavera del 2010 è stata costituita la società AP 1, che ha ripreso le

attività della succursale e il rapporto d’impiego con AO 1 (doc. E1). __________

H__________ e AO 1 hanno inizialmente assunto il ruolo rispettivamente di presidente

e di membro del CdA (doc. 1). Con accordo 25 novembre 2010, AO 1 ha assunto il

ruolo di direttrice di AP 1 (doc. E). Dal 1. gennaio 2011, il suo stipendio

lordo ammontava a fr. 7'500.- mensili (doc. 7). Dal 28 gennaio 2011 la medesima

è pure stata nominata presidente del CdA, sempre con diritto di firma

individuale, con __________ H__________ quale ulteriore membro del CdA (doc.

1). In tale periodo il personale di AP 1 era composto, oltre che da AO 1, anche

da __________ S__________ (segretaria), __________ C__________ (contabilità,

fatturazione) e __________ __________ G__________ (apprendista impiegato di

commercio), mentre __________ M__________ (amministrazione) ha cessato la sua

attività il 31 dicembre 2010. Da parte sua, __________ H__________ è sempre

rimasto attivo presso la sede di __________.

C. Nel

mese di settembre 2012 (il 25 settembre 2012 a detta di AO 1, il 7 settembre

2012 secondo la società), AP 1 ha disdetto in tronco il contratto di lavoro con

la sua direttrice, menzionando nello scritto doc. H l’insorgere di danni

finanziari causati dal suo operato. Con scritto 21 novembre 2012 la dipendente

ha contestato la disdetta. Con denuncia 5 dicembre 2012, la società l’ha

accusata di appropriazione indebita e amministrazione infedele, procedura

conclusasi il 13 marzo 2013 con un decreto di non luogo a procedere (doc. 33).

D. Con

petizione 3 maggio 2015, previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha

convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1,

chiedendone la condanna al pagamento di fr. 139'456.40 oltre interessi al 5%

dal 1. ottobre 2012 e meglio fr. 7'500.- quale salario per il mese di settembre

2012 e fr. 5'625.- quale quota parte della tredicesima 2012 fino a settembre

compreso, fr. 45'000.- quale salario per il periodo ordinario di disdetta e fr.

3'750.- quale relativa quota parte della tredicesima, fr. 45'000.- (corrispondenti

a 6 mesi di salario) quale indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato, fr. 5'684.- per 14 giorni di vacanza non goduti nel periodo

2010-2012, fr. 18'257.40 per 376.5 ore straordinarie maturate in seguito alla

frequentazione di un corso in gestione immobiliare e fr. 8'640.- per lavoro

straordinario domenicale.

E.

Con risposta 29 maggio 2015, AP 1 si è integralmente opposta alla

petizione sottolineando la fondatezza del licenziamento immediato dell’attrice.

In particolare, ha osservato di aver assunto e promosso l’attrice, di

formazione disegnatrice edile, affinché si occupasse di gestione immobiliare, e

di averle conseguentemente richiesto lo svolgimento del relativo corso SVIT per

l’ottenimento delle indispensabili competenze, dell’attestato federale di

gestore immobiliare e dell’autorizzazione ai sensi della LFid. L’attrice

avrebbe invece trascurato le sue mansioni, determinando una disastrosa gestione

della società e il suo tracollo finanziario, occupandosi di attività estranee

all’ambito societario, seguendo la progettazione e la direzione lavori (DL) di tre

cantieri (B__________, C__________ e B__________/J__________), in orario di

lavoro e avvalendosi di risorse aziendali, senza disporre delle relative

competenze e senza allestire la necessaria documentazione, appropriandosi peraltro

di perlomeno fr. 75'000.- pagati dai committenti B__________ e C__________ ed

esponendo la società a indebiti rischi. L’attrice avrebbe anche effettuato un

ingiustificato travaso di costi privati a carico della società, sottaciuto la

sua pessima situazione finanziaria e millantato una formazione di architetto di

cui in realtà non disponeva. In via subordinata, la datrice di lavoro ha

sollevato svariate pretese compensatorie, fra cui la restituzione di importi a

lei spettanti derivanti dai cantieri B__________ e C__________ e incassati

ingiustificatamente dalla dipendente.

F.

Con replica 7 settembre 2015 e duplica 20 ottobre 2015 le parti

hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni.

Dopo le prime arringhe

del 10 dicembre 2015, con disposizione ordinatoria processuale 23 maggio 2016

il Pretore si è espresso sui mezzi di prova richiesti dalle parti, concentrando

l’istruttoria essenzialmente sulla questione a sapere se la dipendente ha

svolto, nel periodo 2010-2012, un’illecita attività professionale accessoria

durante l’orario di lavoro passabile di licenziamento in tronco.

G. Con

decisione 14 luglio 2016, il Pretore ha sancito la riduzione delle pretese

dell’attrice da fr. 139'456.40 a fr. 119'089.60 e dunque la sua relativa

parziale soccombenza, a fronte delle indennità a lei versate nei mesi fra

dicembre 2012 e marzo 2013 dalla Cassa di disoccupazione, surrogata per tali

importi nei diritti della dipendente.

H. Con

disposizione 9 dicembre 2016, il Pretore ha decretato la chiusura

dell’istruttoria, respingendo le richieste probatorie rimaste in sospeso. In

occasione delle arringhe finali dell’8 febbraio 2017, le parti hanno prodotto i

propri allegati conclusivi, integrati da AO 1 con una successiva replica

spontanea scritta del 20 febbraio 2017.

I.

Con decisione 14 marzo 2018, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione ritenendo il licenziamento in tronco della dipendente ingiustificato.

Ha conseguentemente condannato la convenuta a pagarle, oltre al salario di

settembre 2012, in ogni caso dovuto (fr. 7'500.- lordi), anche il salario fino

alla scadenza del termine ordinario di disdetta (6 mensilità per i mesi da

ottobre 2012 a marzo 2013, ovvero fr. 45'000.- lordi) e la tredicesima

mensilità (fr. 7'500.- lordi per il 2012 e fr. 1'875.- lordi per i primi tre

mesi del 2013), previa deduzione di quanto incassato dall’assicurazione contro

la disoccupazione (fr. 20'367.-) e di quella parte di onorari derivanti dalla DL

di due diversi cantieri (fr. 6'376.65 per il cantiere B__________ e fr. 21'500.-

per il cantiere C__________) che l’attrice ha incassato personalmente invece di

accreditarli, come dovuto, in favore della datrice di lavoro, per un totale di

fr. 13'631.- oltre interessi. Il Pretore ha pure condannato la convenuta a

pagare all’attrice un’indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 30'000.-

(4 mensilità) oltre interessi, mentre ha respinto le ulteriori richieste attoree.

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 4'500.- sono state poste a

carico della convenuta in ragione del 37% e dell'attrice in ragione del 63%,

pure condannata a pagare alla controparte fr. 5'600.- per ripetibili.

J.

Con appello 5 aprile 2018, avversato dall’appellata con risposta 22

maggio 2018, AP 1 ha impugnato tale giudizio, chiedendo l’assunzione in seconda

sede di una serie di mezzi di prova respinti dal primo giudice e in seguito la

riforma della sentenza nel senso di respingere integralmente la petizione, e in

via subordinata di detrarre dall’importo di fr. 13'631.- riconosciuto dal

Pretore ulteriori fr. 10'000.- a lei spettanti quale onorario per la DL del

cantiere C__________ e indebitamente incassati dall’attrice, come pure di

ridurre l’indennità per licenziamento ingiustificato a un massimo di fr.

10'000.-.

E considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello 5 aprile

2018.

sia la risposta all’appello 22 maggio 2018 sono tempestivi.

2.

Il Pretore nell’impugnata decisione ha accertato che l’attrice, nel

periodo 2010-2012, ha seguito tre diversi cantieri (C__________, B__________ e

B__________/J__________), occupandosi sia della direzione lavori, sia della

progettazione (quest’ultima svolta in collaborazione con l’arch. __________ F__________),

e che i relativi onorari sono stati accreditati in parte a favore della convenuta,

e in parte sul conto “__________ studio di architettura”, facente capo all’attrice

personalmente e al suddetto architetto. Il primo giudice ha poi accertato che

le mansioni contrattuali dell’attrice prevedevano anche la “direzione lavori

e liquidazioni”, come spiegato dallo scritto di referenze di cui al doc. O1

firmato dallo stesso __________ H__________ di cui la convenuta ha eccepito

invano, ovvero senza dimostrazione, la falsità. Del resto, tutti i

collaboratori della società ne erano al corrente, e doveva pure esserlo __________

H__________, vista l’intensità dei suoi contatti con la convenuta e con la sua

direttrice. Pertanto, tali attività erano legittime e i derivanti ricavi erano

di spettanza della datrice di lavoro. In particolare, gli importi di fr.

6'376.65 e di fr. 21'500.- incassati dalla dipendente in connessione con i

cantieri B__________ e C__________ (v. sopra consid. I) riguardavano la DL e

spettavano dunque alla società.

Per contro, ha aggiunto

il primo giudice, giusta quanto riferito dai dipendenti in sede di audizione

testimoniale, la progettazione è stata svolta dall’attrice, in collaborazione

con l’arch. __________ F__________, nel suo tempo libero (non potendo la

semplice produzione, da parte della convenuta, del doc. 44, ovvero di dati

statistici riferiti all’elevato numero di ore di lavoro necessarie per la

progettazione di cantieri analoghi, bastare per sovvertire tale accertamento),

e ciò facendo capo a risorse proprie (gli uffici della convenuta non disponendo

della necessaria attrezzatura di disegno) senza concorrenziare la datrice di

lavoro, quanto piuttosto permettendole di generare profitto. Inoltre, non è

stato dimostrato che tale attività abbia inciso negativamente sulla sua

prestazione lavorativa o che abbia causato la perdita di clienti. Le sue assenze

dal posto di lavoro, pur accertate, erano dovute ai compiti a lei incombenti. Ella

era comunque raggiungibile telefonicamente, e i problemi sono sempre stati

gestiti. Quanto alla sua situazione debitoria, non risulta che essa sia stata

d’ostacolo ai suoi compiti o che la convenuta si sia mai interessata alla questione.

Anche riguardo alla formazione della dipendente, la società era unicamente

interessata a farle acquisire le competenze di gestione immobiliare tramite il

corso __________. Nessun particolare rimprovero poteva del resto esserle mosso per

non aver allestito documentazione dettagliata che permettesse di verificare

quali importi attenessero alla DL e quali alla progettazione, ritenuto che era

lei il massimo organo societario, né sono state dimostrate delle irregolarità

finanziarie. Infine, la convenuta non ha neppure dimostrato che l’acconto di

fr. 10'000.- derivante dal cantiere C__________ riguardasse la DL, per cui non

poteva pretendere tale importo.

3.

L’appellante critica il primo giudice innanzitutto per aver respinto

una serie di mezzi di prova da lei richiesti per poi rimproverarle di non aver

saputo dimostrare le sue posizioni. Postula pertanto l’assunzione di tali prove

in seconda sede, mentre l’appellata si oppone, sostenendo che la controparte

sarebbe preclusa, avendo rinunciato a impugnare l’ordinanza pretorile sulle

prove e l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria.

3.1

In

seconda sede, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è data la possibilità di assumere

prove respinte dal Pretore. È necessario che le prove richieste siano state

offerte nelle forme e nei tempi previsti dal diritto procedurale, e siano

supportate da sufficiente allegazione. La parte richiedente deve debitamente

motivare la sua critica agli accertamenti di fatto, rispettivamente alle

decisioni istruttorie prese dal primo giudice. Inoltre, i nuovi mezzi di prova devono

essere considerati rilevanti. Sia il primo giudice, sia l’autorità di appello

possono difatti rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile

risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo, in

funzione di un apprezzamento anticipato delle prove (Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 32 seg. ad art. 316

CPC; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., 2016, n. 47 ad

art. 316 CPC).

3.2

Le

ordinanze sulle prove sono disposizioni ordinatorie processuali impugnabili in

modo indipendente tramite reclamo solamente quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il reclamo

è dunque sottoposto a requisiti restrittivi e il suo esito, dal punto di vista

del ricorrente, è particolarmente incerto, tanto più laddove il pregiudizio

causato dalla mancata assunzione di una prova, potendo essere di regola sanato

mediante una sentenza finale favorevole, non può essere considerato difficilmente

riparabile, come da costante prassi della Terza Camera civile del Tribunale di

appello. Un’eventuale insufficienza probatoria potrà dunque, di principio, essere

contestata mediante impugnazione della sentenza finale.

3.3

Nel

presente caso, in considerazione delle suddette circostanze e della natura dei

mezzi di prova in questione, che nemmeno erano a rischio di scomparsa, all’appellante

non può essere impedito di chiederne l’assunzione in appello solamente perché

ha scelto di non impugnare un’ordinanza sulle prove o la decisione di chiusura

dell’istruttoria. Ciò non risulta contrario alla buona fede (art. 52 CPC),

tanto più che essa nelle sue conclusioni (v. p. 8 e 15) ha pure ribadito la legittimità

delle sue richieste probatorie.

3.4

L’appellante

chiede l’assunzione dei mezzi di prova elencati alle p. 39-40 del suo gravame,

sulla cui pertinenza si osserva quanto segue.

3.5

Il

primo giudice con disposizione ordinatoria 23 maggio 2016 ha respinto gli

interrogatori di __________ H__________ e __________ R____________________

(organi della convenuta), siccome in considerazione delle testimonianze dei

dipendenti, il primo non poteva apportare alcun valore aggiunto in relazione

all’attività della direttrice, mentre la seconda ha assunto i propri incarichi

solo dopo il suo licenziamento. L’appellante invece sostiene che

l’interrogatorio di __________ H__________ era essenziale per dimostrare la sua

mancata conoscenza delle attività di DL e di progettazione della controparte e

di non aver mai redatto il doc. O1. I due organi, che potrebbero effettuare

un’analisi qualitativamente migliore rispetto ai dipendenti sulle prestazioni

lavorative dell’attrice, disponendo di una visione d’insieme, avrebbero anche

potuto dimostrare la pessima gestione societaria e il derivante grave

peggioramento finanziario, compresa la perdita di clientela.

3.6

Per

quanto concerne la conoscenza, da parte di __________ H__________, delle attività

di DL svolte dall’attrice, il doc. O1 (lettera di referenze del 21 ottobre 2009)

attesta che fra gli incarichi dell’attrice vi erano pure quelli di “direzione

lavori e liquidazioni” e la datrice di lavoro anche con l’appello, pur

rimarcandone la falsificazione, non ha apportato alcun elemento concreto a tal

riguardo, limitandosi a sostenere che lo scritto è antecedente al periodo qui

in discussione (2010-2012), che l’attrice non necessitava di referenze e che alla

data ivi indicata AP 1 non era ancora stata costituita. Ciò non supporta la

tesi della falsità, ritenuto pure che il documento è intestato a __________ SA,

ove l’attrice lavorava prima che tutte le attività e il suo contratto di lavoro

venissero ripresi dall’appellante. Inoltre, il doc. Q, ovvero una polizza assicurativa

di __________ SA, attesta la stipulazione di un’assicurazione per direzione

lavori (“Bauleitungstätigkeit”) in favore di AP 1 per il periodo luglio

2010-dicembre 2013 e indica esplicitamente, quale destinatario della

corrispondenza, __________ SA, __________. Dalle testimonianze è pure emerso

che la fatturazione di AP 1 (ivi compresi i pagamenti relativi ai cantieri in

questione) veniva regolarmente trasmessa a __________, ove veniva gestita la

contabilità (v. anche doc. 21), che i dipendenti erano al corrente dei cantieri

in corso, che la documentazione e le pratiche erano accessibili e visibili

negli uffici, che __________ H__________ intratteneva rapporti mensili piuttosto

regolari con la convenuta tramite visite e telefonate, e che il committente J__________

e __________ H__________ avevano discusso del cantiere (testi __________ C__________,

__________ S__________ e __________ __________ G__________, verbale del 5

ottobre 2016, p. 3-4, 5, 7-9, 11; teste __________ M__________, verbale del 22

settembre 2016m p. 8-9). L’interrogatorio di __________ H__________, quale

semplice dichiarazione di parte, non può dunque sovvertire quanto appena detto

e non può essere ammesso. La decisione del Pretore di ritenere che la DL

rientrasse nelle mansioni contrattuali dell’appellata risulta pertanto

corretta. Quanto alla progettazione, il Pretore ha ammesso la possibilità che __________

H__________ non ne fosse a conoscenza (impugnato giudizio, p. 4) e l’appellante

omette di confrontarsi con la decisione e di spiegare per quale motivo il suo interrogatorio

di possa essere determinante.

3.7

In

relazione all’attività dell’attrice nel periodo in esame, le persone che vi lavoravano

a stretto contatto, ovvero i dipendenti, come pure due dei committenti, sono

già stati ascoltati quali testi. Non si vede dunque come tali accertamenti

possano essere modificati dalle dichiarazioni di parte di due organi di cui il

primo era attivo alla sede di __________, e l’altra ha iniziato la sua attività

solo dopo il licenziamento dell’attrice. Quanto al presunto dissesto

amministrativo e finanziario e all’addebito ingiustificato di costi privati a

carico della società, l’appellante in prima sede si è limitata ad affermazioni

del tutto generiche, omettendo di fornire qualsivoglia elemento concreto (cfr.

risposta, p. 76, 19 e 22-23 e duplica, p. 10 e 31): non ha prodotto alcun bilancio

societario, dato contabile o dettaglio, né ha precisato il nome di alcun

cliente che avrebbe abbandonato l’azienda, quali documenti sarebbero stati persi

o quali fatture non sarebbero state pagate. Nemmeno l’addebito a carico della

società di fatture personali è supportato da riscontri oggettivi. Con il

gravame, l’appellante ha osservato che non disponeva di documentazione, siccome

l’implementazione di una contabilità corretta dopo la partenza dell’attrice ha

richiesto anni (p. 19 appello), ma questa spiegazione non l’avrebbe comunque esonerata

dall’onere di fornire perlomeno qualche specificazione, ritenuto pure il tempo

trascorso dal licenziamento dell’attrice allo scambio di allegati introduttivi

(tre anni). Essendo l’allegazione e la specificazione insufficienti, non è

possibile concedere ai fatti in questione la rilevanza necessaria (art. 150

cpv.1 CPC) per ammettere i richiesti interrogatori, che oltretutto hanno un

valore probatorio molto limitato e dovrebbero quindi essere suffragati da

ulteriori elementi (v. anche DTF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018, consid. 4.2.2), come

appena detto non presenti.

Aggiungasi

che la richiesta di ammettere quale mezzo di prova il bilancio societario 2015

è inammissibile, innanzitutto poiché menzionato tardivamente solo in occasione

del verbale di prime arringhe del 10 dicembre 2015. Inoltre, il documento in

quel frangente non esisteva ancora né è stato offerto successivamente, e l’appellante

in questa sede omette di motivare la sua assunzione agli atti quale nuovo mezzo

di prova ai sensi dell’art. 317 CPC. Abbondanzialmente, non si vede la sua

pertinenza nella presente controversia, dal momento che esso è di svariati anni

successivo al licenziamento dell’attrice, mentre i bilanci degli anni

precedenti non sono stati prodotti.

3.8

Quanto

alle richieste di informazioni scritte da due diversi uffici di tassazione, dalla

banca __________ di __________, da __________ F__________ e da AO 1, che il

Pretore ha respinto con la decisione 9 dicembre 2016 di chiusura

dell’istruttoria, l’appellante ne chiede l’ammissione in questa sede per

chiarire la natura della collaborazione fra AO 1 e __________ F__________ e

individuare pagamenti derivanti da eventuali altri cantieri. Ciò per dimostrare

da una parte che era l’attrice a svolgere gran parte della progettazione (non

potendo dunque il Pretore stabilire che la medesima, a fronte della sua

collaborazione con l’arch. F__________, poteva conciliare la sua attività per

la società e quella privata di progettazione nel suo tempo libero); dall’altra,

per dimostrare quali fossero gli importi derivanti da DL e dunque spettanti a AP

1.

(p. 14 e 33-35 appello).

3.9

Non

avendo l’appellante mai richiesto alla controparte, in via di compensazione, la

restituzione di importi relativi al cantiere B__________/J__________ e avendo l’audizione

dei testi __________ F__________, __________ C__________ e __________ B__________

permesso di comprendere quanto è stato complessivamente pagato per gli

ulteriori due cantieri (per progettazione e DL) e quanto hanno incassato le

parti coinvolte, le richieste di informazioni scritte riguardanti le

dichiarazioni d’imposta e le decisioni di tassazione di __________ F__________

e AO 1, rispettivamente riguardanti il conto intestato a “__________ studio

d’architettura di __________ F__________ e AO 1” presso la banca __________

devono essere respinte in quanto esorbitanti e sproporzionate, estendendosi a

persone non direttamente coinvolte nella controversia (l’arch. F__________) e a

dati qui non rilevanti e attinenti alla sfera privata (guadagni globali e

movimenti bancari riferiti a più anni), né permettendo comunque di verificare la

congruità degli importi incassati. Peraltro, l’appellante non può pretendere

l’assunzione agli atti di una tale mole di documenti e che il giudice li

esamini poi nel dettaglio alla ricerca di dati che supportino le sue tesi o

eventualmente l’esistenza di eventuali altri cantieri di cui non si trova riscontro

negli allegati di causa, poiché di tratterebbe di un’inammissibile operazione

dal chiaro scopo indagatorio.

Con

riferimento alle informazioni scritte dall’arch. F__________ concernenti le

note di onorario da lei emesse per i cantieri in questione, la medesima ha rilevato

di non essersi mai occupata della fatturazione (compito che incombeva

all’attrice), specificando in grandi linee quanto ha lavorato e quanto ha

incassato in relazione a ciasun cantiere (verbale del 22 settembre 2016, p. 3-4),

ciò che permette di valutare il suo grado di coinvolgimento nei vari progetti.

Ne consegue che un apprezzamento anticipato della prova richiesta conduce a

ritenerla inconcludente, di qui la sua reiezione.

Per quanto

riguarda la richiesta di indirizzare tale domanda pure all’attrice, l’appellante

in questa sede non rivendica importi derivanti dai cantieri B__________/J__________

e B__________. Diversa è la situazione per il cantiere C__________, a fronte

della contestata natura del già menzionato acconto di fr. 10'000.-.

Ciononostante, non si vede come l’edizione della relativa documentazione

dall’attrice possa essere determinante: il Pretore ha osservato che per nessuno

dei tre cantieri è stata allestita una documentazione che permettesse di

ricostruire nel dettaglio i costi di progettazione e quelli di DL (impugnato

giudizio, p. 8), né l’appellante contesta detto accertamento, anzi, lo rimarca

per sottolineare la negligenza della dipendente, che da parte sua ha negato di

possedere tale documentazione. Il committente __________ C__________ durante la

sua audizione ha d’altronde riferito che il preventivo dei costi di DL e

progettazione non distingueva fra l’una e l’altra attività e che non sapeva

come venissero calcolati gli onorari (verbale del 12 ottobre 2016, p. 2-3). L’istruttoria

ha pure chiarito che __________ non aveva un proprio recapito o propri uffici,

bensì tutta la corrispondenza giungeva e partiva dagli uffici di AP 1. La

documentazione auspicata, se esistente, avrebbe dovuto trovarsi presso la sede

dell’appellante. Non si vede dunque perché la prova richiesta dovrebbe condurre

a un esito positivo. Anche in questo caso, un apprezzamento anticipato conduce

alla sua reiezione, a conferma della decisione pretorile.

3.10

Ne

consegue che le richieste di assunzione di prove in seconda sede formulate

dall’appellante devono essere integralmente respinte. Ciò non significa che le

sue censure inerenti alla mancanza di trasparenza da parte dell’attrice siano prive

di pertinenza, come si dirà meglio nel seguito.

4.

Nel

merito, l’appellante critica il Pretore per aver negato i presupposti di un

licenziamento immediato, sottolineando che la rottura del rapporto di fiducia con

la dipendente è stato causato dalla sua attività abusiva nei cantieri e dalle

derivanti conseguenze negative. Subordinatamente, ritiene che l’indennità per

licenziamento ingiustificato accordata alla dipendente debba essere ridotta.

5.

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il

rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del

contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il

rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una

collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere

l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un

provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze

minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano

ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (IICCA

del 30 gennaio 2015, inc. 12.2013.95, consid. 6; DTF 127 III 351, consid. 4a;

DTF 130 III 28, consid. 4.1). Il giudice valuta secondo il suo libero

apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria

gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di

diritto e dell'equità (DTF 127 III 310, consid. 3). Il datore di lavoro che

disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in

tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

5.1

Può ad

esempio costituire un grave motivo di disdetta l’esercizio, da parte del

dipendente, di un’attività accessoria non concorrenziale, se essa impedisce o

ostacola il dipendente nel regolare svolgimento dei suoi compiti, con

conseguente diminuzione del suo rendimento e della sua efficienza (Staehlin in: Zürcher Kommentar, Der

Arbeitsvertrag, 4a ed. 2006, n. 38 e 40 ad art. 321a CO; Portmann/Rudolph in: Honsell/Vogt/ Wiegand [ed.], Basler

Kommentar, OR I, 6a ed. 2015, n. 21 ad art. 321a CO). Anche

l’esercizio di un’attività privata durante l’orario di lavoro, o l’utilizzo non

autorizzato di risorse aziendali per scopi estranei può costituire una grave violazione

del dovere di fedeltà (art. 321a CO) laddove il dipendente può pure essere

tenuto a consegnare al datore di lavoro gli eventuali ricavi che ne ha tratto,

dopo deduzione delle sue spese e della sua remunerazione (Streiff/Von Känel/ Rudolph, Arbeitsvertrag,

7ª ed. 2012, n. 7, p. 185 ad art. 321a CO; Staehlin,

op. cit., n. 38 e 40 ad art. 321a CO e n. 3 ad art. 321b CO; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar,

Der Arbeitsvertrag, 2010, n. 3 ad art. 321b CO).

5.2

Al

dipendente che riveste un ruolo dirigenziale incombono obblighi di fedeltà e

diligenza accresciuti. Conseguentemente, le sue eventuali violazioni o

inadempienze devono essere giudicate con maggiore severità. Il dipendente che

ricopre il ruolo di organo è peraltro sottoposto all’obbligo di fedeltà di cui

all’art. 717 CO, che di principio è più esteso e gli impone di salvaguardare

secondo buona fede gli interessi della società (IICCA del 28 giugno 2019, inc.

12.2018

, consid. 5.2; DTF 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018, consid. 3.2.1;

DTF 127 III 86 consid. 2c; Streiff/Von

Känel/Rudolph, op. cit., n. 2 ad art. 321a CO e n. 8 ad art. 337

CO; Staehlin, op. cit., n. 8 ad

art. 321a CO).

6.

Dall’istruttoria

è emerso che perlomeno fino a fine 2010, __________ H__________ era molto soddisfatto

del lavoro dell’attrice (e difatti l’ha promossa a direttrice e presidente del

CdA), e che in seguito l’ha richiamata in un’unica occasione, a causa delle

lamentele dei clienti sulla sua scarsa reperibilità (teste __________ C__________,

verbale del 5 ottobre 2016, p. 3), ma nulla permette di ammettere che vi sia

stato un avvertimento sulla possibile fine del rapporto di lavoro.

La medesima,

alla quale dev’essere pacificamente riconosciuta una posizione dirigenziale e

di organo, aveva ad ogni modo accresciuti obblighi di fedeltà nei confronti

della società.

7.

Ora, il

Pretore ha accertato che l’attività di progettazione, oltre a non essere

concorrenziale, era accessoria e svolta nel tempo libero, come appurato in sede

testimoniale. L’appellante critica quest’ultimo accertamento, sostenendo che i

testi non erano in grado di giudicare il lavoro della direttrice e i motivi

delle sue assenze. Quest’ultima aveva un ruolo dirigenziale impegnativo, a

maggior ragione non avendo esperienza nell’ambito della gestione immobiliare e dovendo

seguire il corso __________ (cfr. consid. E), che la impegnava i sabati e una

sera alla settimana per 3 ore, per cui non poteva ragionevolmente disporre di tempo

aggiuntivo per attività accessorie di progettazione (p. 4-7 e 22-23 appello). A

suo dire, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, AO 1 non ripartiva

la progettazione con l’arch. ____________________ F__________, che piuttosto

fungeva da prestanome. Difatti, quest’ultima nella sua audizione ha dichiarato

di avere incassato importi del tutto esigui per la progettazione dei cantieri B__________/J__________

e B__________, rispettivamente di non aver mai fatto disegni per il cantiere B__________

e di non aver mai incontrato tale committente (p. 11-15 appello). Inoltre la

progettazione riferita ai tre cantieri, considerati i costi di costruzione e il

doc. 44 (indicante a livello statistico, per progettazioni analoghe, un tempo

medio di lavoro di circa 50 giorni lavorativi), ha sicuramente richiesto un

elevato numero di ore di lavoro, non conciliabili con gli incarichi a tempo

pieno della direttrice (p. 9-11 appello). Il Pretore non avrebbe neppure tenuto

in debita considerazione le testimonianze di __________ B__________ e __________

C__________, che hanno confermato l’esercizio da parte della direttrice di

attività di progettazione in orario di lavoro, né l’utilizzo di uffici,

materiale di cancelleria e personale per lo svolgimento di tali incarichi

(appello, p. 15-17 e 19-20).

7.1

Nella fattispecie, nulla

agli atti permette di ritenere che AO 1 abbia percepito degli onorari per il

cantiere B__________/J__________. Nel relativo contratto, firmato dalla

dipendente in nome e per conto di AP 1, è previsto un onorario complessivo per

DL e progettazione in favore della società di fr. 180'000.- (doc. 35). L’arch.

F__________ F__________ ha dichiarato a tal riguardo di aver fatto dei disegni,

oltre ad occuparsi della domanda di costruzione, ma di avere incassato un

importo esiguo (fr. 1'000.-/2'000.-, rispettivamente fr. 500.-), riferendo poi

di avere svolto gran parte della progettazione per il cantiere C__________ (incassando

fr. 20'000.-), e di essersi invece occupata solo marginalmente del cantiere B__________

(controllo progetti e domanda di costruzione), incassando fr. 2'000.- (verbale

del 22 settembre 2016, p. 3-4). Si deve pertanto concludere da un lato che essa

ha eseguito almeno una parte dei piani, e dall’altra che AO 1 ha svolto per i

tre cantieri attività di progettazione non indifferenti (soprattutto con

riferimento al cantiere B__________, almeno in parte per il cantiere B__________/J__________,

e in misura minore per il cantiere C__________), in aggiunta alle sue funzioni

dirigenziali e alla partecipazione al corso __________.

7.2

Vi è tuttavia pure da considerare che la stessa datrice di lavoro,

nella sua risposta del 29 maggio 2015 (p. 26 e 31), ha riferito che la

direttrice poteva compensare il tempo che investiva nei corsi __________ con le

ore di lavoro. Ne discende che essa aveva a disposizione del tempo libero che

poteva impiegare per la progettazione, tanto più se effettuata nel corso di più

anni con almeno una parziale collaborazione dell’arch. __________ I dipendenti hanno

dichiarato di non averla vista disegnare in ufficio, mancando peraltro la

necessaria attrezzatura. La teste __________ T__________ ha riferito che,

frequentando regolarmente l’abitazione dell’appellata, la vedeva spesso

disegnare alla sera e nel fine settimana (verbale del 22 settembre 2016, p. 6).

È pur vero che i compiti di un progettista non si limitano al mero disegno e

che alcune incombenze sono state parzialmente svolte dalla direttrice presso

gli uffici societari: i committenti __________ B__________ e __________ C__________

hanno difatti dichiarato di avere discusso dei progetti con AO 1 almeno in

parte presso gli uffici di AP 1 in orario di lavoro (verbale del 12 ottobre

2016, p. 2-3 e 6). Non si deve tuttavia dimenticare che a AO 1 era stata

conferita la più ampia flessibilità e autonomia. Nella misura in cui lavorava

per la società fuori orario di lavoro (i committenti C__________ e B__________

hanno pure riferito di svariati incontri avvenuti alla sera, sui rispettivi

cantieri o presso la propria abitazione, cfr. verbale del 12 ottobre 2016, p.

56), non le si può dunque rimproverare di non essere stata sempre attiva per la

società durante gli orari d’ufficio. In particolare, in considerazione di tale

autonomia e in mancanza di ulteriori elementi, pur essendo possibile che

l’attrice talvolta non abbia limitato la progettazione al suo tempo libero, la

questione sfugge alla dimostrazione, e non può essere utilizzata per fondare un

licenziamento in tronco, d’accordo con il primo giudice.

7.3

L’apprendista __________ G__________ ha riferito di avere fatto, su

incarico dell’appellata, delle fotocopie di disegni e capitolati e di averla

accompagnata in due occasioni sul cantiere C__________ per effettuare delle

misurazioni (verbale del 5 ottobre 2016, p. 10-11). È peraltro pacifico che AO

1.

abbia indicato alle varie persone e autorità coinvolte nei cantieri il

recapito di AP 1 per la ricezione di comunicazioni, anche attinenti alla

progettazione (vedi doc. 15-16, 19-20, 22-23 e 26-27). In assenza di ulteriori

indicazioni, non si può tuttavia ammettere un ampio o sistematico utilizzo di

risorse aziendali per questioni estranee che giustifichi un licenziamento in

tronco, tanto più che le progettazioni erano funzionali ai mandati attribuiti

alla società. In particolare, __________ B__________ e __________ C__________

sono divenuti clienti dell’appellante in virtù di tale occupazione (cfr. teste __________

F__________, verbale del 22 settembre 2016, p. 1; testi __________ C__________ e

__________ B__________, verbale del 12 ottobre 2016, p. 3-4 e p. 6), mentre tutti

gli onorari del cantiere B__________/J__________ sono stati pattuiti in favore

dell’appellante.

8.

L’appellante ribadisce la cattiva gestione societaria

e i disagi derivanti dalle frequenti assenze della direttrice. Dell’infondatezza

dei rimproveri mossi alla dipendente in relazione all’asserito tracollo

finanziario, al dissesto amministrativo, alle fatture perse o non liquidate e

alla perdita di clientela si è già detto (v. consid. 3.7). L’accertamento

pretorile secondo cui le mansioni della dipendente le imponevano delle

frequenti assenze dagli uffici non è stato validamente contestato, per cui non

si può imputare la sua scarsa reperibilità e le conseguenti problematiche (in

particolare le lamentele dei clienti), anch’esse emerse nell’istruttoria, alla sola

progettazione, né si può muovere alla direttrice un particolare biasimo a tal

riguardo, anche considerando che la medesima svolgeva attività per la società

pure fuori orario (alla sera e nel fine settimana) e che, secondo quanto

riferito dai dipendenti, era sempre reperibile telefonicamente.

9.

L’appellante

sostiene pure che l’attività di progettazione della sua dipendente avveniva in

violazione delle direttive OTIA, presentandosi ella indebitamente quale

architetto malgrado la sua formazione di disegnatrice edile, rispettivamente

utilizzando l’arch. __________ F__________ quale prestanome. La questione non

necessita qui di essere approfondita, attenendo a una presunta violazione del

diritto pubblico e non del rapporto di lavoro, essendo piuttosto determinante

esaminare se e quali pregiudizi abbia patito la società a causa della

dipendente.

10.

L’appellante

rileva come l’appellata non separasse debitamente la progettazione dalla DL e i

derivanti onorari, per cui non si riesce tutt’ora a capire come avvenisse la

suddivisione (p. 28-29, 34 e 36 appello). La medesima nemmeno aveva le competenze

per svolgere la professione di architetto e avrebbe pure coinvolto la società

in questo abuso, facendola apparire quale uno studio di architettura, firmando

a suo nome e per suo conto un contratto comprendente anche la progettazione

(cfr. doc. 35), indicandola nelle domande di costruzione ed esponendola dunque

ai relativi rischi e responsabilità, che si sarebbero in effetti concretizzati,

avendo il committente J__________ avanzato, nei suoi confronti, pretese di

risarcimento (cfr. doc. 36 e 40). Peraltro, la stessa in un’occasione avrebbe

fatto lavorare l’apprendista di commercio __________ __________ G__________ sul

cantiere B__________/J__________. Dette circostanze sarebbero state

erroneamente trascurate dal Pretore, il quale a torto avrebbe osservato che la

dipendente, essendo il maggiore organo societario, non era sottoposta a controlli

o verifiche, siccome ciò non le permetteva comunque di agire arbitrariamente

(p. 36-37 appello).

10.1

La

censura dell’appellante deve essere parzialmente condivisa. Come detto, una

dipendente con funzioni dirigenziali e di organo ha obblighi di diligenza e

fedeltà accresciuti, e deve sempre agire tenendo presente l’interesse della

società, evitando qualsiasi conflitto di interessi. Nel caso concreto, in

considerazione degli impegnativi incarichi a tempo pieno, fra cui lo

svolgimento della DL, e dell’esercizio di un’attività parallela privata di

progettazione (queste ultime due mansioni difficilmente distinguibili l’una

dall’altra agli occhi di un committente, soprattutto laddove AP 1 e i relativi

recapiti erano indicati come riferimento per tutte le questioni inerenti ai

cantieri), a AO 1 incombeva perlomeno l’obbligo di tenere ben separati i due

ambiti, documentando quando e quali incarichi svolgesse e in quali vesti. In

particolare, aveva il dovere di suddividere con chiarezza gli onorari dell’una

e dell’altra mansione, in modo da poter sempre giustificare l’incasso privato

di importi derivanti dai cantieri in aggiunta al proprio stipendio. Inoltre,

pur essendo vero che ella poteva agire in nome e per conto della società e

vincolarla nei confronti di terzi (art. 55 CC, art. 718a CO), a livello interno

doveva attenersi ai suoi compiti e alle direttive ricevute.

10.2

Nella fattispecie,

il committente __________ C__________ ha confermato il mancato allestimento di

un contratto e l’esistenza di un preventivo che non differenziava fra costi di

progettazione e di DL, ma ha perlomeno riferito di sapere che alla AP 1

incombevano solo compiti di DL (verbale del 12 ottobre 2016, p. 1-3). La

committente __________ B__________ ha riferito dapprima dell’inesistenza di un

contratto, di non conoscere il ruolo della AP 1 nel suo cantiere e di non aver

mai avuto contatti con quest’ultima, con __________ o l’arch. __________ F__________,

riferendo relativamente a quest’ultima: “sapevo che lavorava alla __________

con la signora __________” (verbale del 12 ottobre 2016, p. 6-8 e 10). La

teste ha poi riferito che “per me l’architetto era la signora __________”

e che “la signora __________ mi ha indicato che la DL sarebbe stata fatta

sotto la __________” (p. 9).

È pur vero

che per entrambi i cantieri venivano richiesti acconti separati, e meglio

quelli per DL venivano chiesti in nome e per conto di AP 1, e quelli per la

progettazione in nome e per conto di __________, ma non risultano distinte o

liquidazioni che permettano di verificare quali onorari corrispondano a quali

prestazioni concretamente eseguite. La medesima, oltretutto, in svariati

documenti attinenti alla progettazione indicava, oltre al proprio nominativo,

anche quello di AP 1, ciò che sicuramente ha contribuito a creare confusione (es.

vedi doc. 22-28).

10.3

Per il cantiere

B__________/J__________ (ristrutturazione di uno stabile) la situazione è

differente, poiché la dipendente ha sottoscritto con i committenti, in nome e

per conto della società, un contratto globale datato 11 giugno 2010 comprendente

sia progettazione che DL (doc. 35), coinvolgendola dunque in un ambito estraneo

al suo campo di attività (seppure connesso), invece di allestire contratti

separati o chiarire chi fosse l’architetto responsabile per la progettazione,

ritenuto che nello scritto doc. 36 il committente __________ J__________

descrive AO 1 come l’architetto, impiegata presso AP 1. __________ M__________,

la quale ha lasciato la società a fine 2010, ovvero agli stadi iniziali del

progetto B__________/J__________, ha riferito che “di questo progetto il

sig. H__________ ne era a conoscenza perché era stato messo al corrente dalla

signora __________” (verbale del 22 settembre 2016, p. 9), ma in mancanza

di ulteriori elementi, non si può compiutamente valutare la situazione. __________

__________ G__________ ha confermato il suo coinvolgimento sul cantiere, dichiarando

di essersi offerto quale operaio tuttofare per alcuni giorni siccome i lavori

erano in ritardo (verbale del 5 ottobre 2016, p. 10-11), ciò che sicuramente

non è opportuno.

10.4

Ne

consegue che AO 1 per questi cantieri ha certamente violato i suoi accresciuti

obblighi di diligenza, fedeltà e trasparenza. Non è per contro ravvisabile un

agire doloso o dissimulatorio. Le operazioni avvenivano alla luce del sole (v.

sopra consid. 3.6), e la società stessa ha conferito alla sua direttrice

autonomia totale rinunciando a effettuare controlli, richiedere rendiconti o

informarsi sulle modalità di organizzazione del lavoro pur sapendo

dell’esistenza dei cantieri sopra indicati. L’agire di AO 1 da una parte era

atto a creare un profitto alla società, dall’altra le ha causato un pregiudizio

nella misura in cui vigeva sicuramente confusione sui ruoli, i diritti e le

responsabilità delle varie parti, tanto che neppure nella presente procedura si

è riusciti a ricostruirli e verificarli debitamente. Questa problematica non è

stata tenuta in sufficiente considerazione dal Pretore, anche se a mente di

questa Camera non raggiunge la soglia necessaria per ammettere un licenziamento

in tronco, anche perché __________ H__________, almeno in parte a conoscenza

della situazione (come si è visto), ha omesso di intervenire per imporre la

necessaria chiarezza.

10.5

Non

possono invece essere considerate, contrariamente a quanto pretende

l’appellante, le situazioni verificatesi solo dopo il licenziamento, e meglio i

problemi sorti in connessione con il cantiere B__________/J__________ (sanzione

pecuniaria del Municipio di __________ e richieste di risarcimento dei

committenti verso la società, risalenti al 2014, cfr. doc. 36 e 40), e

l’incasso dei due importi di fr. 6'376.65 e 21'500.- spettanti alla società. Peraltro,

anche qualora si volesse considerare pure il qui ancora contestato acconto di

fr. 10'000.- del 20/21 settembre 2012 (di cui si dirà nel seguito), la stessa

appellante ha sempre sostenuto che esso è successivo al licenziamento, a suo

dire avvenuto il 7 settembre (v. risposta del 29 maggio 2015, p. 6 e

conclusioni dell’8 febbraio 2017, p. 15).

11.

L’appellante

critica il Pretore anche per non aver debitamente considerato le false

informazioni fornite dalla dipendente alla società in relazione alla sua

formazione, essendosi ella presentata come architetto, e l’omissione di

informazioni riguardanti la sua pessima situazione finanziaria, che ostacolava

il vitale rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria

ai sensi della LFid (p. 4 e 22-23 appello).

Il

rimprovero relativo alla formazione della dipendente non convince. Se da una

parte è vero che AO 1 abbia assunto un atteggiamento ambiguo a tal proposito

(fra l’altro, nel curriculum vitae allegato alla documentazione

richiamata dall’autorità di vigilanza LFid, ella si definiva titolare, dal

1986, di uno studio d’architettura in proprio), dall’altra la stessa non è

stata assunta da AP 1 in qualità di architetto o progettista. La società era

consapevole che le mancassero le necessarie competenze per lo svolgimento delle

sue mansioni, tant’è che le ha fatto seguire il corso __________, come

rettamente osservato dal primo giudice. Quanto alla sua situazione finanziaria,

pur essendo vero che dall’estratto del registro delle esecuzioni figurano, nel

periodo qui di rilevanza (ovvero fino al 2012) alcune esecuzioni e due

attestati di carenza beni risalenti al 1996 a carico della dipendente, e che

tali ACB erano d’ostacolo al rilascio dell’autorizzazione fiduciaria (art. 8

cpv. 1 lett. c LFid, v. anche consid. F), incombeva innanzitutto alla società,

in funzione dell’importanza che attribuiva a tale autorizzazione, informarsi in

proposito, ciò che non ha fatto, come già accertato dal primo giudice e non

validamente contestato con l’appello. I rimproveri mossi all’appellata potranno

essere considerati nella fissazione dell’indennità per licenziamento

ingiustificato.

12.

Da

tutto ciò discende da un lato che una parte dei rimproveri dell’appellante nei

confronti di AO 1, alcuni dei quali particolarmente gravi, non hanno trovato un

riscontro probatorio, rispettivamente che le censure appellatorie non possono sovvertire

la decisione del Pretore di ritenere il licenziamento in tronco ingiustificato,

ricordata pure la gravosità di un licenziamento per una dipendente in età

professionalmente avanzata, come nel caso qui in esame.

Dall’altro

lato, il comportamento dell’appellata, per i motivi sopra esposti, non è

risultato esente da critiche. In particolare, per una dipendente con importanti

funzioni dirigenziali non è assolutamente accettabile l’avere creato una

situazione di tale ambiguità e confusione, segnatamente omettendo di separare

opportunamente le attività svolte per la società da quelle svolte privatamente.

A fronte delle indubbie manchevolezze dell’appellata (v. sopra), le

considerazioni pretorili relative alla totale infondatezza delle accuse mosse dalla

società alla dipendente, rispettivamente allo svolgimento corretto, da parte di

quest’ultima, dei propri compiti, appaiono inadatte a sorreggere un’indennità

pari a quattro mensilità. Piuttosto, il riconoscimento di un’indennità pari a

due mensilità (fr. 15'000.-) appare ben più corretto nel caso concreto, al fine

di meglio tenere conto dell’insieme delle circostanze descritte nei

considerandi che precedono, di qui la parziale riforma del giudizio impugnato.

13.

L’appellante

chiede infine che dalle pretese di controparte venga sottratto l’importo di fr.

10'000.-, a valere quale 4° acconto versato a __________ dal committente __________

C__________ il 20/21 settembre 2012, in quanto atteneva alla direzione lavori.

Il Pretore ha respinto tale argomento ritenendo che la società non l’avesse dimostrato

malgrado l’onere della prova a lei incombente, limitandosi a un ragionamento

deduttivo. L’appellante si oppone, sottolineando l’ingiustizia di farle

sopportare le conseguenze negative di una mancata dimostrazione malgrado

l’assenza di prove fosse dovuta al comportamento della controparte. Inoltre, il

suo ragionamento deduttivo sarebbe logico, nel senso che l’acconto è stato

versato a ridosso del termine dei lavori (novembre 2012), per cui riguardava la

DL e non certo la progettazione, ben antecedente nel tempo.

13.1

Chi

vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve

fornirne la prova (art. 8 CC). Detta regola si applica di principio anche alla

prova di un fatto negativo, ad esempio la dimostrazione che un versamento non

riguardava la progettazione, o in caso di emergenza probatoria, ovvero laddove

la parte gravata dall’onere della prova non disponga o non conosca i mezzi di

prova disponibili, ma questa esigenza è temperata dalle regole della buona

fede, che obbligano la controparte a cooperare alla procedura probatoria (art.

2.

CC). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove il giudice dovrà in tal caso

pronunciarsi sul risultato della collaborazione della controparte,

rispettivamente trarrà le conseguenze del rifiuto di collaborare. Trattandosi

di fatti difficili da dimostrare, può entrare in considerazione anche una

riduzione della gradazione probatoria, potendo bastare una verosimiglianza

preponderante (Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 73 seg. ad art. 152 CPC; DTF 142 III 369 consid. 4.2). I suesposti

principi devono valere a maggior ragione se il fatto è difficile da provare a

causa del comportamento della controparte, laddove entrano in considerazione i

principi della buona fede e dell’equità.

13.2

Nel

caso concreto, gli unici fatti certi sono che AP 1 aveva l’incarico di seguire

la DL relativa al cantiere di __________ C__________, che AO 1, oltre a

svolgere tale mansione per conto della società, si è pure occupata della

relativa progettazione in collaborazione con l’arch. __________ F__________, e che

__________ C__________ il 20/21 settembre 2012 ha versato sul conto di __________

un acconto di fr. 10'000.-. Né i documenti agli atti, né l’audizione del

committente hanno potuto chiarire la natura di tale acconto. Giova avantutto

osservare che AO 1, in qualità di organo e unica responsabile, all’interno

della società, dei lavori di progettazione e costruzione, ha omesso di

allestire l’opportuna documentazione per permettere di chiarire la natura dei

vari importi, tant’è che nemmeno il committente era in grado di verificarli.

Già si è detto peraltro che la dipendente aveva il dovere di essere trasparente

in merito agli importi che incassava direttamente in aggiunta al suo salario

mensile, che già copriva la remunerazione per il suo lavoro. Ella tuttavia non

ha fornito alcuna prova o spiegazione che permetta di verificare se l’importo

conteso derivasse da una sua attività privata di progettazione, limitandosi a

osservare che la ripartizione effettuata corrisponderebbe a quella usuale

secondo le direttive SIA, ciò che non è convincente oltre a essere oltremodo

generico. In effetti questa circostanza non può essere determinante, in

primis perché la dipendente, che si è occupata perlomeno di una parte della

progettazione, non è un architetto, bensì una disegnatrice edile, e inoltre

poiché non esistono delle pattuizioni a tal riguardo né si sa quale fosse la

sua retribuzione oraria. Nell’apprezzamento degli elementi a disposizione, l’argomentazione

della controparte appare invece fondata. Considerato che l’abitabilità

dell’abitazione di __________ C__________ è stata concessa nel novembre 2012

(verbale del 12 ottobre 2016, p. 3), è logico ritenere, in ragione delle regole

della comune esperienza, che un pagamento avvenuto il 20/21 settembre 2012

attiene alla DL e non alla progettazione, salvo prova del contrario che avrebbe

però in tal caso dovuto essere apportata da AO 1, ciò che ella ha omesso di

fare. Considerando queste circostanze (come pure il parziale utilizzo di

risorse di AP 1 per l’espletamento dei compiti di progettazione e la confusione

fra le varie attività), è pertanto AO 1 a dover assumere le conseguenze

dell’assenza della prova a sostegno della propria tesi, ciò che si impone anche

in considerazione del principio della buona fede e dell’equità. Essa deve

dunque essere considerata arricchita senza causa legittima a danno del

patrimonio dell’ex datrice di lavoro, ed è tenuta a restituire l’arricchimento

(art. 62 cpv. 1 CO). La censura appellatoria può dunque essere accolta, nel

senso che dagli importi incassati da AO 1 deve essere dedotto l’importo di fr.

10'000.-, in quanto di spettanza di AP 1.

14.

Per

tutti questi motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che AP

1.

è condannata a pagare a AO 1 fr. 3'631.- (fr. 13'631.- – fr. 10'000.-) al

lordo delle deduzioni sociali oltre interessi e fr. 15'000.- al netto delle

deduzioni sociali oltre interessi quale indennità per licenziamento

ingiustificato. La ripartizione delle spese giudiziarie effettuata dal Pretore

(che ha stabilito una soccombenza attorea del 63%, tassa e spese di giustizia

di complessivi fr. 4'500.- e ripetibili in favore di AP 1 pari a fr. 5'600.-)

deve dunque essere modificata nel senso che AO 1 risulta in prima sede

soccombente nella misura dell’ 84%, considerando pure che le ampie richieste

istruttorie di AP 1 e le difficoltà della controversia sono state in parte

determinate dal comportamento non trasparente dell’attrice. Le

spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore

ancora litigioso di fr. 43'631.-, seguono la reciproca soccombenza. Ritenuto

che la pretesa principale dell’appellante e le richieste probatorie sono state

respinte, mentre quella subordinata è stata invece parzialmente accolta, si

giustifica di ripartire le spese processuali della presente decisione in

ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese processuali

vengono calcolate secondo i dettami degli art. 2, 7 e 13 LTG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 5 aprile

2018 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione 14 marzo 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così

modificata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, la convenuta è condannata a

pagare all'attrice l'importo di:

- fr.

3'631.- al lordo delle deduzioni sociali con interessi al 5% dal 1. gennaio

2013 +

- fr. 15'000.-

al netto delle deduzioni sociali con interessi al 5% dal 1. aprile 2013.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 4'500.- da anticipare così

come anticipate, sono poste a carico dell'attrice in ragione dell’84% e della

convenuta per il 16%. L'attrice è condannata a pagare alla convenuta l'importo

di fr. 7’000.- a titolo di ripetibili parziali.

3.

invariato

4.

invariato

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono ripartite fra le parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).