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Decisione

12.2018.53

SA - scioglimento per mancanza del domicilio legale - ricorso

14 agosto 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.53

Lugano

14 agosto 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato

il 9 aprile 2018 da

RI 1

rappr.

dall’ PA 1

contro la decisione 21

febbraio 2018 (inc. n. __________) con cui l'Ufficio del registro di commercio,

Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della ricorrente in

applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

preso atto della risposta 8

maggio 2018 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica spontanea 18

maggio 2018 della ricorrente e dell’ulteriore presa di posizione 23 maggio 2018

dell’Ufficio del registro di commercio;

viste altresì le

osservazioni 25 luglio 2018 della ricorrente alla decisione ordinatoria 12

luglio 2018 del presidente della Camera;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che a far tempo dal 7

marzo 1972 il recapito iscritto nel registro di commercio della società RI 1

risulta essere in Via __________ ad __________;

che, informato

dall’Ufficio federale di statistica dell’impossibilità di recapitarle a

quell’indirizzo un invio, che era stato ritornato dalla Posta con la menzione “il

destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, il 26 agosto 2015

l’Ufficio del registro di commercio ha invitato la società a verificare i dati

iscritti nel registro e, se del caso, a contattarlo per apportare le modifiche

necessarie;

che, preso atto che quella

comunicazione era a sua volta stata ritornata dalla Posta con la menzione “il

destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con raccomandata 19

ottobre 2017 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art.

153a cpv. 1 e 2 ORC, ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per

procedere alla notifica del nuovo domicilio legale o per comunicare la validità

di quello attualmente iscritto a registro, con la comminatoria dell’emanazione

di una decisione formale e dell’applicazione di un’ammenda; anche tale

comunicazione è stata ritornata dalla Posta con la menzione “il destinatario

è irreperibile all’indirizzo indicato”;

che, in assenza di

riscontri, con pubblicazione sul FUSC del 15 dicembre 2017 alla società, in

applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un termine di 30

giorni per ripristinare la situazione legale concernente il domicilio legale e per

notificare all’Ufficio del registro la relativa iscrizione, con la comminatoria

dello scioglimento della società e dell’applicazione di un’ammenda;

che, rilevato come anche

quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 21 febbraio

2018 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1

Considerandi

e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società (dispositivo n.

1), ha nominato quale liquidatrice la sua amministratrice unica (dispositivo n.

2), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione

(dispositivo n. 3) ed ha posto le tasse di diffida di complessivi fr. 300.-

(dispositivo n. 5), le tasse di iscrizione di fr. 160.- (dispositivo n. 4) e

l’ammenda di fr. 300.- (dispositivo n. 6) a carico dell’amministratrice unica

della società (dispositivo n. 7);

che con il ricorso 9

aprile 2018 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio

con risposta 8 maggio 2018 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 18

maggio 2018 della ricorrente, la presa di posizione 23 maggio 2018 dell’Ufficio

del registro di commercio e, a seguito della decisione ordinatoria 12 luglio

2018.

del presidente della Camera, le osservazioni 25 luglio 2018 della

ricorrente), la società ha chiesto di annullare il querelato giudizio,

rilevando come il suo recapito e il suo domicilio fossero in realtà sempre

rimasti immutati, com’era dimostrato dalla dichiarazione 6 aprile 2018 del suo attuale

patrocinatore, già notificata all’Ufficio del registro di commercio,

rispettivamente com’era facilmente evincibile dall’ispezione e

dall’interrogatorio del suo direttore __________, da lei pure prospettati,

nonché dalla dichiarazione resa il 13 aprile 2018 da quest’ultimo versata agli

atti con la replica spontanea, tanto più che la situazione legale era stata in

tal modo ripristinata entro il termine di 3 mesi previsto dall’art. 153b cpv. 3

ORC;

che il ricorso in esame,

presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni - prorogato dalle ferie giudiziarie - dalla notifica della

decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è

senz’altro tempestivo;

che nel caso di specie è

incontestabile, e per altro neppure è stato contestato, che l’Ufficio del

registro di commercio, a seguito della pacifica irreperibilità della società

all’indirizzo iscritto nel registro, risultante dalle menzioni “il

destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato” rese a più riprese

dalla Posta, e del successivo comportamento tenuto da quest’ultima, che non

aveva assolutamente rispettato i termini assegnatile il 19 ottobre e il 15

dicembre 2017, abbia applicato a ragione la procedura di cui agli art. 153a e

153b ORC: stando così le cose, poco importa se, come preteso in questa sede

dalla società, il suo recapito e il suo domicilio fossero eventualmente rimasti

immutati, l’Ufficio del registro di commercio, sulla base delle circostanze

appena evocate, potendo e dovendo presumere il contrario;

che la società ha in ogni

caso aggiunto che la situazione legale sarebbe stata ripristinata nelle more

della causa, sia pure dopo l’emanazione del querelato giudizio, e meglio

mediante le comunicazioni della conferma della validità del suo precedente

recapito all’Ufficio del registro di commercio rese il 6 aprile 2018 dal suo

patrocinatore e il 13 aprile 2018 dal suo direttore Ra__________: sennonché,

quand’anche, per ipotesi, si potesse tener conto del fatto che quest’ultimo

aveva allora indirizzato all’Ufficio del registro di commercio una

comunicazione in tal senso e che la stessa era formalmente valida (e ciò in

quanto costui, diversamente dal patrocinatore della società, era una persona autorizzata

ad effettuare la relativa notifica giusta l’art. 18 cpv. 1 ORC, trattandosi di

un membro della direzione con diritto di firma individuale ai sensi dell’art.

17.

cpv. 1 lett. c ORC), resterebbe il fatto che alla luce degli accertamenti

effettuati d’ufficio da questa Camera, segnatamente dell’assenza -

contrariamente a quanto preteso nel ricorso e nelle osservazioni 25 luglio 2018

- di una cassetta delle lettere con il nome della società all’indirizzo

indicato (cfr. la documentazione fotografica notificata alle parti per

osservazioni con la decisione ordinatoria 12 luglio 2018) e del tentativo

infruttuoso di notifica della decisione ordinatoria 12 luglio 2018 a

quell’indirizzo, ritornata dalla Posta con la solita menzione “il

destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, quella comunicazione

non poteva ancora essere considerata fedefacente (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l’Ordonnance

sur le registre du commerce, 2ª ed., n. 531b ad art. 153a ORC) e con ciò

efficace;

che in tali circostanze il

ricorso deve essere respinto e il giudizio dell’Ufficio del registro di

commercio deve essere confermato;

che le spese giudiziarie

della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

50'000.-, pari al capitale sociale della società (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010

consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010

consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.

12.2011

), seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella

procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto

che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili

(art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che alla società va nondimeno

rammentato che, in applicazione dell’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi

dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni legali sono ripristinate

mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente

alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

1. Il ricorso 9 aprile 2018 di RI 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 300.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- , , ,

- , ,

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio di Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).