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Decisione

12.2018.55

Mandato di direzione lavori, onorario, onere della prova

8 gennaio 2020Italiano44 min

del progetto e supporto al committente), l’ing. __________ B__________ (consulente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.55

Lugano

8 gennaio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.210

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 6

novembre 2013 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 102'924.40 oltre

interessi e accessori;

domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con decisione 28

febbraio 2018 ha

accolto;

appellante la convenuta con appello 16 aprile 2018, con cui ha chiesto la

riforma

del querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 6 giugno

2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 26 aprile 2013 AP 1 (il cui

amministratore unico è __________ C__________) e AO 1 hanno sottoscritto un

“CONTRATTO DI MANDATO PER PRESTAZIONI DI ARCHITETTO DIREZIONE LAVORI e

COORDINAMENTO PROGETTO” (doc. B), con cui la seconda società veniva

essenzialmente incaricata di seguire la direzione lavori (qui di seguito solo

“DL”) e il coordinamento del progetto “__________”, già in corso e relativo

all’edificazione di otto ville sul fondo part. n. __________ RFD di __________,

di proprietà di __________ C__________. Trattavasi

della terza DL attiva sul cantiere. L’incarico era stato inizialmente conferito

a __________ SA, e in seguito a __________ SA. Quali altre persone e imprese

attive sul cantiere si possono citare l’ing. __________ F__________ (gestione

del progetto e supporto al committente), l’ing. __________ B__________ (consulente

del committente e “controlling”), lo studio __________ SA (ingegneria

civile) e la ditta __________ SA (impresa

generale). I progetti sono stati

allestiti dallo studio d’architettura __________ AG (qui di seguito solo “__________”).

B.

Il contratto indicava in

particolare i primi due mesi (maggio e giugno 2013) quale periodo di prova, l’elenco

delle attività da svolgere, un team standard di 4 persone (di cui tre impiegate

al 100% e una, ovvero il direttore lavori e project manager, al 50%) e

un onorario a forfait di fr. 78'000.- mensili IVA inclusa, riservata la

riduzione di tale importo (del 25% a persona) qualora in determinate fasi del

progetto la DL avesse utilizzato il proprio personale in misura inferiore (doc.

B, punti 4 e 5 e all. 1).

C.

AO 1 ha iniziato i suoi

incarichi nel mese di maggio. Il team era composto dall’ing. __________ R__________,

dall’arch. __________ C____________________ C__________, ai quali si sono

aggiunti l’arch__________ __________ G____________________ (solo per il mese di

giugno 2013) e l’arch. __________ F__________ (nel mese di luglio 2013). Nel

seguito, AO 1 ha trasmesso alla controparte due fatture relative al suo onorario

per i mesi di maggio e giugno 2013, calcolate sulla base dell’effettivo impiego

del personale, ovvero una fattura di fr. 51'575.70 per il mese di maggio (doc.

C), pagata dalla controparte, e una fattura di fr. 70'100.- per il mese di

giugno (doc. D), rimasta scoperta.

D.

Con scritto 26 luglio AO 1 ha

disdetto il contratto, alludendo in particolare ai compromessi rapporti con AP

1 e con __________ C__________ e a una

continua intromissione di quest’ultimo nella sfera di competenza della DL (doc.

E). AO 1 ha poi trasmesso alla controparte la terza e ultima fattura relativa all’onorario per il

mese di luglio, dedotto l’anticipo di fr. 52'000.- versato dalla committenza

all’inizio del contratto, per un saldo di fr. 32’824.40 (doc. G). Dopo

discussioni, le parti non hanno

raggiunto un accordo in merito alla liquidazione finale del rapporto

contrattuale.

E.

Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 6 novembre 2013 AO 1 ha

convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, chiedendo

la sua condanna al pagamento di fr. 102'924.40 oltre accessori (ovvero la somma

delle due fatture di giugno e luglio, doc. D e G). Con risposta 14 febbraio

2014 AP 1 si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione. Con

replica 30 maggio 2014 e duplica 3 ottobre 2014 le parti hanno ulteriormente

sostanziato le proprie antitetiche posizioni.

F.

Dopo esperimento

dell’istruttoria e presentazione degli allegati scritti conclusivi, con

decisione 28 febbraio 2018 il Pretore ha accolto la petizione, ponendo le spese

processuali di complessivi fr. 9'500.- a carico della convenuta, pure

condannata a versare alla controparte fr. 9'250.- a titolo di ripetibili.

G. Con atto di appello 16 aprile 2018 AP 1 si è

aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere

la petizione e di porre le spese giudiziarie a carico della controparte. Con

risposta 6 giugno 2018 AO 1 si è opposta all’appello chiedendone l’integrale

reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei

considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e

312.

CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non

contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a

critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi

già esposte in prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.

Con la decisione impugnata, il

Pretore ha innanzitutto accertato che il 26

luglio 2013 AO 1 ha disdetto il mandato con effetto immediato (doc. E), e che

dopo discussione tra le parti il contratto è terminato il 31 luglio 2013.

3.1

L’appellante si oppone, contestando la presenza di uno scioglimento

consensuale per il 31 luglio, non desumibile dagli atti ma solo dal doc. G,

ovvero da un documento di parte, ritenuto

che nel suo scritto doc. H non vi è alcuna menzione o conferma dell’accordo.

Inoltre, il contratto doc. B escludeva qualsiasi inattività sul cantiere per i

primi sei mesi. Questo sarebbe dunque terminato il 26 luglio 2013 con la

disdetta immediata della controparte (doc. E). Già solo per questo motivo, AO 1

non aveva alcun diritto di pretendere una retribuzione integrale per il mese di

luglio (p. 19 appello).

3.2

Nella

fattispecie, con lo scritto raccomandato 26 luglio 2013 AO 1 ha comunicato alla

controparte la disdetta immediata del contratto, annunciando alla committenza

che avrebbe lasciato il cantiere il successivo 2 agosto (doc. E, p. 2). La

disdetta aveva dunque effetto per la fine di luglio, come si evince pure dal

doc. G e dall’audizione testimoniale di __________ F__________, il quale ha

osservato di essere stato presente sul cantiere fino a fine luglio/inizio

agosto 2013 (verbale del 30 novembre 2015, p. 14). La censura appellatoria deve

dunque essere respinta. Per il resto, AP 1 nella presente vertenza non ha fatto

valere pretese derivanti da una disdetta intempestiva ai sensi dell’art. 404

cpv. 2 CO.

4.

Il Pretore ha accertato la

presenza di un contratto di mandato e il mancato pagamento, da parte della

committenza, delle fatture di giugno e luglio (doc. D e G). Con il gravame,

l’appellante non contesta queste considerazioni, quanto piuttosto sostiene che

gli onorari pretesi non siano dovuti per mancata integrale esecuzione delle mansioni

contrattuali e carente adempimento del mandato.

5.

A tal riguardo, l’appellante contesta avantutto la ripartizione

dell’onere probatorio effettuata dal primo giudice, secondo cui l’attrice doveva

unicamente dimostrare la conclusione del contratto e la retribuzione pattuita,

dovendo per contro la convenuta dimostrare il carente adempimento. L’appellante

osserva che, ai sensi dell’art. 8 CC, spettava alla parte attrice, avendo preteso

la retribuzione integrale mensile prevista nel contratto, dimostrare di avere

svolto tutte le prestazioni ivi promesse, ciò che AP 1 ha sempre contestato. Il

primo giudice avrebbe dunque limitato impropriamente il suo ragionamento alla

prova dell’esecuzione carente del mandato, in effetti gravante AP 1,

trascurando l’onere della prova in capo all’attrice. Peraltro, il Pretore

avrebbe pure violato l’art. 154 CPC, siccome nell’ordinanza sulle prove 26

gennaio 2015 ha stabilito che l’attrice doveva dimostrare l’attività da essa

svolta, per poi stravolgere immotivatamente questo assunto nella sentenza di

merito, esponendovi una premessa diametralmente contraria. Tale premessa errata

vizierebbe l’intero ragionamento pretorile, per cui l’appellante postula un

riesame completo della fattispecie basato su una corretta ripartizione

dell’onere probatorio.

5.1

Giusta

l’art. 8 CC, il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione

delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza del

mandato (in concreto pacifica), nonché la congruità della sua pretesa. Egli

deve dunque dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare

perché una retribuzione è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la

retribuzione pattuita nel contratto. Per contro, se il mandante si oppone alla

pretesa a causa di una carente esecuzione, incombe a lui portarne la prova, se non

ha rifiutato la prestazione (DTF 4C.61/2001, consid. 3b; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, Der

einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 439 seg., 488 seg. e 541 seg. ad art.

394). Il mandatario ha di principio diritto alla remunerazione usuale o

pattuita anche quando non ottiene il successo desiderato dal mandante. La

cattiva esecuzione del mandato può però comportare una riduzione degli onorari,

che sono fissati tenendo in considerazione il valore della prestazione

effettivamente eseguita. Una soppressione completa dell’onorario può avvenire

unicamente qualora la prestazione risulti completamente inutilizzabile per il

mandante, ciò che corrisponderebbe ad una totale inadempienza contrattuale (DTF

124.

III 423, consid. 3b e 3c).

5.2

Ora, negli

allegati introduttivi di causa, AO 1 ha osservato di avere svolto correttamente

le proprie mansioni contrattuali, mentre AP 1 lo ha contestato. Entrambe le

parti hanno offerto i propri mezzi di prova. Premesso che le ordinanze sulle

prove, ove il giudice può indicare a quale parte incombe la prova o la

controprova riguardo a dati fatti, possono essere modificate o completate in ogni

tempo (art. 154 CPC) e non creano alcun effetto pregiudiziale, per cui non

precludono la possibilità di una nuova analisi sul tema dell’onere probatorio

con la sentenza di merito (DTF 5A_770/2017 del 24 maggio 2018, consid. 3.5),

nella presente fattispecie il Pretore, con ordinanza 26 gennaio 2015, ha osservato

che l’attrice, alla luce delle contestazioni di parte avversa, doveva

dimostrare l’attività da lei svolta. Dopo aver ascoltato un consistente numero

di testi, egli ha poi chiuso la procedura istruttoria con ordinanza 30

settembre 2016, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita. Con

l’impugnata decisione ha accertato che il contratto stabiliva una retribuzione

forfettaria mensile sulla base del personale impiegato e che la pretesa attorea

vi trovava fondamento. Nel seguito, ha concluso che le prestazioni di AO 1 sono

state debitamente allegate e specificate, rispettivamente che dalle prove non

risultano né omissioni né un fermo dei lavori, né che l’attrice non abbia

dedicato al mandato le risorse contrattualmente definite, laddove invece la

convenuta non è riuscita a dimostrare le mancanze da essa lamentate, e meglio che

la prestazione fornita era così carente da non giustificare il pagamento degli

onorari pretesi. Il Pretore non si è dunque limitato a presumere lo svolgimento

di attività da parte dell’attrice sulla base del contratto, bensì le ha

ritenute sufficientemente dimostrate in considerazione dell’istruttoria

condotta. Nella sua decisione non è dunque ravvisabile alcuna violazione

dell’onere probatorio.

6.

Con l’impugnata decisione, il

primo giudice ha osservato preliminarmente che il cantiere era particolarmente

complesso e delicato. Nello specifico, il cantiere è stato ripreso dall’attrice

in una fase di piena operatività, era caratterizzato da una straordinaria sovra-produzione

di piani da parte dei progettisti e dalla presenza di un committente

particolarmente coinvolto ed esigente, considerate pure le problematiche

pregresse, fra cui l’assenza di una DL per i precedenti 5 mesi, il mancato

passaggio di consegne fra la vecchia e la nuova DL e la carente documentazione,

come anche la partenza dell’ing. __________ F__________, persona di appoggio

del committente che, visto il suo importante

ruolo, avrebbe potuto facilitare la transizione.

6.1

L’appellante a tal riguardo obbietta che la controparte era

perfettamente consapevole di tale situazione, da cui dipendeva anche l’elevata

remunerazione, né le erano state garantite un trapasso di consegne o la

presenza continua dell’ing. __________ F__________ (i cui compiti dovevano

essere da lei assunti), il quale peraltro le aveva trasmesso voluminosa

documentazione senza poi ricevere ulteriori richieste d’informazioni.

6.2

Trattasi di considerazioni generiche inadatte a sovvertire gli

accertamenti pretorili di cui sopra, ritenuto che l’appellante non contesta la

presenza delle circostanze evidenziate dal primo giudice (v. appello, p. 12),

né il Pretore ha mai sostenuto che l’attrice non le conoscesse. Le censure sono

dunque irricevibili (art. 310 e 311 CPC).

6.3

In ogni caso, a titolo di esempio della complessità della

situazione, si può qui brevemente ricordare la trasmissione intermittente e non

ordinata di documentazione da varie fonti e la sua dispersione in vari luoghi

(teste __________ C__________, verbale dell’11

aprile 2016, p. 3-4, 6, 8-9), il cambio dei progettisti RVCSE (impiantisti e

elettricisti) e le modifiche dal lato progettuale e architettonico, con le

derivanti problematiche relative alla consegna e alla nuova redazione dei piani

(testi __________ M__________ e __________ P__________ dipendenti di __________, verbale

dell’11 marzo 2015, p. 2-4 e 7), e la riconosciuta impossibilità di avere il

controllo del cantiere e di risolvere le problematiche pregresse in poche

settimane o pochi mesi, per cui era necessario un periodo di assestamento (teste

__________ F__________, verbale del 2 marzo 2015, p. 5; teste __________ B__________,

verbale del 9 marzo 2015, p. 3; teste __________ M__________, verbale dell’11

marzo 2015, p. 7; testi __________ M__________ e __________ G__________,

dipendenti dell’impresa __________ SA, verbale del 18 marzo 2015, p. 7 e 11;

doc. 10). Pacifico dunque che la committenza non potesse pretendere un avvio

della nuova gestione priva di intoppi o ostacoli, e che la situazione concreta

influiva in maniera rilevante sulle possibilità e modalità di svolgimento delle

prestazioni contrattualmente pattuite. Il Pretore dunque a giusta ragione ha

tenuto conto di tali considerazioni nell’esame dell’operato di AO 1.

7.

Nella valutazione delle prove,

il primo giudice ha osservato che le tesi di AP 1 hanno trovato riscontro solo nella

deposizione testimoniale dell’ing. __________ B__________, ma che questa ha un

valore probatorio ridotto a causa della sua marcata vicinanza alla convenuta, (quale

suo consulente storico) e del fatto che le sue dichiarazioni non hanno trovato

conferma in documenti o in ulteriori testimonianze, piuttosto di segno

contrario.

7.1

L’appellante si oppone, sostenendo che lo svolgimento

in passato, da parte di __________ B__________, di qualche consulenza specifica

in favore della committenza è irrilevante, poiché nel caso concreto egli aveva

un ruolo formale di supervisione del cantiere tramite un rapporto indipendente

di mandato, detenendo pure responsabilità nei confronti della banca creditrice

ipotecaria. Per il resto, non vi sarebbero ulteriori elementi a sostegno di una

sua inattendibilità. La stessa attrice l’ha chiamato come teste, sottolineandone

la competenza e professionalità. Peraltro, il primo giudice in maniera

contraddittoria si sarebbe poi affidato a testimonianze di dipendenti della

controparte e dunque sottostanti a un rapporto di subordinazione e direttamente

coinvolti nella fattispecie (__________ F__________,__________ C__________ e __________

__________ G__________), e all’interrogatorio di __________ R__________, organo

di AO 1. Quanto ai testi __________ M__________, __________ P__________ e __________

G__________, essi hanno affermato di avere avuto una visione molto parziale

dell’attività di DL (v. verbale dell’11 marzo 2015, p. 3), e dunque le loro

dichiarazioni non possono essere decisive.

7.2

Queste critiche non possono trovare accoglimento. Innanzitutto, l’appellante

non contesta puntualmente la vicinanza di __________ B__________ alla

committenza, né indica ove si dedurrebbe una sua asserita responsabilità nei

confronti della banca creditrice ipotecaria. In merito alle ulteriori

testimonianze, l’appellante afferma che alcuni testi non erano in grado di

giudicare l’operato di AO 1, ma non espone né i motivi, né le prove a supporto

di tali affermazioni, se non riferendosi al verbale di __________ P__________,

quando invece il Pretore, nella decisione impugnata, ha indicato riferimenti a

numerose testimonianze di terzi operanti sul cantiere, aventi diversi ruoli e

contatti con i collaboratori della mandataria. Quanto alla valenza delle

deposizioni testimoniali di questi ultimi, al momento dell’audizione né __________

__________ G__________, né __________ C__________, né __________ F__________ collaboravano

più con l’attrice (v. verbale del 30 novembre 2015, p. 1 e 5; verbale dell’11

aprile 2016, p. 1 e 15; verbale del 30 novembre 2015, p. 10 e 17). Le censure

appellatorie non permettono dunque di destituire valenza probatoria alle

relative audizioni, dovendo piuttosto la loro valutazione fondarsi sulla

precisione e sulla coerenza di quanto dichiarato. Laddove l’appellante inoltre

contesta i doc. DD, EE e HH in quanto ininfluenti e di parte (p. 20 del

gravame), essi non sono nemmeno menzionati dal Pretore, né l’appellante spiega

concretamente perché essi non possano essere considerati, per cui la censura è

irricevibile per carenza di motivazione. Del resto, la stessa appellante nel

suo gravame fa più volte riferimento al doc. DD per supportare le proprie tesi,

di qui la contraddittorietà delle sue argomentazioni.

8.

A mente dell’appellante, il Pretore

avrebbe omesso di considerare che AO 1 era stata incaricata di svolgere

mansioni molto estese e non limitate alla semplice DL. Ciò premesso, il primo

giudice avrebbe dovuto accertare la mancata dimostrazione, da parte

dell’attrice, di avere svolto tutte le attività pattuite contrattualmente, per

cui essa non aveva diritto a una retribuzione integrale, né le si potrebbe

accordare una retribuzione parziale, perché la medesima non ha indicato come

calcolarla.

9.

Innanzitutto, l’appellante

osserva che la trascuranza di doveri è stata riconosciuta dalla controparte

nella replica del 30 maggio 2014 (ad 3.5). La censura tuttavia non può essere

seguita, siccome AO 1 in tale passaggio si è limitata a sostenere che le

continue ingerenze della committenza le sottraevano del tempo da dedicare

all’espletamento dei suoi incarichi, per poi sempre rimarcare lo svolgimento di

tutte le prestazioni, per quanto lo consentivano concretamente la situazione e

le problematiche sul cantiere.

10.

L’appellante sostiene altresì che

AO 1 avrebbe omesso di svolgere qualsivoglia prestazione nell’ambito della

direzione generale di progetto (project management, v. punto 1.1 del

contratto e l’art. 3.4 delle norme SIA 102), poiché non ne risultano dagli atti

e __________ C__________ avrebbe confermato nella sua audizione di non sapere nemmeno

che all’attrice incombesse tale compito. L’ing. __________ R__________ avrebbe

dovuto avere il ruolo di capo progetto (project manager) e coordinare le

varie persone attive sul cantiere, ma queste ultime, quantomeno quelle non alle

dipendenze di AO 1, ovvero __________ F__________ (studio __________), __________

P__________ e __________ M__________, non l’avrebbero quasi mai visto. Sul

cantiere non vi era neppure la figura prevista contrattualmente dell’assistente

project manager, che non poteva essere ricoperta né da __________ C__________

(attivo prettamente in cantiere), né da __________ C__________ (segretaria), né

da __________ F__________ (privo di esperienze lavorative in Svizzera o con __________

R__________ e assunto dalla controparte per gestire gli appalti e aiutare

operativamente __________ C__________). Al massimo, tale ruolo poteva essere

ricoperto da __________ __________ G__________, la quale tuttavia ha lavorato

soltanto nel mese di giugno 2013 e ha dichiarato di essersi occupata di

verifica progettuale e ingegneristica, questione che non atterrebbe al project

management.

10.1

Gli argomenti dell’appellante si limitano prevalentemente

a un’interpretazione soggettiva delle dichiarazioni testimoniali, talvolta estrapolandole

dal loro contesto o omettendo di citarle per intero, e a argomentazioni

generiche che non specificano le attività di pertinenza del project manager,

se non menzionando l’attività di coordinamento e la presenza sul cantiere

dell’ing. __________ R__________, limitandosi per il resto a rinvii al

contratto e all’art. 3.4 delle norme SIA 102 (doc. 3), ciò che è di dubbia

ricevibilità. Il suddetto articolo in ogni caso menziona, quali attività

classiche della Direzione di progetto, la consulenza

e le comunicazioni con il committente, la rappresentanza del medesimo, l’elaborazione

della struttura organizzativa, la gestione dei flussi informativi e della documentazione,

il coordinamento fra le varie parti coinvolte, la redazione del verbale delle

riunioni di cantiere e l’allestimento di rapporti periodici.

10.2

Ora, contrariamente a quanto sostiene l’appellante,

dall’audizione di __________ C__________ non si deduce una sua inconsapevolezza

in merito agli incarichi di AO 1. Egli difatti ha unicamente spiegato che l’ing.

__________ F__________, quale tramite diretto fra il committente e le

precedenti DL e conoscitore dello sviluppo e della storia del progetto sin dal

suo inizio, era una figura chiave che non è stata sostituita, nel senso che non

vi era più nessuno “all’interno della struttura del committente”. Il

teste ha pure precisato che alla partenza di __________ F__________ ha dovuto conseguentemente

intensificare la sua presenza negli uffici di AP 1 per avere un rapporto

diretto con la documentazione ivi archiviata e con il committente (verbale

dell’11 aprile 2016, p. 3-5 e 14, v. anche interrogatorio dell’ing. __________

R__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 10).

10.3

__________ C__________, __________ __________ G__________

e __________ F__________ hanno poi riferito che __________ R__________ si è

occupato della direzione generale dei lavori, organizzando il team e il piano

delle loro attività, dando le opportune direttive, presenziando regolarmente in

cantiere e alle relative riunioni e incontrando il committente, tenuto presente

che egli, contrattualmente, aveva garantito una presenza del 50% suddivisa fra

ufficio e cantiere (verbale dell’11 aprile 2016, p. 5 e 15; verbale del 30

novembre 2015, p. 2 e 7-8; verbale del 30 novembre 2015, p. 11-12; v. anche l’offerta

5.

aprile 2013 allegata al doc. B). L’appellante menziona la carenza di contatti

fra __________ F__________ e __________ R__________, ma il primo ha osservato

di non essere stato la persona di riferimento per le comunicazioni con AO 1,

incombendo tale ruolo piuttosto all’arch. __________ R__________ (verbale 15

giugno 2016, p. 2-3). __________ M__________, presente sul cantiere in maniera

costante, ha osservato che il suo referente principale era __________ C__________,

ma che vi sono comunque stati scambio di corrispondenza e incontri anche con __________

R__________ (verbale del 18 marzo 2015, p. 2, 4-5). La sua presenza regolare

alle riunioni di cantiere è stata confermata anche da __________ G__________

(verbale del 18 marzo 2015, p. 9). Pertanto, il fatto che __________ P__________ l’abbia visto solo in un paio di

occasioni non basta per aderire alla tesi dell’appellante, laddove si deve per

contro ammettere che __________ R__________ abbia effettivamente svolto il suo

ruolo di direttore di progetto.

10.4

Quanto all’asserita mancanza di un “assistente

project manager”, al committente doveva essere chiaro sin dalla conclusione

del contratto che il team di AO 1 nel mese di maggio 2013 sarebbe stato composto

da sole 3 persone, ovvero da __________ R__________ quale direttore lavori/project

manager al 50%, da __________ C__________ quale assistente alla DL, e da __________

C__________ quale assistente tecnica, persone tutte precedentemente impiegate

presso la società __________ SA, mentre l’ulteriore profilo (assistente al Project

Manager), sarebbe stato proveniente dall’Italia e impiegato solo a partire

dal mese di giugno (doc. B, art. 3.3, 4.4 e 5.2 e offerta 5 aprile 2013 ivi

allegata; v. anche doc. 5 e 6, teste __________ F__________, verbale del 2

marzo 2015, p. 2-3 e interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30

aprile 2015, p. 10), e in effetti la fattura del mese di maggio stabilisce un

onorario pari al 75% dell’importo forfettario previsto (doc. C). A giugno, tale

ruolo è stato assunto da __________ __________ G__________, la quale ha

dichiarato di essersi occupata segnatamente della pianificazione della

progettazione, della revisione del programma lavori del cantiere e del

coordinamento del progetto, mentre alla sua partenza, i suoi incarichi sono

stati affidati a __________ C__________ e in parte a __________ F__________ (v.

teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 14-15 e testi __________

__________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p.

2, 7-8 e 11-12).

10.5

Ne consegue che la censura appellatoria su questo

punto non merita accoglimento.

11.

A dire dell’appellante, il

Pretore avrebbe omesso di accertare l’assenza sul cantiere del personale previsto contrattualmente nel

mese di luglio 2013, ove erano attive solo tre persone rispetto alle quattro

previste (__________ R__________, __________ C__________ e __________ C__________).

__________ __________ G__________ ha difatti lavorato solo per il mese di

giugno, cessando la sua attività per motivi di salute (e non per scelta del

committente, come a torto ritenuto dal Pretore, v. verbale del 30 novembre 2015

e doc. DD), mentre __________ F__________ è giunto a luglio non come suo

sostituto, bensì con un ruolo diverso, a

spese esclusive dell’attrice (doc. 11), per far fronte alle difficoltà di

gestione del cantiere.

Ora, queste censure non convincono. Dagli atti emerge

infatti che è stato lo stesso committente a

non volere più __________ __________ G__________ sul cantiere, e ciò già nel mese di giugno (dunque prima che la

medesima desse le sue dimissioni per

motivi di salute nel mese di luglio), sicché essa ha continuato a lavorare

soltanto dall’ufficio (teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile

2016, p. 5; teste __________ __________ G__________, verbale del 30 novembre

2015, p. 3-4). Come detto, nel mese di luglio le sue mansioni sono state

riprese da __________ C__________i e __________ F__________ (v. sopra, consid.

10.4). È pur vero che quest’ultimo è stato proposto alla committenza da __________

R__________ a sue spese, senza alcun aggravio rispetto alla retribuzione a forfait

(doc. 11), ma ciò non toglie che anche nel mese di luglio 2013, il team di AO 1

è stato composto da quattro persone, conformemente a quanto previsto nel

contratto, per cui la censura non può essere accolta.

12.

L’appellante sostiene nel

seguito che l’attrice ha trascurato i

suoi doveri anche relativamente alla

direzione lavori, sia nell’ambito della redazione di rapporti per il

committente, sia nell’ambito della gestione concreta del cantiere, essendosi

essa limitata alla presenza a riunioni di cantiere e all’allestimento di

giornali di cantiere.

12.1

Il Pretore ha osservato che la mandataria ha sempre

contestato i rimproveri di natura formale o metodologica della committenza, attribuendoli

alla mancata capacità di ascolto di quest’ultima, alla sua poca collaboratività

e alla sua mancata disponibilità a modificare la metodologia dopo l’arrivo

della nuova DL. Il primo giudice ha rilevato che AO 1 trasmetteva regolarmente

informazioni al committente sull’andamento dei lavori, che a essa non poteva

essere rimproverato di adottare metodologie proprie (siccome non è dimostrato

che esse abbiano provocato inadempienze), e che tali divergenze hanno condotto

al deterioramento dei rapporti fra le parti, pure derivante dalle intemperanze

del committente, rispettivamente da un suo comportamento non sempre esemplare. Il

Pretore ha anche osservato che il rapporto mensile del 5 luglio 2013 redatto

dalla mandataria (doc. 20) non ha soddisfatto le aspettative del committente e

di __________ B__________. Tuttavia, avendo AO 1 spiegato di non aver potuto

fare di meglio a causa della mancata conoscenza della situazione pregressa e

della mancata trasmissione dei dati contabili precedenti, incombeva alla

controparte dimostrare il contrario, ciò che non è avvenuto.

12.2

L’appellante contesta gli addebiti mossi dal Pretore

nei confronti del committente, a suo dire strumentali e non confermati da testi

neutrali. Difatti, i testi __________ P__________ e __________ B__________

hanno evidenziato che ____________________ C__________ disponeva delle

conoscenze tecniche per discutere con i suoi interlocutori e che il suo

contributo era prezioso per l’avanzamento del cantiere.

Ora, che il committente volesse

imporre a AO 1 le proprie metodologie non è contestato nell’appello e che egli talvolta

si profondesse in esternazioni ben poco garbate, con conseguente deterioramento

dei rapporti, è emerso da svariate deposizioni agli atti (teste __________ C__________,

verbale dell’11 aprile 2016, p. 8-9 e 12-13; testi __________ __________ G__________

e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 3-4 e 12-15), né si

può negare che ciò abbia gravato sui rapporti fra le parti, per cui tale

contesto è da tenere in considerazione, come rettamente rilevato dal Pretore.

12.3

A dire dell’appellante, le critiche di __________ C__________

erano giustificate, siccome AO 1 non ha presentato i rapporti mensili (report)

di maggio e luglio, né allestito la relazione dettagliata, documenti previsti

dal contratto (doc. B, punti 11.1 e 11.2), mentre l’unico rapporto allestito,

ovvero quello del mese di giugno (doc. 20), era del tutto insufficiente, poiché

composto essenzialmente da fotografie e privo di indicazioni sulle criticità

del cantiere, ritenuto che la contabilità era solo uno degli argomenti da

trattare (v. teste __________ __________).

12.4

Il contratto doc. B prevede la presentazione di

rapporti al termine di ciascun mese a partire da giugno 2013, e non da maggio

2013.

(doc. B, punto 11.1). È pure pacifico che la committenza avesse richiesto

la stesura dei rapporti in una determinata forma, ovvero la più sintetica e

schematica possibile, senza l’aggravio di eccessiva documentazione (teste __________

C__________ verbale dell’11 aprile 2016, p. 8-10; teste __________ B__________,

verbale del 9 marzo 2015, p. 6). AO 1 si è attivata per conformarsi a tale

richiesta, producendo per il mese di maggio una prima bozza, senza che tuttavia

potessero essere inseriti, come previsto, i dati relativi ai precedenti

trascorsi del cantiere. La bozza è stata poi sottoposta a __________ C__________,

che dopo aver proposto alcune modifiche, ha approvato l’impostazione scelta. Tale

problematica relativa all’assenza di dati ha caratterizzato pure il report di

giugno, ove comunque non sono state inserite soltanto fotografie, ma anche

schemi, grafici e indicazioni scritte (teste __________ C__________, verbale 11

aprile 2016, p. 8-10; teste __________ __________ G__________, verbale del 30

novembre 2015, p. 3-5). Esso in effetti non ha soddisfatto le aspettative del

committente. Il fatto che questi l’abbia giudicato inservibile attesta che fra

le parti non è stato raggiunto un punto d’incontro sulle modalità di stesura,

né si può ritenere che la situazione sia mutata a luglio, quando è poi stato

rescisso il mandato. Considerando tali incomprensioni fra le parti, le

problematiche del cantiere ereditate dalla mandataria (v. anche sopra consid. 6

seg.) e gli sforzi di quest’ultima nel ricostruire la documentazione e

allestire regolarmente rapporti, verbali e schemi di avanzamento con una

metodologia forse diversa da quella pretesa dal committente, ma non per questo

inefficace (testi __________ __________ G__________ e __________ F__________,

verbale del 30 novembre 2015, p. 3-5, 7, 10-11, 13 e 19; teste __________ M__________,

verbale dell’11 marzo 2015, p. 8), l’assenza di determinate informazioni nel

rapporto di giugno e l’assenza di un rapporto mensile di luglio conforme alle

pretese della committenza non giustificano una riduzione del suo onorario.

Peraltro, laddove mancavano le sufficienti informazioni per allestire un

rapporto standard, non si vede come si potesse pretendere da AO 1

l’allestimento di una relazione dettagliata, né l’appellante lo spiega. Su questi

punti, le sue censure non sono dunque atte a sovvertire il giudizio pretorile.

12.5

L’appellante sostiene che AO 1 non ha debitamente

verificato gli stati di avanzamento del cantiere presentati dall’impresa

generale (__________ SA) per giustificare gli importi pretesi a titolo di

acconto, come confermato dalla deposizione __________ B__________, il quale ha

riferito di essersi dovuto occupare dello stato di avanzamento 4 luglio 2013 in

quanto la DL non aveva fornito riscontri a tal proposito (v. verbale del 9

marzo 2015, p. 9). Ora, a tal riguardo __________ C__________ ha invece

dichiarato che AO 1 ha debitamente verificato la contabilità presentata dalla __________

SA per i lavori eseguiti al 31.05.2013 (acconto n. 7), allestendo il relativo

rapporto di verifica di cui al doc. HH, sezione 9 (verbale dell’11 aprile 2016,

p. 6-7). Ciò risulta pure dall’interrogatorio di __________ R__________

(verbale del 18 maggio 2015, p. 2-3), che ha in particolare ribadito la già

acclarata difficoltà nel ricostruire la contabilità precedente (che

l’appellante non contesta), osservando che nel seguito non ha ricevuto dalla

committenza altri stati di avanzamento da verificare. Considerato quanto sopra

esposto e in assenza di ulteriori elementi concreti che attestino se e quando ulteriori

stati di avanzamento sono stati trasmessi a AO 1 e le tempistiche di una debita

verifica (ritenuto il termine del mandato per la fine di luglio 2013), tale

questione non basta per ammettere che AO 1 non svolgesse le prestazioni

contrattualmente pattuite.

12.6

Un’ulteriore censura appellatoria riguarda il doc. BB,

ovvero la comunicazione 20 giugno 2013 con cui __________ B__________ convocava

la DL alla riunione del 25 giugno 2013 per valutare il suo operato, e vi

allegava una tabella delle attività svolte o da svolgere. A tal riguardo, il

Pretore ha sottolineato che dagli atti non risultava la mancata esecuzione, da

parte di AO 1, degli incarichi ivi menzionati e discussi, considerate le

dichiarazioni di __________ C__________, __________ __________ G__________ e __________

R__________, di segno opposto. L’appellante osserva invece che tali

dichiarazioni sono inattendibili, che l’unica attività “vistata” nella tabella

riguarda la partecipazione a riunioni di cantiere e che __________ SA, gravata

dell’onere della prova, non ha dunque dimostrato lo svolgimento dei suoi

compiti. Ora, della valenza probatoria dei testi si è già detto (consid. 7.2, a

cui si rinvia). In effetti, svariate testimonianze già citate dal primo giudice

hanno confermato l’attività della mandataria, in particolare per quanto

riguarda incontri e comunicazioni con il committente e i vari attori coinvolti

sul cantiere, l’elaborazione di una lista delle attività iniziali prioritarie e

dei flussi di comunicazione (doc. AA), il controllo qualità, la redazione di

verbali, giornali di cantiere e schemi di avanzamento, l’organizzazione della

documentazione e del programma lavori, la gestione degli appalti (segnatamente

quelli relativi a impermeabilizzazione, cartongesso e serramenti),

l’assegnazione di direttive agli artigiani, e il coordinamento fra i vari

specialisti per l’esecuzione dei getti della struttura in cemento armato (v.

teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 3-8 e 15; testi __________

__________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015,

p. 2-5, 7-8, 10-11, 13 e 17; doc. KK e II). Nulla del resto può essere dedotto

dalla tabella di cui al doc. BB, siccome lo stesso __________ B__________ ha

spiegato che essa sarebbe stata da completare secondo quanto discusso in occasione

della riunione. Le censure non possono dunque sovvertire gli accertamenti

pretorili.

12.7

L’appellante poi afferma che, siccome l’attrice

meditava di disdire il contratto già all’inizio del mese di luglio (doc. DD),

nell’ultimo mese essa era già in fase di smobilitazione e non ha fatto praticamente

nulla. Trattasi tuttavia di un’affermazione del tutto generica e soggettiva

che, in assenza di ulteriori spiegazioni e riscontri concreti agli atti, non è

idonea a contrastare il giudizio pretorile.

12.8

Da tutto ciò consegue che le censure appellatorie

relative al mancato svolgimento, da parte di AO 1, delle prestazioni pattuite,

non sono sufficienti per sovvertire il giudizio pretorile, che su questo punto

va dunque confermato.

13.

Con le ulteriori censure, l’appellante ribadisce la carente

esecuzione del mandato da parte di AO 1.

A tal riguardo, il Pretore ha

osservato che incombeva a AP 1 dimostrare le suddette carenze, ciò che non ha

fatto, risultando piuttosto dalle testimonianze agli atti l’assenza di

particolari problemi, rispettivamente la risoluzione degli stessi da parte della

mandataria (giudizio impugnato, p. 3-4). Malgrado la situazione complessa e le

problematiche pregresse, sul cantiere non si è generato caos operativo, come ci

si poteva aspettare in caso di cattiva gestione, né risulta che i membri del

team fossero inesperti o incompetenti, avendoli del resto la mandante scelti

dopo visione del loro CV. Peraltro, qualora AP 1 avesse ritenuto le prestazioni

della controparte insufficienti, avrebbe potuto disdire il contratto nel

periodo di prova, ciò che non ha fatto.

14.

L’appellante si oppone, rimarcando anche in questa sede l’asserita

inesperienza e incompetenza del team della mandataria, che in virtù

dell’importanza e della difficoltà del progetto doveva essere particolarmente

qualificato. Laddove essa tuttavia osserva che il personale è stato scelto e

garantito da __________ R__________ (v. doc. 6 e 9), la censura non merita

accoglimento, siccome l’istruttoria ha confermato che fra le parti vi sono

stati colloqui e corrispondenza riguardanti i membri da assegnare al team di

lavoro, con relativa trasmissione dei loro CV (teste__________ F__________,

verbale del 2 marzo 2015, p. 2-3; teste __________ B__________, verbale del 9

marzo 2015, p. 8; interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30

aprile 2015, p. 6-7 e 10). Pacifico dunque che la committenza fosse a conoscenza

delle persone selezionate e del loro bagaglio professionale, che peraltro

risulta di tutto rispetto (v. teste __________ C__________, verbale dell’11

aprile 2016, p. 1-2, 6 e 15; testi __________

__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 1-2, 6,

10.

e 17; doc. X, Y, Z), ritenuto che la committenza non ha usufruito della sua

facoltà di rifiutare i profili proposti o chiederne la sostituzione giusta l’art.

3.4

del contratto (doc. B). Alla luce di queste circostanze, il semplice fatto

che __________ __________ G__________ o __________ F__________ non avessero

esperienza lavorativa in Svizzera (v. anche doc. 7) assurge a una critica

troppo generica e soggettiva che nulla dimostra in merito ad asserite

inadempienze. Peraltro, giusta quanto riferito da __________ F__________, la

committenza aveva manifestato il suo interesse a impiegarlo alle dipendenze di AP

1.

(verbale del 30 novembre 2015, p. 14-17; doc. FF), mentre __________ C__________

è stata effettivamente assunta dalla medesima (v. risposta 14 febbraio 2014, p.

12).

15.

L’appellante sostiene nel seguito che tale

incompetenza e inesperienza risultano pure dal fatto che AO 1, prima del contratto

qui in esame, non avesse mai svolto mandati analoghi e abbia dovuto attrezzarsi

in fretta e in maniera approssimativa, senza che vi fossero le strutture necessarie,

per cui all’inizio della sua attività era più impegnata ad organizzarsi

internamente che a gestire il cantiere. La censura tuttavia non convince. Dagli

atti risulta chiaramente come __________ C__________ fosse consapevole che il

team è stato creato ad hoc per l’incarico, per cui evidentemente AO 1 avrebbe

dovuto organizzarsi e avere a disposizione un periodo di assestamento, ciò che

la committenza le ha effettivamente concesso (teste __________ B__________,

verbale del 9 marzo 2015, p. 3). Dalla firma del contratto, AO 1 ha reso il

proprio personale operativo, sviluppato la struttura informatica e il sistema

documentale adatti al progetto e ha allestito la necessaria attrezzatura, anche

sul cantiere (interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30 aprile

2015, p. 6-8; interrogatorio di __________ M__________, verbale del 30 aprile

2015, p. 2-4; teste __________ __________ G__________, verbale del 30 novembre

2015, p. 9; doc. V). Per contro, l’appellante non indica concludenti riscontri

contrari che dimostrino una carente organizzazione della controparte o che ciò

abbia comportato mancanze o omissioni.

16.

L’appellante nemmeno può essere seguita laddove evidenzia che i

vari membri non si conoscevano o non avevano mai lavorato insieme, siccome tale

assunto è del tutto generico, soggettivo e insufficiente per dimostrare

concrete inadempienze. In ogni caso, __________ R__________, __________ C__________

e Laura C__________ avevano già lavorato insieme in precedenza sul cantiere __________,

quali dipendenti di __________ SA, e i primi due avevano comunque già avuto

contatti professionali con __________ __________ G__________ e __________ F__________

(teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 10 e 17; teste __________

C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 2).

17.

L’appellante osserva nel seguito che in un’e-mail di cui al doc. DD

l’attrice si limitava a presumere che le copie dei piani fossero corrette, per

cui essa non ne verificava la completezza. La censura è tuttavia destituita di

fondamento, perché __________ __________ G__________ ha confermato di avere

effettuato la verifica della parte progettuale e ingegneristica,

rispettivamente di aver preso conoscenza di “tutta la parte progettuale,

architettonica, impiantistica e strutturale”, e di avere nel seguito

verificato ciascun piano “secondo il programma del cantiere” (verbale

del 30 novembre 2015, p. 2 e 7-8). Risulta pure dagli atti che __________ C__________

e __________ F__________ si adoperavano per risolvere tutti i problemi di

coordinamento dei piani dei vari progettisti (teste __________ F__________,

verbale del 30 novembre 2015, p. 11-12 e 17-18; interrogatorio di __________ R__________,

verbale del 30 aprile 2015, p. 11).

18.

Anche laddove l’appellante sostiene che l’attrice allestiva

documentazione solo per affrontare le visite del committente o dell’ing. __________

B____________________, che essa nemmeno conosceva la documentazione in suo

possesso (doc. 23) o che i “giornali lavori” (doc. R) sono stati

frettolosamente allestiti a posteriori in vista della vertenza giudiziaria, le

censure non possono sovvertire il giudizio pretorile. Che vi fossero lacune

pregresse nell’ingente documentazione è difatti pacifico, né può un’incertezza

relativa ai documenti trasmessi (doc. 23) bastare per ammettere inadempienze

contrattuali della mandataria, ritenuto che il primo giudice ha accertato la

trasmissione regolare di informazioni e rapporti al committente, ciò che

l’appellante non ha contestato puntualmente. Inoltre, il doc. R altro non è che

la rielaborazione in bella copia delle annotazioni giornaliere dei

collaboratori di AO 1 relativi dell’andamento del cantiere (teste __________ C__________,

verbale dell’11 aprile 2016, p. 14-15; teste __________ F__________ verbale del

30.

novembre 2015, p. 10-11 e 19).

19.

L’appellante osserva altresì che AO 1 ha effettuato il

primo e unico controllo dei getti di calcestruzzo solo il 4 giugno 2013 (v.

doc. 20), limitandosi nel seguito a controlli sommari (v. doc. JJ), e che __________

R__________ nemmeno era in chiaro sui documenti utilizzati dai suoi

collaboratori per effettuare tali controlli. La censura è tuttavia priva di

qualsivoglia confronto con il giudizio pretorile, che ha accertato la presenza

dell’attrice sul cantiere in occasione di svariati getti, di qui la sua

irricevibilità. In ogni caso, l’ultima pagina (p. 15) del doc. 20, relativo al

mese di giugno 2013, attesta l’esistenza di ulteriori 3 controlli per quel

mese, e i testi sono stati unanimi nel confermare che AO 1 ha sempre

correttamente coordinato e verificato i getti in questione (teste __________ C__________,

verbale 11 aprile 2016, p. 8; testi __________ __________ G__________ e __________

F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 2, 7-8 e 17; teste __________ P__________

verbale dell’11 marzo 2015, p. 2). La censura è dunque anche priva di

fondamento.

20.

L’appellante menziona poi l’asserita incapacità della mandataria di

gestire le richieste di acconto, ma l’onere della prova era a lei incombente, e

un semplice rinvio al doc. 26, ovvero a un’email in cui __________ C__________

esprimeva perplessità su alcuni dati e cifre, non è certo sufficiente. Quanto

all’asserita incapacità di gestire i capitolati in vista dell’assegnazione

degli appalti, con conseguenti ritardi nel cantiere, l’appellante rinvia al

doc. 24, ovvero a un’e-mail in cui __________ C__________ lamentava la mancata

trasmissione di capitolati, ma tale documento non è atto a comprovare ciò che

essa sostiene. Dal doc. B (punto 1.1.) risulta che l’allestimento dei piani di

appalto e dei capitolati (salvo alcune eccezioni) erano esclusi dal mandato, né

l’appellante specifica a quali capitolati si riferisca e quali doveri incombessero

a AO 1 a tal riguardo.

21.

A mente dell’appellante, la controparte non sarebbe stata in grado

di gestire le problematiche urgenti, non avendo risposto ai solleciti della

committenza in merito alle infiltrazioni d’acqua (doc. 36, p. 2 e 3 e doc. 37).

L’appellante tuttavia non spiega perché da tali documenti si evincerebbero

carenze da parte di AO 1, per cui la censura è inammissibile (art. 310 e 311

CPC). La problematica delle infiltrazioni di acqua non è stata d’altronde

tematizzata dal primo giudice, ciò che avrebbe imposto all’appellante un

maggiore approfondimento della questione, totalmente assente nel gravame,

ritenuto che dagli atti risulta comunque l’attività di AO 1 in relazione

all’impermeabilizzazione delle costruzioni e allo smaltimento delle acque e la

presenza di relative problematiche già sotto la DL di __________ __________ SA

(doc. KK; teste __________ M__________, verbale del 18 marzo 2015, p. 5-6; teste

__________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 12).

22.

Quanto alla chiusura del cantiere per le ferie edilizie, il primo

giudice ha osservato che si trattava di una questione marginale, e che la

problematica relativa alla sorveglianza del cantiere è stata risolta dalla DL,

nel senso che l’impresa __________ SA ha acconsentito a predisporla, dopo

averla inizialmente rifiutata (doc. 12 e GG). L’appellante su questo punto si limita

ad opporre al giudizio pretorile una propria critica soggettiva, osservando che

AO 1 non è stata in grado di gestire la problematica, per nulla marginale, e

che l’ing. __________ B__________ è dovuto intervenire, per cui l’accertamento

pretorile dev’essere confermato. Peraltro, l’organizzazione della suddetta

chiusura è stata complicata dalla necessità di pompaggio continuo delle acque e

di mantenimento di un allacciamento elettrico (teste __________ F__________,

verbale del 30 novembre 2015, p. 14; teste __________ M__________, verbale del

18.

marzo 2015, p. 7-8; doc. 13), questioni che l’appellante non menziona. Parimenti

inconsistenti sono le argomentazioni del gravame relative all’intenzione, da

parte di collaboratori di AO 1, di organizzare le proprie ferie nel mese di

agosto 2013 in spregio a quanto pattuito contrattualmente (doc. B, punto 3.3,

sul quale fra le parti vi era comunque divergenza di opinioni, v. doc. 13-16),

poiché determinante nella presente fattispecie è soltanto quanto successo fra

maggio e luglio 2013. Pure irricevibile è la censura secondo cui la mandataria ha

disdetto il contratto per poter andare in ferie, trattandosi di un’opinione

soggettiva e inconcludente. Nemmeno può fondare un’inadempienza contrattuale,

in mancanza di particolari specificazioni, il breve accenno dell’appellante all’assenza

di qualche giorno di __________ R__________ per ferie nel mese di maggio 2013,

ritenuto il suo grado di occupazione del 50%.

23.

Il Pretore ha altresì accertato che il

problema

linguistico (mancata conoscenza del tedesco da parte di vari collaboratori di AO

1) non ha causato particolari ostacoli, siccome le uniche persone attive sul

cantiere a non conoscere l’italiano erano i professionisti della __________ AG,

con cui l’attrice comunicava in inglese. L’appellante si oppone, osservando che

la controparte era stata avvertita dell’importanza di conoscere il tedesco

(come confermato dai testi __________ B__________ e __________ F__________),

quale lingua madre dei progettisti e di alcune ditte attive sul cantiere, e che

vi era svariata documentazione in lingua tedesca, per cui la segretaria __________

C__________ effettuava traduzioni approssimative che giungevano il giorno

seguente e comportavano un ritardo dei lavori, considerato pure che anche __________

C__________ ha manifestato la sua difficoltà a comprendere tale lingua (doc.

DD).

Tali censure non sono tuttavia

atte a sovvertire l’accertamento pretorile. Il fatto che alcuni membri del team

avessero difficoltà a comprendere il tedesco e che __________ C__________ si

occupasse anche delle necessarie traduzioni è acclarato, ma ciò non significa che

tali traduzioni fossero approssimative o che esse abbiano impedito o ostacolato

il corretto svolgimento del mandato da parte di AO 1, a fronte di numerose

testimonianze che hanno negato l’esistenza di ritardi o particolari problemi

dovuti a incomprensioni o carente comunicazione (__________ C__________,

verbale 11 aprile 2016, p. 11; testi __________ G__________ e __________ F__________,

verbale del 30 novembre 2015, p. 6 e 13; teste __________ F__________, verbale del

15.

giugno 2016, p. 2-3; teste __________ P__________, verbale dell’11 marzo

2015, p. 4), per cui l’unica risultanza contraria (teste __________ B__________

verbale 9 marzo 2015, p. 10) non può essere determinante.

24.

L’appellante critica il Pretore pure per avere trascurato il doc.

32.

(rapporto 12 febbraio 2014 di __________ B__________ sull’operato diAO 1) e

la deposizione ove il suddetto ingegnere ha confermato le lacune riscontrate

nell’attività della mandataria (v. verbale del 9 marzo 2015, p. 4 e 7).

L’appellante sostiene che, a differenza di quanto accertato dal primo giudice,

la mancata trasmissione del doc. 32 a AO 1 prima del termine del mandato non è

rilevante. Le citate risultanze attesterebbero la necessità della controparte

di essere aiutata dall’ingegnere nella comprensione dei piani e della

sistematica dei progetti esecutivi e nella conduzione del cantiere, come pure

un’incapacità organizzativa e di gestione delle problematiche. Ora, come già

osservato dal primo giudice, tali risultanze derivano tutte dall’ing. __________

B__________, e l’appellante non indica quali ulteriori prove supporterebbero le

sue conclusioni, ciò che non ossequia l’onere di motivazione a lei incombente

(art. 310 e 311 CPC; v. anche sopra, consid. 7 seg.). Ad ogni modo, visti il

coinvolgimento dell’ingegnere nel progetto sia dal suo inizio, le difficoltà di

subentro della nuova DL in una complessa opera già in corso e l’enorme mole di

documentazione e piani, il suo supporto a AO 1 non basta per ammettere

incompetenze o inadempienze di quest’ultima. Le ulteriori risultanze attestano peraltro

che il suo supporto riguardava anche e soprattutto i rapporti con il

committente e l’organizzazione del lavoro in una modalità che potesse soddisfarlo,

e non confermano particolari carenze, bensì sottolineano la presenza di problematiche

pregresse difficili da risolvere e ancora esistenti (almeno parzialmente) sotto

la nuova DL e la gestione delle varie pendenze da parte di AO 1 (testi __________

P__________ e __________ M__________, verbale dell’11 marzo 2015, p. 2-3 e 6-9;

testi __________ M__________ e __________ Giacomin, verbale del 18 marzo 2015,

p. 2, 4-5, 7, 9-11; teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015,

p. 17).

25.

In definitiva, le censure appellatorie sono inadatte a sovvertire

il giudizio pretorile relativamente alla mancata dimostrazione di una carente

esecuzione del mandato. È dunque irrilevante esaminare l’ulteriore censura

contenuta nel gravame riferita ai motivi che hanno spinto AP 1 a non disdire il

contratto durante il periodo di prova.

26.

L’appellante chiede infine che la petizione sia respinta anche in

considerazione del principio dell’equità, tenuto conto degli elevati importi

già ricevuti dalla controparte, del suo ampio margine di guadagno e dei danni

patiti a causa della carente esecuzione del mandato. La censura tuttavia non

può essere accolta. Difatti, l’onorario forfettario dovuto alla mandataria è

stato liberamente pattuito fra le parti. Inoltre, la questione del risarcimento

dei danni non è stata oggetto della presente procedura. Tali presunti danni non

sono stati sufficientemente sostanziati, né AP 1 li ha posti in compensazione

con le pretese avverse, né l’imputabilità degli stessi a AO 1 è stata

accertata.

27.

Per tutti questi motivi, l’appello deve essere integralmente

respinto, nella misura in cui ricevibile, con conseguente conferma del giudizio

impugnato. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 102'924.40, seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13

LTG, ammontano a fr. 9'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle

aliquote medie previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure

conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

16 aprile 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 9'000.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di

seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).