12.2018.54
Locazione, espulsione, procedura sommaria
11 maggio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.54
Lugano
11 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti, mora del conduttore) inc. n. SO.2018.1338
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 15 marzo
2018 da
AO
1
PA 1
contro
AP
1
con cui l’istante ha
chiesto di far ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di
mettere immediatamente a libera disposizione, consegnando le chiavi, l’ente
locato ad uso commerciale (con i relativi accessori) sito in __________ al M a
M;
domanda sulla quale la
convenuta si è espressa proponendo di liberare spontaneamente da subito una
parte dei locali (unitamente a sette parcheggi) e di riconsegnare le rimanenti
superfici entro il 30 novembre 2018, e sulla quale il Pretore si è pronunciato,
con decisione 29 marzo 2018, con cui ha fatto ordine alla convenuta, e per essa
a due membri del consiglio d’amministrazione, con la comminatoria dell’art. 292
CP, di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della
decisione;
appellante la convenuta
con atto di appello 13 aprile 2018, con cui chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio nel senso di respingere
l’istanza, subordinatamente il rinvio degli atti al primo giudice affinché
abbia a impartire un termine alla parte locatrice per entrare nel merito della
proposta della conduttrice e successivamente proceda ad emanare un nuovo
giudizio;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto 30
settembre 2014 (doc. B) AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 spazi adibiti ad
uso commerciale, con relativi accessori, siti in __________ al M a M; la
locazione, a tempo indeterminato, ha preso inizio il 1° gennaio 2015 e il
canone è stato stabilito in fr. 78'000.- annui, oltre spese accessorie;
che il locatore, non
avendo la conduttrice provveduto a pagare le pigioni e le spese scadute per
complessivi fr. 120'171.40 entro il termine di 30 giorni impartitole con
comminatoria di disdetta 4 dicembre 2017 (doc. C), con modulo ufficiale 8
gennaio 2018, ha notificato la disdetta straordinaria del contratto in
applicazione dell’art. 257d CO con effetto dal 28 febbraio 2018 (doc. D);
che con istanza 15 marzo
2018, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), il locatore ha chiesto di far ordine alla conduttrice,
con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare con effetto immediato l’ente
locato;
che la convenuta ha preso
posizione, in occasione dell’udienza del 28 marzo 2018 (atto II), proponendo
all’istante di liberare subito una parte dei locali e sette parcheggi e di
riconsegnare le rimanenti superfici entro il 30 novembre 2018;
che il Pretore, con la
decisione 29 marzo 2018 qui impugnata, ha fatto ordine alla convenuta, e per
essa a S A e C B, membri del consiglio d’amministrazione, di riconsegnare
l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, con le
comminatorie di rito;
che con appello 13 aprile
2018 la convenuta ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la
riforma del giudizio nel senso di respingere l’istanza, subordinatamente il
rinvio degli atti al primo giudice affinché convochi le parti per la
discussione, impartisca un termine per l’adempimento ai sensi dei considerandi
ed emani un nuovo giudizio;
che l’appello della
convenuta, manifestamente improponibile e manifestamente infondato, deve essere
respinto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza
necessità di notificarlo alla controparte per un’eventuale risposta;
che la convenuta, in
violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in
effetti minimamente confrontata con il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto
la sussistenza dei requisiti per ordinare l’espulsione dalla conduttrice, e in
particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto quella
decisione sarebbe errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre
Fatti
2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per
tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150);
che la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al gravame risulta
superflua, in virtù di quanto prevede l’art. 315 cpv. 1 CPC;
che l’appellante, rilevato
che una parte del bene locato sarebbe nel frattempo già stata restituita, ha esposto
l’esigenza di non dar seguito all’ordine di espulsione, considerato “che già
è stata definita una restituzione contrattuale a fine dicembre 2018”, tale
scadenza essendo “contestuale con la fine dell’attività del conduttore, per
raggiunti limiti di età”, paventando in caso contrario un danno maggiore a
seguito dell’interruzione delle trattative in corso per la cessione aziendale e
della conseguente incapacità di far fronte al pagamento dei canoni arretrati e
di quelli che giungeranno in scadenza (appello pag. 1 e 2);
che tali circostanze, asserite in maniera insufficientemente dettagliata per
poterne comprendere il senso, e peraltro senza minimamente far fronte all’onere
probatorio in merito, non sarebbero comunque atte a sovvertire l’esito del
giudizio pretorile;
che la richiesta di annullamento e subordinatamente di rinvio al primo giudice
formulate con il petitum d’appello non risulta minimamente motivata e risulta pertanto
manifestamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC);
che, nella misura in cui dalle
argomentazioni esposte dall’appellante si volesse dedurre che essa abbia
postulato un giudizio di questa Camera sulla richiesta di poter continuare ad occupare
una parte del bene locato fino alla fine del corrente anno, la domanda deve
essere comunque respinta, siccome infondata, la decisione pretorile di
espulsione non potendo essere ritardata dall’autorità d’appello (cfr. II CCA 11
giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto
2012 inc. n. 12.2012.133, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.56 secondo cui
un’eventuale proroga del termine entro cui dev’essere lasciato l’ente locato
può semmai essere accordata dalla parte istante), tanto più in presenza di una
disdetta per mora della conduttrice (ex art. 257d CO), la concessione di
un’eventuale protrazione essendo in ogni caso esclusa per legge (cfr. art. 272a
cpv. 1 lett. a CO);
che le spese processuali
della procedura di appello, fissate in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LTG, seguono
la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono indennità all’istante,
che non è stato invitato a presentare osservazioni.
Il valore litigioso ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 13 aprile
2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 200.-, già anticipate, restano a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono indennità.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione.