12.2018.55
Mandato di direzione lavori, onorario, onere della prova
8 gennaio 2020Italiano44 min
del progetto e supporto al committente), l’ing. __________ B__________ (consulente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.55
Lugano
8 gennaio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.210
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 6
novembre 2013 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 102'924.40 oltre
interessi e accessori;
domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con decisione 28
febbraio 2018 ha
accolto;
appellante la convenuta con appello 16 aprile 2018, con cui ha chiesto la
riforma
del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 6 giugno
2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 26 aprile 2013 AP 1 (il cui
amministratore unico è __________ C__________) e AO 1 hanno sottoscritto un
“CONTRATTO DI MANDATO PER PRESTAZIONI DI ARCHITETTO DIREZIONE LAVORI e
COORDINAMENTO PROGETTO” (doc. B), con cui la seconda società veniva
essenzialmente incaricata di seguire la direzione lavori (qui di seguito solo
“DL”) e il coordinamento del progetto “__________”, già in corso e relativo
all’edificazione di otto ville sul fondo part. n. __________ RFD di __________,
di proprietà di __________ C__________. Trattavasi
della terza DL attiva sul cantiere. L’incarico era stato inizialmente conferito
a __________ SA, e in seguito a __________ SA. Quali altre persone e imprese
attive sul cantiere si possono citare l’ing. __________ F__________ (gestione
del progetto e supporto al committente), l’ing. __________ B__________ (consulente
del committente e “controlling”), lo studio __________ SA (ingegneria
civile) e la ditta __________ SA (impresa
generale). I progetti sono stati
allestiti dallo studio d’architettura __________ AG (qui di seguito solo “__________”).
B.
Il contratto indicava in
particolare i primi due mesi (maggio e giugno 2013) quale periodo di prova, l’elenco
delle attività da svolgere, un team standard di 4 persone (di cui tre impiegate
al 100% e una, ovvero il direttore lavori e project manager, al 50%) e
un onorario a forfait di fr. 78'000.- mensili IVA inclusa, riservata la
riduzione di tale importo (del 25% a persona) qualora in determinate fasi del
progetto la DL avesse utilizzato il proprio personale in misura inferiore (doc.
B, punti 4 e 5 e all. 1).
C.
AO 1 ha iniziato i suoi
incarichi nel mese di maggio. Il team era composto dall’ing. __________ R__________,
dall’arch. __________ C____________________ C__________, ai quali si sono
aggiunti l’arch__________ __________ G____________________ (solo per il mese di
giugno 2013) e l’arch. __________ F__________ (nel mese di luglio 2013). Nel
seguito, AO 1 ha trasmesso alla controparte due fatture relative al suo onorario
per i mesi di maggio e giugno 2013, calcolate sulla base dell’effettivo impiego
del personale, ovvero una fattura di fr. 51'575.70 per il mese di maggio (doc.
C), pagata dalla controparte, e una fattura di fr. 70'100.- per il mese di
giugno (doc. D), rimasta scoperta.
D.
Con scritto 26 luglio AO 1 ha
disdetto il contratto, alludendo in particolare ai compromessi rapporti con AP
1 e con __________ C__________ e a una
continua intromissione di quest’ultimo nella sfera di competenza della DL (doc.
E). AO 1 ha poi trasmesso alla controparte la terza e ultima fattura relativa all’onorario per il
mese di luglio, dedotto l’anticipo di fr. 52'000.- versato dalla committenza
all’inizio del contratto, per un saldo di fr. 32’824.40 (doc. G). Dopo
discussioni, le parti non hanno
raggiunto un accordo in merito alla liquidazione finale del rapporto
contrattuale.
E.
Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 6 novembre 2013 AO 1 ha
convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, chiedendo
la sua condanna al pagamento di fr. 102'924.40 oltre accessori (ovvero la somma
delle due fatture di giugno e luglio, doc. D e G). Con risposta 14 febbraio
2014 AP 1 si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione. Con
replica 30 maggio 2014 e duplica 3 ottobre 2014 le parti hanno ulteriormente
sostanziato le proprie antitetiche posizioni.
F.
Dopo esperimento
dell’istruttoria e presentazione degli allegati scritti conclusivi, con
decisione 28 febbraio 2018 il Pretore ha accolto la petizione, ponendo le spese
processuali di complessivi fr. 9'500.- a carico della convenuta, pure
condannata a versare alla controparte fr. 9'250.- a titolo di ripetibili.
G. Con atto di appello 16 aprile 2018 AP 1 si è
aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere
la petizione e di porre le spese giudiziarie a carico della controparte. Con
risposta 6 giugno 2018 AO 1 si è opposta all’appello chiedendone l’integrale
reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei
considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312.
CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non
contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a
critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi
già esposte in prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati.
3.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha innanzitutto accertato che il 26
luglio 2013 AO 1 ha disdetto il mandato con effetto immediato (doc. E), e che
dopo discussione tra le parti il contratto è terminato il 31 luglio 2013.
3.1
L’appellante si oppone, contestando la presenza di uno scioglimento
consensuale per il 31 luglio, non desumibile dagli atti ma solo dal doc. G,
ovvero da un documento di parte, ritenuto
che nel suo scritto doc. H non vi è alcuna menzione o conferma dell’accordo.
Inoltre, il contratto doc. B escludeva qualsiasi inattività sul cantiere per i
primi sei mesi. Questo sarebbe dunque terminato il 26 luglio 2013 con la
disdetta immediata della controparte (doc. E). Già solo per questo motivo, AO 1
non aveva alcun diritto di pretendere una retribuzione integrale per il mese di
luglio (p. 19 appello).
3.2
Nella
fattispecie, con lo scritto raccomandato 26 luglio 2013 AO 1 ha comunicato alla
controparte la disdetta immediata del contratto, annunciando alla committenza
che avrebbe lasciato il cantiere il successivo 2 agosto (doc. E, p. 2). La
disdetta aveva dunque effetto per la fine di luglio, come si evince pure dal
doc. G e dall’audizione testimoniale di __________ F__________, il quale ha
osservato di essere stato presente sul cantiere fino a fine luglio/inizio
agosto 2013 (verbale del 30 novembre 2015, p. 14). La censura appellatoria deve
dunque essere respinta. Per il resto, AP 1 nella presente vertenza non ha fatto
valere pretese derivanti da una disdetta intempestiva ai sensi dell’art. 404
cpv. 2 CO.
4.
Il Pretore ha accertato la
presenza di un contratto di mandato e il mancato pagamento, da parte della
committenza, delle fatture di giugno e luglio (doc. D e G). Con il gravame,
l’appellante non contesta queste considerazioni, quanto piuttosto sostiene che
gli onorari pretesi non siano dovuti per mancata integrale esecuzione delle mansioni
contrattuali e carente adempimento del mandato.
5.
A tal riguardo, l’appellante contesta avantutto la ripartizione
dell’onere probatorio effettuata dal primo giudice, secondo cui l’attrice doveva
unicamente dimostrare la conclusione del contratto e la retribuzione pattuita,
dovendo per contro la convenuta dimostrare il carente adempimento. L’appellante
osserva che, ai sensi dell’art. 8 CC, spettava alla parte attrice, avendo preteso
la retribuzione integrale mensile prevista nel contratto, dimostrare di avere
svolto tutte le prestazioni ivi promesse, ciò che AP 1 ha sempre contestato. Il
primo giudice avrebbe dunque limitato impropriamente il suo ragionamento alla
prova dell’esecuzione carente del mandato, in effetti gravante AP 1,
trascurando l’onere della prova in capo all’attrice. Peraltro, il Pretore
avrebbe pure violato l’art. 154 CPC, siccome nell’ordinanza sulle prove 26
gennaio 2015 ha stabilito che l’attrice doveva dimostrare l’attività da essa
svolta, per poi stravolgere immotivatamente questo assunto nella sentenza di
merito, esponendovi una premessa diametralmente contraria. Tale premessa errata
vizierebbe l’intero ragionamento pretorile, per cui l’appellante postula un
riesame completo della fattispecie basato su una corretta ripartizione
dell’onere probatorio.
5.1
Giusta
l’art. 8 CC, il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione
delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza del
mandato (in concreto pacifica), nonché la congruità della sua pretesa. Egli
deve dunque dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare
perché una retribuzione è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la
retribuzione pattuita nel contratto. Per contro, se il mandante si oppone alla
pretesa a causa di una carente esecuzione, incombe a lui portarne la prova, se non
ha rifiutato la prestazione (DTF 4C.61/2001, consid. 3b; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, Der
einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 439 seg., 488 seg. e 541 seg. ad art.
394). Il mandatario ha di principio diritto alla remunerazione usuale o
pattuita anche quando non ottiene il successo desiderato dal mandante. La
cattiva esecuzione del mandato può però comportare una riduzione degli onorari,
che sono fissati tenendo in considerazione il valore della prestazione
effettivamente eseguita. Una soppressione completa dell’onorario può avvenire
unicamente qualora la prestazione risulti completamente inutilizzabile per il
mandante, ciò che corrisponderebbe ad una totale inadempienza contrattuale (DTF
124.
III 423, consid. 3b e 3c).
5.2
Ora, negli
allegati introduttivi di causa, AO 1 ha osservato di avere svolto correttamente
le proprie mansioni contrattuali, mentre AP 1 lo ha contestato. Entrambe le
parti hanno offerto i propri mezzi di prova. Premesso che le ordinanze sulle
prove, ove il giudice può indicare a quale parte incombe la prova o la
controprova riguardo a dati fatti, possono essere modificate o completate in ogni
tempo (art. 154 CPC) e non creano alcun effetto pregiudiziale, per cui non
precludono la possibilità di una nuova analisi sul tema dell’onere probatorio
con la sentenza di merito (DTF 5A_770/2017 del 24 maggio 2018, consid. 3.5),
nella presente fattispecie il Pretore, con ordinanza 26 gennaio 2015, ha osservato
che l’attrice, alla luce delle contestazioni di parte avversa, doveva
dimostrare l’attività da lei svolta. Dopo aver ascoltato un consistente numero
di testi, egli ha poi chiuso la procedura istruttoria con ordinanza 30
settembre 2016, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita. Con
l’impugnata decisione ha accertato che il contratto stabiliva una retribuzione
forfettaria mensile sulla base del personale impiegato e che la pretesa attorea
vi trovava fondamento. Nel seguito, ha concluso che le prestazioni di AO 1 sono
state debitamente allegate e specificate, rispettivamente che dalle prove non
risultano né omissioni né un fermo dei lavori, né che l’attrice non abbia
dedicato al mandato le risorse contrattualmente definite, laddove invece la
convenuta non è riuscita a dimostrare le mancanze da essa lamentate, e meglio che
la prestazione fornita era così carente da non giustificare il pagamento degli
onorari pretesi. Il Pretore non si è dunque limitato a presumere lo svolgimento
di attività da parte dell’attrice sulla base del contratto, bensì le ha
ritenute sufficientemente dimostrate in considerazione dell’istruttoria
condotta. Nella sua decisione non è dunque ravvisabile alcuna violazione
dell’onere probatorio.
6.
Con l’impugnata decisione, il
primo giudice ha osservato preliminarmente che il cantiere era particolarmente
complesso e delicato. Nello specifico, il cantiere è stato ripreso dall’attrice
in una fase di piena operatività, era caratterizzato da una straordinaria sovra-produzione
di piani da parte dei progettisti e dalla presenza di un committente
particolarmente coinvolto ed esigente, considerate pure le problematiche
pregresse, fra cui l’assenza di una DL per i precedenti 5 mesi, il mancato
passaggio di consegne fra la vecchia e la nuova DL e la carente documentazione,
come anche la partenza dell’ing. __________ F__________, persona di appoggio
del committente che, visto il suo importante
ruolo, avrebbe potuto facilitare la transizione.
6.1
L’appellante a tal riguardo obbietta che la controparte era
perfettamente consapevole di tale situazione, da cui dipendeva anche l’elevata
remunerazione, né le erano state garantite un trapasso di consegne o la
presenza continua dell’ing. __________ F__________ (i cui compiti dovevano
essere da lei assunti), il quale peraltro le aveva trasmesso voluminosa
documentazione senza poi ricevere ulteriori richieste d’informazioni.
6.2
Trattasi di considerazioni generiche inadatte a sovvertire gli
accertamenti pretorili di cui sopra, ritenuto che l’appellante non contesta la
presenza delle circostanze evidenziate dal primo giudice (v. appello, p. 12),
né il Pretore ha mai sostenuto che l’attrice non le conoscesse. Le censure sono
dunque irricevibili (art. 310 e 311 CPC).
6.3
In ogni caso, a titolo di esempio della complessità della
situazione, si può qui brevemente ricordare la trasmissione intermittente e non
ordinata di documentazione da varie fonti e la sua dispersione in vari luoghi
(teste __________ C__________, verbale dell’11
aprile 2016, p. 3-4, 6, 8-9), il cambio dei progettisti RVCSE (impiantisti e
elettricisti) e le modifiche dal lato progettuale e architettonico, con le
derivanti problematiche relative alla consegna e alla nuova redazione dei piani
(testi __________ M__________ e __________ P__________ dipendenti di __________, verbale
dell’11 marzo 2015, p. 2-4 e 7), e la riconosciuta impossibilità di avere il
controllo del cantiere e di risolvere le problematiche pregresse in poche
settimane o pochi mesi, per cui era necessario un periodo di assestamento (teste
__________ F__________, verbale del 2 marzo 2015, p. 5; teste __________ B__________,
verbale del 9 marzo 2015, p. 3; teste __________ M__________, verbale dell’11
marzo 2015, p. 7; testi __________ M__________ e __________ G__________,
dipendenti dell’impresa __________ SA, verbale del 18 marzo 2015, p. 7 e 11;
doc. 10). Pacifico dunque che la committenza non potesse pretendere un avvio
della nuova gestione priva di intoppi o ostacoli, e che la situazione concreta
influiva in maniera rilevante sulle possibilità e modalità di svolgimento delle
prestazioni contrattualmente pattuite. Il Pretore dunque a giusta ragione ha
tenuto conto di tali considerazioni nell’esame dell’operato di AO 1.
7.
Nella valutazione delle prove,
il primo giudice ha osservato che le tesi di AP 1 hanno trovato riscontro solo nella
deposizione testimoniale dell’ing. __________ B__________, ma che questa ha un
valore probatorio ridotto a causa della sua marcata vicinanza alla convenuta, (quale
suo consulente storico) e del fatto che le sue dichiarazioni non hanno trovato
conferma in documenti o in ulteriori testimonianze, piuttosto di segno
contrario.
7.1
L’appellante si oppone, sostenendo che lo svolgimento
in passato, da parte di __________ B__________, di qualche consulenza specifica
in favore della committenza è irrilevante, poiché nel caso concreto egli aveva
un ruolo formale di supervisione del cantiere tramite un rapporto indipendente
di mandato, detenendo pure responsabilità nei confronti della banca creditrice
ipotecaria. Per il resto, non vi sarebbero ulteriori elementi a sostegno di una
sua inattendibilità. La stessa attrice l’ha chiamato come teste, sottolineandone
la competenza e professionalità. Peraltro, il primo giudice in maniera
contraddittoria si sarebbe poi affidato a testimonianze di dipendenti della
controparte e dunque sottostanti a un rapporto di subordinazione e direttamente
coinvolti nella fattispecie (__________ F__________,__________ C__________ e __________
__________ G__________), e all’interrogatorio di __________ R__________, organo
di AO 1. Quanto ai testi __________ M__________, __________ P__________ e __________
G__________, essi hanno affermato di avere avuto una visione molto parziale
dell’attività di DL (v. verbale dell’11 marzo 2015, p. 3), e dunque le loro
dichiarazioni non possono essere decisive.
7.2
Queste critiche non possono trovare accoglimento. Innanzitutto, l’appellante
non contesta puntualmente la vicinanza di __________ B__________ alla
committenza, né indica ove si dedurrebbe una sua asserita responsabilità nei
confronti della banca creditrice ipotecaria. In merito alle ulteriori
testimonianze, l’appellante afferma che alcuni testi non erano in grado di
giudicare l’operato di AO 1, ma non espone né i motivi, né le prove a supporto
di tali affermazioni, se non riferendosi al verbale di __________ P__________,
quando invece il Pretore, nella decisione impugnata, ha indicato riferimenti a
numerose testimonianze di terzi operanti sul cantiere, aventi diversi ruoli e
contatti con i collaboratori della mandataria. Quanto alla valenza delle
deposizioni testimoniali di questi ultimi, al momento dell’audizione né __________
__________ G__________, né __________ C__________, né __________ F__________ collaboravano
più con l’attrice (v. verbale del 30 novembre 2015, p. 1 e 5; verbale dell’11
aprile 2016, p. 1 e 15; verbale del 30 novembre 2015, p. 10 e 17). Le censure
appellatorie non permettono dunque di destituire valenza probatoria alle
relative audizioni, dovendo piuttosto la loro valutazione fondarsi sulla
precisione e sulla coerenza di quanto dichiarato. Laddove l’appellante inoltre
contesta i doc. DD, EE e HH in quanto ininfluenti e di parte (p. 20 del
gravame), essi non sono nemmeno menzionati dal Pretore, né l’appellante spiega
concretamente perché essi non possano essere considerati, per cui la censura è
irricevibile per carenza di motivazione. Del resto, la stessa appellante nel
suo gravame fa più volte riferimento al doc. DD per supportare le proprie tesi,
di qui la contraddittorietà delle sue argomentazioni.
8.
A mente dell’appellante, il Pretore
avrebbe omesso di considerare che AO 1 era stata incaricata di svolgere
mansioni molto estese e non limitate alla semplice DL. Ciò premesso, il primo
giudice avrebbe dovuto accertare la mancata dimostrazione, da parte
dell’attrice, di avere svolto tutte le attività pattuite contrattualmente, per
cui essa non aveva diritto a una retribuzione integrale, né le si potrebbe
accordare una retribuzione parziale, perché la medesima non ha indicato come
calcolarla.
9.
Innanzitutto, l’appellante
osserva che la trascuranza di doveri è stata riconosciuta dalla controparte
nella replica del 30 maggio 2014 (ad 3.5). La censura tuttavia non può essere
seguita, siccome AO 1 in tale passaggio si è limitata a sostenere che le
continue ingerenze della committenza le sottraevano del tempo da dedicare
all’espletamento dei suoi incarichi, per poi sempre rimarcare lo svolgimento di
tutte le prestazioni, per quanto lo consentivano concretamente la situazione e
le problematiche sul cantiere.
10.
L’appellante sostiene altresì che
AO 1 avrebbe omesso di svolgere qualsivoglia prestazione nell’ambito della
direzione generale di progetto (project management, v. punto 1.1 del
contratto e l’art. 3.4 delle norme SIA 102), poiché non ne risultano dagli atti
e __________ C__________ avrebbe confermato nella sua audizione di non sapere nemmeno
che all’attrice incombesse tale compito. L’ing. __________ R__________ avrebbe
dovuto avere il ruolo di capo progetto (project manager) e coordinare le
varie persone attive sul cantiere, ma queste ultime, quantomeno quelle non alle
dipendenze di AO 1, ovvero __________ F__________ (studio __________), __________
P__________ e __________ M__________, non l’avrebbero quasi mai visto. Sul
cantiere non vi era neppure la figura prevista contrattualmente dell’assistente
project manager, che non poteva essere ricoperta né da __________ C__________
(attivo prettamente in cantiere), né da __________ C__________ (segretaria), né
da __________ F__________ (privo di esperienze lavorative in Svizzera o con __________
R__________ e assunto dalla controparte per gestire gli appalti e aiutare
operativamente __________ C__________). Al massimo, tale ruolo poteva essere
ricoperto da __________ __________ G__________, la quale tuttavia ha lavorato
soltanto nel mese di giugno 2013 e ha dichiarato di essersi occupata di
verifica progettuale e ingegneristica, questione che non atterrebbe al project
management.
10.1
Gli argomenti dell’appellante si limitano prevalentemente
a un’interpretazione soggettiva delle dichiarazioni testimoniali, talvolta estrapolandole
dal loro contesto o omettendo di citarle per intero, e a argomentazioni
generiche che non specificano le attività di pertinenza del project manager,
se non menzionando l’attività di coordinamento e la presenza sul cantiere
dell’ing. __________ R__________, limitandosi per il resto a rinvii al
contratto e all’art. 3.4 delle norme SIA 102 (doc. 3), ciò che è di dubbia
ricevibilità. Il suddetto articolo in ogni caso menziona, quali attività
classiche della Direzione di progetto, la consulenza
e le comunicazioni con il committente, la rappresentanza del medesimo, l’elaborazione
della struttura organizzativa, la gestione dei flussi informativi e della documentazione,
il coordinamento fra le varie parti coinvolte, la redazione del verbale delle
riunioni di cantiere e l’allestimento di rapporti periodici.
10.2
Ora, contrariamente a quanto sostiene l’appellante,
dall’audizione di __________ C__________ non si deduce una sua inconsapevolezza
in merito agli incarichi di AO 1. Egli difatti ha unicamente spiegato che l’ing.
__________ F__________, quale tramite diretto fra il committente e le
precedenti DL e conoscitore dello sviluppo e della storia del progetto sin dal
suo inizio, era una figura chiave che non è stata sostituita, nel senso che non
vi era più nessuno “all’interno della struttura del committente”. Il
teste ha pure precisato che alla partenza di __________ F__________ ha dovuto conseguentemente
intensificare la sua presenza negli uffici di AP 1 per avere un rapporto
diretto con la documentazione ivi archiviata e con il committente (verbale
dell’11 aprile 2016, p. 3-5 e 14, v. anche interrogatorio dell’ing. __________
R__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 10).
10.3
__________ C__________, __________ __________ G__________
e __________ F__________ hanno poi riferito che __________ R__________ si è
occupato della direzione generale dei lavori, organizzando il team e il piano
delle loro attività, dando le opportune direttive, presenziando regolarmente in
cantiere e alle relative riunioni e incontrando il committente, tenuto presente
che egli, contrattualmente, aveva garantito una presenza del 50% suddivisa fra
ufficio e cantiere (verbale dell’11 aprile 2016, p. 5 e 15; verbale del 30
novembre 2015, p. 2 e 7-8; verbale del 30 novembre 2015, p. 11-12; v. anche l’offerta
5.
aprile 2013 allegata al doc. B). L’appellante menziona la carenza di contatti
fra __________ F__________ e __________ R__________, ma il primo ha osservato
di non essere stato la persona di riferimento per le comunicazioni con AO 1,
incombendo tale ruolo piuttosto all’arch. __________ R__________ (verbale 15
giugno 2016, p. 2-3). __________ M__________, presente sul cantiere in maniera
costante, ha osservato che il suo referente principale era __________ C__________,
ma che vi sono comunque stati scambio di corrispondenza e incontri anche con __________
R__________ (verbale del 18 marzo 2015, p. 2, 4-5). La sua presenza regolare
alle riunioni di cantiere è stata confermata anche da __________ G__________
(verbale del 18 marzo 2015, p. 9). Pertanto, il fatto che __________ P__________ l’abbia visto solo in un paio di
occasioni non basta per aderire alla tesi dell’appellante, laddove si deve per
contro ammettere che __________ R__________ abbia effettivamente svolto il suo
ruolo di direttore di progetto.
10.4
Quanto all’asserita mancanza di un “assistente
project manager”, al committente doveva essere chiaro sin dalla conclusione
del contratto che il team di AO 1 nel mese di maggio 2013 sarebbe stato composto
da sole 3 persone, ovvero da __________ R__________ quale direttore lavori/project
manager al 50%, da __________ C__________ quale assistente alla DL, e da __________
C__________ quale assistente tecnica, persone tutte precedentemente impiegate
presso la società __________ SA, mentre l’ulteriore profilo (assistente al Project
Manager), sarebbe stato proveniente dall’Italia e impiegato solo a partire
dal mese di giugno (doc. B, art. 3.3, 4.4 e 5.2 e offerta 5 aprile 2013 ivi
allegata; v. anche doc. 5 e 6, teste __________ F__________, verbale del 2
marzo 2015, p. 2-3 e interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30
aprile 2015, p. 10), e in effetti la fattura del mese di maggio stabilisce un
onorario pari al 75% dell’importo forfettario previsto (doc. C). A giugno, tale
ruolo è stato assunto da __________ __________ G__________, la quale ha
dichiarato di essersi occupata segnatamente della pianificazione della
progettazione, della revisione del programma lavori del cantiere e del
coordinamento del progetto, mentre alla sua partenza, i suoi incarichi sono
stati affidati a __________ C__________ e in parte a __________ F__________ (v.
teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 14-15 e testi __________
__________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p.
2, 7-8 e 11-12).
10.5
Ne consegue che la censura appellatoria su questo
punto non merita accoglimento.
11.
A dire dell’appellante, il
Pretore avrebbe omesso di accertare l’assenza sul cantiere del personale previsto contrattualmente nel
mese di luglio 2013, ove erano attive solo tre persone rispetto alle quattro
previste (__________ R__________, __________ C__________ e __________ C__________).
__________ __________ G__________ ha difatti lavorato solo per il mese di
giugno, cessando la sua attività per motivi di salute (e non per scelta del
committente, come a torto ritenuto dal Pretore, v. verbale del 30 novembre 2015
e doc. DD), mentre __________ F__________ è giunto a luglio non come suo
sostituto, bensì con un ruolo diverso, a
spese esclusive dell’attrice (doc. 11), per far fronte alle difficoltà di
gestione del cantiere.
Ora, queste censure non convincono. Dagli atti emerge
infatti che è stato lo stesso committente a
non volere più __________ __________ G__________ sul cantiere, e ciò già nel mese di giugno (dunque prima che la
medesima desse le sue dimissioni per
motivi di salute nel mese di luglio), sicché essa ha continuato a lavorare
soltanto dall’ufficio (teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile
2016, p. 5; teste __________ __________ G__________, verbale del 30 novembre
2015, p. 3-4). Come detto, nel mese di luglio le sue mansioni sono state
riprese da __________ C__________i e __________ F__________ (v. sopra, consid.
10.4). È pur vero che quest’ultimo è stato proposto alla committenza da __________
R__________ a sue spese, senza alcun aggravio rispetto alla retribuzione a forfait
(doc. 11), ma ciò non toglie che anche nel mese di luglio 2013, il team di AO 1
è stato composto da quattro persone, conformemente a quanto previsto nel
contratto, per cui la censura non può essere accolta.
12.
L’appellante sostiene nel
seguito che l’attrice ha trascurato i
suoi doveri anche relativamente alla
direzione lavori, sia nell’ambito della redazione di rapporti per il
committente, sia nell’ambito della gestione concreta del cantiere, essendosi
essa limitata alla presenza a riunioni di cantiere e all’allestimento di
giornali di cantiere.
12.1
Il Pretore ha osservato che la mandataria ha sempre
contestato i rimproveri di natura formale o metodologica della committenza, attribuendoli
alla mancata capacità di ascolto di quest’ultima, alla sua poca collaboratività
e alla sua mancata disponibilità a modificare la metodologia dopo l’arrivo
della nuova DL. Il primo giudice ha rilevato che AO 1 trasmetteva regolarmente
informazioni al committente sull’andamento dei lavori, che a essa non poteva
essere rimproverato di adottare metodologie proprie (siccome non è dimostrato
che esse abbiano provocato inadempienze), e che tali divergenze hanno condotto
al deterioramento dei rapporti fra le parti, pure derivante dalle intemperanze
del committente, rispettivamente da un suo comportamento non sempre esemplare. Il
Pretore ha anche osservato che il rapporto mensile del 5 luglio 2013 redatto
dalla mandataria (doc. 20) non ha soddisfatto le aspettative del committente e
di __________ B__________. Tuttavia, avendo AO 1 spiegato di non aver potuto
fare di meglio a causa della mancata conoscenza della situazione pregressa e
della mancata trasmissione dei dati contabili precedenti, incombeva alla
controparte dimostrare il contrario, ciò che non è avvenuto.
12.2
L’appellante contesta gli addebiti mossi dal Pretore
nei confronti del committente, a suo dire strumentali e non confermati da testi
neutrali. Difatti, i testi __________ P__________ e __________ B__________
hanno evidenziato che ____________________ C__________ disponeva delle
conoscenze tecniche per discutere con i suoi interlocutori e che il suo
contributo era prezioso per l’avanzamento del cantiere.
Ora, che il committente volesse
imporre a AO 1 le proprie metodologie non è contestato nell’appello e che egli talvolta
si profondesse in esternazioni ben poco garbate, con conseguente deterioramento
dei rapporti, è emerso da svariate deposizioni agli atti (teste __________ C__________,
verbale dell’11 aprile 2016, p. 8-9 e 12-13; testi __________ __________ G__________
e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 3-4 e 12-15), né si
può negare che ciò abbia gravato sui rapporti fra le parti, per cui tale
contesto è da tenere in considerazione, come rettamente rilevato dal Pretore.
12.3
A dire dell’appellante, le critiche di __________ C__________
erano giustificate, siccome AO 1 non ha presentato i rapporti mensili (report)
di maggio e luglio, né allestito la relazione dettagliata, documenti previsti
dal contratto (doc. B, punti 11.1 e 11.2), mentre l’unico rapporto allestito,
ovvero quello del mese di giugno (doc. 20), era del tutto insufficiente, poiché
composto essenzialmente da fotografie e privo di indicazioni sulle criticità
del cantiere, ritenuto che la contabilità era solo uno degli argomenti da
trattare (v. teste __________ __________).
12.4
Il contratto doc. B prevede la presentazione di
rapporti al termine di ciascun mese a partire da giugno 2013, e non da maggio
2013.
(doc. B, punto 11.1). È pure pacifico che la committenza avesse richiesto
la stesura dei rapporti in una determinata forma, ovvero la più sintetica e
schematica possibile, senza l’aggravio di eccessiva documentazione (teste __________
C__________ verbale dell’11 aprile 2016, p. 8-10; teste __________ B__________,
verbale del 9 marzo 2015, p. 6). AO 1 si è attivata per conformarsi a tale
richiesta, producendo per il mese di maggio una prima bozza, senza che tuttavia
potessero essere inseriti, come previsto, i dati relativi ai precedenti
trascorsi del cantiere. La bozza è stata poi sottoposta a __________ C__________,
che dopo aver proposto alcune modifiche, ha approvato l’impostazione scelta. Tale
problematica relativa all’assenza di dati ha caratterizzato pure il report di
giugno, ove comunque non sono state inserite soltanto fotografie, ma anche
schemi, grafici e indicazioni scritte (teste __________ C__________, verbale 11
aprile 2016, p. 8-10; teste __________ __________ G__________, verbale del 30
novembre 2015, p. 3-5). Esso in effetti non ha soddisfatto le aspettative del
committente. Il fatto che questi l’abbia giudicato inservibile attesta che fra
le parti non è stato raggiunto un punto d’incontro sulle modalità di stesura,
né si può ritenere che la situazione sia mutata a luglio, quando è poi stato
rescisso il mandato. Considerando tali incomprensioni fra le parti, le
problematiche del cantiere ereditate dalla mandataria (v. anche sopra consid. 6
seg.) e gli sforzi di quest’ultima nel ricostruire la documentazione e
allestire regolarmente rapporti, verbali e schemi di avanzamento con una
metodologia forse diversa da quella pretesa dal committente, ma non per questo
inefficace (testi __________ __________ G__________ e __________ F__________,
verbale del 30 novembre 2015, p. 3-5, 7, 10-11, 13 e 19; teste __________ M__________,
verbale dell’11 marzo 2015, p. 8), l’assenza di determinate informazioni nel
rapporto di giugno e l’assenza di un rapporto mensile di luglio conforme alle
pretese della committenza non giustificano una riduzione del suo onorario.
Peraltro, laddove mancavano le sufficienti informazioni per allestire un
rapporto standard, non si vede come si potesse pretendere da AO 1
l’allestimento di una relazione dettagliata, né l’appellante lo spiega. Su questi
punti, le sue censure non sono dunque atte a sovvertire il giudizio pretorile.
12.5
L’appellante sostiene che AO 1 non ha debitamente
verificato gli stati di avanzamento del cantiere presentati dall’impresa
generale (__________ SA) per giustificare gli importi pretesi a titolo di
acconto, come confermato dalla deposizione __________ B__________, il quale ha
riferito di essersi dovuto occupare dello stato di avanzamento 4 luglio 2013 in
quanto la DL non aveva fornito riscontri a tal proposito (v. verbale del 9
marzo 2015, p. 9). Ora, a tal riguardo __________ C__________ ha invece
dichiarato che AO 1 ha debitamente verificato la contabilità presentata dalla __________
SA per i lavori eseguiti al 31.05.2013 (acconto n. 7), allestendo il relativo
rapporto di verifica di cui al doc. HH, sezione 9 (verbale dell’11 aprile 2016,
p. 6-7). Ciò risulta pure dall’interrogatorio di __________ R__________
(verbale del 18 maggio 2015, p. 2-3), che ha in particolare ribadito la già
acclarata difficoltà nel ricostruire la contabilità precedente (che
l’appellante non contesta), osservando che nel seguito non ha ricevuto dalla
committenza altri stati di avanzamento da verificare. Considerato quanto sopra
esposto e in assenza di ulteriori elementi concreti che attestino se e quando ulteriori
stati di avanzamento sono stati trasmessi a AO 1 e le tempistiche di una debita
verifica (ritenuto il termine del mandato per la fine di luglio 2013), tale
questione non basta per ammettere che AO 1 non svolgesse le prestazioni
contrattualmente pattuite.
12.6
Un’ulteriore censura appellatoria riguarda il doc. BB,
ovvero la comunicazione 20 giugno 2013 con cui __________ B__________ convocava
la DL alla riunione del 25 giugno 2013 per valutare il suo operato, e vi
allegava una tabella delle attività svolte o da svolgere. A tal riguardo, il
Pretore ha sottolineato che dagli atti non risultava la mancata esecuzione, da
parte di AO 1, degli incarichi ivi menzionati e discussi, considerate le
dichiarazioni di __________ C__________, __________ __________ G__________ e __________
R__________, di segno opposto. L’appellante osserva invece che tali
dichiarazioni sono inattendibili, che l’unica attività “vistata” nella tabella
riguarda la partecipazione a riunioni di cantiere e che __________ SA, gravata
dell’onere della prova, non ha dunque dimostrato lo svolgimento dei suoi
compiti. Ora, della valenza probatoria dei testi si è già detto (consid. 7.2, a
cui si rinvia). In effetti, svariate testimonianze già citate dal primo giudice
hanno confermato l’attività della mandataria, in particolare per quanto
riguarda incontri e comunicazioni con il committente e i vari attori coinvolti
sul cantiere, l’elaborazione di una lista delle attività iniziali prioritarie e
dei flussi di comunicazione (doc. AA), il controllo qualità, la redazione di
verbali, giornali di cantiere e schemi di avanzamento, l’organizzazione della
documentazione e del programma lavori, la gestione degli appalti (segnatamente
quelli relativi a impermeabilizzazione, cartongesso e serramenti),
l’assegnazione di direttive agli artigiani, e il coordinamento fra i vari
specialisti per l’esecuzione dei getti della struttura in cemento armato (v.
teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 3-8 e 15; testi __________
__________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015,
p. 2-5, 7-8, 10-11, 13 e 17; doc. KK e II). Nulla del resto può essere dedotto
dalla tabella di cui al doc. BB, siccome lo stesso __________ B__________ ha
spiegato che essa sarebbe stata da completare secondo quanto discusso in occasione
della riunione. Le censure non possono dunque sovvertire gli accertamenti
pretorili.
12.7
L’appellante poi afferma che, siccome l’attrice
meditava di disdire il contratto già all’inizio del mese di luglio (doc. DD),
nell’ultimo mese essa era già in fase di smobilitazione e non ha fatto praticamente
nulla. Trattasi tuttavia di un’affermazione del tutto generica e soggettiva
che, in assenza di ulteriori spiegazioni e riscontri concreti agli atti, non è
idonea a contrastare il giudizio pretorile.
12.8
Da tutto ciò consegue che le censure appellatorie
relative al mancato svolgimento, da parte di AO 1, delle prestazioni pattuite,
non sono sufficienti per sovvertire il giudizio pretorile, che su questo punto
va dunque confermato.
13.
Con le ulteriori censure, l’appellante ribadisce la carente
esecuzione del mandato da parte di AO 1.
A tal riguardo, il Pretore ha
osservato che incombeva a AP 1 dimostrare le suddette carenze, ciò che non ha
fatto, risultando piuttosto dalle testimonianze agli atti l’assenza di
particolari problemi, rispettivamente la risoluzione degli stessi da parte della
mandataria (giudizio impugnato, p. 3-4). Malgrado la situazione complessa e le
problematiche pregresse, sul cantiere non si è generato caos operativo, come ci
si poteva aspettare in caso di cattiva gestione, né risulta che i membri del
team fossero inesperti o incompetenti, avendoli del resto la mandante scelti
dopo visione del loro CV. Peraltro, qualora AP 1 avesse ritenuto le prestazioni
della controparte insufficienti, avrebbe potuto disdire il contratto nel
periodo di prova, ciò che non ha fatto.
14.
L’appellante si oppone, rimarcando anche in questa sede l’asserita
inesperienza e incompetenza del team della mandataria, che in virtù
dell’importanza e della difficoltà del progetto doveva essere particolarmente
qualificato. Laddove essa tuttavia osserva che il personale è stato scelto e
garantito da __________ R__________ (v. doc. 6 e 9), la censura non merita
accoglimento, siccome l’istruttoria ha confermato che fra le parti vi sono
stati colloqui e corrispondenza riguardanti i membri da assegnare al team di
lavoro, con relativa trasmissione dei loro CV (teste__________ F__________,
verbale del 2 marzo 2015, p. 2-3; teste __________ B__________, verbale del 9
marzo 2015, p. 8; interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30
aprile 2015, p. 6-7 e 10). Pacifico dunque che la committenza fosse a conoscenza
delle persone selezionate e del loro bagaglio professionale, che peraltro
risulta di tutto rispetto (v. teste __________ C__________, verbale dell’11
aprile 2016, p. 1-2, 6 e 15; testi __________
__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 1-2, 6,
10.
e 17; doc. X, Y, Z), ritenuto che la committenza non ha usufruito della sua
facoltà di rifiutare i profili proposti o chiederne la sostituzione giusta l’art.
3.4
del contratto (doc. B). Alla luce di queste circostanze, il semplice fatto
che __________ __________ G__________ o __________ F__________ non avessero
esperienza lavorativa in Svizzera (v. anche doc. 7) assurge a una critica
troppo generica e soggettiva che nulla dimostra in merito ad asserite
inadempienze. Peraltro, giusta quanto riferito da __________ F__________, la
committenza aveva manifestato il suo interesse a impiegarlo alle dipendenze di AP
1.
(verbale del 30 novembre 2015, p. 14-17; doc. FF), mentre __________ C__________
è stata effettivamente assunta dalla medesima (v. risposta 14 febbraio 2014, p.
12).
15.
L’appellante sostiene nel seguito che tale
incompetenza e inesperienza risultano pure dal fatto che AO 1, prima del contratto
qui in esame, non avesse mai svolto mandati analoghi e abbia dovuto attrezzarsi
in fretta e in maniera approssimativa, senza che vi fossero le strutture necessarie,
per cui all’inizio della sua attività era più impegnata ad organizzarsi
internamente che a gestire il cantiere. La censura tuttavia non convince. Dagli
atti risulta chiaramente come __________ C__________ fosse consapevole che il
team è stato creato ad hoc per l’incarico, per cui evidentemente AO 1 avrebbe
dovuto organizzarsi e avere a disposizione un periodo di assestamento, ciò che
la committenza le ha effettivamente concesso (teste __________ B__________,
verbale del 9 marzo 2015, p. 3). Dalla firma del contratto, AO 1 ha reso il
proprio personale operativo, sviluppato la struttura informatica e il sistema
documentale adatti al progetto e ha allestito la necessaria attrezzatura, anche
sul cantiere (interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30 aprile
2015, p. 6-8; interrogatorio di __________ M__________, verbale del 30 aprile
2015, p. 2-4; teste __________ __________ G__________, verbale del 30 novembre
2015, p. 9; doc. V). Per contro, l’appellante non indica concludenti riscontri
contrari che dimostrino una carente organizzazione della controparte o che ciò
abbia comportato mancanze o omissioni.
16.
L’appellante nemmeno può essere seguita laddove evidenzia che i
vari membri non si conoscevano o non avevano mai lavorato insieme, siccome tale
assunto è del tutto generico, soggettivo e insufficiente per dimostrare
concrete inadempienze. In ogni caso, __________ R__________, __________ C__________
e Laura C__________ avevano già lavorato insieme in precedenza sul cantiere __________,
quali dipendenti di __________ SA, e i primi due avevano comunque già avuto
contatti professionali con __________ __________ G__________ e __________ F__________
(teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 10 e 17; teste __________
C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 2).
17.
L’appellante osserva nel seguito che in un’e-mail di cui al doc. DD
l’attrice si limitava a presumere che le copie dei piani fossero corrette, per
cui essa non ne verificava la completezza. La censura è tuttavia destituita di
fondamento, perché __________ __________ G__________ ha confermato di avere
effettuato la verifica della parte progettuale e ingegneristica,
rispettivamente di aver preso conoscenza di “tutta la parte progettuale,
architettonica, impiantistica e strutturale”, e di avere nel seguito
verificato ciascun piano “secondo il programma del cantiere” (verbale
del 30 novembre 2015, p. 2 e 7-8). Risulta pure dagli atti che __________ C__________
e __________ F__________ si adoperavano per risolvere tutti i problemi di
coordinamento dei piani dei vari progettisti (teste __________ F__________,
verbale del 30 novembre 2015, p. 11-12 e 17-18; interrogatorio di __________ R__________,
verbale del 30 aprile 2015, p. 11).
18.
Anche laddove l’appellante sostiene che l’attrice allestiva
documentazione solo per affrontare le visite del committente o dell’ing. __________
B____________________, che essa nemmeno conosceva la documentazione in suo
possesso (doc. 23) o che i “giornali lavori” (doc. R) sono stati
frettolosamente allestiti a posteriori in vista della vertenza giudiziaria, le
censure non possono sovvertire il giudizio pretorile. Che vi fossero lacune
pregresse nell’ingente documentazione è difatti pacifico, né può un’incertezza
relativa ai documenti trasmessi (doc. 23) bastare per ammettere inadempienze
contrattuali della mandataria, ritenuto che il primo giudice ha accertato la
trasmissione regolare di informazioni e rapporti al committente, ciò che
l’appellante non ha contestato puntualmente. Inoltre, il doc. R altro non è che
la rielaborazione in bella copia delle annotazioni giornaliere dei
collaboratori di AO 1 relativi dell’andamento del cantiere (teste __________ C__________,
verbale dell’11 aprile 2016, p. 14-15; teste __________ F__________ verbale del
30.
novembre 2015, p. 10-11 e 19).
19.
L’appellante osserva altresì che AO 1 ha effettuato il
primo e unico controllo dei getti di calcestruzzo solo il 4 giugno 2013 (v.
doc. 20), limitandosi nel seguito a controlli sommari (v. doc. JJ), e che __________
R__________ nemmeno era in chiaro sui documenti utilizzati dai suoi
collaboratori per effettuare tali controlli. La censura è tuttavia priva di
qualsivoglia confronto con il giudizio pretorile, che ha accertato la presenza
dell’attrice sul cantiere in occasione di svariati getti, di qui la sua
irricevibilità. In ogni caso, l’ultima pagina (p. 15) del doc. 20, relativo al
mese di giugno 2013, attesta l’esistenza di ulteriori 3 controlli per quel
mese, e i testi sono stati unanimi nel confermare che AO 1 ha sempre
correttamente coordinato e verificato i getti in questione (teste __________ C__________,
verbale 11 aprile 2016, p. 8; testi __________ __________ G__________ e __________
F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 2, 7-8 e 17; teste __________ P__________
verbale dell’11 marzo 2015, p. 2). La censura è dunque anche priva di
fondamento.
20.
L’appellante menziona poi l’asserita incapacità della mandataria di
gestire le richieste di acconto, ma l’onere della prova era a lei incombente, e
un semplice rinvio al doc. 26, ovvero a un’email in cui __________ C__________
esprimeva perplessità su alcuni dati e cifre, non è certo sufficiente. Quanto
all’asserita incapacità di gestire i capitolati in vista dell’assegnazione
degli appalti, con conseguenti ritardi nel cantiere, l’appellante rinvia al
doc. 24, ovvero a un’e-mail in cui __________ C__________ lamentava la mancata
trasmissione di capitolati, ma tale documento non è atto a comprovare ciò che
essa sostiene. Dal doc. B (punto 1.1.) risulta che l’allestimento dei piani di
appalto e dei capitolati (salvo alcune eccezioni) erano esclusi dal mandato, né
l’appellante specifica a quali capitolati si riferisca e quali doveri incombessero
a AO 1 a tal riguardo.
21.
A mente dell’appellante, la controparte non sarebbe stata in grado
di gestire le problematiche urgenti, non avendo risposto ai solleciti della
committenza in merito alle infiltrazioni d’acqua (doc. 36, p. 2 e 3 e doc. 37).
L’appellante tuttavia non spiega perché da tali documenti si evincerebbero
carenze da parte di AO 1, per cui la censura è inammissibile (art. 310 e 311
CPC). La problematica delle infiltrazioni di acqua non è stata d’altronde
tematizzata dal primo giudice, ciò che avrebbe imposto all’appellante un
maggiore approfondimento della questione, totalmente assente nel gravame,
ritenuto che dagli atti risulta comunque l’attività di AO 1 in relazione
all’impermeabilizzazione delle costruzioni e allo smaltimento delle acque e la
presenza di relative problematiche già sotto la DL di __________ __________ SA
(doc. KK; teste __________ M__________, verbale del 18 marzo 2015, p. 5-6; teste
__________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 12).
22.
Quanto alla chiusura del cantiere per le ferie edilizie, il primo
giudice ha osservato che si trattava di una questione marginale, e che la
problematica relativa alla sorveglianza del cantiere è stata risolta dalla DL,
nel senso che l’impresa __________ SA ha acconsentito a predisporla, dopo
averla inizialmente rifiutata (doc. 12 e GG). L’appellante su questo punto si limita
ad opporre al giudizio pretorile una propria critica soggettiva, osservando che
AO 1 non è stata in grado di gestire la problematica, per nulla marginale, e
che l’ing. __________ B__________ è dovuto intervenire, per cui l’accertamento
pretorile dev’essere confermato. Peraltro, l’organizzazione della suddetta
chiusura è stata complicata dalla necessità di pompaggio continuo delle acque e
di mantenimento di un allacciamento elettrico (teste __________ F__________,
verbale del 30 novembre 2015, p. 14; teste __________ M__________, verbale del
18.
marzo 2015, p. 7-8; doc. 13), questioni che l’appellante non menziona. Parimenti
inconsistenti sono le argomentazioni del gravame relative all’intenzione, da
parte di collaboratori di AO 1, di organizzare le proprie ferie nel mese di
agosto 2013 in spregio a quanto pattuito contrattualmente (doc. B, punto 3.3,
sul quale fra le parti vi era comunque divergenza di opinioni, v. doc. 13-16),
poiché determinante nella presente fattispecie è soltanto quanto successo fra
maggio e luglio 2013. Pure irricevibile è la censura secondo cui la mandataria ha
disdetto il contratto per poter andare in ferie, trattandosi di un’opinione
soggettiva e inconcludente. Nemmeno può fondare un’inadempienza contrattuale,
in mancanza di particolari specificazioni, il breve accenno dell’appellante all’assenza
di qualche giorno di __________ R__________ per ferie nel mese di maggio 2013,
ritenuto il suo grado di occupazione del 50%.
23.
Il Pretore ha altresì accertato che il
problema
linguistico (mancata conoscenza del tedesco da parte di vari collaboratori di AO
1) non ha causato particolari ostacoli, siccome le uniche persone attive sul
cantiere a non conoscere l’italiano erano i professionisti della __________ AG,
con cui l’attrice comunicava in inglese. L’appellante si oppone, osservando che
la controparte era stata avvertita dell’importanza di conoscere il tedesco
(come confermato dai testi __________ B__________ e __________ F__________),
quale lingua madre dei progettisti e di alcune ditte attive sul cantiere, e che
vi era svariata documentazione in lingua tedesca, per cui la segretaria __________
C__________ effettuava traduzioni approssimative che giungevano il giorno
seguente e comportavano un ritardo dei lavori, considerato pure che anche __________
C__________ ha manifestato la sua difficoltà a comprendere tale lingua (doc.
DD).
Tali censure non sono tuttavia
atte a sovvertire l’accertamento pretorile. Il fatto che alcuni membri del team
avessero difficoltà a comprendere il tedesco e che __________ C__________ si
occupasse anche delle necessarie traduzioni è acclarato, ma ciò non significa che
tali traduzioni fossero approssimative o che esse abbiano impedito o ostacolato
il corretto svolgimento del mandato da parte di AO 1, a fronte di numerose
testimonianze che hanno negato l’esistenza di ritardi o particolari problemi
dovuti a incomprensioni o carente comunicazione (__________ C__________,
verbale 11 aprile 2016, p. 11; testi __________ G__________ e __________ F__________,
verbale del 30 novembre 2015, p. 6 e 13; teste __________ F__________, verbale del
15.
giugno 2016, p. 2-3; teste __________ P__________, verbale dell’11 marzo
2015, p. 4), per cui l’unica risultanza contraria (teste __________ B__________
verbale 9 marzo 2015, p. 10) non può essere determinante.
24.
L’appellante critica il Pretore pure per avere trascurato il doc.
32.
(rapporto 12 febbraio 2014 di __________ B__________ sull’operato diAO 1) e
la deposizione ove il suddetto ingegnere ha confermato le lacune riscontrate
nell’attività della mandataria (v. verbale del 9 marzo 2015, p. 4 e 7).
L’appellante sostiene che, a differenza di quanto accertato dal primo giudice,
la mancata trasmissione del doc. 32 a AO 1 prima del termine del mandato non è
rilevante. Le citate risultanze attesterebbero la necessità della controparte
di essere aiutata dall’ingegnere nella comprensione dei piani e della
sistematica dei progetti esecutivi e nella conduzione del cantiere, come pure
un’incapacità organizzativa e di gestione delle problematiche. Ora, come già
osservato dal primo giudice, tali risultanze derivano tutte dall’ing. __________
B__________, e l’appellante non indica quali ulteriori prove supporterebbero le
sue conclusioni, ciò che non ossequia l’onere di motivazione a lei incombente
(art. 310 e 311 CPC; v. anche sopra, consid. 7 seg.). Ad ogni modo, visti il
coinvolgimento dell’ingegnere nel progetto sia dal suo inizio, le difficoltà di
subentro della nuova DL in una complessa opera già in corso e l’enorme mole di
documentazione e piani, il suo supporto a AO 1 non basta per ammettere
incompetenze o inadempienze di quest’ultima. Le ulteriori risultanze attestano peraltro
che il suo supporto riguardava anche e soprattutto i rapporti con il
committente e l’organizzazione del lavoro in una modalità che potesse soddisfarlo,
e non confermano particolari carenze, bensì sottolineano la presenza di problematiche
pregresse difficili da risolvere e ancora esistenti (almeno parzialmente) sotto
la nuova DL e la gestione delle varie pendenze da parte di AO 1 (testi __________
P__________ e __________ M__________, verbale dell’11 marzo 2015, p. 2-3 e 6-9;
testi __________ M__________ e __________ Giacomin, verbale del 18 marzo 2015,
p. 2, 4-5, 7, 9-11; teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015,
p. 17).
25.
In definitiva, le censure appellatorie sono inadatte a sovvertire
il giudizio pretorile relativamente alla mancata dimostrazione di una carente
esecuzione del mandato. È dunque irrilevante esaminare l’ulteriore censura
contenuta nel gravame riferita ai motivi che hanno spinto AP 1 a non disdire il
contratto durante il periodo di prova.
26.
L’appellante chiede infine che la petizione sia respinta anche in
considerazione del principio dell’equità, tenuto conto degli elevati importi
già ricevuti dalla controparte, del suo ampio margine di guadagno e dei danni
patiti a causa della carente esecuzione del mandato. La censura tuttavia non
può essere accolta. Difatti, l’onorario forfettario dovuto alla mandataria è
stato liberamente pattuito fra le parti. Inoltre, la questione del risarcimento
dei danni non è stata oggetto della presente procedura. Tali presunti danni non
sono stati sufficientemente sostanziati, né AP 1 li ha posti in compensazione
con le pretese avverse, né l’imputabilità degli stessi a AO 1 è stata
accertata.
27.
Per tutti questi motivi, l’appello deve essere integralmente
respinto, nella misura in cui ricevibile, con conseguente conferma del giudizio
impugnato. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 102'924.40, seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13
LTG, ammontano a fr. 9'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle
aliquote medie previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure
conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
16 aprile 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 9'000.-, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di
seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).