12.2018.53
SA - scioglimento per mancanza del domicilio legale - ricorso
14 agosto 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.53
Lugano
14 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato
il 9 aprile 2018 da
RI 1
rappr.
dall’ PA 1
contro la decisione 21
febbraio 2018 (inc. n. __________) con cui l'Ufficio del registro di commercio,
Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della ricorrente in
applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;
preso atto della risposta 8
maggio 2018 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica spontanea 18
maggio 2018 della ricorrente e dell’ulteriore presa di posizione 23 maggio 2018
dell’Ufficio del registro di commercio;
viste altresì le
osservazioni 25 luglio 2018 della ricorrente alla decisione ordinatoria 12
luglio 2018 del presidente della Camera;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a far tempo dal 7
marzo 1972 il recapito iscritto nel registro di commercio della società RI 1
risulta essere in Via __________ ad __________;
che, informato
dall’Ufficio federale di statistica dell’impossibilità di recapitarle a
quell’indirizzo un invio, che era stato ritornato dalla Posta con la menzione “il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, il 26 agosto 2015
l’Ufficio del registro di commercio ha invitato la società a verificare i dati
iscritti nel registro e, se del caso, a contattarlo per apportare le modifiche
necessarie;
che, preso atto che quella
comunicazione era a sua volta stata ritornata dalla Posta con la menzione “il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con raccomandata 19
ottobre 2017 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art.
153a cpv. 1 e 2 ORC, ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per
procedere alla notifica del nuovo domicilio legale o per comunicare la validità
di quello attualmente iscritto a registro, con la comminatoria dell’emanazione
di una decisione formale e dell’applicazione di un’ammenda; anche tale
comunicazione è stata ritornata dalla Posta con la menzione “il destinatario
è irreperibile all’indirizzo indicato”;
che, in assenza di
riscontri, con pubblicazione sul FUSC del 15 dicembre 2017 alla società, in
applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un termine di 30
giorni per ripristinare la situazione legale concernente il domicilio legale e per
notificare all’Ufficio del registro la relativa iscrizione, con la comminatoria
dello scioglimento della società e dell’applicazione di un’ammenda;
che, rilevato come anche
quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 21 febbraio
2018 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1
Considerandi
e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società (dispositivo n.
1), ha nominato quale liquidatrice la sua amministratrice unica (dispositivo n.
2), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione
(dispositivo n. 3) ed ha posto le tasse di diffida di complessivi fr. 300.-
(dispositivo n. 5), le tasse di iscrizione di fr. 160.- (dispositivo n. 4) e
l’ammenda di fr. 300.- (dispositivo n. 6) a carico dell’amministratrice unica
della società (dispositivo n. 7);
che con il ricorso 9
aprile 2018 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio
con risposta 8 maggio 2018 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 18
maggio 2018 della ricorrente, la presa di posizione 23 maggio 2018 dell’Ufficio
del registro di commercio e, a seguito della decisione ordinatoria 12 luglio
2018.
del presidente della Camera, le osservazioni 25 luglio 2018 della
ricorrente), la società ha chiesto di annullare il querelato giudizio,
rilevando come il suo recapito e il suo domicilio fossero in realtà sempre
rimasti immutati, com’era dimostrato dalla dichiarazione 6 aprile 2018 del suo attuale
patrocinatore, già notificata all’Ufficio del registro di commercio,
rispettivamente com’era facilmente evincibile dall’ispezione e
dall’interrogatorio del suo direttore __________, da lei pure prospettati,
nonché dalla dichiarazione resa il 13 aprile 2018 da quest’ultimo versata agli
atti con la replica spontanea, tanto più che la situazione legale era stata in
tal modo ripristinata entro il termine di 3 mesi previsto dall’art. 153b cpv. 3
ORC;
che il ricorso in esame,
presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel
termine di 30 giorni - prorogato dalle ferie giudiziarie - dalla notifica della
decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è
senz’altro tempestivo;
che nel caso di specie è
incontestabile, e per altro neppure è stato contestato, che l’Ufficio del
registro di commercio, a seguito della pacifica irreperibilità della società
all’indirizzo iscritto nel registro, risultante dalle menzioni “il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato” rese a più riprese
dalla Posta, e del successivo comportamento tenuto da quest’ultima, che non
aveva assolutamente rispettato i termini assegnatile il 19 ottobre e il 15
dicembre 2017, abbia applicato a ragione la procedura di cui agli art. 153a e
153b ORC: stando così le cose, poco importa se, come preteso in questa sede
dalla società, il suo recapito e il suo domicilio fossero eventualmente rimasti
immutati, l’Ufficio del registro di commercio, sulla base delle circostanze
appena evocate, potendo e dovendo presumere il contrario;
che la società ha in ogni
caso aggiunto che la situazione legale sarebbe stata ripristinata nelle more
della causa, sia pure dopo l’emanazione del querelato giudizio, e meglio
mediante le comunicazioni della conferma della validità del suo precedente
recapito all’Ufficio del registro di commercio rese il 6 aprile 2018 dal suo
patrocinatore e il 13 aprile 2018 dal suo direttore Ra__________: sennonché,
quand’anche, per ipotesi, si potesse tener conto del fatto che quest’ultimo
aveva allora indirizzato all’Ufficio del registro di commercio una
comunicazione in tal senso e che la stessa era formalmente valida (e ciò in
quanto costui, diversamente dal patrocinatore della società, era una persona autorizzata
ad effettuare la relativa notifica giusta l’art. 18 cpv. 1 ORC, trattandosi di
un membro della direzione con diritto di firma individuale ai sensi dell’art.
17.
cpv. 1 lett. c ORC), resterebbe il fatto che alla luce degli accertamenti
effettuati d’ufficio da questa Camera, segnatamente dell’assenza -
contrariamente a quanto preteso nel ricorso e nelle osservazioni 25 luglio 2018
- di una cassetta delle lettere con il nome della società all’indirizzo
indicato (cfr. la documentazione fotografica notificata alle parti per
osservazioni con la decisione ordinatoria 12 luglio 2018) e del tentativo
infruttuoso di notifica della decisione ordinatoria 12 luglio 2018 a
quell’indirizzo, ritornata dalla Posta con la solita menzione “il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, quella comunicazione
non poteva ancora essere considerata fedefacente (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l’Ordonnance
sur le registre du commerce, 2ª ed., n. 531b ad art. 153a ORC) e con ciò
efficace;
che in tali circostanze il
ricorso deve essere respinto e il giudizio dell’Ufficio del registro di
commercio deve essere confermato;
che le spese giudiziarie
della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
50'000.-, pari al capitale sociale della società (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010
consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.
12.2011
), seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella
procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto
che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili
(art. 49 cpv. 2 LPAmm);
che alla società va nondimeno
rammentato che, in applicazione dell’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi
dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni legali sono ripristinate
mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente
alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm
decide:
1. Il ricorso 9 aprile 2018 di RI 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 300.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- , , ,
- , ,
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio di Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).