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Decisione

12.2018.54

Locazione, espulsione, procedura sommaria

11 maggio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per

tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150);

che la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al gravame risulta

superflua, in virtù di quanto prevede l’art. 315 cpv. 1 CPC;

che l’appellante, rilevato

che una parte del bene locato sarebbe nel frattempo già stata restituita, ha esposto

l’esigenza di non dar seguito all’ordine di espulsione, considerato “che già

è stata definita una restituzione contrattuale a fine dicembre 2018”, tale

scadenza essendo “contestuale con la fine dell’attività del conduttore, per

raggiunti limiti di età”, paventando in caso contrario un danno maggiore a

seguito dell’interruzione delle trattative in corso per la cessione aziendale e

della conseguente incapacità di far fronte al pagamento dei canoni arretrati e

di quelli che giungeranno in scadenza (appello pag. 1 e 2);

che tali circostanze, asserite in maniera insufficientemente dettagliata per

poterne comprendere il senso, e peraltro senza minimamente far fronte all’onere

probatorio in merito, non sarebbero comunque atte a sovvertire l’esito del

giudizio pretorile;

che la richiesta di annullamento e subordinatamente di rinvio al primo giudice

formulate con il petitum d’appello non risulta minimamente motivata e risulta pertanto

manifestamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC);

che, nella misura in cui dalle

argomentazioni esposte dall’appellante si volesse dedurre che essa abbia

postulato un giudizio di questa Camera sulla richiesta di poter continuare ad occupare

una parte del bene locato fino alla fine del corrente anno, la domanda deve

essere comunque respinta, siccome infondata, la decisione pretorile di

espulsione non potendo essere ritardata dall’autorità d’appello (cfr. II CCA 11

giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto

2012 inc. n. 12.2012.133, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.56 secondo cui

un’eventuale proroga del termine entro cui dev’essere lasciato l’ente locato

può semmai essere accordata dalla parte istante), tanto più in presenza di una

disdetta per mora della conduttrice (ex art. 257d CO), la concessione di

un’eventuale protrazione essendo in ogni caso esclusa per legge (cfr. art. 272a

cpv. 1 lett. a CO);

che le spese processuali

della procedura di appello, fissate in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LTG, seguono

la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono indennità all’istante,

che non è stato invitato a presentare osservazioni.

Il valore litigioso ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 13 aprile

2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 200.-, già anticipate, restano a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono indennità.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione.